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Decisione

52.2016.446

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS rispettivamente decadenza di un permesso di dimora UE/AELS

11 giugno 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due provvedimenti sono

stati resi sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,

sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681),

e degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione

delle persone del 22 maggio 2002

(OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),

60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24

ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 12 luglio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette

risoluzioni, respingendo - dopo avere congiunto le due cause - le impugnative

contro di esse interposte da RI 1 e RI 2.

Dopo avere respinto una

censura di carenza di motivazione delle decisioni impugnate ed esperito

un'istruttoria, il Governo ha ribadito in sostanza i motivi addotti dal

Dipartimento.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, i soccombenti si aggravano ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il

rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS in favore di RI 1 e, in via del tutto subordinata che le venga quanto

meno rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.

I ricorrenti, i quali ribadiscono

anche in questa sede la censura di carenza di motivazione delle decisioni

dipartimentali, evidenziano che l'autorità era a conoscenza sin

dall'inizio che essi svolgevano in Italia un'attività lucrativa quali indipendenti

per un massimo di 20 settimane all'anno.

Sostengono di intrattenere

da tempo dei legami stretti con la Svizzera, avendo pure deciso di far nascere

la figlia a __________, e che la loro presenza è confermata dalle fatture per i

consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua

potabile), dagli acquisti sul nostro territorio di generi alimentari e

farmaceutici, come pure dai pagamenti effettuati alla Posta, dall'estratto

conto bancario prodotto in questa sede e dalla registrazione a favore di RI 1

del marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

a Berna per poter collaborare con la SUPSI.

Il fatto inoltre che durante alcuni sopralluoghi non sia

stata trovata l'automobile di famiglia non sarebbe un elemento che dimostri la

loro assenza da __________, gli stessi potendo raggiungere l'abitazione anche in

altro modo.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il

Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni

al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro

legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm),

è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

I ricorrenti lamentano

innanzitutto una violazione del loro diritto

di essere sentiti. Sostengono che l'autorità dipartimentale ha omesso di

motivare sufficientemente le proprie decisioni.

Tale rimprovero va

esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce

una garanzia di natura formale, la cui disattenzione

comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124

V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia

questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di

diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di

esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270

consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Grundriss des

Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente

n. 1680; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela

Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.

17.

ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

Il diritto di essere sentito

garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità

amministrative e giudiziarie di motivare le

proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per

prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti

nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232

consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4),

oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del

2.

febbraio 2000 consid. 2).

2.2

In concreto, la Sezione

della popolazione ha emanato il provvedimento concernente RI 1 (COM 284) con la

seguente motivazione:

"Gentile signora RI 1,

in relazione alla citata

istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, le comunichiamo

che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene alcuna

disposizione in merito al citato permesso il quale continua ad essere regolato

dalla Legge federale sugli stranieri (LStr), nonché dai pertinenti trattati con

l'estero. Attualmente il suo permesso di dimora "B" UE/AELS è scaduto

il 19 novembre 2014 ed ha in corso la richiesta di rilascio del permesso di

domicilio. Dalla documentazione in nostro possesso, in particolare dal rapporto

informativo del 12 dicembre 2014 e dal rapporto d'esecuzione del 23 maggio

2015, redatti dalla Polizia cantonale di __________, risulta che il suo centro

di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre

rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e dove anche dispone di un

appartamento di sua proprietà, unitamente a suo marito. Già solo per questi

motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti

nell'ambito del diritto di essere sentita, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP,

gli artt. 34 e 96 LStr, l'art. 60 OASA, nonché ogni altra normativa applicabile

in casu, il rilascio del permesso di domicilio è negato ed il permesso di

dimora "B" UE/AELS è revocato.

È pertanto tenuta a lasciare

la Svizzera entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio

controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti.

Contro la presente decisione

è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione".

Riguardo a RI 2 (Revoca

COM 37), la medesima autorità ha motivato il provvedimento come segue:

"Egregio signor RI 2,

è titolare di un permesso di

dimora "B" UE/AELS per soggiornare senza svolgere attività lucrativa

in Svizzera. Dalla documentazione in nostro possesso, richiamato il rapporto

d'esecuzione del 23 maggio 2015 redatto dalla Polizia cantonale di __________,

risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è

situato all'estero. Inoltre rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e

dove anche dispone di un appartamento di sua proprietà, unitamente a sua

moglie. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate

entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentito, richiamati

l'ALC, l'art. 23 OLCP nonché ogni altra normativa applicabile in casu,

l'Ufficio della migrazione

DECIDE:

1.

Il suo permesso di

dimora "B" UE/AELS a suo tempo concessole è revocato;

2.

Deve lasciare la Svizzera

al più tardi entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso

l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri

competenti;

3.

La tassa di fr. 100.-- è

posta a suo carico;

4.

Contro la presente

decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione".

Va pure osservato, per

completezza, che già il 13 luglio 2015 l'Ufficio della migrazione aveva

comunicato a RI 1 e a RI 2 di voler rivalutare la continuazione del loro soggiorno nel nostro Paese, dando loro la

possibilità di esprimersi in merito,

nei seguenti termini:

"Egregi signori,

ci riferiamo ai vostri

permessi di soggiorno; in particolare all'istanza del 17 ottobre 2014 intesa ad

ottenere il permesso di domicilio "C" UE/AELS, e al permesso di

dimora "B" UE/AELS del signor RI 2 valido fino al 19 settembre 2017.

Vi informiamo che alcuni dei presupposti che possono giustificare il rilascio

del chiesto permesso o il mantenimento del permesso di dimora sono il trasferimento

in Svizzera, da parte dei richiedenti, del luogo che costituisce il centro

principale dei propri interessi e la presenza effettiva sul nostro territorio.

Dal rapporto informativo e dalla documentazione in nostro possesso, emerge che

siete raramente presenti sul nostro territorio, tenuto pure conto che entrambi

svolgete attività lucrativa in ltalia, dove siete proprietari di un appartamento,

che vostra figlia frequenta l'Università di __________ e che non avete ancora

convertito le targhe, ne consegue che il luogo degli interessi personali e

professionali sia situato all'estero e che il soggiorno sia fittizio.

Alla luce di quanto precede,

la scrivente Autorità ritiene che nel vostro caso le condizioni necessarie a

giustificare il rilascio di un permesso di domicilio "C" UE/AELS o il

mantenimento del permesso di dimora "B" UE/AELS non risulterebbero

attualmente ottemperate. Per questo motivo, vi invitiamo a presentare le vostre

eventuali precisazioni e

osservazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della presente. La informiamo che in caso di mancato riscontro entro

il termine assegnato, la decisione sarà presa in considerazione della documentazione

in nostro possesso".

Alla luce di quanto precede si

può senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione

previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento.

L'argomentazione addotta ha infatti consentito a RI 1 e a RI 2 di rendersi

perfettamente conto delle ragioni poste a

fondamento dell'avversata pronuncia, ovvero che la perdita del permesso di

soggiorno è stata determinata dalla

loro mancata presenza regolare sul nostro territorio e dal fatto che il centro

dei loro interessi si trova all'estero. Prova ne è che quando la Sezione

della popolazione ha prospettato il provvedimento impugnato, essi hanno

formulato puntuali osservazioni indicando che l'abitazione di __________ era perfettamente

arredata e da loro regolarmente abitata durante l'anno solare, visti pure i

consumi elettrici e gli scontrini di acquisti in Svizzera di generi alimentari,

di abbigliamento e farmaceutici da loro prodotti. In seguito i ricorrenti sono stati

in grado di impugnare la decisione dipartimentale, con la dovuta cognizione di

causa e patrocinati da un legale, davanti al Consiglio di Stato, inoltrando

pure un allegato di replica, successivamente, al Tribunale cantonale amministrativo.

Contestando la misura presso le

diverse istanze, versando peraltro agli atti una copiosa documentazione, essi

hanno pertanto dimostrato di avere ben capito

i motivi posti alla base del querelato provvedimento dipartimentale.

2.3

Ne discende che la censura di violazione del diritto di

essere sentito sollevata dai ricorrenti si rivela infondata.

3.

3.1. Permesso di domicilio UE/AELS

3.1.1

L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è

un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di

principio applicabile alla fattispecie in

forza della nazionalità italiana di RI 1. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene

rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli

art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi

dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra

l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo

straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla

scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli

ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora

(cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.

2.

lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto

negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben

integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).

L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di

domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal

richiedente nonché il suo grado d'integrazione.

Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di

domicilio può essere rilasciato in caso di

integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi

dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha

raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello

di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del

Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita

economica e di acquisire una formazione (lett. c).

3.1.2

A livello internazionale, entrano in considerazione il Trattato di

domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione

del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10

agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora,

l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in

Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui

ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di

dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a

seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è

stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto

ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno

regolare e ininterrotto (cfr. anche

Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad

3.4.3.3

nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).

3.1.3

In

concreto, RI 1 è entrata in Svizzera

il 20 novembre 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 19 novembre 2014 per soggiornare in

Svizzera senza attività lucrativa. Ora, visto che la ricorrente non

lavora nel nostro Paese, ci si può invero chiedere se, sulla base della Dichiarazione

testé menzionata, essa benefici di un diritto all'ottenimento di un permesso di

domicilio UE/AELS.

Sia come sia, il quesito può qui rimanere aperto, il ricorso

essendo destinato all'insuccesso come verrà spiegato nei successivi

considerandi di diritto.

3.2

Permesso di dimora UE/AELS

3.2.1

L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli

degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il

loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati

contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I

ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un

impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro

dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5

anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per

almeno 5 anni.

3.2.2

In relazione alla

decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le

interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze

motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della

carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24

cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro

equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore

dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la

dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo

1931.

(Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002

3327.

segg. n. 2.9.2).

In modo analogo al menzionato disposto

dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio

esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di

dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso

non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia

effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo

accordatogli con il permesso di assenza.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando

ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79

cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si

assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo,

ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla

legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza

continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure

quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio

di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c

pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In

tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un

lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di

presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora

da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per

lo straniero il centro dei propri interessi

(da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un

caso ticinese; Andreas

Zünd/Ladina Arquint Hill,

Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a

ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

3.2.3

Giusta

l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i

permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere

revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il

loro rilascio.

4.

4.1. Come esposto in narrativa, il

30.

novembre 2009 RI 1 ha chiesto, unitamente alla figlia Marta, il rilascio di

un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa,

precisando che suo marito RI 2, padre di __________, sarebbe rimasto a vivere

in Italia. Essa ha indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via

__________ a __________ - già appartenente alla famiglia __________ dal 1975,

acquistata da __________ nel 1997 e utilizzata quale residenza secondaria - e continuato

a svolgere la propria attività di dottore commercialista e revisore dei conti -

professione che la impegnava per un numero limitato di giornate - in Italia,

ove la figlia continuava a studiare. Il 16 marzo 2010 RI 1 e __________ hanno

ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 19 novembre 2014.

Il 25 settembre 2012 anche RI 2 ha richiesto un permesso di dimora

UE/AELS senza attività lucrativa, che ha ottenuto il 17 gennaio 2013 con

validità fino al 19 settembre 2017, dopo avere precisato che avrebbe svolto il

proprio lavoro di avvocato in Italia.

Nell'ambito della richiesta volta al rilascio del permesso di

domicilio UE/AELS di RI 1, il Dipartimento ha effettuato per il tramite la Polizia

cantonale, diversi accertamenti allo scopo di verificare l'effettiva presenza

dell'interessata sul nostro territorio.

Dopo una prima convocazione fissata per il 31 ottobre 2014,

cui la ricorrente non ha dato seguito in

quanto si trovava in Italia, essa si è presentata il 1° dicembre 2014 accompagnata

dalla sua attuale legale. Nel rapporto informativo redatto all'attenzione della

Sezione della popolazione, la polizia ha indicato che in quell'occasione

RI 1 ha affermato di lavorare a __________ con il marito presso il loro studio

di consulenza e revisione contabile precisando che il consorte è proprietario,

sempre a __________, di un appartamento di 4½ locali. Ha soggiunto di non

possedere sul nostro territorio alcun veicolo a motore, la famiglia utilizzando

l'autovettura BMW X5 targata (I) __________ intestata alla società __________ di

cui è amministratrice, e di assentarsi da casa per motivi professionali per un

totale di 20 settimane all'anno.

Dal 13 novembre 2014 al 23 maggio 2015 gli agenti di polizia

hanno esperito 59 controlli, in diverse fasce orarie, presso l'abitazione di __________.

Ripercorrendo questi rilevamenti, il Consiglio di Stato ha indicato quanto

segue:

"Dopo aver osservato,

il 13 e 19 novembre 2014, come tutto risultava chiuso (tapparelle abbassate e

nessun veicolo presente), dal 20 novembre 2014, ritenuti il colloquio

telefonico (17.11.14) e successivo incontro informale con la ricorrente presso

gli uffici della Polizia cantonale (18.11.14) durante i quali si aveva modo di

discutere sull'effettiva residenza della famiglia, si è constatato che le luci

del PT e dell'ultimo piano (sempre le stesse) dell'abitazione sono

ininterrottamente rimaste accese. Tuttavia, l'appartamento risultava

disabitato, con le tapparelle abbassate e nessun veicolo presente nel parcheggio

(sbarrato da paletti con catena). Il 30 dicembre 2014 è stata notata la catena

del parcheggio abbassata e la maggior parte delle tapparelle alzate, oltre alle

luci accese. Il 31 dicembre 2014 nel parcheggio era presente l'auto BMW X5 e le

tapparelle erano alzate. Il 2 gennaio 2015 la catena del posteggio era ancora

abbassata, le tapparelle alzate e le luci spente. Tuttavia nessuno ha risposto

al citofono. Dal 7 gennaio 2015 le tapparelle erano completamente abbassate, la

catena del parcheggio tirata e tutto era chiuso, non rispondendo neppure al

citofono. Il 26 febbraio 2015 è stato trovato il veicolo BMW X5 nel parcheggio,

con catena tirata. Le porte e le finestre dell'abitazione erano comunque chiuse

e le luci spente. Il 27 febbraio 2015 alcune tapparelle erano alzate (lato

nord/sud), e la catena del parcheggio abbassata, ma nessuno aveva risposto al

citofono. Eccetto il periodo delle festività pasquali, dal 3 marzo al 23 maggio

2015.

l'abitazione è stata trovata con le tapparelle abbassate, le luci spente e

la catena del parcheggio tirata. Nessuno inoltre ha mai risposto al citofono,

né alle chiamate sul numero fisso di casa effettuate dagli agenti".

L'assenza regolare dei

ricorrenti è pure confortata dal seguente consumo dell'energia elettrica della

casa unifamiliare di __________ da quando RI 1 è al beneficio del permesso di

dimora:

PERIODO

FATTURA

CONSUMO

ENERGIA TOTALE

IN

DETTAGLIO

05.08.2009

- 09.08.2010

(370

giorni)

fr.

206.10

2'509

kWh

1)

05.08

-31.12.09 1'010 kWh

2)

01.01

-09.08.10 1'499 kWh

10.08.2010

- 28.07.2011

(353

giorni)

fr.

80.95

2'160

kWh

1)

10.08

-31.12.10 881 kWh

2)

01.01

- 28.07.11 1'279 kWh

29.07.2011

-22.08.2012

(390

giorni)

fr.

174.20

2'635

kWh

1)

29.07

-31.12.11 1'051 kWh

2)

01.01

-22.08.12 1'584 kWh

23.08.2012

- 21.08.2013

(364

giorni)

fr.

38.90

2'510

kWh

1)

23.08

-31.12.12 903 kWh

2)

01.01

-21.08.13 1'607 kWh

22.08.2013

- 06.09.2014

(381

giorni)

fr.

190.95

2'662

kWh

1)

22.08

-31.12.13 922 kWh

2)

01.01

-06.09.14 1'740 kWh

07.09.2014

- 26.08.2015

(354

giorni)

fr.

194.60

2'606

kWh

1)

07.09

-31.12.14 853 kWh

2)

01.01

-26.08.15 1'753 kWh

(dopo

colloquio dicembre 2014)

Ora, come ha indicato

l'Esecutivo cantonale, è pacifico che i succitati consumi (2010: 2'380

kWh; 2011: 2'330 kWh; 2012: 2'487 kWh; 2013:

2'529 kWh; 2014: 2'593 kWh) non basterebbero neppure per l'utilizzo di

elettrodomestici essenziali. In altri termini, anche se la famiglia __________

(composta da 3 persone) limitasse le proprie attività nell'abitazione (90 m²

per ognuno dei 2 piani e composta da 4 camere da letto, 3 bagni, lavanderia, sala

da pranzo, salotto, studio e cucina, oltre che dal garage e locale termico), il

consumo dovrebbe comunque essere molto superiore a quello rilevato, in ragione

del consumo di elettricità per le luci e per tutte quelle attività che ormai

richiedono un consumo di energia elettrica. Tanto più che gli stessi ricorrenti

hanno affermato di lasciare accese le luci anche in loro assenza per timore dei

ladri, come constatato dagli agenti di polizia durante il loro controllo.

Anche il consumo di acqua potabile (igiene personale, cucinare,

lavatrice, pulizia casa, lavare i piatti, WC, irrigazione giardino, ecc.)

nell'abitazione di __________ corrobora tale conclusione, non risultando

neppure sufficiente per una sola persona, come ha considerato il Consiglio di

Stato:

"In particolare, nel

2010.

(01.01.10-31.12.10), momento del rilascio del permesso di dimora alla ricorrente

(e alla figlia __________), esso si elevava a 17 m³, ovvero

unicamente 1 m³ in più di quello constatato nel 2009. Nel 2011

(01.01.11-31.12.11) si è ridotto a soli 10 m³, mentre

nel 2012 (01.01.12-31.12.12) è stato di 43 m³. Dal 30

settembre 2012 al 30 settembre 2013, benché nell'abitazione si fosse notificato

anche __________, esso ammontava a 38 m³, dal 30 settembre 2013 al

12.

novembre 2014 (1 anno, 1 mese e 12 giorni) a 26 m³ e dal 30

giugno 2014 al 20 aprile 2016 (1 anno, 9 mesi e 20 giorni) a 69 m³. Da

rimarcare poi come tale abitazione sia sempre stata tassata quale casa di

vacanza, senza che tale qualifica sia mai stata contestata".

Oltre a ciò, dall'inserto di causa risulta che RI 1 e RI 2 si

sono iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) soltanto il

4.

novembre 2013.

4.2

Alla luce di quanto precede, vi sono pertanto elementi sufficienti, convergenti, per ritenere che da

diversi anni, pur disponendo di un'abitazione in Svizzera, i ricorrenti vi fanno riferimento soltanto in modo

limitato, in concomitanza con impegni specifici o per vacanza. In effetti, il

centro dei loro interessi famigliari e professionali si trova in Italia, segnatamente

in provincia di __________, dove entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa,

trascorrono regolarmente del tempo e altrettanto abitualmente pernottano anche

nei giorni lavorativi, RI 1 è attiva in diverse società (vedi documentazione

agli atti), RI 2 possiede un appartamento di 4½ locali (a __________) e la loro

figlia ha scelto di proseguire i propri studi (liceo ad __________ e Università

a __________).

Non permettono di sovvertire quanto precede, siccome non rendono

ancora verosimile la loro presenza regolare sul nostro territorio durante

almeno 32 settimane all'anno come da essi sostenuto, le diverse fatture per i

consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua

potabile) e gli scontrini per acquisti di

generi alimentari e farmaceutici. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere chi abbia effettuato tali

acquisti, come ha rilevato il Governo i documenti prodotti dimostrano soltanto

una loro presenza saltuaria in Ticino (9

e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali], 5 e 21.06.14;

30.07

; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14, tra l'1 e il 3.11.14

[festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro informale presso l'Ufficio

di Polizia di __________ dopo colloquio telefonico del 17.11.14], 30.11.14; 3,

18.

e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15). Ad identica conclusione si deve giungere

per quanto riguarda l'estratto conto __________ dal 30 settembre 2014 al 31

dicembre 2015 (doc. S) prodotto in questa

sede (06.10.14; tra l'1 e il 3.11.14;

19.11

; 03.12.14; 30 e 31.12.14; 3 e 18.01.15; 27 e 28.02.15; 4, 6, 7 e 29.04.15;

06.06

; 29.07.15; 19.08.15; 02.09.15; 10.10.15; 5 e 6.12.15 e tra il 27 e il 29.12.15).

Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti

l'argomento secondo cui il citofono di casa non funzionava.

In primo luogo, nulla è dato di sapere da quando il medesimo

era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che fino al mese di settembre

2015.

i ricorrenti non se ne siano mai accorti. Nemmeno il fatto che RI 1,

essendo al beneficio del permesso di soggiorno, abbia registrato a suo favore

il marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio.

Infine gli insorgenti non possono invocare una disparità di

trattamento nei confronti di un noto cittadino italiano dirigente d'azienda (S__________),

titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera avente degli indirizzi

professionali nel suo Paese di origine, non avendo dimostrato che la loro

fattispecie sia identica alla sua, il quale non risiede nemmeno nel nostro

Cantone.

5.

Va da sé che non soggiornando regolarmente

e ininterrottamente in Svizzera e avendo

il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può

pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per

stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.

6.

In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso va pertanto respinto, in quanto immune da violazione del

diritto.

Va comunque già sin d'ora detto che gli insorgenti hanno sempre

la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di

dimora UE/AELS sempre che ne adempiano evidentemente le condizioni: in primo

luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in

Svizzera.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste solidalmente a carico dei ricorrenti, conformemente all'art.

47.

cpv. 1 e 2 LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente

a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere