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Decisione

52.2016.401

Verbale del Consiglio comunale - verbalizzazione di numerose interpellanze

30 marzo 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 19 gennaio

2015 ha avuto luogo una seduta del consiglio comunale di __________, cui ha

partecipato anche il consigliere comunale RI 1. Il verbale di discussione

relativo a questa seduta è il n. 242.

B. L'8 giugno 2015

il legislativo di __________ si è riunito per la prima sessione ordinaria del

2015. Impossibilitato a parteciparvi poiché assente all'estero, RI 1 ha scritto

al municipio e alla presidente del consiglio comunale indicando di non condividere

il contenuto del verbale n. 242 e chiedendo di rinviarne l'approvazione alla

seduta successiva. Preso atto della richiesta, il legislativo ha comunque

risolto l'approvazione del protocollo all'unanimità dei presenti, respingendo

così la domanda di rinvio. Le discussioni relative a questa seduta sono

consegnate nel verbale n. 243.

C. Il 26 ottobre

2015 il legislativo di __________ si è nuovamente riunito, questa volta in

seduta straordinaria. Aperta la discussione sull'approvazione del verbale n.

243 della seduta 8 giugno 2015, il consigliere RI 1 vi si è opposto essenzialmente

per tre motivi. Innanzitutto si è lamentato del fatto di non aver potuto discutere

e approvare il verbale n. 242. In secondo luogo, egli riteneva che il verbale

n. 243 fosse incompleto, siccome si limitava a menzionare dei documenti agli

atti che riteneva andassero imperativamente integrati in esso. Infine ha

rimproverato alla presidente del consiglio comunale della precedente seduta di

aver espresso delle considerazioni personali estranee al punto in discussione

in quel momento, ovvero l'approvazione del verbale n. 242. RI 1 ha quindi

proposto di non entrare nel merito dell'approvazione del verbale n. 243,

retrocedendolo per le modifiche necessarie. Messa ai voti, la proposta è stata

rigettata con 1 voto favorevole, 14 contrari e un astenuto. Il verbale n. 243 è

quindi stato approvato con 15 voti affermativi e uno contrario.

D. Il 12 luglio

2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa che RI 1 ha presentato

avverso la decisione consigliare di approvazione del verbale n. 243.

Innanzitutto il Governo ha escluso che contestando l'approvazione del verbale

n. 243 della seduta 8 giugno 2015 il ricorrente potesse rimettere in questione

le decisioni relative alle sedute del 19 gennaio e 8 giugno 2015, poiché

passate in giudicato. Ha poi ritenuto che il verbale n. 243 riportasse in

maniera corretta e sufficientemente completa quanto avvenuto durante la seduta

dell'8 giugno 2015. Esso ha giudicato bastante che il testo delle 27

interpellanze presentate dal ricorrente così come quello delle risposte del

municipio fosse contenuto in un documento separato, siccome integrato al verbale

e dunque a disposizione di tutti i consiglieri comunali.

E. RI 1 insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando "il necessario

annullamento di quelle risoluzioni del CC di __________ che non hanno permesso

di stabilire i verbali rispondenti alla verità dei fatti e, di riflesso, la relativa

giusta verbalizzazione". Egli contesta nuovamente il contenuto del

verbale n. 242 così come la completezza di quello n. 243, siccome dalla lettura

dello stesso non sarebbe possibile desumere il contenuto e le risposte delle

sue 27 interpellanze. Infine egli ritiene che la risposta alle interpellanze

debba essere oggetto di uno specifico punto dell'ordine del giorno e non possa

essere liquidata nell'ambito di quello denominato "interpellanze e mozioni".

F. Il

municipio e il presidente del consiglio comunale di __________ postulano la

reiezione del gravame, con motivi di cui non è necessario qui riferire. A

identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, senza formulare

considerazioni.

Considerato, in

diritto

1.Il ricorrente si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo

postulando l'annullamento di non meglio precisate risoluzioni del consiglio

comunale. Ora - come certamente noto a RI 1, già segretario comunale e

insorgente abituale davanti a questa Corte - il Tribunale non è competente per

statuire direttamente sulle decisioni degli organi comunali. Il ricorso dovrebbe

dunque essere dichiarato irricevibile e l'incarto trasmesso per competenza al

Consiglio di Stato. Volendo far astrazione di ciò e considerando il senso

dell'impugnativa e il fatto che - come si vedrà - questa dev'essere comunque

sia respinta, il Tribunale entra comunque nel merito ritenendo che egli

intendesse in realtà domandare l'annullamento della decisione 12 luglio 2016

del Governo, descritta in precedenza. Con questa precisazione, la competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione

attiva di RI 1, destinatario della decisione

impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è

certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

2.2.1. Nella

decisione impugnata il Consiglio di Stato ha correttamente circoscritto la

vertenza al quesito di sapere se il verbale n. 243, così come approvato dal

legislativo comunale in occasione della seduta 26 ottobre 2015, riporti in modo

corretto il riassunto delle discussioni e le dichiarazioni di voto di quella

dell'8 giugno precedente. Infatti, RI 1 ha affermato davanti al Governo di ricorrere

avverso la decisione 26 ottobre 2015 con cui il consiglio comunale di __________

aveva approvato il verbale della seduta 8 giugno 2015. Ricorso datato 30

novembre 2015 e dunque insinuato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione -

avvenuta il 29 ottobre precedente - delle decisioni adottate nella seduta 26 ottobre

2015. Il fatto che egli tenti attraverso questa impugnativa di rimettere in

discussione il contenuto del verbale n. 242, approvato nel corso della seduta 8

giugno 2015, nulla muta al riguardo. Del resto quest'ultima decisione era già

ampiamente passata in giudicato al momento in cui egli ha adito l'Esecutivo

cantonale. Escluso che il vizio invocato possa costituire un caso di nullità, per poter rimettere in discussione tale

approvazione era infatti imperativo insorgere entro trenta giorni dalla data di

pubblicazione, così come stabilito dall'art. 213 cpv. 2 LOC. Per lo stesso

motivo egli non era abilitato a sindacare la scelta di rispondere alle sue

interpellanze nell'ambito del punto all'ordine del giorno "interpellanze

e mozioni". Questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che oggetto

della trattanda d'approvazione del verbale è unicamente la questione di sapere

se esso è stato redatto conformemente a tali principi, ad esclusione quindi di

una nuova discussione e decisione di merito sulle precedenti deliberazioni;

censure sollevate circa la pretesa illegalità delle decisioni del consiglio

comunale sono improponibili (STA 52.2003.139 del 30 luglio 2003). Per poter

vantare una potestà di ricorso più ampia che gli permettesse di contestare il

merito delle decisioni adottate dal legislativo nel corso della seduta dell'8

giugno 2015 - cui peraltro non ha partecipato - RI 1 avrebbe dovuto insorgere

nei termini testé indicati. Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.

3. Il

ricorrente sostiene che il verbale contestato sia incompleto, a causa della

mancata trascrizione, rispettivamente, integrazione nello stesso delle sue 27

interpellanze e delle risposte del municipio. In merito il Tribunale considera

quanto segue.

3.1.

3.1.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono

annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti

(lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò

ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata

eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti

oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i

cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine

qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o

regolamenti. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del

precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione

una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata

un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale

(STA 52.2007.31 del 3 luglio 2007).

3.1.2. L'interpellanza è una domanda con cui il cittadino (in assemblea) o il

consigliere comunale (in consiglio comunale) chiedono al municipio dei

chiarimenti o delle informazioni su fatti e situazioni dell'amministrazione del

comune (Eros Ratti, Il comune,

Organizzazione politica e funzionamento, vol. I, III ed., Losone 1991, pag.

519). Secondo l'art. 66 LOC, ogni consigliere può interpellare il municipio su

oggetti d'interesse comunale (cpv. 1). Il regolamento comunale, soggiunge la

norma (cpv. 2), può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta. Secondo il

cpv. 3 del medesimo disposto (nella versione in vigore dal 15 maggio 2015, BU

2015, 224), il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza

è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni

prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

Essa si ritiene evasa con la risposta municipale e l'interpellante può

dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica

dell'interpellante e la duplica del municipale (cpv. 4). Vi può essere una discussione

generale se il consiglio comunale lo decide. La risposta fornita dal municipio

non è volta a soddisfare unicamente l'interesse individuale di chi la presenta,

essa costituisce piuttosto un atto pubblico d'interesse generale per tutta la

collettività locale (in questo senso, cfr. Ratti,

op. cit., pag. 522).

3.1.3. Per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati

delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lett. c LOC, in forza del rinvio di cui

all'art. 62 cpv. 1 LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni

di voto (art. 24 cpv. 1 lett. d LOC). Il verbale non deve quindi necessariamente

riportare in forma integrale (parola per parola) quanto è stato detto in

occasione della seduta del legislativo, così come non sussiste il diritto di

ottenere la verbalizzazione integrale dei singoli interventi (STA 52.2003.139

cit., 52.2002.355 del 23 luglio 2003 con riferimenti). La finalità del

verbale è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle

discussioni (RDAT 1977 n. 3).

3.1.4. Da ultimo, il regolamento

comunale di __________ del 16 settembre 1951 disciplina la tenuta del verbale

del consiglio comunale all'art. 11; esso non prevede nulla di specifico in

relazione alle interpellanze.

3.2. In concreto, il verbale della

seduta 8 giugno 2015 (n. 243) riporta quanto segue:

1.1. Interpellanze RI 1

Il presidente, __________,

informa

il CC che il consigliere RI 1 ha inoltrato 27 interpellanze. Le stesse,

unitamente alle risposte del Municipio, agli atti, sono parte integrante del

presente verbale. Il segretario dà lettura di ogni interpellanza mentre il

Presidente dà lettura della risposta del municipio.

Ora, è vero che si tratta di un modo

particolarmente succinto di verbalizzare le interpellanze. D'altro canto, dal momento che quanto verbalizzato corrisponde al

riassunto della discussione effettivamente avvenuta in sala e che, inoltre, i citati documenti sono stati

dichiarati parte integrante del verbale e, come tali, sono stati allegati al medesimo,

non è data in concreto alcuna lesione della legge, né del regolamento comunale,

per quanto attiene alle disposizioni che disciplinano la verbalizzazione delle

sedute del consiglio comunale. Certo, per motivi di chiarezza sarebbe preferibile che almeno l'oggetto

dell'interpellanza fosse riportato anche nel testo del verbale stesso (cosa

che, peraltro, risulta ora avvenga nei verbali del legislativo di __________).

Occorre tuttavia considerare che, nel caso concreto, proprio l'elevato numero

di interpellanze presentate poteva giustificare, sotto il profilo dell'adeguatezza,

un simile agire. Sia come sia, il Tribunale non dispone del sindacato di

opportunità (art. 69 cpv. 2 LPAmm), di modo che la questione non necessita di

essere approfondita oltre.

4. Il ricorso

deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv.

1; art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli dovrà

inoltre rifondere al comune di __________ fr. 500.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere