Lexipedia

Decisione

52.2016.569

Obbligo d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali

20 novembre 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i metodi e le tecniche nell'arte di costruire, l'Alta Corte ha costatato che

l'imposizione di requisiti professionali per tutelare la collettività e i

singoli cittadini da pericoli derivanti segnatamente da opere edili non eseguite a regola d'arte fosse un preminente e

importante interesse pubblico (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2).

Sempre per quanto riguarda il Ticino, a diverse riprese la nostra massima

istanza ha ritenuto che il sistema autorizzativo e il conseguente obbligo

d'iscrizione all'albo professionale istituito dalla legge sull'esercizio delle

professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1) fosse

compatibile con le norme costituzionali, alla luce dell'evidente interesse

pubblico che tale legge cantonale persegue, essendo concepita quale misura di

polizia atta a evitare pericoli derivanti dall'attività di persone inesperte o

prive di determinate qualifiche professionali (STF 2C_204/2010 del 24 novembre

2011 consid. 5.2;2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2;2P.142/1990

del 21 dicembre 1990 consid. 3b; STA

52.2009.269 del 12 agosto 2010 consid. 5.4. e rimandi; 52.2001.414 del 3 aprile

2002 consid. 4.1; 52.2001.306 del 3 aprile 2002 consid. 3.2 e rimandi; RDAT II-1996

n. 54 pag. 178 e segg. consid. 5b e

5c/aa; Mauro Bianchetti, Aspetti

giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni

di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di

fiduciario, Lugano 2002, pag. 37 e segg.).

Tornando ora al caso in

esame, il quesito essenziale che si pone è quello di sapere se il fatto di

svolgere dei lavori nel settore della posa

di rivestimenti per pavimenti e della falegnameria in generale giustifichi l'assoggettamento

a un regime autorizzativo che esige l'adempimento dei numerosi e rigorosi

requisiti professionali e personali stabiliti segnatamente dagli art. 6 e 7 LIA,

così come dagli art. 4 e 5 RLIA. Ora, stante il genere delle attività artigianali

qui in discussione non è per il vero dato di vedere in che modo il mancato

adempimento delle precitate disposizioni di polizia da parte della ricorrente possa

dar luogo a una concreta e diretta minaccia o anche soltanto a un rischio accresciuto

per la sicurezza della collettività in generale e della clientela dell'insorgente

nel caso specifico. I prodotti e i servizi offerti da quest'ultima nel settore

della posa di pavimenti e della falegnameria non implicano la necessità di

tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti - quali segnatamente

la salute, la sicurezza, l'ordine, la quiete o la moralità pubblici, oppure la

buona fede nei rapporti commerciali - che secondo il Tribunale federale giustificano

la restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale, o

perlomeno non di certo con intensità tale da legittimare l'introduzione di un

regime autorizzativo retto dalle restrittive condizioni d'iscrizione sopra

esposte. L'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della posa di

rivestimenti di pavimenti e della realizzazione

di opere di falegnameria non è in effetti minimamente paragonabile, per

quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da

essa generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla LEPICOSC

per i quali, come detto, il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di

introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso l'istituzione di

un sistema autorizzativo a protezione del pubblico e dei committenti. Nemmeno la tutela dei consumatori dalla

difettosa esecuzione dei lavori commissionati costituisce un interesse sufficiente

a giustificare le restrizioni imposte dalla LIA (Nicolas F.

Diebold/

Frédéric Berthoud, Das Tessiner Handwerksgesetz im Lichte des Freizügigkeitsrechts,

in: Zeitschrift für Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag. 142 e segg. e in

particolare pag. 145).

In assenza della necessità di perseguire

interessi di questa natura, si deve ammettere che a sostegno del querelato

provvedimento adottato dalla CV-LIA nei confronti dell'insorgente

restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese da una concorrenza

ritenuta sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore

cantonale ha esplicitamente indicato nei materiali legislativi per giustificare

l'adozione della LIA (cfr. supra consid. 3.1). Sennonché, ciò costituisce

un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere

ammessa. Si tratta, in effetti, di una misura a carattere dirigista, volta a

favorire certe imprese a discapito di altre (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 145 e 146). Ne discende

pertanto che in concreto l'interesse pubblico che dovrebbe giustificare le

restrizioni della libertà economica poste a carico della società insorgente

appare alquanto carente.

Ma la questione potrebbe al limite restare aperta in quanto in ogni caso la censura relativa all'asserita

violazione del principio di proporzionalità appare fondata, per cui,

quand'anche per semplice ipotesi si volesse ritenere che l'obbligo di

iscrizione all'albo delle imprese artigianali imposto dalla CV-LIA alla

ricorrente risponda alla necessità di proteggere preminenti interessi pubblici,

il provvedimento non potrebbe ugualmente essere tutelato. In primo luogo, e in

termini generali, si deve considerare che il fatto di assoggettare in modo

indistinto numerose categorie artigianali a un regime autorizzativo come quello

predisposto dalla LIA pone già di per sé non pochi problemi dal profilo del

rispetto del principio della proporzionalità, atteso come a garanzia di gran

parte degli scopi perseguiti dal legislatore sussistano già oggi tutta una

serie di leggi, soprattutto a livello federale,

atte a promuovere sia la qualità dei

lavori, sia la sicurezza dei lavoratori, sia la prevenzione degli abusi

nell'esercizio della concorrenza, per cui è perlomeno dubbio che i

cantoni dispongano ancora di una qualche competenza residua a poter legiferare

in questi ambiti. L'ordinamento legale vigente prevede, infatti, una serie di

strumenti - quali a titolo d'esempio i mezzi previsti dall'ordinamento civile e

penale, quelli stabiliti dalle leggi sul lavoro e, infine, gli aiuti a protezione

della concorrenza sleale - assai meno restrittivi delle libertà fondamentali, rispetto a quello imposto

all'insorgente attraverso il querelato obbligo di assoggettamento al regime

autorizzativo istituito dalla LIA, che garantiscono al pubblico, ai lavoratori

e alle imprese concorrenti la possibilità di far valere i propri diritti anche

a livello giudiziario (in questo senso di veda anche: Diebold/Bert-houd, op. cit., pag. 145). Al di là di questo aspetto,

si deve poi considerare nello specifico che, secondo quanto emerge dagli atti

(cfr. doc. C), la cifra d'affari della società ricorrente per quanto attiene alle attività di posa di rivestimenti

di pavimenti e di opere di falegnameria è estremamente limitata, non raggiungendo

nemmeno l'importo di fr. 30'000.- di fatturato all'anno. Anche in quest'ottica appare

sproporzionato imporre alla medesima l'obbligo di iscriversi all'albo

professionale in parola alle suesposte condizioni per dei lavori artigianali,

che oltre ad essere oltremodo semplici, appaiono di scarsa entità. Tale situazione

trae origine dal fatto che, a differenza ad esempio di quanto previsto dalla LEPICOSC,

a cui il legislatore ticinese si è chiaramente ispirato nel concepire la LIA,

quest'ultima legge non contempla nessuna disposizione che, sulla falsa riga

dell'art. 4 cpv. 2 e 3 LEPICOSC, esclude dal regime autorizzativo da essa

istituito i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici che potrebbero

agevolmente essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze tecniche

nel settore specifico.

Inoltre, il solo fatto che tre dipendenti della ditta insorgente siano

assoggettati al CCL nel settore della falegnameria non permette di

automaticamente concludere che quest'ultima debba senz'altro sottostare alla

LIA. I contratti collettivi di lavoro si prefiggono infatti di proteggere i

lavoratori in un determinato settore e nulla più. Il fatto di avere nell'organico

di una ditta dei lavoratori sottoposti a un determinato CCL non sta ancora a

significare che la medesima debba automaticamente sottostare alla LIA per il corrispondente

settore d'attività.

5.5. In siffatte

circostanze, bisogna pertanto ritenere che la decisione della CV-LIA che,

accertando l'assoggettamento della ricorrente alla LIA, impone a quest'ultima

l'iscrizione nell'albo delle imprese

artigianali per le categorie di posatore di pavimenti e parquet (cfr.

allegato RLIA, cifra 6) e opere da falegname (cfr. allegato RLIA, cifra 2) è lesiva della libertà economica. Di conseguenza,

il presente ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento della

decisione impugnata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori

censure sollevate dalla ricorrente, per quanto le stesse siano proponibili in

questa sede (cfr. consid. 2).

6. 6.1. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 47 LPAmm).

6.2. La CV-LIA

rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità a

titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

la decisione 4 ottobre 2016 della Commissione di vigilanza sulle imprese

artigianali, con la quale è stato accertato l'obbligo della ricorrente di

iscriversi all'albo delle imprese artigianali, è annullata.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia. La somma di fr. 1'000.- versata

dalla ricorrente a titolo di anticipo le viene restituita.

3.

La

Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali rifonderà all'insorgente fr.

2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere