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Decisione

52.2016.483

Accertamento destinazione abitazione quale residenza primaria

21 agosto 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Nel dicembre del 1992 RI 1, qui ricorrente, ha

acquistato un appartamento (PPP n. 9771 di cui al fondo base __________

di Brissago) nel condominio __________, a quel tempo usato come residenza

secondaria e da lui destinato al medesimo scopo (casa di vacanza).

Tale utilizzo era antecedente l'entrata in

vigore del piano regolatore revisionato del 1995, approvato dal Consiglio di

Stato con risoluzione 3 ottobre 1995 (n. 5447), che per i terreni attribuiti alla

zona di costruzione intensiva, qual è il fondo in questione, esclude di

principio l'uso di alloggi a scopo di residenza secondaria (art. 46 cpv. 1

norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).

b. Il 1° marzo 2006, __________,

figlia dell'insorgente, ha eletto domicilio a Brissago, facendo uso

dell'appartamento quale residenza primaria.

c. Il 16 giugno 2015, RI 1

ha chiesto al municipio di sapere quale fosse la destinazione dell'appartamento

in questione, in quel momento (ancora) abitato da sua figlia.

d. Con decisione 23

giugno 2015, notificata il successivo 25 giugno, il municipio gli ha comunicato

che, visto come nella zona intensiva le residenze secondarie possono mantenere

tale destinazione a condizione che non vengano trasformate in residenza

primaria e come sua figlia vi avesse eletto domicilio a far tempo dal 1° marzo

2006, l'appartamento era (da considerare) destinato a residenza primaria.

B. Con giudizio 31 agosto

2016, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposta da RI 1 contro il

suddetto provvedimento municipale.

Riassunto il contesto

relativo alla approvazione in votazione popolare in data 11 marzo 2012

dell'iniziativa Weber ed illustrate le conseguenze dell'introduzione dell'art.

75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) alla luce delle sentenze 22 maggio 2013 del Tribunale

federale (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Governo, rilevato altresì come il

comune di Brissago rientrasse nel novero di quelli ove la quota di abitazioni

secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni, ha anzitutto concluso che

quest'ultimo fosse sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 75b Cost.

Di seguito, ricordato che per costante prassi il nuovo diritto è applicabile al

momento delle constatazioni dell'autorità di

ricorso, laddove dispone come il Consiglio di Stato di un potere di libero

esame in fatto e in diritto, rispettivamente quando motivi particolari,

segnatamente di ordine pubblico, ne impongono l'immediata applicazione,

l'Esecutivo cantonale ha stabilito che al caso di specie fosse applicabile la

nuova legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS

702), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, conformemente a quanto del resto

previsto dall'art. 25 LASec. Rile-vato poi

come l'appartamento in questione fosse da considerare un'abitazione realizzata

in virtù del diritto anteriore ai sensi dell'art. 10 LASec, per le quali l'art.

11 cpv. 1 LASec sancisce che il tipo di uso abitativo è libero, fatte

salve le limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale,

il Governo, constatato altresì che il comune di Brissago aveva fatto uso della

facoltà di promulgare simili limitazioni adottando l'art. 46 NAPR, ha reputato

che la tutela per le abitazioni secondarie preesistenti sancita da quest'ultima norma (cpv. 4) fosse meno estesa

di quella prevista dall'art. 11 LASec ed esigesse che tale destinazione

restasse immutata nel tempo. Il fatto che nel 2006 la figlia del

ricorrente avesse eletto domicilio nel comune, locando l'appartamento del

padre, avrebbe pertanto comportato un cambiamento di destinazione e la perdita

del diritto acquisito di mantenere quella secondaria. Il Governo ha inoltre tutelato,

facendo riferimento ai materiali legislativi (commentario NAPR), la conclusione

municipale di non considerare dati i presupposti per la concessione di una deroga

per casi particolari ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 NAPR. Da ultimo, ha

disatteso la pretesa sussistenza di una violazione del principio della parità

di trattamento.

C.

Contro il predetto giudizio

governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di concedergli di utilizzare,

locare ed alienare l'appartamento (PPP 9771) quale abitazione secondaria (casa

di vacanza).

Rilevato come l'art. 46

cpv. 4 NAPR codifichi il principio di non retroattività e la tutela del diritto

(acquisito) di mantenere le residenze secondarie preesistenti, il ricorrente

sostiene anzitutto che tale diritto non è soggetto ad alcuna condizione. A

torto il municipio avrebbe quindi preteso che la destinazione secondaria venisse

mantenuta ininterrottamente, contraddicendo non solo il tenore letterale, ma

anche lo spirito e la logica della norma. Inoltre, visto che la LASec, che si

fonderebbe sugli identici principi, prevede una libertà d'uso completa per gli

edifici preesistenti, lo stesso dovrebbe valere per l'art. 46 cpv. 4 NAPR. D'altro

canto, in concreto non vi sarebbe stato alcun cambiamento di destinazione, dato

che non sarebbe mai stata avviata o sollecitata alcuna procedura in tal senso. L'appartamento

sarebbe quindi rimasto una residenza secondaria. L'insorgente evidenzia poi che

sua figlia, che ora vive a Brissago in un'altra casa di sua proprietà, ha

abitato soltanto temporaneamente l'appartamento in questione, per motivi di

comodità e perché non pagava alcun affitto. Se entrambi fossero stati informati

delle conseguenze di tale agire, come esigevano le regole della buona fede, avrebbero

optato per un'altra soluzione. Per tipologia, organizzazione interna e dimensioni,

l'appartamento non sarebbe del resto idoneo ad una destinazione primaria. Non a

caso a nessun altro appartamento del condominio sarebbe stata imposta la

medesima destinazione. Di seguito, il ricorrente invoca il proprio diritto alla

parità di trattamento nell'illegalità, posto che nel medesimo condominio

appartamenti usati come abitazione primaria sarebbero stati venduti e destinati

a residenza secondaria e che nell'ambito di recenti edificazioni nella medesima

zona sarebbero state autorizzate residenze secondarie. La decisione municipale

avallata dal Consiglio di Stato violerebbe infine la garanzia costituzionale

della proprietà, configurando un esproprio materiale.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione

perviene il municipio, con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno

riprese in appresso.

Il Dipartimento del territorio non ha

presentato osservazioni.

E. In sede di replica e duplica, le

parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal giudizio

governativo (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Le prove sollecitate dall'insorgente non appaiono atte a procurare al Tribunale

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. I quesiti

sollevati, del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 63 cpv. 1 LPAmm, che ha ripreso il contenuto del

previgente art. 41 della legge di procedura per le cause amministrative (LPamm;

BU 1966,181), chi giustifica un interesse legittimo può chiedere all'autorità

competente per materia a decidere in prima istanza di accertare l'esistenza,

l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo. La procedura

d'accertamento conferisce all'amministrato il diritto di ottenere dall'autorità

un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza, l'estensione di un

diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano dubbi

sull'applicabilità nei suoi confronti di un atto normativo o sulla validità di

un atto amministrativo che lo concerne. L'azione di accertamento non può invece

avere per oggetto la constatazione di fatti (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 41 n. 1).

2.2

In ambito edilizio,

l'azione di accertamento è essenzialmente regolata dall'art. 15 LE che, quale lex

specialis per rapporto all'art. 63

LPAmm, permette ai proprietari di fondi di chiedere all'autorità di chiarire

questioni generali, come ad esempio di accertare, prima della progettazione di

dettaglio, le condizioni generali di edificazione. Scopo della licenza

preliminare è fondamentalmente quello di permettere l'elaborazione di progetti

conformi al diritto applicabile, chiarendo preliminarmente, con effetto

vincolante per l'autorità ed eventualmente anche per i vicini, determinate

questioni suscettibili di dar luogo a contestazioni, non-ché di evitare

procedure edilizie inutili (STA 52.2008.371 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 15 LE n. 883).

Giusta l'art. 15 cpv. 2 LE, alla domanda di licenza

preliminare è applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui

l'istante vi abbia rinunciato. In quest'ultima evenienza, la licenza preliminare

ha solo valore d'informazione, senza effetti giuridici particolari.

A differenza di quanto prevedeva l'art. 51 cpv. 3 LE 1973 (BU

1974, 66), che ne escludeva l'impugnabilità, contro le decisioni del municipio

statuenti su domande di licenza preliminare è di principio dato ricorso secondo

l'art. 21 LE. Impugnabili sono tuttavia soltanto le decisioni adottate dal

municipio secondo la procedura ordinaria, mentre il ricorso è improponibile nei

casi in cui la presa di posizione dell'autorità comunale ha unicamente valore

di semplice informazione, sprovvista di effetti giuridici particolari, perché

il richiedente ha rinunciato all'esperimento della procedura ordinaria.

3.

Nel caso concreto, il 16

giugno 2015 il ricorrente ha chiesto al municipio quale fosse la destinazione

del proprio appartamento (PPP n. 9771 di cui al fondo base __________ di

Brissago). In sostanza, la domanda mirava a (far) accertare che la proprietà

potesse essere utilizzata, locata e venduta come residenza secondaria (casa di

vacanza). La richiesta non è stata impostata come domanda di licenza

preliminare secondo l'art. 15 LE. Se ne doveva dedurre che l'istante avesse

implicitamente rinunciato all'esperimento della procedura ordinaria (art. 4

seg. LE). Unica procedura, questa, che gli avrebbe permesso di ottenere un

accertamento vincolante, semmai opponibile non soltanto all'autorità, ma anche

ai vicini (comproprietari) e ad eventuali ulteriori interessati. La

determinazione rilasciata dal municipio il 23/25 giugno successivo aveva quindi

valore di semplice informazione priva di effetti giuridici particolari (art. 15

cpv. 2 LE). Non costituiva pertanto un provvedimento impugnabile. A torto il

municipio ha pertanto indicato in calce alla stessa che era dato ricorso al

Consiglio di Stato. Altrettanto a torto il Governo l'ha considerata alla

stregua di una decisione suscettibile di essere impugnata. Come illustrato,

l'art. 15 cpv. 2 LE esclude in effetti chiaramente la possibilità di dedurre

davanti all'autorità di ricorso le decisioni del municipio statuenti su domande

di licenza preliminare, rilasciate previa rinuncia dell'istante ad esperire la

procedura prevista dagli art. 4 seg. LE. L'Esecutivo cantonale avrebbe dunque

dovuto dichiarare inammissibile il gravame 24 luglio 2015. Già per questo motivo

l'impugnativa andrebbe disattesa.

4.

Abbondanzialmente, per

ragioni di economia processuale, si osserva comunque che immune da violazioni

del diritto è la conclusione alla quale è pervenuto nel merito il municipio e

che il Consiglio di Stato ha confermato con il giudizio impugnato.

4.1

Secondo l'art. 12 cpv. 1 LASec, i cantoni e i comuni

adottano se del caso le misure necessarie a impedire abusi e sviluppi

indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di abitazioni

realizzate in virtù del diritto anteriore a scopo di abitazioni secondarie. A

tal fine, precisa la norma (cpv. 2), i cantoni possono in particolare limitare

in modo più severo rispetto alla legge il

cambiamento di destinazione da abitazione utilizzata fino a quel momento a

scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo di abitazione

secondaria, nonché le modifiche secondo l'art. 11 cpv. 2-4 LASec. Fatte salve

le limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il

tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto

anteriore (cfr., a questo riguardo, l'art. 10 LASec) è libero (art. 11 cpv. 1

LASec).

Posto che al momento dell'emanazione del giudizio impugnato la

LASec era già in vigore (cfr. art. 25 cpv. 1 LASec), giustamente il ricorrente

non ne contesta l'applicazione al caso di specie. In base a tale normativa, il

condominio __________ e, con esso, le unità abitative (appartamenti) che lo

compongono, erano/sono da considerare alla stregua di una costruzione

realizzata in base al diritto anteriore, il cui tipo di uso abitativo, primario

o secondario, è, di principio, libero. La medesima LASec riserva tuttavia le

limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale. Se ne

deduce che queste ultime possono essere più restrittive (cfr. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgesetz, in ZBl 5/2016, pag. 245 pto. 4a).

Non può dunque essere seguito l'insorgente quando afferma che quanto vale per

la LASec - ovvero il libero uso abitativo delle costruzioni preesistenti -

dovrebbe giocoforza valere anche per l'art. 46 NAPR, che disciplina le residenze

secondarie a Brissago. In concreto, si tratta di esaminare la portata di questa

norma comunale e le conseguenze sul caso di specie.

4.2

Giusta l'art. 46 cpv.

1.

NAPR, nella zona di costruzione

intensiva è escluso l'uso di alloggi a scopo di residenza secondaria. Il municipio,

prosegue la norma (cpv. 2), può concedere deroghe in casi particolari. Non

cadono sotto le prescrizioni del cpv. 1 gli edifici dati in locazione a scopo

di vacanza da persone domiciliate nel comune, le utilizzazioni fatte in base ad

un permesso secondo la legislazione sugli esercizi pubblici, come pure i fabbricati

che non raggiungono una superficie utile lorda (SUL) di 50 mq (cpv. 3). Le

residenze secondarie non conformi ai disposti del cpv. 1, conclude il disposto

(cpv. 4), possono essere mantenute; il municipio allestisce un inventario.

Dal commentario alle NAPR si evince in particolare che con la

possibilità di deroga in casi di rigore il legislatore comunale ha voluto

salvaguardare la possibilità di mantenere la propria casa per le persone

originarie di Brissago o che hanno consolidato rapporti sociali durante il loro

soggiorno nel comune e che, nel frattempo, si sono trasferite altrove.

4.3

Come già accennato, il condominio __________ sorge su un

fondo attribuito alla zona di costruzione intensiva, dove di principio è

escluso l'uso di alloggi a scopo di residenza secondaria (art. 46 cpv. 1 NAPR).

Essendo stato costruito antecedentemente all'entrata in vigore di questa norma,

anche in base al diritto autonomo comunale era tuttavia da considerare come una

costruzione realizzata in base al diritto anteriore, di modo che alle residenze

secondarie esistenti al momento dell'entrata

in vigore della norma era/è

applicabile il cpv. 4, secondo cui le

stesse potevano/pos-sono essere mantenute. Secondo il municipio ed il

Consiglio di Stato, la conservazione di tale

destinazione presuppone che l'utilizzo in contrasto con la zona di situazione resti

immutato nel tempo, ovvero sia mantenuto durevolmente. La tesi è condivisibile.

Il testo della norma è in effetti chiaro. Le residenze secondarie possono

soltanto essere mantenute. La norma non contempla la possibilità di modificare

la destinazione, ad esempio da secondaria a primaria, e poi di

ristabilire quella secondaria. Diversamente da quanto previsto dall'art. 11

cpv. 1 LASec, l'uso non è completamente libero. Per poter essere mantenuta, la

destinazione secondaria deve perdurare nel tempo. Ora, in concreto le autorità

inferiori hanno ritenuto che la destinazione secondaria dell'appartamento in

questione fosse stata abbandonata a favore di quella primaria nel marzo 2006,

al momento in cui la figlia del ricorrente vi ha eletto il proprio domicilio.

Circostanza, questa, che avrebbe fatto venir meno il diritto di conservare la

destinazione secondaria giusta l'art. 46 cpv. 4 NAPR. A ragione.

Locando alla figlia, o mettendole a disposizione, il proprio appartamento di vacanza come domicilio almeno fino

al settembre 2015 (cfr. allegato 11 alla risposta 18 settembre 2015 del

comune davanti al Governo), ovvero per un periodo (circa 9 anni) non

trascurabile di tempo, l'insorgente lo ha in effetti convertito in abitazione

primaria, abbandonando la destinazione secondaria contraria alla zona di

situazione e conformandosi al diritto vigente. Da questo profilo, il caso in

esame si differenzia dunque da quello esaminato in RDAT 1995-II n. 32, ove l'utilizzazione

sporadica di una residenza secondaria quale abitazione primaria è stata ritenuta

insufficiente per ammettere un irreversibile cambiamento di destinazione. Avendo

durevolmente modificato le condizioni d'uso del proprio appartamento, il

ricorrente non può dunque più pretendere di beneficiare della garanzia offerta

dall'art. 46 cpv. 4 NAPR. Per principio, non è infatti possibile invocare la

tutela delle situazioni acquisite per un uso (residenza secondaria) da tempo

cessato (cfr. Konrad Willi, Die

Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen,

Zurigo 2003, pag. 21). Nulla di favorevole per l'insorgente può essere dedotto dal

fatto che tale cambiamento di destinazione, da secondaria a primaria, non sia mai

stato formalizzato. Nelle particolari circostanze del caso concreto, l'inattività

dell'autorità comunale, che si è astenuta dal richiedere l'avvio di una

procedura di rilascio del permesso di costruzione, non le preclude di prevalersi

dell'intervenuta, durevole modifica delle condizioni d'uso dell'appartamento

messa in atto dal ricorrente e da sua figlia, a maggior ragione che, all'interno

di una zona - qual è quella in cui sorge il condominio __________ - in cui vige

una limitazione d'uso per residenze secondarie, il controverso cambiamento di

destinazione non è soltanto possibile, ma addirittura auspicabile. Decidere

diversamente significherebbe d'altronde ammettere una libertà d'uso dell'appartamento

in questione sconosciuta al diritto comu-nale applicabile. Ferme queste

premesse, la conclusione secondo cui l'appartamento era/è (da considerare)

destinato a residen-za primaria, è immune da critiche.

4.4

Non porta ad altra conclusione l'obiezione del ricorrente secondo

cui se lui e/o sua figlia fossero stati informati delle conseguenze, come a suo

avviso avrebbero esatto le regole della buona fede, avrebbero optato per un'altra

soluzione. Per principio, l'ignoranza della legge non protegge il

privato sotto il profilo della buona fede, in quanto vige la regola basilare

secondo cui la conoscenza della legge è

presunta (cfr. Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo

2002, n. 652).

Incombeva dunque per

primo all'insorgente di informarsi circa le norme applicabili e le conseguenze

del suo agire.

4.5

Non giustifica

altro risultato neppure la tesi secondo cui per tipologia, organizzazione

interna e dimensioni l'appartamento in questione non sarebbe idoneo per essere

utilizzato come residenza primaria. Tesi, questa, contraddetta già dal fatto

che la figlia del ricorrente vi ha eletto domicilio per svariati anni. In particolare,

per quanto concerne le dimensioni, neppure l'insorgente pretende che il suo

appartamento possa beneficiare del privilegio concesso dall'art. 46 cpv. 3 ai fabbricati

che non raggiungono una superficie utile lorda (SUL) di 50 mq.

4.6

Nemmeno entra in linea di conto, nella fattispecie, la

concessione di una deroga fondata sull'art. 46 cpv. 2 NAPR. L'istituto della

deroga ha lo scopo di consentire eccezioni quando una rigida applicazione del

regime ordinario si riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che l'interesse

pubblico o quello dei vicini lo giustifichi. Con questo istituto s'introduce un

elemento di flessibilità al fine di evitare che, in singoli casi, la legge

divenga inutilmente rigorosa e, quindi

ingiusta (RDAT II-2003 n. 21 consid. 11.2). Ora, nella fattispecie, il ricorrente

non solo non dimostra, ma nemmeno adduce degli argomenti che permettano di

concludere ch'egli versi in una situazione eccezionale, legittimante la

concessione di una deroga. In particolare non pretente che il suo caso

rientri tra quelli, suscettibili di giustificare la concessione di una deroga,

menzionati nel commentario alle NAPR (cfr. supra consid. 4.2.).

4.7

Destituita di fondamento è inoltre la censura di

disparità di trattamento con conseguente richiesta di parità di trattamento

nell'illegalità. Quest'ultima può infatti essere invocata con successo soltanto

in casi del tutto particolari. Il principio di legalità dell'amministrazione

prevale di regola su quello della parità di trattamento. Eccezioni sono ammesse

soltanto nel caso in cui venga dimostrata l'esistenza di una prassi contraria

alla legge, che l'autorità non intende abbandonare. Ipotesi, questa, che in

concreto non si verifica minimamente, non essendo per nulla dimostrato che il

municipio intenda trattare diversamente casi paragonabili

a quello dell'insorgente. Dagli atti emerge anzi il contrario. Con riferimento

alle PPP 9767 e 9770, il municipio ha dato atto di una situazione di abuso in

fase di accertamento (cfr. risposta 18 settembre 2015, pag. 4). Al riguardo non

vi è motivo di ritenere che non verranno presi, se del caso, adeguati provvedimenti. In merito alla PPP 9769, l'esecutivo

comunale ha spiegato invece il motivo - SUL inferiore a 50 mq - per cui in base

all'art. 46 cpv. 3 NAPR non è soggetta a limitazioni d'uso, il suo caso differenziandosi

quindi da quello della PPP 9771 qui in esame (cfr. duplica 14 ottobre 2015,

pag. 2).

4.8

Da disattendere

siccome tardiva è infine la censura con cui il ricorrente fa valere che il

vincolo di destinazione primaria impostogli, a suo avviso assimilabile ad un

esproprio materiale, violerebbe la garanzia della proprietà di cui all'art. 26

cpv. 1 Cost. Essendo il contestato provvedimento municipale fondato sull'art.

46.

NAPR, l'insorgente eccepisce in sostanza la costituzionalità della norma.

Ora, per costante giurisprudenza, il controllo incidentale di un piano regolatore per rapporto al diritto di

rango superiore è consentito soltanto in casi eccezionali, ovvero se al momento

dell'adozione del piano il proprietario gravato non poteva rendersi pienamente

conto delle limitazioni impostegli, se la procedura non gli ha offerto in

quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi interessi, oppure

se viene fatto valere che a seguito di una modifica delle circostanze o del

diritto di rango superiore è venuto meno l'interesse pubblico, che aveva a suo

tempo giustificato l'adozione del piano e la conseguente restrizione della

proprietà. Il Tribunale federale ha ulteriormente precisato che sono escluse

dal controllo costituzionale a posteriori soltanto le disposizioni

intrinsecamente connesse con il piano di utilizzazione, che determinano cioè il

genere, la natura e la misura dell'utilizzazione cartograficamente illustrata. Possono

invece essere esaminate posteriormente nel caso concreto le normative che si

riallacciano alla situazione personale dell'interessato o la cui portata

prescinde dalle singole zone di utilizzazione (DTF 116 Ia 207 consid. 3b; STA

52.2005.219

del 15 settembre 2005 consid. 2.1.). Condizioni,

queste, che nella fattispecie non si verificano. Nemmeno il ricorrente del

resto lo pretende. In effetti, l'art. 46 NAPR stabilisce le utilizzazioni

residenziali ammesse nella zona di

costruzione intensiva e le relative eccezioni, vietando di principio l'uso di

alloggi a scopo di residenza secondaria. Si tratta dunque di una normativa sprovvista di carattere generale ed

astratto. Sebbene sia rivolta ad un numero imprecisato di proprietari,

essa è intrinsecamente correlata al piano delle zone. Determinante

è quindi che il ricorrente non si è a suo tempo opposto all'adozione dell'art.

46.

NAPR, benché potesse valutare con precisione il pregiudizio che la controversa limitazione dell'uso primario gli avrebbe

potuto arrecare. La costituzionalità dell'art. 46 NAPR non può quindi più

essere esaminata in questa sede. Non vi è peraltro motivo di dubitare della stessa, dopo che a livello

federale è stato adottato l'art. 75b Cost., sulla cui base è stata

emanata la LASec, che riserva esplicitamente le (più restrittive)

limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale.

5.

5.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili al comune di Brissago, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipati, è posta a carico del ricorrente. Non

si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere