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Decisione

52.2016.373

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

15 dicembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 285, consid. 6.3.1).

2.2.1. Il diritto di essere sentito ancorato

all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura alle parti il diritto di prendere

conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte al tribunale e di determinarsi

su di esse, a prescindere dal fatto che contengano elementi di fatto o di

diritto nuovi e siano concretamente atte ad influire sul giudizio. Ogni

allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle parti, affinché esse possano decidere se usufruire della possibilità

di prendere posizione in proposito; questa decisione non spetta al giudice (DTF

139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). La

recente giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che questo diritto è dato

anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel

contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve

tuttavia aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda

perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, sennò si

ritiene che vi abbia rinunciato. Al riguardo, la prassi considera che la

rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci

giorni dalla notificazione (cfr. STF 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 in RtiD

I-2016 n. 19, consid. 5 e rimandi).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere

sentito - anche di una certa gravità - può essere sanata nell'ambito di una

procedura ricorsuale, quando l'autorità di ricorso, come in concreto, può esaminare

liberamente le questioni di fatto e di diritto che si pongono, quando l'interessato

non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere

sentito, rispettivamente dalla sanatoria, o quando il rinvio all'istanza

precedente costituisca una formalità priva di senso e porti ad inutili ritardi,

inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata ad un

giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2;

133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto, il Servizio dei ricorsi - dando seguito alla richiesta dell'insorgente

- ha interpellato la dr. med. __________ in merito alle pretese difficoltà

linguistiche di RI 1 rispettivamente dell'influenza di tale aspetto sulla sua

perizia medica. La relativa presa di posizione del medico del traffico SSLM

(email 6 giugno 2016) è stata trasmessa con scritto 9 giugno 2016 al patrocinatore

del ricorrente, che l'ha ricevuta il 13 successivo (cfr. ricorso pag. 7, p.to

7.3). Sennonché, senza attendere sue eventuali

osservazioni, il 15 giugno 2016 il Governo ha formalmente statuito

sull'impugnativa (basandosi peraltro anche su tale documento, cfr. giudizio

impugnato, consid. 6 pag. 4). Così facendo,

non vi è chi non veda come la precedente istanza sia incorsa in una lesione del

diritto di essere sentito sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nelle circostanze concrete, la violazione può

nondimeno essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto

esprimersi compiutamente al riguardo in questa sede e che il rinvio degli atti

su tale aspetto costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia

processuale.

3.3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

il conducente non ha le attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre

con sicurezza veicoli a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b, 16d cpv. 1 lett.

a LCStr) o soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida

(art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità

competente deve adottare una misura di

sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei

e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato

(art. 16d cpv. 1 LCStr). La licenza potrà essere nuovamente rilasciata a

determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale

o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è

più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente

dovrà apportare la prova della sua guarigione, in caso di alcoldipendenza dopo

un'astinenza controllata di almeno un anno.

La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua

libertà personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente,

prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione

della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza

da alcol, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande

alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica

(DTF 139 II 95 consid. 3.4.1; 129 II 82 consid. 2.2). In base all'art. 15d

cpv. 1 lett. a LCStr, un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in

particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una

concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una

concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro

di aria espirata. Trattandosi di questioni attinenti alla medicina del

traffico, tale esame deve essere eseguito da un medico che possiede il titolo

di "medico del traffico SSML" o un titolo riconosciuto come equivalente

dalla SSML (cfr. art. 28a OAC, nella versione in vigore al momento in cui il

Governo ha statuito; ora: art. 28a cpv. 2 lett. a OAC in combinato

disposto con l'art. art. 5b cpv. 4 OAC).

3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr

presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa

allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali

da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace

di liberarsi o di controllare questa

abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta

più di ogni altro automobilista il

rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire

la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14

cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con

la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica

permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo

incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti

in senso medico (cfr. DTF 129 II 82, consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; STF

1C_106/2016 del 9 giugno 2016, consid. 4.1).

4.Nel caso

concreto, sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno

fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente

sulla perizia medica allestita dalla dr. med. __________ (presso l'UMPT), che

possiede il titolo di medico del traffico SSLM.

4.1. Prendendo spunto dalla risposta 23 agosto 2016 del Governo all'interrogazione

"Medico del traffico: qualche precisazione" del deputato __________,

il ricorrente contesta anzitutto l'attendibilità del referto, poiché la dr.

med. __________ (designata quale perito chiamato ad eseguire le perizie

specialistiche in medicina del traffico di verifica dell'idoneità alla guida

dei conducenti, cfr. giudizio impugnato; cfr. anche art. 51 regolamento della

legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 7.4.2.1.1) non offrirebbe sufficienti

garanzie di indipendenza e imparzialità, in quanto

dipendente dell'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (unità autonoma

amministrata da iQ-Center by Ingrado SA). La censura va disattesa. La sola

circostanza che il medico al momento in cui ha allestito la perizia si trovasse

in un rapporto di dipendenza con tale unità di cui era responsabile, ancorché

amministrata da iQ-Center by Ingrado SA (società senza scopo di lucro, composta

da 5 settori [tra cui IQ-Center Road] operanti prevalentemente nell'ambito

pubblico e parapubblico, cfr. citata risposta 23 agosto 2016, pag. 2), non

permette di metterne seriamente in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Tanto

più che, nel frattempo, si è staccata da tale ente, costituendo una ditta individuale di cui è titolare (Centro Medico del

Traffico dr.ssa med. __________). Decisivo ai fini del riconoscimento o meno

del pieno valore probante del suo referto - che ha allestito autonomamente

in veste di specialista, grazie alla sua qualifica di medico del traffico SSLM

(art. 28a OAC) - non è d'altra parte lo statuto che aveva in seno all'UMPT, ma

se la sua perizia si riveli concludente, compiutamente motivata e scevra di

contraddizioni (cfr. nello stesso senso: DTF 125 V 351 consid. 3b/ee per i

referti dei medici in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore; cfr. anche

RtiD I-2012 n. 72 consid. 2.8 e rimandi).

4.2. La dr. med. __________, dopo un'anamnesi dell'insorgente, ha

indagato nel corso di un colloquio con il peritato il suo comportamento di

consumo di alcol e le sue impressioni soggettive

al riguardo (anamnesi dell'alcolismo) ed esaminato l'episodio di guida

in grave stato di ebrietà (v. storia del consumo di alcol). Dalla

perizia risulta in particolare che RI 1 ha dichiarato un inizio di consumo

di sostanze alcoliche all'età di 18 anni quando era ancora al suo paese: "bevevo

2-3 birre al giorno da 5 dl poi quando sono venuto in Svizzera ho continuato a

consumare come d'abitudine 2-3 birre da 5 dl al giorno più ogni tanto una

grappa, ogni tanto nel caffè ogni tanto liscia. Poi negli ultimi anni ho un

consumo regolare di 3-4 birre al giorno da 5 dl più una grappa". RI 1

ha espresso una tolleranza aumentata all'alcool (..), precisando di

non avere mai utilizzato l'alcool come un ripiego nei momenti difficili della

sua vita e di non pensare di avere mai avuto problemi a relazionarsi con

questa sostanza (..). Confrontato con l'episodio evocato in narrativa del 25

novembre 2015, l'insorgente ha risposto che "siamo andati a pescare io

e mio cugino e abbiamo preso abbastanza pesce, eravamo felici, abbiamo festeggiato

bevendo 4-5 birre da 5 dl e ho preso la macchina per tornare a casa (..). Interrogato

sugli aspetti della guida sotto l'influenza di alcol ha affermato di non essere

stato "pericoloso né per me né per gli altri, perché io sono tranquillo

sempre andavo piano e non ho avuto incidente", ammettendo però di non

conoscere gli aspetti alcologici di assorbimento e eliminazione dell'alcol da

parte del corpo umano (cfr. pag. 4). L'insorgente ha inoltre affermato di non

aver più consumato alcol nelle ultime 3 settimane (precedenti la

convocazione alla perizia), ma di aver consumato nelle settimane precedenti come

d'abitudine 4 birre al giorno da 5 dl, senza infine riuscire a proporre

delle strategie per non guidare più in stato di ebrietà. Sottoposto al

questionario AUDIT (Alcohol Use Disoreders Identification Test) l'insorgente ha

conseguito un punteggio (7) leggermente inferiore a quello (8) che indica un

problema di alcol. L'esame del capello ha invece evidenziato una concentrazione

(> 100 pg/mg) di Etilglucuronide (EtG) nettamente superiore al valore soglia

(≥ 30 pg/mg), compatibile con un consumo eccessivo di alcool nei tre mesi

antecedenti il prelievo. Da questi diversi fattori (dichiarazioni, risultati

test ed esami) il perito ha ritenuto la presenza di due criteri di dipendenza

secondo la scala CIM-10 (Classificazione internazionale delle malattie e dei

problemi sanitari correlati). La perizia ha in seguito riportato anche alcune

informazioni assunte presso il datore di lavoro e il medico curante di RI 1

(che si è pronunciato in modo favorevole sulla sua idoneità alla guida).

In conclusione, a fronte di tutti gli elementi raccolti, il perito ha ritenuto

che fosse data l'esistenza di un consumo di alcol eccessivo, (in presenza di

due criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base delle

dichiarazioni dell'interessato e dei risultati dell'analisi del capello di

cui si è detto. Inoltre, ha aggiunto il medico del traffico, il ricorrente non

ha tenuto durante la presente perizia un

discorso strutturato, coerente ed adeguato, non ha compreso l'importanza dell'iter

effettuato per recuperare la patente e non ha evocato la consapevolezza dei

rischi della guida in stato di ebrietà, minimizzando le sue azioni ed il suo reato.

Non si è reso conto, ha

proseguito, della gravità del suo gesto, e ha banalizzato quanto accaduto. Ha

pertanto concluso che RI 1 fosse più a rischio degli altri utenti della

strada di rimettersi alla guida in stato di ebrietà in futuro e che non

fosse pertanto idoneo alla guida dei veicoli a motore del gruppo 3, indicando

le possibili condizioni per la riammissione alla guida che la Sezione

della circolazione ha poi fatto proprie.

4.3. Dall'esame degli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni

della dr. med. __________, la quale ha basato la propria analisi su esame

completo della situazione, comprensivo di un'analisi

scientifica, un esame clinico e un colloquio con il ricorrente. Il suo referto

appare concludente, compiutamente motivato e scevro di contraddizioni

(cfr. al riguardo: DTF 133 II 384 consid. 4.3.2; STF 1C_106/2016 citata,

consid. 3.1 e rimandi; Cédric

Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 150). Invano il ricorrente tenta di rimettere in

discussione i quantitativi di alcol - dichiarati invero a più riprese - in sede

di perizia, alla quale si è sottoposto senza sollevare obiezioni. Non vi sono

in effetti seri motivi per ritenere che RI 1,

che vive da una ventina di anni nel nostro Cantone, dove risiede con la sua

famiglia e lavora presso una ditta ticinese, abbia problemi linguistici tali da

non saper distinguere la semplice affermazione "al giorno"

da "un giorno" (riferita alla frequenza di consumo). Tanto più

che si tratta di una locuzione d'uso corrente (basti pensare, solo per fare un

esempio, alle prescrizioni contenute in pressoché ogni ricetta medica). Neppure

la dichiarazione della vicina smentisce questa specifica circostanza.

Interpellato in merito, il medico del traffico ha d'altra parte confermato che a

mio parere l'interessato padroneggiava oggettivamente la lingua italiana (cfr.

email 6 giugno 2016), ciò che risulta anche dalle frasi del ricorrente citate

tra virgolette nel referto. Tant'è che il peritato non si è avvalso della

facoltà di farsi assistere da un interprete non solo dinanzi al medico del

traffico, ma neppure di fronte alle autorità inquirenti, nonostante in entrambi i casi gliene fosse stata data facoltà

(cfr. citazione 11 gennaio 2016 e verbale d'interrogatorio 6 dicembre 2015,

pag. 1). La perizia non si fonda in ogni caso solo sul consumo importante

di alcol dichiarato dal ricorrente, ma anche sull'analisi capillare che lo conforta, laddove il matabolita

(EtG) riscontrato nel segmento di capello presenta una concentrazione tale (100

pg/

mg, a fronte di un valore soglia ≥ 30 pg/mg, cfr. al riguardo: DTF 140 II 334

consid. 7, STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016, consid. 3.3 e 4.2, Mizel, op. cit., pag. 163, n. 754) da

non poter che dimostrare una tendenza del ricorrente a consumare quantità

eccessive di alcol, chiaramente suscettibili di ridurre la sua capacità a

condurre veicoli con sicurezza. Il perito ha inoltre tenuto conto delle

dichiarazioni del ricorrente - invero piuttosto preoccupanti nel contesto della

circolazione stradale - il quale ha banalizzato

quanto accaduto il 25 novembre 2015, senza mostrare la necessaria

consapevolezza dei rischi della guida in stato di ebrietà.

A fronte di tutto ciò, insieme al medico del

traffico SSLM (che come detto ha rassegnato un referto completo e

attendibile), occorre pertanto concludere che RI 1 - ancorché non affetto da

una sindrome di alcoldipendenza (da un punto di vista medico; cfr. Mizel, op. cit., pag. 161 segg.) -

presenti un rischio più accresciuto degli altri utenti di mettersi alla guida

in stato di ebrietà, rispettivamente che non sia in grado di dissociare il

consumo di alcol dalla guida, come del resto ha confermato proprio l'episodio

occorsogli il 25 novembre 2015.

4.4. Alla luce di questi elementi, la controversa revoca della patente a tempo

indeterminato e le condizioni poste per la riammissione

alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto

ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si

avvera idonea e necessaria anche dal profilo della sicurezza della circolazione

stradale. La decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del

potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine

alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare.

5.Stante tutto

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo

soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera