52.2016.401
Verbale del Consiglio comunale - verbalizzazione di numerose interpellanze
30 marzo 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.401
Lugano
30 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 6 agosto 2016 di
RI
1
contro
la
decisione 12 luglio 2016 (n. 3309) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre
2015 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il verbale
della seduta 8 giugno 2015 (n. 243);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 19 gennaio
2015 ha avuto luogo una seduta del consiglio comunale di __________, cui ha
partecipato anche il consigliere comunale RI 1. Il verbale di discussione
relativo a questa seduta è il n. 242.
B. L'8 giugno 2015
il legislativo di __________ si è riunito per la prima sessione ordinaria del
2015. Impossibilitato a parteciparvi poiché assente all'estero, RI 1 ha scritto
al municipio e alla presidente del consiglio comunale indicando di non condividere
il contenuto del verbale n. 242 e chiedendo di rinviarne l'approvazione alla
seduta successiva. Preso atto della richiesta, il legislativo ha comunque
risolto l'approvazione del protocollo all'unanimità dei presenti, respingendo
così la domanda di rinvio. Le discussioni relative a questa seduta sono
consegnate nel verbale n. 243.
C. Il 26 ottobre
2015 il legislativo di __________ si è nuovamente riunito, questa volta in
seduta straordinaria. Aperta la discussione sull'approvazione del verbale n.
243 della seduta 8 giugno 2015, il consigliere RI 1 vi si è opposto essenzialmente
per tre motivi. Innanzitutto si è lamentato del fatto di non aver potuto discutere
e approvare il verbale n. 242. In secondo luogo, egli riteneva che il verbale
n. 243 fosse incompleto, siccome si limitava a menzionare dei documenti agli
atti che riteneva andassero imperativamente integrati in esso. Infine ha
rimproverato alla presidente del consiglio comunale della precedente seduta di
aver espresso delle considerazioni personali estranee al punto in discussione
in quel momento, ovvero l'approvazione del verbale n. 242. RI 1 ha quindi
proposto di non entrare nel merito dell'approvazione del verbale n. 243,
retrocedendolo per le modifiche necessarie. Messa ai voti, la proposta è stata
rigettata con 1 voto favorevole, 14 contrari e un astenuto. Il verbale n. 243 è
quindi stato approvato con 15 voti affermativi e uno contrario.
D. Il 12 luglio
2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa che RI 1 ha presentato
avverso la decisione consigliare di approvazione del verbale n. 243.
Innanzitutto il Governo ha escluso che contestando l'approvazione del verbale
n. 243 della seduta 8 giugno 2015 il ricorrente potesse rimettere in questione
le decisioni relative alle sedute del 19 gennaio e 8 giugno 2015, poiché
passate in giudicato. Ha poi ritenuto che il verbale n. 243 riportasse in
maniera corretta e sufficientemente completa quanto avvenuto durante la seduta
dell'8 giugno 2015. Esso ha giudicato bastante che il testo delle 27
interpellanze presentate dal ricorrente così come quello delle risposte del
municipio fosse contenuto in un documento separato, siccome integrato al verbale
e dunque a disposizione di tutti i consiglieri comunali.
E. RI 1 insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando "il necessario
annullamento di quelle risoluzioni del CC di __________ che non hanno permesso
di stabilire i verbali rispondenti alla verità dei fatti e, di riflesso, la relativa
giusta verbalizzazione". Egli contesta nuovamente il contenuto del
verbale n. 242 così come la completezza di quello n. 243, siccome dalla lettura
dello stesso non sarebbe possibile desumere il contenuto e le risposte delle
sue 27 interpellanze. Infine egli ritiene che la risposta alle interpellanze
debba essere oggetto di uno specifico punto dell'ordine del giorno e non possa
essere liquidata nell'ambito di quello denominato "interpellanze e mozioni".
F. Il
municipio e il presidente del consiglio comunale di __________ postulano la
reiezione del gravame, con motivi di cui non è necessario qui riferire. A
identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, senza formulare
considerazioni.
Considerato, in
diritto
1.Il ricorrente si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo
postulando l'annullamento di non meglio precisate risoluzioni del consiglio
comunale. Ora - come certamente noto a RI 1, già segretario comunale e
insorgente abituale davanti a questa Corte - il Tribunale non è competente per
statuire direttamente sulle decisioni degli organi comunali. Il ricorso dovrebbe
dunque essere dichiarato irricevibile e l'incarto trasmesso per competenza al
Consiglio di Stato. Volendo far astrazione di ciò e considerando il senso
dell'impugnativa e il fatto che - come si vedrà - questa dev'essere comunque
sia respinta, il Tribunale entra comunque nel merito ritenendo che egli
intendesse in realtà domandare l'annullamento della decisione 12 luglio 2016
del Governo, descritta in precedenza. Con questa precisazione, la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione
attiva di RI 1, destinatario della decisione
impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è
certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2.2.1. Nella
decisione impugnata il Consiglio di Stato ha correttamente circoscritto la
vertenza al quesito di sapere se il verbale n. 243, così come approvato dal
legislativo comunale in occasione della seduta 26 ottobre 2015, riporti in modo
corretto il riassunto delle discussioni e le dichiarazioni di voto di quella
dell'8 giugno precedente. Infatti, RI 1 ha affermato davanti al Governo di ricorrere
avverso la decisione 26 ottobre 2015 con cui il consiglio comunale di __________
aveva approvato il verbale della seduta 8 giugno 2015. Ricorso datato 30
novembre 2015 e dunque insinuato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione -
avvenuta il 29 ottobre precedente - delle decisioni adottate nella seduta 26 ottobre
2015. Il fatto che egli tenti attraverso questa impugnativa di rimettere in
discussione il contenuto del verbale n. 242, approvato nel corso della seduta 8
giugno 2015, nulla muta al riguardo. Del resto quest'ultima decisione era già
ampiamente passata in giudicato al momento in cui egli ha adito l'Esecutivo
cantonale. Escluso che il vizio invocato possa costituire un caso di nullità, per poter rimettere in discussione tale
approvazione era infatti imperativo insorgere entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione, così come stabilito dall'art. 213 cpv. 2 LOC. Per lo stesso
motivo egli non era abilitato a sindacare la scelta di rispondere alle sue
interpellanze nell'ambito del punto all'ordine del giorno "interpellanze
e mozioni". Questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che oggetto
della trattanda d'approvazione del verbale è unicamente la questione di sapere
se esso è stato redatto conformemente a tali principi, ad esclusione quindi di
una nuova discussione e decisione di merito sulle precedenti deliberazioni;
censure sollevate circa la pretesa illegalità delle decisioni del consiglio
comunale sono improponibili (STA 52.2003.139 del 30 luglio 2003). Per poter
vantare una potestà di ricorso più ampia che gli permettesse di contestare il
merito delle decisioni adottate dal legislativo nel corso della seduta dell'8
giugno 2015 - cui peraltro non ha partecipato - RI 1 avrebbe dovuto insorgere
nei termini testé indicati. Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.
3. Il
ricorrente sostiene che il verbale contestato sia incompleto, a causa della
mancata trascrizione, rispettivamente, integrazione nello stesso delle sue 27
interpellanze e delle risposte del municipio. In merito il Tribunale considera
quanto segue.
3.1.
3.1.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono
annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti
(lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò
ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata
eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti
oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i
cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine
qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o
regolamenti. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del
precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione
una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata
un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale
(STA 52.2007.31 del 3 luglio 2007).
3.1.2. L'interpellanza è una domanda con cui il cittadino (in assemblea) o il
consigliere comunale (in consiglio comunale) chiedono al municipio dei
chiarimenti o delle informazioni su fatti e situazioni dell'amministrazione del
comune (Eros Ratti, Il comune,
Organizzazione politica e funzionamento, vol. I, III ed., Losone 1991, pag.
519). Secondo l'art. 66 LOC, ogni consigliere può interpellare il municipio su
oggetti d'interesse comunale (cpv. 1). Il regolamento comunale, soggiunge la
norma (cpv. 2), può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta. Secondo il
cpv. 3 del medesimo disposto (nella versione in vigore dal 15 maggio 2015, BU
2015, 224), il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza
è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni
prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
Essa si ritiene evasa con la risposta municipale e l'interpellante può
dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica
dell'interpellante e la duplica del municipale (cpv. 4). Vi può essere una discussione
generale se il consiglio comunale lo decide. La risposta fornita dal municipio
non è volta a soddisfare unicamente l'interesse individuale di chi la presenta,
essa costituisce piuttosto un atto pubblico d'interesse generale per tutta la
collettività locale (in questo senso, cfr. Ratti,
op. cit., pag. 522).
3.1.3. Per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati
delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lett. c LOC, in forza del rinvio di cui
all'art. 62 cpv. 1 LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni
di voto (art. 24 cpv. 1 lett. d LOC). Il verbale non deve quindi necessariamente
riportare in forma integrale (parola per parola) quanto è stato detto in
occasione della seduta del legislativo, così come non sussiste il diritto di
ottenere la verbalizzazione integrale dei singoli interventi (STA 52.2003.139
cit., 52.2002.355 del 23 luglio 2003 con riferimenti). La finalità del
verbale è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle
discussioni (RDAT 1977 n. 3).
3.1.4. Da ultimo, il regolamento
comunale di __________ del 16 settembre 1951 disciplina la tenuta del verbale
del consiglio comunale all'art. 11; esso non prevede nulla di specifico in
relazione alle interpellanze.
3.2. In concreto, il verbale della
seduta 8 giugno 2015 (n. 243) riporta quanto segue:
1.1. Interpellanze RI 1
Il presidente, __________,
informa
il CC che il consigliere RI 1 ha inoltrato 27 interpellanze. Le stesse,
unitamente alle risposte del Municipio, agli atti, sono parte integrante del
presente verbale. Il segretario dà lettura di ogni interpellanza mentre il
Presidente dà lettura della risposta del municipio.
Ora, è vero che si tratta di un modo
particolarmente succinto di verbalizzare le interpellanze. D'altro canto, dal momento che quanto verbalizzato corrisponde al
riassunto della discussione effettivamente avvenuta in sala e che, inoltre, i citati documenti sono stati
dichiarati parte integrante del verbale e, come tali, sono stati allegati al medesimo,
non è data in concreto alcuna lesione della legge, né del regolamento comunale,
per quanto attiene alle disposizioni che disciplinano la verbalizzazione delle
sedute del consiglio comunale. Certo, per motivi di chiarezza sarebbe preferibile che almeno l'oggetto
dell'interpellanza fosse riportato anche nel testo del verbale stesso (cosa
che, peraltro, risulta ora avvenga nei verbali del legislativo di __________).
Occorre tuttavia considerare che, nel caso concreto, proprio l'elevato numero
di interpellanze presentate poteva giustificare, sotto il profilo dell'adeguatezza,
un simile agire. Sia come sia, il Tribunale non dispone del sindacato di
opportunità (art. 69 cpv. 2 LPAmm), di modo che la questione non necessita di
essere approfondita oltre.
4. Il ricorso
deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv.
1; art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli dovrà
inoltre rifondere al comune di __________ fr. 500.- per ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere