52.2016.549
Autorizzazione quale fiduciario finanziario - norme federali esaustive
7 agosto 2020Italiano3 min
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2016.549
Lugano
7
agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo Cassina, vicepresidente
assistito
dal vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 3 novembre 2016 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2016 dell'Autorità di
vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) che ha
negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio
della professione di fiduciario finanziario;
ritenuto, in
fatto
che il 10 settembre
2015 RI 1 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della
professione di fiduciario finanziario;
che con decisione del 4 ottobre 2016 l'Autorità di vigilanza ha respinto la
domanda, rilevando come l'istante, che vantava un'esperienza lavorativa nel
settore bancario a __________, non disponesse della necessaria pratica in
ambito fiduciario;
che avverso questa pronuncia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione
richiesta per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che all'accoglimento
del gravame si è opposta l'Autorità di vigilanza;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro
tesi e domande di giudizio;
considerato, in
diritto
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale
amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che
non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza,
evenienza che si realizza in concreto;
che il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la legge
federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e la
legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1)
con le loro rispettive ordinanze di esecuzione;
che queste leggi e ordinanze federali disciplinano in modo esaustivo le varie
attività che contraddistinguono la professione di fiduciario finanziario, così
come è definita dall'art. 5 della legge cantonale sull'esercizio delle
professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100);
che pertanto, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto
federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999; Cost.; RS 101), a
partire dall'inizio dell'anno corrente il regime autorizzativo previsto dalla LFid
non trova più alcun spazio di applicazione nei confronti di chi intende intraprendere
la professione di fiduciario finanziario in Ticino;
che, per effetto delle suddette modifiche legislative intervenute a livello
federale, la presente causa, vertente sul mancato rilascio al ricorrente di un'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario, è dunque divenuta
priva d'oggetto;
che di conseguenza
il ricorso di RI 1 deve essere stralciato dai ruoli;
che visto l'esito
si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili (art.
47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr.
1'500.- versato a titolo di anticipo.
3.
Non si
assegnano ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere