52.2016.449
Sopraelevazione di un'abitazione
6 dicembre 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.449
Lugano
6 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso 14 settembre 2016 di
RI
1 e RI 2,
patrocinati
da: PA 1,
contro
la
decisione 23 agosto 2016 (n. 3590) del Consiglio di Stato, che accoglie
l'impugnativa inoltrata da CO 2 contro la risoluzione 23/26 novembre 2015 con
la quale il municipio di Vezia ha rilasciato a RI 1 e RI 2 la licenza edilizia
per la sopraelevazione della loro abitazione al mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 e RI 2,
qui ricorrenti, sono proprietari di un fondo nel comune di Vezia (mapp. __________),
assegnato alla zona mista RAr3 dal piano regolatore (PR). Sul terreno sorge una
casa d'abitazione unifamiliare strutturata su due livelli, di cui uno seminterrato, coperta da un tetto a falde. L'immobile
si trova a meno di 2.00 m dal confine settentrionale con la part. __________ di
CO 2, qui resistente.
b. Con domanda di costruzione 16 luglio 2015, RI 1 e RI 2 hanno chiesto
al municipio il rilascio della licenza edilizia per sopraelevare la loro
abitazione. Il progetto prevede di innalzare l'edificio di un piano, al fine di
ottenere un secondo appartamento, dotato di ingresso indipendente. A questo
scopo verrà realizzata una scala d'accesso esterna in corrispondenza della
facciata sud. Contemplata è pure la posa di un cappotto esterno isolante, di
spessore variabile.
c. Nel termine di pubblicazione della domanda, al rilascio del permesso
si è opposto CO 2, lamentando che la sopraelevazione dell'opera, la quale non
rispetta le distanze dal confine, creerebbe un aggravio importante per
la sua proprietà e trascenderebbe i limiti imposti dagli art. 66 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1) e 86 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL
7.1.1.1.1) per la trasformazione di edifici esistenti in contrasto col diritto
entrato in vigore successivamente.
d. Raccolto l'avviso cantonale favorevole dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio (n. 94808 del 6 novembre 2015), il 23/26
novembre 2015 l'esecutivo comunale ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione pervenuta. L'autorità ha
considerato che l'intervento non pregiudicasse la funzionalità della zona, né
l'interesse pubblico o quello dei vicini. Conto tenuto che l'abitazione si
trova a 1.53 m dal confine nord (dedotto lo spessore dell'isolazione termica) e
che un nuovo immobile sul fondo dell'opponente dovrebbe trovarsi a 4.50 m dal
mapp. ___, la distanza minima tra edifici, pari a 6.00 m, sarebbe comunque
rispettata, scongiurando qualsiasi pregiudizio per il suo proprietario. La
trasformazione sarebbe inoltre giustificata da esigenze tecniche e funzionali, che
possono essere identificate nell'adattamento dello stabile alle nuove normative
vigenti nell'ambito del risparmio energetico (…) ed alla necessità di
ampliare gli spazi abitativi a disposizione della famiglia. Da ultimo, le
disposizioni comunali applicabili sarebbero rispettate e l'edificio manterrebbe
comunque le sue caratteristiche originali.
B. Con giudizio 23
agosto 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato
dall'opponente contro il permesso, annullandolo.
Posto che la distanza che lo separa dal confine nord è di soli 1.53 m,
inferiore a quanto previsto dall'art. 56 delle norme di attuazione del
piano regolatore (NAPR), il Governo ha ritenuto che l'edificio al mapp. __________
configurasse una costruzione esistente in contrasto col diritto posteriore. Ha
quindi esaminato la conformità degli interventi avversati con gli art. 66 LST e
86 RLst. A tale riguardo, ha considerato che la sopraelevazione travalicasse manifestamente
quanto ammissibile. Visti l'aggiunta di un piano e l'insediamento di un secondo
appartamento, essa sovvertirebbe infatti in misura sostanziale l'identità
della costruzione esistente. Di contro, l'art. 21 NAPR, che regola gli
interventi di sopraelevazione di edifici esistenti al momento dell'entrata in
vigore del PR che non rispettano le distanze da confine e tra edifici, sarebbe inapplicabile, in quanto suscettibile di condurre
ad un risultato più favorevole rispetto alla normativa cantonale.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato e che venga di conseguenza ripristinata la licenza edilizia.
Secondo i ricorrenti,
il Governo avrebbe omesso di indagare l'effettivo interesse dell'opponente ad
aggravarsi contro il progetto, ritenendo verosimilmente di per sé idonei a fondare
un interesse tutelabile i pregiudizi lamentati dal profilo dell'ostruzione
della visuale e della perdita di luce. Si tratterebbe però di aspetti non rilevanti
dal profilo del diritto pubblico. Nel merito, ritengono che, secondo una
corretta interpretazione delle norme cantonali sulla trasformazione di edifici
esistenti, occorrerebbe distinguere i casi in cui l'opera viola contemporaneamente
più prescrizioni edilizie, da quelli in cui
ne viola una sola, come in concreto. In questo senso, la fattispecie di cui
alla sentenza richiamata dal Governo (STA 52.2013.370 del 19 gennaio
2015), che vede la violazione di più tipologie di distanze, sarebbe diversa da
quella oggetto del giudizio. Non vi sarebbe in ogni caso un aggravamento del
contrasto con l'art. 56 NAPR, posto che, a seguito dell'intervento di sopraelevazione,
l'edificio non si avvicinerà ulteriormente al confine. Prendendo spunto
dall'art. 44 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), ritengono che qualora il nuovo livello non
superi i 2/3 della superficie di un piano non potrebbe essere computato come
piano aggiuntivo e pertanto non andrebbe considerato come trasformazione
sostanziale dell'abitazione, bensì come trasformazione importante. Il progetto
non avrebbe tra l'altro sfruttato tutte le possibilità edificatorie a
disposizione secondo il previgente PR e quello attuale. Da ultimo, a
torto il Consiglio di Stato non avrebbe considerato la possibilità di
rilasciare un permesso in via di deroga in virtù
dell'art. 67 LST, applicabile nelle evenienze concrete in quanto l'osservanza del
diritto costituirebbe un rigore sproporzionato, all'origine di un danno
economico considerevole. Rifiutare la possibilità di sopraelevare
l'immobile in via di deroga si porrebbe peraltro in contrasto con i principi di
densificazione e di utilizzo parsimonioso
del suolo, condivisi da disposizioni costituzionali e pianificatorie,
federali e cantonali.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente, con argomentazioni che
verranno riprese, se necessario, nella parte in diritto.
Il municipio chiede invece l'accoglimento del gravame, riproponendo le
argomentazioni già sostenute con le precedenti comparse scritte. Da
parte sua, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) è rimasto silente.
E. In sede di
replica e duplica, i ricorrenti e il resistente si riconfermano nelle
rispettive posizioni e domande di giudizio. Le altre parti hanno invece
rinunciato ad esprimersi ulteriormente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione dei ricorrenti, istanti in licenza, è certa
(art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Neppure
le parti chiedono l'assunzione di particolari mezzi istruttori.
2. I ricorrenti
avanzano dubbi sul fatto che CO 2 avesse titolo per opporsi al rilascio della
licenza e per aggravarsi contro di essa davanti al Governo. Sostengono che
l'Esecutivo cantonale non avrebbe da parte sua approfondito la questione, dando
implicitamente per buona la legittimazione attiva a fronte dei lamentati
pregiudizi per la visuale dal suo terreno e per la perdita di luce, aspetti
tuttavia non rilevanti per il diritto pubblico. A torto.
Il Consiglio di Stato
ha riconosciuto all'opponente la potestà ricorsuale in virtù del fatto che è
proprietario di un fondo confinante con quello dedotto in edificazione. Al
riguardo, si rileva che in ambito edilizio il fatto di essere particolarmente
toccati da una decisione dipende, di principio, proprio dalla vicinanza col
terreno edificando. Di norma, la legittimazione ricorsuale del vicino va difatti
ammessa quando il suo fondo confina con quello oggetto dell'intervento
contestato, come in concreto (cfr. DTF 121 II 171 consid. 2b). La posizione di CO
2 non può quindi essere parificata a quella di qualsiasi altro membro della
collettività.
L'interesse degno di
protezione a ricorrere in capo ad un terzo consiste poi nella rimozione di un
pregiudizio di natura materiale o ideale che il provvedimento impugnato
altrimenti gli arrecherebbe e sussiste già quando l'accoglimento del gravame
porterebbe al suo annullamento o alla sua modifica sostanziale (cfr. DTF 139 II
499 consid. 2.2, 137 II 30 consid. 2.2.3). In concreto, il confinante si è
opposto alla sopraelevazione lamentando la violazione delle disposizioni
cantonali sulle trasformazioni di edifici esistenti in contrasto col diritto
posteriore. Accolte dal Governo, queste contestazioni hanno portato all'annullamento
della licenza. Se confermate da questa Corte, impediranno ai ricorrenti di
aggiungere un piano alla loro casa. Sussisteva (e sussiste) quindi un interesse
pratico in capo al resistente a dolersi del progetto, anche solo per il
desiderio di mantenere una vista più libera dalla propria abitazione. L'eventualità che, in caso di mancato accoglimento
del loro gravame, i ricorrenti possano decidere di demolire l'edificio e di
costruirne uno molto più grande e di maggior impatto sul fondo vicino, a tutto
svantaggio del suo proprietario, non può portare ad un diverso risultato.
3. 3.1.
Secondo l'art. 13 NAPR, la distanza minima da confine per edifici con facciate
di lunghezza non superiore a m 16.00 è indicata nelle norme di zona di cui agli
art. 52 e seguenti. La norma prosegue (cpv. 2) indicando che la distanza
tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo
stesso confine.
Nella zona mista RAr3, la distanza minima dai confini per edifici con
facciate lunghe fino a 16.00 m, come in concreto, è 4.50 m; la distanza minima
tra edifici è invece 6.00 m (art. 56 cpv. 4 NAPR).
In base all'art. 21
NAPR, nel caso particolare di sopraelevazione di un piano, per case d'abitazione esistenti al momento dell'entrata in
vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute
alla condizione che l'indice di sfruttamento, l'indice di occupazione,
l'altezza massima previsti per le singole zone ed in particolare la distanza
tra edifici di 6.00 m siano rispettate.
3.2. Nel caso concreto,
dedotto lo spessore dell'isolamento termico (cfr. art. 40a cpv. 2 LE) la
facciata nord della casa dei ricorrenti si trova a ca. 1.53 m dal confine verso
il fondo del resistente (mapp _________; cfr. pianta primo piano; doc. O
allegato al ricorso). La facciata est dista invece ca. 3.00 m dal mapp. _____
(cfr. ibidem). L'edificio, costruito prima dell'entrata in vigore
dell'attuale PR (approvato dalla ris. gov. 5 dicembre 1989 n. 9986), non rispetta
quindi in misura importante le distanze da confine prescritte dall'art. 56 NAPR,
circostanza sulla quale tutte le parti sostanzialmente concordano. Controversa
è invece la facoltà di sopraelevare di un piano l'abitazione, visto il
contrasto con questo parametro edilizio.
4. 4.1. Secondo
la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015, pubbl. in: RtiD II-2015 n. 11), gli
art. 66 LST e 86 RLst trovano applicazione diretta nell'ambito della
procedura di rilascio della licenza edilizia. Configurano, infatti, la base
legale, espressamente riservata dall'art. 23 della legge sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), per il rilascio di autorizzazioni
edilizie eccezionali volte a permettere la trasformazione di edifici o impianti
ubicati all'interno della zona fabbricabile che sono in contrasto con la funzione
della zona in cui sorgono o con altre prescrizioni edilizie. Al contempo,
queste norme dispiegano effetti anche in materia di pianificazione del territorio, limitando in maniera sostanziale le
possibilità per i comuni di disciplinare autonomamente tali situazioni
attraverso i piani regolatori, come conferma lo stesso testo del cpv. 3
dell'art. 66 LST, secondo cui il piano regolatore può stabilire una
regolamentazione più restrittiva. Dal 1° gennaio 2012, bisogna
pertanto ritenere che questa materia è, per principio, regolamentata in maniera
esaustiva dal (solo) diritto cantonale, non soltanto per quanto concerne le trasformazioni
di edifici o impianti ubicati all'interno
della zona fabbricabile che non sono conformi alla funzione di zona,
come peraltro già si verificava in base al previgente art. 72 della legge
cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365;
cfr. STPT 90.2003.38/39/40/42/43/45 del 16 gennaio 2004 consid. 4, pubbl. in:
RtiD II-2004 n. 17), ma anche - e questo è decisivo nella fattispecie - per
quelle trasformazioni che concernono costruzioni esistenti in contrasto con
altre prescrizioni edilizie. Da tale data, i comuni possono unicamente
prevedere, attraverso i piani di utilizzazione locali, delle ulteriori
restrizioni rispetto alla possibilità, definita dalle predette disposizioni
cantonali, di trasformare gli edifici che presentano siffatte difformità.
Restrizioni che, al limite, possono sfociare nel divieto di ogni
trasformazione. Inoltre, non possono rilasciare licenze edilizie in contrasto
con gli art. 66 LST e 86 RLst, fondate su norme comunali più favorevoli. Nella
misura in cui consentono interventi che travalicano quanto ammissibile in base
al diritto cantonale, le norme comunali preesistenti sono dunque inapplicabili
(cfr. STA 52.2013.370 citata consid. 2.2.2).
In tal senso, è stata dunque precisata la giurisprudenza che questo Tribunale
aveva sviluppato in un primo tempo, ponendo ancora mente all'abrogato
art. 39 RLE - che non limitava la competenza pianificatoria dei comuni (cfr.
RDAT II-2000 n. 39 consid. 2.1) - senza prestare la necessaria attenzione al
limite introdotto dal cpv. 3 dell'art. 66
LST, applicabile anche alle costruzioni
esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie e non soltanto con la
conformità di zona (cfr. STA 52.2013.370 citata consid. 2.2.2; nello stesso
senso: STA 52.2016.28 del 17 marzo 2017 consid. 3.2.1, 52.2015.444 del
24 novembre 2013 consid. 2.2.1, 52.2015.372 del 19 settembre 2016 consid. 4.2).
4.2. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia
costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni
esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre
essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il
contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse
pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art.
86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie
(ossia per le quali il contrasto col nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona; cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b
LST e 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione
se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione,
alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i
momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto
non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei
vicini. Queste norme hanno ripreso la disciplina
ed i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo
dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 147; cfr. messaggio n. 6309 sul disegno di legge
sullo territoriale del 9 dicembre 2009, ad art. 65), che permetteva non
soltanto di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a
trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma
anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza, purché non
sostanziali, se il contrasto col nuovo diritto non pregiudicava in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16
consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46 consid.
3.2). Secondo la giurisprudenza sviluppata in costanza di questa norma, la trasformazione è considerata
sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente
dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando
nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i
momenti di contrasto col nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle
trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle
finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente,
dell'entità dell'intervento e delle conseguenze
che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati
contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n.
16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n. 46; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad
art. 70 LALPT n. 515 seg.). Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi
di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto col diritto posteriore
non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli
interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per
conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione
del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid.
3.2 con rinvii; STA 52.2015.372 citata consid. 4.2, 52.2013.199 del 16
settembre 2014 consid. 3.1, 52.2009.60 del 1° aprile 2009 consid. 2,
52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).
4.3. Il Governo ha
ritenuto che la sopraelevazione travalicasse manifestamente quanto ammissibile
in virtù degli art. 66 LST e 86 RLst. Sovvertirebbe infatti in misura
sostanziale l'identità della costruzione esistente. L'art. 21 NAPR non
sarebbe di contro applicabile, essendo suscettibile di condurre ad un risultato
più favorevole. Per i motivi di cui si dirà
in appresso, tali conclusioni meritano conferma, mentre non possono trovare
accoglimento le eccezioni sollevate dai ricorrenti contro l'annullamento
della licenza.
4.4. Secondo gli
insorgenti, andrebbero anzitutto tenute distinte le fattispecie che vedono
un'unica lesione dei parametri di zona, come in concreto, da quelle in cui vi
sarebbero violazioni materiali di norme edilizie diverse, stante che i limiti
alle trasformazioni sostanziali di edifici esistenti e la relativa
giurisprudenza del Tribunale varrebbero unicamente per questi ultimi casi. Tale
tesi non è condivisibile.
Come rilevato dal
resistente, una simile interpretazione dell'art. 86 cpv. 3 RLst va contro lo
scopo e la struttura dell'intera normativa
cantonale. Quest'ultima si prefigge, infatti, di regolare tutte le
situazioni che vedono una costruzione esistente all'interno del comparto
fabbricabile in contrasto col diritto entrato in vigore in epoca successiva,
imponendo dei precisi limiti agli interventi di trasformazione. Per fare ciò, vengono
identificate e distinte due categorie di fattispecie: quelle nelle quali il
contrasto col diritto posteriore è da ricondurre alla conformità di zona (art. 66
cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLst) e quelle che vedono le costruzioni non conformi
ad "altre norme edilizie" (art. 86 cpv. 3 RLst). Con questa
terminologia, il legislatore non sottintende evidentemente la necessità - per
applicare gli art. 66 cpv. 2 lett. a e 86 cpv. 3 RLst - di avere la lesione di prescrizioni
edilizie differenti, non riconducibili alla conformità di zona. Sia che si
tratti di un unico momento di contrasto col diritto posteriore, sia che le
violazioni materiali riguardino più norme,
identica è difatti l'esigenza di chiarire il margine operativo della
tutela delle situazioni acquisite. Sottrarre al loro controllo l'intera
casistica degli edifici in contrasto con un'unica disposizione, inficerebbe gli
obiettivi che hanno portato all'introduzione dei citati articoli, creando
peraltro delle ingiustificate disparità di trattamento. Per essere approvato, il
controverso progetto deve dunque rispettare gli art. 66 cpv. 2 lett. a LST e 86
cpv. 3 RLst.
4.5. L'avversata
sopraelevazione dello stabile travalica manifestamente i limiti degli
interventi ammissibili secondo le norme cantonali all'esame. Altera
innanzitutto in modo apprezzabile l'aspetto esterno, posto che prevede
l'aggiunta di un intero piano all'edificio esistente, strutturato ora su due
soli livelli (di cui uno seminterrato). Con la realizzazione di un secondo appartamento
e della scala d'accesso esterna, si ha inoltre
un cospicuo aumento della superficie utile lorda (SUL). Passando da 121.83 a
263.39 mq, essa risulta in effetti più che raddoppiata (cfr. schema indici e
calcolo indici). La prevista sopraelevazione sovverte dunque in misura
sostanziale l'identità della costruzione esistente, sia sotto l'aspetto
qualitativo, sia sotto quello quantitativo. Soprattutto a fronte
dell'importante aumento della SUL, l'intervento non si pone in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, tutt'altro
(cfr. STA 52.2008.75 del 16 aprile 2010 consid. 3.2.2), ed è tale da far apparire l'edificio come un'opera
diversa da quella attuale (cfr. piani di facciata; STA 52.2016.28 citata
consid. 3.2.3, 52.2015.444
citata consid. 2.3.2). Già per questi motivi, il progetto travalica i limiti
imposti dagli art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 3 lett. a RLst e non può
quindi essere approvato.
A maggior ragione
s'impone questa conclusione se si considera che l'ampliamento consolida,
ancorché solamente sul piano verticale, i momenti di contrasto esistenti,
stante che il nuovo livello invade anch'esso la fascia inedificabile a contatto
col confine. In tal senso, è pure suscettibile di pregiudicare gli interessi
dei vicini proprietari dei fondi a nord e ad est.
Tutto considerato,
l'intervento non può dunque essere autorizzato. Tanto meno può essere rilasciato
un permesso in base all'art. 21 NAPR. Esso estende in effetti le facilitazioni
concesse dagli art. 66 LST e 86 RLst a favore degli edifici esistenti in
contrasto col diritto posteriore, dato che consentirebbe un ampliamento
verticale che, ancorché limitato ad un unico piano, incide in concreto
sull'aspetto esterno e sui contenuti della costruzione, alterandone
significativamente l'identità e provocando un consolidamento del contrasto con
la normativa sulle distanze da confine. Suscettibile di condurre ad un
risultato più favorevole, deve pertanto cedere il passo al diritto
gerarchicamente superiore.
Alla luce della
violazione materiale esistente e della trasformazione sostanziale prodotta
dalla sopraelevazione, l'annullamento del permesso non perfeziona in nessun
modo una lesione del principio di proporzionalità o dei principi basilari della
pianificazione del territorio. Agire diversamente equivarrebbe a concedere agli
insorgenti, grazie alle preesistenze difformi, ciò che altrimenti non avrebbero
potuto ottenere.
4.6. Nulla possono invocare
Fatti
i ricorrenti a proprio favore dalle rassicurazioni fornite dall'autorità
comunale in merito alla possibilità di autorizzare una sopraelevazione dell'immobile
(cfr. risoluzione municipale 15 marzo 2012,
doc. Q allegato al ricorso). Come chiarito dallo stesso municipio, la sua determinazione
aveva valore di semplice informazione, priva di effetti giuridici
particolari. Non è dunque opponibile alle
autorità, né ai terzi interessati. La richiesta di verificare le possibilità di
trasformazione dell'abitazione non era stata difatti impostata come
domanda di licenza preliminare secondo la procedura ordinaria (cfr. art. 15
LE). Priva di effetti giuridici è pure l'analisi sulle possibilità edificatorie
del mapp. allestita dal tecnico comunale, basata, fra l'altro, sull'art. 21
NAPR, di cui si è detto al considerando che precede (cfr. doc. T allegato al
ricorso).
Del tutto inconferente
è il richiamo all'art. 44 RLE, ritenuto che il nuovo livello non può in nessun modo essere assimilato ad un sottotetto e
che la sua superficie è comunque pari a quella del piano sottostante. Vista la
portata dell'intervento per rapporto alle preesistenze, considerarlo
alla stregua di un sottotetto non sarebbe in ogni caso di alcun vantaggio per i
ricorrenti.
Non vi è poi ragione di
chinarsi sulla possibilità evocata in sede di replica di autorizzare la
formazione di un piano aggiuntivo di 88 mq (pari a 2/3 della superficie del
livello sottostante), coperto da un tetto piano e confinato nella porzione sud
dello stabile, posto che si tratta di un
intervento significativamente diverso da quello oggetto del permesso,
che richiederebbe l'elaborazione di nuovi piani di progetto e la presentazione
di una domanda in variante secondo le opportune formalità procedurali.
4.7. Da ultimo, gli
insorgenti invocano la possibilità di ottenere una deroga in virtù dell'art. 67
cpv. 1 LST, giusta il quale, in situazioni eccezionali e se l'osservanza delle
disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, possono essere
concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini. A torto.
Con questa norma, il
legislatore ha voluto concedere la possibilità di rilasciare delle
autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione della legge
condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché
i piani regolatori non prevedono la possibilità di concederne. In
sostanza, si sono volute superare le incertezze legate a norme comunali
lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto mancanti, mettendo a disposizione
dei comuni una valida base legale per la concessione di deroghe (cfr. messaggio
n. 6309 citato, ad art. 66 pag. 89). Anche
per l'art. 67 cpv. 1 LST, esse si giustificano però soltanto in presenza di situazioni eccezionali, date le quali
l'applicazione rigida delle norme di legge comporta per il singolo amministrato
un sacrificio eccessivo ed ingiustificato per rapporto all'interesse pubblico perseguito (cfr. STA 52.2014.440 del 6
maggio 2016 consid. 5.1, confermata da: STF 1C_274/2016 del 1° giugno
2017). Sennonché, la situazione dei ricorrenti non presenta alcunché di
eccezionale, né si vede perché l'applicazione del diritto al caso di specie porterebbe
a risultati insoddisfacenti. Data la conformazione del fondo, gli insorgenti
ben potranno trovare altre soluzioni per sfruttarne al meglio le potenzialità
edificatorie, nel rispetto delle prescrizioni sulle distanze dal confine. Sarà
così possibile salvaguardare il valore della loro proprietà. Non devono quindi neppure sopportare un sacrificio
eccessivo per rapporto all'interesse pubblico volto al rispetto del diritto.
Non portano ad altra conclusione i generici richiami ai principi di densificazione
dei comparti fabbricabili e di utilizzo razionale e parsimonioso del suolo, che
regolano l'attività di pianificazione del territorio. Resta il fatto che, nel campo
delle costruzioni, lo scopo delle deroghe non
è quello di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, di favorire
un'utilizzazione intensiva e ottimale delle costruzioni o di eludere
disposizioni poco soddisfacenti (cfr. Scolari,
op. cit., ad art. 2 LE n. 695).
5. 5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
5.2. La tassa di
giustizia è posta a carico degli insorgenti, in solido, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al resistente, posto
che non è assistito da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti, in
solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere