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Decisione

52.2016.573

Commesse pubbliche. Bando di concorso. Non lede il diritto la condizione di concorso che ammette la partecipazione dei concorrenti che dimostratno di rispettare un contratto collettivo di lavoro facol

13 febbraio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta

più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti

ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5

gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno

2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr.

invece STA 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.2. I criteri d'idoneità

si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.3. Giusta l'art. 5 lett.

c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del concorso

unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le

istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento

delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di protezione

dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per

categoria di arti e mestieri. Questa disposizione istituisce in sostanza un

criterio d'idoneità generale volto a garantire le conquiste sociali e la pace

del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n.

4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di

Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a

questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la

parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti

vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2016.330

del 9 novembre 2016). I concorrenti che non rispettano i principi

sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25

lett. c LCPubb, precisato ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. c e d

RLCPubb/CIAP; STA 52.2011.252 del 5 agosto 2011 consid. 2.3).

Per dimostrare il rispetto

dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti

e mestieri alle quali si riferisce la commessa occorre allegare all'offerta una

dichiarazione della Commissione paritetica competente. La dichiarazione deve comprovare

l'adempimento dei requisiti al giorno del suo rilascio o al giorno determinante

per l'emittente e non può essere stata rilasciata più di 12 mesi prima dell'inoltro

dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella

richiesta di offerta (cfr. art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP, nella formulazione

entrata in vigore il 26 agosto 2016).

4. Nell'evenienza concreta, il committente ha inserito nelle prescrizioni

di gara diversi criteri di idoneità di natura particolare, tra cui uno

pleonastico, mutuato dall'art. 5 lett. c LCPubb, del seguente tenore (pos. 223.200

CPN 102):

per

decisione dei Servizi Generali del Dipartimento del territorio, si segnala che

per le condizioni di lavoro e sociali obbligatorie, in luogo della

dichiarazione di rispetto del CNM è ammessa anche la dichiarazione del rispetto

del CCL facoltativo Ticino Gneiss.

Le ricorrenti avversano specificatamente questa clausola,

dipartendosi dal presupposto che nel settore del granito possa valere

unicamente il CNM, siccome avente carattere obbligatorio generale per decreto

del Consiglio federale (l'ultimo, in ordine di tempo, emanato il 14 giugno 2016

con effetto sino al 31 dicembre 2018) e quindi prevalente, in forza dell'art. 4

cpv. 2 LOCCL, su un qualsiasi CCL specifico ma di portata limitata ai firmatari.

La tesi, tutt'altro che peregrina, potrebbe essere condivisa se ci trovassimo

nell'ambito di un contenzioso civile e si dovesse dirimere un conflitto

d'applicazione tra CCL, atteso che di principio un rapporto di impiego può

essere sottoposto ad un solo contratto collettivo di lavoro (principio

dell'unitarietà del contratto di lavoro; sul tema vedi Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Berne

2013, n. 76 segg. pag. 1148; Rémy Wyler/Boris

Heinzer, Droit du travail, Berne 2014, pag. 848 segg.; JAR 2010 pag.

491). La controversia in essere ha tuttavia mera natura pubblicistica e verte

sulla legittimità di un criterio di idoneità inserito dal committente nella lex

specialis di una gara d'appalto. Ne segue che il tema va approcciato

poggiandosi alla LCPubb ed ai principi generali che governano il diritto

amministrativo.

Ai fini del giudizio occorre premettere che la STA

52.2015.498 dell'8 gennaio 2016, pubblicata nella RtiD II-2016 n. 10 e citata

da entrambe le parti con fini diametralmente opposti, non ha alcuna rilevanza

nel caso di specie. Allora si è trattato di decidere circa l'applicabilità (o,

meglio, della necessità di comprovare il rispetto) del CNM in assenza di un CCL

di categoria onde partecipare ad una gara d'appalto, mentre oggi la materia del

contendere ruota attorno alla liceità della regola che in pratica permette ai firmatari del nuovo CCL granito di partecipare ad

un pubblico concorso, gara che altrimenti resterebbe accessibile soltanto a quattro

ditte attive nell'estrazione e la lavorazione della pietra naturale, ovvero

a quella manciata di aziende - comprese le ricorrenti - che attualmente

rispettano il CNM.

Stando al tenore letterale dell'art. 5 lett. c LCPubb, che

non opera distinzioni tra i CCL ordinari e quelli di obbligatorietà generale,

un committente può aggiudicare una commessa unicamente ad offerenti che, tra le

altre cose, garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di

protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei

cantoni per categoria di arti e mestieri o, laddove non esistono, dei contratti

nazionali mantello.

La norma privilegia quindi i CCL di categoria e soltanto in

assenza di accordi di siffatto genere torna sussidiariamente applicabile il CNM. Già solo per questo motivo la controversa

clausola non appare lesiva del diritto. La regola in discussione non infrange

nemmeno il principio della parità di trattamento. Vuoi perché quanto

ipoteticamente accaduto negli ultimi anni all'interno delle aziende che si sono

distanziate dal CNM (e, di riflesso, non hanno potuto concorrere all'aggiudicazione

di lucrose commesse) non dimostra affatto che esse abbiano conseguito con

certezza degli indebiti vantaggi, vuoi perché dal profilo temporale ciò che

conta è la situazione immediatamente anteriore all'inoltro delle offerte (vedi

art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). D'altra parte, il nuovo CCL granito e il CNM non

offrono garanzie e/o prestazioni sostanzialmente diverse. Il primo non ricalca

perfettamente i contenuti del secondo, ma oggettivamente non si può affermare

che tra i due contratti sussistano differenze tali da poterli considerare

significativamente disuguali. A livello di scala retributiva, ad esempio, sono

del tutto identici.

Nella trasformazione del criterio di idoneità generale

sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in un criterio di idoneità particolare non è

insomma ravvisabile alcuna violazione del diritto sotto il profilo di un

esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essere riconosciuto al

Dipartimento del territorio quale ente banditore per conto del Cantone. La

prescrizione di idoneità stabilita dalla stazione appaltante, ripresa come

detto dall'art. 5 lett. c LCPubb, mira con ogni evidenza a promuovere

un'efficace e libera concorrenza (vedi art. 1 lett. b LCPubb), principio che

verrebbe meno se alla gara potessero partecipare solo le ricorrenti e un paio

di altre aziende attive nel settore del granito. Dato che per finire risulta

sorretta da ragioni del tutto plausibili e non pregiudica né la libertà

economica delle comparenti, né il principio della parità di trattamento

perseguito dalla LCPubb (art. 1 lett. c LCPubb), la controversa disposizione di

gara va senz'altro confermata.

5. Stante

tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto, confermando

la prescrizione impugnata siccome immune da violazioni del diritto (art. 38

cpv. 1 lett. a LCPubb e 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

6. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

7. La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti

in solido secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane integralmente a loro

carico in ragione di fr. 1'000.- ciascuna, con vincolo di solidarietà.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera