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Decisione

52.2016.381

Concessione dello stato di patrizio

27 dicembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando

fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett.

e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP,

l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo

senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che

disattende il principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017 n. 5 consid.

2.2.).

4. L'insorgente

ritiene innanzitutto scorretto l'aver sottoposto al voto assembleare la sua

istanza, benché egli non l'avesse richiesto. La censura è destituita di pregio.

Infatti, lo scritto del 26 gennaio 2015 con cui la SEL ha invitato l'Ufficio

patriziale a sottoporre all'Assemblea la sua candidatura, gli è stato recapitato

in copia. Dagli atti non risulta che egli abbia reagito. Ferme queste premesse,

attendere l'esito (negativo) della votazione per criticare l'operato del

Patriziato appare contrario al principio della buona fede.

5. A ben vedere,

però, il ricorrente non contesta tanto il rifiuto da parte dell'Assemblea di

concedergli lo stato di patrizio, ma piuttosto sostiene che gli debba essere

riconosciuto lo stato di patrizio per filiazione. Anche questa tesi non può

essere accreditata.

5.1. Lo stato di

patrizio, che presuppone la cittadinanza ticinese (art. 40 cpv. 1 LOP), può

essere acquisito per filiazione (art. 41 LOP), matrimonio (art. 42 LOP) o per

concessione (art. 43 LOP).

5.1.1. L'art. 41 cpv. 1 LOC stabilisce che

il figlio di genitore patrizio acquista lo stato di patrizio. Se i genitori

sono membri di patriziati diversi - soggiunge la norma (cpv. 2) - si presume

che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai

rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre. La dichiarazione

dev'essere fatta dal diretto interessato entro l'anno del compimento della

maggiore età (cpv. 3) e vale anche per i discendenti (cpv. 4).

5.1.2. Nel caso concreto, il ricorrente ritiene di poter derivare il suo stato

di patrizio dal rapporto di filiazione con la madre G__________. Deve dunque innanzitutto

essere verificato se essa possedeva lo stato di patrizia al momento della

nascita del ricorrente oppure se l'abbia (ri)acquisito in seguito. Ora, benché

agli atti non risulti alcun un accertamento in merito, le parti non mettono in

dubbio il fatto che la madre dell'insorgente fosse effettivamente patrizia di __________

per nascita. Il Tribunale rinuncia a compiere ulteriori accertamenti, perché -

come si vedrà - ciò non muterebbe l'esito del ricorso.

5.1.3. L'art. 68 della

legge organica patriziale del 23 maggio 1857 (LOP '57, Raccolta delle leggi

usuali del Cantone Ticino, Bellinzona 1931; vol. I pag. 416 segg.), in vigore

al momento in cui, l'__________, G__________ ha contratto matrimonio con U__________,

padre del ricorrente, stabiliva che la qualità di patrizio veniva meno in

seguito alla perdita della cittadinanza (lett. a) o per rinuncia (lett. b). La

giurisprudenza relativa a questa norma aveva precisato che con il termine di "cittadinanza"

era da intendersi l'attinenza comunale (sentenza del 4 novembre 1948 della

Commissione dell'amministrativo, in: Cesare

Mazza, Massimario di giurisprudenza dedotta dalle sentenze della Commissione

dell'amministrativo, Bellinzona 1952, n. 705 pag. 235). Dall'atto di famiglia

prodotto dall'insorgente emerge che U__________ era attinente di __________ per

filiazione. Attraverso le nozze, in applicazione dell'art. 161 cpv. 1 del

codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) in vigore in quel

momento, G__________ ha quindi assunto la cittadinanza del marito, perdendo la

sua attinenza originaria (cfr. August

Egger in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, II. Band: Das

Familienrecht, Erste Abteilung: Das Eherecht, Art. 90-251, Zurigo 1936 n. 5 ad

art. 161) e, di conseguenza, pure lo stato di patrizia. Al momento della

nascita del ricorrente, il 23 aprile 1948, G__________ non era dunque in misura

di trasmettere lo stato di patrizio al figlio, giacché non era essa stessa più patrizia.

5.1.4. Dagli atti non risulta poi che la

madre del ricorrente abbia in seguito riacquistato lo stato di patrizia,

facendo capo a una delle altre due vie ordinarie (matrimonio o concessione)

oppure fondandosi sulla possibilità di essere reintegrata prevista dall'art.

127 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 (LOP '62; BU 1962, 253).

A ben vedere, nemmeno l'insorgente lo pretende.

5.1.5. Al ricorrente è dunque preclusa la

possibilità di dedurre lo stato di patrizio dal rapporto di filiazione. Resta

impregiudicata la facoltà di sottoporre nuovamente la richiesta di concessione

dello stato di patrizio all'Assemblea patriziale. Sia soggiunto per completezza

che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la procedura di concessione

dello stato di patrizio sfocia in un atto concreto di applicazione della legge.

Ciò comporta - oltre al rispetto dei principi generali del diritto, delle norme

procedurali e della sfera personale del richiedente - l'obbligo di motivare la decisione,

soprattutto quando è negativa (RtiD II-2017 n. 5 consid. 5.1.).

6. Il ricorso, in

quanto ricevibile, deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere