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Decisione

52.2016.447

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

11 giugno 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti dimostrano soltanto la presenza saltuaria di uno dei

membri della famiglia __________ in Ticino (non si sa chi esattamente) soprattutto tra il venerdì e il lunedì (9 e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali],

5 e 21.06.14; 30.07.14; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14,

tra l'1 e il 3.11.14 [festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro

informale presso l'Ufficio di Polizia di __________ dopo colloquio telefonico

del 17.11.14], 30.11.14; 3, 18 e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15).

Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui il

citofono di casa non funzionava. In primo luogo, nulla è dato di sapere da

quando il medesimo era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che essa

ed i suoi genitori non se ne fossero mai accorti fino al settembre 2015, visto pure

che l'insorgente sostiene di essersi assentata dall'abitazione durante tutti

questi anni soltanto per sostenere gli esami e per trascorrere due settimane

all'anno di vacanza.

Infine nemmeno il fatto che sua madre abbia registrato a suo

favore il marchio __________ presso l'Istituto Federale della Proprietà

Intellettuale a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio.

5. Va da sé che, non soggiornando

regolarmente e ininterrottamente in Svizzera

e avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI

1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS

per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.

6. In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso va pertanto integralmente respinto.

Va comunque già sin d'ora detto che l'insorgente (1994), nonostante

non possa più ottenere un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del

ricongiungimento familiare (cfr. art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC), ha sempre la

possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di

dimora B UE/AELS, sempre che ne adempi evidentemente le condizioni, e in primo

luogo dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in

Svizzera.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico della ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e

Considerandi

2.

LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere