52.2016.381
Concessione dello stato di patrizio
27 dicembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.381
Lugano
27 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 21 luglio 2016 di
RI
1
contro
la
decisione del 28 giugno 2016 (n. 2926) del Consiglio di Stato che respinge
l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente nei confronti dell'operato
del Patriziato di __________ in merito al riconoscimento dello stato di
patrizio;
ritenuto, in
fatto
A.
Il 23 ottobre 2013 RI 1 ha
sollecitato il Patriziato di __________ affinché prendesse posizione sulla sua
precedente richiesta, rimasta inevasa, del 10 dicembre 2012 di rilasciargli lo
stato di patrizio, in forza di una modifica legislativa che lo conferiva ai
figli di madre patrizia, com'era il suo caso.
B. a. Non avendo ricevuto
risposta, il 25 luglio 2014 RI 1 si è rivolto alla Sezione degli enti locali
(SEL), sollecitandone l'intervento, affinché il Patriziato prendesse posizione.
Il 1° dicembre 2014 la SEL ha invitato l'Ufficio patriziale a dar seguito alle
richieste di RI 1.
b. Con scritto del 29
dicembre 2014 l'Ufficio patriziale ha informato RI 1 che non poteva essere
iscritto nell'elenco dei cittadini patrizi di __________, poiché sua madre aveva
perso lo stato di patrizia in seguito a matrimonio. La richiesta avrebbe dovuto
dunque essere sottoposta al voto dell'Assemblea, una volta ricevuta la
documentazione relativa allo svincolo dal suo attuale Patriziato.
c. Il 26 gennaio
2015 la SEL ha comunicato all'Ufficio patriziale di essere stata informata
telefonicamente da RI 1 che egli non era cittadino patrizio di alcun altro
ente, per contro era da diversi decenni domiciliato a __________. La Sezione ha
quindi invitato l'Ufficio patriziale a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea
il relativo messaggio. Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza a RI 1.
C. In occasione della
seduta ordinaria del 13 aprile 2015 l'Assemblea ha respinto la concessione
dello stato di patrizio a RI 1 con otto voti favorevoli, nove contrari e zero
astenuti. Il 30 aprile successivo l'Ufficio patriziale ha comunicato la decisione
a RI 1.
D. a. Con atto denominato
"istanza d'intervento" il 15 maggio 2015 RI 1 ha chiesto alla SEL
di annullare la decisione testé descritta, facendo ordine all'Ufficio patriziale
di iscriverlo nel registro dei fuochi e nel catalogo dei votanti del patriziato.
Infine, ha preteso che venisse censurato l'agire dell'Esecutivo patriziale per
la procedura adottata, ritenuta arbitraria.
b. Tramite scritto del
5 aprile 2016 la SEL ha confermato a RI 1 la correttezza della procedura
seguita dagli organi patriziali.
c. Il 13 maggio
successivo RI 1 ha sollecitato l'emanazione di una decisione formale, munita
dei rimedi di diritto. Dando seguito a questa richiesta, con risoluzione del 28
giugno 2016 il Consiglio di Stato ha così respinto l'istanza in parola, facendo
proprie le motivazioni sviluppate dalla SEL.
E.
Con ricorso del 21 luglio 2016
RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
l'annullamento della decisione del Governo e di fare ordine all'Ufficio
patriziale di __________ di iscriverlo nel registro dei fuochi e nel catalogo
dei votanti. Egli ribadisce di poter dedurre lo stato di patrizio dal rapporto
di figliazione materna e ritiene abusiva la procedura seguita.
F.
All'accoglimento del gravame
si sono opposti sia il Governo, sia la SEL, sia il Patriziato di __________.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. A prescindere
dalla natura del rimedio presentato e dalle precisazioni che seguono, la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, adito nell'ambito di una
procedura in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992
(LOP; RL 188.100), è data (art. 145 cpv. 2 e 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso, insinuato
nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) è tempestivo. In
merito alla legittimazione attiva dell'insorgente, la Corte si esprime qui
appresso.
1.2.
1.2.1. Nella misura in cui è volto a contestare una decisione del Consiglio di
Stato in qualità di autorità di vigilanza il ricorso è irricevibile, poiché
l'insorgente non adempie a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 65 cpv. 1 e
2 LPAmm. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la qualità
di denunciante (o segnalante) non conferisce di per sé la legittimazione a
contestare la decisione dell'autorità di vigilanza; ancora occorre che egli subisca
un pregiudizio dalla stessa, ovvero che la risoluzione abbia modificato la
situazione giuridica preesistente alla denuncia a svantaggio del denunciante (cfr.
DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del
27 settembre 2004 con rinvii). Ciò che in concreto non si realizza, essendosi
il Governo limitato a respingere l'istanza.
1.2.2. In realtà, fatta
salva la richiesta di sanzionare l'operato dell'Ufficio patriziale - che
costituisce una tipica richiesta di intervento dell'autorità di vigilanza - e a
prescindere dalla denominazione dell'atto del 15 maggio 2015 all'origine dell'odierna
procedura - le domande poste da RI 1 nella sua "Istanza
d'intervento" erano volte a contestare la decisione con cui
l'Assemblea patriziale gli aveva negato la concessione dello stato di patrizio.
Pertanto, anche se l'istruzione dell'impugnativa non è stata affidata al servizio
normalmente competente, nella misura in cui ha esaminato il merito delle
censure sollevate in quella sede da RI 1, il Governo ha reso una decisione in
veste di autorità di ricorso contro le risoluzioni degli organi patriziali
(art. 146 cpv. 1 LOP), che il diretto interessato, in quanto portatore di un
interesse legittimo, era di principio abilitato a contestare davanti al
Consiglio di stato (art. 147 lett. b LOP) e, di riflesso, può sollevare ora
davanti al Tribunale (art. 65 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Ferme queste premesse, nella misura in cui il ricorrente impugna il
rifiuto da parte dell'Ufficio patriziale di iscriverlo nel registro dei
patrizi, dei votanti e dei fuochi sottoponendo la sua richiesta all'Assemblea
patriziale il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare non è
necessario compulsare il messaggio e il verbale di discussione dell'Assemblea
patriziale in modo da poter esaminare i motivi che hanno condotto a negare la concessione
dello stato di patrizio. Come si vedrà nei successivi considerandi, ciò non è
determinante per l'esito della vertenza.
2.
Come visto, l'Assemblea del
Patriziato di __________ ha respinto la richiesta di RI 1 in occasione della
seduta del 13 aprile 2015. La decisione è stata comunicata all'insorgente con
lettera semplice datata 30 aprile successivo. Pertanto appare assai verosimile
che il 15 maggio 2015, momento in cui RI 1 è insorto davanti al Governo, la
decisione assembleare fosse ormai passata in giudicato, come rilevato nella
decisione governativa impugnata e non contestato dal ricorrente. Il ricorso
andava quindi semplicemente respinto in ordine. Sia come sia, non è qui
necessario esperire un'istruttoria in merito, poiché il ricorso risulta in ogni
caso infondato nel merito.
3. Per l'art. 150
LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie
a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a), quando fossero
state ammesse a votare persone non aventi diritto e quando ciò abbia potuto
influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non sia stata eseguita
secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite,
oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che
Fatti
i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando
fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett.
e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP,
l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo
senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
disattende il principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017 n. 5 consid.
2.2.).
4. L'insorgente
ritiene innanzitutto scorretto l'aver sottoposto al voto assembleare la sua
istanza, benché egli non l'avesse richiesto. La censura è destituita di pregio.
Infatti, lo scritto del 26 gennaio 2015 con cui la SEL ha invitato l'Ufficio
patriziale a sottoporre all'Assemblea la sua candidatura, gli è stato recapitato
in copia. Dagli atti non risulta che egli abbia reagito. Ferme queste premesse,
attendere l'esito (negativo) della votazione per criticare l'operato del
Patriziato appare contrario al principio della buona fede.
5. A ben vedere,
però, il ricorrente non contesta tanto il rifiuto da parte dell'Assemblea di
concedergli lo stato di patrizio, ma piuttosto sostiene che gli debba essere
riconosciuto lo stato di patrizio per filiazione. Anche questa tesi non può
essere accreditata.
5.1. Lo stato di
patrizio, che presuppone la cittadinanza ticinese (art. 40 cpv. 1 LOP), può
essere acquisito per filiazione (art. 41 LOP), matrimonio (art. 42 LOP) o per
concessione (art. 43 LOP).
5.1.1. L'art. 41 cpv. 1 LOC stabilisce che
il figlio di genitore patrizio acquista lo stato di patrizio. Se i genitori
sono membri di patriziati diversi - soggiunge la norma (cpv. 2) - si presume
che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai
rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre. La dichiarazione
dev'essere fatta dal diretto interessato entro l'anno del compimento della
maggiore età (cpv. 3) e vale anche per i discendenti (cpv. 4).
5.1.2. Nel caso concreto, il ricorrente ritiene di poter derivare il suo stato
di patrizio dal rapporto di filiazione con la madre G__________. Deve dunque innanzitutto
essere verificato se essa possedeva lo stato di patrizia al momento della
nascita del ricorrente oppure se l'abbia (ri)acquisito in seguito. Ora, benché
agli atti non risulti alcun un accertamento in merito, le parti non mettono in
dubbio il fatto che la madre dell'insorgente fosse effettivamente patrizia di __________
per nascita. Il Tribunale rinuncia a compiere ulteriori accertamenti, perché -
come si vedrà - ciò non muterebbe l'esito del ricorso.
5.1.3. L'art. 68 della
legge organica patriziale del 23 maggio 1857 (LOP '57, Raccolta delle leggi
usuali del Cantone Ticino, Bellinzona 1931; vol. I pag. 416 segg.), in vigore
al momento in cui, l'__________, G__________ ha contratto matrimonio con U__________,
padre del ricorrente, stabiliva che la qualità di patrizio veniva meno in
seguito alla perdita della cittadinanza (lett. a) o per rinuncia (lett. b). La
giurisprudenza relativa a questa norma aveva precisato che con il termine di "cittadinanza"
era da intendersi l'attinenza comunale (sentenza del 4 novembre 1948 della
Commissione dell'amministrativo, in: Cesare
Mazza, Massimario di giurisprudenza dedotta dalle sentenze della Commissione
dell'amministrativo, Bellinzona 1952, n. 705 pag. 235). Dall'atto di famiglia
prodotto dall'insorgente emerge che U__________ era attinente di __________ per
filiazione. Attraverso le nozze, in applicazione dell'art. 161 cpv. 1 del
codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) in vigore in quel
momento, G__________ ha quindi assunto la cittadinanza del marito, perdendo la
sua attinenza originaria (cfr. August
Egger in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, II. Band: Das
Familienrecht, Erste Abteilung: Das Eherecht, Art. 90-251, Zurigo 1936 n. 5 ad
art. 161) e, di conseguenza, pure lo stato di patrizia. Al momento della
nascita del ricorrente, il 23 aprile 1948, G__________ non era dunque in misura
di trasmettere lo stato di patrizio al figlio, giacché non era essa stessa più patrizia.
5.1.4. Dagli atti non risulta poi che la
madre del ricorrente abbia in seguito riacquistato lo stato di patrizia,
facendo capo a una delle altre due vie ordinarie (matrimonio o concessione)
oppure fondandosi sulla possibilità di essere reintegrata prevista dall'art.
127 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 (LOP '62; BU 1962, 253).
A ben vedere, nemmeno l'insorgente lo pretende.
5.1.5. Al ricorrente è dunque preclusa la
possibilità di dedurre lo stato di patrizio dal rapporto di filiazione. Resta
impregiudicata la facoltà di sottoporre nuovamente la richiesta di concessione
dello stato di patrizio all'Assemblea patriziale. Sia soggiunto per completezza
che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la procedura di concessione
dello stato di patrizio sfocia in un atto concreto di applicazione della legge.
Ciò comporta - oltre al rispetto dei principi generali del diritto, delle norme
procedurali e della sfera personale del richiedente - l'obbligo di motivare la decisione,
soprattutto quando è negativa (RtiD II-2017 n. 5 consid. 5.1.).
6. Il ricorso, in
quanto ricevibile, deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso,
nella misura in cui ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere