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Decisione

52.2016.580

Ricorso irricevibile

30 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente;

che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di

motivazione di un ricorso, specialmente se questo viene redatto da persona

sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238);

che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale

del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente fornita entro il

termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare in linea

di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per

presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 12 LPAmm (cfr. pro

multis STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007; Merkli/Aeschlimann/

Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388);

che nel caso concreto, se da un lato RI 1, secondo quanto indicato

nell'intestazione del suo scritto al Tribunale cantonale amministrativo,

sembrerebbe aver voluto presentare un ricorso, dall'altro, egli tralascia di

formulare, perlomeno in maniera sufficientemente comprensibile, una qualsiasi

conclusione o domanda di giudizio;

che, in simili circostanze, la sua impugnativa risulta evidentemente viziata

dal profilo formale;

che le conclusioni del gravame non emergono nemmeno dalle motivazioni poste a

fondamento del medesimo, le quali, oltretutto, appaiono del tutto confuse e

prive di qualsiasi nesso logico con quello che dovrebbe essere l'oggetto della

vertenza, ossia il giudizio governativo di irricevibilità che egli ha allegato

al proprio scritto;

che, in effetti, il ricorrente, oltre ad esprimere dei concetti poco chiari,

non si confronta minimamente con gli argomenti che hanno condotto il Consiglio

di Stato a respingere in ordine il suo ricorso del 29 settembre 2016, né si

sforza di spiegare quali sarebbero le "misure decise"

concernenti "questo caso di costruzione" a cui fa riferimento

nell'impugnativa qui in esame;

che, date le circostanze, il suo ricorso dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo s'avvera irricevibile, in quanto, seppur valutato con la dovuta

indulgenza, non adempie manifestamente i requisiti posti dall'art. 70 cpv. 1

LPAmm;

che, stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere dichiarato

inammissibile;

che, a titolo puramente abbondanziale, si deve comunque rilevare che il giudizio

di irricevibilità pronunciato dal Consiglio di Stato sfuggirebbe a qualsiasi

critica, ritenuto come gi in quella sede l'insorgente aveva inoltrato un

gravame chiaramente irrispettoso delle condizioni di forma prescritte dall'art.

70 cpv. 1 LPAmm;

che, visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse,

né spese.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario