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Decisione

52.2016.504

Licenza edilizia per un nuovo stabile d'appartamenti

16 marzo 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i punti panoramici da rispettare o da valorizzare, per i quali

sono da applicare le seguenti prescrizioni, complementari a quelle di zona:

1. Per i

punti panoramici designati sui piani citati con il n. 1, le costruzioni devono

essere contenute sotto il fascio di rette inclinate di 10° sotto l'orizzonte e

tracciate a partire dal confine della particella all'altezza di un metro sopra

il campo viabile panoramico;

Considerandi

2.

Per i

punti panoramici designati sui piani citati con il n. 2, le costruzioni devono

permettere la creazione di canali di vista che si ottengono con una distanza

minima dai confini di 5 m, riservate quelle (maggiori) previste dalle

zone R7, R7a, R7b, R5.

Per le

costruzioni il cui ingombro massimo supera i 20 m le distanze dai confini vanno

aumentate di un metro rispetto a quelle stabilite dal primo capoverso.

Per le

costruzioni il cui ingombro massimo supera i 30 m le distanze dai confini vanno

aumentate di due metri rispetto a quelle stabilite dal primo capoverso.

Non

sono ammessi edifici il cui ingombro supera i 40 m.

3.

Il

municipio può inoltre imporre restrizioni alla formazione di posteggi e

piantagioni.

Tanto i punti panoramici del primo tipo (n. 1), quanto quelli

del secondo (n. 2), sono in genere definiti lungo il ciglio a valle di strade

dalle quali si può godere di un panorama meritevole di protezione. I punti del

primo tipo istituiscono un vincolo che grava sui fondi sottostanti vietando

costruzioni oltrepassanti in altezza la linea situata 10° al di sotto dell'orizzonte

dato dalla quota di un metro più alta del campo stradale lungo il confine a monte

del fondo. L'art. 38 cpv. 2 NAPR protegge invece i punti panoramici di categoria 2 attraverso una

limitazione dello sviluppo orizzontale delle costruzioni, attuata

mediante l'imposizione di un limite d'ingombro (40 m) e di una distanza dal

confine dei fondi, graduata in funzione dell'estensione orizzontale delle costruzioni,

destinata a formare canali di vista più larghi di quelli che risulterebbero

altrimenti dall'applicazione delle distanze dal confine prescritte dalle norme

di zona (cfr. STA 52.2009.285 del 1° aprile 2010 consid. 2.1; 52.2004.31 del 4

marzo 2004 consid. 2.1).

La restrizione sancita dall'art. 38 cpv. 2 NAPR grava unicamente i fondi

direttamente a valle della strada, lungo la quale sono fissati i punti (tratti)

panoramici di categoria 2 (cfr. piano del paesaggio). In assenza di un'esplicita

disposizione, non si estende anche ai fondi ancora più a valle, discosti dalla

strada. L'interpretazione, data dal municipio (al proprio diritto comunale

autonomo), non appare insostenibile. È anzi confermata dal diverso assetto

fondiario - non allineato ai confini dei fondi sovrastanti - che presentano in

diversi casi i terreni più a valle (cfr. piano del paesaggio). Avesse inteso

creare dei canali estesi non solo ai terreni adiacenti alla strada, ma anche ad

altri situati in zone più basse, la norma avrebbe in effetti fatto astrazione

da fasce stabilite in funzione dei limiti delle proprietà, per considerare

invece punti o rette fisse (a partire dal ciglio della strada) - aventi una determinata

estensione (sia sul piano orizzontale che verticale) - indipendenti dall'assetto

fondiario dei terreni.

5.2

In concreto, il piano del paesaggio fissa vincoli di protezione del

panorama di categoria 2 lungo il lato a valle di via __________. Il fondo dedotto in edificazione non è adiacente

a questa strada, dal quale è separato dai due fondi confinanti a monte (part. __________

e __________). Trovandosi oltre una trentina di metri più a valle, il

fondo non soggiace pertanto al vincolo dell'art. 38 cpv. 2 NAPR, che come detto

grava solo le proprietà immediatamente sottostanti alla strada. La conclusione

del municipio, che scaturisce da un'interpretazione sostenibile della norma,

non può pertanto che essere confermata anche da questo Tribunale.

6.

6.1. Sulla base di tutte le considerazioni che

precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto,

riformando la decisione del Consiglio di Stato, che viene completata nel senso

che la licenza edilizia è assoggettata alle ulteriori condizioni indicate ai consid.

4.6

e 4.7.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata al

lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente,

proporzionalmente al suo preponderante grado di soccombenza. Nella misura in

cui non sono compensate, l'insorgente è tenuto a rifondere al resistente,

assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 7 settembre 2016 (n. 3867) del

Consiglio di Stato è riformata, completando il dispositivo n 1.1 nel senso che

la licenza edilizia 24 aprile 2015 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 è

subordinata alle ulteriori seguenti condizioni:

·

l'innalzamento del muro che piega

all'interno del fondo e il terrapieno retrostante, nella fascia di arretramento

delle due strade (5 m dalla mezzeria della __________ e 4 m dal ciglio di via __________),

non potrà oltrepassare m 0.60 (così come indicato al consid. 4.6);

·

eliminare la terrazza (PT) davanti

alla facciata ovest, rendendo inaccessibile l'area antistante, così come illustrato

al consid. 4.7.

Per il resto è confermata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è a carico di RI 1 in ragione di fr. 3'500.- e per la

rimanenza (fr. 500.-) viene addossata a CO 1.

Dall'importo addebitato al ricorrente va dedotta la somma (fr. 1'800.-) che

egli ha già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

L'insorgente è

tenuto a versare a CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera