52.2016.447
Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
11 giugno 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.447
Lugano
11 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 13 settembre 2016 di
RI
1
patrocinata
da PA 1
contro
la
risoluzione 12 luglio 2016 (n. 3307) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19
agosto 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
in materia di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione
di domicilio UE/AELS e di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 30 novembre 2009 la cittadina
italiana __________ (1959) e la figlia RI 1 (1994) hanno chiesto il rilascio di
un permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa,
precisando che __________ (1962), marito della prima e padre della seconda,
sarebbe rimasto a vivere in Italia. Esse hanno
indicato che avrebbero risieduto nell'abitazione situata in via __________ a __________,
già appartenente alla famiglia __________ dal 1975 e la cui proprietaria
era RI 1 dal 1997. __________ avrebbe continuato la propria attività quale
dottore commercialista e revisore dei conti - professione che la impegnava per
un numero limitato di giornate - in Italia, ove la figlia continuava a studiare.
Raccolta l'autorizzazione d'espatrio rilasciata da __________,
il 16 marzo 2010 RI 1 ha quindi ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido
sino al 19 novembre 2014 nell'ambito del ricongiungimento familiare con la madre,
la quale aveva ottenuto a sua volta un permesso di dimora UE/AELS.
b. Entrato in Svizzera il
20 settembre 2012, cinque giorni più tardi anche __________ ha richiesto un
permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, che ha ottenuto il
17 gennaio 2013 con scadenza 19 settembre 2017, dopo avere precisato che
avrebbe continuato a svolgere il proprio lavoro di avvocato indipendente in
Italia.
B. a. Il 29 settembre 2014, RI 1 ha
chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS.
L'11 dicembre 2014, la Polizia cantonale ha allestito un rapporto
informativo concernente l'interessata, la quale era stata sentita alla presenza
del suo legale. RI 1 ha riferito - tra l'altro - di essere proprietaria a __________
dell'abitazione in cui abitava, di non possedere alcun veicolo a motore utilizzando
per gli spostamenti i mezzi pubblici o facendo capo ai genitori, di essere titolare
di un conto corrente presso la __________ (prov. di __________), di aver
conseguito nel 2013 la maturità liceale a __________ e di frequentare a quel
momento l'Università di __________ senza obbligo di frequenza. Essa ha
soggiunto di vivere regolarmente a __________, assentandosi da casa soltanto
per sostenere gli esami e trascorrere due settimane di vacanza all'anno.
Dai 59 controlli effettuati in varie fasce orarie tra il 13 novembre
2014 e il 23 maggio 2015, la Polizia cantonale ha potuto notare la presenza di
qualcuno nell'abitazione di __________ in periodi molto limitati, che
coincidevano con le feste natalizie e pasquali e con il 26/27 febbraio 2015,
come risulta dal rapporto di esecuzione allestito il 23 maggio 2015.
b. Fondandosi su tali riscontri, il 13 luglio 2015 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha comunicato a RI 1 di
voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo
averle dato la possibilità di
esprimersi in merito, il 19 agosto 2015 le ha negato il rilascio del permesso di domicilio, revocandole (recte: non
rinnovandole) nel contempo quello di dimora UE/AELS.
L'autorità ha ritenuto che
il centro della sua vita e dei suoi interessi (come pure quello dei suoi
genitori) fosse all'estero, dove si era iscritta all'Università di __________ dopo
avere frequentato le scuole in tale provincia. Le ha quindi fissato un termine
fino al 19 ottobre successivo per lasciare il territorio svizzero. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142. 112.681), come pure degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della
libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007
(OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 12 luglio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto una
censura di carenza di motivazione della decisione impugnata ed esperito un'istruttoria,
il Governo ha sostanzialmente ribadito i motivi addotti dal Dipartimento.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il
rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via del tutto subordinata, chiede
che le venga quanto meno rinnovato il
permesso di dimora UE/AELS.
La ricorrente, la quale
ribadisce anche in questa sede la censura
di carenza di motivazione della decisione dipartimentale, evidenzia che
l'autorità era a conoscenza sin dall'inizio che frequentava le scuole in
Italia e che per tale motivo non aveva l'obbligo di rimanere ogni giorno in
Svizzera. Asserisce inoltre che la sua presenza nel nostro Paese, come pure
quella della sua famiglia, è confermata dalla loro sostanza mobiliare e
immobiliare, dalle fatture per i consumi dell'immobile (bollette per
l'elettricità, il gasolio e l'acqua potabile), dagli acquisti sul nostro territorio
di prodotti di abbigliamento e farmaceutici nonché di generi alimentari, come
pure dai pagamenti effettuati alla Posta, dall'estratto conto bancario prodotto
in questa sede e dalla registrazione, a favore della madre, del marchio __________
presso l'Istituto Federale della Proprietà
Intellettuale a Berna per poter collaborare con la SUPSI.
Il fatto inoltre che durante alcuni sopralluoghi non sia
stata trovata l'automobile di famiglia non sarebbe un elemento che dimostri la
loro assenza da __________, gli stessi potendo raggiungere l'abitazione anche in
altro modo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il
Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni
al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65
cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. La ricorrente lamenta innanzitutto
una violazione del suo diritto di essere
sentita.
Tale rimprovero va
esaminato preliminarmente, poiché quanto da essa invocato costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione
comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124
V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai procedimenti in materia di
diritto degli stranieri, assicura alla parte interessata il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270
consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente
n. 1680; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.
17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
Il diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità
amministrative e giudiziarie di motivare le
proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per
prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti
nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del
2 febbraio 2000 consid. 2).
2.2. In concreto, la Sezione
della popolazione ha emanato il provvedimento concernente RI 1 con la seguente
motivazione:
"Gentile signora RI 1,
in relazione alla citata
istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, le comunichiamo
che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene alcuna
disposizione in merito al citato permesso il quale continua ad essere regolato
dalla legge federale sugli stranieri (LStr), nonché dai pertinenti trattati con
l'estero. Attualmente il suo permesso di dimora "B" UE/AELS è scaduto
il 19 novembre 2014 ed ha in corso la richiesta di rilascio del permesso di
domicilio. Dalla documentazione in nostro possesso, in particolare dal rapporto
informativo dell'11 dicembre 2014 e dal rapporto d'esecuzione del 23 maggio
2015, redatti dalla Polizia Cantonale di __________, risulta che il suo centro
di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre
rileviamo che ha frequentato le scuole all'estero e tuttora è iscritta
all'Università di __________.
Già solo per questi motivi,
tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti
nell'ambito del diritto di essere sentita, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP,
gli artt. 34 e 96 LStr, l'art. 60 OASA, nonché ogni altra normativa applicabile
in casu, il rilascio del permesso di domicilio è negato ed il permesso di
dimora "B" UE/AELS è revocato. E' pertanto tenuta a lasciare la Svizzera
entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo
abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti. Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione".
Va pure osservato che il 13 luglio 2015, quindi poco più di
un mese prima dell'emanazione del provvedimento, l'Ufficio della migrazione aveva comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese,
dandole la possibilità di esprimersi
in merito, nei seguenti termini:
"Gentile signora RI 1,
ci riferiamo all'istanza del
29 settembre 2014 intesa ad ottenere il permesso di domicilio "C"
UE/AELS. La informiamo che alcuni dei presupposti che possono giustificare il
rilascio del chiesto permesso o il mantenimento del permesso di dimora, sono il
trasferimento in Svizzera, da parte dei richiedenti, del luogo che costituisce
il centro principale dei propri interessi e la presenza effettiva sul nostro
territorio. Dal rapporto informativo e dalla documentazione in nostro possesso,
emerge che è presente raramente sul nostro territorio, tenuto pure conto che
frequenta l'Università a __________ e che anche i suoi genitori sono raramente
presenti in Svizzera, ne consegue che il luogo degli interessi personali e
professionali sia situato all'estero e che il soggiorno sia fittizio. Alla luce
di quanto precede, la scrivente Autorità ritiene che nel suo caso le condizioni
necessarie a giustificare il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS o
il mantenimento del permesso di dimora B UE/AELS non risulterebbero attualmente
ottemperate. Per questo motivo la invitiamo a presentare le sue eventuali precisazioni
e osservazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della presente. La
informiamo che in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, la
decisione sarà presa in considerazione della documentazione in nostro possesso".
Alla luce di quanto precede si
può quindi senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di
motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati
ossequiati dal Dipartimento. L'argomentazione addotta ha infatti consentito a RI
1 di rendersi perfettamente conto delle
ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, ovvero che la perdita del
permesso di soggiorno è stato determinato
dall'assenza della sua presenza regolare sul nostro territorio e dal centro dei
suoi interessi che si trova all'estero. Prova ne è che quando la Sezione
della popolazione le ha prospettato il provvedimento impugnato, essa ha
formulato puntuali osservazioni indicando che l'abitazione di __________ era perfettamente
arredata e da lei regolarmente abitata durante l'anno solare, visti pure i
consumi elettrici e gli scontrini di acquisti in Svizzera di generi alimentari,
di abbigliamento e farmaceutici prodotti. In seguito la ricorrente è stata in
grado di impugnare la decisione dipartimentale, con la dovuta cognizione di
causa e patrocinata da un legale, davanti al Consiglio di Stato - inoltrando
pure un allegato di replica -, successivamente, al Tribunale cantonale
amministrativo.
Contestando la misura presso le
diverse istanze, versando peraltro agli atti una copiosa documentazione, essa
ha pertanto dimostrato di avere ben capito i
motivi posti alla base del querelato provvedimento dipartimentale.
2.3. Ne discende che la censura di violazione del diritto di
essere sentito sollevata dalla ricorrente si rivela infondata.
3. 3.1. Permesso di domicilio UE/AELS
3.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è
un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di
principio applicabile alla fattispecie in
forza della nazionalità italiana di RI 1. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene
rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e
degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi
dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra
l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo
straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla
scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli
ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora
(cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.
2 lett. b), oppure dopo un soggiorno
ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli
è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).
L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di
domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal
richiedente nonché il suo grado d'integrazione.
Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di
integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della
Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno
il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le
lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare
alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).
3.1.2. A livello internazionale, entrano in considerazione il Trattato di
domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione
del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10
agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora,
l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in
Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui
ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di
dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a
seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è
stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto
ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno
regolare e ininterrotto (cfr. anche
Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad
3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).
3.1.3. In concreto,
RI 1 è entrata in Svizzera il 20
novembre 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 19
novembre 2014 per soggiornare in Svizzera. Ora, visto che l'interessata, in
quanto studentessa, non ha mai lavorato nel nostro Paese, non è dato di vedere
come possa esserle data la possibilità di ottenere un permesso di domicilio
UE/AELS sulla base della normativa testé menzionata. Ma tant'è. Sia come sia,
il quesito può comunque rimanere aperto, il ricorso essendo destinato in ogni
caso all'insuccesso come verrà spiegato nei successivi considerandi di diritto.
3.2. Permesso di dimora UE/AELS
3.2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli
degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il
loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno.
In relazione alla decadenza
del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni
del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano
la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto
previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive
l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c
dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del
26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002
3327 segg. n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto
dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio
esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di
dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso
non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia
effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo
accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando
ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79
cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si
assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo,
ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla
legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza
continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure
quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro
Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno
2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6
novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel
Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o
meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di
un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del
luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da
ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017,
consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).
3.2.2. Inoltre,
giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata
UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS
possono essere revocati o non essere
prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
4. 4.1. Come esposto in narrativa, il
30 novembre 2009 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS
per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, nell'ambito del ricongiungimento familiare con la madre. Essa ha
indicato che avrebbe risieduto nell'abitazione situata in via __________ a __________ - già appartenente alla famiglia
materna dal 1975, acquistata da RI 1 nel 1997 e utilizzata quale
residenza secondaria - e continuato a studiare in Italia, pur abitando in
Svizzera. Raccolta l'autorizzazione
d'espatrio rilasciata dal padre __________, il 16 marzo 2010 essa ha ottenuto
un permesso di dimora UE/AELS valido sino al 19 novembre 2014.
Preso atto che il 29 settembre 2014 RI 1 aveva richiesto il rilascio
di un permesso di domicilio UE/AELS, il Dipartimento ha effettuato, per il tramite
la Polizia cantonale, diversi accertamenti allo scopo di verificare l'effettiva
presenza della ricorrente sul nostro territorio. Dal rapporto informativo redatto
dalla polizia l'11 dicembre 2014 all'attenzione della Sezione della popolazione,
risulta che RI 1 ha vissuto con i nonni a __________ fino all'età di 6 anni,
per poi trasferirsi in Italia e tornare in Svizzera nel 2009. L'interessata ha
riferito di essere proprietaria dell'abitazione di __________ in cui abitava,
di non avere alcun veicolo a motore utilizzando per i suoi spostamenti i mezzi
pubblici o facendo capo ai genitori (i quali guidavano una BMW X5 con targhe
italiane), di essere titolare di un conto corrente bancario presso la Banca __________
sul quale erano depositati fr. 30'942.–, di aver conseguito nel 2013 la
maturità liceale a __________ e che a quel momento stava frequentando
l'Università di __________ senza obbligo di frequenza. Ha soggiunto di vivere
regolarmente a __________, assentandosi da casa soltanto per sostenere gli
esami e trascorrere due settimane di vacanze all'anno.
Dal 13 novembre 2014 al 23 maggio 2015 gli agenti di polizia
hanno esperito 59 controlli, in diverse fasce orarie, presso l'abitazione di __________.
Ripercorrendo questi rilevamenti, il Consiglio di Stato ha indicato quanto
segue (consid. 6a, pag. 8):
"Dopo aver osservato,
il 13 e 19 novembre 2014, come tutto risultava chiuso (tapparelle abbassate e
nessun veicolo presente), dal 20 novembre 2014, ritenuti il colloquio
telefonico (17.11.14) e successivo incontro informale con la madre della ricorrente
presso gli uffici della Polizia cantonale (18.11.14) durante i quali si aveva
modo di discutere sull'effettiva residenza della famiglia, si è constatato che
le luci del PT e dell'ultimo piano (sempre le stesse) dell'abitazione sono
ininterrottamente rimaste accese. Tuttavia, l'appartamento risultava disabitato,
con le tapparelle abbassate e nessun veicolo presente nel parcheggio (sbarrato
da paletti con catena). Il 30 dicembre 2014 è stata notata la catena del
parcheggio abbassata e la maggior parte delle tapparelle alzate, oltre alle
luci accese. Il 31 dicembre 2014 nel parcheggio era presente l'auto BMW X5 e le
tapparelle erano alzate. Il 2 gennaio 2015 la catena del posteggio era ancora
abbassata, le tapparelle alzate e le luci spente. Tuttavia nessuno ha risposto
al citofono. Dal 7 gennaio 2015 le tapparelle erano completamente abbassate, la
catena del parcheggio tirata e tutto era chiuso, non rispondendo neppure al
citofono. Il 26 febbraio 2015 è stato trovato il veicolo BMW X5 nel parcheggio,
con catena tirata. Le porte e le finestre dell'abitazione erano comunque chiuse
e le luci spente. Il 27 febbraio 2015 alcune tapparelle erano alzate (lato
nord/sud) e la catena del parcheggio abbassata, ma nessuno aveva risposto al
citofono. Eccetto il periodo delle festività pasquali, dal 3 marzo al 23 maggio
2015 l'abitazione è stata trovata con le tapparelle abbassate, le luci spente e
la catena del parcheggio tirata. Nessuno inoltre ha mai risposto al citofono,
né alle chiamate sul numero fisso di casa effettuate dagli agenti".
L'Esecutivo cantonale ha a sua
volta accertato il consumo dell'energia elettrica della casa unifamiliare di __________
a partire da quando RI 1 è al beneficio del permesso di dimora:
PERIODO
FATTURA
CONSUMO
ENERGIA TOTALE
IN
DETTAGLIO
05.08.2009
- 09.08.2010
(370
giorni)
fr.
206.10
2'509
kWh
1)
05.08.09-31.12.09 1'010 kWh
2)
01.01.10-09.08.10 1'499 kWh
10.08.2010
- 28.07.2011
(353
giorni)
fr.
80.95
2'160
kWh
1)
10.08.10-31.12.10 881 kWh
2)
01.01.11- 28.07.11 1'279 kWh
29.07.2011
-22.08.2012
(390
giorni)
fr.
174.20
2'635
kWh
1)
29.07.11-31.12.11 1'051 kWh
2)
01.01.12-22.08.12 1'584 kWh
23.08.2012
- 21.08.2013
(364
giorni)
fr.
38.90
2'510
kWh
1)
23.08.12-31.12.12 903 kWh
2)
01.01.13-21.08.13 1'607 kWh
22.08.2013
- 06.09.2014
(381
giorni)
fr.
190.95
2'662
kWh
1)
22.08.13-31.12.13 922 kWh
2)
01.01.14-06.09.14 1'740 kWh
07.09.2014
- 26.08.2015
(354
giorni)
fr.
194.60
2'606
kWh
1)
07.09.14-31.12.14 853 kWh
2)
01.01.15-26.08.15 1'753 kWh
(dopo
colloquio dicembre 2014)
Il Governo
ha indicato come i succitati consumi
(2010: 2'380 kWh; 2011: 2'330 kWh; 2012: 2'487 kWh; 2013: 2'529 kWh; 2014:
2'593 kWh) non basterebbero neppure per l'utilizzo di elettrodomestici
essenziali. In effetti, anche qualora la famiglia __________ (composta da 3
persone) limitasse le proprie attività nell'abitazione (di 90 m² per ognuno dei
2 piani e composta da 4 camere da letto, 3 bagni, lavanderia, sala da pranzo,
salotto, studio e cucina, oltre che dal
garage e locale termico), tale consumo dovrebbe essere molto superiore a
quello rilevato, tenuto pure conto che la ricorrente stessa ha affermato di
lasciare accese le luci anche in sua assenza per timore dei ladri.
Il Consiglio di Stato ha poi accertato (consid. 6b, pag. 10)
che il consumo di acqua potabile (destinato all'igiene personale, per cucinare,
per la lavatrice, per la pulizia della casa, per lavare i piatti e il WC) era insufficiente
già per una sola persona:
"In particolare, nel
2010 (01.01.10-31.12.10), momento del rilascio del permesso di dimora alla ricorrente
(e alla madre), esso si elevava a 17 m³, ovvero unicamente 1 m³ in più di
quello constatato nel 2009. Nel 2011 (01.01.11-31.12.11) si è ridotto a soli 10
m³, mentre nel 2012 (01.01.12-31.12.12) è stato di 43 m³. Dal 30
settembre 2012 al 30 settembre 2013, benché nell'abitazione si fosse notificato
anche __________, esso ammontava a 38 m³, dal 30 settembre 2013 al
12 novembre 2014 (1 anno, 1 mese e 12 giorni) a 26 m³ e dal 30
giugno 2014 al 20 aprile 2016 (1 anno, 9 mesi e 20 giorni) a 69 m³. Da
rimarcare poi come tale abitazione sia sempre stata tassata quale casa di
vacanza, senza che tale qualifica sia mai stata contestata".
Oltre a ciò, dall'inserto di causa risulta che RI 1 e i suoi genitori si sono iscritti all'Anagrafe italiani
residenti all'estero (A.I.R.E.) soltanto a partire dal 4 novembre 2013.
4.2. Alla luce di quanto precede vi sono pertanto diversi elementi, convergenti, sufficienti per ritenere
che da diversi anni, pur disponendo di un'abitazione in Svizzera, la ricorrente vi faccia riferimento
soltanto in modo limitato, in concomitanza con impegni specifici o per vacanza.
In effetti, il centro dei suoi interessi (anche famigliari) si trova in Italia,
segnatamente in provincia di __________, dove ha terminato il liceo e poi proseguito
gli studi all'Università e dove i suoi genitori svolgono la loro attività lucrativa
(https://www.__________.it) ed hanno anch'essi il loro centro di vita e di
interessi, come stabilito nel giudizio di data odierna relativo al loro
permesso di dimora UE/AELS (STA 52.2016.446). Lo conferma peraltro il fatto che
__________ essa è presidente del __________ e socia __________, con funzioni
attive, ed aveva un conto bancario presso la Banca __________, ove nel 2014 vi
erano depositati oltre fr. 30'000.–.
Non permettono di sovvertire quanto precede, siccome non rendono
ancora verosimile la presenza regolare ed effettiva sul nostro territorio di RI 1, le diverse fatture per i consumi dell'immobile (bollette per
l'elettricità, il gasolio e l'acqua potabile) con le ricevute postali e gli scontrini
per acquisti di generi alimentari e farmaceutici. Come ha rilevato il Governo,
Fatti
i documenti prodotti dimostrano soltanto la presenza saltuaria di uno dei
membri della famiglia __________ in Ticino (non si sa chi esattamente) soprattutto tra il venerdì e il lunedì (9 e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali],
5 e 21.06.14; 30.07.14; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14,
tra l'1 e il 3.11.14 [festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro
informale presso l'Ufficio di Polizia di __________ dopo colloquio telefonico
del 17.11.14], 30.11.14; 3, 18 e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15).
Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui il
citofono di casa non funzionava. In primo luogo, nulla è dato di sapere da
quando il medesimo era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che essa
ed i suoi genitori non se ne fossero mai accorti fino al settembre 2015, visto pure
che l'insorgente sostiene di essersi assentata dall'abitazione durante tutti
questi anni soltanto per sostenere gli esami e per trascorrere due settimane
all'anno di vacanza.
Infine nemmeno il fatto che sua madre abbia registrato a suo
favore il marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà
Intellettuale a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio.
5. Va da sé che, non soggiornando
regolarmente e ininterrottamente in Svizzera
e avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI
1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS
per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.
6. In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Va comunque già sin d'ora detto che l'insorgente (1994), nonostante
non possa più ottenere un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del
ricongiungimento familiare (cfr. art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC), ha sempre la
possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di
dimora B UE/AELS, sempre che ne adempi evidentemente le condizioni, e in primo
luogo dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in
Svizzera.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico della ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e
Considerandi
2.
LPAmm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo
carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere