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Decisione

52.2016.549

Autorizzazione quale fiduciario finanziario - norme federali esaustive

7 agosto 2020Italiano3 min

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2016.549

Lugano

7

agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito

dal vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 3 novembre 2016 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2016 dell'Autorità di

vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) che ha

negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio

della professione di fiduciario finanziario;

ritenuto, in

fatto

che il 10 settembre

2015 RI 1 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della

professione di fiduciario finanziario;

che con decisione del 4 ottobre 2016 l'Autorità di vigilanza ha respinto la

domanda, rilevando come l'istante, che vantava un'esperienza lavorativa nel

settore bancario a __________, non disponesse della necessaria pratica in

ambito fiduciario;

che avverso questa pronuncia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione

richiesta per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che all'accoglimento

del gravame si è opposta l'Autorità di vigilanza;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro

tesi e domande di giudizio;

considerato, in

diritto

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale

amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che

non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza,

evenienza che si realizza in concreto;

che il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la legge

federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e la

legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1)

con le loro rispettive ordinanze di esecuzione;

che queste leggi e ordinanze federali disciplinano in modo esaustivo le varie

attività che contraddistinguono la professione di fiduciario finanziario, così

come è definita dall'art. 5 della legge cantonale sull'esercizio delle

professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100);

che pertanto, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto

federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999; Cost.; RS 101), a

partire dall'inizio dell'anno corrente il regime autorizzativo previsto dalla LFid

non trova più alcun spazio di applicazione nei confronti di chi intende intraprendere

la professione di fiduciario finanziario in Ticino;

che, per effetto delle suddette modifiche legislative intervenute a livello

federale, la presente causa, vertente sul mancato rilascio al ricorrente di un'autorizzazione

per l'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario, è dunque divenuta

priva d'oggetto;

che di conseguenza

il ricorso di RI 1 deve essere stralciato dai ruoli;

che visto l'esito

si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili (art.

47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr.

1'500.- versato a titolo di anticipo.

3.

Non si

assegnano ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere