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Decisione

52.2016.393

Tassa prelevata quale partecipazione del privato ai costi generati dalla denominazione civica delle strade e delle piazze del comune - base legale

26 settembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i principi generali del regime fiscale, vale a dire la cerchia delle persone

assoggettate, nonché l'oggetto e le basi di calcolo dell'imposta, devono essere

disciplinati da una legge in senso formale. Se la legge delega all'organo

esecutivo la competenza di fissare il contributo, è necessario che la legge

stessa indichi, nelle linee essenziali, la cerchia dei contribuenti,

l'imponibile e la base di calcolo (esigenza della densità normativa), di modo

che l'autorità esecutiva non disponga di un margine di manovra eccessivo e che

il cittadino possa identificare il tributo che potrà essere prelevato su questa

base. La giurisprudenza ha tuttavia alleggerito le esigenze della base legale

per quanto concerne il metodo di calcolo del tributo per alcuni tipi di tasse.

Quando la percezione di una tassa è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello della

copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza riconosce

infatti che la fissazione dell'ammontare possa essere delegata più facilmente

anche all'esecutivo (DTF 143 I 227 consid. 4.2 e 4.3; STF 2C_226/2012 del 10

giugno 2013 consid. 4.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Ginevra 2011, n. 256 e 484). La portata del principio della

legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non

deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno

essere applicato in maniera troppo rigida, al punto da entrare in contrasto con

la realtà giuridica e le esigenze della pratica

(DTF 135 I 130 consid. 7.2; STF 2P.233/2003 del 15 gennaio 2004 consid. 3.2,

2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 5.3,2C_512/2015 del 17 marzo

2017 consid. 4.2).

2.2. Le tasse causali costituiscono la contropartita di

una prestazione o un vantaggio particolare accordati dallo Stato e si suddividono

in diverse categorie (DTF 135 I 130 consid. 2). Tra queste vi sono le tasse

amministrative, che costituiscono la remunerazioni di un'attività statale di

per sé sprovvista di valore patrimoniale, di cui fanno parte le tasse di

cancelleria; quest'ultime si distinguono per la semplicità della prestazione e

per la modicità del loro ammontare (DTF 125 I 173 consid. 9b; Adelio Scolari, Tasse e contributi di

miglioria, Lugano 2005, pag. 44). Sono delle tasse

causali anche le tasse d'uso, le quali costituiscono il compenso richiesto al

privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio

pubblico (Scolari, op. cit., pag.

45).

3. 3.1. Il

ricorrente contesta che la tassa applicata dal Municipio abbia una valida base

legale ritenendo che la stessa debba essere sancita da regole di rango costituzionale.

Il Governo, nella decisione impugnata, richiamata unicamente la risoluzione con

cui il Consiglio comunale ha stanziato il credito in questione, ha ritenuto che

gli articoli della contestata ordinanza, e meglio gli art. 2 e 4, costituissero

una base legale formale per la riscossione del tributo.

3.2. Come esposto sopra, la giurisprudenza del Tribunale federale esige che

ogni tributo pubblico sia di principio ancorato in una legge in senso formale,

ossia in un atto di portata generale e astratta, adottato secondo le regole del

diritto pubblico e sottoposto a referendum (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa con

riferimenti), nel quale sono stabilite, accanto al principio, perlomeno anche

le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei contribuenti (STA

52.2008.201 del 5 ottobre 2009 consid. 3.3).

Orbene nel caso in esame, atteso che quella qui litigiosa non può essere considerata

come una semplice tassa di cancelleria ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 LOC, visto

che dovrebbe costituire una sorta di partecipazione del privato ai costi generati

dalla denominazione civica delle strade e delle piazze del comune, si deve

constatare che la medesima è prevista unicamente a livello di ordinanza municipale,

regolamentazione che di tutta evidenza non

costituisce una legge in senso formale poiché si tratta di norme adottate da

un'autorità esecutiva. L'imposizione di tale contributo infatti non è

prevista né dal regolamento del Comune di __________ né da un regolamento

speciale adottato dal legislativo comunale. Neppure i disposti citati

nell'ordinanza, e meglio gli art. 107 lett. c e lett. d e 192 LOC, nonché

l'art. 25 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30

giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), prevedono la riscossione del contestato

tributo, poiché tali disposti sanciscono unicamente le competenze specifiche

del Municipio senza fare alcun riferimento all'esazione di tributi di

qualsivoglia genere. La LOC, legge in senso formale, costituisce una

sufficiente base legale solo per l'imposizione di tasse di cancelleria (cfr.

art. 116 cpv. 1 LOC), mentre per gli altri tipi di tributi spetta al

legislativo comunale fissarne l'oggetto e la cerchia dei contibuenti in via di

regolamento (cfr. art. 107 cpv. 4 e art. 116 cpv. 2 LOC).

La decisione governativa impugnata dunque, che ritiene valida la base legale

costituita dai disposti della sola ordinanza, non può essere tutelata, così

come, di conseguenza, la decisione municipale riferita al contestato tributo. Ne

discende che, se il CO 1 intende chiedere ai

cittadini proprietari d'immobili di contribuire alle spese generate

dall'apposizione dei numeri civici dovrà dotarsi della necessaria base legale

in senso formale, quantomeno facendo in modo che vengano fissati in un

regolamento gli elementi essenziali e la delega all'esecutivo della competenza

di fissare l'esatto importo.

4. 4.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, senza che si renda

necessario entrare nel merito delle altre censure in esso sollevate, con conseguente

annullamento della risoluzione governativa impugnata e della decisione

municipale da essa tutelata.

4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art.

47 cpv. 6 LPAmm), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili

al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

la decisione del 28 giugno 2016 (n. 2960) del Consiglio di Stato e la decisione

del 23 febbraio 2016 del CO 1 sono annullate.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 500.-

versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera