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Decisione

52.2016.591

Accoglimento del ricorso presentato dalla COMCO volto a far accertare che le decisioni della CV-LIA d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali in relazione a una ditta di un altro Cantone limitan

27 febbraio 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 LIA devono inoltre adempiere le

condizioni personali stabilite dall'art. 7 LIA, ovvero avere l'esercizio dei

diritti civili (lett. a), non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità

professionale (lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere gravati da attestati di carenza beni e non

essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento (lett. d) e

non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca

dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti

autorità (lett. e).

A titolo di norma transitoria, l'art. 24 cpv. 1 LIA prevede che il diritto

all'iscrizione di cui all'art. 4 LIA è pure conferito alle imprese artigianali

attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i

requisiti previsti dall'art. 7 LIA e di esercitare in Svizzera la medesima

attività da almeno cinque anni.

In caso di violazione di tali disposizioni

sono comminati l'ammonimento, la

sanzione pecuniaria sino a fr. 30'000.- oppure la sospensione o la radiazione

dall'albo, rispettivamente, in caso di esercizio abusivo della professione

senza preventiva iscrizione all'albo delle imprese, la multa sino a un importo

massimo di fr. 50'000.- (art. 20 e 22 LIA).

Il regolamento di applicazione stabilisce

poi che unicamente le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori

professionali indicati nel suo allegato sono assoggettate alla LIA (art. 1

RLIA). La richiesta d'iscrizione dev'essere corredata da una serie di documenti

e certificati meglio specificati agli art. 4 e 5 RLIA. Infine, ogni impresa

iscritta all'albo è tenuta a presentare annualmente alla CV-LIA un ulteriore

articolato documento a comprova segnatamente del pagamento degli oneri sociali,

del rispetto del contratto collettivo di

lavoro certificato dalla competente commissione paritetica e delle coperture assicurative per le conseguenze

della responsabilità civile professionale dell'impresa (art. 9 RLIA).

L'art. 19 cpv. 1 LIA prevede quindi che le iscrizioni, le modifiche e la tenuta

a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel

regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo

a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr.

500.- all'anno. L'art. 11 RLIA stabilisce quindi che dette tasse

ammontano per l'iscrizione a fr. 600.- e per la tenuta a giorno a fr. 400.- all'anno

per categoria professionale (cpv.1), ritenuto che, per le imprese che chiedono

di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione

corrisponde all'importo di base di fr. 600.- più fr. 300.- per categoria

(cpv.2). Rimangono riservati, soggiunge il cpv. 2bis della medesima norma, i

disposti della LMI, nel senso che è possibile prescindere dal prelievo delle

tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i richiedenti aventi sede o

domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui gli stessi sono abilitati ad

operare nel loro Cantone di origine e rispettano i requisiti degli art. 6 e 7

LIA.

3.4. Ora, da quanto precede emerge in modo del tutto evidente che la LIA

contempla una serie di restrizioni al principio del libero accesso al mercato,

alle quali la CO 1, in quanto ditta con sede nel Canton Lucerna e con uffici in

Ticino (art. 2 cpv. 4 LMI), ha dovuto assoggettarsi al fine di ottenere le qui

avversate decisioni di iscrizione all'albo delle imprese artigianali, così da poter

continuare a svolgere la sua attività imprenditoriale in quest'ultimo Cantone

senza incorrere in sanzioni. A questo proposito occorre in effetti convenire

con la commissione ricorrente sul fatto che già il semplice obbligo, previsto

dall'art. 4 cpv. 1 LIA, di iscriversi con effetto costitutivo e non

semplicemente dichiarativo (cfr. art. 7 RLIA) ad un albo al fine di ottenere l'autorizzazione

ad esercitare una determinata professione in ambito artigianale, pena in caso

contrario l'avvio di un procedimento penale (art. 22 LIA), ha certamente

ostacolato la CO 1 nella sua libertà di stabilimento. Limitazione che appare

poi ancor più evidente se si considera che tale iscrizione ha potuto avere

luogo solo previa presentazione su apposito modulo di un'istanza alla quale la

richiedente ha dovuto allegare i numerosi documenti esatti dall'art. 4 RLIA. Se

raffrontati alle condizioni di assoluta libertà con cui la CO 1 è legittimata

ad operare nel suo Cantone d'origine, anche i severi requisiti professionali e

personali imposti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA

nonché dall'art. 7 LIA, che essa ha dovuto dimostrare di ossequiare, costituiscono,

a non averne dubbio, delle restrizioni d'accesso al mercato ticinese per questa

ditta (Nicolas F. Diebold, Eingriffsdogmatik der Binnenmarktfreiheit, in:

Recht 2015, pag. 209 e segg. e in particolare pag. 212 e segg.). Analoghe

conclusioni si impongono anche per quanto attiene all'obbligo previsto

dall'art. 9 lett. c LIA di rispettare le disposizioni dei CCL vigenti nel

Cantone Ticino, ritenuto che, in base al principio del luogo d'origine, la CO 1

dovrebbe di massima tener conto per la propria attività sull'intero territorio

svizzero unicamente degli eventuali CCL in vigore nel Canton Lucerna, sempre

che ne sia firmataria o che agli stessi sia stato conferito carattere

obbligatorio generale, ai sensi della relativa legge federale del 28 settembre

1956 (RS 221.215.311). Nella misura in cui la CO 1 esercita poi la propria

attività nel suo Cantone di sede senza dover versare alcuna tassa d'autorizzazione,

anche il fatto che essa abbia dovuto versare alla CV-LIA un importo di fr.

900.- soltanto per ottenere la propria iscrizione all'albo delle imprese

artigianali e poter quindi fornire i propri servizi in Ticino costituisce un

chiaro ostacolo alle libertà sopra menzionate, scaturenti dalla LMI. Sempre in

quest'ottica la ricorrente rileva anche il carattere limitativo dell'obbligo di

disporre di una sufficiente copertura assicurativa. Sennonché nel caso di

specie la questione appare superata dalle circostanze, poiché sotto questo

profilo non si pone in concreto alcun problema. A prescindere dal fatto che il

requisito in questione desta non pochi interrogativi dal punto di vista del

rispetto del principio della legalità, visto che è contemplato unicamente a

livello di regolamento (art. 4 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 2 lett. c RLIA) senza

che nessuna norma nella LIA vi faccia il minimo accenno, si deve infatti

considerare come la CO 1, sebbene non sia obbligata da nessuna disposizione

vigente nel suo Cantone d'origine, disponga comunque su base volontaria di una

assicurazione responsabilità civile per le imprese con una copertura di fr.

20'000'000.-.

4. 4.1. Il principio del libero

accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è assoluto. Come sopra

accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la

possibilità di eccezionalmente limitare il medesimo, sempre che naturalmente

la presunzione di cui all'art. 2 cpv. 5 LMI, secondo cui le

normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono

equivalenti, sia stata confutata. In questi casi agli offerenti esterni

non può comunque semplicemente venir negato il diritto di accedere liberamente

al mercato. Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di

condizioni e oneri a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino indispensabili per

preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al

principio di proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2

dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le prescrizioni del luogo d'origine

garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti

(lett. a), se i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti

dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o

la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività

lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c) e se la pratica acquisita

dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione

sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d).

Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun

caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a

favorire interessi economici locali (art. 3 cpv. 3 LMI).

4.2. In concreto non può sussistere alcuna ombra di dubbio sul fatto che non vi

sia equivalenza, ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LMI, tra le normative dei Cantoni

di Lucerna e del Ticino per quanto attiene alle disposizioni relative all'accesso

al mercato nei settori artigianali qui in discussione. È vero che nelle due

decisioni con cui sono state accolte le domande di iscrizione all'albo della CO

1 la CV-LIA non si è minimamente chinata sulla questione. Laddove però, come

nel caso di specie, si è in presenza da un lato di un Cantone d'origine che per

l'esercizio di una determinata professione non prevede particolari regole o condizioni

e dall'altro di un Cantone di destinazione dove invece vige per il medesimo

ambito un regime autorizzativo piuttosto restrittivo, come quello previsto

dalla LIA, il sovvertimento della suddetta presunzione di equivalenza non

necessita di particolari argomenti (STA 52.2008.175-185 del 10 ottobre 2008

confermata dal Tribunale federale mediante

giudizio 2C_844/2008 del 15 marzo 2009 consid. 4.2; in questo senso si veda

anche: Nicolas F. Diebold,

Freizügigkeit, n. 1318). Il divario esistente tra i due sistemi normativi a confronto è infatti manifesto. Questa circostanza

da sola non permette comunque ancora di affermare, come fa la CV-LIA,

che nel Canton Lucerna non vi sia alcuna protezione degli interessi pubblici in

gioco per il semplice fatto che non è previsto un regime autorizzativo come

quello instaurato dalla LIA.

4.3. Chiarito questo aspetto, si tratta a questo punto di esaminare se siano

adempiute le condizioni di cui all'art. 3 LMI per poter ritenere che le varie

restrizioni al mercato previste dalla LIA, e di cui si è detto sopra (cfr.

consid. 3.3), siano comunque legittime.

4.3.1. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che le restrizioni in

questione si applicano sia agli offerenti locali, che agli offerenti esterni,

per cui tra queste due categorie di amministrati non viene a crearsi alcuna

disparità di trattamento, lesiva di quanto prescritto dall'art. 3 cpv. 1 lett.

a LMI.

4.3.2. Assai più delicata risulta per contro la questione di sapere se tali

restrizioni siano pure indispensabili al fine di tutelare interessi pubblici

preponderanti (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) e se, oltre a ciò, rispettino il

principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI). A questo proposito

occorre rilevare come entrambe queste condizioni

siano strettamente legate alle nozioni di interesse pubblico e di

proporzionalità sancite dall'art. 36 cpv. 2 e 3 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

ritenuto comunque che i termini "preponderante" e "indispensabile"

impiegati dal legislatore federale all'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI impongono un'interpretazione

più restrittiva del concetto di interesse pubblico rispetto a quando si tratta

di valutare la legittimità di una limitazione della libertà economica ex art.

27 Cost. (Diebold, Freizügigkeit,

n. 194). Inoltre, occorre rammentare che il principio

della proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta

sia idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola

dell'idoneità) e che quest'ultimo non possa

essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della

necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo

perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi

(principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20 consid. 6.2.1;

STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1; Bianchi della Porta, op. cit., n. 41 ad

art. 3 LMI).

4.3.2.1. Innanzitutto, si deve escludere che la garanzia della "qualità

dei lavori artigianali", a cui si richiama l'art. 1 LIA, possa giustificare

l'istituzione di un regime autorizzativo, sul modello di quello previsto da

quest'ultima legge, che impone in modo indistinto il rispetto di tutta una

serie di requisiti personali e professionali a numerose categorie d'attività

assai diverse tra loro e peraltro definite solo a livello di regolamento e non

in una legge in senso formale. In genere, si deve infatti considerare che i

prodotti e i servizi offerti in ambito artigianale non implicano, a differenza

di quanto avviene ad esempio per le professioni in ambito sanitario, legale o

eventualmente finanziario, la necessità di tutelare in modo particolarmente

accresciuto quegli ambiti - quali segnatamente la salute, la sicurezza,

l'ordine, la quiete o la moralità pubblici, oppure la buona fede nei rapporti

commerciali - che, secondo il Tribunale federale, potrebbero giustificare una

restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale al punto

da legittimare l'introduzione di un obbligo autorizzativo improntato sul

rispetto delle severe condizioni sopra esposte (in questo senso si veda anche

STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4). Considerazioni queste che

valgono anche nel caso concreto con riferimento ai settori d'attività in cui

opera la CO 1.

Si deve inoltre considerare che di norma le attività di natura artigianale non

sono minimamente paragonabili, per

quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da

esse generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla legge

sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore

specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997

(LEPICOSC; RL 7.1.5.3), per i quali il Tribunale federale ha ammesso la

possibilità di introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso

l'istituzione di un sistema auto-

rizzativo a protezione del

pubblico e dei committenti (cfr. STF

2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2).

Ben diverso rispetto a quello qui in discussione è inoltre il settore

professionale disciplinato dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del

24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1), a cui la resistente fa impropriamente rifermento.

In quest'ultimo caso trattasi infatti di due professioni liberali che

presuppongono l'acquisizione di conoscenze tecniche e scientifiche presso una

scuola universitaria o di rango equivalente, per cui, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, si giustifica disciplinare l'accesso a tali professioni

già per motivi di sicurezza legati all'esercizio delle medesime

(STF 2C_41/2010 del 17 maggio 2010 consid. 6; DTF 116 Ia 355 consid. 3a con riferimenti).

Nemmeno la tutela dei consumatori di fronte

alla difettosa esecuzione dei lavori commissionati ad un artigiano costituisce

un interesse sufficientemente preponderante e indispensabile a giustificare le

limitazioni imposte dalla LIA. In questi casi i committenti di opere

artigianali non si trovano infatti confrontati con dei pregiudizi irreparabili e hanno comunque sempre la possibilità di fare valere,

anche in sede giudiziaria, le pretese di garanzia che spettano loro in virtù

del diritto contrattuale (Nicolas F. Diebold/Frédéric Berthoud, Das Tessiner

Handwerksgesetz im Lichte des Freizügigkeitsrechts, in: Zeitschrift für

Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag. 142 e segg. e in particolare pag. 145).

Dal profilo poi del principio della proporzionalità, si deve rilevare come i

requisiti personali previsti dall'art. 7 LIA non siano nemmeno adeguati a

garantire la qualità dei lavori. Non è in effetti dato di vedere come il fatto

che il titolare di una ditta disponga dell'esercizio dei diritti civili, goda

di buona reputazione o sia solvibile possa avere un qualsiasi influsso, anche

solo indiretto, su tale aspetto. Diverso potrebbe essere il discorso per quanto

attiene ai requisiti professionali previsti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA (di

parere contrario: Diebold/Berthoud,

op. cit., pag. 145), i quali però, come rettamente evidenziato dalla

ricorrente, non possono essere ancora considerati indispensabili e necessari

per il raggiungimento dello scopo perseguito.

4.3.2.2. Per quanto riguarda l'altro obiettivo a cui fa riferimento l'art. 1

LIA, vale a dire "la sicurezza dei lavoratori", si deve considerare

che a questo proposito è dato in linea di principio un interesse pubblico che

potrebbe giustificare delle limitazioni d'accesso al mercato. Sennonché, a tale

proposito occorre rilevare come la LIA non contenga nessuna norma materiale

autonoma in questo ambito, limitandosi semplicemente a rinviare a quanto già

previsto in materia di diritto del lavoro dall'ordinamento federale vigente. La

LIA prevede comunque in caso di infrazioni alla legge stessa delle sanzioni

disciplinari che possono arrivare sino al divieto di lavorare per un periodo

imprecisato (art. 20 cpv. 1 lett. c). Siccome però nel nostro Paese la messa in

atto del diritto del lavoro è disciplinata in modo esaustivo dalle relative

leggi esistenti a livello federale, tra cui in particolare la legge federale

sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964

(LL; RS 822.11) con le relative ordinanze, nonché dalla legge federale

concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo

dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999

(legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), ai Cantoni non rimane in

pratica più alcuno spazio per poter prevedere ulteriori misure sanzionatorie o

d'esecuzione in questo specifico ambito (cfr. Diebold/Berthoud,

op. cit., pag. 145; DTF 143 I 403 consid. 7.5.2 con numerosi riferimenti

giurisprudenziali).

A prescindere da questo aspetto, si deve poi

aggiungere che, dal profilo della sicurezza dei lavoratori, le

restrizioni imposte dalla LIA, pur contribuendo ad aumentare il controllo in

questo settore, non appaiono ancora indispensabili, così come preteso dall'art.

3 cpv. 1 lett. b LMI. Come giustamente evidenziato dall'insorgente nei suoi

allegati di causa, il diritto federale - e in particolare la LL, la LDist, la

legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta

contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN; 822.41) - prevede già

tutta una serie di strumenti e di istituti destinati sia alla tutela dei

lavoratori, sia a combattere i fenomeni del dumping salariale e del lavoro

nero. Spetta quindi in primo luogo alle autorità preposte all'applicazione di

tali normative, e segnatamente in Ticino all'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro (UIL), all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e alla

Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, fare

uso di questi mezzi al fine di reprimere le situazioni irregolari senza che si

renda necessario erigere degli ostacoli volti a pre-

ventivamente limitare le

possibilità d'accesso al mercato delle ditte provenienti da fuori Cantone.

Certo, nella misura in cui, come visto sopra (cfr. consid. 3.4), in base al

principio del luogo d'origine, la CO 1 dovrebbe di massima tener conto per la

propria attività sull'intero territorio svizzero unicamente degli eventuali CCL

in vigore nel Canton Lucerna, vi è il rischio che, in quanto offerente esterna,

possa magari risultare favorita per rapporto agli offerenti locali, qualora il

costo sociale delle merci o dei servizi da essa proposti dovesse risultare

inferiore per effetto delle diverse prescrizioni in materia di protezione dei

lavoratori vigenti nel Cantone di sede. Atteso come la LMI non debba avere per

scopo di incoraggiare il dumping salariale, resta però il fatto che

l’imposizione agli offerenti esterni delle prescrizioni sociali vigenti nel

luogo di destinazione della prestazione non si giustifica in modo sistematico.

In questo senso, l’obbligo fatto anche agli offerenti esterni dall’art. 9 lett.

c LIA di rispettare i CCL in vigore in Ticino non può avere una portata

generale (cfr. DTF 124 I 107). L’applicazione agli offerenti esterni delle

disposizioni in materia di condizioni di lavoro vigenti nel luogo di

destinazione potrebbe entrare in linea di conto soltanto se dovesse essere

dimostrato che le prescrizioni del luogo d’origine sono tali da generare un

indebito vantaggio in ragione di una minor protezione sociale dei lavoratori.

Evenienza, questa, che comunque all’interno del mercato svizzero dovrebbe risultare

molto rara (cfr. Bianchi della Porta, op.

cit., n. 26 ad art. 3 LMI).

4.3.2.3. Sempre in base al suo art. 1, la LIA dovrebbe inoltre servire "a

prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza".

La protezione della buona fede nelle relazioni commerciali costituisce a sua

volta un interesse pubblico, suscettibile di giustificare delle restrizioni

alla libertà economica e alla libertà di accesso ai mercati (DTF 125 I 335

consid. 2a con riferimenti). Sennonché, come già per le norme a tutela dei

lavoratori, anche a questo proposito la LIA non contiene nessuna disposizione

autonoma, limitandosi ad enunciare all'art. 9 lett. f un generico divieto di

praticare una concorrenza sleale. Ancora una volta non ci si può dunque esimere

dal rilevare come le sanzioni applicabili in questo ambito siano esaustivamente

previste dagli art. 23 e segg. della legge

federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS

241), di modo che pure in questo ambito ai Cantoni non è data alcuna competenza

di prevedere delle ulteriori misure, come, ad esempio, vietare ad una ditta di

svolgere la propria attività, così come sancito dall'art. 20 cpv. 1 lett c LIA,

in aggiunta a quelle esaustivamente contemplate dagli art. 23 e segg. LCSl (cfr.

Diebold/Berthoud, op. cit., pag.

145; in questo senso cfr. anche: Bianchi

della Porta, op. cit., n. 24 ad art. 3 LMI). Secondo la resistente, il

sistema instaurato dalla LIA servirebbe ad esercitare un controllo effettivo

sul pagamento dei contributi sociali e paritetici da parte delle ditte attive

nel settore artigianale, ciò che impedirebbe alle imprese morose di operare sul

mercato in un regime di concorrenza sleale, contribuendo nel contempo a meglio tutelare

i lavoratori. Sennonché, in linea con quanto appena esposto, il Tribunale

federale in una sua sentenza del 13 marzo 2000 (pubblicata in RDAT II 2000 n.

45), statuendo su di una vertenza in materia di LEPICOSC, ha chiaramente

indicato che lo stralcio dall'albo delle imprese di costruzione di una ditta in

mora con il pagamento dei contributi sociali, dei premi assicurativi

obbligatori e degli oneri fiscali, con il conseguente divieto per la stessa di

continuare a svolgere la propria attività, costituiva un provvedimento lesivo

del principio della forza derogatoria del diritto federale, che regola in modo esaustivo

queste materie e priva così i Cantoni di qualsiasi competenza per

quanto attiene all'emanazione di ulteriori disposizioni volte ad assicurare il

versamento di questo genere di oneri da parte

dei datori di lavoro. I principi enunciati in questa sentenza - la quale, tra l'altro,

non è stata minimamente recepita dal legislatore cantonale che ha omesso

di apportare i necessari correttivi alla normativa sulle imprese edili -

valgono per analogia anche nel presente ambito, visto come la LIA e la LEPICOSC

prevedano a questo proposito delle disposizioni praticamente identiche (art. 9

lett. e, 18 e 20 cpv. 1 LIA, art. 6 lett. e, 13 e 16 cpv. 1 LEPICOSC). Ne

consegue pertanto che per essere rispettosa del diritto di rango superiore l'attività

di controllo che la CV-LIA si prefigge di esercitare in questo ambito non potrebbe

dar luogo a nessun provvedimento sanzionatorio o inibitorio, fondato sul diritto

cantonale, nei confronti di quelle ditte che non dovessero risultare in regola

con il pagamento degli oneri sociali e tributari. Circostanza, questa, che fa

apparire non adeguate al raggiungimento degli scopi prefissati dalla LIA in

materia di lotta contro la concorrenza sleale le limitazioni contemplate da

questa stessa legge.

4.3.2.4. Si deve pertanto ritenere che a sostegno delle restrizioni al libero

accesso al mercato previste dalla LIA restano unicamente dei motivi

intesi a proteggere le imprese locali da una concorrenza, soprattutto estera, ritenuta

sconveniente, figurando questa tra le ragioni che il legislatore cantonale ha

esplicitamente indicato nei materiali legislativi per giustificare l'adozione di

questa normativa (cfr. supra consid. 3.3). Ciò costituisce tuttavia

un'illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può

essere ammessa. Si tratta, in effetti, di un fine avente carattere marcatamente dirigista, volto a favorire

certe imprese a discapito di altre (cfr. Diebold/Berthoud,

op. cit., pag. 145 e 146; STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4,

pag. 12) e, in quanto tale, chiaramente contrario sia alla libertà economica,

garantita dall'art. 27 Cost., sia alla libertà di circolazione all'interno

della Svizzera, sancita dall'art. 95 cpv. 2 Cost., la quale costituisce un vero

e proprio diritto di rango costituzionale (cfr. DTF 119 Ia 35 consid. 1) che mira

ad assicurare non solo la reciproca riconoscenza dei diplomi, ma in modo più

generale l'accesso indiscriminato ad una professione, come pure a vietare un aggravio eccessivo e non giustificato da ragioni obiettive dell'esercizio

di una professione, così come potrebbe risultare dalle diverse regolamentazioni

cantonali (DTF 130 I 26 consid. 7.1; 125 II 56 consid. 3a; 123 I 259 consid.

2b; 122 I 109 consid. 4b).

Ne discende pertanto che, alla luce dello scopo sostanzialmente protezionistico perseguito dalla LIA, le

restrizioni previste da questa legge, oltre a non adempiere i criteri previsti

dall'art. 3 cpv. 1 lett. b e c LMI, si rivelano pure lesive dell'art. 3 cpv. 3

LMI in quanto costituiscono per le ditte aventi sede al di fuori del Cantone Ticino

delle barriere dissimulate per quanto attiene all'accesso al mercato nei

settori artigianali regolati dalla suddetta legge.

5. 5.1. Giusta l'art. 3

cpv. 4 LMI, le decisioni in materia di restrizioni del libero accesso al

mercato devono essere prese con una procedura semplice, rapida e gratuita.

Secondo

la ricorrente, anche questa norma sarebbe stata nell'occasione disattesa dalla

CV-LIA.

5.2. La critica è sicuramente fondata. La

procedura che la CO 1 ha dovuto seguire per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigianali non può essere

considerata semplice nel senso inteso dalla suddetta norma. La ditta ha dovuto

riempire due moduli d'iscrizione, allegando ai medesimi numerosi documenti,

parte dei quali ottenibili presso terzi solo previo pagamento dei

relativi emolumenti. Il dispendio di tempo e l'onere amministrativo che ne sono

derivati non possono assolutamente essere considerati trascurabili.

Non permette di sovvertire questa conclusione la semplice circostanza che, come

sostenuto dalla CV-LIA, la quasi totalità della documentazione che la CO 1 ha

dovuto produrre per potersi iscrivere all'albo delle imprese artigianali è

costituita dalla documentazione standard che le ditte devono regolarmente produrre

per poter partecipare alle procedure di concorso in ambito di commesse

pubbliche. Anche su questo punto occorre in effetti convenire con la ricorrente

sul fatto che, se un offerente esterno vuole accedere al mercato ticinese per

esercitare la propria attività in ambito artigianale, questo non significa

ancora che quest'ultimo intenda automaticamente partecipare alle procedure in

materia di commesse pubbliche indette in questo Cantone. Per cui non è perché il diritto delle commesse

pubbliche esige l'adempimento di determinati requisiti professionali e

personali al fine di attestare l'idoneità di una ditta artigianale a

partecipare ad una procedura di concorso, che allora la stessa cosa si

giustifica anche per poter semplicemente offrire delle prestazioni professionali

al di fuori di questo specifico settore in un Cantone diverso da quello di sede.

Dal profilo dei tempi di evasione della domanda, occorre poi rilevare che tra

il momento in cui la CO 1 ha presentato le sue istanze e quello in cui le sono

state rilasciate le autorizzazioni richieste sono trascorsi oltre cinque mesi.

Il che disattende il principio di celerità prescritto dall'art. 3 cpv. 4 LMI. È

pur vero comunque che sui tempi di evasione della pratica ha verosimilmente

influito la grande mole di richieste di iscrizione che la CV-LIA ha dovuto

esaminare in concomitanza con l'entrata in vigore della LIA.

Infine si deve rilevare che il fatto che la CO 1 abbia dovuto versare complessivamente

fr. 900.- a titolo di tasse d'iscrizione è chiaramente lesivo del principio di

gratuità della procedura, sancito dalla medesima norma (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 146). Il fatto che nel Canton Lucerna la CO 1 non debba pagare alcun emolumento

per poter esercitare la propria attività aziendale è del tutto irrilevante e

non giustifica affatto l'imposizione nei suoi confronti di un simile obbligo in

Ticino. Valesse il contrario, come sostenuto dalla CV-LIA, il principio di

gratuità verrebbe svuotato di qualsiasi contenuto.

Così come pure non

è assolutamente dirimente qualificare dal profilo giuridico l'onere finanziario

che è stato addebitato nell'occasione alla CO 1 dall'autorità di prime cure. La

giurisprudenza ha infatti già avuto modo di sottolineare che i Cantoni

non hanno il diritto di prelevare nessun genere di tributo in questo ambito. In

un caso concernente un avvocato zurighese al quale era stata rilasciata

l'autorizzazione per poter esercitare la sua professione nel Cantone di

Appenzello Interno, il Tribunale federale ha considerato lesivo del principio

della gratuità della procedura il fatto che le autorità di quest'ultimo Cantone

avessero messo a carico del richiedente una tassa di cancelleria pari a fr. 50.-

(DTF 123 I 313 consid. 5). In questo modo è stato chiarito che la gratuità

della procedura sancita dalla LMI dev'essere assoluta, nel senso che i Cantoni

non hanno neppure il diritto di ricuperare i costi generati dal procedimento

d'ammissione stesso. Una deroga a questa regola può entrare in linea di conto

soltanto in situazioni eccezionali, qualora dovesse risultare che l'istante ha

agito in maniera contraria al principio della buona fede oppure è venuto meno

al suo dovere di collaborazione, cagionando in questo modo dei costi inutili

alle autorità. Da notare che il principio della gratuità non concerne soltanto

i casi in cui la procedura verte sul riconoscimento di un certificato di

capacità in senso stretto, ma anche quelli in cui la validità di una simile

attestazione non è in discussione, ma si tratta di valutare se sussistano altri

motivi per limitare l'accesso al mercato di un offerente esterno (DTF 123 I 313

consid. 5; 125 I 276 consid. 6 non pubblicata; Matteo

Cassina, Legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e

note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT I-2000,

pag. 99 e segg. e in particolare pagg. 106 e 107).

In quest'ottica, quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2bis RLIA in materia di

emolumenti a carico delle ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone non

è pertanto rispettoso dei principi della LMI appena esposti, nella misura in

cui fa dipendere la gratuità dell'iscrizione dal fatto che le stesse siano

abilitate ad operare nel loro Cantone di origine e che rispettino i requisiti

posti dagli art. 6 e 7 LMI.

6. 6.1. Alla luce di

tutto quanto precede, si deve pertanto concludere che il ricorso della RI 1

deve essere accolto nel senso che è accertato che le decisioni 14 ottobre 2016 della

commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con le quali la ditta CO 1

è stata iscritta all'albo delle imprese artigianali per le categorie

professionali "costruzioni in legno/carpentiere-copri-tetto"

e, rispettivamente, "opere da posatore di pavimenti" limitano

l'accesso al mercato di tale ditta in modo lesivo dei principi scaturenti dalla

LMI.

6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm) e

non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza

è accertato che le decisioni 14 ottobre 2016 della commissione di vigilanza

sulle imprese artigianali, con le quali la ditta CO 1 è stata iscritta all'albo

delle imprese artigianali per le categorie professionali "costruzioni

in legno/carpentiere-copritetto" e, rispettivamente, "opere da

posatore di pavimenti" limitano l'accesso al mercato di tale ditta in modo

lesivo dei principi scaturenti dalla LMI.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera