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Decisione

52.2016.34

Accertamento della natura parzialmente boschiva di un fondo

9 dicembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate

allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di

sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una

ponderazione degli interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti

non deve per contro essere eseguita nell'ambito di questa procedura (sentenze

del Tribunale federale 1C_242/2007 dell'11 giugno 2008, consid. 2.1 e

1C_319/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2; DTF 124 II 85 consid. 3e e 4d e

riferimenti). Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del

Tribunale federale e la dottrina hanno inoltre precisato cosa si deve intendere

per "funzioni forestali" secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo.

In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da

catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute

di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione

sociale se per posizione, genere di alberi e forma offre all'uomo uno spazio

rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al

paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore,

immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente

pregevoli e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale

insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto

produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del Consiglio

Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische

Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF

124 II 85 consid. 3 d/bb, 114 Ib 224 consid. 9 a/ac).

2.2. I cantoni possono

stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie

ed età che deve avere un'estensione boschiva

spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree

boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia

determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente

importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv.

1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) fissa tali

limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine

idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni

per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il

popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente

importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla

sua larghezza o dalla sua età.

2.3. In attuazione e completamento delle menzionate disposizioni

federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da

alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando

presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni. Di contro, la direttiva cantonale per l'accertamento del bosco e del

suo limite (cap. 3.4.2, pag. 41) stabilisce che le radure, ossia le aperture

permanenti interamente circondate da bosco (Bellinzona, dicembre 2006,

reperibile all'indirizzo: ‹http://www.ti.ch/fileadmin/DT/temi/forestali/

boschi_foreste/legislazione/Direttiva_accertamento.pdf›), non sono considerate

bosco allorquando la loro superficie supera

gli 800 mq e al loro interno il suolo e le condizioni di luce e il microclima sono

specifici delle zone aperte. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente

spiegare, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio

ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto

qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, quindi, è di principio

lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono

soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro

difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente;

inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con

questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie

coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua,

sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti

non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di

protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq

(art. 3).

2.4. Se è vero che per definire una foresta sono decisive le condizioni

esistenti al momento del giudizio di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d,

120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che in determinate circostanze

occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509 consid. 5;

107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere considerato bosco

anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione silvestre è stata

allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane tale anche se

sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib 339 consid. 4;

111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge sulle forestale,

oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi. Per

entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione (cfr.

art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata, quella tagliata rasa

permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF 1988 III pag.

167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in alcun modo

ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).

3. 3.1. In concreto, la Sezione forestale ha accertato

che la quasi totalità della superficie del mapp. __________ di C__________ è

ricoperta da un bosco ad alto fusto, dell'età di circa 60 anni, composto in

prevalenza da alberi di quercia americana (il 90% secondo il questionario per

gli accertamenti formali, compilato il 19 maggio 2014 dall'Ufficio forestale

del VI circondario) e in misura minore di castagno e faggio (ciascuna specie, 5%)

con presenza di cespugli di nocciolo. Questo bosco svolgerebbe prevalentemente

una funzione paesaggistica. La superficie in esame è stata piantumata verso la

fine degli anni '50 con quercia americana, allo scopo di produrre legname

d'opera. All'inizio degli anni '80 la piantagione è stata parzialmente

danneggiata da una tromba d'aria. Rigeneratosi il bosco per via naturale, circa

5 anni prima della decisione di accertamento un incendio ha danneggiato alcuni

alberi rendendoli instabili e pericolanti. La ricorrente non nega la

preesistenza di un aggregato arboreo, ma spiega che a causa del citato incendio

e dando seguito alla diffida del comune, ha dovuto tagliare quasi tutte le piante,

poiché mettevano in pericolo la circolazione e la sicurezza della strada

sottostante. Sottolinea poi che la quercia americana è una specie non

autoctona, messa a dimora a fini produttivi dai precedenti proprietari.

3.2. La qualifica di bosco della superficie in parola dev'essere confermata,

essendo determinante nel caso concreto la situazione preesistente al

danneggiamento e al taglio delle piante. Ininfluente il fatto che parte di esso

sia stato allontanato per motivi di sicurezza. Come rettamente individuato

dalla Sezione forestale in sede di risposta, tale problematica esula dalla questione

tecnica dell'accertamento del bosco e deve invece essere ricondotta alla sua

gestione. Pretendere altrimenti svuoterebbe di qualsiasi portata il principio di conservazione della foresta, sancito all'art. 3

LFo, che stabilisce che l'area forestale non va diminuita. È dunque necessario fondarsi sugli accertamenti

precedenti al danneggiamento, motivo

per il quale a nulla gioverebbe una visita dei luoghi. Dalle fotografie aeree è possibile dedurre che il

soprassuolo arboreo è presente almeno dal 23 giugno 1971 (allegato 4), per cui

il popolamento ha ampiamente superato l'età dei 20 anni prevista dall'art. 3

cpv. 1 LCFo. Esso adempie di gran lunga ai criteri di estensione e larghezza di

cui ai considerandi 2.2. e 2.3. Poco importa l'origine di questo aggregato

(art. 2 cpv. 1 LFo), la volontà del proprietario del fondo non essendo

determinante (DTF 120 Ib 339 consid. 4a). Pure ininfluente il fatto che il soprassuolo sia costituito da una

specie non autoctona: la legge non lo richiede. Determinante, invece, è che si

tratti di alberi o arbusti forestali. In merito, dev'essere considerato che l'art. 49 cpv. 3 LFo affida al Consiglio

federale il compito di emanare le prescrizioni d'esecuzione della legge

forestale. Dando seguito al mandato ricevuto, il Governo federale ha in

particolare adottato l'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre

2020 (OPV; RS 916.20), il cui art. 2 lett. h stabilisce che son alberi e

arbusti forestali quelle essenze che possono servire all'adempimento delle

funzioni forestali, segnatamente i rappresentati del genere menzionato

all'allegato 11, tra i quali figurano le piante del genere quercus

(quercia), delle quali fa parte anche la specie quercus rubra (quercia

rossa o quercia americana). Pure da confermare la funzione forestale, ossia

paesaggistica, ritenuta dalle precedenti istanze. Una volta che l'aggregato

arboreo in parola si sarà rigenerato, esso tornerà a iscriversi nel più ampio

contesto boschivo che si sviluppa verso monte e dialoga con la lingua alberata

incuneata tra via __________ e la sottostante strada cantonale che costeggia il

fiume __________. Bosco che sottolinea e arricchisce il contesto collinare

tipico della regione del Basso Malcantone.

4.

Il ricorso deve dunque essere

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico di RI 1, soccombente (art. 47

LPAmm). L'assenza di parti vittoriose patrocinate esclude l'assegnazione di ripetibili

(art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1500.

-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere