Lexipedia

Decisione

52.2016.441

Diniego modifica e rinnovo permesso di dimora

17 aprile 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i propri argomenti ricorsuali, producendo della documentazione a loro sostegno;

nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il

Governo è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data

dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in

materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione prodotta dall'insorgente in corso di causa (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

2. 2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il

permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno

(cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato

ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e

può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr

(cpv. 3).

Secondo

l'art. 62 lett. d LStr, in vigore al momento dell'introduzione della domanda di

rinnovo (ora: art. 62 cpv. 1 lett. d LStr), l'autorità competente può revocare

i permessi - eccetto quelli di domicilio - se lo straniero disattende

una delle condizioni legate alla decisione.

2.2.

L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che il

coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno

straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla

proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

L'art. 49 LStr prevede che l'esigenza della coabitazione secondo

l'articolo 43 LStr non è applicabile se

possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze

separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

2.3. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare,

il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione

coniugale è durata almeno tre anni e

l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr)

oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno

in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Per

la durata dell'unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in

Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di

regola con quello della comunione

domestica (DTF 140

Considerandi

II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid.

3.2

e 3.3.5; STF 2C_1053/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.1;2C_635/2009

del 26 marzo 2010 consid. 5.2). Sussistono invece gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di

violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel Paese

d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

2.4

In base all'art. 51 cpv. 2

lett. a LStr, i diritti conferiti dagli art. 43, 48 e 50 LStr si estinguono se

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere la legge o le pertinenti

disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno. Per quanto riguarda

l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, ciò è il caso quando, in presenza di un'unione

coniugale della durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per

affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano

coabitato solo formalmente e la durata dell'unione non possa essere considerata

nella sua interezza. Nel contesto dell'art. 43 LStr, cui l'art. 50 cpv. 1 LStr

fa a sua volta rinvio, il criterio determinante per l'ottenimento di

un'autorizzazione è in effetti quello della coabitazione (DTF 136 II 113

consid. 3.2; STF 2C_68/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.4).

Prima di prendere in

considerazione l'esistenza di un comportamento abusivo (art. 51 LStr), occorre

esaminare il sussistere delle condizioni previste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr

e quindi chiarire - a posteriori - se in casu l'unione coniugale tra il

cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio e la cittadina straniera

si sia protratta per oltre tre anni. È infatti solo quando ciò dovesse essere

il caso che - in presenza di indizi in tal senso - può infine porsi anche la

questione dell'abuso di diritto in merito alla coabitazione (DTF 136 II 113

consid. 3.2).

3.

3.1. Come accennato in narrativa, il

4.

febbraio 2009 RI 1 si è sposata nella Repubblica dominicana con il connazionale

__________, titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese. Il 23

febbraio 2010 è stata autorizzata a entrare in Svizzera per ricongiungersi con

il marito, ottenendo, a tale scopo precipuo, un permesso di dimora annuale, rinnovato

l'ultima volta fino al 22 febbraio 2014. Sennonché, è incontestato che i

coniugi __________ hanno da tempo cessato definitivamente la comunione

domestica (verosimilmente almeno dal settembre 2014, come emerge dal verbale 10

settembre 2014 di __________ davanti all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento) ed hanno entrambi manifestato la volontà di sciogliere il

loro matrimonio per divorzio, di modo che l'insorgente non può più prevalersi

di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 43

LStr.

3.2

L'insorgente non potrebbe

invocare nemmeno l'art. 49 LStr, che consente di derogare per motivi gravi -

specificati all'art. 76 OASA - all'esigenza della coabitazione sancita

dall'art. 43 LStr. Le citate disposizioni, che non hanno quale scopo quello di

permettere ai coniugi di vivere in Svizzera separati durante un lungo periodo

ma che sono volte a disciplinare delle

situazioni eccezionali, esigono infatti che la comunione famigliare

venga mantenuta (STF 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013, consid. 3.1), ciò che non

è evidentemente il caso nella presente fattispecie.

4.

A questo punto occorre esaminare

se l'interessata possa ottenere il rinnovo della sua autorizzazione di

soggiorno sulla base dell'art. 50 LStr.

4.1

4.1.1

Da quando è in Svizzera, RI

1.

non ha sempre vissuto insieme al consorte. Già il 1° luglio 2010, cioè meno

di cinque mesi dopo essersi ricongiunta con lui, ha infatti intrapreso un'attività

lavorativa fuori Cantone come ausiliaria di pulizie/cameriera. La ricorrente -

che ha tuttavia fornito indicazioni soltanto riguardo a circa 11 dei 13 mesi in

cui è stata alle dipendenze della __________ di __________ - ha spiegato di

avere inizialmente lavorato per un mese a __________ prima di essere trasferita

a __________ (per un mese e mezzo), a __________ (per 25 giorni), a __________ (per

25.

giorni) e infine a __________ (per sette mesi), precisando che quando era

impiegata in quest'ultima località rientrava quotidianamente al domicilio

coniugale, mentre quando era dislocata nelle altre sedi, pur non coabitando con

il marito, ha sempre cercato di tornare presso l'abitazione coniugale

durante i due giorni di libero a settimana a disposizione, dovendo al massimo

attendere il rientro una volta ogni due settimane quando, come nel caso del soggiorno

a __________, gli elevati costi di trasporto pubblico e le rilevanti distanze

da percorrere le rendevano impossibile sostenere la spese per effettuare

rientri più frequenti (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 5-6). Ci si

potrebbe interrogare in merito alla veridicità di quest'ultima indicazione, nella

misura in cui non corrisponde a quanto affermato in occasione dell'interrogatorio

davanti alla Polizia cantonale e confermato con la sottoscrizione del relativo

verbale: in quella circostanza, peraltro temporalmente più prossima ai fatti riportati,

l'insorgente aveva infatti inequivocabilmente riferito che rimaneva assente dal

domicilio coniugale per 15 giorni consecutivi, raggiungendo il marito unicamente

nel fine settimana libero (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag.

1). Visto quanto esposto sotto, la questione non merita comunque di essere

maggiormente approfondita.

Da inizio 2011 l'interessata ha dunque

ripreso la coabitazione con il consorte, che è continuata anche una volta terminato

il 31 luglio 2011 il rapporto di lavoro con la ditta grigionese. Dalle tavole

processuali risulta che, da quel momento, essa ha percepito per circa un anno le

indennità di disoccupazione, prima di cadere a carico della pubblica assistenza

a partire dal 1° settembre 2012. Non può quindi essere dato alcun credito a

quanto sostenuto nell'impugnativa qui in discussione (ricorso, pag. 2-3), atteso

che non vi è evidenza agli atti di un'attività che essa avrebbe svolto a __________

nel 2011 (ciò che non aveva peraltro mai sostenuto in precedenza) e a __________

nel 2012 (dove ha semmai lavorato nel corso del 2011).

Nell'agosto 2013 la ricorrente ha

quindi nuovamente lasciato il domicilio coniugale. Dopo varie ricerche

infruttuose nel nostro Cantone, è infatti stata assunta, sempre quale

ausiliaria di pulizie/cameriera, da un'azienda vitivinicola del Canton Vaud, luogo

dal quale ha in un primo tempo sostenuto di fare rientro in Ticino generalmente

una, ma al massimo due volte alla settimana (cfr. scritto 11 giugno 2014 al

Servizio regionale degli stranieri). In seguito, ha affermato di raggiungere il

marito non appena i suoi giorni liberi glielo consentivano (cfr. verbale di

interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 2), ciò che quest'ultimo non ha tuttavia confermato,

almeno per il periodo successivo al novembre 2013 (cfr. verbale di

interrogatorio di __________ 11 maggio 2015, pag. 2).

4.1.2

Non avendo vissuto

ininterrottamente per tre anni insieme al suo coniuge, occorre stabilire se l'insorgente

possa prevalersi dell'art. 49 LStr. Come visto, tale norma prevede infatti un'eccezione

all'esigenza della coabitazione sancita dall'art. 43 LStr se possono essere

invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e

se la comunità familiare continua a sussistere.

Sono considerati motivi gravi ai sensi degli art. 49

LStr e 76 OASA in particolare degli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari. I

motivi gravi devono in ogni caso essere oggettivi e di una certa rilevanza. Non

ogni pretesto professionale permette dunque di richiamarsi alle suddette norme

(STF 2C_871/2010 del 7 aprile 2011 consid. 3.1). Si può invece dare per

acquisito il sussistere di un motivo grave qualora i coniugi abbiano

possibilità scarse o inesistenti di influire sulla loro situazione (separazione)

senza che ciò rischi di esporli a seri pregiudizi (STF 2C_544/2010 del 23 dicembre

2010.

consid. 2.3.1). Secondo la giurisprudenza, la libera decisione dei coniugi

di "vivere insieme ma separatamente" ("living apart together")

non costituisce un motivo grave ai sensi degli art. 49 LStr e 76 OASA (STF

2C_40/2012 del 15 ottobre 2012 consid. 4; cfr. anche Istruzioni LStr edite

dalla Segreteria di Stato della migrazione, versione 25 ottobre 2013, stato al 26

gennaio 2018, n. 6.9 pag. 122 seg.).

La

condizione del sussistere di un'unione coniugale intatta può essere

riconosciuta soltanto quando il rapporto coniugale è vissuto e vi è una

reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio (STF 2C_ 531/2011 del

19.

dicembre 2011 consid. 2.3). Il fatto che il matrimonio non sia (ancora)

stato sciolto e che i coniugi non abbiano intrapreso i passi necessari per

divorziare non permette invece di affermare che la comunità familiare continui

a sussistere (STF 2C_925/2015 del 27 marzo 2017 consid. 6.3.1;2C_407/2015 del

27.

agosto 2015 consid. 3.1).

Da un punto di vista procedurale,

l'esistenza di motivi gravi così come il sussistere della comunità familiare

nonostante domicili separati devono essere dimostrati da chi invoca la norma in

questione. Ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui la situazione di

separazione si protrae da molto tempo. Una separazione di lunga durata porta

infatti a presumere che la comunità familiare sia in realtà cessata (STF

2C_925/2015 citata, consid. 6.3.1;2C_407/2015 citata, consid. 3.1;

2C_1123/2914 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con riferimento a casi in cui la

separazione si era protratta per oltre un anno).

In concreto, la ricorrente ha

preteso di avere accettato di trasferirsi fuori Cantone poiché in Ticino non era

riuscita a trovare alcuna occupazione, tanto da dover far capo all'aiuto

sociale. A sostegno della sua tesi, in questa sede essa ha prodotto alcune (12)

risposte alle sue ricerche di lavoro. Tuttavia, la documentazione versata agli

atti copre un arco di tempo relativamente breve (meno di sette mesi) e si

riferisce peraltro ad un periodo (28 settembre 2011-19 aprile 2012) successivo

allo scioglimento del contratto concluso con la ditta __________. In queste

circostanze, non si può pertanto ritenere che l'insorgente abbia dimostrato

reali difficoltà nel reperire un impiego in Ticino. Del resto, è inverosimile

che la ricorrente, che svolge un'attività non qualificata (peraltro, almeno in

parte, solo a tempo parziale), non potesse trovare un posto di lavoro nel

nostro Cantone (cfr., per analogia, STF 2C_707/2011 del 3 giugno 2012 consid.

3.

;2C_643/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 7.1). Ne discende che non può essere

riconosciuta nella presente fattispecie l'esistenza di motivi gravi atti a

giustificare il mantenimento di residenze separate.

In casu difetta però anche l'ulteriore

condizione posta dall'art. 49 LStr per derogare all'esigenza della

coabitazione, ovvero il sussistere della comunità familiare nonostante i

domicili separati. Questa era venuta meno già all'epoca in cui la ricorrente

lavorava per la ditta __________. RI 1 ha infatti ammesso che in quel periodo

l'unione coniugale con il marito non era solida proprio a fronte delle sue

lunghe assenze (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 2). È del

resto significativo, in questo senso, che già nelle sue osservazioni 11 giugno

2013.

alla Sezione della popolazione essa avesse tacciato il suo sposo di essere

un parassita ("non voglio stare a casa seduta a fare niente solo che

vedere il parassita di mio marito a fare niente, ma solo casino in giro").

A ciò aggiungasi che a fronte delle assenze della moglie, quest'ultimo, pur

avendone la possibilità in quanto libero da impegni lavorativi, non le ha mai

reso visita sul posto di lavoro.

Questa conclusione si giustifica tanto

più se si considera il periodo successivo, quando la ricorrente ha assunto

l'impiego nel Canton Vaud. Nulla avrebbe infatti impedito al marito, se davvero

avesse voluto, di raggiungere la consorte ad __________ per un soggiorno

temporaneo (cfr. art. 37 cpv. 4 LStr) rispettivamente per stabilirvisi con lei

(cfr. art. 37 cpv. 3 LStr): egli soggiornava in effetti da oltre 15 anni in

Svizzera e non vi erano motivi di revoca del suo permesso di domicilio (la dipendenza

dall'aiuto sociale non essendo contemplata all'art. 63 cpv. 2 LStr). Il fatto

che i coniugi __________, nelle loro precarie condizioni finanziarie, abbiano scelto

di abitare in due appartamenti separati, assumendosi per un lungo periodo i

maggiori costi derivanti da una tale decisione, dimostra che tra loro non sussisteva

(più) alcuna comunità familiare.

Del resto, dagli atti non risulta

nemmeno che i coniugi avessero interessi o amici comuni, che praticassero

insieme delle attività nel tempo libero o che condividessero dei progetti per

il futuro (cfr. STF 2C_643/2010 citata, consid. 7.1). Dal momento che neppure tali

circostanze trovano conferma nelle tavole processuali bene ha fatto la ricorrente

a non ribadire più in questa sede le tesi avanzate davanti al Governo (ricorso,

pag. 6) secondo cui avrebbe sempre trascorso le ferie insieme al consorte, del

quale avrebbe saldato in parte i debiti.

Nonostante l'obbligo di

collaborazione che le incombeva (art. 90 LStr), l'insorgente non ha quindi comprovato

l'esistenza di un'unione coniugale intatta e vissuta che sarebbe perdurata

oltre la fine della coabitazione con il marito.

Visto tutto quanto sopra esposto,

l'insorgente nulla può dedurre a suo favore dagli art. 49 LStr e 76 OASA.

4.1.3

Non avendo vissuto

ininterrottamente in comunione domestica con il consorte durante almeno tre

anni nel nostro Paese e non giustificandosi una deroga all'esigenza della

coabitazione, la ricorrente non dispone di un diritto a conservare il suo permesso

di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e questo

indipendentemente dalla questione di sapere se essa sia effettivamente

integrata in Svizzera.

4.2

Bisogna ora verificare se vi

siano gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del suo

soggiorno nel nostro Paese sulla base della lett. b della medesima norma.

4.2.1

Innanzitutto non risulta

che RI 1 sia stata vittima di violenza durante il matrimonio. Del resto, neppure

l'insorgente lo pretende.

4.2.2

Va quindi esaminato se il suo

reinserimento sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromesso.

In questo ambito non si tratta di

sapere se sia più facile per lo straniero vivere in Svizzera, ma si deve

unicamente verificare se in caso di rientro in Patria le condizioni della sua

reintegrazione sociale - riguardo alla situazione personale, professionale e

familiare - sarebbero gravemente compromesse (STF 2C_216/2009 del 20

agosto 2009 consid. 3 e rif.). In particolare, il semplice fatto che lo straniero ritrovi le condizioni di

vita usuali nel proprio Paese di provenienza non costituisce tuttavia un

motivo personale preminente ai sensi dell'art.

50.

LStr, anche nel caso in cui tali condizioni siano meno favorevoli

rispetto a quelle di cui potrebbe beneficiare in Svizzera (STF 2C_1000/2012 del

21.

febbraio 2013 consid. 5.2.1).

RI 1 (1978) è nata e cresciuta

nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto fino all'età di 31 anni, si è

scolarizzata, possiede i suoi principali legami sociali e culturali e ha fatto

rientro per qualche settimana ancora nel 2012 (cfr. verbale di interrogatorio

di __________ 11 maggio 2015, pag. 3, anche se, al contrario di quanto

dichiarato dal marito, il viaggio non si era certamente reso necessario al fine

di accudire la madre malata, essendo quest'ultima deceduta già nel 1987). Il suo

ritorno in patria appare quindi del tutto esigibile, e ciò quand'anche non vi

avesse più alcun legame familiare (cfr. STF 2C_373/2014 del 20 maggio 2014

consid. 2.2.2 in cui il Tribunale federale ha rilevato che l'assenza di parenti

stretti nel Paese d'origine non è determinante). Non possono certo essere

considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o di un

posto di lavoro che essa dovrà forzatamente affrontare una volta giunta in

patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte

dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo

una prolungata assenza all'estero.

Del resto, il suo soggiorno in

Svizzera, dove risiede regolarmente soltanto dal febbraio 2010, va considerato di

media durata, ritenuto peraltro che la sua presenza sul nostro territorio a

partire dal 22 febbraio 2014, data di scadenza del suo permesso di dimora, è

soltanto tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al rinnovo

dello stesso. Neppure risulta che essa abbia stretto nel nostro Paese dei

legami sociali talmente forti da impedire di esigere che ritorni nei luoghi in

cui ha sempre vissuto, ritenuto peraltro che ormai da tempo è venuta meno

l'unione coniugale con il marito. L'avvio di un'eventuale procedura di divorzio

è irrilevante, nella misura in cui la ricorrente sembra avere già affidato la

pratica ad un avvocato e potrà rientrare nel nostro Paese per partecipare alle

relative udienze quando sarà necessaria la sua presenza. Non permette di sovvertire

quanto precede la circostanza secondo cui la sua sorellastra abita in Ticino,

ritenuto come fin dal 1993 (data dell'arrivo di quest'ultima in Svizzera) le

due abbiano organizzato la loro vita in maniera autonoma, senza che la

separazione abbia mai davvero rappresentato un problema. Il fatto inoltre che essa

sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese è soltanto

una conseguenza del matrimonio non ancora sciolto e non costituisce lo scopo

del suo soggiorno, ragion per cui non può essere ancora considerato decisivo

nel presente ambito, tanto più che durante la sua permanenza in Svizzera non ha

sempre lavorato e ha pure dovuto ricorrere all'aiuto sociale. In siffatte circostanze,

l'insorgente non sarà dunque confrontata con insormontabili difficoltà di

reinserimento in patria, dove potrà peraltro avvalersi del titolo di studio ivi

conseguito (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 6), oltre che sfruttare le

esperienze lavorative accumulate in Svizzera. Ne discende che essa non può

ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50

cpv. 1 lett. b LStr.

5.

Poiché le condizioni previste dagli

art. 43 e 50 LStr non sono adempiute si rivela superfluo verificare se sussistano

nella fattispecie gli estremi di un abuso di diritto (cfr. consid. 2.4). Non è dunque

in particolare necessario chinarsi sul quesito di sapere se il matrimonio

contratto dalla ricorrente fosse fin dall'inizio fittizio (come stabilito in

modo non apparentemente insostenibile dalle precedenti istanze sulla scorta di

tutta una serie di indizi, tra i quali la celerità della celebrazione delle

nozze, l'assenza di un permesso per vivere stabilmente in Svizzera, una conoscenza

reciproca alquanto superficiale, l'inizio di un'attività lavorativa fuori

Cantone dopo soli cinque mesi dall'entrata in Svizzera, l'assenza di visite da

parte del marito malgrado rientri solo bimensili) rispettivamente se prevalersi

di esso per dedurre un diritto al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno

costituisca un comportamento abusivo.

6.

La ricorrente non potrebbe

prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base

a questo disposto, non essendovi più alcuna relazione sentimentale con il

proprio coniuge, con il quale non ha avuto figli.

7.

Si deve pertanto concludere che il

provvedimento litigioso è stato adottato in

esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso

risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

8.

In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'insorgente

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla

ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

vicecancelliera