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Decisione

52.2016.405

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS

3 aprile 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono

un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte

contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro

famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza

sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i

rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel

contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le

indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art.

24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un

cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi

familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima

norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se

del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la

legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.4. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione

personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino

comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di

soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia

quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2; 130 II

1, consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi

di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi

per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati

se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

4. 4.1. Come accennato in

narrativa, il 1° febbraio 2012 RI 1 ha ottenuto nel Canton Vaud un permesso di

dimora UE/AELS valido fino al 31 gennaio 2017 per svolgere un'attività

lucrativa dipendente nel nostro Paese. Essa ha lavorato quale ricezionista a __________

fino al suo licenziamento, avvenuto il 31 dicembre 2012. Dopodiché, dal gennaio

al luglio 2013, ha percepito le indennità di disoccupazione. Nel maggio e

giugno 2013 essa è caduta a carico dell'assistenza pubblica, presso cui si

trova nuovamente a partire dal mese di febbraio 2015, come è stato confermato

dall'istruttoria esperita in questa sede (prestazioni per complessivi fr.

62'849.84: estratto conto 12.02.18 Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, in seguito: USSI).

Il 20 novembre 2015, la ricorrente ha sottoscritto un

contratto di lavoro come addetta alle pulizie con la __________ SA durante 4.5

ore settimanali, attività che ha esteso a 7 ore settimanali dopo l'inoltro del

ricorso al Consiglio di Stato.

4.2. Da quanto precede si può senz'altro ritenere che al momento

della decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS emanata

il 13 gennaio 2016, come pure di

quella governativa che l'ha confermata il 22 giugno successivo, RI 1 non

godesse più dello statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC.

In effetti, essa non disponeva più di un impiego reale ed effettivo

dal 31 dicembre 2012 e quello svolto a partire dal 20 novembre 2015 era di

natura prettamente marginale, visto che non superava mediamente le 7 ore settimanali.

4.3. Pendente causa l'insorgente afferma di avere incrementato

le sue ore lavorative, di modo che dev'esserle nuovamente riconosciuto

lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.

Ai fini del presente giudizio, bisogna pertanto

accertare se il suo impiego sia reale ed effettivo oppure se la sua attività

continua ad essere ridotta al punto da considerarla di natura meramente

marginale ed accessoria.

5. 5.1. L'accezione di "lavoratore"

costituisce una nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da

considerazioni nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112

consid. 3.2 pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah

Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale

dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen,

2015, pag. 141; Andreas Zünd/ Thomas Hugi

Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in:

Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157

segg. e 187; Astrid Epi-ney/Gaëtan

Blaser, op. cit., n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/ Gaëtan Blaser, L'accord

sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un

aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques,

2015, pag. 40).

Come già spiegato dal Tribunale federale (cfr., da ultima,

STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016, consid. 5), la nozione di lavoratore che

delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei

lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia, interpretata

in modo estensivo; di riflesso, le eccezioni e le deroghe a questa libertà

fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato

"lavoratore" colui che svolge, per una certa durata, a favore di

un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali

percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un

legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività

lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività così ridotte da

apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23

marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag.

01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid.

2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).

Non rientrano invece nella definizione di attività reali ed

effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono

volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità

ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che la natura giuridica

della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad esempio un

contratto di lavoro sui generis), la produttività più o meno elevata del

lavoratore, così come il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su

chiamata) o l'ammontare della remunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore

al minimo garantito) non rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per

valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto

che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita

un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che

cerca di completare la retribuzione ricevuta per tale attività, al di sotto del

minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è

irrilevante stabilire da quale fonte (pubblica o privata, propria o di terzi)

provengono i mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e

l'effettività dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid.

3.2 e 3.3 e le numerose sentenze della CGUE citate; STF 2C_390/2013 del 10

aprile 2014 consid. 3.1; Chantal

Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer

in der Europäischen Union, 1995, pagg. 278 seg. e 286 seg.). Da quanto

precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche

ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se

svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che

non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello

della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3

giugno 1986 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986

pag. 01741, punto 14; Silvia Gastaldi,

op. cit., pag. 133; Andreas Zünd/Thomas

Hugi Yar, op. cit., pagg. 162, 187 e 190).

La CGUE ha quindi precisato che un cittadino

comunitario va considerato "lavoratore dipendente" e può quindi

beneficiare di una carta di soggiorno a tale scopo se - come detto - la sua attività

è reale ed effettiva e se, in linea di principio, la durata della medesima

corrisponde ad almeno 12 ore settimanali (sentenza CGUE 53/81

del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n. 16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v. anche Felix Klaus, Ausländische Personen als

Arbeitnehmende, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser,

Ausländerrecht, 2 ed., Basilea 2009, n. 17.88, pag. 847-848).

5.2. Tornando al caso in esame, occorre quindi verificare se

le prestazioni attualmente svolte dalla ricorrente siano fornite regolarmente e

per una durata indeterminata, come prevede la prassi in materia.

Dando seguito alla richiesta del giudice delegato di documentare

l'attività lavorativa svolta a partire dal mese di settembre 2016 quale addetta

alle pulizie presso __________ SA, corredata dai relativi conteggi dello

stipendio, RI 1 ha versato agli atti le buste paga fino al mese di gennaio 2018,

da cui risulta che è stata impiegata per un numero variabile di ore:

mese n. ore mensili fr.

netti

settembre 16: 32 fr.

479.40

ottobre 16: 94 fr.

1'252.70

novembre 16: 60.50 fr.

803.55

dicembre 16: 50 fr.

1'653.45

gennaio 17: 59.50 fr.

808.10

febbraio 17: 55 fr.

764.50

marzo 17: 67.25 fr.

914.35

aprile 17: 39 fr.

716.85

maggio 17: 61.25 fr.

823.45

giugno 17: 52.75 fr.

734.30

luglio 17: 69 fr.

1'009.80

agosto 17: 66.25 fr.

1'066.50

settembre 17: 42.25 fr.

836.–

ottobre 17: 85.50 fr.

1'157.65

novembre 17: 54.75 fr.

736.–

dicembre 17: 38.25 fr.

1'635.15

gennaio 18: 57.25 fr.

801.35

Sull'arco di tale periodo, la ricorrente è quindi stata

impiegata con una frequenza irregolare. In media, essa ha lavorato durante poco

più di 14 ore settimanali, percependo mensilmente un importo di circa fr. 952.–.

Da quanto precede bisogna ritenere che, malgrado l'incremento

delle ore lavorate - avvenuto del resto soltanto dopo l'inoltro del suo ricorso

al Tribunale -, il suo impiego non può essere considerato ancora come reale ed

effettivo. Certo, essa raggiunge attualmente - anche seppur di poco - le 12 ore

settimanali richieste dalla prassi. D'altra parte, però, tale limite di ore va

relativizzato nel caso concreto. Secondo la prassi, infatti, per determinare se

l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva bisogna tener conto

dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro

durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. Giova ricordare che la

libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui

che se ne prevalga fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento,

soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o

quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se una persona svolge un numero ridotto di ore lavorative -

nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a

chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a

dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (DTF 131 II 339 consid.

3.4). A titolo di esempio, il Tribunale federale ha recentemente indicato che

un lavoro all'80% pagato con fr. 2'532.65 mensili non può essere considerato un

impiego marginale ed accessorio, mentre un'attività parziale che permette di

ottenere un salario mensile tra i fr. 600.– e i fr. 800.– va considerata talmente

ridotta e poco remunerativa da non poter rientrare nel campo di applicazione

dell'art. 6 Allegato I ALC (STF 2C_897/2017, del 31 gennaio 2018, consid. 4.2.2

con la giurisprudenza ivi citata).

Ora, tenuto conto del carattere irregolare delle prestazioni

fornite da RI 1 dopo quasi tre anni di inattività, del numero ridotto di ore che

continua a svolgere come addetta alle pulizie, come pure della scarsa

remunerazione sulla quale può contare che non le permette di affrancarsi

dall'assistenza pubblica da cui dipende ormai dal febbraio 2015 (per il mese di

gennaio 2018 l'USSI le ha ancora versato fr. 442.– di prestazione ordinaria e

fr. 205.– per il premio cassa malati), tutto questo indica come il suo impiego

continui ad essere di natura meramente marginale e accessorio. Tanto più che

l'insorgente non ha mai dimostrato di essere in grado di intraprendere

un'attività a tempo pieno o quanto meno più remunerativa che le permetta di

evitare di far capo all'aiuto sociale in futuro.

5.3. In siffatte circostanze, la ricorrente non può pertanto essere

considerata attualmente una "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.

Essa non adempie più le condizioni per le quali aveva

ottenuto un permesso di dimora nel nostro Paese. In effetti il 31 gennaio 2017,

alla scadenza del proprio permesso di dimora UE/AELS, essa non lavorava più da

4 anni e la sua autorizzazione poteva pertanto essere rinnovata soltanto per un

anno, fino a fine gennaio 2018. Dato che a tale scadenza la sua situazione non

si è modificata, neppure un'ulteriore proroga potrebbe entrare in linea di

considerazione.

6. RI 1 non può invocare

neppure il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC,

ritenuto che non ha maturato il diritto alla pensione e non risulta sia stata

colpita da inabilità permanente al lavoro.

Inoltre l'insorgente non dispone manifestamente di mezzi finanziari

sufficienti per poter pretendere di ottenere un permesso di soggiorno quale

persona senza attività, essendo da oltre tre anni ormai costantemente a carico

dell'assistenza pubblica.

7. In siffatte circostanze, la

posizione della ricorrente deve dunque essere esaminata dal profilo del diritto

interno.

7.1. L'art. 33 cpv. 3 LStr dispone che il permesso di dimora

è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca

secondo l'articolo 62.

Giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr, tale permesso può

essere revocato se lo straniero o una persona

a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

7.2. Nel caso di specie,

RI 1 adempie senza dubbio questo motivo di

revoca in quanto, come detto, è al beneficio di prestazioni assistenziali dal

mese di febbraio 2015 ed ha accumulato

un debito nei confronti dello Stato che, al momento del presente giudizio, ammonta complessivamente a

fr. 62'849.85. Del resto, neppure in questa sede la ricorrente fornisce

elementi concreti che lascino anche solo intravvedere la possibilità di non più

dipendere a breve o medio termine dall'aiuto sociale.

8. A questo punto occorre

verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione

(art. 96 LStr).

RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 1° febbraio 2012. Di

conseguenza, la sua presenza nel nostro Paese non può ancora essere considerata

di lunga durata, ritenuto pure che dal 13 gennaio

2016, giorno in cui l'autorità

dipartimentale ha pronunciato il provvedimento impugnato, la sua presenza è

soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo alla

procedura di ricorso. Bisogna anche

tener conto che essa non dispone più di un impiego reale ed effettivo ormai

dalla fine di dicembre 2012 e che dal febbraio

2015 è costantemente a carico

dell'assistenza pubblica. Non si può

pertanto ritenere che la sua integrazione nel nostro Paese sia stata coronata da successo. Inoltre la ricorrente, di origini dominicane, ha acquisito

la cittadinanza italiana nel 2007 e nella vicina Penisola possiede i suoi

principali legami sociali e famigliari, visto che ci vivono suo marito e i due figli

(certificato di famiglia 24.06.13 rilasciato dal comune di __________, prov. di

Vercelli), con i quali ha mantenuto strette e regolari relazioni (scritto

26.06.13 di RI 1 all'USSI). Il suo

rientro in Italia è quindi perfettamente esigibile.

Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso risulta senz'altro rispettoso del principio

di proporzionalità.

9. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giudizio è posta a carico della

ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia,

per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere