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Decisione

52.2016.399

Commesse pubbliche. Criteri d'idoneità dell'offerente ex art. 34 RLCPubb/CIAP

27 marzo 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti erano chiamati a fornire giocava pertanto un ruolo importante ai

fini della valutazione dell'offerta. Lo conferma non solo la citata pos.

252.130 - che lo ha espressamente incluso tra i documenti ritenuti determinanti

ai fini della classifica - ma anche la pos. 642.100 CPN 102, secondo cui

tale programma costituisce un documento di valutazione che non può essere

modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti apportati in

questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione. Ne consegue

che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica e

attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.

4.3. In concreto, la CO 1 ha allegato alla sua offerta un programma dei lavori

allestito sotto forma di diagramma di Gantt. Il documento è strutturato sulla

base di un asse orizzontale - a rappresentazione dell'arco temporale totale

della commessa, suddiviso in fasi incrementali - e da un asse verticale - a

rappresentazione delle attività in cui sono suddivisi i lavori. Le barre

orizzontali, di lunghezza variabile, rappresentanti le sequenze e la durata

delle diverse attività, sono in parte sovrapposte e coprono una durata

complessiva di ca. 5 mesi (con settimane di 7 giorni lavorativi). Tale

programma non comprende tuttavia tutte le fasi elencate dal capitolato: come

eccepisce il consorzio ricorrente, non contempla in particolare la fase dell'approvvigionamento

del materiale (dalla conferma d'ordine) per il fondale, né la relativa sequenza

e neppure il tempo previsto per questa attività. È ben vero che, nel Capitolo

A, Indicazioni dell'imprenditore della sua offerta (cfr. pag. 16), la CO 1

ha quantificato in 10 giorni lavorativi il tempo necessario per questa parte

della commessa. Ancorché vincolanti per l'allestimento del programma

lavori secondo il capitolato (cfr. pos. 252.130 CPN 102 e allegato A, pag. 16),

questi giorni sono tuttavia stati ignorati nel programma allegato dalla CO 1,

che, come detto, ha omesso completamente di considerare l'attività in

questione. Non è pertanto neppure dato di sapere se i giorni specificati dalla

resistente a pag. 16 della sua offerta - al di là della loro inattendibilità

(cfr. infra, consid. 5) - si sovrappongano o meno ad altre fasi di

lavoro, rispettivamente in che misura incidano per finire sull'arco temporale

totale della commessa. Tale omissione è grave ed irrimediabile, poiché concerne

un aspetto che il committente si era espressamente riservato di valutare,

definendolo determinante ai fini della classifica, nella misura in cui

era volto a permettere di individuare e verificare i tempi necessari per l'esecuzione

dell'appalto (giorni e sequenza delle diverse fasi di lavoro e durata

complessiva della commessa), ancor prima della loro plausibilità.

4.4. In queste circostanze, il committente non poteva di conseguenza evitare di

estromettere l'offerta della CO 1. Non solo perché carente e quindi già di per

sé insuscettibile di conseguire l'aggiudicazione (cfr. art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP),

ma anche perché l'esclusione dalla gara in caso di allestimento incompleto del

programma lavori, che doveva comprendere tutte le attività elencate - inclusa

la fase di approvvigionamento di materiale (dalla conferma d'ordine) per il

fondale -, era espressamente comminata dalla pos. 252.130 del capitolato, che è

stata accettata da tutti i concorrenti ed è diventata vincolante (art. 40 cpv.

2 RLCPubb/ClAP): il committente era pertanto in ogni caso tenuto a darvi

seguito.

Anche da questo profilo, la decisione del committente che ha deliberato alla CO

1 la commessa non può pertanto essere tutelata.

4.5. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera poi che l'indicazione

temporale (10 giorni) che la CO 1 ha fornito compilando l'allegato A (pag. 16)

- ma come appena detto non ha considerato nel programma lavori - risulta

inveritiera (cfr. infra, consid. 5).

5. Indicazione

dei giorni lavorativi per l'approvvigionamento del materiale

5.1. Ai sensi dell'art. 38 cpv. 1

lett. f RLCPubb/CIAP devono essere esclusi dall'aggiudicazione gli

offerenti che hanno fornito al committente false indicazioni. False, secondo il

significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le

indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione

per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un errore involontario. Indicazioni false, che

potrebbero essere in qualche modo ricondotte ad un'intenzione del concorrente

di fuorviare il committente, devono per principio comportare

l'esclusione dell'offerta.

Considerato lo spazio che le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche

riservano all'autocertificazione, il tradimento della fiducia riposta dal committente

nella correttezza della controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente

dal ruolo che l'informazione inveritiera può avere effettivamente svolto nel

quadro della delibera. Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di

indicazioni false in quanto attribuibili ad un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione dalla

procedura di aggiudicazione trova i propri limiti nel rispetto del principio di

proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente

contrario al vero sono suscettibili di provocare l'esclusione

dell'offerta. Per giustificare una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta ad

influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione (cfr.

STA 52.2015.141 del 21 luglio 2015, consid. 3; 52.2005.200 dell'8 agosto 2005, in RtiD I-2006 n. 20, consid. 2.1).

5.2. In concreto, l'aggiudicataria ha come detto compilato la propria offerta

indicando quale durata per l'approvvigionamento del materiale dalla conferma

d'ordinazione (fondale) solo 10 giorni lavorativi (cfr. allegato A,

Indicazione dell'imprenditore, pag. 16).

Posto che per realizzare i tralicci e i bracci oscillanti del fondale

artificiale (formato da strutture tubolari di tipo e dimensioni diverse; cfr.

bando e lista dei materiali annessa al capitolato) sono richieste circa 1'000

tonnellate d'acciaio (cfr. bando n. 3 e lista dei materiali annessa al

capitolato), già a prima vista non è dato di capire come la resistente possa

rifornirsi di tutto il materiale necessario in un lasso di tempo così breve.

Tant'è che, confrontata con la specifica censura del consorzio ricorrente, la CO

1 si è giustificata in questa sede affermando in sostanza (1) di non dover

acquistare tutto il materiale ma di poter attingere alla materia prima stoccata

nei propri magazzini e (2), per i profili meno usuali, di poter fare capo ai

suoi fornitori (con cui avrebbe rapporti decennali), producendo al riguardo

delle offerte da essi ricevute via email (plico doc. 18; cfr. duplica, pag. 10

e quadruplica, pag. 7). Sennonché, proprio da questa corrispondenza risulta non

solo che la deliberataria non dispone già del materiale richiesto (dovendo per

l'appunto acquistarlo da terzi), ma, soprattutto, che le occorrono tempi ben

superiori a 10 giorni per il suo approvvigionamento: più di un mese (cfr. ad

es. l'offerta 1° settembre 2016 della __________ per i tubi 711 x 10 e 711 x

16, fornibili a 45 gg dalla data d'ordine), se non addirittura due mesi

(cfr. ad es. le offerte del 26 luglio 2016 della __________ e della __________

per i profili 220 x 220 x 14, laddove la prima è in grado di fornirli solo per fine

settembre, mentre la seconda li produrrà solo a novembre,

salvo imprevisti). Da tale corrispondenza emerge inoltre che anche gli elementi

già disponibili dal pronto (ad es. i tubi 508 x 12.5 mm) sono comunque offerti

dai fornitori solo con la riserva "salvo il venduto" (cfr.

offerta __________), ciò che pure non dà garanzia alcuna di una consegna entro

10 giorni del materiale.

Alla luce di queste circostanze, sulla base della stessa documentazione

prodotta dalla CO 1, è inevitabile concludere che, a dispetto di quanto

dichiarato nella sua offerta (pag. 16), la deliberataria non è affatto in grado

di approvvigionarsi di tutto il materiale occorrente per la fabbricazione del

fondale in soli 10 giorni (dalla conferma d'ordine; vedi anche, a titolo di

confronto, l'offerta del ricorrente che per questa fase ha previsto 110 giorni

lavorativi, pag. 16).

L'indicazione, quantomeno erronea, che la ditta aggiudicataria ha fornito al committente con cognizione - stante

la sua asserita esperienza decennale -

non può in concreto che determinare l'esclusione della sua offerta in base all'art.

38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP.

Tanto più che la durata di questa fase dei lavori da indicare nel capitolato

non aveva scarsa importanza, quanto meno nella misura in cui avrebbe dovuto

essere vincolante per il programma lavori, che, come visto, costituiva un

documento determinante ai fini della classifica. Poco conta invece che il committente

non abbia accertato (facendo uso della facoltà d'indagine riservatagli dall'art. 43 RLCPubb/CIAP) la

veridicità dell'indicazione temporale deliberatamente fornita dalla resistente.

Al contrario, proprio ciò concorre a giustificare maggiormente la sanzione dell'esclusione,

poiché dimostra che è stata a torto riposta

fiducia in un'indicazione rilevante per il committente, per finire risultata

falsa.

Anche per questo motivo s'imponeva pertanto di estromettere dalla gara l'offerta

della deliberataria.

5.3. Dato l'esito delle censure sin qui trattate, non occorre a questo punto

approfondire la fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente,

poiché non potrebbero comunque condurre ad altro risultato.

Resta per contro da

verificare se il consorzio RI 1RI 2 possa pretendere l'aggiudicazione o se,

come eccepisce la deliberataria, anche la sua offerta avrebbe dovuto essere

estromessa dalla gara.

Offerta del consorzio RI 1RI 2

6. Variante pali per fondazione fondale

6.1. Il bando e il capitolato di gara permettevano ai concorrenti di presentare

delle varianti (cfr. art. 46 RLCPubb/CIAP). In particolare, la pos. 261.200

delle disposizioni particolari CPN 102 specificava che le varianti sono

ammesse solo alle condizioni seguenti:

- L'offerente è libero di proporre una sua

variante per le fondazioni e la struttura del fondale il cui modello statico e

i profili garantiscano almeno la stessa sicurezza ed efficienza funzionale

della soluzione proposta nel bando di concorso. Vedi allegato F1 "Descrizione

del sistema strutturale e carichi di progetto".

- L'offerta consegnata dalla ditta appaltante

dovrà essere una sola, relativa al progetto del committente oppure alla

variante proposta.

- La variante proposta dall'imprenditore è

consentita solamente per le posizioni dove viene esplicitamente indicato nell'elenco

prezzi.

La pos. 261.300 elencava inoltre i documenti da consegnare assieme all'offerta

in caso di variante, ovvero (1) la relazione tecnica illustrativa della

variante, contenente (a) descrizione sistema statico, (b) definizione

elementi strutturali e materiali e (c) calcolo statico, nonché (2) i

piani di progetto.

Secondo la pos. 252.130, la documentazione richiesta nella pos. 261.300 (lett.

j) rientrava tra i documenti ritenuti determinanti ai fini della classifica,

che dovevano necessariamente essere annessi all'offerta, pena la sua

estromissione dalla gara (cfr. anche supra, consid. 4.2). Analoga regola

valeva per il descrittivo di progetto menzionato alla lett. g della pos.

252.130, definito quale scelta della variante offerta ed eventuale

descrizione e piano di massima.

Il Descrittivo progetto - che i concorrenti dovevano ritornare con l'offerta,

debitamente sottoscritto - precisava a sua volta che nel presente documento

deve essere indicata la scelta tecnica della ditta concorrente. Quest'ultima ha

facoltà di scegliere o la variante proposta dal committente o di proporre una

propria variante che pur nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali

minimi della precedente soluzione permette un'eventuale ottimizzazione della

produzione o montaggio. Qualora la scelta ricada su una variante propria, proseguiva

il documento, la ditta concorrente è tenuta a descriverla brevemente nello

spazio sotto dedicato ed ad allegare un disegno di massima che la rappresenti

(formato A3). Il documento richiedeva di formalizzare la scelta, barrando

una delle due caselle sottostanti "proposta committente" o "variante

proposta dalla ditta offerente"; avvertiva inoltre chiaramente che il

presente documento e il disegno richiesto erano considerati determinanti

ai fini della classifica. La mancata presentazione con l'offerta, la

compilazione carente o l'allestimento incompleto, soggiungeva, sarà

considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta

verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione.

6.2. In concreto, il consorzio ricorrente ha allegato alla propria offerta

il descrittivo progetto, debitamente sottoscritto, optando per la

casella variante proposta dalla ditta offerente (cfr. descrittivo RI 1RI

Considerandi

2.

annesso al verbale di apertura delle offerte). In particolare, per

quanto qui interessa, ha proposto una variante per i pali di fondazione del

fondale, compilando così il documento: "fondazioni previste mediante

pali di grosso diametro - vedi relazione tecnica - elenco riserve". Dalla

relazione tecnica allegata alla sua offerta risulta in sostanza che il

ricorrente, in collaborazione con la ditta __________ di __________, ha

elaborato una diversa soluzione per i punti di ancoraggio dei tralicci sul

fondale, tenendo conto delle caratteristiche geologiche del fondale. A differenza

del progetto del committente - che prevede le fondazioni dei tralicci mediante

plinti fissati sul fondale tramite più micropali (con diametro di circa una

ventina di cm e una lunghezza variabile fra ca. 7 e 30 m; cfr. allegato F1 "Descrizione

sistema strutturale e carichi di progetto", pag. 2 e piano 500-A-di045 pali

per fondazione fondale, con dettagli e tabella) - il ricorrente ha proposto

di realizzare dei pali monolitici verticali di ca. 1 m di diametro

(opportunamente armati e muniti di una testa), in corrispondenza di ogni punto

di fondazione (cfr. relazione tecnica, pag. 13 ad Palificazione). Sennonché,

per tale variante (di per sé ammessa dalla documentazione di gara, cfr. pos. 261.300),

il ricorrente non solo ha fornito una descrizione del sistema statico piuttosto

stringata e senza alcun calcolo statico secondo la pos. 261.300 (cfr. citata

relazione tecnica, pag. 13 e seg.), ma, soprattutto, come eccepisce la CO 1,

non ha in ogni caso allegato alcun piano di progetto (come indicava la

pos. 261.300) o anche solo disegno di massima che la rappresenti,

conformemente a quanto richiedeva, con termini apparentemente meno esigenti, il

Descrittivo progetto.

La lacuna, passata sotto silenzio dal consorzio ricorrente, non è di scarsa

importanza, ma al contrario è grave e irrimediabile, poiché questo elaborato

grafico era espressamente considerato determinante ai fini della classifica (cfr.

pos. 252.130 CPN 102 e Descrittivo progetto; cfr. inoltre anche la check-list,

pag. 3) e ciò - evidentemente - poiché interessa l'essenza stessa delle opere

oggetto dell'appalto, e meglio le fondazioni dei tralicci del fondale

artificiale, che, per struttura e modello statico, devono garantire la stessa

sicurezza ed efficienza della soluzione elaborata dal committente (cfr. anche

pos. 261.200 e bando di gara).

6.3

In queste circostanze, in applicazione dell'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP s'imponeva

di conseguenza di estromettere dalla gara anche l'offerta del ricorrente, in

quanto irrimediabilmente incompleta e come tale insuscettibile di ottenere la

delibera. Un altro esito, che permettesse di prescindere da questa difformità o

permettesse al concorrente di modificare o completare l'offerta su questo punto,

non può entrare in considerazione, poiché sarebbe contraria al principio della

parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP). Tanto più

vale questa conclusione se si considera che l'esclusione in caso di mancata

presentazione del piano o disegno di massima relativo alla variante era

espressamente comminata sia dalla pos. 252.130 CPN 102, sia dal Descrittivo

progetto, ovvero da disposizioni di gara (cosiddette clausole killer),

che sono state accettate da tutti concorrenti e sono diventate vincolanti (cfr.

art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

6.4

Già per questo motivo, non può pertanto essere dato seguito alla domanda del

ricorrente di aggiudicazione della commessa.

7.

Sulla base di tutte le

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente

accolto e la decisione di delibera annullata.

8.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

9.

Dato l'esito, la tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso e ai valori in

discussione, è posta a carico del ricorrente, della deliberataria e del

committente, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv.

1.

LPAmm).

Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza

la decisione 21 luglio 2016 con la quale il municipio di CO 2 ha aggiudicato

alla CO 1 le opere da metalcostruttore e di palificazione del fondale

artificiale del nuovo porto comunale è annullata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'900.- è suddivisa tra i membri del consorzio ricorrente (fr.

2'300.-), la CO 1 (fr. 2'300.-) e il comune di CO 2 (fr. 2'300.-). Al ricorrente

va restituita la somma di fr. 4'700.- versata in eccesso a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera