52.2016.510
Licenza edilizia per un deposito
21 luglio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.510
Lugano
21 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso 12 ottobre 2016 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 7 settembre 2016 (n. 3871) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa
presentata dalla CO 1 avverso la decisione 16 febbraio 2016 con cui il
municipio di Balerna le ha negato la licenza edilizia per la formazione di un
deposito per lo stoccaggio temporaneo di materiale di scavo non inquinato al
mapp. _______ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 16 settembre 2015, la CO
1 ha chiesto al municipio di Balerna il permesso di formare un deposito per lo
stoccaggio temporaneo di materiale di scavo non inquinato al mapp. __________, assegnato
all'area ferroviaria dal vigente piano regolatore.
Dal rapporto tecnico annesso alla domanda si evince che il
progetto mira a predisporre un'area utile per lo stoccaggio temporaneo, la
cernita e lo smistamento di materiale di scavo destinato in seguito agli
impianti di riciclaggio gestiti da CO 1 o ad un riutilizzo a corto termine.
Il volume di stoccaggio ammonta al massimo a 2'500 mc, disposto in cumuli con
un'altezza massima di 2-3.00 m. È inoltre previsto il rinnovo completo dei
depositi nell'arco di 1 mese, ciò che equivale ad una movimentazione media di
circa 100 mc al giorno, in entrata ed in uscita.
b. La domanda, pubblicata dal 24 settembre all'8 ottobre 2015,
non ha suscitato opposizioni.
L'8 gennaio 2016, i Servizi generali del Dipartimento del
territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda, precisando segnatamente,
a titolo di condizione di licenza, che sul sedime interessato non potrà essere
depositato materiale di demolizione proveniente da cantieri edili, ma esclusivamente
materiale di scavo non inquinato e che non potranno essere effettuate
attività lavorative mediante impianti, macchinari o installazioni fisse o
mobili (vaglio e/o frantoio) come per esempio la frantumazione, la vagliatura,
la separazione, ecc.
Preso atto dell'avviso cantonale favorevole, in data 16
febbraio 2016 il municipio ha negato il permesso richiesto, ritenendo che il
progetto si ponesse in contrasto con gli art. 39, 51 e 62 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR). Essenzialmente, l'esecutivo comunale ha
reputato che all'impianto ostasse il divieto, valido per tutto il territorio
comunale, di depositi disordinati o in conflitto con il decoro, nonché il
principio della conformità di zona, la destinazione d'uso prevista non essendo
conforme alla funzione di zona.
B. Con giudizio 7 settembre 2016
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla CO 1, annullando il
provvedimento municipale e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci
la licenza edilizia.
Ammessa la necessità di conseguire un'autorizzazione edilizia
e ritenute applicabili le prescrizioni edilizie della zona artigianale A3-06, il
Governo ha anzitutto considerato come l'attività prevista, che si inserirebbe
in uno stadio intermedio del ciclo economico, comporti una certa attività
lavorativa, di modo che non sarebbe insostenibile assimilarla ad un'attività
artigianale. Di seguito ha reputato che le immissioni (foniche) derivanti dall'attività
e dal traffico indotto non potrebbero essere ritenute moleste e sarebbero
dunque compatibili con la zona artigianale. Infine, l'Esecutivo cantonale ha
escluso che al progetto si opponesse l'art. 39 NAPR, dato che l'impianto
progettato non potrebbe essere considerato un deposito disordinato e che, vista
la zona in cui è previsto il suo insediamento, caratterizzata da numerosi
binari ferroviari e da edifici di notevoli dimensioni, non sarebbe neppure
indecoroso.
C. Contro il predetto giudizio
il comune soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il suo annullamento e la conferma del diniego della licenza.
Il ricorrente sostiene anzitutto che l'impianto previsto
sarebbe vietato dall'art. 39 NAPR, che reputa contrari al decoro, tra l'altro,
Fatti
i depositi di inerti, di materiali sciolti e di materiali provenienti da
demolizioni. Esso non sarebbe neppure conforme alla destinazione di zona autorizzata,
poiché non adempirebbe i requisiti esatti dall'art. 51 NAPR, applicabile in
virtù del rinvio disposto dall'art. 62: il deposito non sarebbe infatti
coperto, né sarebbe indispensabile o complementare ad un'attività produttiva o
commerciale già in atto sul territorio comunale o che vi s'intende insediare. L'attività
svolta non sarebbe poi di natura artigianale, ma semmai, considerata la
superficie occupata e le ripercussioni ingenerate sul territorio, di carattere
industriale. Anche per questo motivo non rispetterebbe dunque il principio
della conformità di zona. Inoltre, il Governo avrebbe dovuto limitarsi a
verificare se l'interpretazione del municipio fosse plausibile. Dichiarando invece
non insostenibile la tesi dell'istante in licenza circa la natura artigianale
dell'impianto, avrebbe sostituito il proprio apprezzamento a quello dell'esecutivo
comunale. Infine, dal profilo pianificatorio, l'attività prevista sarebbe senz'altro
(da definire) molesta e non potrebbe quindi essere approvata, siccome in
contrasto con quanto prescritto dall'art. 51 NAPR.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione
perviene la CO 1, qui resistente, con argomenti che, in quanto necessario,
verranno ripresi in appresso.
E. In
replica e duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive
tesi e conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva
del comune insorgente, è certa [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.1.1.1)]. Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente, peraltro in
modo generico, non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. L'art. 39 n. 1 NAPR stabilisce
che su tutto il territorio comunale sono vietati i depositi
disordinati e i depositi in conflitto con il decoro, come ad esempio i depositi
di rottami, di carcasse d'auto o di prodotti industriali, di inerti, di
materiali sciolti, di materiali provenienti da demolizioni, le discariche
d'ogni genere ecc.
La formulazione della
norma non è univoca. Si presta ad interpretazione. Il Governo ne ha in sostanza
limitata l'applicazione ai depositi disordinati o in contrasto con il decoro.
Vietati sarebbero i depositi nella misura in cui sono disordinati o contrari al
decoro, ciò che a suo avviso non sarebbe il caso di quello progettato. Secondo
il ricorrente, invece, la disposizione vieta su tutto il territorio comunale i
depositi a cielo aperto, ovvero non racchiusi in edifici, di rottami, carcasse
d'auto, inerti, di materiali sciolti, ecc., perché considerati,
intrinsecamente, disordinati e/o in conflitto con il decoro. Contrariamente a
quanto preteso dalla resistente, l'interpretazione del municipio appare
sostenibile. Non configura un abuso della latitudine di giudizio che gli
dev'essere riconosciuta nell'interpretazione del diritto autonomo comunale e
non è dunque lesiva del diritto. È infatti in linea con il contenuto di norme
similari presenti in altri ordinamenti comunali, che vietano la realizzazione
di aree di deposito a cielo aperto nell'evidente intento di contenere l'impatto
di questi insediamenti sull'ambiente, in particolare sul paesaggio. È corroborata
inoltre dall'art. 39 n. 2 NAPR, che abilita il municipio a riservare, d'intesa
con l'autorità cantonale competente, apposite zone per tali depositi. Si
concilia infine pure con l'art. 51 NAPR, che ammette depositi racchiusi in
edifici (padiglioni, capannoni), purché siano indispensabili o complementari
alla continuazione di una attività produttiva o commerciale già in atto sul
territorio comunale, o all'esplicazione di un'analoga attività che vi si insedia.
2.2
Ferme queste premesse, il previsto deposito a cielo
aperto di materiale di scavo, si pone in contrasto manifesto ed insanabile con
il divieto sancito dall'art. 39 n.1 NAPR. Da questo profilo, è pertanto evidente
che non può essere autorizzato. La contraria tesi del Governo, basata su un'interpretazione
riduttiva della norma, che contraddice il principio dell'autonomia comunale, non
può essere seguita. Irrilevante è poi il fatto, invocato dalla resistente, che
l'attività ivi svolta sarebbe d'interesse pubblico. Già per questo motivo il
giudizio impugnato va annullato, confermando il diniego della licenza.
3.
3.1. Giusta l'art. 62 NAPR, eventuali
costruzioni di terzi e delle FFS estranee all'esercizio ferroviario entro la
zona dell'area ferroviaria sono soggette alle prescrizioni edilizie della zona
artigianale A3-06. L'art. 51 NAPR, che disciplina quest'ultima zona,
prevede che al suo interno è permessa unicamente la costruzione di edifici
artigianali, commerciali e amministrativi. La costruzione di padiglioni di
deposito è ammessa soltanto se risulta indispensabile o complementare alla
continuazione di una attività produttiva o commerciale già in atto sul
territorio comunale, o all'esplicazione di un'analoga attività che vi si
insedia.
3.2
Le zone artigianali
sono destinate all'insediamento di attività legate alla produzione di beni su
scala limitata, con un impiego limitato di manodopera e di risorse
infrastrutturali, che ingenerano modiche ripercussioni ambientali (Adelio Scolari,
Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 484). Dopo che i
Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno subordinato il permesso
(tra l'altro) alla condizione che non potranno essere effettuate attività
lavorative mediante impianti, macchinari o installazioni fisse o mobili (vaglio
e/o frantoio) come per esempio la frantumazione, la vagliatura, la separazione,
ecc., ci si può invero chiedere se, come assume il Governo, che ha tuttavia
omesso di considerare il predetto limite contenuto nell'avviso cantonale, il mero
deposito di materiale di scavo non inquinato possa (ancora) essere considerato
un'attività artigianale conforme alla destinazione di zona. La questione può
restare indecisa. A prescindere dal fatto che l'art. 51 NAPR ammette pure
attività commerciali, nelle quali potrebbe rientrare la gestione (apporto e ritiro
di materiale dietro pagamento) di un tale deposito, un simile impianto si
porrebbe comunque in contrasto con la suddetta norma, poiché il deposito non è coperto.
L'art. 51 NAPR ammette in effetti soltanto depositi racchiusi in edifici
(padiglioni, capannoni), a patto, inoltre, che siano indispensabili o complementari
alla continuazione di una attività produttiva o commerciale già in atto sul
territorio comunale, oppure all'esplicazione di un'analoga attività che vi si
insedia. Anche per questo motivo, il ricorso va dunque accolto, annullando il
giudizio impugnato e confermando il diniego della licenza.
4.
4.1. Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza, il giudizio
governativo è annullato, mentre è confermato il diniego della licenza.
4.2
La tassa di giustizia è posta a carico della resistente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima rifonderà inoltre al
comune ricorrente, assistito da un legale, congrue ripetibili per entrambe le
istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 7 settembre 2016 (n. 3871) del Consiglio di Stato è
annullata, mentre è confermata la decisione 16 febbraio 2016 con cui il
municipio di Balerna ha negato alla CO 1 la licenza edilizia per la formazione
di un deposito al mapp. __________ di quel comune.
2.
La tassa di
giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico della CO 1, la quale verserà al comune
di Balerna un importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere