52.2016.423
Domanda di accertamento
23 settembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.423
Lugano
23 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 29 agosto 2016 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
patrocinati
da: PA 1
contro
la
risoluzione 22 giugno (n. 2740) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile l'istanza di accertamento 10 marzo 2016 proposta dagli
insorgenti concernente il precario di ampliamento e mantenimento di accesso
veicolare a carico del mapp. __________ del comune di __________;
ritenuto, in
fatto
che
sino al 9 giugno 2016 RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 erano coproprietari del
mapp. __________ di __________, a cui si accede da via __________;
che
a carico di suddetto fondo è riportata a registro fondiario la menzione "precario
(ampliamento e mantenimento accesso veicolare) a favore dello Stato del Cantone
Ticino";
che
il documento giustificativo alla base della citata menzione (DG
8088/29.07.1976) è la convenzione n. 2.006.0016, sottoscritta il 30 giugno 1976
dallo Stato del Cantone Ticino e dall'allora proprietario del fondo __________,
di durata indeterminata con possibilità per lo Stato di disdirla in ogni tempo
per motivi di interesse pubblico, senza il riconoscimento di indennità o risarcimento
danni di qualsiasi natura;
che
la stessa contiene una serie di condizioni tecniche volte a garantire in
particolare la necessaria visibilità in uscita dalla proprietà e
conseguentemente la sicurezza del traffico veicolare circolante su via __________;
che
a fine dicembre 2015, in vista dell'alienazione del mapp. __________, RI 1, RI
2, RI 3, RI 4 e RI 5 hanno chiesto all'Ufficio del demanio la cancellazione
della suddetta menzione con motivazioni che qui non occorre riassumere;
che
ha fatto seguito un intenso scambio di corrispondenza con l'Ufficio del demanio,
che rifiutava di entrare in merito alla richiesta, vista in particolare
l'assenza di una modifica delle circostanze alla base della convenzione;
che
il 10 marzo 2016 RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 hanno quindi introdotto presso
il Consiglio di Stato un'istanza tendente ad ottenere, in via principale,
l'accertamento che il precario non aveva più alcuna ragione d'essere con conseguente
cancellazione della relativa menzione e, in via subordinata, l'accertamento che
il precario si riferiva unicamente alle costruzioni accessorie, di modo che
l'accesso veicolare al fondo risultava garantito, con conseguente modifica
della citata menzione;
che,
ritenendo l'istanza priva di oggetto e di interesse attuale, con scritto 18
marzo 2016 i Servizi generali chiedevano ai proprietari se intendevano mantenerla;
che
faceva seguito, il 29 aprile 2016, la comunicazione di mantenimento della
domanda di accertamento;
che
con risoluzione 22 giugno 2016 (n. 2740), priva dei termini di ricorso e
inviata per posta B, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l'istanza, in quanto priva delle premesse legali necessarie per una sua trattazione;
che
avverso tale risoluzione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 si aggravano ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo
il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché proceda ad accertare
l'estensione del precario iscritto a carico del mapp. __________ e se ha o meno
ragione d'esistere;
che
il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta, ma il Tribunale ha
richiamato gli atti dall'istanza inferiore;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1);
che la
legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari del provvedimento impugnato,
è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che
ai sensi dell'art. 72 LPAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo
richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o
il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente
infondati;
che, poiché
nell'ambito di un ricorso contro una decisione di irricevibilità non possono
venir proposte conclusioni che si riferiscono alla materia della precedente
impugnativa (DTF 125 V 503 consid. 1), giustamente i ricorrenti si limitano a
postulare l'annullamento della risoluzione impugnata e il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato per una trattazione dell'istanza;
che, dunque, oggetto
della presente procedura può essere solamente il quesito di sapere se è a torto
o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza;
che, giusta l'art. 63
LPAmm, la domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
di diritti od obblighi può essere proposta all'autorità di prima istanza
competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione; in
particolare, l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto
amministrativo (cpv. 1);
che la decisione di
accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto (cpv. 2);
che la
procedura di accertamento conferisce all'amministrato il diritto di ottenere
dall'autorità un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza e
l'estensione di un diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano
dubbi - anche di lieve entità - sull'applicabilità nei suoi confronti di un
atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che lo concerne (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 41 e
riferimenti);
che,
stante il tenore letterale della norma e la natura dell'azione, quest'ultima
non può invece avere per oggetto la constatazione di fatti (Borghi/Corti, ibidem; Isabelle Häner in:
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,
Zurigo/Basliea/Ginevra 2016, n. 7 ad art. 25);
che
inoltre l'accertamento ha mero carattere dichiarativo, nel senso che non
modifica la situazione giuridica dell'amministrato, e natura sussidiaria (Borghi/Corti, op.cit., n. 1 e 3
ad art. 41 e riferimenti; Häner, op.
cit., n. 8 ad art. 25);
che
nel caso concreto, con l'istanza proposta davanti al Consiglio di Stato, i
ricorrenti hanno chiesto di accertare in via principale che il precario
in parola non aveva più alcuna ragione d'essere con conseguente cancellazione
della relativa menzione a registro fondiario;
che
manifestamente tale richiesta mira a mettere in discussione la convenzione
stipulata il 30 giugno 1976 fra
lo Stato del Cantone Ticino e __________ e a ottenere una
modifica della loro situazione giuridica, sgravandoli dall'obbligo di tollerare
l'eventuale demolizione delle opere autorizzate a titolo precario, qualora le
stesse ostacolassero l'attuazione futura di opere pubbliche (allargamento di
via __________), senza percepire alcun risarcimento (sulla nozione di precario
cfr: Adelio Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, n. 1041 e segg., pag. 484);
che
Fatti
di conseguenza, a giusto titolo, il Consiglio di Stato ha dichiarato tale
richiesta improponibile con l'istanza di accertamento, la cui natura, come
appena ricordato, è di carattere meramente dichiarativo;
che
inoltre, come esposto sopra, l'istanza di accertamento ha carattere
sussidiario;
che
in concreto la convenzione stipulata il 30 giugno 1976 costituisce un contratto
di diritto pubblico;
che
infatti, non determinando la legge la sua natura giuridica, il criterio
distintivo tra un contratto di diritto privato ed un contratto di diritto
amministrativo deve essere ricercato nell'oggetto delle relazioni o dei
rapporti giuridici regolamentati tramite lo stesso (per tutti Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.a ed., Zurigo 2016, n. 1292 e segg.);
che
nella fattispecie appare manifesto come la convenzione in parola serva
direttamente all'adempimento di un compito pubblico, ovvero la tutela
della sicurezza del traffico veicolare circolante su via __________;
che
di conseguenza la contestazione sorta in merito alla convenzione andava semmai
proposta direttamente al Tribunale cantonale amministrativo che giudica questi
casi quale istanza unica (cfr. art. 92 lett. b LPAmm);
che
dunque, anche per questo motivo, la richiesta era improponibile nella forma
dell'accertamento che, come ricordato sopra, ha natura sussidiaria rispetto ad altri
tipi di azioni;
che
analogo discorso vale per la richiesta formulata a titolo subordinato, volta a
restringere la portata e gli effetti del precario e quindi a modificare i
contenuti della convenzione;
che
in conclusione, in queste circostanze, stante il carattere sussidiario e
dichiarativo della procedura di accertamento, ai ricorrenti faceva difetto il
requisito dell'interesse legittimo all'introduzione dell'istanza davanti al Governo
(cfr. anche Häner,
op. cit., n. 14 ad art. 25 e rif. giurisprudenziali ivi menzionati), che l'ha rettamente dichiarata irricevibile;
che,
visto quanto precede, il ricorso va respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 47
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- è posta a carico degli insorgenti, in solido.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere