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Decisione

52.2016.389

Commessa pubblica. Inidoneità di una ditta che non occupando personale non può essere ritenuta in grado di eseguire la commessa. Il coinvolgimento di società madre o filiali di un medesimo gruppo nel

12 dicembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i componenti del gruppo (dichiarazioni SUVA, perdita di guadagno in caso di

malattia, cassa pensioni LPP). Ne segue dunque che la CO 1 deve essere esclusa dalla

procedura per inidoneità giusta l'art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb siccome

sprovvista del personale necessario per svolgere la commessa in proprio, non

potendo in queste circostanze entrare in linea di conto un travaso di

maestranze da una società all'altra.

3. In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso è accolto e la decisione di aggiudicazione annullata siccome

lesiva del diritto. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la

Considerandi

commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP),

unica concorrente rimasta in gara, avendo gli altri concorrenti rinunciato a

ricorrere contro la decisione municipale di delibera.

4.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

5.

La tassa di giustizia è posta a

carico del solo committente soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), essendosi la

deliberataria rimessa al giudizio del Tribunale. L'ente banditore verserà all'insorgente

un'indennità per ripetibili, ridotta in considerazione del fatto che il

patrocinatore è intervenuto in causa solo dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del CO 2 del 21 luglio

2016 è annullata;

1.2. le opere di pavimento in legno per

la nuova palestra delle scuole elementari di __________ sono aggiudicate alla RI

1, __________.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del CO 2. Alla RI 1 viene restituito

l'importo versato a titolo di anticipo delle spese processuali. Il comune di

Massagno verserà a quest'ultima fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti e alle condizioni enunciati all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera