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Decisione

52.2016.423

Domanda di accertamento

23 settembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza, a giusto titolo, il Consiglio di Stato ha dichiarato tale

richiesta improponibile con l'istanza di accertamento, la cui natura, come

appena ricordato, è di carattere meramente dichiarativo;

che

inoltre, come esposto sopra, l'istanza di accertamento ha carattere

sussidiario;

che

in concreto la convenzione stipulata il 30 giugno 1976 costituisce un contratto

di diritto pubblico;

che

infatti, non determinando la legge la sua natura giuridica, il criterio

distintivo tra un contratto di diritto privato ed un contratto di diritto

amministrativo deve essere ricercato nell'oggetto delle relazioni o dei

rapporti giuridici regolamentati tramite lo stesso (per tutti Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.a ed., Zurigo 2016, n. 1292 e segg.);

che

nella fattispecie appare manifesto come la convenzione in parola serva

direttamente all'adempimento di un compito pubblico, ovvero la tutela

della sicurezza del traffico veicolare circolante su via __________;

che

di conseguenza la contestazione sorta in merito alla convenzione andava semmai

proposta direttamente al Tribunale cantonale amministrativo che giudica questi

casi quale istanza unica (cfr. art. 92 lett. b LPAmm);

che

dunque, anche per questo motivo, la richiesta era improponibile nella forma

dell'accertamento che, come ricordato sopra, ha natura sussidiaria rispetto ad altri

tipi di azioni;

che

analogo discorso vale per la richiesta formulata a titolo subordinato, volta a

restringere la portata e gli effetti del precario e quindi a modificare i

contenuti della convenzione;

che

in conclusione, in queste circostanze, stante il carattere sussidiario e

dichiarativo della procedura di accertamento, ai ricorrenti faceva difetto il

requisito dell'interesse legittimo all'introduzione dell'istanza davanti al Governo

(cfr. anche Häner,

op. cit., n. 14 ad art. 25 e rif. giurisprudenziali ivi menzionati), che l'ha rettamente dichiarata irricevibile;

che,

visto quanto precede, il ricorso va respinto;

che

la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 47

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- è posta a carico degli insorgenti, in solido.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere