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Decisione

52.2016.62

Licenza edilizia in sanatoria per la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di balconi

16 dicembre 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I balconi che soddisfano entrambe

le condizioni non chiamano distanza. Possono dunque essere realizzati all'interno

dell'area di rispetto, di principio inedificabile, fissata dalle norme sulle distanze

da confine. Determinante ai fini della concessione della facilitazione prevista

da tale norma per i balconi non è la larghezza totale del balcone, ma soltanto

quella che sporge oltre l'arretramento minimo prescritto dalle norme sulle

distanze (cfr. 52.2007.53 del 10 aprile 2007 consid. 3.2.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo

1996, ad art. 39 LE n. 1195). Analogamente, decisiva non è la loro lunghezza

totale, ma quella che si situa oltre l'area di rispetto (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n.

1196).

3.2. Nel caso concreto, la domanda in sanatoria prevede di ricostruire

sulla facciata sud dell'edificio i tre balconi preesistenti, nel frattempo già

demoliti, e poi di ampliare quello centrale in modo da creare un collegamento

con i due balconi laterali/esterni (cfr. pianta piano -1). Sennonché, questi

ultimi invadono per oltre 1.10 m l'arretramento minimo di 4.00 m dal confine con

i fondi contermini ad est (mapp. __________) e ad ovest (mapp. __________). Non

soddisfano dunque la prima delle due condizioni poste dall'art. 41 RLE. Il

previsto ampliamento del balcone centrale comporta a sua volta che quest'ultimo

sporga fino a 80-90 cm oltre l'arretra-mento minimo di 4.00 m dal confine con

il mapp. __________, e ciò per una lunghezza (ca. 4.40 m) superiore ad terzo

della facciata sud dell'immobile. In questo caso a non essere adempiuta è

quindi la seconda delle condizioni poste dall'art. 41 RLE.

Ferme queste premesse, i tre balconi non possono beneficiare

della facilitazione prevista da quest'ultima norma. Se la distanza minima tra

edifici fosse rispettata, potrebbero nondimeno essere realizzati qualora i proprietari

di fondi contermini fossero d'accordo di ripartire diversamente le distanze dal

confine, ossia di assumersi la maggior distanza. Sennonché, a prescindere che dagli

atti non risulta alcun accordo in tal senso, per quanto concerne il balcone

ovest l'opera non potrebbe comunque essere legittimata dal consenso del

proprietario del mapp. __________, poiché neppure l'edificio che sorge su quest'ultimo

terreno rispetta la distanza da confine prescritta dalle NAPR (cfr.

planimetria), di modo che non è rispettata nemmeno la distanza tra edifici

(8.00 m) prevista dall'art. 16 n. 1 e 2 NAPR.

Da questo profilo l'intervento non poteva dunque essere autorizzato.

4. 4.1. L'art. 66 LST disciplina la

possibilità di intervenire su costruzioni esistenti situate all'interno della

zona edificabile ma che sono in contrasto con il nuovo diritto, ossia con il

diritto entrato in vigore dopo la loro realizzazione. Esso riunisce in un'unica

norma le fattispecie precedentemente regolate dall'art. 72 della legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) e dall'art. 39 RLE, che

disciplinavano, l'uno, gli interventi su edifici ed impianti non conformi alla

funzione di zona, e, l'altro, quelli su edifici ed impianti in contrasto con

altre prescrizioni edilizie (distanze, altezze, ecc.; cfr. Messaggio n. 6309 del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2009

concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 88).

Sancendo al cpv. 1 che è permessa la conservazione e la manutenzione di

costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto, l'art. 66 LST enuncia

dapprima il semplice principio, che deriva dalla garanzia delle situazioni acquisite

("Bestandesgarantie"), per cui le costruzioni esistenti in

contrasto con il nuovo diritto possono essere conservate e sottoposte a lavori

di manutenzione. Il cpv. 2 disciplina invece le possibilità d'intervento che

vanno al di là della manutenzione (cosiddetta "Erweiterungsgarantie").

Prevede difatti che trasformazioni possono essere autorizzate a condizione, da

un lato, che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei

vicini (lett. a), e, dall'altro,

per le costruzioni non conformi alla zona, che siano giustificate da

esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre

disposizioni del piano regolatore (lett. b).

Queste facoltà d'intervento, che

i piani regolatori comunali possono ulteriormente restringere, prevedendo una

regolamentazione più restrittiva, ma non estendere (cpv. 3), sono state precisate

nell'art. 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1). Sancito anzitutto che sono lavori di

manutenzione quelli che prevengono il deperimento di una costruzione, senza

comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza (cpv. 1),

quest'ultima norma prevede infatti al cpv. 2 che, nel caso di costruzioni

non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b LST), il municipio può autorizzare una trasformazione se: a) è

oggettivamente indispensabile ai fini di un ulteriore uso della

costruzione; b) sono rispettate tutte le norme di piano regolatore,

segnatamente indici, distanze e altezze; c) il contrasto con il nuovo diritto

non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Nel caso invece di costruzioni non conformi - come è nel caso di specie - ad

altre norme edilizie, il cpv. 3, nella sua versione in vigore dal 2 aprile

2013, prescrive che il municipio può autorizzare una trasformazione se: a)

non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone

l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di

contrasto con il nuovo diritto; b) il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Quest'ultimo capoverso riprende

sostanzialmente la previgente disciplina dell'art. 39 RLE, abrogato con

effetto dal 2 aprile 2013, che prevedeva che, oltre a poter essere riparate e

mantenute, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore potessero essere

fatte oggetto di trasformazioni più importanti, esclusi tuttavia i lavori di trasformazione

sostanziali, purché il contrasto con il nuovo diritto non pregiudicasse

apprezzabilmente l'interesse pubblico o quello dei vicini. Secondo la

giurisprudenza relativa all'art. 39 RLE, la trasformazione era ritenuta

sostanziale quando modificava l'identità della costruzione preesistente dal

profilo delle volumetrie,

dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento

delle utilizzazioni, o quando aggravava i momenti di contrasto con il nuovo diritto

o ne introduceva di nuovi (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n. 46; Scolari,

op. cit., ad art. 70 LALPT n. 515 seg.).

4.2. Nel caso concreto, non è

controverso che la casa d'abitazione della resistente non rispetti la distanza

dal confine verso est e verso ovest (cfr. planimetria e pianta piano -1). L'edificio,

costruito prima dell'entrata in vigore dell'attuale piano regolatore (24 giugno

1986), configura quindi una costruzione esistente in contrasto con il nuovo

diritto. La difformità non concerne la conformità di zona, bensì le norme sulle

distanze. Applicabili sono dunque l'art. 66 cpv. 1 LST, che consente la

conservazione e la manutenzione delle costruzioni esistenti in contrasto col

nuovo diritto, rispettivamente l'art. 66 cpv. 2 lett. a LST in combinazione con

l'art. 86 cpv. 3 RLst, che ammettono la trasformazione di tali costruzioni.

Giusta l'art. 86 cpv. 1 RLst sono considerati lavori di manutenzione quelli

che prevengono il deperimento di una costruzione, senza comportare interventi

sulla sua struttura o sulla sua sostanza. Secondo l'art. 85 cpv. 3 RLst per

trasformazione s'intende invece la modifica - sia sostanziale che semplice -

di una costruzione, dal punto di vista architettonico o dell'aspetto esterno

(lett. a), l'ampliamento (lett. b) e il cambiamento di destinazione

(lett. c

Ora, nella misura in cui la

domanda di costruzione in esame contempla la demolizione, peraltro già

eseguita, e la ricostruzione - in contrasto con le norme sulle distanze - dei

balconi laterali, essa non può essere approvata. Un simile intervento travalica

difatti quelli consentiti dagli art. 66 LST e 86 RLst, i quali - al pari della

normativa previgente (art. 39 RLE) - non permettono la demolizione e la

ricostruzione di quelle parti di costruzione in cui sono localizzati i momenti

di contrasto con il nuovo diritto, ma, al massimo, di quelle che appaiono

comunque conformi al nuovo diritto (cfr. RDAT II-1994 n. 45; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT n. 517). La

garanzia che consente il mantenimento e, a determinate condizioni, la

trasformazione, di opere esistenti in contrasto con il nuovo diritto cessa in effetti al momento in cui l'opera scompare

a seguito di distruzione o demolizione, rispettivamente quando il proprietario vi

ha rinunciato per atti concludenti, lasciandola deperire ad un punto tale da

svuotarla di qualsiasi valore intrinseco (cfr., con riferimento al

previgente art. 70 LALPT, RDAT II-1998 n. 19; Scolari, op.

cit., ad art. 70/71 LALPT n. 508). La domanda non può essere approvata nemmeno

in quanto concerne il balcone centrale, il cui progettato ampliamento introduce

nuovi momenti di contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.

Anche da questo punto di vista,

il permesso rilasciato ed il giudizio governativo che lo conferma non possono

dunque essere tutelati. Irrilevanti sono in questa sede le circostanze per cui

nella fattispecie i balconi sono stati demoliti, anziché semplicemente

riparati/risanati. Il permesso rilasciato ed il giudizio governativo che lo

conferma vanno di conseguenza annullati, impregiudicata la possibilità di inoltrare,

previa adeguata riprogettazione, un progetto conforme al diritto.

5. 5.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va accolto. Di conseguenza, la licenza

edilizia 12 febbraio 2015 e il giudizio governativo impugnato sono annullati.

Dato l'esito, non mette conto di esaminare le ulteriori censure sollevate.

5.2.

La tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima rifonderà inoltre alla ricorrente,

assistita da un legale, adeguate ripetibili di entrambe le istanze (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate la decisione 23 dicembre 2015 (n.

5918) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 12 febbraio 2015 rilasciata

a CO 1.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è posta a carico di CO 1, la quale verserà un identico importo alla

ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. A quest'ultima va

inoltre restituito l'importo di fr. 1'500.- versato quale anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere