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Decisione

52.2016.438

Forma delle notificazioni (art. 17-19 LPAmm). Onore della prova della notifica di un atto o della data della notifica

5 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni/quartieri sprovvisti di un contatore e non già per quelli che omettono

di inoltrare i dati effettivi del loro consumo entro un determinato termine

assegnato dall'autorità;

che,

nella fattispecie concreta, ci si potrebbe invero chiedere se le missive 6 luglio

2015 siano in realtà state ricevute dagli insorgenti, dato che tutti gli altri comuni

consorziati (ad eccezione di __________) hanno provveduto a trasmettere i

formulari richiesti nel termine perentorio assegnato loro (cfr. tabella 1 dati

sui consumi AP dei Comuni, allegata alla relazione tecnica 28 ottobre 2015,

doc. D);

che il quesito può tuttavia rimanere aperto per le ragioni che seguono;

che un atto è qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale; per la

definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua

notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario; effetti

giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la

contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (DTF 136

V 295 consid. 5.2);

che, gli scritti 6 luglio 2015, mediante i quali la __________ ha domandato agli insorgenti di compilare il

formulario allegato con i dati per l'anno 2014, pregandovi di

rispedircelo compilato, entro e non oltre il 31 agosto 2015, pena

l'utilizzo della media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più

alto consumo, alla stregua dei Comuni/quartieri privi di contatore come

previsto nell'art. 22 dello Statuto consortile, sono qualificabili quali

atti ufficiali;

che, contrariamente a quanto ritengono gli insorgenti, lo studio d'ingegneria __________

era legittimato a formulare simili richieste, trattandosi di atti di esecuzione

di un mandato che l'autorità consortile CO 1 le aveva affidato (in vista dell'emanazione della decisione formale che sarebbe

stata resa, come poi è avvenuto, dalla Delegazione del CO 1), e di cui i

ricorrenti erano perfettamente al corrente;

che, già nel corso del mese di giugno 2015, i municipi dei comuni consorziati erano

infatti stati informati, da parte della Delegazione del CO 1, che quest'ultima

aveva incaricato lo studio d'ingegneria __________ di determinare le chiavi di

riparto per il calcolo delle quote dei costi consortili a carico dei comuni conformemente

all'art. 22 dello Statuto e di predisporre le relative tabelle di calcolo;

nella medesima missiva, l'autorità consortile aveva peraltro segnalato che la

relativa relazione tecnica, base per l'allestimento delle nuove chiavi, era

visionabile sul sito ftp del Consorzio all'indirizzo ftp://ftp.__________.ch

(cfr. lettera 2 giugno 2015 della Delegazione del CO 1 ai municipi dei comuni

consorziati, agli atti);

che, nella misura in cui la __________

svolgeva dunque un compito di diritto pubblico destinato a sfociare in una

decisione (quella qui contestata), alla stessa incombeva il dovere di

applicare la legge di procedura

amministrativa, segnatamente per quanto attiene alla notifica di atti e

comunicazioni ufficiali (Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 4 ad art. 1, n. 1 ad art. 14);

che gli art. 17 a 19 LPAmm disciplinano

esaustivamente la forma delle notificazioni per iscritto (art. 17 LPAmm), per

via elettronica (art. 18 LPAmm) e per via edittale (art. 19 LPAmm); la notifica

per via elettronica non è tuttavia possibile non essendo l'art. 18 LPAmm ancora in vigore (cfr. art. 115 cpv. 2

LPAmm; BU 58/2013 pag. 470);

che la regola rimane comunque quella dell'intimazione per mezzo della posta,

disciplinata dalle condizioni generali "servizi postali" della Posta Svizzera, con facoltà di optare per un invio

semplice o per un invio raccomandato con o senza ricevuta di ritorno (cfr.

Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2013 concernente la revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, cap. 4.1,

pag. 12);

che la notificazione difettosa di un atto - concetto comprensivo, come detto,

dell'assegnazione di un termine con contestuale comminatoria di conseguenze

negative in caso di sua mancata osservanza - non può cagionare alle parti alcun

pregiudizio (art. 20 LPAmm);

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'onere della prova

della notifica di un atto o della data della notifica incombe in linea di

massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 142 V

125 consid. 4.3, 136 V 295 consid. 5.9 con i numerosi rinvii); l'autorità deve

pertanto sopportare le conseguenze della mancata prova, nel senso che se la

notifica di un atto o la data della notifica sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; STF

6B_869/2014 del 18 settembre 2015 consid. 1.2);

che se l'autorità opta per la notifica di un atto mediante invio postale

semplice, essa dovrà però assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art.

8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS, RS 210), applicabile

per la sua portata generale anche al diritto

pubblico (vedi Messaggio n. 6645 citato, pag. 12; Borghi/Corti, op. cit., n. 2, 4-5 ad

art. 14);

che in concreto, la __________, che ha spedito

le lettere 6 luglio 2015 per posta semplice e che era dunque investita dell'onere

probatorio, non è stata in grado di dimostrare che le stesse siano state

notificate ai ricorrenti; la (asserita) spedizione per posta semplice non

consente infatti di stabilire se una comunicazione sia stata ricevuta dal

destinatario;

che neppure la presenza, agli atti, della copia degli invii in questione è

sufficiente per dimostrare che tali scritti siano stati effettivamente spediti

e ricevuti (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5.9);

che esistendo dubbi al

proposito, occorre quindi fondarsi sulle dichiarazioni dei ricorrenti e partire

dal presupposto che gli scritti 6 luglio 2015 della __________ non siano mai

giunti a destinazione;

che nemmeno gli e-mail 15 settembre 2015 con cui la __________, con riferimento

ai dati sui consumi di acqua potabile nel 2014 richiesti

mediante formulario spedito per posta ordinaria il 6 luglio scorso, ha comunicato ai ricorrenti che il Consorzio concedeva loro una

proroga per la consegna fino al 30.09.2015 e che in mancanza di tali

informazioni dopo il termine indicato, per il vostro Comune verrà applicato il

calcolo del consumo secondo quanto previsto nell'art. 22 dello Statuto consortile,

dimostrano senza dubbio che gli stessi ne abbiano preso conoscenza;

non esiste prova della lettura dei messaggi, né si potrebbe del resto

addebitare una qualsiasi negligenza ai ricorrenti per non aver controllato l'account

di posta elettronica, mezzo che, come detto, non è (ancora) prescritto dalla

LPAmm per l'intimazione di atti, né abitualmente utilizzato per comunicazioni ufficiali

(cfr. art. 17 a 19 LPAmm) motivo per il quale, detti nuovi termini erano in

ogni caso privi di qualsiasi efficacia giuridica;

che dal momento che la corretta notifica degli atti in discussione non ha

potuto essere dimostrata, essi non potevano esplicare effetti giuridici

negativi nei confronti dei ricorrenti (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58

pag. 152 consid. 3b); a torto la Delegazione consortile del CO 1 ha quindi

applicato la soluzione prevista a livello statutario (art. 22) per i comuni/quartieri

che non dispongono di un contatore;

che, a titolo puramente abbondanziale, giova rilevare come nessuna delle disposizioni

applicabili alla fattispecie preveda un termine perentorio per l'inoltro dei dati

relativi al consumo effettivo di acqua

potabile, né stabilisca le conseguenze alle quali i comuni sarebbero

stati esposti in caso di inosservanza del termine impartito;

che l'art. 22 dello Statuto del CO 1 si limita infatti a prevedere che

l'aggiornamento dei dati relativi ai quantitativi di acqua potabile erogata dai

singoli comuni deve avvenire ogni anno, rispettivamente che i comuni devono

consegnare ogni anno al Consorzio copia dei relativi giustificativi;

che l'art. 4 dell'ordinanza consortile concernente

il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base delle chiavi di riparto

del 27 maggio 2015, nella versione in vigore al momento dell'emanazione

delle decisioni impugnate, stabiliva, dal canto suo, che "I comuni sono

tenuti a comunicare i dati relativi ai quantitativi di acqua potabile erogata e

alle deduzioni per i casi elencati al capoverso 3, entro il 31 marzo di ogni

anno"; tale normativa, oltre ad essere priva di qualsivoglia comminatoria

in caso di mancata osservanza del termine impartito, era comunque sia

inapplicabile, ritenuto che la data prevista per la comunicazione dei dati (31

marzo), al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, era ormai

trascorsa (cfr. FU 44/2015 del 5 giugno 2015);

che stando così le cose, il Tribunale non può che accogliere i ricorsi,

annullando i giudizi del Governo e le risoluzioni della Delegazione consortile

del CO 1 che essi hanno tutelato e rinviando gli atti a quest'ultima autorità

perché fissi delle nuove chiavi di riparto 2015 per la determinazione delle quote

di partecipazione dei comuni consorziati ai costi di gestione ordinaria e agli

investimenti per la depurazione delle acque, come pure ai costi d'investimento

della rete di adduzione, sulla base dei dati del loro consumo effettivo nel 2014;

che il rinvio degli atti all'istanza inferiore

per procedere a complementi

istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato vincente

(cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1);

che si prescinde tuttavia dal

prelevare una tassa di giustizia, la Delegazione consortile del CO 1 avendo

agito come organismo incaricato di

compiti di diritto pubblico (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi

(a) e (b) sono accolti.

§. Di

conseguenza:

1.1. le risoluzioni 6 luglio 2016 (n. 3145 e 3146) del Consiglio di Stato e

le decisioni 29 febbraio 2016 della Delegazione consortile del Consorzio CO 1 sono

annullate;

1.2. gli atti sono

rinviati alla Delegazione consortile del CO

1 per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Ai comuni di RI 1 e RI 1 è restituito l'anticipo delle

presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera