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Decisione

52.2016.54

Sanzione disciplinare

14 giugno 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con e-mail del 23 giugno

2015 l'avv. __________ si è rivolto al presidente dell'Ordine degli avvocati

del Cantone Ticino (OATI) per segnalargli la condotta tenuta da un gruppo di

avvocati, e meglio i rappresentanti di __________ Studio legale ,

pregandolo di intervenire tra le parti nel tentativo di mediare la

situazione e scongiurare così l'avvio di un'inutile e dispendiosa

controversa giudiziaria.

Nella segnalazione il denunciante ha in particolare rimproverato ai colleghi,

cui era subentrato nel patrocinio di una cliente, di avere inopinatamente

respinto, per il tramite dell'avv. RI 1, le proprie ripetute richieste

volte a ottenere la consegna - in originale - di tutti gli incarti da loro

trattati per conto dell'ex mandante.

b. Dagli atti emerge che, dando seguito alla richiesta formulata nella

segnalazione, il presidente dell'OATI ha informalmente preso contatto con l'avv.

__________, contitolare insieme all'avv. __________ e altri tre avvocati

iscritti all'albo dello studio legale __________ (costituito in forma di SA),

proponendogli un incontro conciliativo alla presenza sua e del denunciante.

Avendo l'interessato negato la propria disponibilità, il presidente dell'OATI,

con il consenso espresso dell'avv. __________, ha successivamente trasmesso per

competenza la segnalazione alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione).

c. Preso atto di tale segnalazione, l'11 agosto 2015 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1, un procedimento disciplinare per presunta

violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo di restituzione

atti) nonché 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 del codice svizzero di disciplina

del 10 giugno 2005 (CSD; principio della collegialità).

d. Chiamata a pronunciarsi in merito, con osservazioni del 24 agosto 2015 -

completate il 10 settembre successivo e sottoscritte per conferma dagli avv. __________

e __________ - l'interessata ha contestato ogni addebito mosso contro di lei. Dopo

aver censurato alcuni aspetti procedurali, ha in particolare sostenuto di avere

agito quale semplice dipendente dello studio __________ e di essersi limitata,

nel comunicare al denunciante il rifiuto di consegnargli l'incarto in

originale, a seguire le istruzioni del suo datore di lavoro. In ogni caso __________

avrebbe già adempiuto al proprio obbligo di restituzione, avendo di volta in

volta inviato alla ex mandante copia di tutte le comunicazioni fatte e

ricevute, unitamente ai vari documenti.

e. A fronte delle suddette osservazioni e della documentazione allegata alle

stesse, il 29 ottobre 2015 la Commissione ha aperto d'ufficio due paralleli

procedimenti disciplinari anche nei confronti degli

avv. __________ e __________, ipotizzando nei loro riguardi le stesse

violazioni rimproverate all'avv. RI 1.

f. Chiamati a loro volta a pronunciarsi in merito, gli avvocati hanno

presentato delle osservazioni congiunte, con cui hanno confermato l'esposizione

dei fatti dell'avv. RI 1 e nel contempo respinto ogni addebito mosso contro di

loro.

B. a. Con decisione del 14 dicembre 2015, la Commissione ha

condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-.

Disattese le censure formali sollevate, la precedente istanza ha in particolare

rilevato come anche l'avvocato che esercita la professione quale dipendente di

un altro avvocato indipendente e membro attivo di un ordine cantonale agisca

sotto la propria completa responsabilità e sottostia alle norme professionali

della LLCA. Ha quindi osservato che l'avvocato dipendente deve seguire le

istruzioni del proprio datore di lavoro, ad eccezione di quelle che potrebbero

costituire una violazione dei suoi obblighi professionali. Ha pertanto ritenuto

che in concreto la denunciata fosse incorsa in una violazione degli art. 12

lett. a LLCA, 16 e 19 LAvv nonché 24 CSD, non avendo restituito alla sua ex

cliente, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta,

l'intero incarto in originale, indipendentemente dal fatto ch'essa ne avesse

già ricevuto copia di volta in volta. La sanzione è stata commisurata tenendo

conto della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e

dell'assenza di precedenti.

b. Con separate decisioni

di medesima data la Commissione ha condannato anche gli avv. __________ e __________,

sanzionandoli con una multa di fr. 800.- ciascuno.

C. a. Avverso la predetta

risoluzione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ripercorsi i fatti, l'insorgente - che segnala tra l'altro di avere nel

frattempo avviato uno studio legale in proprio - lamenta anzitutto una

violazione del suo diritto di essere sentita per non essere stata coinvolta dal

presidente dell'OATI nel tentativo di conciliazione auspicato dal denunciante e

per non essere stata informata del colloquio

avuto con l'avv. __________ nonché del rifiuto di quest'ultimo di partecipare ad

un incontro conciliativo. Biasima inoltre la Commissione per non avere a sua

volta fatto luogo ad un esperimento di conciliazione. Contesta che la

segnalazione fosse sufficientemente chiara per consentire l'apertura del procedimento

disciplinare nei suoi confronti. Per il resto, ribadisce di non avere,

all'epoca dei fatti, agito in nome proprio e sotto la propria sola responsabilità

ma di essersi limitata a seguire, quale semplice dipendente, le istruzioni impartitele.

Nella denegata ipotesi di una conferma della condanna, ritiene eccessiva la sanzione

inflittale, che chiede di annullare o, in subordine, di ricondurre a un avvertimento

o a un ammonimento.

b. A differenza dell'avv. __________, che l'ha accettata, anche l'avv. __________

ha impugnato la sanzione disciplinare inflittagli.

D. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni al presente ricorso,

riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

E. a. Il 14 marzo 2016 l'avv. __________

ha chiesto di poter esaminare gli atti del presente incarto, postulandone

subordinatamente la congiunzione con quello (n. 52.2016.33) che lo concerne.

b. Con osservazioni del 14

aprile 2016, la qui ricorrente si è opposta alla richiesta di accesso agli

atti, acconsentendo per contro alla congiunzione non già delle cause bensì

dell'istruttoria, se giustificata da esigenze di economica processuale.

c. Dopo un ulteriore

scambio di allegati, con decreto del 12 febbraio 2019, il giudice delegato,

appurata la parziale identicità del complesso di fatti alla base delle

impugnative pendenti davanti al Tribunale e non intravedendo alcun legittimo

interesse pubblico o privato che vi ostasse, ha disposto la congiunzione delle

cause limitatamente alla loro istruttoria, richiamando i rispettivi incarti paralleli

nonché impartendo un termine ai ricorrenti per visionare gli stessi e pronunciarsi

in merito.

d. Delle osservazioni formulate dalla qui ricorrente si dirà, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,

personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Come accennato in narrativa, avendo in

parte il medesimo fondamento di fatto, le impugnative presentate dalla qui

ricorrente (inc. n. 52.2016.54) e dall'avv. __________ (inc. n.

52.2016.33) sono state istruite congiuntamente in applicazione dell'art. 76

cpv. 1 LPAmm. Esse vengono tuttavia evase con separate decisioni.

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla

sentenza n. SO.2015.3658 emanata il 14 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto

di Lugano, prodotta dall'avv. __________ su invito del giudice delegato. Da una

valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre

prove sollecitate dalle parti non appaiono invece idonee ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia. I documenti agli atti

permettono di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sugli estremi

dell'infrazione, senza che si renda necessario assumere le altre carte (in

particolare, per quanto non già agli atti, il contratto di mandato tra _______

e l'ex cliente) e procedere alle audizioni testimoniali richieste (avvocati

__________, presidente dell'OATI, RI 1 e __________, di quest'ultimo essendo

peraltro stata prodotta una dichiarazione scritta). Neppure occorre richiamare

gli ulteriori incarti indicati dagli insorgenti, viste in particolare

l'acquisizione agli atti della citata sentenza pretorile e la produzione da

parte dell'avv. ______ del fascicolo della Commissione che lo concerne come

pure della decisione della medesima autorità riferita all'avv. __________.

Considerandi

2.

2.1. La ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di

essere sentita, non avendo avuto la possibilità di esprimersi in merito

alla segnalazione e di tentare di mediare tra il denunciante e __________ prima

che fosse aperto contro di lei il procedimento disciplinare sfociato nella

decisione qui impugnata. Deplora in particolare di non essere stata coinvolta dal presidente dell'OATI nel

tentativo di conciliazione postulato dal denunciante e di non essere stata informata del colloquio avuto con l'avv. __________

nonché del suo rifiuto di partecipare a un incontro conciliativo, rimproverando

alla Commissione di non avere a sua

volta fatto luogo a un esperimento di conciliazione.

2.2

Giusta l'art. 29 CSD, in caso di contestazione tra avvocati, essi devono

anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente (cpv. 2). Se una

composizione bonale non viene raggiunta, l'avvocato deve rivolgersi all'Ordine

degli avvocati, cantonale o estero, del collega prima di avviare la procedura

giudiziaria o amministrativa (cpv. 3). Quest'ultimo principio era ripreso anche

all'art. 28 cpv. 1 del codice professionale dell'Ordine degli avvocati del

Cantone Ticino dell'11 novembre 2004 (CAvv; BU 2005 261), in vigore all'epoca

dei fatti (ma abrogato con effetto immediato l'8 giugno 2017, cfr. BU 2017 340),

secondo cui, accertata la violazione di una regola professionale da parte di un

collega, l'avvocato doveva rivolgersi, prima di intraprendere passo alcuno, al

presidente dell'Ordine.

2.3

Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, le disposizioni sopraesposte

non prescrivono invero alcun obbligo per il presidente dell'OATI confrontato

con una segnalazione di un avvocato nei confronti di un collega di esperire un

tentativo di conciliazione. Ad ogni modo, va pure osservato che le predette

disposizioni deontologiche, rientranti tra quelle che regolano il comportamento

dell'avvocato nei confronti dei colleghi (cfr. titolo II), hanno più che altro

una valenza corporativa e non impediscono l'avvio di una procedura disciplinare

per la violazione di regole professionali ai sensi dell'art. 12 LLCA; procedura

cui la preposta autorità di sorveglianza è tenuta a dar seguito, anche qualora

tali norme deontologiche non fossero state osservate (cfr. MARTIN STERCHI,

Kollegiales Verhalten als anwaltliche Berufspflicht?, Anwaltsrevue 2009 pag.

494.

segg., pag. 497; cfr. inoltre BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 297). In una

loro disatten-zione non è ravvisabile alcuna lesione della LLCA.

Già per questi motivi, vengono a cadere

tutte le lamentele rivolte contro l'operato del presidente dell'OATI, in cui

non è di riflesso nemmeno riconoscibile una violazione del diritto di essere

sentito sancito dagli art. 34 e 35 LPAmm e 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). A maggior ragione se si considera che tale

prerogativa, comprendente tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute

all'amministrato affinché possa far valere efficacemente la sua posizione in

una procedura, assicura il diritto di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica (cfr. DTF 135 II

286.

consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1; cfr. anche Messaggio n. 6645 del 23

maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 11.1, pag. 20). Ciò che non è qui il

caso, nella misura in cui censurata è per finire la trasmissione di una

segnalazione da parte dell'Ordine degli avvocati alla Commissione (cfr. anche

art. 24 cpv. 1 LAvv), la quale solo successivamente ha aperto una formale

procedura. Peraltro, quand'anche si volesse intravedere in qualche modo una violazione

del diritto di essere sentita della ricorrente, la stessa sarebbe da

considerare sanata, ritenuto che davanti alla Commissione l'interessata ha

avuto modo di prendere compiutamente posizione sulla denuncia e di esercitare i

suoi diritti di difesa. Ogni doglianza sollevata in proposito va pertanto

respinta, siccome infondata.

2.4

Non merita miglior sorte la censura secondo cui la Commissione

avrebbe a sua volta omesso di esperire un tentativo di conciliazione: l'art. 23

cpv. 1 LPAmm richiamato dall'insorgente (applicabile per il rimando di cui

all'art. 30 LAvv) si limita infatti a offrire una tale possibilità

all'autorità, senza che quest'ultima sia tenuta a farne uso.

3.

Neppure può essere accolta

la censura con cui l'insorgente contesta che la semplice menzione del proprio

nome nella segnalazione potesse giustificare l'apertura di un procedimento

disciplinare nei suoi confronti. Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa,

nulla può infatti essere rimproverato alla Commissione per avere in un primo

tempo sottoposto soltanto la ricorrente a procedimento disciplinare, ritenuto

che dalla segnalazione e dai documenti ad essa allegati - che l'interessata non

ha contestato - emergeva in modo manifesto come fosse stata proprio lei a comunicare

al denunciante il rifiuto di consegnare l'incarto richiesto (cfr. in

particolare gli scritti del 10 aprile e del 4 maggio 2015 con cui si rivolge in

prima persona al segnalante senza far riferimento ad altri colleghi di studio).

Accontentandosi di sottolineare come nella segnalazione non venisse espressamente

denunciato il suo comportamento bensì quello di un gruppo di avvocati, e

meglio i rappresentanti di __________ Studio legale, la ricorrente

dimentica del resto che, a prescindere

dall'esatto tenore di quell'esposto e a fronte dello scambio di corrispondenza

prodotto dal denunciante, la Commissione avrebbe in ogni caso potuto procedere

d'ufficio all'apertura di un procedimento contro di lei (come del resto

ha successivamente fatto nei confronti degli avv. __________ e __________ sulla

scorta delle osservazioni da lei formulate). Anche su questo punto la

conclusione cui è pervenuta la Commissione merita dunque conferma.

4.

4.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e

stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera

(art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio

dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le

sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

in: FF 1999, pag. 4983 segg., in

particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

4.2

Giusta l'art. 12

lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione

con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò

che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di

restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma

anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter

Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar

zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n.

33.

ad art. 12; François Boh-net/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

1222.

e 2842). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura

principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato,

in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA

(cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad

art. 12 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi). L'obbligo di

restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che

possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i

contratti ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi

preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario

in vista dell'esecuzione del mandato (cfr.

DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna

degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa

regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può

pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento

che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare

affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del

precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver

consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o

aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza

(compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann,

op. cit., n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli

avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006 n. 270 06 294 [D 47]

consid. 6 seg.). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine

ragionevole, laddove 10 giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato

non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un

onorario: egli non detiene infatti alcun

diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 34 ad art. 12), né può far valere l'eccezione di

inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2867). Nello stesso senso

anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato

sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto

l'onorario (per quanto precede: STA 52.2018.276 del 20 novembre 2018 consid.

2.

, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 2.2, 52.2014.390-391 del 22

novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 62

consid. 5.1).

5.

5.1. In concreto, è

incontestato e risulta dalle tavole processuali che lo studio __________ si è ripetutamente opposto alle svariate

richieste (cfr. scritti del 30 ottobre 2014, 3 dicembre 2014, 25 marzo

2015, 7 aprile 2015, 30 aprile 2015 e 19 maggio 2015; cfr. sentenza pretorile,

pag. 1-2 e documentazione allegata alla segnalazione) del nuovo patrocinatore

della propria ex mandante, negandogli - almeno sino all'emanazione, il 14

dicembre 2015, della sentenza del Pretore del Distretto di Lugano (ma non è

dato di sapere se la situazione sia mutata nel frattempo) - la consegna

dell'integralità del postulato incarto in originale, spiegando che l'allora sua

cliente aveva già ricevuto copia degli atti che la riguardavano. Ciò che,

conformemente a quanto considerato dalla Commissione, è tuttavia inammissibile,

ritenuto che l'avvocato è, come detto (cfr. supra, consid. 4.2), sempre tenuto

a consegnare al suo (ex) mandante - eventualmente per il tramite del suo nuovo

patrocinatore - tutti gli atti originali che compongono il suo incarto (con la

sola eccezione di atti puramente interni), indipendentemente dal fatto che

questi ne abbia già ricevuto di volta in volta una copia. Circostanza, quest'ultima,

che in concreto non è peraltro nemmeno possibile affermare nella misura in cui

la corrispondenza e-mail, la cui intensità è comprovata dalle liste prodotte in questa sede (doc. H e I allegati al presente

gravame), e i documenti ad essa annessi non possono certo corrispondere

all'integralità dell'incarto che risulta composto da una ventina di faldoni

e più di un migliaio di messaggi e documenti elettronici (cfr.

dichiarazione scritta dell'avv. __________ del 15 gennaio 2016, doc. O annesso

al ricorso __________). Ciò posto, a prescindere da chi abbia

effettivamente preso la decisione di respingere la richiesta del segnalante (per la quale, con separato

giudizio di data odierna, è stata riconosciuta una responsabilità anche

dell'avv. ________, cfr. inc. n. 52.2016.33),

dagli atti risulta chiaramente che è stata la ricorrente - con scritti del

10.

aprile e del 4 maggio 2015 - a comunicare (e ribadire) tale posizione all'interessato.

5.2

L'insorgente tenta di respingere gli addebiti mossi nei suoi confronti

pretendendo di non avere agito in nome proprio e sotto la propria sola

responsabilità ma di essersi limitata a rispettare, quale semplice dipendente

(che si era occupata della pratica unitamente ai responsabili del mandato, avv.

__________ e poi avv. __________), la decisione di non consegnare l'incarto presa

da __________, di cui era stata informata dall'avv. _______.

La tesi va respinta, ritenuto come anche l'avvocato dipendente di un avvocato

indipendente iscritto in un registro cantonale sia soggetto alle regole

professionali della LLCA e alla sorveglianza dell'autorità

disciplinare (Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 1336). Se è vero che, quale dipendente, deve rispettare le istruzioni

impartitegli dal suo datore di lavoro ex art. 321d CO, egli non è tenuto

né autorizzato a seguire quelle che condurrebbero a una violazione da parte sua

degli obblighi professionali prescritti dalla LLCA e che, per effetto riflesso,

implicherebbero anche la responsabilità disciplinare del datore di lavoro (cfr.

Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 1337 e 2396). Non ne va diversamente per l'avvocato

dipendente di una società di avvocati alla quale è conferito un mandato, di cui

egli, quale collaboratore, è chiamato a occuparsi, coadiuvando un partner

dirigente dello studio (cui spetta la facoltà di impartire istruzioni, in veste

di responsabile del mandato, cfr. al riguardo: Walter

Fellmann, Zulässigkeit der Aktiengesellschaft als Organisationsform für

Anwaltskanzleien - die Beschlüsse der Aufsichtsbehörden der Kantone Obwalden

und Zürich, Anwaltsrevue 2007, pag. 25; cfr. inoltre, sul collaboratore

ausiliario di un associato, Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2599 seg.; Châtelain,

op. cit., n. 1775; STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d). In altri

termini, in caso di conflitto tra le istruzioni e le norme professionali,

queste ultime prevalgono, con la conseguenza che l'avvocato non è vincolato a

istruzioni che ne comporterebbero la violazione, ciò che avrebbe dovuto essere

ben chiaro alla ricorrente tanto più che, pur non essendo necessario, era stato

espressamente previsto al punto n. 1.6 del contratto di collaborazione da lei

concluso con __________ (cfr. doc. C allegato al ricorso __________). Nella

presente fattispecie l'insorgente non potrebbe

dunque liberarsi sostenendo di avere agito seguendo la decisione

(direttiva) "di __________" (dei suoi "datori di lavoro", "organi

dello studio" e/o responsabili della pratica). Essa avrebbe invece dovuto

comprendere che quest'ultima l'avrebbe condotta a una violazione delle norme

professionali e discostarsene, dando seguito alla richiesta del denunciante

volta a ottenere la consegna dell'incarto ed evitandogli di dover adire la Pretura

per ottenere soddisfazione della sua pretesa (risparmiandogli così un inutile

dispendio di tempo e risorse). In ogni caso avrebbe almeno dovuto rifiutare di

prestarsi a comunicare al denunciante la posizione (illegittima; cfr. anche

sentenza pretorile citata) di __________ in merito alla sua richiesta.

Da tutto quanto sopra discende che la conclusione cui è giunta la Commissione

merita piena conferma. Rifiutando senza valide ragioni di consegnare, a prima

richiesta ed entro un termine ragionevole, il controverso incarto alla ex

cliente di __________ rispettivamente al suo nuovo patrocinatore (ma anche

soltanto comunicando il rifiuto), l'insorgente è innegabilmente incorsa in una violazione dell'obbligo di restituzione che

discende dall'art. 12 lett. a LLCA.

6.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.

6.1

In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre

poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale

(cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS

311.

), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2015.68

del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/

Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/

Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

6.2

In concreto, la violazione commessa dalla

ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità, tanto più se si

considera che il suo comportamento ha costretto il denunciante a promuovere una causa civile al fine di ottenere

ragione delle proprie pretese (con conseguente dispendio di tempo e

relativi costi; cfr., in tal senso, decisione della Commissione di disciplina,

pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016; cfr. pure STA 52.2016.158 del 21

aprile 2017 consid. 5.2 e 52.2014.390-391 citata consid. 6.3). Se non giova

all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento,

continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, così come

indicato dalla precedente istanza, si può

nondimeno tener conto dei motivi che l'hanno indotta ad agire, come pure

dell'assenza di precedenti disciplinari. A questo punto occorre inoltre

considerare, a suo favore, il lungo tempo trascorso (oltre quattro anni) dai

fatti contestati. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di ridurre

a fr. 300.- la multa inflitta dalla Commissione per la violazione di cui si è

detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto

sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza della ricorrente e del periodo intercorso dai fatti e appare

sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati

in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione,

non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare solo

un avvertimento o un ammonimento; misure, queste, che sono di principio

riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente

che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit, ad art. 17, n. 30 e

32).

7.

7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che alla ricorrente è

inflitta una multa di fr. 300.-.

7.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta

per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico

dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va

invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 14 dicembre 2015 (n. 95) della

Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che

all'avv. RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera