Lexipedia

Decisione

52.2016.493

Revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo

20 febbraio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 è nato il __________

1989, ed ha conseguito la licenza di condurre il __________ 2008.

b. Negli anni scorsi, RI 1 ha subito una

revoca di 8 mesi della licenza di condurre in prova (dal 26 agosto 2011

al 25 aprile 2012) a seguito di un'infrazione

grave. In particolare, il 26 agosto 2011,

verso le ore 00.45, egli ha condotto un veicolo (__________) in stato di

ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.98 gr. per

mille). In quelle condizioni, egli ha urtato, tamponandolo, un veicolo fermo e

inoltre, percorrendo una strada in contromano, ha urtato uno scooter

regolarmente transitante, allontanandosi in entrambi i casi e omettendo di

conformarsi ai suoi doveri legali in caso d'infortunio (cfr. decisione 8 novembre

2011 della Sezione della circolazione).

B. a. Il 25 febbraio

2016, verso le ore 11.15, mentre circolava alla guida del veicolo __________ targato

__________, RI 1 è incappato a __________ in un fermo di polizia, nell'ambito

del quale è stata riscontrata a bordo del suo veicolo la detenzione, non

autorizzata, di un quantitativo pari a ca. 44 grammi di marijuana (rimanente

della sostanza, circa mezzo etto, che aveva acquistato la settimana precedente,

per il proprio consumo personale). Interrogato dagli agenti di polizia, il

rubricato ha ammesso di fumare circa 0.7 grammi di marijuana al giorno, per un

totale di 756 grammi lordi negli ultimi 3 anni.

b. Ravvisando nell'accaduto una contravvenzione all'art. 19a della legge federale

sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), il 14 marzo 2016, il competente

Procuratore pubblico l'ha condannato ad una multa di fr. 200.-. La

decisione penale è passata in giudicato.

c. Nel frattempo, venuta a conoscenza del rapporto di polizia, il 9 marzo 2016 la Sezione della circolazione ha

ordinato nei confronti di RI 1 un accertamento medico e laboratoristico

preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore, presso l'Unità

di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT). Tale provvedimento è rimasto

incontestato.

d. Preso atto del rapporto medico preliminare

- che indicava la necessità di un ulteriore approfondimento peritale, dopo aver

riscontrato in tre analisi di urine la

presenza di THC-11-carbossilico (THC-COOH) e, in una, di benzoilecgonina

e ecgoninametilestere (metaboliti della cocaina), indicatori di un consumo di

cannabis e cocaina - con decisione 30 maggio 2016, la Sezione della

circolazione ha revocato all'amministrato a titolo preventivo e cautelativo la

licenza di condurre, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia

specialistica presso l'UMPT, a cura della dr. med. __________, medico del

traffico SSML.

La decisione, richiamante in particolare gli art. 15d della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e

30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

C. Con giudizio 14

settembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1

avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un eventuale

ricorso l'effetto sospensivo.

Alla luce del rapporto medico preliminare, delle dichiarazioni del ricorrente e

delle ulteriori analisi e rapporti da lui prodotte - che permetterebbero di

escludere, verosimilmente, che egli abbia consumato sostanze dopo il 24

febbraio 2016, ma che attesterebbero comunque che prima di allora fosse un

consumatore cronico - il Governo ha ritenuto che la misura disposta nei suoi

confronti fosse giustificata e appropriata.

D. Avverso quest'ultimo

provvedimento, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente ribadisce che non avrebbe più consumato cannabis dopo il fermo di

polizia avvenuto il 25 febbraio 2016, ciò che sarebbe dimostrato dal

complemento di analisi delle urine del 14 giugno 2016 del laboratorio dell'Istituto

alpino di chimica e tossicologia di Olivone (IACT) e da un'ulteriore analisi

negativa delle urine del 27 settembre 2016. L'analisi del capello a cura dello

IACT, a cui il ricorrente si è sua sponte sottoposto il 22 giugno 2016,

escluderebbe invece un consumo di cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo

(avvenuto il 22 giugno 2016); sostanza che egli nega di aver mai assunto. Non

vi sarebbero pertanto motivi per sospettare di una sua dipendenza da

stupefacenti, né seri dubbi per dubitare della sua idoneità alla guida,

ritenuto anche che non avrebbe precedenti di guida sotto l'influsso di sostanze.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si è opposto il Governo, senza formulare particolari

osservazioni.

La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il

ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati della

decisione 8 novembre 2011 della Sezione della circolazione di revoca della licenza di condurre in prova (cfr.

art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure il

ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

il conducente non ha le attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre

con sicurezza veicoli a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b, 16d cpv. 1 lett.

a LCStr) o soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida

(art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità

competente deve adottare una misura di

sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei

e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato

(art. 16d cpv. 1 LCStr).

La licenza potrà essere nuovamente rilasciata se è scaduto un eventuale termine

di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può

comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

2.2

La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di

tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale

reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi

altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato -

durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della

sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche

il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso

sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.

L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita

al consumo di droga non è più in grado di

scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un

rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste

sostanze stupefacenti (DTF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c, 124 II

559.

consid. 3d).

Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di

canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo,

sono ben più determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi

precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la

sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015

consid. 4.4,1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).

2.3

Se vi sono dubbi sull'idoneità alla guida, vanno ordinati i necessari

accertamenti in merito (cfr. art. 15d LCStr e art. 28a OAC). L'art. 15d cpv. 1 elenca, seppur in modo non

esaustivo, le fattispecie principali (cfr. lett. a - e). Due fra queste, sono

la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti,

che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un

elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza

del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un

accertamento di medicina del traffico nel caso in cui vi sia un sospetto di

dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono

concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla

guida del conducente (STF 1C_339/2016 del 7

novembre 2016 consid. 3.1,1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4,

1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche

non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo

sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli

stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6;1C_446/2012 del

26.

aprile 2013 consid. 3.2).

2.4

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la

licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per

giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando

viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II

396.

consid. 3; STF 1C_339/2016 citata, consid. 3.1 e rimandi;1C_111/2015 del

21.

maggio 2015, consid. 4.7). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è

infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della

circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di

condurre prima dell'esito degli accertamenti.

A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del

conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio

giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di

tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della

procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492

consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017, consid.

2.

;1C_339/2016 citata, consid. 3.1).

3.

3.1. In concreto, la Sezione della circolazione ha

disposto nei confronti del ricorrente la revoca a titolo preventivo della

licenza di condurre, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia

specialistica, ritenendo che vi fossero importanti indizi per dubitare

seriamente dell'idoneità alla guida, alla luce del rapporto 25 febbraio 2016

della Polizia cantonale e della relazione medica preliminare 24 maggio 2016 di

cui si è detto in narrativa. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, che

ha confermato tale provvedimento, considerando anche gli ulteriori elementi

(test del capello, complemento di analisi delle urine) apportati dal ricorrente

in sede di ricorso. Il giudizio regge alle critiche del ricorrente, che afferma

di aver interrotto il suo consumo dopo il fermo di polizia e di non essere

dipendente dalla sostanza.

3.2

Determinante in concreto è il fatto che tutti gli accertamenti preliminari

sin qui raccolti confermano che il ricorrente non è solo un consumatore

occasionale di canapa, ma duraturo, regolare e non misurato. Dal verbale d'interrogatorio

25.

febbraio 2016 annesso al citato rapporto

di polizia risulta infatti che il ricorrente ha pacificamente ammesso di fumare

quotidianamente all'incirca 0.7 grammi di marijuana al giorno per un

totale di 756 grammi lordi in 3 anni,

ovvero di un quantitativo pari ad almeno 1-2 joint, ogni giorno (cfr.

per analogia la sentenza 17 febbraio 2016 della III. Corte amministrativa del

Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2016 15, laddove un rischio di

dipendenza è già stato ritenuto a fronte di un consumo di 0,5 gr di canapa al

giorno, corrispondente almeno ad un joint giornaliero). Dallo stesso

emerge inoltre che egli fa uso di questo stupefacente da circa 8 anni e che nel

tempo il suo consumo è aumentato (il mio primo consumo risale al 2008, poco

dopo la morte di mio padre. Solo ultimamente però ho aumentato le quantità di

droga utilizzata) e, peraltro, che ha una certa dimestichezza nel reperire

la droga (non sono in grado di definire l'identità di queste persone [spacciatori].

Mi reco sul posto e capisco chi vende, lo avvicino e concordiamo l'acquisto).

Un simile consumo di cannabis è stato confermato dal rapporto preliminare

sull'idoneità stilato dal medico del traffico, che ha indicato la necessità di

procedere ad ulteriori approfondimenti sulla

base di tre analisi positive delle urine; anche in tale ambito il ricorrente

non ha smentito le proprie abitudini di consumo (pur affermando che avrebbe

interrotto quando è stato convocato per il presente accertamento).

Ulteriore conferma giunge inoltre dal citato complemento 14 giugno 2016

del Laboratorio di Chimica e Tossicologia (LCTOX) dello IACT, che ha sottoposto

ad ulteriore analisi qualitative di conferma e quantitative LC-MS/MS i

precedenti campioni: anche da questo documento emerge un consumo di canapa da

parte del ricorrente che, anche se non fosse perdurato dopo il 24 febbraio 2016

(come egli afferma), va considerato cronico (cfr. citato complemento

laddove spiega che i risultati analitici confermano un consumo cannabis che,

nel caso di un consumatore cronico, può essere avvenuto anche numerose

settimane prima dell'inizio del protocollo. I valori delle concentrazioni di

THC-COOH normalizzati sono decrescenti e sembrano stabilizzarsi nel secondo e

terzo prelievo). Va nondimeno annotato che tale consumo - a questo

stadio - non risulta invece verosimilmente abbinato a un consumo regolare di

altre sostanze (cocaina), come rilevato dal Governo. L'ipotesi, risultante dal citato rapporto preliminare (a seguito delle tracce

in un'analisi di urina dei metaboliti benzoilecgonina e ecgoninametilestere) è

stata infatti apparentemente confutata dalle analisi del capello prodotte dal

ricorrente dinnanzi al Governo.

3.3

A fronte di tutto ciò, considerato che il ricorrente - sulla base

delle citate analisi e delle sue stesse dichiarazioni - risulta un consumatore

cronico di canapa, che fa da diversi anni un uso quotidiano e importante di

questa sostanza, con le precedenti istanze occorre concludere che vi siano

concreti indizi per dubitare seriamente che egli abbia perlomeno una ridotta

capacità di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore

rispettivamente che presenti più di altri il rischio di mettersi alla guida sotto

l'influsso di stupefacenti, determinando un potenziale pericolo per la

sicurezza stradale. Occorre pertanto che l'interessato venga sottoposto ad una

perizia d'idoneità di medicina del traffico.

Contesto nel quale dovrà essere approfondita compiutamente e con cura la sua

situazione personale, indagando maggiormente le sue abitudini di consumo

(frequenza, quantitativi, circostanze del consumo di canapa e di eventuali

altri stupefacenti e/o alcool) e sulla sua personalità, i suoi precedenti e il

suo rapporto con gli stupefacenti e la guida, inclusa l'asserita astinenza

frattanto ritrovata (come sostiene il ricorrente appoggiandosi anche ad un un'analisi

negativa delle urine del laboratorio Unilabs del 27 settembre 2016, doc. 8). Contrariamente

a quanto pretende il ricorrente, quest'ultima circostanza non è infatti decisiva,

ma al contrario - unitamente a tutti gli altri aspetti determinanti - andrà

approfondita in sede di perizia medica. A questo stadio non occorre invece che

una dipendenza rispettivamente una sua

inidoneità alla guida sia già dimostrata, ritenuto che proprio l'esame di

verifica di medicina del traffico è finalizzato a chiarire tali quesiti (cfr. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz

und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo

2015, ad art. 15d SVG, n. 41).

3.4

Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, RI 1 va

estromesso dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della

circolazione stradale (cfr. nello stesso senso: Weissenberger,

op. cit., ad art 15d SVG, n. 43; sentenza 28 novembre 2014 della

III. Corte amministrativa del Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2014

217). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va infatti

ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato

(cfr. anche Kai Knöpfli, Die

heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016,

2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la

psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza,

limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32

consid. 5.2; 124 II 559 consid. 4a). Non va inoltre dimenticato che il ricorrente è già stato condannato in relazione

al consumo e alla detenzione di stupefacenti (decreto d'accusa 14 marzo

2016) e che non gode neppure di un'ottima reputazione quale conducente.

Ancorché non sia mai incappato in un'infrazione di guida sotto l'influsso di

stupefacenti, alla fine del 2011 egli ha comunque già subito una revoca di 8

mesi per un'infrazione grave, e meglio per

guida in stato di ebrietà (con una concentrazione molto elevata di alcol, consid.

Ab) dimostrando - perlomeno in quell'occasione - di non saper scindere l'uso

di una sostanza che compromette la capacità di condurre (alcol) dalla guida.

Privo di rilievo è invece il fatto che il ricorrente invochi la necessità di

condurre veicoli a motore per motivi professionali, peraltro non meglio

specificati.

Pertanto, essendo seriamente messa in dubbio

l'idoneità del ricorrente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non

è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima

dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile

misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré

du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. pag. 122). Va da sé che la

perizia a cura del medico del traffico dovrà comunque essere svolta con una certa sollecitudine e, nel rispetto del suo

diritto di essere sentito, essere trasmessa all'insorgente prima dell'adozione

di un eventuale ulteriore provvedimento. Rispettivamente, qualora la perizia dovesse

confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la misura cautelare dovrà

essere tempestivamente revocata.

3.5

In conclusione, questo Tribunale ritiene

che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre,

abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del

traffico, risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di

conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

4.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto

sospensivo al gravame.

6.

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera