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Decisione

52.2016.413

Determinazione di domicilio

31 agosto 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1, cittadino

svizzero, è stato domiciliato nel Comune di RI 1 dall'ottobre 2007. Fino a

maggio 2012 egli ha abitato unitamente alla moglie e alla figlia in __________,

abitazione lasciata a seguito della separazione coniugale. Successivamente egli

non ha comunicato all'autorità comunale alcun nuovo indirizzo. Dopo non meglio

specificati scritti inviati dapprima al

recapito della madre e poi presso una casella postale a __________ associata all'attività professionale indipendente

svolta da CO 1, il 7 agosto 2015 il Municipio di __________, avendo saputo che

il medesimo aveva preso in locazione da aprile 2014 un'abitazione in Italia in

Provincia di __________, gli ha comunicato mediante lettera di aver

stralciato il suo nominativo dal catalogo civico del Comune a seguito del suo

trasferimento all'estero.

B. CO 1 è insorto

contro questa risoluzione dinnanzi al Consiglio di Stato. In quella sede egli

ha sostenuto di avere mantenuto il proprio domicilio a __________ presso una

proprietà di sua sorella in zona __________ e ha spiegato di non essere

riuscito a locare un'abitazione in Ticino a causa della sua situazione finanziaria

molto difficile. Considerato che la vecchia costruzione a __________ non

dispone di riscaldamento, ha dichiarato di venir anche ospitato a casa della sorella

o da amici, nonché di aver soggiornato un paio di mesi in una pensione a __________.

Inoltre per poter avere un luogo dove andare quando non lavora e non riceve

ospitalità da altri, in particolare nei periodi freddi, ha spiegato di aver

provvisoriamente preso in locazione un monolocale in Provincia di __________,

abitazione per la quale paga un affitto molto modico e non è stato necessario

versare una caparra né comprovare una

situazione finanziaria stabile.

Con giudizio del 12 luglio 2016 l'Esecutivo cantonale ha accolto il suddetto

gravame, ritenendo che il Municipio di RI 1 non avesse provato che le

condizioni del domicilio non fossero più adempiute in quel Comune. In particolare,

secondo il Governo, l'autorità comunale non

aveva proceduto ad alcun accertamento, segnatamente a verifiche di polizia, al

fine di appurare la sua presenza presso la proprietà della sorella, né aveva

raccolto dei riscontri oggettivi per concludere che il trasferimento di CO 1 in

Provincia di __________ fosse da considerare effettivo.

C. Avverso

quest'ultima pronuncia, il Comune di RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In sostanza, il ricorrente censura il giudizio governativo laddove rimprovera

all'autorità comunale di non aver esperito i necessari controlli, ritenendo

invece che, una volta appurato che CO 1 non risiedeva più in __________, il Municipio

non aveva più alcun ulteriore obbligo di verifica.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene CO 1 riconfermandosi in quanto già sostenuto

davanti al Governo e segnalando che dal 1° settembre 2016 ha preso domicilio a __________.

E. In sede di

replica il Comune di RI 1 ha ribadito la propria tesi e chiede che questa Corte decida nel merito nonostante il resistente

abbia trasferito nel frattempo il proprio domicilio. Dal canto suo CO 1 non ha presentato

alcun allegato di duplica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il Comune

ricorrente, direttamente toccato dalla

decisione impugnata, nonché parte del procedimento di prima istanza, è

legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Nonostante il resistente sia domiciliato a __________ da settembre 2016, l'interesse

pratico e attuale alla risoluzione della presente causa - ovvero la questione di

sapere se le condizioni per il domicilio di CO 1 fossero o meno date a __________

nel periodo da novembre 2014 a settembre 2016 - è indubbiamente ancora dato

essendo necessario determinare il domici-

lio in questo lasso di tempo. Il gravame deve dunque essere trattato nel

merito.

Considerandi

2.

2.1. L'art.

24.

cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce la libertà di domicilio. Quale aspetto

parziale della libertà personale, tale diritto fondamentale dispone che ogni

svizzero può liberamente risiedere o

soggiornare in qualsiasi località del territorio elvetico. La libertà di

domicilio garantisce tanto il domicilio quanto la semplice dimora (Jean-Baptiste Zufferey e altri, Droit

constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 754; Jean

François Aubert,

Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1982, n. 1959 e segg.). Ai

Cantoni e ai Comuni è dato unicamente di stabilire i limiti entro i quali i

cittadini svizzeri sono tenuti a notificare la loro presenza all'autorità (Hans-Rudolf Thalmann, Kommentar zum Zürcher

Gemeindegesetz, Wädenswil 2000, §§ 32-39, N. 1.2). Tale norma non conferisce

tuttavia il diritto di designare come domicilio (residenza) un luogo qualsiasi,

con il quale non s'intrattengono particolari rapporti. Affinché un determinato

luogo possa essere considerato come domicilio di una persona secondo la norma

in esame, devono in ogni caso essere dati alcuni presupposti di fatto (Karl Spühler,

Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und

Aufenthalt, in: ZBl 93/1992, pag. 338). In questo senso, in base all'art. 6

LOC, è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi

durevolmente. Il concetto di domicilio statuito dalla LOC si riallaccia in

larga misura a quello retto dall'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre

1907.

(CC; RS 201), il quale a sua volta è basato su due principi: il primo è

quello della necessità del domicilio, stante il quale ogni persona deve

necessariamente possederne uno. Il secondo invece impone, per ragioni pratiche,

l'unità dello stesso, di modo che ogni persona non può avere più di un domicilio

(RDAT II-1999 n. 3 consid. 4). Secondo costante giurisprudenza, la costituzione

del domicilio presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quella

oggettiva della residenza effettiva in un

determinato luogo, e quella soggettiva dell'intenzione concretamente

manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 137 II

122.

consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1; STA

52.2006.48

del 17 ottobre 2006 consid. 3; Guido

Corti, Pareri del Consulente giuridico del Consiglio di Stato, in: RDAT

1990, pag. 305 n. 4; Eros Ratti, Il

Comune, vol. I, Losone 1987, pag. 58 e segg.).

2.2

Vi è residenza

quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato,

costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo

apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz

Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches, 3a ed., Berna 2012, n. 09.24). L'intenzione

di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle

circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi (DTF 136 II 405 consid. 4.3;

Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n.

09.

). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236

consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il

proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per

l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel

luogo prescelto (Eros Ratti, op. cit., pag. 60). Se una

persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi,

occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita individuando

tutti i fattori che potrebbero rilevarsi importanti; il centro della sua

esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti

la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa

località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri

luoghi o paesi (DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid. 3; STF P 5/05 del

6.

gennaio 2006 consid. 2; Ratti, op.

cit., pag. 64; Marco Lucchini, Spunti

giurisprudenziali sul domicilio: Compendio della giurisprudenza più recente del

Consiglio di Stato, in: ZZW 2009, pag. 57).

3.

Come

accennato in narrativa, il Comune ricorrente ritiene di aver adempiuto i propri

doveri di verifica. Sostiene che, avendo accertato che il resistente non

abitava più in __________, non avendo questi

notificato un altro indirizzo e disponendo unicamente di un recapito a __________,

considerato altresì il contratto di loca-

zione stipulato per l'appartamento in Italia, per il Municipio le condizioni

di domicilio a __________ non erano più date e spettava al resistente provare il

contrario. L'abitazione in zona __________ d'altronde si trova fuori zona

edificabile, non è destinata all'abitazione primaria (edificio adibito a "grotto"),

non ha riscaldamento e non è allacciata alla

rete fognaria. L'esecutivo comunale non aveva dunque alcun obbligo di verificare

il domicilio presso un edificio che non è abitabile. Sostiene infine che

la finzione di cui all'art. 24 CC, secondo la quale una persona conserva il suo

domicilio fintanto che non ne abbia creato un altro, non sarebbe applicabile in

materia di diritto pubblico.

4.

4.1. Anzitutto

la tesi, secondo cui quanto sancito dall'art. 24 CC sarebbe inapplicabile in ambito

di diritto pubblico e che pertanto, una volta constatato che il resistente aveva

lasciato il suo domicilio in __________, al Municipio non si imponevano ulteriori

obblighi di verifica, non può essere condivisa.

Il principio della necessità del domicilio, sgorgante dai combinati art. 6 LOC e 23 e segg. CC, impone a colui che

afferma l'avvenuta costituzione di un nuovo domicilio - e, di riflesso, la cessazione

di quello attuale - di fornirne la prova (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 09.48; Staehelin, op. cit., n. 28 ad art. 23).

Le parti, infatti, hanno il dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e,

in particolare, hanno l'obbligo di provare

quanto da loro sostenuto, secondo le loro reali facoltà (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 18LPamm n. 1b). Ne discende che il ricorrente, per

legittimare il proprio provvedimento, avrebbe dovuto dimostrare o

perlomeno rendere verosimile la costituzione da parte di CO 1 di un nuovo

domicilio presso un altro luogo, ciò che, nel caso concreto, ha però tralasciato

di fare limitandosi in maniera invero sbrigativa a prendere atto del fatto che

quello in __________ non era più d'attualità.

4.2

Il Comune ricorrente, che non ha nemmeno chiesto al resistente di

esprimersi prima di emettere la propria decisione, sostiene che il domicilio di

quest'ultima debba essere fissato in

Provincia di __________ e fonda questa sua opinione su quanto dichiarato dal

resistente in alcuni scritti destinati all'Ufficio del sostegno sociale e

inserimento. Omette tuttavia di tenere in considerazione che questi ha indicato,

più volte invero, che la residenza in Italia gli era stata imposta dalla sua

difficile situazione economica e si trattava di una soluzione d'emergenza e

provvisoria. Non risulta inoltre, quantomeno dalla documentazione agli atti,

che CO 1 avesse particolari rapporti con tale luogo, i suoi legami familiari e

personali essendo in Svizzera così come la

sua attività professionale. Neppure il fatto che questi abbia ricevuto la

comunicazione del 7 agosto 2015 del Municipio presso la sua abitazione in

Italia, così come l'esistenza di un recapito anche a __________, è sufficiente

per concludere che il domicilio non fosse più a __________, bensì all'estero.

4.3

Nemmeno per quanto attiene all'abitazione in zona __________, il RI 1 ha

esperito alcun accertamento al fine di stabilire se le condizioni necessarie per

la costituzione del domicilio fossero o meno date e ciò nonostante il fatto che

negli scritti con cui faceva richiesta di prestazioni assistenziali, CO 1

facesse già riferimento a questo edificio quale suo luogo di residenza (cfr.

scritto dell'11 dicembre 2014 di cui al doc. C). Le ragioni di natura

pianificatoria ed edilizia addotte dall'autorità comunale per escludere quest'ultima

eventualità non esoneravano il Municipio dal dover procedere alle necessarie

verifiche. Il fatto che l'edificio in zona __________ sarebbe inabitabile, sia

fuori zona edificabile senza alcun collegamento alla rete fognaria, non sia

destinato all'abitazione primaria e difetti di riscaldamento, isolazione e di

impianto elettrico a norma, non è rilevante per la costituzione del domicilio. Le

due condizioni per stabilire il domicilio in un Comune sono infatti determinate

dall'esistenza di determinati presupposti di

fatto e non di diritto (STF 5A_270/2012 del 24 settembre 2012 consid. 4.2.3;5A_659/2011 del 5 aprile 2012

consid. 2.2.2; Eugen Bucher, Berner

Kommentar, n. 21 ad art. 23 CC; Philippe

Meier/ Estelle de Luze, Droit des personnes, Losanna 2014, n. 385), che,

come detto, l'autorità competente è tenuta ad accertare. Ciò che in specie non

è però avvenuto poiché di fatto, indipendentemente dalle condizioni dell'edificio,

non

è dato di sapere se e quando CO 1 vi abbia abitato e con quale intenzione

riconoscibile. Eventuali problematiche di natura pianificatoria e edilizia

dipendenti dall'utilizzo del predetto edificio dovranno se del caso essere

risolte in altra sede.

4.4

Da quanto precede ne discende che a giusto titolo l'Esecutivo cantonale ha stabilito che, in assenza di riscontri oggettivi

contrari, il domicilio di CO 1 dovesse essere mantenuto a __________.

5.

5.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso

va respinto, con conseguente conferma del giudizio governativo impugnato.

5.2

Ritenuto che il Comune di RI 1 è comparso in causa per motivi derivanti

dalla sua funzione, si prescinde dal prelievo della tassa (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In assenza di parti vittoriose patrocinate,

non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera