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Decisione

52.2016.328

Sanzione disciplinare

25 gennaio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 23 ottobre 2015 __________

ha inoltrato alla Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito:

Commissione) una formale segnalazione nei confronti dell'avv. RI 1, qui

ricorrente, lamentando la violazione di norme deontologiche da parte del legale,

che l'aveva patrocinata nell'ambito di una vertenza di divorzio. La denunciante

ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di avere incassato delle somme di

denaro versategli dalla controparte a titolo di contributo di mantenimento, non

accreditandole integralmente a lei (nonostante i suoi ripetuti solleciti),

bensì trattenendo per sé l'importo di fr. 31'755.69 e di avere effettuato un pagamento

di fr. 10'566.84 a saldo della nota di onorario del suo legale italiano (avv. __________)

senza informarla e senza quindi ottenere la sua autorizzazione. Gli ha inoltre

rimproverato di non avere concordato con lei alcuna tariffa oraria e di avere

emesso una nota di onorario finale esorbitante, riportante anche prelevamenti

di acconti da lei mai autorizzati. La denunciante ha altresì chiesto alla

Commissione di quantificare i danni subiti e gli extra costi provocati

dalla lacunosa conduzione del patrocinio da parte dell'avv. RI 1, chiedendo la

nomina di un avvocato sostenuto dal Cantone che faccia veramente gli

interessi miei e che mi aiuti a finire la causa.

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 2 novembre 2015 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv.

RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso nei suoi confronti. Negando di avere svolto il mandato in maniera non impeccabile,

ha affermato in particolare di avere regolarmente informato la denunciante

riguardo agli importi a lui pervenuti dalla controparte e sulla destinazione

data agli stessi. Ha inoltre illustrato per

quale motivo gli importi in questione non sarebbero stati girati alla

segnalante. Più precisamente, la somma di fr. 31'755.69 sarebbe servita per

saldare, d'intesa con la sua cliente, la parcella del legale italiano e per trattenere

l'importo (fr. 9'000.-) a garanzia degli anticipi di alimenti già percepiti

dal Cantone. Il saldo residuo, d'accordo con la denunciante, sarebbe stato

destinato alla copertura dei suoi onorari. La denunciante sarebbe del resto

sempre stata resa edotta riguardo alle prestazioni effettuate e alla tariffa

applicata (fr. 300.-/ora), la quale sarebbe peraltro del tutto usuale avuto

riguardo ai valori in causa e alla complessità della pratica. Tant'è che la

stessa, dopo ampia discussione, l'avrebbe autorizzato, il 15 settembre 2014, a

trattenere la somma di fr. 46'190.20 a titolo di acconto per il suo onorario.

B. Con decisione 12 maggio

2016, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa

disciplinare di fr. 500.- per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto

solo in parte costitutivi di una violazione

delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare ritenuto

che il denunciato fosse incorso in una violazione degli art. 12 lett. h della

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000

(LLCA; RS 935.61), 19 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1) e 23 cpv. 2 del codice svizzero

di deontologia (CDS) per aver disposto di fondi incassati per la cliente, senza

averglieli immediatamente riversati. Al riguardo la Commissione ha avallato

tutte le trattenute effettuate dal denunciato (per complessivi fr. 66'380.-)

quali acconti sulla propria nota finale rispettivamente a parziale copertura

del proprio credito residuo, che - anche senza il benestare della cliente -

sarebbero state ammissibili a mò di compensazione; ha per contro censurato il

pagamento da parte del ricorrente della parcella del legale italiano della sua

cliente attingendo, senza chiederle una preventiva autorizzazione, al denaro

incassato in nome e per conto della stessa e che invece le avrebbe dovuto

essere girato. Per il resto ha invece disatteso - siccome infondati o

esorbitanti la propria competenza - tutti gli altri addebiti avanzati dalla

denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della media gravità

dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in

sostanza di essere incorso in una violazione dell'obbligo di restituzione,

negando che il versamento a favore del legale italiano non sia stato

autorizzato dalla denunciante. Sostiene infatti di avere agito con il consenso

verbale della sua cliente, la quale sarebbe stata sin da subito a

conoscenza del pagamento, che peraltro anche lei avrebbe concordato direttamente

con il beneficiario. Lamenta, al proposito, che la precedente istanza abbia inspiegabilmente

omesso di assumere la testimonianza dell'avv. __________, che avrebbe

confermato tale circostanza. In ogni caso, vista la tardività con cui avrebbe

contestato il pagamento, si dovrebbe ritenere che la denunciante vi abbia

acconsentito per atti concludenti.

D. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è

destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria.

Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid.

6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 e rimandi), come

si vedrà più avanti (consid. 4.3), l'audizione testimoniale del legale

italiano sollecitata dal ricorrente non appare idonea ad apportare al Tribunale

la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

Considerandi

2.

L'insorgente rimprovera

alla precedente istanza di non avere dato seguito alla sua richiesta di

raccogliere la deposizione (scritta od orale) dell'avv. __________. La censura

va disattesa, già perché l'insorgente non ha

formalmente chiesto l'assunzione di siffatto mezzo probatorio,

limitandosi genericamente ad indicare che il legale italiano avrebbe potuto

confermare la circostanza secondo cui la loro comune cliente era a conoscenza

dell'avvenuto pagamento della sua nota professionale (cfr. osservazioni 7

dicembre 2015, pag. 5). Non è dunque dato di vedere in che modo possa essere

stato violato il suo diritto di essere sentito. Nulla gli impediva peraltro di

raccogliere e produrre già prima dell'emanazione della decisione impugnata una

dichiarazione scritta del legale italiano.

3.

3.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e

stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e

disciplina in modo esaustivo a livello

federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le

regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr.

Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e

5007, n. 172.2).

3.2

Secondo l'art. 12 lett. h LLCA l'avvocato custodisce separatamente dal

proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati.

Per

averi affidati s'intendono sia i beni (somme di denaro o altro) che vengono

consegnati all'avvocato direttamente dal cliente, sia quelli che l'avvocato riceve da terzi per conto del

suo cliente (François Bohnet/Vincent Martenet,

Droit de la profession d'avocat,

Berna 2009, n. 1764; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz

Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2011, n. 150 e 153; Michel

Valticos in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis

[curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, ad art. 12, n. 266).

3.3

L'obbligo di separare i patrimoni garantisce che i creditori dell'avvocato

non possano pignorare gli averi che gli sono stati affidati (cfr. Messaggio

LLCA citato, n. 233.25, pag. 5024, che fa cenno

anche ragioni di ordine fiscale; Fellmann,

op. cit., n. 150).

La suddetta regola professionale - che implica anche l'obbligo di conservare e

amministrare diligentemente gli averi affidatigli, come pure di renderne conto

al cliente (presentando periodicamente una contabilità delle entrate e delle

uscite, laddove il mandato implica flussi di somme di denaro, cfr. al riguardo:

Fellmann, op. cit., n. 152; Valticos,

op. cit., n. 266 e 268) - mira ad assicurare il rispetto del dovere del

mandatario di restituire a prima richiesta tutto ciò che per qualsiasi titolo

ha ricevuto dal cliente o da terzi in forza del mandato (art. 400 cpv. 1 del

codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1765; Fellmann, op. cit., n. 150). Ne deriva

che viola l'art. 12 lett. h LLCA l'avvocato

che non è in grado di restituire entro breve termine i beni affidatigli,

rispettivamente che tarda a farlo (cfr. Fellmann,

op. cit., n. 154 e 155; contra: Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1772 e 2854, secondo cui in tal caso l'avvocato violerebbe il suo

dovere di esercitare la professione con cura e diligenza giusta l'art.

12.

lett. a LLCA). Resta riservata la facoltà dell'avvocato di opporre, a

determinate condizioni, un diritto di ritenzione

(reale o personale), l'eccezione d'inesecuzione (art. 82 CO) o la compensazione

con il credito da lui vantato per i suoi onorari rispettivamente per il

rimborso degli anticipi e delle spese pagati per la regolare esecuzione del

mandato. Dottrina e giurisprudenza ritengono tuttavia che una compensazione con

crediti propri si possa rivelare contraria alle regole professionali allorquando

l'avvocato sa o deve presumere che la situazione finanziaria del suo cliente è

difficile e che la compensazione lo priverebbe dei mezzi necessari per il

sostentamento suo e della sua famiglia (Fellmann, op. cit., n. 156; Benoît Chappuis, La profession d'avocat,

Tome I: Le cadre légal et les principes essentiels, Zurigo 2016, pag. 89; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1770 seg.

e 2861-2876, secondo cui la stessa limitazione dovrebbe valere per il diritto

di ritenzione; Valticos, op. cit.,

ad art. 12, n. 29, 31 e 269 e segg.). In tal caso, la compensazione deve essere

considerata nulla poiché contraria ai buoni costumi ai sensi dell'art. 20 cpv.

1.

CO (Bohnet/Martenet, op. cit.,

n. 2876).

3.4

I suddetti obblighi derivanti dalla LLCA, oltre ad essere ricordati dall'art.

19.

cpv. 1 LAvv - giusta il quale l'avvocato custodisce, conformemente all'art.

12.

lett. h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili

affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento, riservati i diritti

di compensazione e ritenzione previsti dalla legge - sono previsti anche a livello

di norme deontologiche (che, pur non avendo

valore normativo, costituiscono, nella misura in cui riflettono una

concezione largamente diffusa a livello nazionale, una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole

professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, l'art. 23 CSD riprende

sia il concetto di separazione dei patrimoni sia l'obbligo di restituzione dell'avvocato;

precisa inoltre che le somme incassate per il cliente devono essergli

immediatamente riversate, riservato il diritto dell'avvocato di far valere

propri crediti. Dello stesso tenore è pure l'art.

16.

del codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

dell'11 novembre 2004 (CAvv; RL 3.2.1.1.4), secondo cui l'avvocato deve

depositare su conti separati gli averi pecuniari del cliente e deve sempre

essere in grado di restituirli (cpv. 1), mentre le somme incassate per il

cliente devono essergli immediatamente trasmesse, riservato il diritto dell'avvocato

di trattenere l'importo dovutogli per onorari e spese (cpv. 2).

4.

4.1. In concreto, nell'ambito

di una causa di divorzio, l'avv. RI 1 ha incassato per conto della sua cliente

delle importanti somme di denaro, bonificate dalla controparte a titolo di

contributo di mantenimento. In particolare, ha incasso fr. 110'000.- il 3 luglio

2014, fr. 46'190.20 l'11 luglio successivo e fr. 31'755.69 il 19 agosto 2014.

Di tali importi, pervenuti sul suo conto clienti e pari a complessivi fr.

187'945.89, il ricorrente ha girato alla sua cliente soltanto una parte il 10

luglio 2014 (fr. 110'000.-; cfr. doc. G/0, G/22 e G/23). La restante somma è

stata da lui trattenuta, per la maggior parte a titolo di acconti (fatture del

16.

luglio 2013, 16 giugno, 25 agosto, 17 ottobre 2014 e 3 gennaio 2015) rispettivamente

in parziale compensazione della sua nota d'onorario finale. L'importo di fr.

10'566.84 (pari a Euro 8'564.40) è invece stato utilizzato il 17 luglio 2014

per saldare la parcella dell'avv. __________ (cfr. doc. G/0 e G 27), legale

italiano assunto da __________.

Dagli atti risulta inoltre che - così come denunciato dalla segnalante - la

stessa, dopo aver sollecitato il 10 settembre 2014 l'estratto conto dei

versamenti, il 15 settembre 2014 aveva richiesto al ricorrente, senza successo,

dapprima di girarle il citato importo di fr. 31'755.60, sollecitandolo poi, il

3.

ottobre 2014, a versargli la somma di fr. 10'000.- (cfr. doc. Q, allegati 1,

2.

e 5).

4.2

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente

fosse incorso in una violazione del dovere di restituzione ai sensi dell'art.

12.

lett. h LLCA. Non tanto per aver trattenuto complessivi fr. 66'380.- quali

acconti sulla propria nota finale (di cui fr. 57'380.- durante il mandato e fr.

9'000.- al termine dello stesso) - ciò che

per la precedente istanza sarebbe senz'altro stato legittimato a fare a

titolo di compensazione - ma per aver effettuato il versamento all'avv. __________,

attingendo a beni della denunciante, senza girarle immediatamente l'importo oppure

richiederle una preventiva autorizzazione.

4.3

Ora, anche volendo ammettere che __________ avesse (almeno implicitamente)

acconsentito al pagamento delle prestazioni del legale italiano, così come

sostiene il ricorrente, ciò non permetterebbe

comunque di sovvertire l'esito della decisione impugnata. Dagli atti risulta

infatti con evidenza che l'insorgente, omettendo di restituire (almeno) una

parte dell'importo (fr. 77'945.89) incassato per conto della denunciante, al

più tardi dopo il 15 settembre 2014, allorquando la stessa aveva formulato

la prima esplicita richiesta (cfr. doc. Q, allegato 1), ha in ogni caso violato

il suo dovere di restituzione. Da una semplice lettura della citata scheda

contabile (doc. G/0) stilata dal ricorrente risulta infatti che, a quel momento,

il conto clienti a nome della denunciante presentava un attivo pari a fr.

21'659.05. E ciò, tenendo conto del saldo di tutte fatture per acconti sino a

quel momento emesse dall'avv. RI 1 (1°, 2° e 3° acconto per complessivi fr.

36'720.-), della garanzia anticipo alimenti (fr. 9'000.-), come pure della

notula dell'avv. __________ (fr. 10'566.84), che era già stata saldata due mesi prima. A quel momento,

contrariamente a quanto concluso dalla Commissione, il ricorrente non era

invece abilitato a trattenere - a mò di compensazione - degli

ulteriori importi a suo favore, quale onorario per prestazioni che non solo non

aveva essenzialmente ancora effettuato, ma neppure ancora fatturato (i

successivi acconti 4° e 5° e la nota finale essendo di data ben posteriore); a

quel momento non vantava pertanto altri crediti esigibili, che poteva opporre

alla cliente per venir meno al suo dovere di restituzione (cfr. art. 120 cpv. 1

CO; cfr. Walter Fellman, Berner Kommentar, Berna 1992, ad

art. 400 CO, n. 50 e Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2979, secondo cui l'esigibilità degli onorari presuppone la

presentazione di una fattura al cliente). Non porta ad altra conclusione la

circostanza che, con lo stesso email del 15 settembre 2014, la segnalante lo

avesse autorizzato a trattenere l'importo di fr. 46'190.20 quale acconto per

le spese legali maturate. Anche volendo attribuire a questo email il

valore di un (maggiore) acconto spontaneo - a copertura dell'onorario (ca. fr.

44'000.-) per le sue sole prestazioni sino a quel momento effettuate (cfr. osservazioni 7 dicembre 2015 del ricorrente,

pag. 3) - resta pur sempre il fatto che, anche in questo caso, l'avv. RI 1

avrebbe dovuto girare immediatamente alla denunciante (almeno) un importo pari

a ca. fr. 12'000.- (fr. 77'945.89 - 46'190.20 - 10'566.84 - 9'000.-). A

maggior ragione allorquando la stessa, il 3 ottobre 2014, lo ha pregato per la

seconda volta - invano - di versarle fr. 10'000.-, poiché aveva delle fatture

in diffida delle assicurazioni e una fattura dell'avvocato in Svezia da

pagare altrimenti non procede col lavoro. Al di là della questione a sapere

se il ricorrente fosse o meno abilitato a saldare direttamente la fattura dell'avv.

__________, non avendo restituito senza indugio neppure una parte delle somme

in questione - nonostante le reiterate

richieste della cliente - ma essendosi più che altro premurato di trattenere l'importo

residuo per poterlo successivamente porre in compensazione con suoi

futuri crediti (cfr. citata scheda contabile e relative fatture), senza esserne

autorizzato, è evidente che egli ha senz'altro violato l'art. 12 lett. h LLCA.

5.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto

definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre

poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale

fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar

modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto

dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4

dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas

Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,

Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).

5.2

In concreto, l'avv. RI 1 è incorso in

una violazione di una regola professionale che non può essere considerata

propriamente trascurabile, ma va annoverata fra quelle di media entità.

A maggior ragione se si considera che, come messo in evidenza dalla

Commissione, ha dimostrato perlomeno una certa disinvoltura nel disporre dei

beni che spettavano alla sua cliente, che anche dopo il secondo sollecito 3

ottobre 2014 - rimasto lettera morta - si è per finire vista erodere ogni saldo

ancora a suo favore con le successive compensazioni operate dal ricorrente. Se

non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e

ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che non abbia antecedenti.

5.3

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la

multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è

detto. La sanzione così commisurata, situata

attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del

ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera