Lexipedia

Decisione

52.2016.330

Commessa pubblica. Esclusione di un offerente che ha presentato una dichiarazione attestante il mancato riversamento delle imposte alla fonte

9 novembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere

generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono

i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura

adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla

legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

In effetti, giusta l'art. 5 lett.

c LCPubb il committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso

unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le

istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento

delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di

protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei

cantoni per categoria di arti e mestieri. Questa disposizione è volta in sostanza

a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto

dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del

Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto

a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la

parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti

vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2015.498

dell'8 gennaio 2016 consid. 3.3). I concorrenti che non rispettano i principi

sanciti dalla prescrizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione

(vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett.

c e d RLCPubb/CIAP).

2.3. Riallacciandosi all'art. 5 lett. c LCPubb, l'art. 39

cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni

comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di

malattia;

- SUVA o istituto analogo;

- Cassa pensione (LPP);

- Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie

assoggettate;

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in

giudicato.

All'offerta deve essere inoltre

allegata (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/

CIAP):

- la dichiarazione della Commissione paritetica

competente che attesti il ri-

spetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie

di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

Con queste disposizioni si è in sostanza inteso permettere al

committente di verificare immediatamente se il concorrente rispetta il criterio

d'idoneità generale sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb. Per principio, le offerte inoltrate senza le

dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP non sono tuttavia da

considerare incomplete. L'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, nella versione in

vigore sino al 25 agosto 2016 e quindi applicabile alla fattispecie, istituiva

infatti l'obbligo per il committente di richiedere immediatamente, assegnando

un termine di almeno 5 giorni per produrle, le dichiarazioni eventualmente

mancanti, pena l'esclusione dell'offerta in caso di omessa esibizione dei

documenti richiesti entro il termine impartito. La possibilità di sanatoria di

cui all'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP andava concessa non solo in caso di offerte

sprovviste delle certificazioni richieste, ma anche in presenza di offerte munite di documenti privi di validità siccome

incompleti o non aggiornati (STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015 consid.

7.2).

2.4. Nel caso di specie, la RI 1

ha allegato all'offerta tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP,

compresa quella attestante un mancato riversamento delle imposte alla fonte per

il IIIo trimestre 2015. Tale documento (al contrario di quelli

concernenti le imposte ordinarie, la LAINF, la LPP ed il CCL, troppo vetusti e

da conformare) era scevro di qualsiasi difetto: rilasciato dall'autorità competente

(Ufficio imposte alla fonte) il 13 novembre 2015, era sufficientemente

aggiornato, completo ed inequivocabile dal profilo contenutistico. Il

committente non aveva quindi nessun plausibile motivo per richiederne un altro

Considerandi

alla ricorrente in virtù dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Valesse il contrario,

tutte le stazioni appaltanti dovrebbero domandare ai concorrenti di

ripresentare una seconda volta ogni certificazione adeguata attestante situazioni

debitorie, in luogo di decidere rapidamente sulle offerte pervenute complete

come esige di principio l'ordinamento sulle commesse pubbliche.

Dato che l'atto in discussione attestava in maniera inconfutabile

l'omesso riversamento delle imposte alla fonte prelevate ai propri dipendenti,

a giusto titolo la RI 1 è stata esclusa dall'aggiu-dicazione conformemente agli

art. art. 25 lett. c LCPubb, nonché 38 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP. Il provvedimento

- del tutto conforme al diritto - resiste con certezza alle critiche ricorsuali

sollevate dalla RI 1.

3.

3.1. Esclusa dalla

gara, la ricorrente non è legittimata a contestare la delibera della commessa

alla CO 1 (vedi consid. 1.). Per ragioni deducibili dal principio della parità

di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) occorre tuttavia verificare se, come

sostiene la ricorrente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta

dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti

proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma quella di

esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le critiche

ricorsuali dovessero rivelarsi fondate (Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 63-64; STA

52.2010.133

del 24 giugno 2010). A torto la deliberataria sostiene che le censure

sollevate siano irricevibili e/o tardive. L'insorgente non ha mai modificato le

proprie conclusioni di causa. Si è limitata a proporre in replica ulteriori

contestazioni dopo aver preso visione dell'incarto concorsuale depositato

presso il Tribunale, senza per questo incorrere in una violazione dell'art. 70

LPAmm.

3.2

In concreto,

la ricorrente sostiene che la CO 1 va estromessa dalla gara in quanto tutte

le dichiarazioni ex art. 39 RLCPubb/

CIAP allegate alla sua offerta concernono la P__________ di __________,

ditta autonoma che non ha nulla a che vedere con la CO 1 di __________. Quest'ultima

ha d'altronde notificato come suoi due apprendisti di pertinenza dell'azienda

argoviese, dando quindi al committente indicazioni false che ne impongono

ulteriormente l'estromissione in forza dell'art. 25 cpv. 1 lett. b LCPubb.

In realtà, dagli atti emerge che una volta ricevuta l'offerta

della CO 1 l'CO 2 le ha sollecitato la produzione di attestazioni aggiornate

comprovanti il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/

AD/AF, professionali e PEAN perlomeno sino al 30 settembre 2015,

nonché una dichiarazione confermante il rispetto del CCL di categoria. Entro il

termine impartitole la deliberataria ha presentato quanto richiesto, ma la

certificazione PEAN e la "GAV Bestätitung" sono state formalmente intestate

alla P__________ __________ di __________, una ditta domiciliata nel canton __________

che svolge un'attività commerciale simile, se non addirittura identica, a

quella della CO 1 di __________. Lo stesso dicasi del documento concernente il

pagamento dei premi LAINF, annesso all'offerta dell'aggiudicataria ma

rilasciato a nome della P__________.

Questi atti non possono essere considerati validi dal profilo

dell'art. 39 RLCPubb/CIAP e, di riflesso, dell'art. 5 lett. c LCPubb. La CO 1

di __________ e la P__________ di __________ non hanno nulla in comune, salvo

una parte della ragione sociale, un membro del consiglio di amministrazione e l'ufficio

di revisione. Le due società, dal profilo strettamente giuridico, risultano del

tutto indipendenti e dotate di personalità autonoma. Le dichiarazioni

rilasciate ad esclusivo beneficio dell'una non possono essere quindi sfruttate

dall'altra nel tentativo di dimostrare la propria idoneità generale a

concorrere. Né la deliberataria può giustificare una simile, inutile operazione

di appoggio da parte della P__________ adducendo genericamente che le due

società condividono la stessa polizza SUVA per ragioni interne e storiche,

anche perché siffatto sostegno documentale non si limita alla copertura LAINF,

ma si estende, come visto, alla certificazione PEAN e alla "GAV

Bestätitung". Quanto alla dichiarazione prodotta dalla CO 1 sub doc. 6,

essa dimostra unicamente che la società ha in bilancio costi di personale, non

che è in regola con il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, rispettivamente

con le prescrizioni del CCL.

Se ne deve dedurre che al pari della ricorrente anche la CO 1

doveva essere esclusa dal concorso per inadempimento dei criteri di idoneità

generale sanciti dall'art. 5 lett. c LCPubb.

4.

Sulla scorta di quanto precede il

ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa delibera siccome

lesiva del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb).

5.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, la deliberataria

ed il committente secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

L'CO 2 verserà all'insorgente e all'aggiudicataria,

entrambe assistite da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm). Le indennità di patrocinio tra la ditta aggiudicataria

e la ricorrente sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione 10 giugno 2016 con

la quale la Direzione dell'CO 2 ha deliberato alla CO 1 di __________ la fornitura e la posa di ponteggi di facciata

nell'ambito della ristrutturazione dello stabile servizi generali dell'ospedale

di __________ è annullata.

2. La tassa di giustizia

di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente, della deliberataria e

dell'ente banditore nella misura di 1/3 (fr. 1'000.-) ciascuno. All'insorgente

va restituita la somma di fr. 1'000.- versata in eccesso quale anticipo delle

presunte spese processuali.

3. L'CO 2 verserà alla

ricorrente e alla deliberataria fr. 400.- a titolo di ripetibili. Tra

l'insorgente e la CO 1 le ripetibili sono invece date per compensate.

4. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed

alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera