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Decisione

52.2016.598

Estensione orario di apertura dei negozi situati all'interno di un centro commerciale

30 marzo 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La RI 1 è proprietaria nel comune

di __________ delle part. ni __________, __________, __________, __________

e __________, sulle quali è stato edificato anni orsono un grande centro

commerciale, suddiviso in più edifici, all'interno dei quali sono ubicati

numerosi negozi.

Il 30 agosto 2016 essa ha chiesto al Consiglio

di Stato la concessione di un'autorizzazione volta a permettere il

sabato l'estensione sino alle 18.30 dell'orario di apertura dei negozi presenti

all'interno del suo centro commerciale durante il periodo invernale, compreso tra la seconda domenica di ottobre

e il Sabato Santo. In via subordinata ha domandato un prolungamento dell'orario

di apertura dei negozi il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e

il sabato sino alle ore 19.00.

b. Il 26 ottobre 2016 il Governo cantonale, richiamato l'art. 22 della legge

cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL; RL 10.1.1.1), ha respinto la

suddetta istanza, ritenendo che non fossero dati i presupposti di legge.

B. Avverso questa

risoluzione la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione

richiesta, previo accertamento dell'incostituzionalità degli art. 21 e 22 LCL,

nonché degli art. 9 e 10 del regolamento di

applicazione della LCL del 22 gennaio 1970 (RLCL; RS 10.1.1.1.1), in

quanto lesivi della libertà economica e della garanzia della proprietà.

Sostiene che il diniego oppostole dal Consiglio di Stato non sarebbe sorretto

da una sufficiente base legale. A prescindere da questo aspetto, le limitazioni

che ne derivano per i commercianti non sono a suo dire giustificate da alcun

interesse pubblico e risulterebbero lesive del principio della proporzionalità,

dato il loro carattere generale. Da ultimo la ricorrente censura la violazione

del principio di uguaglianza, non sussistendo sufficienti motivi atti a

giustificare una diversa disciplina per i commerci situati in alcuni comuni che

confinano direttamente con l'Italia, i quali, in virtù dell'art. 9 RLCL, nei

giorni feriali possono rimanere aperti almeno sino alle ore 19.00 sull'arco

dell'intero anno. Sostiene inoltre che a ben guardare non vi sarebbero nemmeno

sufficienti ragioni per assoggettare i negozi a delle norme che ne disciplinano

gli orari di apertura, allorquando invece per altri settori economici, come ad

esempio le banche, gli uffici, ecc., non sussiste nessuna regolamentazione in

proposito.

C. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate

nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 26 cpv. 2 LCL.

Per quanto attiene alla legittimazione ricorsuale

della RI 1 - che deve essere esaminata d'ufficio da questo Tribunale e non può

essere ammessa già in virtù del semplice fatto che non è stata contestata dalla

controparte nei suoi allegati di causa -, occorre rilevare che la LCL, legge in

base alla quale è stata adottata la querelata decisione governativa, non contiene

alcuna norma che regola tale aspetto. Essa, all'art. 26 cpv. 4, si

limita a rinviare genericamente alla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1),

il cui art. 65 cpv. 1 riconosce la facoltà di ricorrere a chi, cumulativamente,

ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato

della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata

ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione

della stessa. La nozione di interesse degno

di protezione corrisponde a quella prevista dall'art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa

del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dall'art. 103 lett. a della vecchia

legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG;

abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110). Affinché il

gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 cpv. 1 LPAmm basta che il

ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale

all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque

all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid.

2.1. e rinvii; STA 52.2008.420 del 31 agosto 2010).

Ora, la RI 1 non risulta direttamente

lesa nei suoi legittimi interessi dalla decisione governativa che nega l'estensione

degli orari di apertura dei negozi durante il sabato e gli altri giorni della

settimana, non essendone la destinataria materiale. Tale qualifica può in

effetti essere riconosciuta unicamente alle persone (fisiche o morali),

titolari di un'attività commerciale, ai sensi dell'art. 17 LCL, assoggettata

agli orari di chiusura stabiliti dall'art. 21 LCL. D'altronde né dalla sua istanza

30 agosto 2016 al Consiglio di Stato, né dagli atti emerge che essa abbia agito

su mandato di rappresentanza dei negozi presenti all'interno del centro commerciale

in questione. Ma quand'anche ciò dovesse essere il caso, questa semplice

circostanza non basterebbe comunque da sola a conferirle la qualità per agire

in causa a proprio nome. Così come non è sufficiente il fatto che essa abbia

partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, dovendo in ogni

caso sussistere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla

modificazione della decisione impugnata per poter rivendicare la propria potestà

ricorsuale.

Tutt'al più ci si può domandare se quest'ultimo requisito processuale non debba

essere ammesso in virtù del fatto che la ricorrente è una società immobiliare,

proprietaria di un centro commerciale all'interno

del quale sono ubicati dei negozi, che potrebbero trarre vantaggio dall'estensione

d'orario richiesta. In questo senso si potrebbe al limite considerare che la RI

1 possa avere un interesse a che i suoi locatari dispongano delle migliori

condizioni quadro possibili per svolgere le loro rispettive attività di

vendita, in modo tale da scongiurare il rischio di eventuali chiusure e da

continuare a garantire al proprio immobile la miglior reddittività possibile. La

questione, per nulla scontata, può rimanere aperta in questa sede in quanto,

quand'anche si dovesse riconoscere all'insorgente la legittimità ad agire in

giudizio contro la risoluzione governativa qui impugnata, il gravame, senz'altro

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), andrebbe in ogni caso respinto nel merito,

per le ragioni che seguono, le quali sono peraltro già state esposte di recente,

seppur a titolo abbondanziale, da questo Tribunale nell'ambito di una decisione

concernente una vertenza analoga, alla quale viene fatto rinvio (STA n.

52.2012.461 dell'11 marzo 2016 poi confermata su ricorso dal Tribunale federale

con STF 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016).

Considerandi

2.

2.1. Il capitolo IV della LCL tratta

il tema dell'"Apertura e chiusura dei negozi". Sotto la

marginale "campo d'applicazione", l'art. 17 cpv. 1 LCL

stabilisce che le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili:

alle aziende o ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di

merci di qualsiasi genere, sia che dispongano di negozi o di altri impianti di

vendita stabili, sia che la vendita avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici (lett. a); alle farmacie, escluse

quelle di turno per il servizio notturno o festivo (lett. b); ai negozi di

parrucchiere, di pettinatrice e simili (lett. c). Tali disposizioni, soggiunge

il cpv. 2 del medesimo articolo, sono

applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori secondo la legge federale

sul lavoro, sia a quelle che non ne occupano.

2.2

Giusta l'art. 21 cpv. 1 LCL, gli orari di chiusura, nei giorni feriali,

dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all'art. 17 sono

fissati come segue:

"a) ramo

alimentare:

dal lunedì al venerdì entro

le ore 18.30

al sabato entro

le ore 17.00;

b) altri generi, salvo le

categorie elencate in seguito:

dal lunedì al venerdì entro

le ore 18.30

al sabato entro

le ore 17.00;

c) farmacie, salvo quelle di

turno:

dal lunedì al venerdì entro

le ore 18.30

al sabato entro

le ore 17.00;

d) tabacchi, edicole di

giornali:

tutta la settimana entro

le ore 21.00;

e) stazioni di vendita di

carburanti, lubrificanti e affini,

escluse quelle di turno

per il servizio notturno:

dal lunedì al venerdì entro

le ore 22.00

al sabato o alla vigilia

dei giorni festivi entro le ore 23.00;

f) botteghe di

parrucchiere, di pettinatrice e simili:

tutta la settimana entro

le ore 19.00;

g) locali che vendono unicamente cibi preparati caldi

e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici,

tutta la settimana entro le ore 22.00."

3.

3.1. Come esposto in narrativa, la

ricorrente contesta la compatibilità delle regole cantonali che disciplinano

gli orari d'apertura dei negozi e le relative deroghe previste per le zone di

confine con la libertà economica, sancita dall'art. 27 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), nonché con i principi dell'ordinamento

economico previsti dall'art. 94 Cost. In particolare rileva l'assenza di una valida

base legale, sostenendo che le disposizioni cantonali che fissano gli orari di

chiusura dei negozi sarebbero lesive del principio della preminenza del diritto

federale (art. 49 Cost.), nonché di quello del federalismo e della ripartizione

delle competenze tra Confederazione e Cantoni (art. 3 e 42 Cost). Oltre all'assenza

di un interesse pubblico preminente e alla violazione del principio della

proporzionalità, lamenta pure la violazione del principio di uguaglianza sotto

diversi punti di vista (art. 8 Cost).

3.2

Preliminarmente va detto che, giusta l'art.

73.

cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre

1997.

(Cost.TI; RL 1.1.1.1), i Tribunali non

possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale. Pertanto,

al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità

di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e

può paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può

invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte

Normenkontrolle) della norma stessa (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002,

n. 375 segg. e riferimenti).

3.3

Fatta questa premessa,

occorre ricordare che la libertà economica, garantita dall'art. 27 cpv. 1

Cost., protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo

professionale, volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 132 I

97, consid 2.1; 125 I 267, consid 2b; 124 I 310, consid 3a; RDAT I-2001 n. 45,

consid. 5a e relativi rinvii). Essa include in particolare la libera scelta

della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo

libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.).

Come ogni libertà fondamentale, anche la

libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni. Giusta

l'art. 36 Cost., le restrizioni devono avere

una base legale (cpv. 1), essere giustificate

da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate

allo scopo (cpv. 3) e rispettare il

diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4). I

Cantoni possono in particolare apportare delle restrizioni di polizia al

diritto di esercitare liberamente un'attività economica al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute, i

buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali. Essi possono

inoltre prevedere delle limitazioni fondate su motivi di politica sociale, a condizione

che queste misure si limitino, conformemente al principio di proporzionalità, a

quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF

125.

I 276, consid. 3a e riferimenti). Sono

invece escluse restrizioni fondate su ragioni non conformi al principio della

libertà economica, che intervengono cioè nel gioco della libera concorrenza per

favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere l'attività economica

secondo un piano prestabilito (art. 94 cpv. 4 Cost.; DTF 128 I 9, consid. 3a;

125.

I 431, consid. 4b; 121 I 129 consid. 3b).

La libertà fondamentale in parola riprende essenzialmente i principi

precedentemente enunciati dalla libertà di commercio e d'industria, di cui all'art.

31.

della vecchia Costituzione federale svizzera del 18 maggio 1874 (vCost.) (cfr.

René Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

pag. 307 segg.).

Le norme o i provvedimenti intesi a restringere gli orari durante i quali è ammessa l'apertura dei commerci di vendita

al minuto toccano la suddetta libertà costituzionale e pertanto, nella misura

in cui ne limitano la portata, devono ossequiare le condizioni previste

dall'art. 36 Cost. per poter risultare legittimi.

3.4

3.4.1

Come costantemente ricordato dal Tribunale federale, in seguito

all'entrata in vigore della legge federale sul lavoro nell'industria, nel

commercio e nell'artigianato del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11), avvenuta il 1°

febbraio 1966, le prescrizioni cantonali o comunali sull'apertura e la chiusura

dei negozi possono servire soltanto a tutelare la quiete notturna e durante i

giorni festivi (cfr. art. 71 lett. c LL), rispettivamente - in virtù di considerazioni di natura sociopolitica - le persone

non assoggettate alla LL, quali in particolare il titolare dell'azienda e i

suoi familiari o determinate categorie di impiegati con funzioni dirigenziali,

ma non invece il personale di vendita, la cui protezione è disciplinata in maniera esaustiva dal diritto federale (DTF 122 I 90, consid. 2c; 119 Ib 374, consid. 2b/bb; 101 Ia 484,

consid. 7a; 98 Ia 395, consid. 3; 97 I 499, consid. 3b/3c e consid. 5b; STF

2P.184/1998 del 16 novembre 1999, consid. 1b/aa non pubblicato in DTF 125 I

431;2P.270/1996 del 21 marzo 1997, publ. in: Pra 86/1997 n. 101 pag. 545 e segg., consid. 2c;2P.1155/1986 del

3.

aprile 1987, publ. in: ZBl 88/1987 pag. 451 e segg., consid. 6a;2P.31/1992

del 29 giugno 1992, consid. 2;2P.50/2003 del 7 agosto 2003, consid.

2.

).

Ora, sebbene i materiali legislativi non lo indichino esplicitamente, le regole

di cui all'art. 21 cpv. 1 LCL costituiscono con tutta evidenza delle norme di

polizia del commercio volte sostanzialmente a tutelare la pubblica quiete e

l'ordine e, come tali, rientrano nel novero di quegli atti normativi che il

Tribunale federale considera compatibili con l'art. 71 lett. c LL. Per rapporto

al principio della forza derogatoria del diritto federale, le medesime sono

considerate legittime dalla prassi anche qualora abbiano degli effetti

indiretti sulla tutela della salute e del benessere dei lavoratori, nella

misura in cui ne limitano il tempo di impiego (DTF 125 I 431; 98 Ia 395, consid.

3; 97 I 499). Il Tribunale federale ha altresì chiarito proprio in un caso

riguardante il Cantone Ticino come,

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'adozione della legge federale sulla protezione

dell'ambiente non abbia privato i Cantoni della competenza di regolare gli

orari di apertura dei negozi e questo anche se le norme cantonali in tale

ambito si pongono per scopo quello di limitare le emissioni nocive (DTF 119 Ia

378, consid. 9b con rinvii). Cadono così nel vuoto le censure sollevate dalla

ricorrente secondo cui su questi aspetti la LCL sarebbe lesiva del

principio della preminenza del diritto federale (art. 49 Cost.), come pure del

principio del federalismo e della ripartizione delle competenze tra

Confederazione e Cantoni (art. 3 e 42 Cost).

Ne discende dunque che, per quanto attiene

all'esigenza di una valida base legale, questa risulta senz'altro data nel caso

concreto (cfr. in tal senso DTF 142 II 369, consid. 5.3 con riferimenti). Le

norme su cui si fonda il provvedimento impugnato sono oltretutto contenute in

una legge in senso formale. Il semplice fatto che esse siano state inserite in

un atto legislativo originariamente concepito soprattutto per consentire

l'applicazione a livello cantonale della LL non ne scalfisce assolutamente la

validità, visto che, come appena esposto, le medesime perseguono scopi diversi

da quelli previsti da quest'ultima legge federale e riguardano un ambito di

esclusiva competenza dei Cantoni (cfr. mes-

saggio 19 gennaio 1968 n. 1498 del Consiglio di Stato che accompagna

il disegno di legge sul lavoro, ad n. 1 e 2, pag. 1).

3.4.2

L'interesse pubblico che sorregge questo genere di disposizioni è in

generale riconosciuto come dato, tanto dalla dottrina quanto dalla

giurisprudenza, che lo ritengono di principio preminente rispetto alla facoltà

del singolo commerciante di gestire a proprio piacimento gli orari di apertura;

esso deriva dalla necessità di garantire il conseguimento dei vari scopi appena

esposti che le medesime si prefiggono, tra cui, non da ultimo, quello di far beneficiare anche le persone non assoggettate

alla LL di un certo lasso di tempo dedicato al riposo (cfr. DTF 130 I 279, consid. 2.3; 122 I 90, consid. 2c; 119 Ib 374, consid.

2b/bb; 101 Ia 484, consid. 7a; 98 Ia 395, consid. 3 ; 97 I 499, consid. 3b/3c).

Per quanto attiene in particolare alla tutela della quiete serale e notturna, è

vero che l'attuale regolamentazione cantonale, nella misura in cui non

stabilisce alcunché riguardo agli orari di apertura dei negozi, non offre,

perlomeno sulla carta, una protezione completa in questo ambito. Come rilevato

anche nel messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011 concernente la nuova legge

sull'apertura dei negozi, l'attuale ordinamento contiene effettivamente su questo punto una lacuna che il legislatore

cantonale intende colmare nella nuova normativa in materia. Questa

circostanza da sola non basta però ancora a far apparire l'ordinamento vigente inutile e privo di qualsiasi senso. Innanzitutto

occorre rilevare che in generale il suddetto vuoto legislativo non è mai

stato fonte di particolari problemi in materia di protezione della quiete pubblica.

In ogni caso, anche qualora si dovessero creare puntualmente delle situazioni

di conflitto, i comuni hanno pur sempre la possibilità di adottare

autonomamente dei provvedimenti. A questo proposito occorre

infatti rammentare come questo Tribunale, con decisione n. 52.2009.463 del 25

novembre 2010, confermata dal Tribunale federale il 24 maggio 2011 (STF 2C_978/2010),

abbia già avuto modo di chiarire che, vista l'assenza di ogni riferimento

contrario e ritenuto che la LCL oltre ai ricordati limiti di chiusura prevede

unicamente deroghe nel senso di un'estensione degli orari di apertura per

determinate categorie di negozi o in occasione di eventi speciali e non già

ulteriori specifiche restrizioni, rientra nelle competenze dei comuni, laddove

fosse necessario, intervenire a completazione dell'attuale art. 21 LCL, introducendo

per i vari tipi di commerci degli orari minimi d'apertura, considerato che

l'introduzione di ulteriori limitazioni orarie dei negozi, a tutela dell'ordine

pubblico, dipende da fattori e necessità locali che l'autorità comunale meglio

conosce e distingue. Un simile intervento sul piano normativo non sarebbe

lesivo delle competenze che scaturiscono dalla legislazione di rango superiore.

Nel

nostro Cantone la scelta di regolare per legge gli orari e le giornate

di apertura e di chiusura dei negozi si è d'altra parte da sempre fondata su di

un consenso di massima da parte di tutte le parti sociali interessate, ivi

compresi i commercianti che sin dalla prima metà del secolo scorso, allorquando

sono state adottate le prime disposizioni cantonali in tal senso, non hanno mai

contrastato questo genere di regole, ma anzi ne sono stati addirittura i

promotori, auspicando la loro introduzione soprattutto per ragioni di polizia

del commercio e di disciplinamento della concorrenza (per un interessante sunto

storico circa l'evoluzione del diritto cantonale in materia si veda il

messaggio del Consiglio di Stato n. 340 del 18 gennaio 1952 relativo al disegno

di legge sul lavoro).

D'altra parte, anche in occasione della procedura

di consultazione che ha preceduto il licenziamento da parte del Governo cantonale

del già menzionato messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011, nemmeno le organizzazioni economiche interpellate (che

hanno sì espresso alcune critiche nei confronti di determinate soluzioni proposte dal DFE) hanno mai

messo in discussione il principio in sé di fissare degli orari di chiusura e

apertura dei negozi, né tantomeno hanno sollevato la benché minima

obiezione in ordine alla costituzionalità di questo genere di disposizioni.

3.4.3

Dal profilo del principio della

proporzionalità, si deve poi tenere conto che nel caso di specie non vi è tanto

la questione di sapere se l'intero regime istituito dall'art. 21 cpv. 1 LCL sia

conforme o meno al diritto costituzionale, ma unicamente di valutare se

la specifica disposizione che impone durante il periodo invernale, quale regola

generale, la chiusura dei negozi alle 17.00 il sabato, anziché alle 18.30 come

richiesto dalla RI 1, e alle 18.30 durante gli altri giorni della settimana

(tranne il

giovedì), anziché alle 19.00, come avviene nelle zone di

frontiera, comporti per i negozianti una intollerabile limitazione della loro

libertà economica.

Fatta questa premessa, in primo luogo occorre considerare che la norma che in

Ticino fissa gli orari di chiusura dei negozi non comporta per i commercianti

una grave limitazione dei loro diritti economici. L'art. 21 cpv. 1 LCL lascia

in effetti a quest'ultimi durante l'intera giornata un margine di tempo

sufficientemente ampio per svolgere la loro attività, ivi compreso il sabato quando

per l'appunto è previsto un orario di chiusura anticipato rispetto al resto della settimana. In questo senso, nella

regolamentazione cantonale contestata non è ravvisabile nessuna violazione del

principio della proporzionalità, ritenuto che, come ha ben sottolineato il

Tribunale federale, in questo specifico ambito al legislatore, cantonale o

comunale che sia, va riconosciuto un ampio margine di manovra, che deve essere

di massima rispettato dalle autorità giudiziarie, le quali in sostanza possono

intervenire solo nella misura in cui constatano l'esistenza di una violazione del divieto d'arbitrio e del principio di

uguaglianza (cfr. STF 2C_456/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2; DTF 125 I 431, consid.

4). Evenienza, questa, che però non è assolutamente riscontrabile nel caso

concreto. La regola che prevede al sabato la chiusura di molte categorie di

commerci già alle 17.00 non appare infatti né sprovvista di qualsiasi senso

logico, né del tutto irragionevole. La scelta di imporre la chiusura anticipata

dei commerci alla vigilia di un giorno festivo, quale è la domenica, appare del

tutto legittima e, in questo senso, non presta il fianco a particolari

critiche. Rientra poi nel potere di apprezzamento del legislatore fissare

questo piuttosto che un altro orario. Analogo discorso vale per quanto riguarda

l'orario di chiusura settimanale. Ne discende pertanto che anche dal

profilo della proporzionalità, la

regolamentazione cantonale contestata sfugge a qualsiasi critica.

3.5

3.5.1

Per quanto attiene infine al principio di uguaglianza, nemmeno la

ricorrente mette in dubbio che certe categorie di commerci, come in particolare

le tabaccherie, le edicole di giornali

e i benzinai, possano usufruire il sabato e anche durante il corso della

settimana, in ragione del servizio offerto e del genere di attività esercitata,

di un regime più favorevole. La RI 1 censura

però il fatto che, in virtù dei combinati art. 22 LCL e 10 RLCL, il

Consiglio di Stato possa concedere delle deroghe d'orario, che riguardano anche

il sabato, ai commerci situati nelle zone di confine definite dall'art. 9 RLCL,

ciò che, a suo dire, sarebbe discriminatorio. Sennonché anche questa critica è

da respingere. Come è noto, secondo costante giurisprudenza, un atto normativo

di portata generale viola il principio della parità di trattamento, ancorato

all'art. 29 Cost., se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non

dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro

differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento

diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo

uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul

piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le

stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi. Il legislatore dispone in

ogni caso di un ampio margine di apprezzamento nel quadro di questi principi

(DTF 127 I 185, consid. 5; 125 I 173, consid. 6b; 124 I 297, consid. 3b e relativi

rinvii).

Tornando al caso

specifico, va detto che, come già ha avuto modo di rilevare il Tribunale federale nella sentenza

2P.136/2000 del 6 ottobre 2000 (pubblicata in: RDAT I-2001 n. 41), il regime

derogatorio previsto dagli art. 22 LCL e 10 RLCL è stato introdotto dal legislatore ticinese con l'intento di

istituire per i commerci ticinesi situati nella zona di frontiera una griglia

oraria assai simile a quella notoriamente adottata dai commerci italiani delle

regioni più prossime alla Svizzera, nell'evidente intento di disincentivare la

clientela locale dal recarsi ad effettuare i propri acquisti oltre confine

(cfr. STF cit., consid. 3b/bb). Ora, si tratta di un motivo senz'altro serio e pertinente, suscettibile di giustificare un diverso

regime normativo, rispetto a quello ordinario istituito dall'art. 21 LCL

e che permette di escludere la violazione del principio di uguaglianza

sollevata dall'insorgente. Infatti, senza questa agevolazione d'orario, le

persone residenti nelle regioni del Cantone più prossime alla frontiera si

troverebbero ad essere ancora più spinte, rispetto a quanto già lo sono in

ragione di motivi di natura economica, a fare le proprie spese in Italia. Certo, le attuali condizioni di mobilità della

popolazione consentono oggigiorno anche a chi abita nelle zone del Cantone

più lontane dalla frontiera di raggiungere in relativamente poco tempo

l'Italia, sia facendo uso dei mezzi di trasporto privati, che di quelli

pubblici, per cui ci si può chiedere quale efficacia effettiva possano ancora avere le facilitazioni d'orario qui in

discussione. Nonostante ciò, si deve comunque considerare che la

soluzione a suo tempo voluta dal legislatore attraverso i sopra menzionati art.

22.

LCL e 10 RLCL, benché nella delimitazione delle zone di confine faccia capo

per ragioni di praticabilità a dei criteri

schematici che possono destare qualche

perplessità, non può ancora essere considerata svuotata di qualsiasi

senso, stante l'attuale situazione socio-economica. Infatti, come è stato

sottolineato anche dall'Alta Corte federale nel giudizio sopra menzionato, le deroghe

di cui ai predetti articoli di legge non servono tanto a contrastare il cosiddetto

turismo degli acquisti, che (già da molti anni) porta le consumatrici e i

consumatori provenienti da ogni parte del Cantone a recarsi nella vicina

Penisola a cercare merci e prodotti che in Ticino non troverebbero o che magari

trovano ma a condizioni meno vantaggiose, quanto piuttosto a fare in modo che

la "popolazione locale", cioè coloro che risiedono nelle

regioni situate a stretto ridosso dell'Italia, non siano indotte a procacciarsi

quanto necessario al loro fabbisogno quotidiano in quest'ultimo Paese, anziché

in Patria, da semplici ragioni di comodità, dovute a degli orari di apertura dei negozi più estesi. Sotto questo

profilo i motivi su cui si fondano le deroghe qui in discussione

appaiono ancora del tutto attuali.

Quanto appena esposto consente altresì di escludere che le suddette norme mirino

ad intervenire nel gioco della libera concorrenza per favorire certi commerci

piuttosto che altri o per dirigere l'attività economica secondo un piano

prestabilito, ponendosi così in contrasto con i principi dell'ordinamento

economico, sanciti dall'art. 94 Cost.

3.5.2

La RI 1 censura la disattenzione del principio di uguaglianza anche per

il fatto che a suo dire non si giustifica di sottoporre i negozi a delle regole

sugli orari di apertura, allorquando in altri settori economici, come ad

esempio per le banche, gli uffici, ecc., non esiste alcuna disciplina in questa

materia. Sennonché anche questa argomentazione deve essere respinta.

Innanzitutto si deve considerare che, in linea di principio, lo Stato dovrebbe

limitarsi ad emanare delle norme laddove ciò è necessario a disciplinare delle

situazioni che necessitano di essere regolamentate. Nella misura in cui le attività

d'ufficio, come ad esempio banche, posta, assicurazioni, e altre ancora, si

attengono già spontaneamente a degli orari d'apertura che, seguendo gli usuali

orari di lavoro del settore impiegatizio, di regola non si spingono oltre le

18.30

durante la settimana e che solo in pochi casi riguardano (comunque in modo

limitato) anche la giornata del sabato, si deve ritenere come in questo ambito non

sussista attualmente alcuna necessità di intervento a livello legislativo per

garantire la tutela di quegli interessi che le disposizioni sugli orari d'apertura

dei negozi perseguono. Ciò detto, occorre comunque considerare che l'impatto

sull'ambiente e sulla quiete pubblica derivante dall'apertura generalizzata dei

negozi esistenti in un determinato comparto è ben diverso da quello generato da

delle attività di servizio come quelle sopra citate. Basta recarsi il sabato,

allorquando gran parte degli uffici sono chiusi, in qualsiasi centro urbano o

commerciale del Cantone per rendersene conto. In quest'ordine di cose, il fatto

che il legislatore abbia deciso di disciplinare gli orari di apertura dei negozi,

senza per contro sottoporre ad analogo

regime normativo quelli degli uffici, non integra ancora gli estremi di una

violazione del principio di uguaglianza.

4.

4.1. La ricorrente lamenta anche

la violazione della garanzia della proprietà. Sostiene che quest'ultima

comprende pure la libertà di alienare, utilizzare e sfruttare un proprio bene,

materiale o immateriale, nel modo da essa richiesto nel caso di specie.

4.2

Innanzitutto occorre rilevare che è perlomeno dubbio che la garanzia

costituzionale invocata dall'insorgente sia in qualche modo toccata dalle

regole riguardanti gli orari di apertura dei negozi, contemplate nella LCL. Infatti

le stesse non intaccano la possibilità per la ricorrente di liberamente fare

uso di tutte le prerogative che le derivano dalla sua qualità di proprietaria del

centro commerciale che sorge sui mappali __________, __________, __________, __________

e __________ di __________. Nel caso concreto non si è d'altra parte in presenza

di limitazioni che rendono impossibile o pregiudicano

insostenibilmente alla ricorrente l'utilizzo dei suoi fondi conformemente alla

loro destinazione, così come preteso dalla giurisprudenza in materia (DTF 131 I

12, consid. 1.3). Le avversate disposizioni sugli orari di

apertura dei negozi potrebbero semmai avere delle ripercussioni, seppure

indirette, sugli introiti generati dalla locazione degli spazi commerciali

inseriti in detto complesso; circostanza, questa, che però avrebbe

eventualmente degli effetti nel tempo sulla sua attività aziendale, essendo la

ricorrente una società attiva a titolo commerciale nel settore immobiliare. In

questo caso però ad essere eventualmente toccata sarebbe la sua libertà economica.

Sia come sia la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita,

poiché, anche se si volesse ammettere che nel caso concreto la garanzia della

proprietà sia toccata, non sussisterebbe nessuna violazione della medesima. Una

restrizione della proprietà è infatti compatibile con la Costituzione se si

fonda su una base legale, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante

e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 e 3 Cost.; DTF 126 I 219, consid. 2; 121 I 115, consid. 3b; 119 Ia 348, consid. 2a e rispettivi

riferimenti). Premesso che le limitazioni che possono essere poste alla libertà

economica e alla garanzia della proprietà devono ossequiare requisiti uguali e

che la ricorrente ha in sostanza sollevato in entrambi i casi censure

identiche, la pretesa disattenzione dell'art. 26 Cost. va negata per gli stessi

motivi di quelli esposti nel considerando precedente, al quale si rinvia per

brevità di giudizio.

5.

Stante tutto quanto precede, il ricorso, in quanto

ricevibile, deve essere respinto in quanto infondato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.

47.

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura

in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese

di fr. 2'000.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a carico di quest'ultima.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera