52.2016.569
Obbligo d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali
20 novembre 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.569
Lugano
20 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Matteo
Tavian
statuendo
sul ricorso 10 novembre 2016 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 4 ottobre 2016 della commissione di vigilanza sulle imprese
artigianali, con la quale è stato accertato l'obbligo per la società
ricorrente di iscriversi all'albo delle imprese artigianali;
ritenuto, in
fatto
A. a. La RI 1 è una
società attiva nell'ambito del commercio di mobili e attrezzature per
l'arredamento di case d'abitazione e uffici. Tramite circolare 10 marzo 2016,
la commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (nel seguito: CV-LIA) le
ha comunicato le modalità d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali in
applicazione della nuova legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015
(LIA; RL 7.1.5.4). Il 21 settembre 2016, la RI 1 ha contestato l'obbligo
d'iscrizione a tale albo professionale, postulando al contempo l'emanazione di
una decisione di accertamento suscettibile di essere impugnata all'autorità
ricorsuale.
b. Con decisione 4
ottobre 2016, la CV-LIA ha pertanto accertato l'obbligo di RI 1 di iscriversi
all'albo in parola. A sostegno della propria risoluzione, l'autorità di vigilanza
ha indicato che tra gli scopi sociali della ditta vi fosse anche quello relativo
alla posa di rivestimenti di pavimenti. A suo dire, un negozio che "vende
materiale e offre un servizio di posa di pavimenti", come nel caso in
esame, rientra nella categoria professionale delle imprese che, secondo quanto
previsto dal regolamento di applicazione della legge sulle imprese artigianali
del 20 gennaio 2016 (RLIA; RL 7.1.5.4.1), svolgono opere da posatore di
pavimenti e parquet (allegato, cifra 6) e opere da falegname (allegato, cifra
2), soggiacendo pertanto all'obbligo d'iscrizione. La circostanza, poi, che
essa impieghi operai assoggettati al contratto collettivo di lavoro dichiarato
di obbligatorietà generale nel settore della falegnameria (nel seguito: CCL)
confermerebbe ulteriormente che è attiva in quest'ultimo settore artigianale.
B. Avverso quest'ultima
decisione, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Contesta l'assoggettamento
alla LIA pronunciato nei suoi confronti dall'autorità di prime cure, rilevando
come l'obbligo d'iscrizione all'albo professionale delle imprese artigianali che
ne deriva limiterebbe illecitamente il suo diritto di svolgere la propria attività
economica. Rileva a questo proposito come i lavori artigianali che essa svolge
nelle categorie professionali che secondo la CV-LIA determinerebbero il suo
assoggettamento a questa legge costituiscano
una percentuale alquanto esigua della sua cifra d'affari complessiva, ragione
per cui il querelato provvedimento, oltre a non essere sorretto da nessun interesse pubblico preponderante,
sarebbe anche chiaramente sproporzionato, in quanto tale circostanza non
giustificherebbe l'onere amministrativo, burocratico e finanziario che l'iscrizione
all'albo comporta. Critica inoltre la LIA nella sua interezza, ritenendola
un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese, dettata da
ragioni sostanzialmente protezionistiche, che conduce a delle situazioni lesive
della parità di trattamento e della libertà d'associazione. Tale normativa si
porrebbe pure in contrasto con la legge federale sul mercato interno del 6
ottobre 1995 (LMI; RS 943.02) e l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno
1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Si sofferma infine sui singoli requisiti posti
dalla LIA per poter ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigianali,
evidenziandone l'incompatibilità con i principi scaturenti dalla libertà economica.
C. Il 14 aprile 2017 il
giudice delegato all'istruzione della causa ha estromesso dall'incarto
l'allegato 1° marzo 2017 della CV-LIA, nel quale l'autorità di sorveglianza ha
preso posizione sulle varie censure e argomentazioni ricorsuali, decretandolo
irricevibile ai sensi dell'art. 75 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) siccome presentato tardivamente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23 LIA. L'impugnativa
della RI 1 è infatti chiaramente diretta contro la decisione di accertamento
che la concerne, la quale, se accettata, comporterebbe per essa di doversi
iscrivere all'albo LIA. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente
e personalmente toccata dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 LPAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia
emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. In particolare non è
necessario coinvolgere la Commissione paritetica cantonale, come richiesto dalla resistente con scritto 25 gennaio 2017,
affinché si esprima sulla presenza di operai dipendenti di RI 1 assoggetati
al CCL. Si tratta, in effetti, di un aspetto che non è rilevante ai fini della presente
causa e che, tra l'altro, non è nemmeno litigioso.
2. Preliminarmente occorre
rammentare che il principio della preminenza del diritto federale enunciato
all'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) vieta ai Cantoni di adottare e di applicare
delle norme che eludono il diritto federale o ne contraddicono il senso e lo
spirito, per gli scopi o i mezzi che mettono in atto per perseguirli, oppure che trattano di materie che il
legislatore federale ha inteso regolamentare in maniera esaustiva (DTF 140 I
218 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 130 I 82
consid. 2.2). Anche in quest'ultima evenienza, però, una legge cantonale può sussistere qualora persegua scopi
diversi da quelli della legislazione federale, oppure se ne rafforza l'efficacia
(DTF 138 I 435 consid. 3.1; 133 I 110 consid. 4.1). Il Cantone è invece privato
di ogni competenza per promulgare delle disposizioni complementari, sebbene in
accordo con il diritto federale, se quest'ultimo
esclude in un campo specifico qualsiasi regolamentazione (DTF 130 I 82 consid.
2.2; 128 I 295 consid. 3b; STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 4.1;
2C_312/2009 del 5 ottobre 2009 consid. 4.1; Andreas
Auer/Giorgio
Malinver-ni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2013, n. 1031 e segg.).
In questo senso, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RS 131.229), i
tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale.
Pertanto, al fine di rispettare il predetto principio della preminenza del
diritto superiore, l'autorità di ricorso può
esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto
federale e internazionale e paralizzarne l'applicazione in caso di esame di
atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo
astratto (abstrakte Normenkontrolle)
della norma stessa (STA 52.2009.236 del 10 febbraio 2011 consid. 3.2;
52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.2;
52.2009.50 del 25 ottobre 2010 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., Cadenazzo 2002, n. 375 e segg. e riferimenti). In effetti il legislatore
ticinese non ha istituito alcun rimedio di diritto contro gli atti normativi cantonali. Ne discende che
ricevibili in questa sede sono unicamente le censure sollevate dalla ricorrente
riguardo alla pretesa incompatibilità con il diritto di rango superiore delle norme concretamente applicate
dalla CV-LIA per fondare la sua decisione di accertamento, qui contestata. Nella
misura in cui la RI 1 contesta anche "l'intero impianto della LIA",
dolendosi dell'incostituzionalità di singole disposizioni di questa
legge che non trovano nemmeno applicazione diretta alla presente fattispecie,
le sue critiche appaiono improponibili in quanto le stesse andavano se del caso
sollevate nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale avverso la legge
stessa, secondo quanto previsto dai combinati art. 82 lett. b, 87 cpv. 1 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), il quale andava
però introdotto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art. 101 LTF). Non vi
è quindi spazio per entrare nel merito delle critiche che l'insorgente rivolge
all'istituzione dell'albo delle imprese artigianali e ai singoli requisiti
professionali e personali imposti dagli art. 6 e 7 LIA, nonché 4 e segg. RLIA,
dal momento che, è bene ricordarlo, la presente vertenza non trae origine da
una decisione di rifiuto dell'iscrizione della ricorrente all'albo delle imprese
artigianali per mancato adempimento delle condizioni legali, ma semplicemente
dalla decisione con cui la CV-LIA ha accertato l'assoggettamento di quest'ultima
alla predetta legge.
3. 3.1. Dando seguito all'iniziativa
parlamentare presentata il 5 novembre 2012 nella forma elaborata da __________
e cofirmatari, il 24 marzo 2015 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone
Ticino ha adottato a larga maggioranza la LIA, la cui entrata in vigore è
avvenuta il 1° febbraio 2016. Dai materiali legislativi emerge in particolare
che tale normativa cantonale è stata introdotta con l'obiettivo di "aumentare
il controllo dello Stato nel settore
dell'artigianato e migliorare in tal modo la qualità dei lavori e la
prevenzione degli abusi"
(Messaggio n. 6999 dell'11 novembre 2014 sull'iniziativa parlamentare 5
novembre 2012 presentata in forma elaborata da __________ e cofirmatari
per una nuova legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel
settore artigianale, pag. 1). Il legislatore cantonale ha quindi inteso rispondere
"alla necessità di tutelare la qualità dei lavori delle imprese
artigianali che operano sul nostro territorio nonché al manifesto bisogno di
assicurare maggiori controlli in un settore, come quello delle imprese
artigianali, che a tutt'oggi soffre in modo particolare il massiccio afflusso
di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e
lavoratori distaccati" (Messaggio cit., pag. 2), sottolineando al
contempo che "la necessità di avere nell'ambito delle imprese
artigianali una chiara regolamentazione è mirata ad assicurare un
adeguato controllo pubblico in un settore ove sono sempre più richiesti elevati
standard di sicurezza e qualità del lavoro" (Rapporto n. 6999R del 4
marzo 2015 della Commissione della legislazione, pag. 2).
3.2. Per quanto d'interesse
per la presente vertenza, va rilevato che la legge in parola si prefigge di
favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul
territorio cantonale, migliorare la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli
abusi nell'esercizio della concorrenza (art. 1 LIA). A garanzia del corretto
esercizio dei lavori artigianali, della qualità e della sicurezza, la stessa
istituisce inoltre un albo delle imprese artigianali (art. 3 LIA). Giusta l'art.
4 cpv. 1 LIA, le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte a tale albo se dispongono dei requisiti professionali e
personali stabiliti dagli art. 6 e 7 LIA. I requisiti professionali per l'iscrizione
delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato in base ai
vigenti percorsi formativi federali e cantonali (art. 6 cpv. 1 LIA). I titolari
dei requisiti di cui all'art. 6 LIA devono inoltre adempiere ai requisiti
personali stabiliti dall'art. 7 LIA, ovvero avere l'esercizio dei diritti
civili (lett. a), non avere subito, in Svizzera
o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale
(lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli
ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento (lett. d) e non essere stati
oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a
esercitare la professione da parte delle competenti autorità (lett. e). In caso
di violazione di tali disposizioni è comminata una sanzione pecuniaria sino a fr. 30'000.-, e in caso di esercizio
abusivo della professione senza preventiva iscrizione all'albo delle imprese
una multa sino a un importo massimo di fr. 50'000.- (art. 20 e 22 LIA).
Il regolamento di applicazione stabilisce
poi che le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali
indicati nel suo allegato sono assoggettate alla LIA (art. 1 RLIA). La
richiesta d'iscrizione dev'essere corredata da una serie di documenti e
certificati meglio specificati agli art. 4 e 5 RLIA. Infine, ogni impresa
iscritta all'albo è tenuta a presentare annualmente alla CV-LIA un ulteriore
articolato documento a comprova segnatamente del pagamento degli oneri sociali,
del rispetto del contratto collettivo di
lavoro certificato dalla competente commissione paritetica e delle coperture
assicurative per le conseguenze della responsabilità civile professionale
dell'impresa (art. 9 RLIA).
4. 4.1. Come
esposto in narrativa, l'insorgente eccepisce anzitutto la non conformità della
LIA alla LMI e all'ALC. Entrambe queste ultime normative vieterebbero a suo
dire l'adozione di misure che limitano l'accesso o l'esercizio di un'attività
economica fondate sul solo criterio del domicilio o della sede, di modo che
un'impresa che svolge regolarmente la propria attività economica in un altro Cantone
oppure in un paese membro dell'UE sarebbe legittimata a farlo anche in Ticino
senza alcuna ulteriore restrizione.
4.2. La doglianza dev'essere respinta. La
vertenza in esame non denota, in effetti, alcuna componente intercantonale, di
modo che già solo per questo motivo
l'applicabilità della LMI dev'essere esclusa (DTF
125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2;
STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato
interno: principi fondamentali in merito alla giurisprudenza del Tribunale
federale, in: RDAT I-2000, pag. 102). La ricorrente è infatti
incontestabilmente una ditta con sede commerciale in Ticino a cui è stato
imposto di ottenere un'autorizzazione di polizia fondata su di una legge
ticinese per poter continuare ad operare anche nel settore della posa di
pavimenti e della realizzazione di lavori di
falegnameria. Alla stessa stregua, nemmeno l'ALC è applicabile ad una
fattispecie esclusivamente interna che non presenta alcuna connotazione
transfrontaliera, come è il caso qui in esame (DTF 129 II 249 consid. 4.2; STF
2A.351/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.2.2; Marc
Spescha in: Marc Spescha/Hans-Peter Thür/Andreas Zünd/Peter
Bolzli/Constantin Hruschka [curatori], Migrationsrecht Kommentar, 4a
ed., Zurigo 2015, art. 1 ALC n. 2 e segg.).
5. 5.1. La ricorrente critica
poi la querelata decisione, sostenendo che la stessa violerebbe il suo diritto
costituzionalmente garantito ad esercitare liberamente la propria attività
economica. A suo dire, l'istituzione di un albo professionale per talune
categorie di professioni artigianali da parte del legislatore cantonale costituisce
un vero e proprio strumento volto a dirigere in maniera illegittima la libera
concorrenza tra imprese, senza che tale limitazione sia sorretta da un preminente interesse pubblico. Così facendo, il
legislatore cantonale avrebbe dunque disatteso il principio della neutralità in
materia di concorrenza a cui è vincolato. A mente dell'insorgente, le
disposizioni della LIA non ottemperebbero nemmeno il principio della
parità di trattamento tra concorrenti diretti sancito all'art. 27 Cost., ovvero
tra imprese attive da un lato in Ticino e dall'altro operanti nel resto della
Svizzera e nel nord dell'Italia. Conclude
adducendo che l'interesse pubblico che la LIA intende tutelare non reggerebbe a
una verifica costituzionale. Né la qualità dei lavori, né la sicurezza dei
lavoratori e nemmeno la prevenzione degli abusi nell'esercizio della
concorrenza verrebbero maggiormente tutelati attraverso le disposizioni
della LIA, che sarebbero di mera natura protezionistica.
5.2. La libertà
economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il
diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al
conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I
97 consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid.
5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il libero
accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv.
2 Cost.; DTF 140 I 218 consid. 6.3; 135 I 130 consid. 4.2; 132 I 282 consid.
3.2; 125 I 276 consid. 3a; Felix Uhlmann,
in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney, Bundesverfassung Basler Kommentar, Basilea 2015, art. 27 n. 16 e
segg.). La garanzia citata comprende inoltre il principio della parità
di trattamento tra concorrenti diretti (DTF 140 I 218 consid. 6.3; STF 2C_228/2011
del 23 giugno 2012 consid. 4.1;2C_116/2011 del 29 agosto 2011 consid. 7.1).
Quest'ultimo può risultare disatteso da misure, magari anche fondate su ragioni
serie ed obiettive, che pur non perseguendo in primo luogo finalità di natura
politico-economica, avvantaggiano o sfavoriscono determinati concorrenti,
imponendoli ad esempio con oneri diversi o garantendo loro un diverso accesso
al mercato (DTF 131 II 271 consid. 9.2.2; 130 I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 431
consid. 4b/aa; STF 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.2). La garanzia
della libertà economica può essere invocata sia dalle persone fisiche, sia
dalle persone giuridiche. Anche chi commercia in mobili e attrezzature per
l'arredamento, come è il caso della ricorrente, può quindi richiamarsi a questa
garanzia costituzionale (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2).
5.3. Come ogni libertà
fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta
a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse
restrizioni della libertà economica che
poggiano su di una base legale sufficiente, sono giustificate da un preminente
interesse pubblico e ossequiano il principio della proporzionalità. Le ultime
due esigenze sono correlate, perché una restrizione è proporzionata se è
idonea e necessaria per realizzare lo scopo
perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili in considerazione
dell'interesse pubblico tutelato (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011
consid. 5.1;2C_729/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 5.1. e rinvii). A livello
cantonale, sono pertanto ammesse restrizioni di polizia al diritto di
esercitare liberamente un'attività economica, al fine di tutelare l'ordine
pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni
costumi e la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare
il pubblico. I Cantoni possono inoltre prevedere delle limitazioni fondate su
motivi politici, a condizione però che queste misure si limitino, conformemente
al principio di proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse
pubblico perseguiti (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27 settembre
2012 consid. 2.1;2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin
Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung
St. Galler Kommentar, 3a ed., San Gallo 2014, art. 27 n. 58). Sono
invece escluse le misure protezionistiche e le restrizioni motivate da ragioni
di politica economica, ossia misure che intervengono nel gioco della libera
concorrenza, favorendo certi rami professionali o determinate forme di esercizio
di un'attività, oppure per dirigere l'attività economica in modo prestabilito
(DTF 132 I 97 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 4.2; 130 II 87 consid. 3; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 431 consid. 4b; 125 I
322 consid. 3a; 125 I 276 consid. 3a; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.1; 52.2006.331 del 25 maggio 2007 consid.
3.1; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. II, n. 981 e segg.; Paul Richli, Grundriss des
schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berna 2007,
n. 287 e segg.; Martin Philipp Wyss, Öffentliche
Interessen - Interessen der Öffentlichkeit? Das öffentliche Interesse im
schweizerischen Staats- und Verwaltungsrecht, Berna 2001,
n. 2/555 e segg.).
5.4. Nel caso di specie
è indubbio che la querelata decisione con cui la CV-LIA ha accertato l'obbligo
per la ricorrente di iscriversi all'albo delle imprese artigianali poggi su di
una sufficiente base legale, che è costituita dai combinati art. 2 LIA e 1 RLIA
con il suo allegato.
Alquanto problematica si rivela, invece, la questione di sapere se l'obbligo
disposto dall'autorità di sorveglianza sia sorretto da un sufficiente interesse
pubblico e soddisfi il principio della proporzionalità. A tal proposito occorre
tenere presente che, per prassi costante, in materia di restrizioni dei diritti
fondamentali, il principio della
proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta sia
idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità)
e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva
(regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda
lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati
compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20
consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1).
In diverse occasioni, il Tribunale federale ha avuto modo di confermare la
facoltà dei Cantoni di sottoporre l'esercizio di talune attività, che
presuppongono una sufficiente qualifica professionale e specifiche conoscenze,
a un regime autorizzativo a tutela dell'interesse pubblico, segnatamente per
motivi di sicurezza legati all'esercizio di dette professioni (DTF 125 I 322
consid. 3d; 112 Ia 322 consid. 4b; STF 2C_41/2010 del 17 maggio 2010 consid. 6;
cfr. anche: STAF B-6244/2015 del 7 aprile 2016 consid. 5.1.1; STA 52.2009.324
del 16 settembre 2010 consid. 3.2; Uhlmann,
op. cit., n. 45 e segg.). In quest'ordine d'idee, i giudici federali hanno
ad esempio tutelato la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre ad autorizzazione
l'esercizio dell'attività di impresario costruttore in virtù della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore
specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997
(LEPICOSC; RL 7.1.5.3). Tenuto conto dell'evoluzione nel settore edile, specie
Fatti
i metodi e le tecniche nell'arte di costruire, l'Alta Corte ha costatato che
l'imposizione di requisiti professionali per tutelare la collettività e i
singoli cittadini da pericoli derivanti segnatamente da opere edili non eseguite a regola d'arte fosse un preminente e
importante interesse pubblico (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2).
Sempre per quanto riguarda il Ticino, a diverse riprese la nostra massima
istanza ha ritenuto che il sistema autorizzativo e il conseguente obbligo
d'iscrizione all'albo professionale istituito dalla legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1) fosse
compatibile con le norme costituzionali, alla luce dell'evidente interesse
pubblico che tale legge cantonale persegue, essendo concepita quale misura di
polizia atta a evitare pericoli derivanti dall'attività di persone inesperte o
prive di determinate qualifiche professionali (STF 2C_204/2010 del 24 novembre
2011 consid. 5.2;2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2;2P.142/1990
del 21 dicembre 1990 consid. 3b; STA
52.2009.269 del 12 agosto 2010 consid. 5.4. e rimandi; 52.2001.414 del 3 aprile
2002 consid. 4.1; 52.2001.306 del 3 aprile 2002 consid. 3.2 e rimandi; RDAT II-1996
n. 54 pag. 178 e segg. consid. 5b e
5c/aa; Mauro Bianchetti, Aspetti
giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni
di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di
fiduciario, Lugano 2002, pag. 37 e segg.).
Tornando ora al caso in
esame, il quesito essenziale che si pone è quello di sapere se il fatto di
svolgere dei lavori nel settore della posa
di rivestimenti per pavimenti e della falegnameria in generale giustifichi l'assoggettamento
a un regime autorizzativo che esige l'adempimento dei numerosi e rigorosi
requisiti professionali e personali stabiliti segnatamente dagli art. 6 e 7 LIA,
così come dagli art. 4 e 5 RLIA. Ora, stante il genere delle attività artigianali
qui in discussione non è per il vero dato di vedere in che modo il mancato
adempimento delle precitate disposizioni di polizia da parte della ricorrente possa
dar luogo a una concreta e diretta minaccia o anche soltanto a un rischio accresciuto
per la sicurezza della collettività in generale e della clientela dell'insorgente
nel caso specifico. I prodotti e i servizi offerti da quest'ultima nel settore
della posa di pavimenti e della falegnameria non implicano la necessità di
tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti - quali segnatamente
la salute, la sicurezza, l'ordine, la quiete o la moralità pubblici, oppure la
buona fede nei rapporti commerciali - che secondo il Tribunale federale giustificano
la restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale, o
perlomeno non di certo con intensità tale da legittimare l'introduzione di un
regime autorizzativo retto dalle restrittive condizioni d'iscrizione sopra
esposte. L'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della posa di
rivestimenti di pavimenti e della realizzazione
di opere di falegnameria non è in effetti minimamente paragonabile, per
quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da
essa generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla LEPICOSC
per i quali, come detto, il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di
introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso l'istituzione di
un sistema autorizzativo a protezione del pubblico e dei committenti. Nemmeno la tutela dei consumatori dalla
difettosa esecuzione dei lavori commissionati costituisce un interesse sufficiente
a giustificare le restrizioni imposte dalla LIA (Nicolas F.
Diebold/
Frédéric Berthoud, Das Tessiner Handwerksgesetz im Lichte des Freizügigkeitsrechts,
in: Zeitschrift für Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag. 142 e segg. e in
particolare pag. 145).
In assenza della necessità di perseguire
interessi di questa natura, si deve ammettere che a sostegno del querelato
provvedimento adottato dalla CV-LIA nei confronti dell'insorgente
restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese da una concorrenza
ritenuta sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore
cantonale ha esplicitamente indicato nei materiali legislativi per giustificare
l'adozione della LIA (cfr. supra consid. 3.1). Sennonché, ciò costituisce
un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere
ammessa. Si tratta, in effetti, di una misura a carattere dirigista, volta a
favorire certe imprese a discapito di altre (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 145 e 146). Ne discende
pertanto che in concreto l'interesse pubblico che dovrebbe giustificare le
restrizioni della libertà economica poste a carico della società insorgente
appare alquanto carente.
Ma la questione potrebbe al limite restare aperta in quanto in ogni caso la censura relativa all'asserita
violazione del principio di proporzionalità appare fondata, per cui,
quand'anche per semplice ipotesi si volesse ritenere che l'obbligo di
iscrizione all'albo delle imprese artigianali imposto dalla CV-LIA alla
ricorrente risponda alla necessità di proteggere preminenti interessi pubblici,
il provvedimento non potrebbe ugualmente essere tutelato. In primo luogo, e in
termini generali, si deve considerare che il fatto di assoggettare in modo
indistinto numerose categorie artigianali a un regime autorizzativo come quello
predisposto dalla LIA pone già di per sé non pochi problemi dal profilo del
rispetto del principio della proporzionalità, atteso come a garanzia di gran
parte degli scopi perseguiti dal legislatore sussistano già oggi tutta una
serie di leggi, soprattutto a livello federale,
atte a promuovere sia la qualità dei
lavori, sia la sicurezza dei lavoratori, sia la prevenzione degli abusi
nell'esercizio della concorrenza, per cui è perlomeno dubbio che i
cantoni dispongano ancora di una qualche competenza residua a poter legiferare
in questi ambiti. L'ordinamento legale vigente prevede, infatti, una serie di
strumenti - quali a titolo d'esempio i mezzi previsti dall'ordinamento civile e
penale, quelli stabiliti dalle leggi sul lavoro e, infine, gli aiuti a protezione
della concorrenza sleale - assai meno restrittivi delle libertà fondamentali, rispetto a quello imposto
all'insorgente attraverso il querelato obbligo di assoggettamento al regime
autorizzativo istituito dalla LIA, che garantiscono al pubblico, ai lavoratori
e alle imprese concorrenti la possibilità di far valere i propri diritti anche
a livello giudiziario (in questo senso di veda anche: Diebold/Bert-houd, op. cit., pag. 145). Al di là di questo aspetto,
si deve poi considerare nello specifico che, secondo quanto emerge dagli atti
(cfr. doc. C), la cifra d'affari della società ricorrente per quanto attiene alle attività di posa di rivestimenti
di pavimenti e di opere di falegnameria è estremamente limitata, non raggiungendo
nemmeno l'importo di fr. 30'000.- di fatturato all'anno. Anche in quest'ottica appare
sproporzionato imporre alla medesima l'obbligo di iscriversi all'albo
professionale in parola alle suesposte condizioni per dei lavori artigianali,
che oltre ad essere oltremodo semplici, appaiono di scarsa entità. Tale situazione
trae origine dal fatto che, a differenza ad esempio di quanto previsto dalla LEPICOSC,
a cui il legislatore ticinese si è chiaramente ispirato nel concepire la LIA,
quest'ultima legge non contempla nessuna disposizione che, sulla falsa riga
dell'art. 4 cpv. 2 e 3 LEPICOSC, esclude dal regime autorizzativo da essa
istituito i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici che potrebbero
agevolmente essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze tecniche
nel settore specifico.
Inoltre, il solo fatto che tre dipendenti della ditta insorgente siano
assoggettati al CCL nel settore della falegnameria non permette di
automaticamente concludere che quest'ultima debba senz'altro sottostare alla
LIA. I contratti collettivi di lavoro si prefiggono infatti di proteggere i
lavoratori in un determinato settore e nulla più. Il fatto di avere nell'organico
di una ditta dei lavoratori sottoposti a un determinato CCL non sta ancora a
significare che la medesima debba automaticamente sottostare alla LIA per il corrispondente
settore d'attività.
5.5. In siffatte
circostanze, bisogna pertanto ritenere che la decisione della CV-LIA che,
accertando l'assoggettamento della ricorrente alla LIA, impone a quest'ultima
l'iscrizione nell'albo delle imprese
artigianali per le categorie di posatore di pavimenti e parquet (cfr.
allegato RLIA, cifra 6) e opere da falegname (cfr. allegato RLIA, cifra 2) è lesiva della libertà economica. Di conseguenza,
il presente ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento della
decisione impugnata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori
censure sollevate dalla ricorrente, per quanto le stesse siano proponibili in
questa sede (cfr. consid. 2).
6. 6.1. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 47 LPAmm).
6.2. La CV-LIA
rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità a
titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza
la decisione 4 ottobre 2016 della Commissione di vigilanza sulle imprese
artigianali, con la quale è stato accertato l'obbligo della ricorrente di
iscriversi all'albo delle imprese artigianali, è annullata.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse, né spese di giustizia. La somma di fr. 1'000.- versata
dalla ricorrente a titolo di anticipo le viene restituita.
3.
La
Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali rifonderà all'insorgente fr.
2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere