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Decisione

52.2016.547

Licenza edilizia per la costruzione di una casa monofamiliare, previa importante escavazione del pendio retrostante

10 settembre 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I piani andrebbero pertanto completati e fatti oggetto di una nuova

pubblicazione. Visto il rischio di scoscendimenti, la domanda di costruzione andrebbe

pure corredata da una perizia geotecnica, che analizzi i pericoli legati allo

scavo e definisca puntualmente le misure di premunizione, come peraltro

raccomandato dall'UPIP. Il referto prodotto dall'istante in licenza, pur

rilevando delle criticità, avrebbe semplicemente rimandato qualsiasi decisione alla

fase esecutiva. Sennonché, i problemi legati alla sicurezza andrebbero risolti

prima del rilascio del permesso, così da consentire agli interessati e alle

autorità di effettuare le opportune verifiche. Lo scavo necessario per la

formazione dell'autorimessa e la presenza di un corso d'acqua nelle vicinanze

imporrebbero ancora maggiore cautela. Smentendo i servizi dipartimentali, in

contraddizione coi principi legali da esso stesso richiamati ed in spregio al di-

ritto di essere sentiti dei terzi interessati, il Consiglio di Stato è invece giunto

alla conclusione che gli interventi di consolidamento potranno essere

concretizzati solamente durante lo scavo. La decisione governativa non

meriterebbe tutelata nemmeno con riferimento alla rimessa. Annullando la licenza

limitatamente alla parte di garage che non rispetta la distanza minima dalla

strada, l'autorità non si sarebbe difatti avveduta delle ripercussioni per le

opere di scavo. Sarebbe inoltre necessaria la ridefinizione dell'accesso.

Simili interventi non andrebbero lasciati "al libero arbitrio dell'istante",

bensì sottoposti a pubblicazione. Gli insorgenti aggiungono che neppure il

calcolo degli indici sarebbe corretto. In passato vi sarebbe infatti stato un trasferimento

di superficie edificabile dal mapp. __________ al mapp. __________. Benché non dimostrabile

a livello documentale, il travaso sarebbe stato confermato dal sindaco e dal

segretario comunale in occasione di un incontro il 7 giugno 2011. In

conclusione, sostengono che le straordinarie proporzioni dello scavo sconvolgerebbero

l'aspetto del pendio, ponendosi in aperto contrasto col paesaggio circostante. Visto

l'impatto sulle adiacenze, sarebbe data la competenza dell'UNP ad esprimersi in

merito.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione

pervengono l'Esecutivo comunale ed il resistente, con argomentazioni che

verranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

L'Ufficio delle domande

di costruzione (UDC) precisa che l'UPIP non è competente ad esprimersi su aspetti

legati a rischi di tipo progettuale. Quanto all'inserimento paesaggistico,

il preavviso dell'UNP andrebbe letto alla stregua di una raccomandazione.

E. Con la replica e

le dupliche, le parti ribadiscono essenzialmente le proprie argomentazioni e si

riconfermano nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.

F. In sede di

istruttoria, il Tribunale ha richiesto all'istante in licenza la produzione di

un rendering del progetto. Ha inoltre richiamato dal Municipio le licenze

edilizie ed i piani concernenti l'abitazione eretta sul fondo contermine (mapp.

__________). Dei documenti raccolti, come pure delle osservazioni presentate

dalle parti, si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43

e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art.

68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, integrati dai documenti trasmessi dal Municipio

e dal rendering richiesto all'istante in licenza (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le altre

prove sollecitate dagli insorgenti (perizia, audizioni testimoniali e richiamo

incarti) non appaiono invece suscettibili di apportare al Tribunale ulteriori

elementi rilevanti per l'esito della controversia.

2. Completezza

della domanda

2.1. Giusta l'art. 4

LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione

necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i progetti devono fornire

tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e

l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la norma

(cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o complementi. L'esigenza di

completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è

volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito

ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni

concretamente applicabili, e, dall'altro, a definire esattamente i limiti della

licenza che viene semmai accordata al

richiedente. Nel contempo, è destinata a consentire ai vicini e ad altri

eventuali interessati di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa

(cfr. STA 52.2012.170 del 29 aprile 2013 consid. 2.1, 52.2011.520 del 9 luglio

2012 consid. 2.1, 52.2004.291 del 15 ottobre 2004 consid. 2.1).

Secondo l'art. 12 cpv.

1 lett. b RLE, i progetti per gli edifici devono comprendere, tra le altre

cose, una o più sezioni per ogni corpo, da cui si possa dedurre l'altezza

dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e

quello delle strade pubbliche adiacenti. Devono inoltre contenere l'indicazione

del volume del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale

esuberante (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c RLE).

2.2. In concreto, la

documentazione prodotta con la domanda di costruzione fornisce indicazioni

sufficienti atte a rendere comprensibili la natura e l'estensione delle opere.

In particolare, le due sezioni

allestite dal geometra revisore (profili 1 e 2) mostrano l'attuale

configurazione del fondo, evidenziando l'andamento della scarpata e

l'inserimento della costruzione principale nel pendio. Da una loro lettura

coordinata con le sezioni A-A e B-B ed il piano di facciata est, si comprende piuttosto

bene la portata dello scavo (cfr. pure la sezione a pag. 7 della perizia geologica).

I documenti citati, insieme alla pianta piano di situazione e alla

facciata sud (agevolati in questo dal rendering), rendono inoltre un'immagine abbastanza

precisa della parete rocciosa dietro la casa, sufficiente ai fini dell'esame di

compatibilità col diritto, tenuto pure conto che non si tratta di costruzioni,

ma di interventi di sistemazione esterna. Seppur non le indichino in maniera

puntuale, permettono in particolare di dedurne altezza e lunghezza.

Più in generale, i

piani raffigurano l'intera area oggetto degli interventi, fino ai confini coi

fondi sovrastanti e latistanti e, in una certa misura, anche oltre.

Ricomprendono pure la strada ed il vicino riale. Il fatto che non riproducano

il terrazzamento che sovrasta il mapp. __________, posto all'interno del

terreno di RI 3 (mapp. __________), non costituisce di per sé un difetto,

atteso che non si tratta di un elemento rilevante ai fini del giudizio sul rispetto

del diritto materialmente applicabile.

Per il resto, non vi

sono motivi per mettere in dubbio le indicazio-

ni riportate dal Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere circa

il volume del materiale di scavo e sgombero (1'920 m2 per 4'416

t), tantomeno per rimettere in discussione i costi stimati per le varie opere.

3. Modinatura

3.1. Secondo l'art. 6

cpv. 2 LE, le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono

essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine. Il

picchettamento e la modinatura configurano una forma di pubblicità che integra

quella derivante dalla pubblicazione all'albo e dalla notifica personale ai

confinanti, previste dall'art. 6 cpv. 1 e 3 LE. Servono a facilitare la comprensione

dei limiti dell'intervento nella sua estensione orizzontale e nel suo sviluppo

verticale da parte dell'autorità e di eventuali opponenti. Non ogni dettaglio

dell'edificio o impianto deve tuttavia risultare necessariamente dalla

modinatura, essendo sufficiente che quest'ultima fornisca una buona

approssimazione circa l'ubicazione e le caratteristiche quantitative dell'opera

(cfr. Adelio Scolari, Commentario,

Considerandi

II ed., Cadenazzo 1996, n. 774 seg. ad art. 6 LE). La mancata o l'insufficiente

modinatura esplica conseguenze analoghe a quelle derivanti dalla notifica irregolare

di decisioni (cfr. RDAT II-1993 n. 34; STA 52.2012.202 del 13 settembre 2013 consid.

2.

; Scolari, op. cit., n. 773 ad

art. 6 LE). Non può pertanto essere eccepita con successo dagli opponenti che

hanno comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (cfr.

STA 52.2012.202 citata consid. 2.1, 52.2010.178 del 1° dicembre 2010 consid.

2).

3.2

Ora, nessuno

pretende che la pubblicazione all'albo comunale del progetto, oggetto di avviso

personale ai confinanti, non sia stata accompagnata dalla modinatura del

terreno. Tutti gli interessati sono stati dunque messi nella condizione di presentare

opposizione. Per il resto, grazie ai piani gli insorgenti hanno potuto

comprendere la portata degli interventi ed esercitare compiutamente i propri

diritti, opponendosi dapprima alla domanda di costruzione e sollevando poi dinanzi

al Governo e di nuovo in questa sede tutte le eccezioni ritenute rilevanti per

l'annullamen-

to del permesso. Non possono quindi pretendere ora una nuova pubblicazione.

4.

Stabilità

del fondo

4.1

Giusta l'art. 24

cpv. 1 LE, sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono

sufficienti garanzie di salubrità e stabilità o esposti a pericoli particolari,

come valanghe, frane, inondazioni. I territori soggetti a pericoli naturali

sono indicati nel piano delle zone, che, unitamente al regolamento edilizio,

riprende e precisa le zone di pericolo (cfr. art. 27 cifra VI cpv. 1

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;

RL 701.100) sulla base dei contenuti del piano delle zone esposte a pericoli

naturali (PZP; cfr. sul tema: STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016 consid. 2).

All'interno delle zone di pericolo sono ammesse costruzioni solo se sono

adempiute le condizioni di sicurezza richieste dal grado di pericolo accertato

(art. 27 cifra VI cpv. 2 RLst). L'inserimento di un fondo nella zona

edificabile, rispettivamente la sua esclusione da una zona di pericolo, crea

una presunzione d'idoneità all'edificazione. Tale presunzione non è comunque

irreversibile [cfr. art. 2 cpv. 3 legge sui territori soggetti a pericoli

naturali del 29 gennaio 1990 (vLTPN; BU 1990, 93), ancora in vigore quando il

Governo ha emanato il proprio giudizio; del tutto analogo all'art. 9 cpv. 2

legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017

(LTPNat; RL 701.500), entrato in vigore il 21 luglio 2017]. Anche all'interno

di questo perimetro, in presenza di particolari circostanze, l'autorità può

quindi esigere che l'istante in licenza dimostri, attraverso adeguate perizie,

che il terreno non è esposto a pericoli atti a giustificare un divieto di edificazione

per motivi di polizia (art. 11 RLE; cfr. RDAT I-1991 n. 38; Scolari, op. cit., n. 1009 ad art. 24 LE).

L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile dall'autorità, che

può soltanto pretendere la dimostrazione dell'esistenza di sufficienti

condizioni di sicurezza in quanto riferite al fondo, non anche alla conformità

dell'opera con le regole dell'arte edilizia (cfr. STA 52.2007.377 del 22

gennaio 2008 consid. 2.1, 52.1995.574 del 26 gennaio 1996 consid. 3; cfr. anche

STA 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 2, confermata da: STF

1C.112/2010 del 4 giugno 2010). Al di fuori di queste ipotesi, per

giurisprudenza la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla

sicurezza delle opere (calcoli statici ecc.) esula dalla procedura di rilascio

del permesso edilizio, per rientrare nei limiti della progettazione esecutiva,

ferma restando semmai la facoltà per il Municipio, in corso d'opera o a lavori

ultimati, di ordinare provvedimenti che si rendessero necessari per garantire

la sicurezza delle persone o delle cose (art. 35 LE; cfr. RDAT I-1998 n. 37;

STA 52.2017.65 del 2 marzo 2018 consid. 2.1, confermata da: STF 1C_203/2018 del

30.

maggio 2018; STA 52.2013.169/256/ 257 del 26 agosto 2014 consid. 3.2,

52.2013

/97 del 2 maggio 2014 consid. 3.4.3, 52.2009.137 del 7 settembre 2009

consid. 5; cfr. per tutto quanto precede STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016

consid. 3.1).

Ove l'autorità dia

seguito alla domanda di costruzione perché non ha motivo di dubitare della

sicurezza del fondo dedotto in edificazione, gli opponenti possono contestare

questa deduzione. Per esigere che sia allestita una perizia sulla sicurezza del

fondo, devono però rendere quantomeno verosimile che l'ipotesi di un pericolo

non può ragionevolmente essere esclusa (cfr. STA 52.2009.261 citata consid.

2.

).

4.2

La part. __________,

ricompresa in un comparto edificabile (zona residenziale RE), non figura tra i

sedimi esposti a pericoli naturali di tipo geologico (frane, caduta massi, scivolamenti);

l'area a ridosso del riale è invece interessata da un pericolo residuo di alluvionamento

(cfr. piani dei territori soggetti a pericoli naturali per il Comune di Ronco

sopra Ascona, adottati con ris. gov. n. 1530 del 30 marzo 2010). Sui sedimi

latistanti e su quelli sovrastanti sorgono edifici articolati su più livelli. Il

mapp. __________ beneficia pertanto della presunzione dell'assenza di pericoli

naturali legati alla stabilità del versante. Possibili problemi per la sicurezza

dipendono invece dalla realizzazione delle costruzioni contemplate dal progetto.

È quello che ha accertato anche l'UPIP. Secondo quest'ultimo, il mappale non

risulta infatti esposto a pericoli geologici di rilievo; il rischio è di tipo

progettuale e dipende dallo scavo di un terreno in forte pendenza (cfr. avviso

cantonale, pag. 9). Nessuno pretende il contrario. Alla domanda, l'istante ha

allegato una relazione geotecnica. Quest'ultima, pur rilevando alcune cri-

ticità nella situazione geologica locale (con una scarpata rocciosa definita

solo parzialmente stabile, in cui si possono verificare scivolamenti di lastre

e blocchi), porta a ritenere che - grazie ad una serie di misure di esecuzione

ed interventi di consolidamento (uso di chiodi e calcestruzzo proiettato,

riempimento delle intercapedini ecc.), da definire meglio durante l'esecuzione

dei lavori - il progetto potrà essere realizzato senza particolari rischi, e

questo nonostante l'importanza dello scavo, la pendenza del versante, la

granulometria del terreno e l'affioramento di acqua dal sottosuolo. La controparte

non presenta invero elementi specialistici in grado di portare ad una diversa

conclusione, e meglio di rendere quantomeno verosimile che l'ipotesi di un

pericolo non possa essere ragionevolmente esclusa. Considerato che il progetto,

come si vedrà qui di seguito, non può in ogni caso essere approvato, non

occorre comunque soffermarsi oltre su questi aspetti.

5.

Inserimento

paesaggistico delle opere di sistemazione esterna

5.1

5.1.1

La LST prevede

all'art. 104 cpv. 2 (art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una

clausola estetica positiva (principio

operativo) applicabile a tutto il

territorio cantonale. Tale norma non si limita a vietare una deturpazione del

paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori paesaggistici

[come invece prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione

delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82)

ed il relativo regolamento d'applicazione], ma esige che gli interventi si

inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata ed armoniosa. L'art. 100 RLst

precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche

dei luoghi.

5.1.2

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale,

nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel

paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma

deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua

applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla

limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63

del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio

2015; STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata

in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare

di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani

regolatori (cfr. STF 1C_434/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3, pubbl. in: ZBl

115/2014 pag. 441 segg.). In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente

rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono

essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel paesaggio,

soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli

edifici circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA

52.2010.147

del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da: STF

1C_442-448/2010 del 16 settembre 2011, pubbl. in: RtiD I-2012 n. 11; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con

rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie

vigenti appaia irragionevole, come per esempio quando si tratta di proteggere

un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità

estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla

sua realizzazione (cfr. STF 1C_258/2007 del 28 agosto 2017 consid. 6.2. con

rimandi). La clausola estetica non deve neppure assumere la funzione di una

zona di pianificazione ed essere usata per mettere fuori gioco le prescrizioni

edilizie vigenti o salvaguardare la pianificazione futura (cfr. STF 1C_434/2012

citata consid. 3.3).

5.1.3

Il concetto di

inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

configura una nozione giuridica di natura

indeterminata (unbestimmter Gesetzesbegriff; cfr. Adelio Scolari, Diritto

amministrativo. Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.), che come tale conferisce

all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini

dell'individuazione del suo contenuto normativo.

Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con

pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella

misura in cui la norma riserva alle autorità di prime cure anche un certo

margine discrezionale, il sindacato di legittimità che il Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla

violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere

d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la valutazione

estetica appaia plausibile, non può dunque censurarla sostituendo il suo apprezzamento

a quello dell'istanza decidente (cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a, 96 I 369

consid. 4; STA 52.2015.67 del 22 dicembre

2016.

consid. 6.3, 52.2013.35 citata consid. 5.3, 52.2010.147 citata

consid. 2.3; RtiD I-2012 n. 1 consid. 2.2.1).

5.1.4

Il principio

d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio è applicato dal Cantone e, per

esso, dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst) nei casi indicati all'art. 109

cpv. 1 lett. a-c LST; in particolare, se il progetto comporta un impatto

paesaggistico significativo (lett. c). A chiarire la portata di questa

casistica è l'art. 107 cpv. 2 RLst, giusta il quale sono progetti che comportano

un impatto paesaggistico significativo: (a) i piani di quartiere; (b) quelli

riguardanti superfici di terreno superiori ai 2'000 m2; o (c)

costruzioni a gradoni o case torri; (d) quelli che risultano estranei alle

caratteristiche dei luoghi, segnatamente per aspetto, forma, dimensione, colore

o tipologia costruttiva. Per il resto, all'interno del comparto fabbricabile,

tale principio è applicato dai Comuni, che possono richiedere il parere del

Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST).

5.2

Contestato è l'inserimento paesaggistico dell'escavazione

del pendio e della parete dietro l'abitazione, come pure la competenza del

Municipio ad esprimersi in merito.

5.2.1

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si rileva che

tutte le autorità hanno riconosciuto la competenza dell'Esecutivo comunale a

valutare il rispetto dell'art. 104 cpv. 2 LST e quindi ad applicare il

principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio. La valutazione

risulta condivisibile. Segnatamente, l'impatto degli interventi contestati non appare

tale da farli rientrare nella casistica di cui agli art. 109 cpv. 1 lett. c LST

e 107 cpv. 2 RLst, di competenza dell'UNP.

5.2.2

Quanto al merito del giudizio, si osserva preliminarmente

che la valutazione estetico-paesaggistica che le autorità decidenti sono

chiamate a rendere non deve limitarsi alle costruzioni in quanto tali, ma deve abbracciare

l'intero progetto e quindi anche gli interventi di sistemazione esterna e la

loro relazione con l'ambiente circostante. L'impatto sulle adiacenze è infatti

determinato da tutto quanto viene realizzato, quindi non solamente dai corpi di

fabbrica, ma anche dai muri di contenimento, dalle modifiche del terreno naturale

e dalle altre strutture complementari. A questo proposito, sebbene non vincolanti,

le Linee guida edite dal Dipartimento del territorio nell'ottobre 2013 (Domande

di costruzione. Criteri di valutazione paesaggistica nell'ambito della

procedura edilizia) forniscono preziose indicazioni per una corretta indagine.

Per quanto qui d'interesse, rimarcano che, di principio, la modellazione del

terreno deve essere rispettosa della morfologia esistente, la quale dovrebbe

restare percepibile anche dopo le trasformazioni dovute all'intervento

edilizio. Precisano poi che, su terreni in forte pendenza, realizzare un muro a

valle ed uno a monte per rendere il fondo artificialmente pianeggiante e

costruirvi un edificio come se fosse su un terreno piano comporta di norma un

impatto eccessivo (cfr. n. 2.3d a pag. 13).

Nella stessa direzione vanno in buona sostanza alcune disposizioni

delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Ronco sopra Ascona,

rilevanti ai fini dell'applicazione del diritto cantonale in quanto prescrivono

canoni estetici finalizzati ad assicurare un ordinato ed armonioso inserimento

delle costruzioni nel quadro paesaggistico (cfr. STA 52.2012.259 del 14

febbraio 2014 consid. 4.2), attraverso limitazioni alle modificazioni dell'orografia

dei terreni (cfr. STA 52.2014.348 del 30 maggio 2018 consid. 4.1). In concreto,

l'art. 12 cpv. 1 NAPR - disposizione di carattere generale - prevede che

mediante lavori di sistemazione esterna debba essere evitata il più possibile

l'alterazione delle caratteristiche morfologiche naturali dei terreni. Per

questa ragione, la costruzione di manufatti dovrebbe essere contenuta in modo

da ottenere un inserimento armonioso nel contesto edificato. Per quanto

concerne in particolare i muri di sostegno e di controriva, il cpv. 4 fissa per

entrambi degli specifici limiti d'altezza, ai quali non sottostanno i muri di

controriva posti sul retro delle abitazioni, ma solamente a condizione che la loro

estensione verticale non superi l'altezza della gronda del tetto e che la loro

estensione laterale non superi 3.00 m dal filo delle facciate.

5.2.2.1

Per quanto concerne la fattispecie in discussione, in

sede di avviso l'UNP ha rilevato "l'impatto paesaggistico problematico"

dell'intervento di escavazione, precisando che "la sistemazione esterna,

volta ad ottenere superfici artificiali piane con l'inserimento di terrapieni e

muri di contenimento, risulta di difficile attuazione" e che "la

grande parete verticale alle spalle dell'edificio sarà molto visibile

all'interno del paesaggio". Per questo motivo, ha invitato l'Esecutivo

comunale a valutare attentamente il progetto, dato che non si porrebbe in una

relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr.

pag. 8 seg.).

Benché le abbia considerate sostenibili - ma senza confrontarsi

compiutamente con esse - il Municipio ha ritenuto che le valutazioni

dipartimentali non fossero tali da giustificare il diniego del permesso.

Il Governo ha tutelato la sua posizione, limitandosi a condividere

la condizione di licenza - ripresa dalla relazione tecnica alla domanda di

costruzione - che dispone la copertura delle parti visibili dello scavo con

della vegetazione. Non ha quindi addotto particolari argomenti a sostegno del

rispetto dell'art. 104 cpv. 2 LST.

5.2.2.2

Ora, avversato è uno scavo di diversi metri all'interno

del pendio, tanto importante da dare origine ad un'ampia superficie

pianeggiante e ad una parete verticale di oltre 17.00 m di altezza (misurati

dal livello della strada; cfr. sezione B-B) e 20.00 m di lunghezza (cfr. piano

di situazione; cfr pure referto geologico, n. 1 a pag. 1 e profilo a pag. 7).

Come il rendering mostra chiaramente, quest'ultima si presenta come un

imponente elemento antropico perfettamente visibile dalla strada; un vero e

proprio muro di contenimento che sopravanza di parecchi metri l'abitazione

(oltre 8.00 m nel punto più alto; cfr. sezioni A-A e B-B; piani di facciata

est, ovest e sud), sporge lateralmente verso nord-est di 5.00 m e s'interrompe

bruscamente in prossimità del mapp. __________ (cfr. piano di situazione;

rendering). Lo scavo e la parete non risultano di conseguenza in sintonia con

la morfologia originale della scarpata. Troppo consistente è difatti la

modifica della sua orografia, che non rispecchia più un andamento naturale. Molto

più alta delle costruzioni principali ammesse in zona RE (7.50 m alla gronda e

9.50

m al colmo; cfr. art. 33 NAPR), l'impatto della parete sui dintorni,

percepibile come una presenza estranea, è peraltro considerevole. Non si

comprende quindi come meri interventi di mascheramento, come quelli ripresi

dalla licenza, potrebbero porre rimedio alla situazione. Nessuno pretende poi che

interventi simili siano stati eseguiti nelle vicinanze (cfr. rendering; piani

concernenti il mapp. __________; immagini reperibili su Google Maps e Google

Street View; cfr. in proposito STF 1C_382/2016 del 22 aprile 2016 consid. 6.5

con rinvii).

Ci si potrebbe invero chiedere se la parete rocciosa, che sopravanza

nettamente l'edificio principale, non si ponga in contrasto con le prescrizioni

comunali sugli ingombri dei muri di controriva sul retro delle abitazioni (cfr.

art. 12 cpv. 4 NAPR). Riservata una regolamentazione specifica, anche le

sistemazioni del terreno devono infatti rispettare le altezze massime

prescritte per gli edifici o i muri, nella misura in cui sono ad essi

assimilabili (cfr. consid. STA 52.2013.529 dell'8 aprile 2015 consid. 3.1). Come

un muro di controriva, essa è in effetti il risultato dell'escavazione del

pendio e funge da sostegno del terreno retrostante (grazie anche ad ancoraggi,

riempimenti e rivestimenti con calcestruzzo). Non rispetta in ogni caso le

finalità paesaggistiche dell'ordinamento comunale, volte a limitare, tra le

altre cose, l'escavazione dei pendii dietro le abitazioni. La prima istanza

avrebbe dovuto tenerne conto nel suo giudizio. Sennonché, essa non ha minimamente

affrontato il tema, né ha addotto alcun elemento concreto a sostegno della

conformità del progetto col diritto dal profilo estetico, e questo nonostante

le perplessità dell'UNP e le contestazioni degli insorgenti.

Malgrado il riserbo col quale questa Corte esamina l'interpretazione

di concetti giuridici di natura indeterminata da parte delle istanze inferiori,

la decisione dell'Esecutivo comunale, tutelata dal Consiglio di Stato, risulta

pertanto insostenibile e in quanto tale lesiva del diritto.

5.3

La mancata conferma dell'approvazione degli interventi

di sistemazione esterna (scavo e "muro di controriva") comporta

necessariamente l'annullamento totale della licenza. L'istante dovrà infatti ripensare

l'intero progetto, al fine di integrare meglio l'abitazione nel versante, senza

far ricorso a sbancamenti eccessivi che diano origine a pareti o muri di

controriva più alti dell'edificio stesso.

6.

Altre

censure

Ritenuta l'impossibilità di

approvare la sistemazione della scarpata e con essa la costruzione

dell'abitazione, così come previste dalla domanda di costruzione, non

metterebbe conto di approfondire le altre censure sollevate.

Si osserva comunque che,

contrariamente a quanto preteso, non risulta alcun travaso di indici tra il

mapp. __________ e il mapp. __________. Nessuno è stato infatti in grado di produrre

prove documentali al riguardo. A distanza di anni dal preteso incontro del 7

giugno 2011, non si vede d'altronde come l'audizione del sindaco, del

segretario comunale e/o dell'allora responsabile dell'Ufficio tecnico,

permetterebbe di acquisire dati attendibili sui quali fondare un giudizio.

Contrariamente a quanto sostenuto

dai ricorrenti, non occorrerebbe nemmeno presentare una variante di progetto. La

mancata conferma del permesso per la piccola parte di autorimessa a lato

dell'ingresso, situata a meno di 4.00 m dal ciglio stradale, non imporrebbe

infatti particolari riprogettazioni, atteso che sarebbe sufficiente ridurre lo

scavo dietro al muro di sostegno (cfr. pianta autorimessa). Pur comportando la

soppressione di uno stallo, la modifica preserva due posti auto, sufficienti a

coprire il fabbisogno dello stabile (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a NAPR). Non sarebbe

neppure necessario rivedere l'accesso alla rimessa, che, arretrato di 5.00 m

dal bordo della strada, rispetta già le distanze minime prescritte dall'art. 37

cpv. 5 NAPR (cfr. pianta dell'autorimessa).

7.

7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di

conseguenza, la licenza ed il giudizio governativo che l'ha (parzialmente)

confermata devono essere annullati.

7.2

Dato l'esito, la tassa di

giustizia per entrambe le procedure di ricorso è posta a carico del resistente,

secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va invece esente essendo comparso

per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il resistente dovrà di

conseguenza rifondere alla controparte un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione del 7 ottobre 2015

del Municipio di Ronco sopra Ascona e la decisione

del 29 settembre 2016 (n. 4221) del Consiglio di Stato sono annullate.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del resistente, che dovrà rifondere

un identico importo ai ricorrenti a titolo di ripetibili. A questi ultimi va di

conseguenza restituita la somma di fr. 1'800.- versata a titolo di anticipo

delle spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

;

;

;

; .

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere