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Decisione

52.2016.479

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - condanna per amministrazione infedele

14 giugno 2021Italiano19 min

a una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente, per il reato amministrazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2016.479

Lugano

14

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 29 settembre 2016 di

RI

1

patrocinato

daPA 1

contro

la decisione del 30 agosto 2016 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione

di fiduciario commercialista e immobiliare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è al beneficio

dal 1987 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di

fiduciario commercialista e immobiliare. Dopo aver appreso dell'esistenza di un

procedimento penale a carico del fiduciario per il reato di amministrazione

infedele, il 12 giugno 2013 Autorità di vigilanza sull'esercizio delle

professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura

di un procedimento amministrativo nei suoi confronti. Terminata la procedura

penale a seguito della sentenza del 12 aprile 2016 del Tribunale federale

(6B_1058/2015) con cui è stata confermata in ultima istanza la condanna di RI 1

a una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente, per il reato amministrazione

infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21

dicembre 1937; CP; RS 311.0), il 10 maggio 2016 l'autorità di prime cure ha

dapprima chiesto al fiduciario la trasmissione di alcuni atti e il 10 giugno

2016 gli ha fissato un termine per prendere posizione in merito al provvedimento

di revoca.

B. Preso atto delle

osservazioni inoltrate dall'interessato, con cui quest'ultimo ha sostenuto che

le condanne subite non concernevano in alcun modo la sua attività professionale

di fiduciario, il 30 agosto 2016 l'Autorità di vigilanza ha revocato a RI 1

l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare e

commercialista, ordinandogli al contempo di

cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Vista l'entità

della pena inflitta e considerando il reato in questione contrario alla dignità

professionale, nonché commesso anche nell'esercizio della sua attività

professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti

dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti

dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge cantonale sull'esercizio delle

professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).

C. Contro la predetta pronuncia

RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento. Eccepiti preliminarmente una violazione del suo diritto di

essere sentito e un motivo di ricusa dell'autorità di prime cure in corpore,

egli sostiene, in sintesi, che i reati ritenuti a suo carico non siano stati

commessi nell'esercizio dell'attività di fiduciario e non siano contrari alla

dignità professionale, per cui non possono giustificare l'adozione del

contestato provvedimento. Ritenuti altresì i suoi trascorsi professionali e

istituzionali e l'assenza di rischio di recidiva, la condizione di ottima

reputazione e garanzia di attività irreprensibile sarebbe data in specie.

Infine, l'applicazione automatica e rigorosa della LFid da parte dell'autorità

di vigilanza, senza esame della fattispecie concreta, sarebbe lesiva del

principio di proporzionalità in rapporto alla libertà economica del ricorrente

a poter esercitare la professione.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione

del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1

LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il

ricorrente solleva due questioni d'ordine formale. Da una parte lamenta un

atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte dell'Autorità di vigilanza

per aver ritenuto, contrariamente alla realtà, che il reato di amministrazione

infedele sarebbe stato commesso anche nell'esercizio dell'attività di

fiduciario, ciò che configurerebbe un caso tipico di ricusazione in corpore

dell'autorità atteso che non gli sarebbe stata anticipatamente comunicata la

composizione esatta dei suoi membri. Dall'altra sostiene che l'autorità di

prime cure abbia leso il suo diritto di essere sentito nella misura in cui

nell'ambito della procedura amministrativa aperta nei suoi confronti non gli

sarebbe mai stato mosso l'addebito di aver commesso un reato anche

nell'esercizio della sua attività professionale.

Le censure sono manifestamente infondate.

2.2

Premesso che la composizione dell'Autorità di vigilanza è nota e

consultabile sul sito internet dell'autorità (in particolare i membri del

Consiglio di vigilanza sono nominati dal Governo cantonale per un periodo di

quattro anni, cfr. art. 18 LFid e art. 2 e 3 del regolamento sull'organizzazione

e la gestione dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario del 6

novembre 2012; RL 953.155), quandanche si volesse ritenere che la medesima

abbia considerato a torto che il reato di amministrazione infedele era stato

commesso nell'esercizio dell'attività soggetta a autorizzazione - ciò che comunque

attiene al merito della vertenza e sarà analizzato in seguito - non si potrebbe

ancora concludere per l'esistenza di un caso di ricusa dei suoi membri. Per

costante giurisprudenza infatti un errore procedurale, d'apprezzamento o

nell'applicazione del diritto sostanziale - quandanche fosse dimostrato - non

fonda di per sé un'apparenza di prevenzione. Diverso può semmai essere il caso se

un'autorità amministrativa o giudiziaria ha commesso errori particolarmente

grossolani o ripetuti, che devono essere considerati come una lesione grave

degli obblighi della carica (cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a, 115 Ia 400; STF

2C_629/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1), ciò che però non si avvera

assolutamente nel caso concreto. L'insorgente d'altronde non fornisce alcuna

ulteriore spiegazione sul perché quanto ritenuto dall'autorità nell'ambito

della valutazione del caso specifico configurerebbe un atteggiamento prevenuto

nei suoi confronti, disattendendo così anche il suo obbligo di motivazione

(art. art. 70 cpv. 1 LPAmm).

2.3

Per quanto attiene al diritto di essere sentito, secondo costante

giurisprudenza, la natura e i limiti di tale diritto sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta

insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura

al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo

tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che

devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua

posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid.

5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne

l'assunzione (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1).

Ora in concreto, va considerato che con scritti del 12 giugno 2013, 10 maggio

2016.

e 10 giugno 2016 l'Autorità di vigilanza ha chiaramente comunicato

l'apertura di una procedura amministrativa e prospettato la possibilità di una

revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario in

relazione alle condanne penali subite dall'insorgente, tra le quali la condanna

definitiva del 12 aprile 2016, con il che era evidente che l'autorità avrebbe

valutato i reati penali imputati al ricorrente e di conseguenza stabilito se

questi fossero o no connessi alla professione soggetta a autorizzazione, ciò

che - in caso affermativo - ne avrebbe comportato la revoca. All'insorgente

d'altronde era stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima

dell'emanazione della contestata decisione, ciò che esso ha fatto con l'ausilio

di uno sperimentato legale prendendo posizione proprio in merito al rapporto

tra gli illeciti ritenuti e l'esercizio della professione di fiduciario, con il

che si deve concludere che i suoi diritti di parte non sono affatto stati

disattesi.

3.

Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i

requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,

l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -

tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività

irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima

reputazione, rispettivamente non garantisce

un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in

Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena

pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva

superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5

anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote

giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio

della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il

rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti

il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La

revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, il ricorrente precisa di essere stato condannato, nella

sua veste di sindaco del Comune di __________, per avere ritardato l'avvio

delle procedure esecutive ai fini della riscossione di debiti per le proprie

imposte comunali e per le tasse d'uso delle canalizzazioni e i contributi per

l'acqua potabile dovuti da due condomini da lui amministrati, non trasmettendo

- rispettivamente non facendo trasmettere - le domande di esecuzione alla

persona competente a dar loro seguito; debiti che sono poi stati interamente

saldati. Sostiene pertanto che l'Autorità di vigilanza abbia errato nel

ritenere che quanto rimproveratogli in sede penale sarebbe stato commesso

nell'esercizio dell'attività di fiduciario - segnatamente nell'ambito della

gestione dei due condomini da esso amministrati - e sarebbe quindi contrario

alla dignità professionale. Considerato dunque come non vi sia mai stato alcun

comportamento professionale censurabile da parte sua e vista la prognosi favorevole

in merito al rischio di recidiva, ciò che ha portato alla sospensione

condizionale della pena inflittagli, ritiene di adempiere la condizione di cui

all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid. Lamenta infine la violazione del principio

della proporzionalità in relazione alla sua libertà economica ad esercitare la

professione in parola.

4.2

Anzitutto va rammentato che il Tribunale federale ha in più occasioni

sottolineato come l'interesse pubblico perseguito dall'intera LFid sia quello

di garantire, tramite lo strumento dell'autorizzazione, la protezione degli investitori e degli utenti di questo genere di

prestazioni, dando maggiore trasparenza all'intero settore e creando esigenze

uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre

2011.

pubbl. in: RtiD I-2012 n.

22.

consid. 5.2 e 5.3,

2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21

dicembre 1990 consid. 3b). L'attività del fiduciario, per qualsiasi delle tre

categorie disciplinate dalla LFid, espone infatti quest'ultimo a stretto contatto

con interessi patrimoniali altrui per la cui gestione egli deve essere idoneo,

formato, e aver maturato sufficienti anni di esperienza. L'interesse pubblico

del cittadino risiede proprio nel proteggerlo da un possibile danno,

salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti

dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali delicate attività

senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali (STF

2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010

consid. 5.4; Mauro Bianchetti,

Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:

RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro

Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea

2002, pag. 42 segg.). In questo senso al fine di adempiere al proprio dovere di

dimostrarsi degno della considerazione che la professione impone (art. 13 lett.

a LFid), il fiduciario deve godere di ottima reputazione e garantire

un'attività irreprensibile (art. 8 cpv. 1 lett. b LFid; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di

fiduciario, Lugano 2002, pag. 73). In relazione all'interesse pubblico

perseguito dalla LFid dunque, va ritenuto che il requisito di cui all'art. 8

cpv. 1 lett. b LFid fa difetto in presenza di una condanna di natura tale da

sminuire sensibilmente la stima e la fiducia di cui un fiduciario deve godere

presso il pubblico (Mini, op.

cit., pag. 75).

Atteso che per giustificare una revoca il reato per il quale il fiduciario

viene condannato non deve necessariamente essere stato commesso nell'esercizio

dell'attività professionale in parola e che, come giustamente rileva il

ricorrente, l'amministrazione infedele aggravata è stata commessa in qualità di

sindaco e non quale amministratore dei due condomini debitori delle tasse

causali, va stabilito se il comportamento da lui tenuto e che ha portato alla

sua condanna in sede penale sia o no contrario alla dignità professionale ai

sensi della LFid.

4.3

Giusta l'art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione

infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad

amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al

proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. L'adempimento della

fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una

soggettiva: è necessario che l'autore abbia avuto una posizione di gerente, che

egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell'ambito di tale funzione,

che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o

con dolo eventuale (Bernard Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, III ed., Berna 2010, n. 2 e segg. ad

art. 158; Marcel Alexander Niggli,

in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, III ed., n. 11 e segg. ad

art. 158). Nel caso aggravato di cui all'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, il giudice

può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha

agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. L'art. 158 CP

punisce l'uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si

parla di "Treubruch" da parte di chi ricopre una "Garantenstellung",

ovvero un ruolo di garante. Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri

di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato

ufficiale, da un negozio giuridico (Mini,

op. cit., pag. 225 e 226 e riferimenti) o anche da una gestione d'affari senza

mandato.

Come si evince dalla sentenza del 12 aprile 2016 del Tribunale federale (e da

quella precedente, sentenza 17.2014.77/108 del 22 agosto 2015 della Corte di

appello e revisione penale), il ricorrente è stato riconosciuto gestore ai

sensi del sopracitato disposto poiché i poteri e le competenze attribuite al

sindaco - all'epoca pure responsabile del dicastero delle finanze - lo ponevano

in una posizione di amministratore del patrimonio comunale, a maggior ragione

visto che il sindaco è di fatto a capo del Municipio. L'Alta Corte ha poi confermato

la violazione da parte sua degli obblighi che gli incombevano in virtù della

sua carica e meglio il dovere di gestire e trasmettere ai destinatari per i

loro incombenti la corrispondenza, le petizioni, i rapporti e le istanze

indirizzate al Comune (art. 119 lett. b della legge organica comunale del 10

marzo 1987; RL 181.100; LOC), tra cui anche le domande di esecuzione (art. 110

cpv. 1 lett. b), e il dovere di vigilare sull'attività dei dipendenti (art. 118

cpv. 3 LOC). Con la frase "lasala lì che pö paghi" il

ricorrente aveva di fatto chiesto (benché implicitamente) di lasciare in

sospeso (e dunque di non far proseguire) le procedure esecutive riferite ai

suoi debiti d'imposta comunali e alle tasse causali dovute dai condomini da lui

amministrati, impedendo così che chi di dovere fosse investito della questione,

nonché ostacolando di conseguenza il corretto funzionamento

dell'amministrazione comunale e, in definitiva, esponendo a rischio l'attivo

comunale, patrimonio che egli era tenuto a salvaguardare. Nei suoi confronti è

stato inoltre ritenuto il caso aggravato in quanto la violazione dei suoi

obblighi era tesa a conseguire un indebito profitto per sé e per i condomini da

lui amministrati, e meglio una posticipazione del pagamento dei tributi dovuti.

Benché i suddetti reati non siano stati commessi nello svolgimento della sua attività

di fiduciario, di fatto è proprio in virtù delle similitudini che esistono tra il

genere di doveri di cui il ricorrente era investito quale sindaco e quelli che

incombono a un qualsiasi gestore sul piano professionale quale amministratore

del patrimonio altrui, che è stata ritenuta la sua responsabilità penale. Ora,

come visto, l'art. 13 LFid prevede una serie di doveri generali a cui il

fiduciario è tenuto. Tra questi (lett. a del citato disposto) quello di operare

in modo coscienzioso e di dimostrarsi degno della considerazione che la sua

professione e la sua funzione impongono. In virtù del dovere di fedeltà il

fiduciario deve sempre agire nell'interesse del cliente per il corretto

adempimento degli obblighi contrattuali, rispettivamente deve astenersi da

comportamenti che potrebbero nuocere al cliente, evitando altresì dei conflitti

di interesse (Mini, op. cit., pag.

88). In questo senso, la LFid, in relazione con l'art. 158 CP, ha il merito di

contribuire a determinare quelli che sono gli obblighi derivanti al gestore in

virtù della legge (Mini, op. cit., pag. 227). Non garantisce poi un'attività

irreprensibile chi agisce in modo contrario al diritto, in particolare chi

commette dei delitti contro il patrimonio previsti dal CP (Mini, op. cit., pag.

90).

In definitiva dunque, indipendentemente dal fatto che nel caso specifico si

trattava del patrimonio comunale e non di quello di una società o di interessi

finanziari legati a immobili, il ricorrente ha di fatto violato il suo obbligo

di gestione e salvaguardia del patrimonio di un'entità affidatagli, con il che è

a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto le violazioni da lui

commesse di natura tale da compromettere la fiducia della clientela e del

pubblico in generale. Ciò vale a maggior ragione se si considera che in specie degli

atti delittuosi di cui si è detto sopra ha profittato il ricorrente stesso e

due altre entità da lui amministrate quale fiduciario, che i contributi non

pagati consistevano in ingenti importi (in totale oltre fr. 400'000.-) e che

l'amministrazione infedele è stata commessa su di un lungo periodo (dal 2003 al

2013). Non giova al ricorrente pretendere che l'autorità penale non avrebbe

affrontato la questione della responsabilità del vicesindaco e del segretario

comunale. Premesso che in casu il segretario comunale è stato ritenuto correo

dei medesimi reati, per consolidato principio in diritto penale ognuno risponde

per le proprie colpe personali per infrazioni che commette personalmente con un

comportamento attivo o passivo (Ursula Cassani,

Sur qui tombe le couperet du droit pénal?, Responsabilité personnelle,

responsabilité hiérarchique et responsabilité de l'entreprise in: Journée 2008

de droit bancaire et financier, Ginevra 2008, pag. 55), per cui un'eventuale

responsabilità penale di altri non permetterebbe comunque di escludere quella

dell'insorgente. Non può essere poi seguito il ricorrente laddove sostiene che

sarebbe fatto notorio che i municipi non provvedono sistematicamente e

tempestivamente all'esazione di tutte le imposte e ciononostante le autorità

penali non aprirebbero procedimenti penali a carico dei sindaci e dei

municipali. Indipendentemente dal fatto che quanto afferma il ricorrente sia

vero o no (ciò di cui comunque si dubita fortemente), basti rilevare che

nessuno può prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia

disattesa anche a suo vantaggio; fanno eccezione i casi in cui l'autorità si

rifiuti di scostarsi da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati

interessi pubblici o privati prevalenti (STA 52.2012.215 del 16 dicembre 2013,

52.2010.24

del 28 luglio 2010 consid. 5.1 e rinvii ivi citati), ciò che in

specie non si avvera già solo in considerazione degli interessi pubblici in

gioco. Ad ogni modo poi tale argomento andava semmai fatto valere in sede

penale per escludere la propria responsabilità; non risulta invece dirimente

per decidere del provvedimento di revoca susseguente alla condanna penale. Nemmeno

le considerazioni che hanno portato i giudici penali a sospendere condizionalmente

la pena inflitta permettono di giungere a diversa conclusione. Ai sensi

dell'art. 8 cpv. 2 LFid, la revoca dell'autorizzazione si impone infatti dal

momento che il fiduciario viene condannato per reati intenzionali contrari alla

dignità professionale poiché una delle condizioni per il rilascio del permesso

in parola, e meglio quella dell'ottima reputazione e della garanzia di attività

irreprensibile, viene meno; ciò comporta che per un certo periodo - cinque o

dieci anni - l'interessato non possa sollecitare nuovamente il rilascio

dell'autorizzazione poiché difetta di una delle esigenze personali. È

d'altronde irrilevante se vi sia o no un rischio di recidiva, così come la

situazione personale dell'interessato (segnatamente i trascorsi professionali e

istituzionali), per cui le considerazioni espresse in questo senso dal

ricorrente non hanno alcuna valenza per l'applicazione della LFid.

Non è neppure necessario stabilire in questa sede se una condanna per

amministrazione infedele debba sempre e comunque comportare una revoca

dell'autorizzazione in parola, atteso che nel caso di specie il comportamento

sanzionato, come visto, è di tutta evidenza contrario alla dignità

professionale. Vale tuttavia la pena di osservare che, nel ventaglio delle

infrazioni previste in Svizzera, i reati contro il patrimonio - e in

particolare l'amministrazione infedele che punisce proprio la violazione di un

dovere di amministrazione e salvaguardia degli interessi patrimoniali altrui -

sono quelli più suscettibili di comportare un'indegnità ai sensi della LFid.

Per quanto attiene infine al preteso mancato esame della fattispecie concreta,

ciò che comporterebbe una violazione della libertà economica in relazione al

principio della proporzionalità, al di là delle censure esposte e trattate

sopra, nemmeno il ricorrente precisa ulteriormente in che modo l'autorità

resistente avrebbe omesso di considerare gli elementi specifici del caso,

disattendendo così, nuovamente, il suo obbligo di motivazione (art. art. 70

cpv. 1 LPAmm).

5.

5.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera