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Decisione

52.2016.51

Permesso di dimora UE/AELS

15 marzo 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di

dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono inoltre essere revocati

o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro

rilascio (art. 23 cpv. 1 OLCP).

2.3. L'art. 33 cpv. 3 LStr

dispone che il permesso di dimora è di

durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo

l'articolo 62.

L'art. 62 LStr, in vigore

al momento della decisione impugnata (ora: art. 62 cpv. 1 LStr), sancisce che

l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra le altre cose -, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata

(lett. b) oppure ha violato in modo

rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici

in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o

esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di

lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid.

4.2; STF 2C_515/2009, del 27 gennaio 2010, consid. 2.1). L'art. 80

cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di

legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento

temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è

esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici

a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono

indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti

con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici.

2.4. La legge federale

sugli stranieri si applica ai cittadini

dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene

disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2

cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può

legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.

art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il rifiuto di rinnovare il

permesso di dimora al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del

diritto interno che nell'ottica del trattato

bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza

pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC soggiace a criteri meno

restrittivi. Visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli

di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi

esaminata sotto il profilo dell'ALC.

3. 3.1. Come accennato in narrativa, benché

il 4 dicembre 2008 abbia ottenuto un permesso di dimora valido fino al 3

dicembre 2013 per svolgere un'attività lucrativa dipendente, segnatamente in qualità di autista, durante il suo soggiorno nel

nostro Paese RI 1 è rimasto senza un'occupazione per oltre 2 anni (scritto

25.11.2013 alla Sezione della popolazione). Il 26 novembre 2013 egli ha

chiesto il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS come indipendente (lavori di

sgombero, trasporti e traslochi), attività che ha intrapreso dal 1° ottobre

2013, indicando di avere a carico delle condanne in Italia. Su richiesta

dell'autorità dipartimentale, egli ha poi trasmesso il Certificato generale 19

novembre 2013 del suo casellario giudiziale italiano, sul quale risultavano tre

provvedimenti (2003, 2005 e 2008). Dal Certificato generale 10 settembre 2014

del casellario giudiziale, richiesto ufficialmente dall'autorità dipartimentale

a quelle italiane per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), è

emerso che RI 1 ha a carico in realtà molte più condanne di quelle indicate

nell'estratto da lui presentato:

14.05.1984 sentenza Corte

di appello di M__________, conferma del giudizio 25.09.1983 del

Tribunale

di C__________: condanna a 9 mesi di reclusione e sospensione per 9 mesi della

patente di guida (pene condonate), per omicidio colposo;

26.01.1998 sentenza di

applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di

C__________:

6 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di lire 1'700'000 (pari a € 877.98),

pena

sospesa condizionalmente, per violazione a disciplina concernente la re-

pressione

del contrabbando dei tabacchi lavorati;

15.07.1999 sentenza di

applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP Tribunale di

C__________:

condanna a 1 anno di reclusione e alla multa di lire 2'400'000 (pari a

€ 1'239.50), pena sospesa condizionalmente, per acquisto, detenzione e vendita

illeciti

di sostanze stupefacenti continuato;

03.11.03 sentenza Corte di appello di M__________,

conferma del giudizio 29.05.01 del GIP Tribunale di M__________: condanna a 3

anni e 10 mesi di reclusione, alla multa di € 15'493.70 e all'interdizione dai

pubblici uffici per 5 anni, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti

continuato;

25.07.05 provvedimento

del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di M_______: Cumulo

delle pene inflitte con i provvedimenti 26.01.1998, 15.07.1999 e

03.11.03.

Determinata la pena da scontare in: 4 anni, 4 mesi e 5

giorni di reclusione e multa di € 17'511.19.

Provvedimenti

successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento:

30.03.06 con ordinanza

del Magistrato di Sorveglianza di V__________ disposta la

riduzione

della pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 90 giorni)

10.08.06 con ordinanza

del Magistrato di Sorveglianza di V__________ disposta la

riduzione

della pena per liberazione anticipata (pena ridotta di 45 giorni)

09.11.06 con ordinanza

del GIP Tribunale di M__________ applicato l'indulto (pena

principale

condonata: 3 anni di reclusione e multa di € 10'000);

05.10.05 con ordinanza

del Tribunale di M__________ è stata revocata la sospensione

condizionale

delle pene concessa con i provvedimenti 26.01.1998 e 15.07.1999;

17.01.08 sentenza Tribunale di M__________ -Sezione

distaccata di __________ - confermante il giudizio 23.10.08 del Giudice di pace

di D__________ - per ingiurie e minaccia continuato e condanna a multa di € 1'000.

In Italia il ricorrente ha

dunque a carico diverse condanne (segnatamente per omicidio colposo,

stupefacenti, ingiuria e minaccia), che si

riferiscono a reati punibili anche in Svizzera. Ritenuto che i reati commessi

all'estero possono, di per sé,

giustificare misure di ordine pubblico, non solo in diritto interno, ma anche

dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009, consid.

5.3), a ragione l'autorità dipartimentale ne ha tenuto conto nell'ambito

dell'esame della posizione dell'insorgente.

Pure in Svizzera RI 1 ha interessato le autorità giudiziarie

penali, nei seguenti termini:

26.09.2011 DA __________: pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo

di prova di 3 anni - e multa di fr. 700.-,

per grave

infrazione alle norme della circolazione stradale (per avere circolato il

15.07.2011

a 81 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h);

06.03.2013 Strafbefehl della

Procura pubblica dei Grigioni: pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere

da fr. 90.-

cadauna e non revoca della sospensione condizionale

della

pena pecuniaria di cui al DA 26.09.11 ma prolungo del periodo di prova di

un

ulteriore anno, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale

(per

avere circolato il 23.11.2012 a 117 km/h malgrado il limite vigente di

80 km/h);

05.10.2015 DA __________: pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.

80.- cadauna - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 500.-,

con

annotazione che RI 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell'accusatore privato,

l'Ufficio delle imposte alla fonte, in ragione di fr. 15'252.65, e

revoca del beneficio della condizionale concesso a pena pecuniaria di cui al DA

26.09.11, per appropriazione indebita d'imposta alla fonte (maggio 2014).

Va rilevato, per completezza, che nel suo ricorso dinnanzi al

Consiglio di Stato (pto. 3.1/c) l'insorgente ha indicato di avere aperto,

presso la Procura pubblica di Bienne, un procedimento penale per vie di fatto.

3.2. Quanto addebitato all'insorgente in Italia è senz'altro grave.

Bisogna in effetti considerare che la sua condanna per omicidio colposo tocca

il bene giuridico più importante del nostro ordinamento, la vita umana. Anche i reati (per di più continuati) da lui commessi in materia di droga (per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti) non vanno sottovalutati, dal momento che

toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico: rappresentano

infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della

società, come la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e al diffondersi

del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute

pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato

della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che

giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri

coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di

questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004

del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Lo

dimostra peraltro la severità della pena inflittagli il 3 novembre 2003, di 3

anni e 10 mesi di reclusione, e quella del 15 luglio 2009, di un anno di reclusione.

Non permette di minimizzare i suo precedenti penali, la circostanza

secondo cui dal Certificato generale 19 novembre 2013 del casellario giudiziale

italiano, richiesto personalmente dall'insorgente per uso privato e destinato

alle autorità amministrative straniere, non risultano tutte le condanne a suo

carico. Giova infatti ricordare che anche le condanne radiate possono entrare

in linea di considerazione nell'ambito di un giudizio, in materia di diritto

degli stranieri, per valutare la reputazione e il livello di integrazione di

una persona (STF 2C_841/2013, del 18 novembre 2013, consid. 2;2C_136/2013, del

30 ottobre 2013, consid. 4). Nemmeno il fatto che egli abbia potuto beneficiare

in seguito del condono, è di decisivo rilevo. È infatti notorio che tale

istituto estingue la pena, non il reato.

Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il

ricorrente non è stato condannato per un evento unico commesso in una sola

occasione, bensì ha infranto più volte l'ordinamento giuridico, e questo addirittura

anche durante i periodi di prova concessigli. In effetti, dal 1984 al 2008 egli

è stato condannato in Italia per ben 5 volte, come detto anche per reati gravi,

a delle pene che sommate superano i 5 anni e mezzo di detenzione e a delle multe

per un totale di oltre euro 17'700.–. Pene, queste, poi sospese, ridotte,

oggetto di indulto e condonate. Dopo essere stato in regime detentivo dal mese

di agosto 2005 al 2006, a ragione della grave condanna del 3 novembre 2003 e

benché fosse sotto il periodo di prova, dal mese di agosto al 4 ottobre 2006 egli

ha ripreso a violare la legge (sentenza penale 17.01.2008).

Le condanne penali e il carcere espiato, così come le varie opportunità

offertegli (sospensione condizionale, riduzione delle pene, indulto) non hanno

comunque distolto RI 1 dall'infrangere nuovamente l'ordinamento giuridico

vigente, questa volta in Svizzera, al punto da continuare a ricadere

nell'illecito durante i periodi di prova accordatigli. Il 15 luglio 2011 egli ha

circolato all'interno di una località con un'autovettura alla velocità di 81

km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h (DA 26.09.2011), mentre

il 23 novembre 2012, sotto il periodo di prova, ha circolato sull'autostrada a

117 km/h nonostante il limite di 80 km/h (Strafbefehl 06.03.13), mettendo

altresì potenzialmente messo in pericolo la sicurezza stradale.

Come ha giustamente ricordato il Consiglio di Stato, anche in

circostanze favorevoli un'eccessiva velocità di 25 km/h all'interno delle località

e di 35 km/h sull'autostrada costituiscono oggettivamente un caso grave (DTF

132 II 234 consid. 2 e 3). Del resto, non è la prima volta che il ricorrente

infrange la legge in questo settore, dimostrando altresì di non avere tratto

alcun insegnamento. In effetti, egli è già stato oggetto di un provvedimento di

revoca della licenza di condurre in Italia quando è stato condannato per

omicidio colposo. Ma vi è di più.

Nemmeno la seconda condanna penale inflittagli in Svizzera e

il fatto di essere stato posto al beneficio della sospensione condizionale della

pena, hanno avuto un effetto dissuasivo sul suo comportamento. In effetti, a

partire dal mese di maggio 2014, in qualità di gerente di una Sagl e quindi di

datore di lavoro tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, egli ha impiegato a

profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta concernente gli anni

2011-2012 sottraendo un importo complessivo di fr. 16'652.65 (DA 05.10.2015).

Il ricorrente ha pertanto dimostrato di non volere o di non

essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita.

3.3. Preso atto del carattere e della molteplicità delle sue

azioni delittuose, del fatto che le precedenti condanne, i provvedimenti emessi

in Italia, il carcere, la sospensione condizionale delle pene, la circostanza

di essere sotto il periodo di prova, non lo hanno distolto dal ricadere

nell'illecito, bisogna sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che

l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente

grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato

I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di non rinnovo del permesso di

dimora. Bisogna infatti considerare che a dipendenza delle circostanze, già la

sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una

simile messa in pericolo dell'ordine pubblico.

Non permette di sovvertire quanto precede la sentenza di

questo Tribunale invocata dal ricorrente (STA 52.2005.57, del 1° giugno 2005),

in quanto tale giudizio si riferiva a una fattispecie diversa da quella in

rassegna. Concerneva infatti il rilascio di un permesso di lavoro per

confinanti CE/AELS a un cittadino italiano, i cui precedenti penali toccavano

ambiti diversi da quelli del caso qui in rassegna e con pene inferiori (in

Svizzera: condanne per un totale di sette mesi e sei giorni di detenzione per

ripetuto furto ed entrata illegale; in Italia: 2 anni di reclusione, in seguito

condonati, per ricettazione, e 8 mesi di reclusione per favoreggiamento reale

tentato).

Va infine osservato che avendo a carico una pena privativa

della libertà ampiamente superiore a un

anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, RI 1

adempirebbe pure i requisiti per la revoca del suo permesso di dimora sulla

base del diritto interno in virtù dell'art. 62 lett. cpv. 1 b LStr, qualora

tale disposizione fosse applicabile nel caso concreto.

4. A questo punto occorre verificare

la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

4.1. Sotto questo

aspetto bisogna tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di

eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi

incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di

allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7

maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio o di dimora è revocato

perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità

della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito

dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per

ammettere la revoca di un'autorizzazione di soggiorno devono essere poste

esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II

521 consid. 2b). Nel caso in

cui il provvedimento preso abbia

ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU,

che a determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale

separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della

proporzionalità anche nell'ottica di questa norma.

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle

circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la

comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

4.2. RI 1 risiede

stabilmente in Svizzera soltanto dal 4 dicembre 2008, dall'età di 47 anni. Va pure osservato che dal 3

dicembre 2013, data di scadenza del suo permesso di dimora, la sua presenza

sul nostro territorio è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo

in merito al destino della sua autorizzazione di soggiorno. La sua presenza nel nostro Paese va quindi considerata

ancora di breve durata, durante la quale è rimasto senza lavoro per oltre due

anni ed ha ampiamente dimostrato la propria

incapacità ad adattarsi alle nostre leggi rendendosi una persona indesiderata,

di modo che non si può certo ritenere che egli si sia pienamente integrato, visto

pure che ha accumulato diversi debiti privati (7 esecuzioni aperte per

complessivi fr. 9'370.25 e 12 atti di carenza beni per un totale di fr.

20'132.40: vedi estratto UE __________, agli atti) e deve rimborsare all'Ufficio

delle imposte alla fonte di fr. 15'252.65 a

titolo di pretesa civile.

Il suo rientro nel

Paese d'origine, dove ha vissuto per

una cinquantina d'anni, non comprometterà certo il suo reinserimento. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto

in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei

cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine

dopo un prolungato soggiorno all'estero. Non è peraltro dato di vedere come

egli non possa intraprendere la sua attività di autista anche in Italia.

Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente

l'argomento secondo cui, pendente causa, i suoi figli maggiorenni sarebbero

giunti in Svizzera con l'intenzione di risiedere presso di lui. In effetti,

egli non può prevalersi sotto questo profilo della protezione dell'art. 8 CEDU,

che garantisce il rispetto della vita famigliare, già per il fatto che non

risulta dagli atti che egli si trovi in un rapporto di dipendenza verso di loro.

Condizione, questa, che dev'essere necessariamente adempiuta per poter

applicare tale disposto convenzionale.

In ogni caso egli potrebbe trasferirsi nella fascia di

confine, dove peraltro viveva prima di giungere in Svizzera, cosicché

le loro relazioni potranno essere senz'altro salvaguardate anche per il tramite di visite reciproche.

5. Si

deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato

in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti.

Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

6. In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente

giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene

priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del

ricorrente, in quanto parte soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia, per

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere