52.2016.453
Licenza edilizia parziale per la modifica della capacità ricettiva di un esercizio pubblico
21 luglio 2017Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.453
Lugano
21 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso 14 settembre 2016 di
RI
1
patrocinata
da: avv. Stefano Pizzola, 6901 Lugano,
contro
la
decisione 12 luglio 2016 (n. 3298) del Consiglio di Stato, che accoglie
l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione 14 luglio 2015
con la quale il municipio di Alto Malcantone ha rilasciato alla ricorrente la
licenza edilizia parziale per la modifica della capacità ricettiva dell'osteria
al mapp. __________ di quel comune, in località Fescoggia;
ritenuto, in
fatto
A. Sul mapp. __________
del comune di Alto Malcantone, in località Fescoggia, sorge un edificio
strutturato su tre livelli, uno dei quali seminterrato. Il sedime, che confina verso
nord con via Cantonale (mapp. __________), appartiene alla zona residenziale
semi-estensiva (R2). Originariamente, al pianterreno si trovavano un ufficio
postale ed un deposito/autorimessa. Attualmente, quei locali sono occupati da
un'osteria (__________). Sullo stesso livello sono pure presenti degli spazi
abitativi. Al piano superiore è stato ricavato un appartamento, mentre il
seminterrato ospita vani ad uso cantina/deposito ed una rimessa rivolta a sud,
collegata alla sovrastante strada attraverso una fascia di terreno inedificata che
sale lungo il confine ovest.
B. Raccolto
l'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (opposizione
parziale n. 85932 dell'11 novembre 2013), il 29 gennaio 2014 il municipio ha rilasciato
a __________, allora proprietario del fondo, la licenza edilizia per l'insediamento
al pianterreno di un bar dotato di cucina e 21 posti a sedere (16 ai quattro tavoli
e 5 al bancone). Facendo proprie le valutazioni dell'autorità dipartimentale
(cfr. pag. 5), ha invece negato per problemi di visibilità il permesso per la
formazione di quattro posteggi esterni, in parte ubicati sul sedime cantonale, sullo
spiazzo esistente tra lo stabile (lato nord) e la strada cantonale.
C. a. Nel
frattempo, con domanda di costruzione in variante 27 gennaio 2014 __________ ha
chiesto il permesso per il cambiamento di destinazione del bar in osteria e, di
nuovo, per la creazione di quattro stalli davanti al locale, parzialmente
ubicati sul sedime stradale. Con la variante, l'istante intendeva sostanzialmente
risolvere i problemi di visibilità a suo tempo censurati dall'autorità
cantonale. Disponendo di una cucina di soli 10 mq, ha inoltre chiesto la
concessione di una deroga al rispetto del dimensionamento minimo delle cucine (16.00
mq) fissato dall'art. 36 cpv. 2 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri
e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1).
b. Il 28 marzo 2014, i
servizi dipartimentali hanno preavvisato favorevolmente il progetto (avviso
cantonale in variante n. 87672). In particolare, il Laboratorio cantonale,
ritenute la capacità ricettiva dell'esercizio, limitata a 21 posti interni,
di cui 5 al banco bar, le dimensioni della cucina di 10 mq, la volontà di
offrire all'occor[r]enza piatti a base di cucina semplice e la
valenza sociale di poter disporre in una zona discosta di un piccolo esercizio
pubblico, ha concesso una deroga al rispetto dell'art. 36 cpv. 2 RLear in
virtù del cpv. 4 della medesima disposizione (cfr. avviso, pag. 1 seg.).
c. Richiamate le
condizioni dell'avviso cantonale, che non si esprime sui posteggi, il 25 aprile
2014 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia in variante.
D. a. Il 23
febbraio 2015, RI 1 ha chiesto all'esecutivo comunale il permesso di modificare
la capacità ricettiva dell'esercizio pubblico di cui è gerente, portando i
posti a sedere da 21 a 25, di cui 13 interni e 12 esterni. In particolare, il
progetto prevede di eliminare quattro dei cinque posti al bancone ed uno dei quattro
tavoli e di creare 12 posti a sedere all'esterno, previa posa di tre tavolini per
quattro persone sullo spiazzo tra l'edificio e la strada, nell'area attualmente
occupata da due dei quattro stalli, che verrebbero sostituti da due nuovi posteggi
situati nell'angolo nord-ovest del fondo. Secondo il progetto, il livello
seminterrato ospiterà locali tecnici, una cantina per il vino, un office deposito
cucina, un vano disponibile ed un deposito.
In ossequio alla
richiesta di completamento atti dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori
(UPR), l'istante ha presentato lo studio fonico 1° aprile 2015 sul rumore prodotto
all'esterno del locale, allestito dalla __________ (di seguito: UCE).
b. Nel termine di
pubblicazione della domanda, al rilascio del permesso si sono opposti CO 1 e CO
2, qui resistenti, proprietari di un fondo confinante (mapp. __________), lamentando,
segnatamente, la non conformità del progetto con le funzioni assegnate alla
zona e con la legislazione federale sull'inquinamento fonico, oltre all'insufficienza
del numero di posteggi. Gli opponenti hanno inoltre chiesto al Laboratorio
cantonale di rivedere la deroga concessa per la cucina.
c. Il 23 aprile 2015, i
Servizi dipartimentali hanno preavvisato favorevolmente il rilascio della
licenza (avviso cantonale n. 91988). Nel dettaglio, ritenuto che l'esercizio
dispone di ampi locali accessori alla cucina, situati nel piano seminterrato dello
stabile e che la modifica della capacità ricettiva (…) rappresenta
di fatto una riduzione dei posti per il computo della superficie (dato che
Fatti
i posti all'esterno andrebbero conteggiati in ragione della metà), il
Laboratorio cantonale non ha ravvisato motivi per non confermare la deroga. Da
parte sua, sulla scorta delle valutazioni dell'UCE, la Sezione per la protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha reputato che il progetto fosse
conforme alla legislazione federale sull'inquinamento fonico. Ha comunque imposto
le seguenti condizioni tecniche, costruttive e d'esercizio:
·
l'esercizio pubblico dovrà
attenersi agli orari dichiarati al cap. 2 della parte prima della citata
perizia;
·
i tavolini esterni del bar
potranno essere a disposizione della clientela esclusivamente durante il
periodo estivo, come descritto al cap. 2 della parte prima della citata
perizia;
·
negli spazi adibiti
all'esercizio pubblico non sarà possibile lo svolgimento di manifestazioni o
d'intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere
straordinario e sporadico va richiesta di volta in volta l'autorizzazione
dell'autorità comunale;
·
l'eventuale musica riprodotta
dovrà essere di sottofondo, confinata all'interno dell'edificio e limitata ad
un livello sonoro non udibile dall'esterno;
·
le attività di pulizia e
manutenzione dovranno essere svolte unicamente durante il periodo diurno dalle
07:00 alle 19:00, come indicato al cap. 10.2.2 a pag. 16 della citata perizia.
d. Preso atto del
citato avviso, con risoluzione 14 luglio 2015 l'esecutivo comunale ha accolto
parzialmente l'opposizione dei vicini, limitatamente a quanto concerne
l'avversato aumento della superficie utile lorda (SUL) (dispositivo n. 1). Di
conseguenza, ha rilasciato la licenza edilizia per la modifica della
capacità ricettiva del locale pubblico (dispositivo n. 2), mentre l'ha
negata per il cambiamento di destinazione dei locali al piano seminterrato
dell'edificio (cantina per il vino ed office/deposito cucina) e per
la formazione di due nuovi posteggi (dispositivo n. 3). Ha altresì imposto
all'istante il versamento di un contributo sostitutivo di fr. 15'000.- per la
mancata realizzazione di 5 stalli, considerato che sul fondo sono
autorizzati unicamente 4 posteggi (2 a confine con la strada Cantonale e a
servizio dell'esercizio pubblico, 1 autorimessa al piano seminterrato e 1
esterno a valle dell'edificio) (dispositivo n. 4).
Il municipio ha
anzitutto ritenuto che l'esercizio pubblico fosse compatibile con le funzioni
residenziali della zona. Di seguito, ha rilevato che l'indice di sfruttamento
ammissibile era già stato superato dai precedenti interventi, ragione per la
quale un ulteriore aumento della SUL - frutto del cambiamento di destinazione di
alcuni vani nel seminterrato - non poteva essere tollerato. Quanto alla cucina,
non si sarebbe giustificato un irrigidimento sulla deroga, visto il
ridimensionamento dei posti a sedere situati all'interno del locale. Da ultimo,
ha reputato di non poter autorizzare i due nuovi posteggi, perché sarebbero in
conflitto con la fermata dell'autopostale, non sarebbero al beneficio di
un'autorizzazione cantonale per l'uso del demanio pubblico e sarebbero in
conflitto con l'unica via d'accesso all'autorimessa posta al piano seminterrato
dell'edificio.
E. Con giudizio 12
luglio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dagli
opponenti, annullando la licenza edilizia.
Il Governo ha anzitutto
considerato che, per dimensioni, capienza, ubicazione e destinazione,
l'esercizio pubblico configura una sorta di ritrovo di quartiere,
commisurato alle esigenze della zona e quindi conciliabile con la funzione che
il PR assegna al comparto. Di seguito, ha negato che si potesse
rimproverare al municipio di aver abusato del suo potere di apprezzamento
per aver autorizzato l'eliminazione di 2 posteggi, peraltro di fatto autorizzati
(…) a titolo precario essendo in parte situati su un'area demaniale.
Quanto al rispetto della legislazione federale sull'inquinamento fonico, ha invece
ritenuto che l'ufficio cantonale competente non avrebbe stimato il rumore del
traffico indotto, né quello comportamentale generato dagli utenti
dell'esercizio pubblico, per il quale non risulta sia stata valutata la
possibilità di adottare delle misure di protezione fonica in ossequio al
principio di prevenzione di cui all'art. 11 della legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Carenze, queste, che a suo
avviso precluderebbero la possibilità di verificare la conformità della
nuova terrazza. L'Esecutivo cantonale non ha però giudicato necessario
rinviare gli atti alle istanze inferiori per ulteriori accertamenti, posto che
la licenza andava annullata anche per altri motivi. Segnatamente, non ha
condiviso le argomentazioni addotte dal Laboratorio cantonale per confermare la
deroga per la cucina. Il progetto condurrebbe a suo avviso ad un aumento della
capacità ricettiva del locale e non ad una sua diminuzione, dal momento che i
posti esterni andrebbero conteggiati per intero e non in ragione della metà. In
più, la cucina non disporrebbe di alcuno spazio accessorio nel seminterrato, visto
che il municipio non ne ha approvato il cambiamento di destinazione. La
riduzione dei posti a sedere esterni, volta a mantenere invariata la capienza
dell'osteria, non entrerebbe comunque in linea di conto, a causa dei lacunosi accertamenti
fonici.
F. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga ripristinata la licenza.
L'insorgente critica
anzitutto la decisione del Governo di non avallare la deroga per la cucina, fondata
su una precedente decisione passata in giudicato. Le motivazioni addotte dal
Laboratorio cantonale per giustificarne il rilascio sarebbero tuttora valide,
stante che l'aumento di quattro posti a sedere non muterebbe la situazione.
Andrebbe altresì tenuto conto che l'osteria è servita da una strada poco
trafficata, si trova in una zona discosta ed è frequentata da persone che risiedono
nelle vicinanze. L'Esecutivo cantonale avrebbe in ogni caso potuto riportare il
numero totale di posti a sedere alla situazione precedente. Quanto agli aspetti
di natura fonica, una verifica del rumore generato dal traffico indotto sarebbe
in concreto impossibile. La stessa autorità di ricorso ammetterebbe peraltro
che non vi sarà un significativo aumento del traffico. La ricorrente non
comprende altresì quali misure di prevenzione del rumore comportamentale potrebbero
essere adottate. Considera comunque sproporzionata la loro esecuzione per l'osteria
di un piccolo paese.
G. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione
pervengono gli opponenti, qui resistenti, che contestano le tesi di controparte
con argomentazioni che verranno riprese, se necessario, in seguito, e ribadiscono
la loro opposizione alla decisione dell'autorità comunale di avallare l'eliminazione
di due dei quattro stalli a contatto con la strada.
Il municipio e
l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) non presentano osservazioni e si
rimettono entrambi al giudizio del Tribunale, mentre la SPAAS, e per essa l'UPR,
ribadisce le proprie conclusioni circa il rispetto dei valori limite di
esposizione fissati dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre
1986 (OIF; RS 814.41). Al fine di rispettare il principio di prevenzione, non
considerato dalla citata perizia, suggerisce comunque di limitare alle
22.00 l'orario del servizio offerto all'esterno del locale. Quanto al traffico
indotto, giudica lo stesso ininfluente, in quanto l'aumento della capacità ricettiva
dell'osteria sarebbe minima. In ogni caso, da verifiche foniche eseguite in
loco, risulterebbe che la strada non supera i valori limite di esposizione fissati
dall'OIF. Affinché siano superati, o per essere percettibile ai sensi
dell'art. 9 OIF, il traffico dovrebbe aumentare di circa 1 dB(A), ciò
che corrisponde a circa 200 veicoli in più al giorno (…), dato sicuramente
inverosimile per un piccolo esercizio pubblico di una frazione di paese che
conta circa un centinaio di abitanti.
H. a. Il 12 maggio
2017, il giudice delegato ha chiesto all'UPR di presentare un approfondimento
d'indagine riguardante gli aspetti fonici del progetto. In particolare,
ritenuto che le parti avevano presentato due perizie contrapposte volte a valutare
il rumore quotidiano derivante dall'esercizio pubblico, ha domandato all'ufficio
dipartimentale di esprimersi su:
-
l'attendibilità delle
metodologie di valutazione del rumore quotidiano applicate dai due esperti, in
particolare per il rumore prodotto all'esterno del locale (comportamento della
clientela, ecc.) - possibilmente, riassumendone i punti principali e le divergenze;
-
le conclusioni a cui sono
giunti gli esperti, in particolare sull'effettiva entità delle ripercussioni
foniche, avuto riguardo delle diverse fasce orarie considerate (…).
A fronte di quanto
precede, ha pure richiesto se il progetto determinerà o meno un disturbo di
poca importanza e di prendere posizione su eventuali prescrizioni atte a
contenere le emissioni, in aggiunta a quanto già disposto dall'avviso
cantonale.
b. Delle valutazioni
presentate dall'UPR, come pure delle osservazioni inoltrate a tale riguardo
dalle altre parti, si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di
diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione della ricorrente, già istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE;
art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La situazione dei luoghi e l'oggetto delle contestazioni emergono con
sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, integrate col parere richiesto
all'UPR sull'ossequio della legislazione federale in materia d'inquinamento
fonico. Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Per
poter ospitare un esercizio pubblico, uno stabile o parte di esso deve essere
ritenuto idoneo dal profilo strutturale. In tal senso, l'art. 7 cpv. 1 della
legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear;
RL 11.3.2.1) stabilisce che il municipio, nell'ambito della procedura di
rilascio della licenza edilizia, è competente per l'esame degli aspetti strutturali
degli esercizi. In tale ambito, soggiunge la norma (cpv. 2), l'ottenimento dell'avviso
del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante. I requisiti strutturali ai
quali il municipio deve attenersi nell'ambito della procedura di licenza
edilizia, conclude la disposizione (cpv. 3), sono stabiliti nel regolamento di
applicazione della Lear. Tra i requisiti strutturali ed igienici definiti dal
capitolo sesto del RLear, l'art. 36 prevede che le cucine debbano essere adeguate
alla capacità ricettiva dell'esercizio pubblico (cpv. 1). La norma precisa che
il calcolo deve essere effettuato in base ad un minimo di 0.40 mq per
avventore, ritenuto comunque un minimo di superficie pari a 16 mq (cpv. 2). Dal
computo è escluso il locale adibito ad economato (cpv. 3). Il cpv. 4 ammette
che, per giustificati motivi, possano essere concesse deroghe al cpv. 2, riservate
le normative in materia di legge federale sul lavoro.
2.2. L'art. 36 cpv. 4
RLear prevede dunque la possibilità per l'autorità di concedere deroghe al
rispetto della superficie minima per le cucine per giustificati motivi, ossia
quando una rigida applicazione del regime ordinario si riveli eccessivamente
gravosa per il singolo, senza che l'interesse pubblico o quello dei vicini lo
giustifichi (cfr. RDAT I-1999 n. 21 consid. 3d, I-1998 n. 8 consid. 3.2,
II-1994 n. 50 consid. 3.1; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo. Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,
n. 791 segg.; Scolari, Commentario,
Considerandi
II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE n. 693 segg.). La prescrizione presuppone
l'esistenza di una situazione eccezionale ed implica che vengano reciprocamente
soppesati, da un lato, l'interesse pubblico e gli interessi privati dei terzi
al rispetto delle norme da cui ci si vorrebbe scostare, e, dall'altro, gli interessi
del richiedente la deroga. Nel campo delle costruzioni, la deroga non ha
specialmente per fine di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, di
favorire un'utilizzazione intensiva e ottimale delle costruzioni o di eludere disposizioni
poco soddisfacenti (cfr. Scolari, Commentario,
op. cit., ad art. 2 LE n. 695). La concessione di una deroga deve in ogni caso
essere esaurientemente motivata in funzione della situazione concreta, tenendo
segnatamente conto delle caratteristiche dei luoghi, della natura del progetto,
delle finalità perseguite dalla normativa e degli interessi pubblici e privati
coinvolti (cfr. STF 1C.207/2010 del 21 aprile 2011 consid. 4.3, pubbl. in: RtiD
II-2011 n. 13; RDAT II-2002 n. 1 consid. 3.4 e 4; Scolari, Diritto amministrativo. Parte generale, op. cit.,
n. 794).
2.3
Con la domanda di
costruzione per il cambiamento di destinazione da bar ad osteria, l'istante ha
chiesto la concessione di una deroga alla superficie minima della cucina (16
mq), posto che non era possibile ingrandire il locale che la ospita (10 mq), che
la capacità del ritrovo era comunque limitata (21 posti a sedere di cui 5 al
bancone del bar) e che i piatti serviti erano semplici e destinati a clienti
del posto. Il Laboratorio cantonale ha considerato valide le ragioni addotte ed
ha quindi concesso la deroga ex art. 36 cpv. 4 RLear (cfr. avviso n. 87672,
pag. 1). Confrontato poi con la domanda di febbraio 2015, ha confermato la
deroga, posto che l'esercizio dispone di ampi locali accessori alla cucina,
situati nel piano seminterrato dello stabile e che la modifica della
capacità ricettiva (…) rappresenta di fatto una riduzione dei posti (dato
che i posti a sedere esterni andrebbero conteggiati in ragione della metà).
Il Governo non ha condiviso
tali argomentazioni, reputando che il progetto condurrebbe ad un aumento della capienza
del locale. In più, la cucina non disporrebbe di alcuno spazio accessorio nel
seminterrato, visto che il municipio non ne ha approvato il cambiamento di
destinazione.
La ricorrente pone invece
l'accento sul fatto che la cucina, al beneficio di un valido titolo autorizzativo,
è già ora più piccola di quanto prescritto e che l'aumento di quattro posti a
sedere non inciderebbe sulle ragioni che avevano a suo tempo giustificato la
deroga.
2.4
L'esercizio
pubblico in discussione è un ritrovo di quartiere situato a ridosso del nucleo
di una piccola frazione. Ha dimensioni contenute (ca. 28 mq di superficie
ricettiva) e, secondo il permesso rilasciato il 25 aprile 2014 e passato in
giudicato, una capacità ricettiva modesta (21 posti a sedere, di cui 5 al bancone).
È inoltre collocato in un edificio che non permette di ampliare la superficie
della cucina, se non a discapito della parte restante del locale (sala), già
piuttosto ridotta (cfr. piante allegate alle domande di costruzione). Rispetto
al progetto approvato, quello avversato prevede di ridurre i posti a sedere
interni (13) e di collocare 3 tavoli all'esterno (12 posti). Il Governo ha
ritenuto, invero non del tutto a torto, che le argomentazioni addotte dal
Laboratorio cantonale per concedere la deroga a questa variante non potessero
essere condivise. Essenzialmente, ha comunque motivato il diniego della deroga
col fatto che il progetto condurrebbe ad un aumento della capienza del locale.
La tesi è discutibile. In effetti, se è vero che l'aumento da 21 a 25 posti a
sedere durante il periodo estivo equivale ad un incremento della capacità
ricettiva durante la bella stagione di ca. il 20%, è altrettanto vero che nel
restante periodo dell'anno la capacità ricettiva diminuirebbe del 38% ca.,
visto che i posti a sedere passerebbero da 21 a 13. La questione non merita di
essere approfondita, perché, come proposto del resto dalla stessa ricorrente,
in applicazione del principio di proporzionalità bastava ridurre i posti a
sedere a 21, conformemente a quanto già precedentemente autorizzato, sopprimendo
uno dei tavolini all'esterno e portando così i posti esterni da 12 a 8. Provvedimento,
questo, che, in una certa misura, potrebbe anche esplicare effetti riduttivi
sull'impatto fonico proveniente dalla terrazza esterna (cfr. consid. 3.2.6). A
queste condizioni, tenuto altresì conto dell'interesse pubblico a disporre di
un luogo aggregativo con valenza sociale in un'area discosta (cfr. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch
[curatori], Kommentar RPG, Zurigo 2010, ad art. 22 n. 75; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
ad art. 22 n. 26), non vi è motivo di non confermare la decisione del
Laboratorio cantonale - autorità chiamata a valutare questi particolari aspetti
organizzativi ed igienici - di concedere la deroga alla variante.
3.
Dal
profilo della conformità ambientale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non
fosse stato adeguatamente valutato in sede di rilascio del permesso né il
rumore causato dal traffico indotto (…) né quello comportamentale generato
dagli utenti dell'esercizio pubblico. Neppure sarebbe stata esaminata, in
applicazione del principio di prevenzione, la possibilità di adottare delle
misure atte ad ottenere una riduzione importante delle emissioni. L'UPR non
avrebbe posto rimedio ai difetti. Non sarebbe stato pertanto possibile
verificare la conformità della nuova terrazza (esterna) con il diritto.
3.1
Traffico indotto
3.1.1
Il rumore provocato dal traffico indotto sulle
strade d'accesso a un nuovo impianto è
disciplinato dall'art. 9 dell'OIF.
In base a questa norma, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o
modificato sostanzialmente non deve né (a) comportare il superamento dei valori
limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecitazione di un impianto
per il traffico, né (b) provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un
impianto per il traffico che deve essere risanato,
immissioni foniche percettibilmente più elevate.
L'art. 9 OIF regola due distinte situazioni (cfr. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de
l'environnement, Zurigo 2002, pag. 308). Quando un
impianto per il traffico rispetta i VLI fa
stato la lett. a: l'esercizio
di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve allora
condurre, a causa della maggior sollecitazione della via di comunicazione esistente, al superamento dei VLI. Quando invece l'impianto per il
traffico deve essere risanato perché sono già raggiunti o superati i VLI, è
applicabile la lett. b: in questi casi, l'esercizio dell'impianto fisso nuovo o
modificato in modo sostanziale non deve provocare, a causa della maggior
sollecitazione della via di comunicazione esistente,
immissioni foniche percettibilmente più elevate. Per essere considerato
percettibilmente più elevato, l'incremento di
immissioni foniche deve essere di almeno 1.0 dB(A) (cfr. DTF 110 Ib 340;
RDAT I-1994 n. 67 consid. 3.2 e 3.3; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs-
und Baurecht, Band 2, Zurigo 2011, pag. 1083 n. 19.3.2.3).
3.1.2
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli Allegati 3 e seguenti i valori limite
d'esposizione al rumore, in particolare i valori di pianificazione (VP) ed i
VLI, a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di
sensibilità (GdS) assegnato dal piano regolatore alle singole zone di utilizzazione.
Per il
rumore del traffico stradale fa stato l'Allegato 3, che, per le zone con
un GdS II - quali sono quelle che, al pari della zona residenziale
semi-estensiva in cui insiste il mapp. __________, non ammettono immissioni
moleste (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b OIF e art. 46 delle norme di attuazione
del piano regolatore; NAPR) - fissa un VLI di 60 dB(A) per il giorno e di 50
dB(A) per la notte.
3.1.3
In sede di
risposta, l'UPR ha precisato di aver considerato ininfluente il traffico
indotto, perché l'aumento della capacità ricettiva dell'osteria sarebbe minima.
In ogni caso, tenuto conto del traffico giornaliero medio (TGM = 1'158 veicoli)
sulla strada cantonale che attraversa Fescoggia e delle verifiche foniche
eseguite presso gli edifici più prossimi alla strada, i VLI fissati dall'OIF
non sarebbero superati. Affinché lo siano, il traffico dovrebbe aumentare di
circa 1 dB(A), ciò che corrisponde a circa 200 veicoli in più al giorno (…).
Dato sicuramente inverosimile per un piccolo esercizio pubblico di una
frazione di paese che conta circa un centinaio di abitanti. Considerato che
la domanda di costruzione stima un numero giornaliero totale di visitatori
pari a 25, queste spiegazioni permettono di fugare i dubbi sollevati
dall'Esecutivo cantonale quanto all'impatto fonico del traffico indotto. Non vi
è in effetti motivo di dubitare dei calcoli dell'UPR. Neppure i resistenti,
rimasti silenti, pretendono del resto il contrario. A maggior ragione che, contrariamente
a quanto assume l'ufficio dipartimentale, la capacità ricettiva dell'esercizio
pubblico in questione non aumenterà affatto, ma semmai, quantomeno al di fuori
della stagione estiva, diminuirà (cfr. consid. 2.4).
3.2
Rumore ambientale
3.2.1
Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni
e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle
emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le
emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e
dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono
inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico
inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). La costruzione d'impianti
fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le
immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i valori di
pianificazione (VP) nelle vicinanze. L'art. 7 cpv. 1 OIF precisa
a sua volta che le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo - quale
dev'essere considerata l'Osteria Giò, essendo stata insediata dopo il 1°
gennaio 1985, data di entrata in vigore della LPAmb (cfr. DTF 123 II 325
consid. 4c/cc) - devono essere limitate secondo le disposizioni
dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in
modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori
di pianificazione (VP).
3.2.2
In base al principio di prevenzione delle emissioni,
il rispetto dei valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare, in base ai
criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF, se si giustifichino
ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni
sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili
sotto il profilo economico e proporzionali (cfr. DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28
settembre 2001 consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12
maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una pompa termica, in: URP 2009, pag. 541;
STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 3.4.). Per prassi, se i VP
determinanti sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni
soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere
un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente
basso (cfr. DTF 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011
citata consid. 4.1,1C_299/ 2009 del 12 gennaio 2010 consid. 3.2; STA
52.2011.330
del 21 giugno 2012 consid. 2.2).
3.2.3
Per gli impianti
che generano il cd. rumore quotidiano o del tempo libero (Alltags-
und Freizeitlärm) - nel quale rientra anche il rumore comportamentale degli
utenti di un esercizio pubblico - gli allegati dell'OIF non fissano dei valori
limite d'esposizione al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le
immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb
all'art. 15, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3
OIF; DTF 126 II 300 consid. 4c/aa, 123 II 74 consid. 4a e b, 118 Ib 590
consid. 3b; Christoph Zäch/Robert Wolf, Kommentar USG,
Zurigo 2000, ad art. 15 n. 41). In base all'art. 15 LPAmb, i valori limite
delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che,
secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino
considerevolmente la popolazione. Determinante per la valutazione del rumore è
il luogo d'immissione in questione. Per giurisprudenza, gli impianti che non soggiacciono
a determinati valori di pianificazione e le cui emissioni si ripercuotono su
una zona residenziale con GdS II, devono rispettare un livello d'immissione che
generi al massimo un disturbo di poca importanza (cfr. STF 1A.241/2004 del 7
marzo 2005 consid. 2.2). Nei comparti dove fa stato il GdS III, si può invece
tener conto di una minor sensibilità (cfr. Urs
Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags und Freizeitlärm, in:
URP 2009, pag. 64 e segg., pag. 83).
Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della natura e
intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta,
nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo
non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma
procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle
immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv.
2.
OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3; 123 II 325 consid. 4d/bb con rinvii; STF
1A.241/2004 del 7 marzo 2005 consid. 2.2). Elementi per il giudizio sono
deducibili dagli ordinamenti locali che tutelano la quiete notturna e durante i
giorni festivi, dalla direttiva Cercle Bruit sul rumore degli esercizi pubblici
del 10 marzo 1999 (modificata il 30 marzo 2007; di seguito: direttiva) o da
direttive, raccomandazioni e linee guida estere, nella misura in cui risultano
compatibili con la legislazione ambientale svizzera e con le caratteristiche
specifiche degli eventi oggetto d'esame (cfr. STF 1C_169/2008 del 5 dicembre 2008 consid. 3.3,1A.195/2006 del 17 luglio 2007 consid. 3.3).
3.2.4
Nel
caso concreto, la variante prevede di dotare l'esercizio pubblico di una sorta
di terrazza esterna con tre tavoli (12 posti a sedere), situata nello spiazzo esistente
tra l'edificio e la strada, nell'area attualmente occupata da due posteggi, che verrebbero eliminati.
Lo studio
fonico 1° aprile 2015 dell'UCE (di seguito: studio fonico UCE) annesso al
progetto, orientandosi alla direttiva Cercle Bruit, ha analizzato il
rumore prodotto dal comportamento della clientela sulla terrazza esterna. Quali
ricettori sono state considerate la facciata meridionale dell'edificio sito sul
lato opposto della strada (mapp. __________; R1) ed una finestra al primo piano
dell'abitazione dei resistenti (mapp. __________; R2). Per quantificare le immissioni
derivanti dalle conversazioni degli avventori, il perito ha quindi proceduto a
delle misurazioni presso l'abitazione al mapp. __________. Ha poi determinato matematicamente
il loro valore per i due ricettori, tenendo conto della possibile affluenza
della clientela e dei vari periodi di attività del locale e deducendo il rumore
di fondo, misurato anch'esso in loco. Dalle verifiche effettuate è (tra l'altro)
emerso che i livelli d'immissione sonora presso il ricettore R1 raggiungono
54.50
dB(A) tra le 07:00 e le 19:00 (periodo di attività), 53.60 dB(A) tra le
19:00 e le 22:00 (periodo di tranquillità) e 48.60 dB(A) tra le 22:00 e le 07:00
(periodo di riposo; cfr. studio fonico UCE, parte terza n. 3.3). I livelli
presso il ricettore R2 sono invece risultati o molto più bassi (36.8 dB(A) nel
periodo di attività) oppure nemmeno percepibili (cfr. studio fonico UCE, ibidem).
L'esperto dell'istante ha pure effettuato un'analisi del disturbo generato
dalla terrazza basandosi sulle indicazioni fornite dall'Ufficio federale
dell'ambiente (cfr. UFAM, Valutazione dei rumori quotidiani, Berna 2014; studio
fonico UCE, parte terza n. 3.4). Considerati il periodo di disturbo, la
percettibilità, la frequenza e il carattere del rumore prodotto, unitamente
alle caratteristiche delle zone esposte, è giunto alla conclusione che il disturbo
sarà tra l'esiguo ed il molesto. Sennonché, a suo giudizio, questa metodologia d'indagine
non terrebbe in considerazione la distanza effettiva dei ricettori, in
particolare del R2, la quale non permetterebbe concretamente di ritenere il
carico fonico molesto. Ad ogni buon conto, l'UCE ha concluso che il rumore
prodotto dalla gestione del BAR non sarà disturbante - e persino percepibile -
poiché inferiore a quello di fondo (cfr. studio fonico UCE, parte terza n.
3.
).
Tenendo
conto di queste risultanze, la SPAAS ha ritenuto che il progetto potesse essere
autorizzato alle condizioni citate in narrativa (cfr. avviso cantonale n.
91988, pag. 2).
Per contro, alla luce delle
contestazioni sollevate dai resistenti sulla scorta di un proprio referto
peritale - allestito il 10 settembre 2015 dalla __________ (di seguito: __________)
sulla base della direttiva austriaca Praxisleitfaden Gastgewerben 2008 - Gastgärten,
redatta dalla Umweltbundesamt GmbH (Vienna, 2008) - il Governo ha reputato
insufficienti le verifiche effettuate e, soprattutto, le condizioni poste dall'autorità
dipartimentale, che a suo avviso avrebbe dovuto tenere in maggior
considerazione il principio di prevenzione.
La critica non è
ingiustificata. Tanto più se si pone mente al fatto che, in base allo stesso
studio fonico UCE, presso il ricettore R1 nel periodo di riposo i VP risultano
superati, di modo che, quantomeno nella fascia oraria tra le 22:00 e la
chiusura del locale, il disturbo derivante dall'esercizio della terrazza
esterna va qualificato come molesto (cfr. studio fonico, parte terza, tabella
al n. 3.4; UFAM, op. cit., n. 2.2.3, tabella 1 pag. 16).
3.2.5
Ora, chiamato a
presentare un approfondimento sugli aspetti di natura fonica legati al
controverso progetto, l'UPR ha anzitutto confrontato le metodologie di analisi
del rumore quotidiano utilizzate dai due esperti. In concreto, l'UCE si sarebbe
fondato soprattutto sui rilevamenti del rumore comportamentale e di quello di
fondo effettuati sul posto, mentre l'__________ avrebbe svolto le proprie indagini
basandosi sui dati acustici forniti dalla letteratura. L'autorità cantonale ha
ritenuto corretti entrambi gli approcci, sottolineando che i risultati ottenuti
dall'UCE possono essere considerati quali valori minimi, poiché, come dato
iniziale per i calcoli, è stato preso il risultato di misura di una sola conversazione
(vociare normale di due persone) senza tener conto della correzione K + 6 per
eventuali componenti tonali o ritmiche o urla distintamente udibili. Di
contro, quelli dell'__________ (cfr. studio fonico __________, II d pag. 5) rappresenterebbero
i valori massimi, perché ha preso, come dato di partenza, il livello di
potenza sonora stabilito dalla direttiva austriaca per categoria conversazioni
animate con risate, aggiungendo il fattore di correzione K + 6. L'UPR ha peraltro
reputato che un raffronto tra questi livelli d'immissione ed i valori limite fissati
dalla direttiva Cercle Bruit non sarebbe possibile, in primo luogo
perché questi valori limite sono riferiti a altre sorgenti sonore [riproduzione
di musica,] ed in secondo luogo perché non è dimostrabile che l'utenza
esterna di questo esercizio pubblico produca sempre il medesimo rumore per ogni
fascia oraria e per tutti i giorni.
Valutando poi le
conclusioni dei due esperti in merito al livello del disturbo derivante
dall'esercizio pubblico secondo le indicazioni dell'UFAM - da esiguo a molesto
per l'uno, da molesto a notevolmente molesto per l'altro - ha evidenziato che
le differenze dipenderebbero dal fatto che in un caso è stato considerata una
zona con GdS II (studio fonico UCE), mentre nell'altro una zona particolarmente
tranquilla (studio fonico __________). Relativizzando tuttavia l'attendibilità
e la rilevanza di simili esami nel caso di specie, ha rimarcato che le
valutazioni effettuate con questo modello sono riferite alla fonte, ossia
all'emissione fonica sulla terrazza e non all'immissione fonica verso i
ricettori sensibili che si trovano più distanti.
Ferme queste premesse,
sulla base della propria esperienza ha ritenuto che la presenza di tre tavoli
all'esterno di un normale esercizio pubblico - ammesso che la gestione del
locale sensibilizzi l'utenza ad avere un comportamento consono e rispettoso (…)
in special modo nel periodo notturno (dopo le 22:00) - potrà generare un
disturbo di poca importanza. Ha poi aggiunto che il carico fonico potrebbe altresì
essere maggiormente alleggerito, in ossequio al principio di proporzionalità,
anticipando gli orari di chiusura, piuttosto che riducendo i posti a sedere, ritenuto
che quattro persone che discutono animatamente potrebbero generare più rumore
di dieci persone che parlano normalmente.
3.2.6
Tenuto conto di
quanto precede, occorre premettere che i limiti (tecnici) riscontrati dall'UPR
nelle analisi dei due esperti - in parte insiti nelle metodologie impiegate e,
più in generale, nel tipo di accertamento che sono stati chiamati a rendere -
non permettono di propendere per l'uno o per l'altro referto, rispettivamente
per le conclusioni dell'uno o dell'altro perito. In simili evenienze, più
convincenti risultano le valutazioni dell'autorità dipartimentale, che
attestano in definitiva un disturbo per il vicinato di poca importanza. Queste
ultime, fondate su un apprezzamento pragmatico della fattispecie supportato da
un'ampia esperienza in materia, non appaiono per nulla insostenibili, ma corrette,
posto che hanno dato giusto rilievo alle ridotte dimensioni dell'osteria e della
controversa terrazza esterna (cfr. consid. 2.4) e alla loro collocazione a lato
di una strada piuttosto trafficata (TGM di 1'158 veicoli; cfr. consid. 3.1.3), in
un'area che non può pertanto essere considerata particolarmente tranquilla.
Come accennato sopra
(cfr. consid. 2.4.), a mitigare i livelli delle immissioni concorrerà in ogni
caso la soppressione di uno dei tavoli esterni, con conseguente riduzione di un
terzo dei posti a sedere (da 12 ad 8). Ciò dovrebbe infatti comportare una certa
diminuzione dell'impatto ambientale complessivo derivante dall'attività
esercitata sulla terrazza e dal "normale" comportamento degli
avventori (per quanto concerne le condotte che esulano dalla norma si rinvia al
considerando seguente). In applicazione del principio di proporzionalità, si
giustifica tuttavia soprattutto, come suggerito dallo stesso ufficio
dipartimentale (cfr. risposta 24 ottobre 2016), di vietare l'uso (divieto di
servizio esterno, divieto per gli avventori di rimanere all'aperto) di quest'ultima
dopo le 22:00, ciò che escluderà immissioni di rilievo nella fascia notturna,
maggiormente degna di protezione.
Entro questi limiti,
appare ancor più ragionevole ritenere che l'attività svolta sulla terrazza non
arrecherà (più) disturbi di rilievo al vicinato o comunque non supererà i
limiti di quanto può essere tollerato, viste in particolare le citate caratteristiche
della zona, che ammette la presenza di esercizi pubblici (cfr. art. 46 NAPR) e
dove fa stato il GdS II. Superate risultano di conseguenza le critiche mosse
dal Governo allo studio fonico dell'UCE e alle condizioni di licenza imposte
dalla SPAAS.
Una volta realizzato il
progetto, resta riservata l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni volte
a contenere le emissioni (come ad es. una più incisiva limitazione degli
orari), qualora queste dovessero rivelarsi in concreto eccessive, segnatamente
se saranno di disturbo per il vicinato.
3.2.7
Per quanto concerne
gli estemporanei comportamenti inadeguati di taluni avventori (schiamazzi,
canti smodati) segnalati dai resistenti all'autorità comunale, gli stessi vanno
tenuti distinti dalle usuali emissioni direttamente connesse con
l'attività di un esercizio pubblico, qual è ad esempio il normale chiacchiericcio
della clientela. Resta comunque riservata la facoltà d'intervento del municipio
in base all'art. 5 cpv. 2 lett. d del regolamento di applicazione dell'OIF del
17.
maggio 2005 (ROIF; RL 9.2.1.1.3) e agli art. 63, 64 e 74 del regolamento
comunale (RC) del 16 dicembre 2014, rispettivamente quella del
gerente, che, quale responsabile della conduzione dell'esercizio pubblico
(art. 21 cpv. 1 Lear), ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti
atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete (cfr. art. 21a
Lear, in vigore dal 15 giugno 2017; art. 83 cpv. 1 RLear; cfr. pure art. 8 cpv.
1.
ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 20
gennaio 2015). A tale scopo, può in particolare allontanare all'istante le
persone che turbano la quiete, l'ordine o la decenza e vietare l'accesso all'esercizio
alle persone che reiterano tali comportamenti (cfr. art. 15 cpv. 1 e 2 Lear).
4.
Abbondanzialmente,
i resistenti rilevano che il municipio avrebbe abusato del proprio potere di
apprezzamento, concedendo la soppressione di due dei quattro posteggi autorizzati
con la licenza 25 aprile 2014 per far posto alla terrazza ed imponendo (ritenuto
un fabbisogno complessivo di 9 posteggi, di cui 7 per l'esercizio pubblico) un
contributo sostitutivo di fr. 15'000.- per la mancata realizzazione di 5
stalli. L'art. 49 NAPR porrebbe infatti condizioni ben precise, che qui non
ricorrerebbero, per concedere deroghe all'obbligo di realizzare un numero
adeguato di posteggi. La tesi non può essere seguita.
È ben vero che la
variante in discussione prevede di realizzare una sorta di terrazza esterna
(con tre tavolini) in luogo di due dei quattro posteggi approvati con la
precedente licenza (n. 3 e 4, secondo il piano di sistemazione posteggi annesso
alla domanda di costruzione 27 gennaio 2014). È dunque lecito chiedersi se l'eliminazione
di tali posteggi, con conseguente aumento del numero degli stalli mancanti, allo
scopo di poter sfruttare diversamente, in modo economicamente più redditizio,
lo spazio così liberato, sia ammissibile. Di principio, in effetti, la facoltà di
prescindere dall'obbligo di realizzare i posteggi necessari dipende dall'impossibilità
oggettiva di eseguirli sul proprio fondo, non già da un'inattuabilità dovuta a motivi
soggettivi, come sarebbero quelli derivanti da una scelta progettuale quale
quella in discussione. Diversamente, lo scopo della norma potrebbe essere facilmente
eluso. Sennonché, a prescindere che dagli atti non risulta che i posteggi in
questione beneficino di un'autorizzazione (a titolo precario) ai sensi
dell'art. 45 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) e
dell'art. 10 cpv. 2 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL
9.4.1
) per l'occupazione del sedime stradale su cui insistono parzialmente, essendo
l'avviso cantonale n. 87672 del tutto silente al riguardo, proprio il fatto che
per realizzarli si sia dovuto far capo in buona parte a terreno altrui (demaniale)
dimostra l'impossibilità oggettiva di eseguirli sul proprio fondo ed esclude
che, per la loro soppressione, si possa parlare di (tentativo di) elusione
della legge. Non porta ad altra conclusione la circostanza che, secondo giurisprudenza
e dottrina, l'obbligo di realizzare dei parcheggi su suolo privato possa essere
soddisfatto anche mediante la messa a disposizione degli spazi necessari su
fondi di terzi (cfr. Scolari, Commentario,
op. cit., ad art. 29 LALPT n. 271 segg.; Adrian
Haas, Staats- und verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des
Parkierens von Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem Grund,
insbesondere im Kanton Bern, Diss., Berna 1994, pag. 63; Fritz Frey, Die Erstellungspflicht von
Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach zürischem Recht, Diss., Zurigo 1987,
pag. 57 segg.), ad esempio mediante l'iscrizione di una servitù prediale o la
sottoscrizione di un contratto di locazione di lunga durata (cfr. STA
52.2012.107
del 23 aprile 2013 consid. 3.2; Scolari,
Commentario, op. cit., ad
art. 29 LALPT n. 272; Aldo Zaugg/Peter
Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 -
Kommentar Band I, IV ed., Berna 2013, ad art. 16-18 n. 24; Haas, op. cit., pag. 63; Frey, op. cit., pag. 59). In
effetti, tale facoltà consente unicamente di evitare all'astretto il pagamento
di un contributo sostitutivo, perlomeno fintanto che la servitù non sia stata cancellata
o il contratto non sia cessato. Non permette invece di esigere che egli realizzi,
o mantenga, i posteggi su fondi di terzi. La censura, infondata, va dunque disattesa.
5.
5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il giudizio governativo è annullato, mentre la licenza edilizia
14.
luglio 2015 è confermata alle condizioni supplementari di ridurre a due i tavoli
esterni (otto posti a sedere) e di vietare l'uso (divieto di servizio esterno,
divieto per gli avventori di rimanere all'aperto) della terrazza esterna dopo
le 22:00.
5.2
La tassa di
giustizia di entrambe le istanze è posta a carico, metà ciascuno, della
ricorrente e dei resistenti, questi ultimi in solido tra loro (art. 47 cpv. 1 e
2.
LPAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione 12 luglio 2016 (n. 3298) del Consiglio di Stato è
annullata;
1.2
la licenza edilizia 14 luglio 2015
è confermata alle condizioni supplementari indicate al consid. 5.1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr.
1'250.- e per il resto (fr. 1'250.-) a carico dei resistenti, in solido.
All'insorgente va di conseguenza restituita la somma di fr. 550.- versata in
eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali. Le ripetibili
sono compensate.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere