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Decisione

52.2016.415

Licenza edilizia per la costruzione di due edifici bifamiliari. Ammissibilità di nuove censure ma non di nuove domande. Linee di costruzione (allineamenti)

1 dicembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano principalmente che le due case del progetto rispettino

gli allineamenti obbligatori previsti dal PP__________ lungo la strada privata

e quella di quartiere, violando l'art. 15 delle relative norme di attuazione (NA-PP__________).

Già per questo motivo, affermano, la decisione impugnata andrebbe annullata.

Eccepiscono inoltre una serie di altre difformità riguardo al terrapieno e all'autorimessa

esterna che l'affianca, la quale non potrebbe essere considerata sotterranea,

ma neppure una costruzione accessoria rispettosa dell'art. 7 cpv. 6 delle norme

di attuazione del piano regolatore di Porza (NAPR). L'area della zona wellness

sarebbe sproporzionata e andrebbe conteggiata nella SUL; si presterebbe inoltre

a un uso commerciale, determinando di riflesso (pure) una violazione delle

norme sui posteggi. La rampa (strada d'accesso) in trincea, vista l'importanza

dei manufatti che la delimitano (muri di controriva, parapetti, ecc.), proseguono,

dovrebbe rispettare la linea di arretramento verso la strada coattiva. Dopo

aver eccepito una violazione del principio d'inserimento ordinato e armonioso

nel paesaggio, gli insorgenti contestano infine che il fondo possa essere ritenuto

sufficientemente urbanizzato dal profilo delle canalizzazioni (non beneficiando

delle necessarie servitù di condotta).

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nel proprio avviso, allegando

le osservazioni aggiuntive dell'Ufficio della natura e del paesaggio.

Il municipio, al pari dell'istante in licenza, postulano la reiezione del

ricorso, con dettagliate argomentazioni che verranno discusse, per quanto

necessario, più avanti.

G. Con la replica e le

dupliche gli insorgenti, rispettivamente l'istante in licenza e il municipio si

sono riconfermati nelle rispettive domande e conclusioni, sviluppando

ulteriormente le proprie tesi. Di questi allegati, come pure dell'ulteriore documentazione

esibita dalla resistente e delle relative osservazioni delle parti, si riferirà,

se del caso, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo

1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei vicini RI 1, RI 3 e

RI 2 - proprietari dei fondi confinanti (part. __________ e strada coattiva,

part. __________) e di quello prospiciente (part. __________) - tutti

personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE;

art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 3.3.1.1). Identica conclusione vale per RI 4, usufruttuario degli

stessi fondi. Contrariamente a quanto eccepisce il municipio, è evidente che gli

insorgenti sono portatori di un interesse personale, diretto e concreto a

impedire - attraverso le censure sollevate con il loro ricorso - che a ridosso

dei loro fondi vengano eseguiti interventi già solo suscettibili di alterare in

misura apprezzabile lo stato fisico dei luoghi e il quadro del paesaggio su cui

si affacciano (cfr. peraltro, per la situazione evocata dal municipio della

casa sulla part. __________, orientata verso il mapp. __________, il rendering

prodotto dalla resistente). Ne segue che il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione

emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani, dalle fotografie e dal

rendering agli atti. Il sopralluogo postulato dalle parti non appare idoneo a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

2.Da respingere è

anzitutto la critica di CO 1, che ritiene improponibili determinate censure

sollevate dai vicini, siccome addotte solo in questa sede. Al di là del fatto

che alcune di queste eccezioni (quale quella relativa agli allineamenti

obbligatori) non fanno che riproporre temi già sollevati in sede di opposizione

e che, per la loro evidenza manifesta (cfr. infra, consid. 3), avrebbero

finanche dovuto essere esaminate d'ufficio dal Governo, va comunque ricordato

che, per prassi costante, vietate davanti a questo Tribunale sono soltanto

nuove domande (cfr. art. 70 cpv. 2 LPAmm), non

nuove argomentazioni giuridiche a sostegno della richiesta di annullare il

permesso (cfr. STF 25 settembre 1974 n. 878/73, in GAT n. 484, concernente una

vertenza in materia edilizia; cfr. ad esempio: STA 52.2013.501/52.2014.261 del

3 febbraio 2015 consid. 7; 52.2000.199 del 14 agosto 2001 consid. 7).

Del resto la LPAmm, a cui rinvia la LE (art. 50), non dichiara inammissibili

nuove censure ma, a conferma della massima inquisitoria (cfr. art. 25 cpv. 1

LPAmm), ammette anche in sede di ricorso fatti e prove nuovi (cfr. art. 70 cpv.

2 LPAmm), consentendo di estendere la fattispecie davanti alla seconda istanza,

nel quadro delle conclusioni precedentemente proposte (cfr. STF citata, consid.

5). Il Tribunale non è inoltre vincolato agli argomenti giuridici delle parti,

ma applica d'ufficio il diritto (art. 31 LPAmm). Non portano ad altra

conclusione le critiche della resistente, neppure laddove richiamano la DTF 136

Considerandi

II 457, che si riferisce alle domande delle parti, non a nuove motivazioni di diritto.

3.

PP__________ -

Allineamenti obbligatori

3.1

Il piano particolareggiato di __________ - approvato dal Consiglio di

Stato il 12 ottobre 1994 (ris. gov. n. 8952) - persegue diverse finalità:

accanto a quella di provvedere all'avvaloramento ambientale (costituito dalla

particolare situazione esistente) e a salvaguardare e indirizzare verso

concreti obiettivi l'utilizzazione agricola del territorio, il PP__________ ha

per scopo di disciplinare nel dettaglio gli interventi previsti nell'area

edificabile del comprensorio (cfr. art. 3 cpv. 1 NA-PP__________). Quest'ultima

è costituita dalla zona R2S, un'area residenziale (suddivisa in tre comparti: R2S/1,

R2S/2 e R2S/3) disciplinata segnatamente dall'art. 15 NA-PP__________, che,

unitamente al piano delle zone, ne definisce le caratteristiche, la tipologia

delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori (cfr. art. 14 seg. NA-PP__________).

3.2

Oltre a stabilire l'ingombro planimetrico massimo di ogni edificio (cpv.

11) - come pure le quote di altezza massima (cpv. 2 e 13) e la SUL massima

(cpv. 12) - l'art. 15 NA-PP__________ prescrive che le costruzioni

(principali e accessorie) devono rispettare le linee di allineamento

obbligatorio indicate sul piano (cpv. 3). Conformemente a tale norma, il

piano delle zone riporta, per ogni sagoma di massimo ingombro, i fronti

interessati dal vincolo (raffigurato a forma di pettine). Per quanto concerne

il fondo dedotto in edificazione (part. __________) - sovrapposto in pratica al

comparto R2S/3 - il piano prevede per entrambe le sagome che ingloba, due

facciate assoggettate alle linee di costruzione:

ESTRATTO PIANO ZONE PP__________

N

DETTAGLIO COMPARTO R2S/3 (PART. __________)

linee

di costruzione (allineamenti obbligatori)

sagoma di massimo ingombro

3.3

Per definizione le linee di costruzione (allineamenti) sono linee sulle

quali devono obbligatoriamente insistere le costruzioni. A differenza delle

linee di arretramento - che stabiliscono unicamente la barriera oltre la quale

è vietato costruire - le linee di costruzione non vietano soltanto di edificare

oltre l'estremità definita dalla linea, ma impongono anche di costruire fino

sulla linea, ad esclusione di qualsiasi arretramento (cfr. STA 52.2007.272 del

17.

settembre 2007 consid. 2.1). A questa definizione si adegua implicitamente

anche l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________, come pure l'art. 7 NAPR (applicabile

anche al PP__________, salvo diversa disposizione, cfr. art. 7 cpv. 2 NA-PP__________),

secondo cui la linea delle costruzioni (allineamento) indica l'allineamento

obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni (cpv. 4).

Il tenore dell'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________ è chiaro: con l'allineamento obbligatorio

la norma non richiede di edificare tutto il fronte della sagoma di massimo

ingombro definita dal piano particolareggiato, impone però di costruire esattamente

sin sulla linea (devono rispettare le linee). Laddove una costruzione

occupa l'ingombro planimetrico, la facciata deve dunque coincidere con la linea

di costruzione. L'effetto del vincolo si estende a tutta la profondità dell'edificio,

e ciò conformemente alla sua finalità urbanistica e di valorizzazione del

paesaggio. Questo strumento interviene infatti puntualmente sul disegno del

piccolo quartiere, che il PP__________ disciplina in modo dettagliato, al fine

di conciliare lo sfruttamento edilizio con la salvaguardia dei valori

ambientali del comprensorio. L'allineamento obbligatorio permette un efficace

controllo degli interventi in relazione alle situazioni specifiche di ogni

fondo (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 9). Queste linee di costruzione -

che determinano anche l'orientamento degli edifici (cfr. art. 15 cpv. 4 NA-PP__________)

-, come ben si evince dalla lettura del piano delle zone, definiscono non solo

le relazioni degli edifici verso le strade, ma anche tra di loro, nell'evidente

intento di creare una sostanza edilizia con una struttura organica e ordinata,

all'insegna della qualità di questo quartiere.

3.4

In concreto, l'edificio più a nord previsto dal progetto (casa 1) presenta

una sorta di pianta a "P", che si sviluppa all'interno della sagoma

di massimo ingombro indicata sul piano, ma senza occuparne il tassello ad

angolo a nord-est, verso l'intersezione tra la strada coattiva (part. __________)

e quella di quartiere. Su questi due lati, l'edificio presenta parti arretrate:

quasi metà fronte a est (ca. 7 m) e più di un terzo a nord (ca. 5.70 m).

Ora non vi è chi non veda come, così concepito, lo stabile disattenda manifestamente

le due linee di costruzione obbligatorie riportate sulla tavola grafica del PP__________,

contrariamente a quanto prescrive l'art. 15 cpv. 3 NA-PP__________. È ben vero

che questa norma non comanda di occupare l'ingombro massimo delimitato sul

piano delle zone; la stessa, come detto, impone però di costruire esattamente

sin sulla linea (supra, consid. 3.3). Invano il municipio, richiamandosi

alle Linee guida cantonali del regolamento edilizio (2014) edite dal

Dipartimento del territorio, afferma che la disposizione ammetterebbe possibili

rientranze o limitate interruzioni purché non venga compromessa l'immagine

di continuità e di unitarietà spaziale. Al di là del fatto che l'art. 15

cpv. 3 NA-PP__________, stando al suo testo, non ha previsto alcuna limitazione

alla portata del vincolo (che di per sé interessa tutto il fronte, senza

eccezioni), è chiaro che in concreto le parti arretrate non possono essere

ricondotte a semplici rientranze o limitate interruzioni, insuscettibili di

modificare l'immagine di contiguità e unitarietà spaziale. Al contrario. L'angolo

mancante (di proporzioni consistenti, in particolare verso est, ove interessa

metà fronte) priva il volume pensato dal piano particolareggiato in quel luogo

di un tassello importante che ne conclude il disegno. Da un lato perché

inibisce allo stabile di allinearsi alla strada di servizio privata e a via __________,

marcando l'unico incrocio del comprensorio; d'altro lato, poiché rompe il particolare

equilibrio con la sagoma d'ingombro prevista sul fondo opposto (part. __________,

comparto R2S/2), al di là della via privata, che presenta una struttura

speculare, con linee di costruzione simmetriche. Da questo profilo, la sua situazione

ben si distingue pure da quella dell'edificio dei ricorrenti (part. __________)

a cui accennano la resistente e il municipio, che presenta una rientranza molto

più contenuta sulla facciata ovest (peraltro apparentemente mitigata dalla

posizione equidistante dei pilastri antistanti, cfr. foto di cui al doc. 1

prodotto dal municipio e citato rendering).

Ne segue che, disattendo le linee di costruzione e pregiudicando irrimediabilmente

il disegno urbanistico, in particolare le relazioni ordinate e qualificate con

l'area pubblica e gli ingombri circostanti, l'edificio in questione - e con

esso tutto il progetto a cui è funzionalmente e inscindibilmente connesso - non

può essere approvato siccome apertamente in contrasto con l'art. 15 cpv. 3

NA-PP__________. La conclusione opposta a cui è pervenuto il municipio, pur tenendo

conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale nell'interpretazione e

applicazione del diritto comunale autonomo (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RtiD

I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non può invece essere tutela, poiché

trascende il chiaro testo della norma, vanificando nel contempo lo scopo da essa

perseguito.

Poco conta che la controversa impostazione del progetto, secondo le spiegazioni

fornite dalla resistente, sia da ricondurre alla necessità di creare un accesso

che sbocca direttamente su via __________, evitando di servirsi della strada

privata considerata dal PP__________, sulla quale i proprietari del mapp. __________

non vantano alcun diritto di natura civile. Tale infelice situazione, per

quanto possa essere ricondotta a un inadeguato impianto del piano

particolareggiato (che ha mantenuto "privata" questa via di

urbanizzazione) o anche solo a un imperfetto frazionamento della part. __________

(da cui come detto deriva il mapp. __________ [cfr. anche art. 5 NA-PP__________]

e nell'ambito del quale non è stata evidentemente prevista la costituzione di

una servitù di passo a favore di quest'ultimo) non può comunque giustificare

una progettazione in netto contrasto con le prescrizioni del PP__________ e che

ne vanifica il disegno e gli scopi. Se questo stato di cose possa semmai

richiedere ai proprietari della part. __________ di intraprendere i passi

occorrenti per promuovere una modifica del piano regolatore o ottenere in via

civile i diritti necessari, è invece questione che esula dalla presente procedura.

3.5

Ciò detto va nondimeno precisato, per quanto concerne invece il volume

fuori terra previsto a sud (casa 2), che, da una lettura combinata delle tavole

di progetto con il piano delle zone del PP__________, non risulta che la sua

pianta rettangolare si ponga senz'altro in contrasto con gli allineamenti

obbligatori prescritti, così come eccepiscono i ricorrenti.

Pur con un certo grado di approssimazione, lo si può dedurre in effetti raffrontando,

ad esempio, le distanze (misurabili sulla planimetria generale, in scala 1:500)

tra la casa progettata e gli angoli degli "edifici esistenti" sugli

altri fondi (ad es. part. __________ sub A e B; o anche il punto di confine tra

le part. __________ e __________) con quelle (ricavabili dal piano delle zone,

pure in scala 1:500) tra la sagoma di massimo ingombro e questi stessi termini -

a prima vista equivalenti. Inapplicabile è invece l'interpolazione suggerita dal

piano (doc. 6) prodotto dagli insorgenti: questa tavola parte infatti dall'assunto

- errato - che il confine sud della part. __________ corrisponda al limite sud

del comparto edificabile R2S/3 (definito sul piano delle zone). Ciò che non è

corretto, come si può desumere già solo misurando il lato ovest del mapp. __________,

che è all'evidenza più corto (sulla pianta: di circa 0.8 mm, ovvero di m 4.00)

rispetto al corrispondente lato del comparto. Si può ipotizzare che tale divergenza

sia da ricondurre al fatto che in sede di frazionamento della part. __________

si sia inteso ricavare un unico fondo con una superficie pari a esattamente

2'000 mq (cfr. in tal senso anche art. 5 lett. d NA-PP__________, che fa

riferimento a due parcelle da 1'000 mq e l'annotazione a mano riportata a margine);

ai fini del giudizio non occorre ad ogni modo approfondire oltre la questione.

4.

Fermo quanto

precede, considerato che il controverso permesso non risulta conforme al

diritto già per il grave difetto del progetto appena illustrato, il giudizio impugnato

deve essere annullato, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori

censure sollevate dagli insorgenti.

5.5.1

Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive

del diritto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico della resistente, secondo soccombenza. Il comune ne va esente essendo

comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi

particolari.

La resistente è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm),

per entrambe le istanze.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1

la decisione 12 luglio 2016 (n.

3292) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza edilizia 1° dicembre

2014.

rilasciata dal municipio di Porza a CO 1 per la costruzione di due edifici

bifamiliari (part. __________).

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, la quale è inoltre tenuta a

rifondere ai ricorrenti un importo identico a titolo di ripetibili per entrambe

le istanze.

Agli insorgenti va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

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Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera