52.2016.62
Licenza edilizia in sanatoria per la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di balconi
16 dicembre 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.62
Lugano
16 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Sarah Socchi, Athos Mecca, supplente
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso 3 febbraio 2016 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 23 dicembre 2015 (n. 5918) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 febbraio 2015 con cui il
municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria per
la demolizione e la ricostruzione con ampliamento dei balconi al 1° piano
della sua casa d'abitazione al mapp. __________ di quel comune, sezione di Castagnola;
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1 è proprietaria del mapp. __________
di Lugano, sezione di Castagnola, ubicato in località Roncaccio, in zona residenziale
R2a. Il fondo confina a nord con la strada comunale (part. __________), a est
con il mapp. __________, a ovest con il fondo __________, e a sud con il mapp. __________
di proprietà della RI 1, qui ricorrente.
Sul mapp. __________ insiste una
costruzione, articolata su tre piani, e realizzata negli anni '50. L'edificio è
stato oggetto di successiva parziale trasformazione interna negli anni '70 e,
più recentemente, di un'ulteriore ristrutturazione, con formazione di una nuova
autorimessa sul tetto piano (livello ed accesso dalla Strada di Gandria). La
facciata sud dell'edificio è caratterizzata da due graduali arretramenti e da
tre distinti balconi sporgenti al primo piano dell'abitazione.
b. Dando seguito ad una
segnalazione dei comproprietari del contermine mapp. __________, il 4 agosto
2014 l'ufficio tecnico ha esperito un sopralluogo per verificare la conformità
di alcune opere in corso sulla part. __________, in particolare dei balconi al
primo piano. Constatata l'assenza del necessario permesso, l'autorità comunale
ha intimato alla proprietaria l'ordine di sospensione dei lavori con pedissequa
richiesta di presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
c. Il 15 settembre 2014 CO 1 ha pertanto
chiesto al municipio, in via di notifica, il permesso parzialmente in sanatoria
di demolire - intervento, questo, già avvenuto - i tre balconi al primo piano e
di ricostruirli, con contestuale ampliamento della superficie di quello centrale.
Alla domanda si sono opposti __________,
comproprietario del fondo __________, e la RI 1, i quali hanno sostanzialmente
contestato il mancato rispetto delle distanze minime della costruzione dal loro
confine.
Con risoluzione 18 febbraio 2015
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
due vicini.
B. Con giudizio 23 dicembre 2015 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI 1 avverso il
provvedimento municipale, confermando il permesso.
Accertata la legittimazione
attiva dell'opponente soccombente, il Governo ha ritenuto che la ricostruzione
dei balconi allo stato originario non ponesse problemi, atteso che, nella misura
in cui sono rispettati i requisiti dell'art. 41 del regolamento della legge
edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i balconi non vengono
presi in considerazione per la misurazione della distanza. Più
problematico, secondo l'Esecutivo cantonale, sarebbe invece il previsto
ampliamento del balcone centrale, in quanto comporterebbe l'invasione, per una
profondità massima di 57 cm, della zona di arretramento minimo di 4.00 m dal
confine prescritto dall'art. 16 n. 1 delle norme di applicazione del piano regolatore
(NAPR), e questo per una lunghezza superiore alla soglia di un terzo della
facciata. Rilevato come l'edificio in questione non rispetti la distanza da
confine verso i mapp. __________ e __________ e configuri quindi una
costruzione in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, il
Governo ha tuttavia reputato che il controverso ampliamento fosse ammissibile giusta
l'art. 66 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
(LST; RL 7.1.1.1). Tenuto conto della situazione, l'interesse dell'istante in
licenza sarebbe infatti preponderante rispetto a quello, quasi nullo, della
vicina opponente.
C. Con ricorso 3 febbraio 2016, la RI
1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la controversa
licenza e, implicitamente, il giudizio governativo che la conferma siano annullati.
L'insorgente ripropone e sviluppa
in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle istanze
inferiori. In particolare, contesta il rilascio del permesso nell'ambito di una
procedura in sanatoria, rilevando che l'istante in licenza avrebbe potuto e
dovuto chiederlo nel quadro della domanda di costruzione principale. Il Governo
non si sarebbe neppure espresso in merito a tale censura, violando in tal modo
il suo dovere di motivazione. Rileva poi come
la demolizione dei balconi esistenti avrebbe fatto venir meno la protezione dei
diritti acquisiti. La loro ricostruzione sarebbe pertanto esclusa, non essendo rispettata
la distanza dal confine, segnatamente verso i mapp. __________ e __________.
A torto, l'Esecutivo cantonale avrebbe concesso una deroga in applicazione dell'art.
41 cpv. 1 RLE. Censurabile sarebbe pure l'ampliamento del balcone centrale,
siccome lesivo della distanza da confine verso il fondo di sua proprietà. Difetto,
questo, che non potrebbe essere sanato attraverso la concessione di un diritto
di sporgenza da parte del comune quale futuro proprietario
della striscia di terreno di cui è prevista l'espropriazione lungo il confine nord
del mapp. __________ al fine di realizzare una strada d'accesso. L'intervento,
soggiunge infine la ricorrente, non potrebbe essere autorizzato neppure sulla
scorta dell'art. 66 LST.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione
pervengono il municipio, riproponendo le argomentazioni già esposte davanti al
Governo, e la beneficiaria della licenza litigiosa, qui resistente, contestando
le tesi ricorsuali con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi
in appresso.
E. Con la replica e la duplica, le
parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive, antitetiche tesi e
conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21
cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa
è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato al procedimento
davanti all'istanza inferiore, è particolarmente toccata dal giudizio impugnato
ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento di quest'ultimo (art. 65
cpv. 1 legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
3.3.1.1). Il quesito se fosse legittimata a
ricorrere anche davanti al Consiglio di Stato concerne il merito e verrà quindi
esaminato nel considerando 2. Con questa precisazione, il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, in
particolare dai piani annessi alla notifica di costruzione. Nell'ambito di una
valutazione anticipata, il sopralluogo sollecitato, sia dalla ricorrente sia
dalla resistente, non appare idoneo a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. L'art. 8 cpv. 1 LE prevede che contro il rilascio della licenza
edilizia possono fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse
legittimo, nonché le organizzazioni costituite da almeno dieci anni cui
compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla medesima
LE. Coloro che in base al precitato articolo hanno il diritto di fare opposizione
contro il rilascio della licenza sono inoltre legittimati a ricorrere davanti
al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 2
LE).
Il concetto di interesse
legittimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LE è stato costantemente interpretato
conformemente a quello di interesse degno di protezione giusta l'art. 103 lett. a dell'abrogata legge federale sull'organizzazione
giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; cfr. STA 52.1997.34 del 9 maggio 1997 consid. 1.2.). Nozione, questa, contemplata
pure dall'art. 48 cpv. 1 lett. c della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), che discende dal
previgente art. 48 lett. a PA, e ripresa nel frattempo sia dall'art. 89 cpv. 1
lett. c della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110), in vigore dal 1° gennaio 2007, sia, più di recente, dall'art. 65 cpv. 1 lett. c
LPAmm.
Già in applicazione del previgente
art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; BU 1966, 181),
la giurisprudenza di questo Tribunale prevedeva dunque che l'opponente non era
legittimato a ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione aveva
manifestato la sua avversione alla domanda di costruzione. Il riconoscimento
della sua legittimazione attiva presupponeva bensì in primo luogo che appartenesse
a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione apparisse legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che
permettesse di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della
collettività. Esigeva inoltre che fosse portatore di un interesse personale,
diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli
arrecava e che l'impugnativa tendeva a rimuovere. Oltre ad essersi
tempestivamente opposto alla domanda, l'opponente che ricorreva doveva quindi cumulativamente
dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risultava toccato dalla
decisione impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella
degli altri membri della comunità, e (b) di essere portatore di un interesse
degno di protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivavano dalla
decisione. Non occorreva, da quest'ultimo profilo, che invocasse la lesione di
una norma che salvaguarda diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero fatto era sufficiente. Essendo
esclusa l'actio popularis (DTF 133 II 409 consid. 3.1 con rinvii; cfr., fra le tante, STA 52.2012.482 del 26 aprile
2013 con rinvii; 52.2002.52/54/55/56/75
del 4 febbraio 2003 consid. 2.1.), non bastava
invece che il ricorso venisse inoltrato unicamente a favore di un interesse
generale della comunità (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.3; STF 1C_2/2015 del 9
gennaio 2015 consid. 3).
2.2. Di
principio, questa giurisprudenza ha mantenuto e conserva tuttora la sua valenza
anche in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Norma che, analogamente al diritto processuale
federale cui è ispirata (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA; art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF), prevede espressamente che ha diritto di ricorrere chi,
segnatamente, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) ed
ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (lett. c). Nell'interesse di una
congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale federale e cantonale, e tenuto conto del fatto che la
legittimazione ricorsuale presso le istanze cantonali non può essere più restrittiva
che dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), conviene tuttavia
prendere in considerazione la (più recente) giurisprudenza sviluppata da
quest'ultimo in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone
toccate da immissioni (cfr. René Wiederkehr, Die
materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie vom Immissionsbetroffenen,
in ZBl 116/2015, pag. 347 segg.).
2.2.1. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, in ambito edilizio il fatto di essere
particolarmente toccati da una decisione
può dipendere da vari fattori, che vanno comunque sempre valutati globalmente
in funzione della situazione concreta. Entrano segnatamente in considerazione
la vicinanza con il terreno dedotto in edificazione, la sussistenza o perlomeno
la verosimiglianza di immissioni (materiali o immateriali) causate dalla
costruzione di un edificio o impianto, rispettivamente dall'esercizio di
un'attività ad essi collegata, la circostanza che un determinato impianto
rappresenti un rischio o un pericolo, oppure ancora la presenza di altre
situazioni particolari. Nella prassi, la vicinanza con il terreno dedotto in
edificazione costituisce il criterio più importante e frequente per stabilire
se una persona sia particolarmente toccata dalla decisione impugnata. Da questo
profilo, secondo il Tribunale federale la legittimazione ricorsuale del vicino
va di norma ammessa quando il suo fondo confina con quello oggetto
dell'intervento o è separato da quest'ultimo da una via di comunicazione (DTF 121 II 171 consid. 2b). Lo stesso vale, per principio, fino ad una distanza di 100.00 m (DTF 140 II 214 consid. 2.3 con rinvii). Oltre quest'ultima, diventa invece necessario un esame più approfondito, al fine di
verificare se il vicino sia da considerare
toccato dal progetto in misura maggiore di qualunque altro membro della
comunità (cfr., per quanto precede, Wieder-kehr, op. cit., pag. 351 segg. e 363
segg.).
2.2.2. L'interesse degno di
protezione del vicino a ricorrere consiste in sostanza nella rimozione del
pregiudizio di natura materiale o ideale che il provvedimento impugnato
altrimenti gli arrecherebbe. Come
accennato, tale interesse non coincide forzatamente con quello tutelato dalla
norma di cui è censurata la violazione. Secondo la prassi più recente del
Tribunale federale, il vicino ricorrente è pertanto legittimato a sollevare
tutte le censure il cui accoglimento potrebbe comportare il diniego della licenza
o l'adozione di modifiche di progetto talmente importanti da non poter essere
sanate tramite l'imposizione di condizioni particolari (DTF 139 II 499 consid.
2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). Può dunque esigere la verifica del progetto
contestato in base a tutte le normative che dal profilo giuridico o fattuale
potrebbero avere effetto sulla sua posizione, procurandogli un vantaggio
pratico, ritenuto che quest'ultimo è già
ravvisabile nel fatto che, in caso di accoglimento, l'intervento non
potrà essere realizzato o richiederà
modifiche sostanziali (DTF 141 II 50 consid 2.1.). In tal senso, il vicino
ricorrente pu.far valere anche la lesione di norme che servono
(prioritariamente) a proteggere gli interessi di terzi o della collettività,
quali ad esempio, quelle concernenti la protezione delle acque, della natura o
dell'ambiente e la tutela dei monumenti storici, dei beni culturali o del
paesaggio (cfr.,
per quanto precede, Wiederkehr,
op. cit., pag. 360
segg. e 365 segg.).
2.3. L'insorgente è proprietaria del mapp. __________, situato a valle di quello di
proprietà dell'istante in licenza, con cui confina. Ferma questa premessa, la
ricorrente va considerata particolarmente toccato dalla decisione impugnata. La
prevista espropriazione di una striscia di terreno larga 5.00 sul confine tra
le due proprietà per realizzare la strada prevista dal piano regolatore non
porta, da questo profilo, ad altro risultato.
Si tratta quindi di esaminare se la ricorrente dispone
anche di un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata. Al riguardo si osserva quanto segue.
In sede di opposizione e davanti al Governo, essa ha criticato
il controverso intervento dal profilo delle norme sulle distanze (da confine) e
sugli interventi alle costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto.
Si tratta di obiezioni che, se accolte,
non sarebbero facilmente emendabili mediante una clausola accessoria, ma esigerebbero,
semmai, una riprogettazione dell'intervento e che, quindi, comporterebbero il diniego della licenza. Al riguardo,
basti rilevare che il mancato ossequio della distanza da confine, impone ai
confinanti il rispetto di una distanza
dal confine superiore a quanto prescritto dalle NAPR, ritenuta la distanza
minima - pari al doppio di quella da confine - tra edifici imposta dalla legge (cfr.
art. 16 n. 2 NAPR e 39 cpv. 3 LE), e riduce quindi le possibilità edificatorie
future dei confinanti. Ne discende che va
ammesso l'interesse pratico della ricorrente a dolersi della decisione
impugnata. In conclusione, essa era pertanto legittimata ad aggravarsi davanti
al Consiglio di Stato contro la licenza 12 febbraio 2015. Da questo profilo, la
conclusione del Governo merita dunque conferma.
3. 3.1. Secondo l'art. 41 RLE, la
distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al
confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che
hanno una sporgenza fino a 1.10 m e non occupano più di un terzo della
lunghezza della facciata.
Fatti
I balconi che soddisfano entrambe
le condizioni non chiamano distanza. Possono dunque essere realizzati all'interno
dell'area di rispetto, di principio inedificabile, fissata dalle norme sulle distanze
da confine. Determinante ai fini della concessione della facilitazione prevista
da tale norma per i balconi non è la larghezza totale del balcone, ma soltanto
quella che sporge oltre l'arretramento minimo prescritto dalle norme sulle
distanze (cfr. 52.2007.53 del 10 aprile 2007 consid. 3.2.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo
1996, ad art. 39 LE n. 1195). Analogamente, decisiva non è la loro lunghezza
totale, ma quella che si situa oltre l'area di rispetto (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n.
1196).
3.2. Nel caso concreto, la domanda in sanatoria prevede di ricostruire
sulla facciata sud dell'edificio i tre balconi preesistenti, nel frattempo già
demoliti, e poi di ampliare quello centrale in modo da creare un collegamento
con i due balconi laterali/esterni (cfr. pianta piano -1). Sennonché, questi
ultimi invadono per oltre 1.10 m l'arretramento minimo di 4.00 m dal confine con
i fondi contermini ad est (mapp. __________) e ad ovest (mapp. __________). Non
soddisfano dunque la prima delle due condizioni poste dall'art. 41 RLE. Il
previsto ampliamento del balcone centrale comporta a sua volta che quest'ultimo
sporga fino a 80-90 cm oltre l'arretra-mento minimo di 4.00 m dal confine con
il mapp. __________, e ciò per una lunghezza (ca. 4.40 m) superiore ad terzo
della facciata sud dell'immobile. In questo caso a non essere adempiuta è
quindi la seconda delle condizioni poste dall'art. 41 RLE.
Ferme queste premesse, i tre balconi non possono beneficiare
della facilitazione prevista da quest'ultima norma. Se la distanza minima tra
edifici fosse rispettata, potrebbero nondimeno essere realizzati qualora i proprietari
di fondi contermini fossero d'accordo di ripartire diversamente le distanze dal
confine, ossia di assumersi la maggior distanza. Sennonché, a prescindere che dagli
atti non risulta alcun accordo in tal senso, per quanto concerne il balcone
ovest l'opera non potrebbe comunque essere legittimata dal consenso del
proprietario del mapp. __________, poiché neppure l'edificio che sorge su quest'ultimo
terreno rispetta la distanza da confine prescritta dalle NAPR (cfr.
planimetria), di modo che non è rispettata nemmeno la distanza tra edifici
(8.00 m) prevista dall'art. 16 n. 1 e 2 NAPR.
Da questo profilo l'intervento non poteva dunque essere autorizzato.
4. 4.1. L'art. 66 LST disciplina la
possibilità di intervenire su costruzioni esistenti situate all'interno della
zona edificabile ma che sono in contrasto con il nuovo diritto, ossia con il
diritto entrato in vigore dopo la loro realizzazione. Esso riunisce in un'unica
norma le fattispecie precedentemente regolate dall'art. 72 della legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) e dall'art. 39 RLE, che
disciplinavano, l'uno, gli interventi su edifici ed impianti non conformi alla
funzione di zona, e, l'altro, quelli su edifici ed impianti in contrasto con
altre prescrizioni edilizie (distanze, altezze, ecc.; cfr. Messaggio n. 6309 del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2009
concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 88).
Sancendo al cpv. 1 che è permessa la conservazione e la manutenzione di
costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto, l'art. 66 LST enuncia
dapprima il semplice principio, che deriva dalla garanzia delle situazioni acquisite
("Bestandesgarantie"), per cui le costruzioni esistenti in
contrasto con il nuovo diritto possono essere conservate e sottoposte a lavori
di manutenzione. Il cpv. 2 disciplina invece le possibilità d'intervento che
vanno al di là della manutenzione (cosiddetta "Erweiterungsgarantie").
Prevede difatti che trasformazioni possono essere autorizzate a condizione, da
un lato, che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei
vicini (lett. a), e, dall'altro,
per le costruzioni non conformi alla zona, che siano giustificate da
esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre
disposizioni del piano regolatore (lett. b).
Queste facoltà d'intervento, che
i piani regolatori comunali possono ulteriormente restringere, prevedendo una
regolamentazione più restrittiva, ma non estendere (cpv. 3), sono state precisate
nell'art. 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20
dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1). Sancito anzitutto che sono lavori di
manutenzione quelli che prevengono il deperimento di una costruzione, senza
comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza (cpv. 1),
quest'ultima norma prevede infatti al cpv. 2 che, nel caso di costruzioni
non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST), il municipio può autorizzare una trasformazione se: a) è
oggettivamente indispensabile ai fini di un ulteriore uso della
costruzione; b) sono rispettate tutte le norme di piano regolatore,
segnatamente indici, distanze e altezze; c) il contrasto con il nuovo diritto
non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Nel caso invece di costruzioni non conformi - come è nel caso di specie - ad
altre norme edilizie, il cpv. 3, nella sua versione in vigore dal 2 aprile
2013, prescrive che il municipio può autorizzare una trasformazione se: a)
non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone
l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di
contrasto con il nuovo diritto; b) il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Quest'ultimo capoverso riprende
sostanzialmente la previgente disciplina dell'art. 39 RLE, abrogato con
effetto dal 2 aprile 2013, che prevedeva che, oltre a poter essere riparate e
mantenute, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore potessero essere
fatte oggetto di trasformazioni più importanti, esclusi tuttavia i lavori di trasformazione
sostanziali, purché il contrasto con il nuovo diritto non pregiudicasse
apprezzabilmente l'interesse pubblico o quello dei vicini. Secondo la
giurisprudenza relativa all'art. 39 RLE, la trasformazione era ritenuta
sostanziale quando modificava l'identità della costruzione preesistente dal
profilo delle volumetrie,
dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento
delle utilizzazioni, o quando aggravava i momenti di contrasto con il nuovo diritto
o ne introduceva di nuovi (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n. 46; Scolari,
op. cit., ad art. 70 LALPT n. 515 seg.).
4.2. Nel caso concreto, non è
controverso che la casa d'abitazione della resistente non rispetti la distanza
dal confine verso est e verso ovest (cfr. planimetria e pianta piano -1). L'edificio,
costruito prima dell'entrata in vigore dell'attuale piano regolatore (24 giugno
1986), configura quindi una costruzione esistente in contrasto con il nuovo
diritto. La difformità non concerne la conformità di zona, bensì le norme sulle
distanze. Applicabili sono dunque l'art. 66 cpv. 1 LST, che consente la
conservazione e la manutenzione delle costruzioni esistenti in contrasto col
nuovo diritto, rispettivamente l'art. 66 cpv. 2 lett. a LST in combinazione con
l'art. 86 cpv. 3 RLst, che ammettono la trasformazione di tali costruzioni.
Giusta l'art. 86 cpv. 1 RLst sono considerati lavori di manutenzione quelli
che prevengono il deperimento di una costruzione, senza comportare interventi
sulla sua struttura o sulla sua sostanza. Secondo l'art. 85 cpv. 3 RLst per
trasformazione s'intende invece la modifica - sia sostanziale che semplice -
di una costruzione, dal punto di vista architettonico o dell'aspetto esterno
(lett. a), l'ampliamento (lett. b) e il cambiamento di destinazione
(lett. c
Ora, nella misura in cui la
domanda di costruzione in esame contempla la demolizione, peraltro già
eseguita, e la ricostruzione - in contrasto con le norme sulle distanze - dei
balconi laterali, essa non può essere approvata. Un simile intervento travalica
difatti quelli consentiti dagli art. 66 LST e 86 RLst, i quali - al pari della
normativa previgente (art. 39 RLE) - non permettono la demolizione e la
ricostruzione di quelle parti di costruzione in cui sono localizzati i momenti
di contrasto con il nuovo diritto, ma, al massimo, di quelle che appaiono
comunque conformi al nuovo diritto (cfr. RDAT II-1994 n. 45; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT n. 517). La
garanzia che consente il mantenimento e, a determinate condizioni, la
trasformazione, di opere esistenti in contrasto con il nuovo diritto cessa in effetti al momento in cui l'opera scompare
a seguito di distruzione o demolizione, rispettivamente quando il proprietario vi
ha rinunciato per atti concludenti, lasciandola deperire ad un punto tale da
svuotarla di qualsiasi valore intrinseco (cfr., con riferimento al
previgente art. 70 LALPT, RDAT II-1998 n. 19; Scolari, op.
cit., ad art. 70/71 LALPT n. 508). La domanda non può essere approvata nemmeno
in quanto concerne il balcone centrale, il cui progettato ampliamento introduce
nuovi momenti di contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Anche da questo punto di vista,
il permesso rilasciato ed il giudizio governativo che lo conferma non possono
dunque essere tutelati. Irrilevanti sono in questa sede le circostanze per cui
nella fattispecie i balconi sono stati demoliti, anziché semplicemente
riparati/risanati. Il permesso rilasciato ed il giudizio governativo che lo
conferma vanno di conseguenza annullati, impregiudicata la possibilità di inoltrare,
previa adeguata riprogettazione, un progetto conforme al diritto.
5. 5.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va accolto. Di conseguenza, la licenza
edilizia 12 febbraio 2015 e il giudizio governativo impugnato sono annullati.
Dato l'esito, non mette conto di esaminare le ulteriori censure sollevate.
5.2.
La tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima rifonderà inoltre alla ricorrente,
assistita da un legale, adeguate ripetibili di entrambe le istanze (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate la decisione 23 dicembre 2015 (n.
5918) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 12 febbraio 2015 rilasciata
a CO 1.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'500.- è posta a carico di CO 1, la quale verserà un identico importo alla
ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. A quest'ultima va
inoltre restituito l'importo di fr. 1'500.- versato quale anticipo delle presunte
spese processuali.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere