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Decisione

52.2016.466

Licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile

14 settembre 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I vicini opponenti censurano anzitutto una violazione della norma relativa ai

corpi tecnici (art. 43 NAPR): l'impianto di telefonia mobile, ribadiscono, non

rispetterebbe l'altezza massima (2.00 m) prescritta; inammissibile sarebbe la

diversa interpretazione data dal Governo alla norma comunale. Lamentano inoltre

su più punti la disattenzione dei parametri imposti dall'ORNI (mancata considerazione

del vicino edificio di cui alla part. __________, superamento del valore d'immissione

sul tetto ecc.). L'impianto, proseguono, non s'inserirebbe correttamente nel

paesaggio, in particolare in funzione della sua altezza e visibilità. La

conformità di zona, aggiungono, non sarebbe comprovata. Di transenna rilevano

infine che il recente art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst impone ai comuni di dotarsi

di una disciplina per gli impianti di telefonia mobile; il Municipio dovrebbe

quindi adottare le necessarie misure di salvaguardia.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nella propria

posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia accolto; CO 1, invece, che

sia respinto. Delle loro diverse motivazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.

E. In sede di replica e

duplica, i vicini opponenti rispettivamente CO 1, l'UDC e il Municipio si sono

essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,

sviluppando ulteriormente le proprie tesi.

F. In sede di

istruttoria, il Tribunale ha raccolto dalla SPAAS delle informazioni

supplementari riferite alla scheda dei dati sul sito dell'impianto. Ha inoltre

richiesto all'istante in licenza di produrre un fotomontaggio dell'impianto

progettato, con il paesaggio circostante. Di questi documenti, integrati dalle

viste che il Tribunale ha tratto da Google Map, come pure delle relative

osservazioni formulate dalle parti, si riferirà, nella misura del necessario,

più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

(LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini

opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio di cui sono

destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal

complemento raccolto dalla SPAAS, dal fotomontaggio del 1° febbraio 2018

prodotto dall'istante in licenza e dalle viste Google Map di cui si è detto in

narrativa (supra, consid. F).

2. Conformità

di zona

2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è

rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione

prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone

possono essere autorizzate soltanto opere

edilizie la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata

alla zona di situazione. Ai fini del rilascio del permesso, occorre, in

particolare, che gli edifici, gli impianti e le attività ivi esercitate

risultino al servizio dell'utilizzazione assegnata alla zona dal piano

regolatore. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione

conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di

riferimento. Per conseguire l'autorizzazione le nuove costruzioni devono

apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale

in cui si collocano (cfr. RDAT II-2002 n. 77 consid. 3.1, I-2002 n. 59 consid.

2.1, II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander

Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, n. 70 seg. ad art.

22; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).

2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le

antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile, la conformità di zona è di regola data nella misura

in cui, quanto a ubicazione e conformazione, si trovino in un rapporto

funzionale diretto con il luogo in cui devono essere erette e coprano

principalmente il territorio edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 2.1, 138

Considerandi

II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2). La conformità di zona di

tali impianti può essere ammessa anche quando servano l'intera zona edificabile

e non soltanto la parte specialmente in discussione (cfr. DTF 142 I 26 consid.

4.

, 138 II 173 consid. 5.3, 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2).

A differenza degli

impianti da realizzare fuori della zona edificabile, queste antenne non

soggiacciono né al requisito dell'ubicazione vincolata né ad una valutazione

degli interessi contrapposti analoga a quella prescritta dall'art. 24 LPT (cfr.

DTF 141 II 245 consid. 7.6, 133 II 409 consid. 4.2 seg., 133 II

321.

consid. 4.3.3). Non occorre in particolare dimostrare che l'ubicazione è

esatta dalla destinazione.

In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un

impianto di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art.

22.

cpv. 2 lett. a LPT) e le condizioni poste dal diritto federale e

cantonale (segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI) sono

rispettate, sussiste un diritto al rilascio del permesso di costruzione (STF 1A.162/2004 del 3 maggio 2005 consid. 4 in: URP 2005 pag. 740, 1P.562/

2001.

del 13 giugno 2006 in: RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.5; STA 52.2015.437-440

del 31 agosto 2017 consid. 2.2, 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010 consid.

3).

2.3

Per

sottoporre le antenne a un regime più restrittivo, occorre di principio

prevedere delle norme esplicite (DTF 133 II 353 cons. 4.2). Nell'ambito delle

loro competenze, i Cantoni e i comuni possono emanare delle norme edilizie e

pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni delle

antenne. In tal senso gli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst (in vigore

dal 23 gennaio 2015; BU 2015, 12), domandano ai comuni di integrare nelle norme

di attuazione del piano regolatore (regolamento edilizio), entro 10 anni, una

disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di

telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque

rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione

ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni. In particolare, i comuni non

possono adottare norme che mirino a proteggere la popolazione dalle immissioni

delle radiazioni non ionizzanti o che ostacolino gli interessi pubblici

perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS

784.

). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie della

popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di

telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile

una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr.

art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che escludano

esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a

particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung) o le

assegnino a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung,

cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321 consid.

4.3

). Ammissibili sono inoltre dei modelli a cascata, elaborati in considerazione

della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2,

4.4

e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid. 6.4-6.6; STA

52.2015

-440 citata consid. 2.3).

2.4

In concreto, il piano regolatore di Massagno non si è (ancora) dotato di

un quadro normativo volto a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la

costruzione delle antenne di telefonia mobile. Alla fattispecie, così come

indicato dal Governo, non sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie

(art. 117 cpv. 2-4 RLst; BU 2015, 12), accompagnanti la modifica del RLst del

21.

gennaio 2015, annullate dal Tribunale federale con sentenza dell'8 dicembre

2015.

(DTF 142 I 26; cfr. anche BU 2017, 157).

La fattispecie non va inoltre esaminata alla luce di una possibile pianificazione

futura, di cui nulla è peraltro dato di sapere se non che il Municipio -

successivamente al giudizio reso dal Governo - ha dato incarico a un

pianificatore di approfondire il tema (cfr. sua risposta in questa sede). Del

resto, nulla cambierebbe neppure se una modifica pianificatoria fosse frattanto

entrata in vigore (cfr. anche STA 52.2015.378 del 16 marzo 2017 consid.

4.

). Per principio, infatti, le domande di costruzione

sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione. Il Tribunale

cantonale amministrativo applica da parte sua, per prassi costante, il diritto

vigente al momento della decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid.

2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le tante: STA 52.2015.378 citata consid. 4.2, 52.2012.139

del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1); restano riservati motivi imperativi, qui non

ravvisabili, che impongano l'applicazione immediata del nuovo diritto, com'è il

caso nel settore della legislazione sulle acque e della

protezione della natura e del paesaggio o dell'ambiente (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4,

139.

II 243 consid. 11.1, 135 II 384 consid. 2.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 293 pag. 68).

Da questo profilo, non portano ad altra conclusione le sentenze (DTF 140

II 25; STF 1C_40/2016 del 5 ottobre 2016) evocate dai ricorrenti in sede di

osservazioni del 12 aprile 2018, riferite al diritto a un riesame del piano di

utilizzazione giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento

delle circostanze. Norma su cui si fonda la giurisprudenza che consente, a

titolo eccezionale, un controllo a titolo pregiudiziale del piano dell'utilizzazione

nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia, se viene fatto

valere che, a seguito di una modifica delle circostanze

o del diritto di rango superiore, è venuto meno l'interesse pubblico che

aveva a suo tempo giustificato l'adozione del piano e la conseguente

restrizione della proprietà (cfr. DTF 127 I 103 consid. 6b;

STF 1C_521/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 4; Benoît

Bovay/Feryel Kilani, Le contrôle incident des plans d'affectation lors

de la procédure de permis de construire, in: RDAF I pag. 32 segg., 34 segg.). La

sola entrata in vigore degli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst - che

come visto non prevede (più) un regime transitorio che inibisce sistematicamente

l'attuazione della pianificazione esistente (in attesa che i comuni rivedano i

loro piani regolatori, nel termine decennale stabilito dall'art. 117 cpv. 1

RLst) - non può costituire un motivo per annullare un progetto edilizio conforme

al piano vigente (cfr. in tal senso, per analogia: STF 1C_387/2016 del 1°

maggio 2017 consid. 4.4 riferita alla modifica dell'art. 15 LPT del 15 giugno

2012; Bovay/Kilani, op. cit., pag.

36.

seg. e 47 seg.). Queste norme non vanno applicate direttamente. Inoltre, i

comuni dispongono di un ampio margine sulle misure pianificatorie che possono adottare

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst (in particolare, nell'interesse della

tutela dalle immissioni ideali e a salvaguardia del patrimonio

naturale, culturale e del paesaggio, cfr. lett. a e b).

Ne discende che il progetto va valutato in base al diritto in vigore al momento

della decisione impugnata, prescindendo da eventuali modifiche pianificatorie

in via di formazione.

2.5

Ciò detto, non vi è dubbio che, vagliata secondo i principi

generali sviluppati dalla giurisprudenza (consid. 2.2), in concreto sia data la

conformità di zona. L'impianto di telefonia mobile che la resistente ha

previsto di installare sul tetto dello stabile (part. __________) è situato in

una zona residenziale (R13), a sua volta parte di un vasto comparto urbano con

altre aree fabbricabili di Massagno

(sud/sud-est) e, più a nord, di __________. In queste circostanze, non

emerge alcun serio motivo per dubitare che il nuovo impianto, avuto riguardo

all'ubicazione e configurazione delle antenne e alla situazione dei luoghi, sia

principalmente destinato ad assicurare una sufficiente ricezione del segnale

nel territorio edificabile, così come indicato da CO 1 (cfr. anche risposta

pag. 9), ciò che peraltro non era tenuta a comprovare, trattandosi di un

impianto in zona edificabile (cfr. STF 1C_231/2016 del 21 novembre 2016 consid.

4.4.1

e rinvii,1C_245/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.3). L'impianto, per

dimensione e potenza (cfr. citata scheda dei dati), non presenta peraltro

alcunché di straordinario. Non travalica le infrastrutture di cui viene usualmente

dotata una zona edificabile. Da respingere sono pertanto le sommarie censure

dei ricorrenti.

3.

Altezza

3.1

Il limite

d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni,

in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità

degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.

Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti,

contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in

cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche

un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione

si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione

delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici,

ovvero quegli elementi costruttivi,

di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli e

antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici.

L'esenzione è giustificata dal fatto che

queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili

dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004 n.

37.

consid. 2.2; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1235 ad art. 40/41

LE). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante

esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici o altri impianti installati sul

tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di

natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento

degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza, in questo

caso, è in linea di massima determinata a partire dal livello del tetto e indipendente da quella dell'edificio sottostante.

3.2

I corpi tecnici sono in genere

costituiti da manufatti e impianti funzionalmente

connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la

connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità

della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di

sviluppo verticale e orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli

ingombri. Non mira a escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano

ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alle norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza

di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può

invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più

favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono

ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente

apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale e

orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità

perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza

prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce e antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti

d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2 con rinvii, 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n.

1243.

ad art. 40/41 LE). Nella

valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità decidente

la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato a una sensibilità

adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio che le

istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono

tenute a rispettare, limitandosi a

intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appaia oggettivamente

insostenibile (STA 52.2005.192 del 14 luglio 2006 consid. 2.2,

52.2006.74

del 14 luglio 2006 consid. 2.1 con rinvii).

3.3

Secondo l'art. 43 cpv. 3 NAPR, gli impianti tecnici non sono computati

nell'altezza massima; gli stessi, soggiunge la norma, non possono

tuttavia superare, nelle zone residenziali, i 2.00 m oltre l'altezza massima

degli edifici.

Tale disposizione codifica in sostanza la prassi invalsa e riconosciuta dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, che esclude dal computo dell'altezza degli edifici, in

quanto ingombri di scarsa rilevanza, i corpi tecnici, ovvero i manufatti e gli

impianti che vengono realizzati sui tetti allo scopo di assicurare il

funzionamento degli immobili su cui insistono. La norma in esame fissa però un

limite allo sviluppo verticale di tali opere, disponendo che gli impianti

tecnici non possono superare, nelle zone residenziali, i 2.00 m oltre l'altezza

massima degli edifici. Per altezza massima non è da intendere il limite

d'altezza fissato dalle diverse norme di zona, bensì l'ingombro verticale

effettivo che determina l'altezza degli

edifici secondo l'art. 40 LE. Il limite d'altezza di 2.00 m va dunque misurato

a partire dalla copertura dell'edificio sottostante il corpo tecnico, prescindendo dall'altezza effettiva

dell'immobile (cfr. su questa norma: STA 52.2006.358 del 5 gennaio 2007

consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza soprariportata (consid. 3.2), in assenza di una

diversa disposizione, a tale limite (2.00 m) devono attenersi anche le

installazioni estranee, ovvero non riconducibili a "impianti tecnici".

L'art. 43 cpv. 3 NAPR non vieta in effetti altre sporgenze; non esclude

segnatamente installazioni che servono ad altri scopi (cfr. in questo senso,

STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.3, 90.2008.75 del 14 aprile 2011

consid. 4.2).

3.4

In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di installare

sul tetto di un edificio (part. __________) alto ca. 12 metri, due antenne a

pannello, che saranno applicate (assieme a quattro parabole direzionali) a due

tripodi alti ca. 2 m dalla copertura del tetto (cfr. viste allegate alla

domanda). Da questo profilo, il loro sviluppo verticale rispetta senz'altro il

limite prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR. Inammissibile è l'opposta deduzione

del Municipio, che ha computato sull'altezza anche l'esile ago (parafulmine)

sporgente per ca. 0.70 m oltre la sommità del sostegno metallico. Pur tenendo

conto del margine che dev'essergli riconosciuto nella valutazione della

rilevanza degli ingombri, non v'è chi non veda come questa componente sia

insignificante e pressoché impercettibile da lontano, a occhio nudo (cfr. anche

fotomontaggio del 1° febbraio 2018).

Altrettanto certo è che anche tutte le altre attrezzature necessarie

previste sul tetto (armadio tecnico, illuminazione ecc.), rispettano appieno il

limite d'altezza prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR; nessuno pretende il

contrario. Su questo punto, il giudizio del Governo, immune da violazione del

diritto, va senz'altro confermato.

3.5

A titolo abbondanziale, va comunque

ricordato che, quand'an-che si

volesse ritenere che i controversi impianti superino il limite d'altezza

massimo prescritto dall'art. 43 cpv. 3 NAPR, tale norma

non potrebbe comunque ostacolare lo sviluppo efficace della telefonia

mobile.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che all'interno

della zona edificabile gli impianti di telefonia mobile adempiono di principio

il requisito della conformità di zona (se servono principalmente alla copertura

della stessa, cfr. supra, consid. 2.2) - diversamente da quanto avviene

in concreto - il loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in

particolare d'altezza) richiede di regola un vincolo esplicito. Non è invece

possibile applicare alle antenne di telefonia

mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente

dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza

che le stesse non possano più o in larga misura essere autorizzate. Per motivi

tecnico-funzionali, affinché possano adempiere

il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono

rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr.

al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre 2011

consid. 2.4,1C_239/2011 del 30

novembre 2011 consid. 3.5,1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1,

1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2,1C_328/2007 del 18 dicembre 2007

consid. 3.2 e 3.3) - e quindi, poter sporgere anche più di 2 m (cfr. in

senso analogo, ad esempio: STA 52.2011.323

citata consid. 2.6).

4.

Inserimento estetico

4.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9

febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale.

Tale norma non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori

paesaggistici (come invece

prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] e il

relativo regolamento d'applicazione), ma esige che gli interventi si

inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst

precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche

dei luoghi.

Secondo la giurisprudenza di questo

Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso

nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve

affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la sua applicazione a una determinata fattispecie

deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF

114.

la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio

2015, 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi; Lorenzo

Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con

particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in

aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di

ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani

regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1

LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni

(cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).

4.2

Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro

ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF

1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter

Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag.

674). Non può dunque essere applicato

un metro di giudizio troppo severo, ma

occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a un'efficiente copertura

della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che

richiede la costruzione di antenne

che, come già detto, devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la

loro funzione (cfr. STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2,

1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf,

op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).

4.3

In concreto, il Municipio, invitato esprimersi davanti al Governo sulla

clausola estetica ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 LST, ha rilevato come, essendo

l'impianto sensibilmente più alto rispetto a quanto concesso dal nostro

piano regolatore, il suo inserimento fosse pregiudicato. Per

inserimento armonioso, ha aggiunto, intendiamo pure la posizione

particolare dell'impianto, ubicato in una zona densamente popolata, non idonea

per accogliere un impianto di

questo tipo per rapporto alle conseguenze sugli abitanti nelle immediate adiacenze derivanti dalle immissioni elettromagnetiche. Valutazione, questa, che il Governo non ha tutelato, ritenendo al contrario che la

posa delle strutture di telefonia mobile sull'edificio in questione, di mole

importante e già contraddistinto da corpi tecnici, non fosse sicuramente contraria

alla clausola estetica di diritto cantonale, tenuto anche conto del metro di

giudizio non troppo restrittivo con cui esse vanno giudicate. Tanto più, ha

aggiunto, che le installazioni previste nemmeno superano i limiti d'altezza

fissati per i corpi tecnici. Il giudizio resiste alle critiche dei ricorrenti,

che rimproverano al Governo di non aver rispettato la latitudine di giudizio

del Municipio e lamentano la disattenzione del principio d'inserimento ordinato

e armonioso nel paesaggio.

4.4

Ricordato che l'ubicazione delle antenne è, come detto, determinata essenzialmente da esigenze tecnico-funzionali, in

concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del comparto di situazione, del nuovo impianto e di quelle dell'edificio su cui insiste, nulla permette di censurare il progetto dal profilo dell'inserimento estetico (cfr. DTF

141.

II 245 consid. 7.4; STF

1C_244/2007 del 10 aprile 2008 consid. 3.2). Come confermano il fotomontaggio

del 1° febbraio 2018 e le viste raccolte dal Tribunale, l'insediamento in

questione è in effetti contraddistinto da edifici di fogge, altezze e dimensioni diverse, senza

particolari oggetti protetti nelle vicinanze (cfr. anche piano del paesaggio).

L'edificio su cui insisterà l'impianto è una costruzione essenzialmente cubica

(ca. m 17 x 12) in cemento armato, articolata su quattro livelli e coperta da

un tetto piano con diversi corpi tecnici (torretta e comignoli; cfr. anche

pianta e viste agli atti), che risulta priva di particolari pregi. L'impianto

di telefonia mobile sarà invece contraddistinto dai due tripodi di dimensioni

ordinarie, con le usuali antenne a pannello e le parabole direzionali, oltre

che dall'armadio tecnico. Le diverse installazioni, arretrate rispetto alle

facciate sottostanti, saranno poco percettibili da un osservatore che percorre

la sottostante via __________, in quanto parzialmente mascherate dallo stesso

edificio o non distinguendosi più di tanto dagli altri corpi già presenti sul

tetto. Ancor meno lo saranno da più lontano, dove un occhio disinteressato neppure

vi baderà, avuto riguardo al paesaggio eterogeno dei tetti e le diverse altezze,

volumetrie e fogge delle costruzioni (cfr. viste agli atti e fotomontaggio).

Non permette di giungere ad altra conclusione la valutazione paesaggistica dell'arch.

__________ del 1° aprile 2018 prodotta dai ricorrenti, che anzi conferma semmai

tali deduzioni. Per quanto si possa dar atto che le coperture non appaiono in

generale particolarmente farcite da impianti tecnici (parabole, antenne

televisive ecc.), proprio le viste prese a metro di giudizio dallo specialista

portano a loro volta a escludere che le nuove installazioni (supporti con le

antenne e armadio tecnico) potranno veramente balzare all'occhio di uno

spettatore distaccato (cfr. fotografie a pag. 4 e 5, in cui già si disperdono la

torretta e i comignoli sul tetto dello stabile in questione). Insostenibile, e

chiaramente procedente da un'eccessiva sensibilità, risulta pertanto la sua

conclusione secondo cui le antenne proposte sono svettanti sul tetto piano

dell'edificio e chiaramente visibili e si presentano con la loro forma

affusolata e ricca di piccoli elementi, come un elemento di disturbo, a tratti

inquietante, nel panorama mediamente edificato e verde che caratterizza la zona.

Anche su questo punto, a giusta ragione il

Governo si è scostato dalla valutazione del Municipio, procedente da

considerazioni poco o per nulla pertinenti. Ne discende che tutte le obiezioni sollevate

al riguardo dagli insorgenti vanno respinte.

5.

ORNI

5.1

L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle radiazioni non

ionizzanti dannose e moleste (art. 1). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle emissioni

provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni) da 0 Hz a

300.

GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1

lett. a). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva

delle emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando

sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 e segg. disciplinano la

validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni

preventive delle emis-sioni sono dettagliatamente precisate

nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.

Secondo l'art. 1 cpv. 2 della legge federale

sulla protezione dell'ambiente del 7

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), a scopo di prevenzione, gli effetti che

potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.

L'art. 11 LPAmb stabilisce che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente

dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,

vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle

condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito

delle radiazioni non ionizzanti gli impianti devono essere costruiti e fatti

funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni

definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione

per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in

particolare, n. 61), l'allegato prevede, al n. 65, che nei luoghi a

utilizzazione sensibile i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio

determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64

dell'allegato, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a),

di 6.0 V/m per quelli che trasmettono

- come quello in oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore

(lett. b), e di 5.0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli

intervalli di frequenza degli impianti di cui alle lett. a e b (cfr. lett. c).

L'art. 3 cpv. 3 ORNI definisce la nozione di luoghi a utilizzazione sensibile

(LAUS). Sono in particolare considerati tali: i locali situati in edifici

destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i terreni

da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione

sulla pianificazione del territorio (lett. b), nonché le superfici di parcelle

non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le

lettere a e b. Secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. c cifra 2 ORNI, la scheda dei

dati sul sito - che il titolare deve inoltrare all'autorità prima della costruzione

di un nuovo impianto (cfr. art. 11 cpv. 1 ORNI) - deve tra l'altro contenere

indicazioni sulle radiazioni prodotte dall'impianto nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano

il valore massimo.

5.2

In concreto, i ricorrenti obiettano che

nella valutazione dei valori limite dell'impianto non si sarebbe tenuto

conto di un luogo a utilizzazione sensibile,

segnatamente dell'edificio (part. ______) di proprietà del ricorrente

Ponti. La censura va respinta.

La scheda dei dati sul sito del 26 gennaio 2009 annessa al progetto, come

rilevato dalla SPAAS, ha considerato ben 17 LAUS. È ben vero che tra questi non vi è lo stabile di cui alla part. __________;

avuto riguardo alla sua ubicazione - ben più di distante di altri edifici

considerati e all'opposto delle direzioni principali delle emissioni -

non vi può tuttavia essere alcun dubbio che lo stesso non rientri tra i tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui le radiazioni

registrano il valore massimo. Ritenuto poi che i valori d'intensità di

campo risultano ampiamente rispettati in corrispondenza delle costruzioni che

più s'avvicinano al controverso impianto (cfr. ad es. LAUS 11-16, citata scheda

e relativa planimetria situazione RNI), è certo che lo saranno anche presso l'immobile

in questione, come rettamente indicato dall'autorità dipartimentale (cfr.

risposta UDC, pag. 2).

Tale aspetto, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, non ha invece

nulla a che vedere con la determinazione del perimetro dell'impianto, rilevante

semmai per la questione a sapere se due gruppi d'antenne trasmettano da uno

spazio ristretto ai sensi del n. 62 dell'allegato 1 ORNI, ovvero se vi sia

almeno un'antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi che si trova nel perimetro

dell'altro, tali da dover essere considerati un unico impianto (cfr. cpv. 2 e

3). Ciò che la citata scheda dei dati sul sito del 26 gennaio 2009 - applicando

un fattore di frequenza pari a 1.17 - ha escluso.

Poiché in base al cpv. 4 del n. 62 dell'allegato 1 ORNI (nella versione in

vigore dal 1° settembre 2009) il fattore di frequenza è ora pari a 1.76 (per

gruppi di antenne che trasmettono in intervalli di frequenza superiori a 1800

MHz), come osservato dai ricorrenti, il Tribunale ha tuttavia chiesto alla

SPAAS di verificare la correttezza della predetta indicazione, alla luce del

nuovo fattore. Con scritto del 12 febbraio 2018, l'autorità dipartimentale ha

indicato che all'interno del perimetro dell'impianto - calcolato con un fattore

pari a 1.76 - non vi sono altri impianti, confermando quindi la correttezza dei

valori d'intensità di campo riportati nella citata scheda dei dati.

Indicazione, questa, riaffermata anche da CO 1, di cui in concreto non vi è

alcun motivo di dubitare. Neppure i ricorrenti pretendono alla fine qualcosa di

diverso.

5.3

Da respingere è invece la loro sommaria obbiezione

riferita alle radiazioni in corrispondenza all'accesso del tetto, su cui

saranno installate le antenne (luogo di soggiorno di breve durata, LSBD n. 01a;

cfr. scheda dei dati, pag. 9, con pianta

e vista allegati). Non trattandosi di un luogo a utilizzazione sensibile, questo

luogo non richiama il rispetto del valore limite dell'impianto ai sensi

dell'allegato 1, n. 64. Il valore limite

d'immissione (61 V/m; cfr. art. 13 cpv. 1 e allegato 2 ORNI, n. 11) risulta

invece rispettato (cfr. citata scheda dei dati, pag. 9). Trattandosi di due antenne

UMTS, aventi la medesima banda di frequenza (2100 MHz), non tornano

applicabili le prescrizioni sulle immissioni a frequenza multipla (allegato 2, n.

2).

Per il resto, nella misura in cui fanno cenno agli appartamenti sottostanti il

nuovo impianto, basta rilevare che i valori d'intensità di campo riportati per

i relativi LAUS 01b e 01c (cfr. citata scheda, pag. 12 e 13, con pianta e

vista), rispettano ampiamente il valore limite dell'impianto fissato dal n. 64

dell'allegato 1 ORNI (3.77 e 3.93 V/m < 6 V/m).

6.

6.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma

del giudizio impugnato.

6.2

La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, che rifonderanno

inoltre alla resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al

pagamento di tali oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione

e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm),

rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'importo (fr. 1'800.-) già versato

a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, è posto a carico dei

ricorrenti, in solido.

Gli insorgenti, con vincolo di solidarietà, rifonderanno inoltre a CO 1

complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera