Lexipedia

Decisione

52.2016.442

Bando di concorso per lo smaltimento degli scarti vegetali. Subappalto

22 dicembre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 203 segg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).

Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente

banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che

l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire

integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).

Ipotesi, questa, che si verifica quando

quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto,

quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la

sicurezza del diritto e la buona fede

(DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco

Borghi/

Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed.,

Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette

contro il bando e i relativi documenti di

gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma

deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti

non siano insostenibili, in quanto fondate

su considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o

altrimenti lesive dei diritti costituzionali (cfr. STA 52.2010.444 del 3 maggio

2011 consid. 2).

3. 3.1. Il divieto di

subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb, ma non dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3), è essenzialmente volto ad impedire che

l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità

generale a partecipare alla gara, deleghi in

tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti

in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto

si giustifica specialmente nell'ambito

delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità

tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare

rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006, RLCPubb/

CIAP, RL 7.1.4.1.6), stabilisce infatti che gli atti di gara

possono prevedere la possibilità di subappalto. Quanto alla giurisprudenza, in

passato questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che anche nel caso in

cui gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono affidare a

terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione

principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in

proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD I-2016 n. 13).

3.2. In concreto la ricorrente contesta la clausola degli atti di gara che

permette il subappalto del compostaggio.

La commessa di cui

trattasi comprende il trasporto e l'instal-lazione delle attrezzature sulle due

piazze di raccolta del committente e l'esecuzione in loco,

3-4 volte all'anno, di macinatura e vagliatura degli scarti vegetali, con tanto

di separazione tra ramaglia e verde misto, nonché il carico e lo sgombero su

autocarri del materiale trattato in un centro di compostaggio centralizzato,

operazione - quest'ultima - che comprende evidentemente anche la compostatura

del prodotto ritirato (cfr. pos. 131.100 capitolato e allegato modulo di

Considerandi

offerta). A dispetto delle spiegazioni fornite pendente causa dall'ente

banditore, il capitolato non specifica che questa fase può essere suddivisa in

compostaggio del materiale verde (ca. 810 t) ed in esportazione all'estero del

materiale legnoso (ca. 2'010 t). Parla genericamente di smaltimento in un

centro di compostaggio centralizzato di tutto il materiale prelevato dai centri

di raccolta comunali (pos. 131.100), da effettuarsi nel rispetto delle

normative vigenti (pos. 223.104), eventualmente a cura di un subappaltatore

(pos. 226.102).

Puntualizzati i limiti della commessa così come

definiti dalla stazione appaltante negli atti di gara, non si può in alcun modo

qualificare il compostaggio alla stregua di un lavoro d'importanza secondaria,

suscettibile in quanto tale di essere legittimamente subappaltato. Come in un

altro caso deciso in passato dal Tribunale e

noto alle parti (STA 52.2014.432 del 20 marzo 2015), anche in quello all'esame

i concorrenti non possono delegare a terzi i lavori di compostaggio, poiché

così facendo demanderebbero ad altri l'esecuzione di una delle prestazioni

principali e caratteristiche della commessa, per non dire l'attività peculiare

(lo smaltimento degli scarti vegetali) che la contraddistingue.

Se ne deve concludere che, pur tenuto conto dell'ampio margine discrezionale di cui fruisce

l'ente banditore nella definizione delle condizioni di gara, la scelta del

committente di permettere il subappalto delle opere di compostaggio non può

essere tutelata siccome lesiva del diritto nella misura in cui disattende gli

art. 24 LCPubb e 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

4.

La commessa concerne, come visto, anche la triturazione e la vagliatura

degli scarti vegetali presenti sulle piazze di raccolta site al __________

e a __________.

Nella misura in cui questi

due impianti, autorizzati come depositi intermedi fungono occasionalmente da

luoghi di triturazione e non già di compostaggio (sul posto, non è previsto

alcun processo di decomposizione aerobica degli scarti vegetali, inteso come la

trasformazione degli stessi in compost; cfr. art. 3 lett. i ordinanza sulla

prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti; OPSR; RS 814.600; e PGR, capitolo G,

pag. 12), essi non devono rispettare le severe prescrizioni tecnico-ambientali

di cui agli artt. 33-34 OPSR, alle direttive SPAAS sul compostaggio

centralizzato e a bordo campo del gennaio 2012 ed all'allegato 2.6 ORRPChim,

applicabili ai soli impianti di compostaggio e fermentazione nei

quali sono riciclati all'anno più di 100 tonnellate di rifiuti compostabili e

nei quali viene svolto appunto, anche il citato processo di decomposizione

(cfr. art. 34 OPSR e cifre 1, 5.1 e 5.2 direttive SPAAS). Poco importa dunque

che, allo stato attuale, una delle due piazze in discussione (__________) non

sia del tutto impermeabile e perfettamente a norma (cfr. risposta municipio,

pag. 5). La lavorazione vera e propria degli

scarti vegetali evacuati da parte del deliberatario immediatamente dopo

l'ultimazione dei lavori di triturazione e vagliatura non avverrà presso le

piazze del committente, bensì su quella dell'offerente (cfr. nello stesso

senso, STA 52.2014.41 del 15 maggio 2014, consid. 2). Spetterà all'ente banditore, prima di procedere alla delibera,

valutare se i processi di lavorazione presso gli impianti dei concorrenti siano

o meno compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente prescritte, tra

l'altro, dall'OPSR. Ritenuto che il capitolato (pos. 223.104) prevede

specificatamente che l'aggiudicataria dovrà conformarsi a tutte le leggi, ordinanze e direttive ed in

particolare alla "direttiva per il compostaggio centralizzato", ciò che implica un

diretto riferimento anche al citato PGR ed a tutte le vigenti normative ambientali

legate alla lavorazione degli scarti vegetali, non occorre che il municipio di CO

1.

completi la documentazione di gara. Così

come impostato, il capitolato di appalto non disattende nessuna disposizione

legale.

5.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto ed il bando di

concorso, con la relativa documentazione di gara, annullato. Il committente

provvederà a rinviare ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle ed a

instaurare una nuova gara con soluzioni rispettose del diritto per quanto

attiene alle modalità di smaltimento vero e proprio dei rifiuti vegetali.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

7.

La tassa di giustizia è

posta a carico dell'ente banditore secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

con l'ulteriore obbligo di versare alla ricorrente, assistita da un legale,

congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

il bando ed il capitolato

del concorso indetto dal comune di CO 1 per

aggiudicare lo smaltimento degli scarti vegetali relativamente all'anno 2017 sono annullati;

1.2.

l'ente banditore rinvierà

ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del comune di CO

1. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

3. L'ente

banditore verserà alla RI 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera