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Decisione

52.2016.33

Sanzione disciplinare

14 giugno 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con e-mail

del 23 giugno 2015 l'avv. __________ si è rivolto al presidente dell'Ordine

degli avvocati del Cantone Ticino (OATI) per segnalargli la condotta tenuta da un

gruppo di avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale ,

pregandolo di intervenire tra le parti nel tentativo di mediare la

situazione e scongiurare così l'avvio di un'inutile e dispendiosa

controversa giudiziaria.

Nella segnalazione il denunciante ha in particolare rimproverato ai colleghi, cui era subentrato nel

patrocinio di una cliente, di avere inopinatamente respinto, per il

tramite dell'avv. __________, le proprie ripetute richieste volte a

ottenere la consegna - in originale - di tutti gli incarti da loro trattati per

conto dell'ex mandante.

b. Dagli atti emerge che, dando seguito alla richiesta formulata nella

segnalazione, il presidente dell'OATI ha informalmente preso contatto con l'avv.

__________, contitolare insieme all'avv. RI 1 e altri tre avvocati iscritti

all'albo dello studio legale __________ (costituito in forma di SA),

proponendogli un incontro conciliativo alla presenza sua e del denunciante.

Avendo l'interessato negato la propria disponibilità, il presidente dell'OATI,

con il consenso espresso dell'avv. __________, ha successivamente trasmesso per

competenza la segnalazione alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione).

c. Preso atto di tale segnalazione, l'11 agosto 2015 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. __________ un procedimento disciplinare per presunta

violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione

atti) nonché 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 del codice svizzero di disciplina

del 10 giugno 2005 (CSD; principio della collegialità).

d. Sulla base delle osservazioni presentate il 24 agosto/10 settembre 2015 dall'avv.

__________ e della documentazione allegata alle stesse, il 29 ottobre 2015 la Commissione

ha aperto d'ufficio due paralleli procedimenti disciplinari anche nei confronti

degli avv. __________ e RI 1, ipotizzando nei loro riguardi le stesse

violazioni rimproverate alla collaboratrice dello studio.

e. Chiamati a loro volta a pronunciarsi in merito, gli avvocati hanno

presentato delle osservazioni congiunte, con cui hanno confermato l'esposizione

dei fatti dell'avv. __________ e nel contempo contestato ogni addebito mosso contro

di loro.

Hanno in particolare confermato

di essere stati loro, quali dirigenti di __________,

a decidere di respingere la richiesta dell'avv. RI 1 e di avere indicato alla collaboratrice

dello studio di comunicare tale decisione al segnalante, precisando di essere sempre

dell'opinione che quest'ultimo non possa vantare alcun diritto alla consegna

dell'incarto completo e in originale. Sostengono di avere adempiuto al proprio

obbligo di restituzione, avendo già trasmesso all'ex cliente copia di ogni

atto e corrispondenza inviato e ricevuto nell'ambito del mandato. Sarebbe

quindi toccato a lei fornire al proprio nuovo patrocinatore quanto

necessario; in caso di impossibilità, quest'ultimo avrebbe potuto

richiedere ulteriori copie, contro pagamento delle relative spese.

B. a. Con decisione

del 14 dicembre 2015, la Commissione ha condannato l'avv. __________ al pagamento

di una multa disciplinare di fr. 500.-.

b. Con separate decisioni di medesima data la Commissione ha condannato anche

gli avv. __________ e RI 1 sanzionandoli con una multa di fr. 800.- ciascuno.

La precedente istanza ha accertato una violazione del dovere di restituzione in

capo all'avv. __________, che avrebbe dovuto consegnare l'intero incarto in

originale al segnalante entro 10 giorni dalla richiesta, indipendentemente dal

fatto che la ex cliente ne avesse già ricevuto di volta in volta copia. Dal

momento che la stessa, quale dipendente dello studio __________, ha agito

seguendo le istruzioni dei suoi datori di lavoro, ha ritenuto che anche questi

ultimi fossero incorsi in una violazione degli art. 12 lett. a LLCAm 16 e 19

LAvv nonché 24 CSD. La sanzione inflitta all'avv. RI 1 è stata commisurata

tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di

autocritica e dell'assenza di precedenti.

C. a. Avverso la

predetta risoluzione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando

subordinatamente il rinvio della causa alla precedente istanza per nuovo giudizio.

In via ancor più subordinata, chiede che gli sia inflitto solo un ammonimento.

Il ricorrente - che rileva come il segnalante non gli abbia personalmente

rimproverato nulla di preciso - sostiene che all'epoca dei fatti non rivestiva

in seno a __________ alcun ruolo nella condotta degli avvocati dipendenti

attivi nel settore del contenzioso, cui era attribuito l'avv. __________ e di

cui era responsabile l'avv. __________. Contesta quindi qualsivoglia sua

responsabilità (sia diretta che riflessa), rilevando di non avere personalmente

impartito alla collaboratrice dello studio alcuna istruzione in merito al

comportamento da tenere rispetto alla richiesta formulata dal segnalante. Ritiene

in ogni caso la sanzione inflittagli lesiva del principio della proporzionalità.

b. A differenza dell'avv. __________, che l'ha accettata, anche l'avv. __________

ha impugnato la sanzione disciplinare inflittale.

D. In sede di risposta, la Commissione

ha rinunciato a formulare osservazioni al presente ricorso, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

E. a. Il 14 marzo 2016 il ricorrente

ha chiesto di poter esaminare gli atti dell'incarto (n. 52.2016.54) relativo

all'avv. __________, postulandone subordinatamente la congiunzione con il

proprio.

b. Con osservazioni del 14 aprile

2016, l'avv. __________ si è opposta alla richiesta di accesso agli atti,

acconsentendo per contro alla congiunzione non già delle cause bensì

dell'istruttoria, se giustificata da esigenze di economica processuale.

c. Dopo un ulteriore scambio di

allegati, con decreto del 12 febbraio 2019, il giudice delegato, appurata la

parziale identicità del complesso di fatti alla base delle impugnative pendenti

davanti al Tribunale e non intravedendo alcun legittimo interesse pubblico o

privato che vi ostasse, ha disposto la congiunzione delle cause limitatamente

alla loro istruttoria, richiamando i rispettivi incarti paralleli nonché

impartendo un termine ai ricorrenti per visionare gli stessi e pronunciarsi in

merito.

d. Il ricorrente non ha presentato ulteriori allegati.

Delle osservazioni formulate dall'avv. __________ si dirà, per quanto necessario,

nei considerandi di diritto,

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1

LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccato dalla decisione impugnata,

di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Come accennato in narrativa, avendo in parte il medesimo fondamento di

fatto, le impugnative presentate dal qui ricorrente (inc. n. 52.2016.33) e

dall'avv. __________ (inc. n. 52.2016.54) sono state istruite congiuntamente in

applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm. Esse vengono tuttavia evase con

separate decisioni.

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla

sentenza n. SO.2015.3658 emanata il 14 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto

di Lugano, prodotta dall'avv. RI 1 su invito del giudice delegato. Ad una

valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre

prove sollecitate dalle parti non appaiono invece idonee ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia. I documenti agli atti permettono di pronunciarsi con sufficiente

cognizione di causa sugli estremi dell'infrazione, senza che si renda

necessario assumere le altre carte (in particolare, per quanto non già agli

atti, il contratto di mandato tra _______ e l'ex cliente) e procedere alle

audizioni testimoniali richieste (avvocati __________, presidente dell'OATI, __________

e __________, di quest'ultimo essendo peraltro stata prodotta una dichiarazione

scritta). Neppure occorre richiamare gli ulteriori incarti indicati dagli

insorgenti, viste in particolare l'acquisizione agli atti della citata sentenza

pretorile e la produzione da parte dell'avv. RI 1 del fascicolo della

Commissione che lo concerne come pure della decisione della medesima autorità

riferita all'avv. __________.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre sgomberare

il campo dai dubbi sollevati dal ricorrente (cfr. replica alla sua istanza di

congiunzione, pag. 4) in merito alla prescrizione dell'azione disciplinare.

Giusta l'art. 19 LLCA, l'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno

in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati

(cpv. 1) ma è interrotta da qualsiasi atto istruttorio compiuto dalla stessa

(cpv. 2), ritenuto che decade definitivamente dieci anni dopo la commissione

dei fatti (cpv. 3), a meno che la violazione delle regole professionali

costituisca reato, nel qual caso trova applicazione il termine di prescrizione

più lungo previsto dal diritto penale (cpv. 4). Secondo la giurisprudenza, la

regolamentazione prevista dalla menzionata disposizione vale solo per la

procedura davanti all'autorità di sorveglianza. Se una decisione disciplinare è

stata pronunciata prima della scadenza del termine di prescrizione,

quest'ultima non può più intervenire (cfr. sentenza Kantonsgericht St. Gallen

del 26 giugno 2003 in GVP 2003 n. 89 pag. 253 seg.).

Nella presente fattispecie, la Commissione è

venuta a conoscenza delle (presunte) responsabilità dell'avv. RI 1 al

più presto quando il presidente dell'OATI il 10 agosto 2015 le ha trasmesso per

competenza la segnalazione presentata il 23 giugno precedente dall'avv. __________

(che denunciava il comportamento dei rappresentanti di __________, tra i

quali va senz'altro annoverato anche l'insorgente, cfr. doc. D allegato alla

presente impugnativa), se non addirittura soltanto con le osservazioni

formulate il 24 agosto 2015 dall'avv. __________, sottoscritte per conferma

anche dal ricorrente. La precedente istanza ha poi emanato la propria decisione

già il 14 dicembre successivo, nel pieno rispetto del termine di prescrizione, che

- a fronte della citata giurisprudenza - è dunque salvaguardato anche davanti a

questo Tribunale.

3.

3.1.

La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i

principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA).

La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura,

in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari

(art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare

pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

3.2

Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art.

400.

cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220),

l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha

ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto

gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr.

DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar

zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n.

33.

ad art. 12; François Boh-net/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

1222.

e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente

civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto

emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12 con

rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a

tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante,

come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti ecc., ad eccezione di

documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni

altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322

consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli

atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa

regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può

pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento

che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare

affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del

precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver

consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o

aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza

(compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann,

op. cit., n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli

avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47]

consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine

ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola

essere sufficienti (cfr. Fellmann, op.

cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato

non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un

onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti

del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op.

cit., n. 34 ad art. 12), né può far

valere l'eccezione di inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2867).

Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono

affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta,

sia o meno coperto l'onorario (per quanto precede: STA 52.2018.276 del 20

novembre 2018 consid. 2.2, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 2.2,

52.2014

-391 del 22 novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1).

4.

4.1.

In concreto, è anzitutto incontestato e risulta dalle tavole processuali che lo

studio __________ si è ripetutamente opposto alle svariate richieste (cfr.

scritti del 30 ottobre 2014, 3 dicembre 2014, 25 marzo 2015, 7 aprile

2015, 30 aprile 2015 e 19 maggio 2015; cfr. sentenza pretorile, pag. 1-2 e

documentazione allegata alla segnalazione) del nuovo patrocinatore della

propria ex mandante, negandogli - almeno sino all'emanazione, il 14 dicembre

2015, della sentenza del Pretore del Distretto di Lugano (ma non è dato di

sapere se la situazione sia mutata nel frattempo) - la consegna

dell'integralità del postulato incarto in originale, spiegando che l'allora sua

cliente aveva già ricevuto copia degli atti che la riguardavano. Ciò che,

conformemente a quanto considerato dalla Commissione, è tuttavia inammissibile,

ritenuto che l'avvocato è, come detto (cfr. supra, consid. 3.2), sempre

tenuto a consegnare al suo (ex) mandante - eventualmente per il tramite del suo

nuovo patrocinatore - tutti gli atti originali che compongono il suo incarto

(con la sola eccezione di atti puramente interni), indipendentemente dal fatto

che questi ne abbia già ricevuto di volta in volta una copia. Circostanza,

quest'ultima, che in concreto non è peraltro nemmeno possibile affermare nella

misura in cui la corrispondenza e-mail, la cui intensità è comprovata dalle

liste prodotte in questa sede (doc. H e I allegati al gravame dell'avv. __________),

e i documenti ad essa annessi non possono certo corrispondere all'integralità

dell'incarto che risulta composto da una ventina di faldoni e più di un migliaio

di messaggi e documenti elettronici (cfr. dichiarazione scritta dell'avv. __________

del 15 gennaio 2016, doc. O annesso al presente ricorso).

4.2

Incontestato è pure che la decisione di respingere la sua richiesta è

stata comunicata (e ribadita) al segnalante dall'avv. __________ (cfr. suoi

scritti del 10 aprile e del 4 maggio 2015 all'avv. __________), la quale aveva

inizialmente affermato in modo generico di avere agito seguendo in qualità di

dipendente le istruzioni di __________, sua datrice di lavoro (osservazioni del

24.

agosto 2015). Ed è proprio per non essersi discostata da siffatta

illegittima istruzione (cfr. sentenza pretorile citata) che la Commissione ha

ritenuto che la stessa avesse disatteso il dovere di restituzione degli atti che

l'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato. Decisione, questa, che il Tribunale

ha confermato in data odierna (cfr. inc. n. 52.2016.54). L'avvocato dipendente

di un avvocato indipendente iscritto in un registro cantonale è infatti

soggetto alle regole professionali della LLCA ed è quindi tenuto a distanziarsi

dalle istruzioni impartitegli dal suo datore di lavoro ex art. 321d CO

quando queste lo condurrebbero a una violazione dei suoi doveri professionali. Se non lo fa e, seguendo una tale istruzione,

incorre in una violazione delle regole professionali stabilite dalla normativa

federale, va di principio riconosciuta, per effetto riflesso, anche la

responsabilità disciplinare del suo datore di lavoro (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1337 e

2396; Mathieu Châtelain,

L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, Losanna

2017, n. 934). Non ne va diversamente per l'avvocato dipendente di una società

di avvocati alla quale è conferito un mandato, di cui egli, quale

collaboratore, è chiamato a occuparsi, coadiuvando un partner dirigente dello

studio (cui spetta la facoltà di impartire istruzioni, in veste di responsabile

del mandato, cfr. al riguardo: Walter

Fellmann, Zulässigkeit der Aktiengesellschaft als Organisationsform für Anwaltskanzleien - die Beschlüsse der

Aufsichtsbehörden der Kantone Ob-walden

und Zürich, Anwaltsrevue 2007, pag. 25; cfr. inoltre, sul collaboratore

ausiliario di un associato, Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2599 seg.; Châtelain,

op. cit., n. 1775; STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d).

4.3

Ferme queste premesse, per quanto attiene specificatamente alla posizione

dell'avv. RI 1, la Commissione - contrariamente a quanto afferma l'insorgente

(ricorso, pag. 6) - non lo ha ritenuto responsabile dal profilo disciplinare

semplicemente in quanto organo di __________, ma gli ha in sostanza

rimproverato di avere partecipato, insieme all'avv. __________, quale "datore

di lavoro", al processo decisionale che ha condotto __________ a rifiutare

la restituzione degli atti richiesti e a indicare alla collaboratrice dello studio

di comunicare tale posizione al segnalante, come espressamente ammesso nelle

osservazioni presentate congiuntamente dai

due legali (cfr. punti n. 3 e 4, pag. 3-4). Nell'esito, tale decisione è senz'altro

condivisibile e resiste alle critiche del ricorrente.

È infatti innegabile ed emerge dagli atti che, oltre a essere partner

contitolare di __________ (datrice di lavoro in senso stretto), l'insorgente aveva

in concreto una diretta responsabilità nella gestione del mandato in questione (articolato su più pratiche), che la

cliente aveva conferito allo studio. E ciò quantunque, in un lavoro di team, tale responsabilità sia stata successivamente

assunta anche dall'avv. __________ (partner responsabile del settore

contenzioso) che, come lui, si è avvalso dell'assistenza dell'avv. __________.

Lo si deduce anzitutto chiaramente dal contratto di mandato sottoscritto il 27

maggio 2009, secondo cui il ricorrente avrebbe avuto la responsabilità

generale per lo svolgimento del lavoro, assistito principalmente dall'avv. __________.

Risulta inoltre manifestamente anche dall'esposizione dei fatti dell'avv. __________

(cfr., ad esempio, suo ricorso del 1° febbraio 2016, punto n. 22, pag. 12). L'insorgente

si è del resto occupato dell'esecuzione del mandato anche personalmente, ancora

nel 2012, come emerge ad esempio dall'elenco della corrispondenza e-mail agli

atti (doc. H). In queste circostanze v'è da ritenere che il ricorrente, quale

dirigente corresponsabile del mandato, doveva rispondere della fedele e

diligente esecuzione degli affari affidati, e quindi anche del comportamento

della collaboratrice avv. __________, in particolare laddove riconducibile a

una sua direttiva (facoltà, questa, che secondo il contratto del 12 febbraio

2009.

stipulato tra __________ e l'avv. __________ era riservata agli avvocati

che - come l'insorgente - erano dirigenti dello Studio legale responsabili

del mandato, cfr. punto 1.4).

Invano il ricorrente contesta in concreto di aver emanato e/o partecipato a una

qualsiasi istruzione. La sua diretta corresponsabilità nella decisione di non

restituire al nuovo patrocinatore della cliente gli atti richiesti risulta già

solo dal fatto che egli - prima ancora che fosse aperta una procedura disciplinare

nei suoi confronti - ha sottoscritto, per conferma, le osservazioni presentate

dall'avv. __________ il 24 agosto 2015 (cfr. pag. 4 e 7). È inoltre avvalorata dalle osservazioni,

inequivocabili, formulate congiuntamente con l'avv. __________ il 19 novembre

2015, in cui gli interessati confermano che quali dirigenti e membri del CdA

di __________ decisero - entrambi - di respingere la richiesta dell'avv.

__________ di consegna dell'incarto completo in originale (…) e di aver

indicato all'avv. __________ di comunicare questa decisione al segnalante (pag.

4). Ammissione che la succinta dichiarazione rilasciata dall'avv. __________ il

15.

gennaio 2016, prodotta per la prima volta con il gravame (doc. O), non

appare seriamente in grado di scalfire, così come non lo è la circostanza che l'insorgente

non abbia avuto alcun contatto personale diretto con l'avv. __________, nella

fase in cui l'avv. __________ aveva negato la restituzione dell'incarto (cfr.

scritto del 20 gennaio 2016 dell'avv. __________ in atti sub doc. N).

In ogni caso, nulla cambierebbe quand'anche si potesse ammettere che il

ricorrente non abbia agito in quella fase, partecipando alla decisione "di

__________" di non restituire gli atti (poi riferita all'avv. __________

dal solo avv. __________). Non vi è chi non veda come, al più tardi il 24

agosto 2015, anziché ratificare la presa di posizione dell'avv. __________ alla

Commissione - rinfrancandola e avvalorando la biasimevole istruzione -, avrebbe

dovuto dissociarsene, attivandosi con sollecitudine per far sì che la

documentazione richiesta fosse effettivamente consegnata all'avente diritto.

Glielo imponeva anzitutto la sua posizione di avvocato dirigente

corresponsabile del mandato, nel quale la cliente aveva riposto la sua fiducia.

Relazione, questa, che perdura evidentemente per l'intero arco del mandato,

indipendentemente dal fatto che ai fini dello svolgimento del lavoro

intervengano nel tempo anche altri avvocati (collaboratori, partner o

associati). Una parte degli atti che andavano restituiti erano peraltro stati

da lui personalmente redatti, di modo che lui meglio di altri avrebbe potuto

garantire la loro completezza.

Ma gli imponeva d'agire in tal senso pure la sua posizione di partner titolare

dello studio legale. Ruolo che lo pone in linea di principio nella condizione

di dover ordinare le misure necessarie in caso di violazione o rischio di

violazione delle regole professionali che, per effetto riflesso, potrebbe

comportare la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione della

società (cfr. Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2397; Fellmann,

Zulässigkeit, pag. 22 segg., pag. 25).

In queste circostanze, la conclusione cui è giunta la Commissione merita

sostanziale conferma. Avendo emanato, o comunque espressamente ratificato e avallato,

la direttiva impartita alla collaboratrice dello studio di non restituire - a

prima richiesta ed entro un termine ragionevole - l'intero incarto originale

all'ormai ex cliente dello studio (rispettivamente al suo nuovo patrocinatore),

l'insorgente è innegabilmente incorso in una violazione dell'obbligo di

restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.

5.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.

5.1

In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere

cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto

definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della

gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di

violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che

la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il

provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene

nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21

dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche

degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura

disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas

Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

5.2

In concreto, la violazione commessa dal

ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità, tanto più se si

considera che ha determinato, rispettivamente

avallato un comportamento (quello della collaboratrice dello studio) che ha

costretto il denunciante a promuovere una causa civile al fine di ottenere

ragione delle proprie pretese (con

conseguente dispendio di tempo e relativi costi; cfr., in tal senso, decisione

della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016;

cfr. pure STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.2 e 52.2014.390-391 citata

consid. 6.3). In qualità di avvocato sperimentato, dirigente dello studio

legale alle cui dipendenze lavorava l'avvocato __________, avrebbe invece

dovuto fare in modo che la richiesta del segnalante venisse soddisfatta al più

presto con la consegna dell'intero incarto. Se non giova all'insorgente il

fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando

ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, depongono per contro a

suo favore sia il lungo tempo trascorso (quasi quattro anni) dai fatti

contestati, sia l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto

precede, si giustifica pertanto di ridurre a fr. 500.- la multa inflitta dalla

Commissione per la violazione di cui si è detto.

La sanzione così commisurata, situata

nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato

opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza

del ricorrente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a richiamarlo

al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar

seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo un avvertimento o un

ammonimento; misure, queste, che sono di principio riservate alle sole

violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono

la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna,

op. cit, ad art. 17, n. 30 e 32).

6.

6.1. Sulla base delle considerazioni

che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione

impugnata è annullata e riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una

multa di fr. 500.-.

6.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il tempo trascorso

dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a

carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato

ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 112) della

Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che

all'avv. RI 1è inflitta una multa di fr. 500.-.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito

l'importo di fr. 200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera