Lexipedia

Decisione

52.2016.624

Ordine di sospensione lavori LEPICOSC

16 novembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

705.510);

che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per tipo

d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate dalla

legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e del

genio civile;

che competente per l'applicazione della legge è la CV-LEPICOSC (art. 8 cpv. 1

LEPICOSC); i Municipi sono a loro volta tenuti a vigilare sul rispetto

della legge, verificando che le imprese che eseguono lavori per un valore di

oltre 30'000.- siano iscritte all'albo e segnalando alla CV-LEPICOSC eventuali

violazioni (art. 18 cpv. 1 LEPICOSC);

che in caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese

o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la CV-LEPICOSC

interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti

sanzionatori di cui all'art. 16 LEPICOSC (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC); fra i

provvedimenti volti a ripristinare una situazione conforme al diritto va

annoverato il divieto di proseguire i lavori

intrapresi abusivamente;

che le misure cautelari, immediatamente esecutive (art. 37 cpv. 4 LPAmm), si

fondano su un giudizio di apparenza (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 21, n. 1 lett. c); esperiti i necessari

accertamenti, l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che

si impongono;

che in concreto la ricorrente afferma di non aver violato le disposizioni della

LEPICOSC poiché i lavori da essa eseguiti non hanno raggiunto il valore limite

di fr. 30'000.-;

che la censura deve essere respinta giacché, conformemente all'art. 4 cpv. 3

LEPICOSC, determinante è il costo preventivabile dell'intero intervento (STA

52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 4.2) e non il valore delle opere eseguite

dalla sola ricorrente;

che considerato il divieto di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al

fine di sottrarli all'applicazione della legge (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC),

sebbene dal profilo organizzativo l'esecuzione di un intervento edile possa

essere affidato a più ditte, qualora si tratti di opere che, nel loro insieme,

per ampiezza e costo superano la soglia di legge, solo le ditte iscritte

all'albo possono effettuare i lavori da capomastro (STA 52.2017.322 del 9

luglio 2018 consid. 4.3; per un esempio riferito alla legge prima della revisione

del 1° gennaio 2014: STA 52.2007.57 del 4 maggio 2007 consid. 3.2);

che nel caso in esame il costo preventivato dell'intero intervento, come

indicato nella domanda di costruzione, superava ampiamente il valore limite di

fr. 30'000.-, ciò che in effetti neppure l'insorgente contesta;

che a titolo abbondanziale si osserva che i lavori in questione, tra i quale

delle demolizioni, una sopraelevazione e l'edificazione di un locale

semi-interrato, indipendentemente dai costi, sono opere di una certa importanza

che non possono essere eseguite senza specifiche conoscenze nel ramo e senza

macchinari importanti;

che pertanto la RI 1 non può eseguire alcun lavoro nell'ambito del suddetto intervento

sul mappale n. 450 di __________ senza essere iscritta all'albo quale impresa

di costruzione;

che, di conseguenza, viste le circostanze, la CV-LEPICOSC poteva legittimamente

impartire l'ordine di sospensione dei lavori qui avversato; il ricorso, di conseguenza,

va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le spese di giudizio sono a carico dell'insorgente

(art. 47 LPAmm), mentre che non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente nella misura di fr.

1'500.-, sono poste a suo carico.

A quest'ultima va dunque restituito l'importo di fr. 500.- versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera