52.2016.446
Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS rispettivamente decadenza di un permesso di dimora UE/AELS
11 giugno 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.446
Lugano
11 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 13 settembre 2016 di
RI
1 e RI 2
patrocinati
da PA 1
contro
la
risoluzione 12 luglio 2016 (n. 3306) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 19
agosto 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
in materia di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione
di domicilio UE/AELS e di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora UE/AELS (RI 1),
rispettivamente, di revoca (recte: decadenza)
di un permesso di dimora UE/AELS (RI 2);
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 30 novembre 2009 la cittadina
italiana RI 1 (1959), unitamente alla figlia __________ (1994), ha chiesto il
rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza
attività lucrativa, precisando che suo marito RI 2 (1962), padre di __________,
sarebbe rimasto a vivere in Italia e dichiarando che la durata del soggiorno
nel nostro Paese sarebbe stato superiore a 6 mesi nel corso di 1 anno. Essa ha
inoltre indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via __________ a __________ - già appartenente alla famiglia
__________ dal 1975, la cui proprietaria era dal 1997 la figlia __________ e utilizzata
quale residenza secondaria -, e avrebbe continuato la propria attività quale dottore
commercialista e revisore dei conti - professione che la impegnava per un
numero limitato di giornate -in Italia, ove la figlia continuava a studiare.
Il 16 marzo 2010 RI 1 e __________ hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido sino
al 19 novembre 2014.
b. Entrato in Svizzera il
20 settembre 2012, cinque giorni più tardi anche RI 2 ha richiesto un permesso
di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, che ha poi ottenuto il 17
gennaio 2013 con validità fino al 19 settembre 2017, precisando che avrebbe svolto
il proprio lavoro di avvocato in Italia e dichiarando anch'egli che la durata
del soggiorno nel nostro Paese sarebbe stato superiore a 6 mesi nel corso di 1
anno.
B. a. Il 29 settembre 2014, RI 1 ha
chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS.
Dopo una prima convocazione presso la Polizia cantonale fissata
per il 31 ottobre 2014, cui la ricorrente non ha dato seguito in quanto si
trovava in Italia, essa si è presentata il 1° dicembre 2014, accompagnata dalla
sua attuale legale.
b. Fondandosi sul rapporto informativo allestito dalla
polizia il 23 maggio 2015, il 13 luglio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha
comunicato a RI 1 e a RI 2 di voler
rivalutare la continuazione del loro soggiorno nel nostro Paese e, dopo aver
dato loro la possibilità di esprimersi
in merito, con due separate decisioni del 19 agosto 2015 ha negato alla
prima (COM 284) il rilascio del permesso di
domicilio richiesto, revocandole (recte: non rinnovandole) nel contempo quello
di dimora UE/AELS, e revocato (recte: dichiarato decaduto) al secondo (Revoca
COM 37) il permesso di dimora UE/AELS. L'autorità ha ritenuto che il loro
centro di vita e degli interessi fosse all'estero,
dove svolgevano un'attività lucrativa e disponevano di un appartamento
in comproprietà.
Fatti
I due provvedimenti sono
stati resi sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,
sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681),
e degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione
delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),
60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 12 luglio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette
risoluzioni, respingendo - dopo avere congiunto le due cause - le impugnative
contro di esse interposte da RI 1 e RI 2.
Dopo avere respinto una
censura di carenza di motivazione delle decisioni impugnate ed esperito
un'istruttoria, il Governo ha ribadito in sostanza i motivi addotti dal
Dipartimento.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, i soccombenti si aggravano ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il
rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS in favore di RI 1 e, in via del tutto subordinata che le venga quanto
meno rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.
I ricorrenti, i quali ribadiscono
anche in questa sede la censura di carenza di motivazione delle decisioni
dipartimentali, evidenziano che l'autorità era a conoscenza sin
dall'inizio che essi svolgevano in Italia un'attività lucrativa quali indipendenti
per un massimo di 20 settimane all'anno.
Sostengono di intrattenere
da tempo dei legami stretti con la Svizzera, avendo pure deciso di far nascere
la figlia a __________, e che la loro presenza è confermata dalle fatture per i
consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua
potabile), dagli acquisti sul nostro territorio di generi alimentari e
farmaceutici, come pure dai pagamenti effettuati alla Posta, dall'estratto
conto bancario prodotto in questa sede e dalla registrazione a favore di RI 1
del marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
a Berna per poter collaborare con la SUPSI.
Il fatto inoltre che durante alcuni sopralluoghi non sia
stata trovata l'automobile di famiglia non sarebbe un elemento che dimostri la
loro assenza da __________, gli stessi potendo raggiungere l'abitazione anche in
altro modo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il
Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni
al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro
legittimate a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
I ricorrenti lamentano
innanzitutto una violazione del loro diritto
di essere sentiti. Sostengono che l'autorità dipartimentale ha omesso di
motivare sufficientemente le proprie decisioni.
Tale rimprovero va
esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione
comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124
V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di
diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270
consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente
n. 1680; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.
17.
ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
Il diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità
amministrative e giudiziarie di motivare le
proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per
prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti
nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del
2.
febbraio 2000 consid. 2).
2.2
In concreto, la Sezione
della popolazione ha emanato il provvedimento concernente RI 1 (COM 284) con la
seguente motivazione:
"Gentile signora RI 1,
in relazione alla citata
istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, le comunichiamo
che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene alcuna
disposizione in merito al citato permesso il quale continua ad essere regolato
dalla Legge federale sugli stranieri (LStr), nonché dai pertinenti trattati con
l'estero. Attualmente il suo permesso di dimora "B" UE/AELS è scaduto
il 19 novembre 2014 ed ha in corso la richiesta di rilascio del permesso di
domicilio. Dalla documentazione in nostro possesso, in particolare dal rapporto
informativo del 12 dicembre 2014 e dal rapporto d'esecuzione del 23 maggio
2015, redatti dalla Polizia cantonale di __________, risulta che il suo centro
di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre
rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e dove anche dispone di un
appartamento di sua proprietà, unitamente a suo marito. Già solo per questi
motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti
nell'ambito del diritto di essere sentita, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP,
gli artt. 34 e 96 LStr, l'art. 60 OASA, nonché ogni altra normativa applicabile
in casu, il rilascio del permesso di domicilio è negato ed il permesso di
dimora "B" UE/AELS è revocato.
È pertanto tenuta a lasciare
la Svizzera entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio
controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti.
Contro la presente decisione
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione".
Riguardo a RI 2 (Revoca
COM 37), la medesima autorità ha motivato il provvedimento come segue:
"Egregio signor RI 2,
è titolare di un permesso di
dimora "B" UE/AELS per soggiornare senza svolgere attività lucrativa
in Svizzera. Dalla documentazione in nostro possesso, richiamato il rapporto
d'esecuzione del 23 maggio 2015 redatto dalla Polizia cantonale di __________,
risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è
situato all'estero. Inoltre rileviamo che svolge attività lucrativa in Italia e
dove anche dispone di un appartamento di sua proprietà, unitamente a sua
moglie. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate
entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentito, richiamati
l'ALC, l'art. 23 OLCP nonché ogni altra normativa applicabile in casu,
l'Ufficio della migrazione
DECIDE:
1.
Il suo permesso di
dimora "B" UE/AELS a suo tempo concessole è revocato;
2.
Deve lasciare la Svizzera
al più tardi entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso
l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri
competenti;
3.
La tassa di fr. 100.-- è
posta a suo carico;
4.
Contro la presente
decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di
30.
giorni dalla sua notificazione".
Va pure osservato, per
completezza, che già il 13 luglio 2015 l'Ufficio della migrazione aveva
comunicato a RI 1 e a RI 2 di voler rivalutare la continuazione del loro soggiorno nel nostro Paese, dando loro la
possibilità di esprimersi in merito,
nei seguenti termini:
"Egregi signori,
ci riferiamo ai vostri
permessi di soggiorno; in particolare all'istanza del 17 ottobre 2014 intesa ad
ottenere il permesso di domicilio "C" UE/AELS, e al permesso di
dimora "B" UE/AELS del signor RI 2 valido fino al 19 settembre 2017.
Vi informiamo che alcuni dei presupposti che possono giustificare il rilascio
del chiesto permesso o il mantenimento del permesso di dimora sono il trasferimento
in Svizzera, da parte dei richiedenti, del luogo che costituisce il centro
principale dei propri interessi e la presenza effettiva sul nostro territorio.
Dal rapporto informativo e dalla documentazione in nostro possesso, emerge che
siete raramente presenti sul nostro territorio, tenuto pure conto che entrambi
svolgete attività lucrativa in ltalia, dove siete proprietari di un appartamento,
che vostra figlia frequenta l'Università di __________ e che non avete ancora
convertito le targhe, ne consegue che il luogo degli interessi personali e
professionali sia situato all'estero e che il soggiorno sia fittizio.
Alla luce di quanto precede,
la scrivente Autorità ritiene che nel vostro caso le condizioni necessarie a
giustificare il rilascio di un permesso di domicilio "C" UE/AELS o il
mantenimento del permesso di dimora "B" UE/AELS non risulterebbero
attualmente ottemperate. Per questo motivo, vi invitiamo a presentare le vostre
eventuali precisazioni e
osservazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della presente. La informiamo che in caso di mancato riscontro entro
il termine assegnato, la decisione sarà presa in considerazione della documentazione
in nostro possesso".
Alla luce di quanto precede si
può senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione
previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento.
L'argomentazione addotta ha infatti consentito a RI 1 e a RI 2 di rendersi
perfettamente conto delle ragioni poste a
fondamento dell'avversata pronuncia, ovvero che la perdita del permesso di
soggiorno è stata determinata dalla
loro mancata presenza regolare sul nostro territorio e dal fatto che il centro
dei loro interessi si trova all'estero. Prova ne è che quando la Sezione
della popolazione ha prospettato il provvedimento impugnato, essi hanno
formulato puntuali osservazioni indicando che l'abitazione di __________ era perfettamente
arredata e da loro regolarmente abitata durante l'anno solare, visti pure i
consumi elettrici e gli scontrini di acquisti in Svizzera di generi alimentari,
di abbigliamento e farmaceutici da loro prodotti. In seguito i ricorrenti sono stati
in grado di impugnare la decisione dipartimentale, con la dovuta cognizione di
causa e patrocinati da un legale, davanti al Consiglio di Stato, inoltrando
pure un allegato di replica, successivamente, al Tribunale cantonale amministrativo.
Contestando la misura presso le
diverse istanze, versando peraltro agli atti una copiosa documentazione, essi
hanno pertanto dimostrato di avere ben capito
i motivi posti alla base del querelato provvedimento dipartimentale.
2.3
Ne discende che la censura di violazione del diritto di
essere sentito sollevata dai ricorrenti si rivela infondata.
3.
3.1. Permesso di domicilio UE/AELS
3.1.1
L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è
un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di
principio applicabile alla fattispecie in
forza della nazionalità italiana di RI 1. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene
rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli
art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi
dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra
l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo
straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla
scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli
ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora
(cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.
2.
lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto
negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben
integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).
L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di
domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal
richiedente nonché il suo grado d'integrazione.
Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di
domicilio può essere rilasciato in caso di
integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi
dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha
raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello
di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del
Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita
economica e di acquisire una formazione (lett. c).
3.1.2
A livello internazionale, entrano in considerazione il Trattato di
domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione
del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10
agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora,
l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in
Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui
ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di
dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a
seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è
stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto
ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno
regolare e ininterrotto (cfr. anche
Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad
3.4.3.3
nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).
3.1.3
In
concreto, RI 1 è entrata in Svizzera
il 20 novembre 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 19 novembre 2014 per soggiornare in
Svizzera senza attività lucrativa. Ora, visto che la ricorrente non
lavora nel nostro Paese, ci si può invero chiedere se, sulla base della Dichiarazione
testé menzionata, essa benefici di un diritto all'ottenimento di un permesso di
domicilio UE/AELS.
Sia come sia, il quesito può qui rimanere aperto, il ricorso
essendo destinato all'insuccesso come verrà spiegato nei successivi
considerandi di diritto.
3.2
Permesso di dimora UE/AELS
3.2.1
L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli
degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il
loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I
ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un
impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro
dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5
anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per
almeno 5 anni.
3.2.2
In relazione alla
decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le
interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze
motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della
carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24
cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro
equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore
dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo
1931.
(Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002
3327.
segg. n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto
dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio
esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di
dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso
non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia
effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo
accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando
ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79
cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si
assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo,
ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla
legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza
continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure
quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio
di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c
pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In
tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un
lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di
presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora
da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per
lo straniero il centro dei propri interessi
(da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un
caso ticinese; Andreas
Zünd/Ladina Arquint Hill,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a
ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).
3.2.3
Giusta
l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i
permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere
revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il
loro rilascio.
4.
4.1. Come esposto in narrativa, il
30.
novembre 2009 RI 1 ha chiesto, unitamente alla figlia Marta, il rilascio di
un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa,
precisando che suo marito RI 2, padre di __________, sarebbe rimasto a vivere
in Italia. Essa ha indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via
__________ a __________ - già appartenente alla famiglia __________ dal 1975,
acquistata da __________ nel 1997 e utilizzata quale residenza secondaria - e continuato
a svolgere la propria attività di dottore commercialista e revisore dei conti -
professione che la impegnava per un numero limitato di giornate - in Italia,
ove la figlia continuava a studiare. Il 16 marzo 2010 RI 1 e __________ hanno
ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 19 novembre 2014.
Il 25 settembre 2012 anche RI 2 ha richiesto un permesso di dimora
UE/AELS senza attività lucrativa, che ha ottenuto il 17 gennaio 2013 con
validità fino al 19 settembre 2017, dopo avere precisato che avrebbe svolto il
proprio lavoro di avvocato in Italia.
Nell'ambito della richiesta volta al rilascio del permesso di
domicilio UE/AELS di RI 1, il Dipartimento ha effettuato per il tramite la Polizia
cantonale, diversi accertamenti allo scopo di verificare l'effettiva presenza
dell'interessata sul nostro territorio.
Dopo una prima convocazione fissata per il 31 ottobre 2014,
cui la ricorrente non ha dato seguito in
quanto si trovava in Italia, essa si è presentata il 1° dicembre 2014 accompagnata
dalla sua attuale legale. Nel rapporto informativo redatto all'attenzione della
Sezione della popolazione, la polizia ha indicato che in quell'occasione
RI 1 ha affermato di lavorare a __________ con il marito presso il loro studio
di consulenza e revisione contabile precisando che il consorte è proprietario,
sempre a __________, di un appartamento di 4½ locali. Ha soggiunto di non
possedere sul nostro territorio alcun veicolo a motore, la famiglia utilizzando
l'autovettura BMW X5 targata (I) __________ intestata alla società __________ di
cui è amministratrice, e di assentarsi da casa per motivi professionali per un
totale di 20 settimane all'anno.
Dal 13 novembre 2014 al 23 maggio 2015 gli agenti di polizia
hanno esperito 59 controlli, in diverse fasce orarie, presso l'abitazione di __________.
Ripercorrendo questi rilevamenti, il Consiglio di Stato ha indicato quanto
segue:
"Dopo aver osservato,
il 13 e 19 novembre 2014, come tutto risultava chiuso (tapparelle abbassate e
nessun veicolo presente), dal 20 novembre 2014, ritenuti il colloquio
telefonico (17.11.14) e successivo incontro informale con la ricorrente presso
gli uffici della Polizia cantonale (18.11.14) durante i quali si aveva modo di
discutere sull'effettiva residenza della famiglia, si è constatato che le luci
del PT e dell'ultimo piano (sempre le stesse) dell'abitazione sono
ininterrottamente rimaste accese. Tuttavia, l'appartamento risultava
disabitato, con le tapparelle abbassate e nessun veicolo presente nel parcheggio
(sbarrato da paletti con catena). Il 30 dicembre 2014 è stata notata la catena
del parcheggio abbassata e la maggior parte delle tapparelle alzate, oltre alle
luci accese. Il 31 dicembre 2014 nel parcheggio era presente l'auto BMW X5 e le
tapparelle erano alzate. Il 2 gennaio 2015 la catena del posteggio era ancora
abbassata, le tapparelle alzate e le luci spente. Tuttavia nessuno ha risposto
al citofono. Dal 7 gennaio 2015 le tapparelle erano completamente abbassate, la
catena del parcheggio tirata e tutto era chiuso, non rispondendo neppure al
citofono. Il 26 febbraio 2015 è stato trovato il veicolo BMW X5 nel parcheggio,
con catena tirata. Le porte e le finestre dell'abitazione erano comunque chiuse
e le luci spente. Il 27 febbraio 2015 alcune tapparelle erano alzate (lato
nord/sud), e la catena del parcheggio abbassata, ma nessuno aveva risposto al
citofono. Eccetto il periodo delle festività pasquali, dal 3 marzo al 23 maggio
2015.
l'abitazione è stata trovata con le tapparelle abbassate, le luci spente e
la catena del parcheggio tirata. Nessuno inoltre ha mai risposto al citofono,
né alle chiamate sul numero fisso di casa effettuate dagli agenti".
L'assenza regolare dei
ricorrenti è pure confortata dal seguente consumo dell'energia elettrica della
casa unifamiliare di __________ da quando RI 1 è al beneficio del permesso di
dimora:
PERIODO
FATTURA
CONSUMO
ENERGIA TOTALE
IN
DETTAGLIO
05.08.2009
- 09.08.2010
(370
giorni)
fr.
206.10
2'509
kWh
1)
05.08
-31.12.09 1'010 kWh
2)
01.01
-09.08.10 1'499 kWh
10.08.2010
- 28.07.2011
(353
giorni)
fr.
80.95
2'160
kWh
1)
10.08
-31.12.10 881 kWh
2)
01.01
- 28.07.11 1'279 kWh
29.07.2011
-22.08.2012
(390
giorni)
fr.
174.20
2'635
kWh
1)
29.07
-31.12.11 1'051 kWh
2)
01.01
-22.08.12 1'584 kWh
23.08.2012
- 21.08.2013
(364
giorni)
fr.
38.90
2'510
kWh
1)
23.08
-31.12.12 903 kWh
2)
01.01
-21.08.13 1'607 kWh
22.08.2013
- 06.09.2014
(381
giorni)
fr.
190.95
2'662
kWh
1)
22.08
-31.12.13 922 kWh
2)
01.01
-06.09.14 1'740 kWh
07.09.2014
- 26.08.2015
(354
giorni)
fr.
194.60
2'606
kWh
1)
07.09
-31.12.14 853 kWh
2)
01.01
-26.08.15 1'753 kWh
(dopo
colloquio dicembre 2014)
Ora, come ha indicato
l'Esecutivo cantonale, è pacifico che i succitati consumi (2010: 2'380
kWh; 2011: 2'330 kWh; 2012: 2'487 kWh; 2013:
2'529 kWh; 2014: 2'593 kWh) non basterebbero neppure per l'utilizzo di
elettrodomestici essenziali. In altri termini, anche se la famiglia __________
(composta da 3 persone) limitasse le proprie attività nell'abitazione (90 m²
per ognuno dei 2 piani e composta da 4 camere da letto, 3 bagni, lavanderia, sala
da pranzo, salotto, studio e cucina, oltre che dal garage e locale termico), il
consumo dovrebbe comunque essere molto superiore a quello rilevato, in ragione
del consumo di elettricità per le luci e per tutte quelle attività che ormai
richiedono un consumo di energia elettrica. Tanto più che gli stessi ricorrenti
hanno affermato di lasciare accese le luci anche in loro assenza per timore dei
ladri, come constatato dagli agenti di polizia durante il loro controllo.
Anche il consumo di acqua potabile (igiene personale, cucinare,
lavatrice, pulizia casa, lavare i piatti, WC, irrigazione giardino, ecc.)
nell'abitazione di __________ corrobora tale conclusione, non risultando
neppure sufficiente per una sola persona, come ha considerato il Consiglio di
Stato:
"In particolare, nel
2010.
(01.01.10-31.12.10), momento del rilascio del permesso di dimora alla ricorrente
(e alla figlia __________), esso si elevava a 17 m³, ovvero
unicamente 1 m³ in più di quello constatato nel 2009. Nel 2011
(01.01.11-31.12.11) si è ridotto a soli 10 m³, mentre
nel 2012 (01.01.12-31.12.12) è stato di 43 m³. Dal 30
settembre 2012 al 30 settembre 2013, benché nell'abitazione si fosse notificato
anche __________, esso ammontava a 38 m³, dal 30 settembre 2013 al
12.
novembre 2014 (1 anno, 1 mese e 12 giorni) a 26 m³ e dal 30
giugno 2014 al 20 aprile 2016 (1 anno, 9 mesi e 20 giorni) a 69 m³. Da
rimarcare poi come tale abitazione sia sempre stata tassata quale casa di
vacanza, senza che tale qualifica sia mai stata contestata".
Oltre a ciò, dall'inserto di causa risulta che RI 1 e RI 2 si
sono iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) soltanto il
4.
novembre 2013.
4.2
Alla luce di quanto precede, vi sono pertanto elementi sufficienti, convergenti, per ritenere che da
diversi anni, pur disponendo di un'abitazione in Svizzera, i ricorrenti vi fanno riferimento soltanto in modo
limitato, in concomitanza con impegni specifici o per vacanza. In effetti, il
centro dei loro interessi famigliari e professionali si trova in Italia, segnatamente
in provincia di __________, dove entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa,
trascorrono regolarmente del tempo e altrettanto abitualmente pernottano anche
nei giorni lavorativi, RI 1 è attiva in diverse società (vedi documentazione
agli atti), RI 2 possiede un appartamento di 4½ locali (a __________) e la loro
figlia ha scelto di proseguire i propri studi (liceo ad __________ e Università
a __________).
Non permettono di sovvertire quanto precede, siccome non rendono
ancora verosimile la loro presenza regolare sul nostro territorio durante
almeno 32 settimane all'anno come da essi sostenuto, le diverse fatture per i
consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua
potabile) e gli scontrini per acquisti di
generi alimentari e farmaceutici. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere chi abbia effettuato tali
acquisti, come ha rilevato il Governo i documenti prodotti dimostrano soltanto
una loro presenza saltuaria in Ticino (9
e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali], 5 e 21.06.14;
30.07
; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14, tra l'1 e il 3.11.14
[festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro informale presso l'Ufficio
di Polizia di __________ dopo colloquio telefonico del 17.11.14], 30.11.14; 3,
18.
e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15). Ad identica conclusione si deve giungere
per quanto riguarda l'estratto conto __________ dal 30 settembre 2014 al 31
dicembre 2015 (doc. S) prodotto in questa
sede (06.10.14; tra l'1 e il 3.11.14;
19.11
; 03.12.14; 30 e 31.12.14; 3 e 18.01.15; 27 e 28.02.15; 4, 6, 7 e 29.04.15;
06.06
; 29.07.15; 19.08.15; 02.09.15; 10.10.15; 5 e 6.12.15 e tra il 27 e il 29.12.15).
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti
l'argomento secondo cui il citofono di casa non funzionava.
In primo luogo, nulla è dato di sapere da quando il medesimo
era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che fino al mese di settembre
2015.
i ricorrenti non se ne siano mai accorti. Nemmeno il fatto che RI 1,
essendo al beneficio del permesso di soggiorno, abbia registrato a suo favore
il marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio.
Infine gli insorgenti non possono invocare una disparità di
trattamento nei confronti di un noto cittadino italiano dirigente d'azienda (S__________),
titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera avente degli indirizzi
professionali nel suo Paese di origine, non avendo dimostrato che la loro
fattispecie sia identica alla sua, il quale non risiede nemmeno nel nostro
Cantone.
5.
Va da sé che non soggiornando regolarmente
e ininterrottamente in Svizzera e avendo
il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può
pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per
stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.
6.
In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso va pertanto respinto, in quanto immune da violazione del
diritto.
Va comunque già sin d'ora detto che gli insorgenti hanno sempre
la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di
dimora UE/AELS sempre che ne adempiano evidentemente le condizioni: in primo
luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in
Svizzera.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste solidalmente a carico dei ricorrenti, conformemente all'art.
47.
cpv. 1 e 2 LPAmm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente
a loro carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere