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Decisione

52.2016.627

Ricorso contro un'ordinanza municipale concernente il servizio taxi

11 febbraio 2020Italiano28 min

26 agosto 1987. La normativa comunale - che aveva introdotto la distinzione tra autorizzazioni di tipo A

Source ti.ch

Incarto n.

52.2016.627

Lugano

11 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Paola

Passucci

statuendo

sul ricorso del 14 dicembre 2016 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la

decisione del 9 novembre 2016 (n. 4893) del Consiglio di Stato, che respinge

l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso l'ordinanza municipale del 23

luglio 2015 sul servizio taxi nel Comune di CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Nel Comune di CO 1

il servizio taxi è disciplinato dall'ordinanza municipale sul servizio taxi del

26 agosto 1987. La normativa comunale - che aveva introdotto la distinzione tra autorizzazioni di tipo A

(che danno diritto al titolare di sostare sull'area pubblica) e B (senza

diritto alla sosta su area pubblica se non nei posteggi non limitati nel tempo

e non a pagamento) al duplice scopo da un lato di garantire agli utilizzatori

un servizio efficiente e di qualità, e dall'altro di stabilizzare il numero di

taxi in circolazione - ha dato luogo, negli anni, a parecchie difficoltà

sul piano della sua applicazione pratica. Di fronte ad un numero spesso troppo

esiguo di autorizzazioni di tipo A (a causa della mancata sostituzione di

coloro che lasciavano il servizio per vari motivi), il Comune ha assistito

infatti a un proliferare di autorizzazioni di tipo B, il cui numero non poteva

però essere limitato senza violare la garanzia costituzionale della libertà

economica. Questa circostanza ha dato luogo ad una crescente conflittualità fra

le due categorie di tassametristi per accaparrarsi la clientela. Tutto ciò a

discapito dell'efficienza e della qualità del servizio, con conseguente

generale malcontento dell'utenza (cfr. l'interpellanza al Municipio del 2

febbraio 2004, n. 3080, dell'allora consigliere comunale __________ dal titolo "Disservizio

taxi a __________" nella quale egli rilevava che gli stazionamenti

all'uopo destinati sono sovente deserti, e non è raro assistere ad animate

discussioni tra tassisti e che la causa di tale disservizio andava

ricercata nell'infelice Ordinanza municipale sul servizio taxi del 26 agosto

1987, che prevede il rilascio di due tipi di autorizzazione, la A e la B, dando

solo ai titolari della prima la possibilità di sostare sugli stazionamenti

appositamente designati a tale scopo e creando così - di fatto - tassisti di

serie A e di serie B).

b. Il 18 giugno 2007 la Direzione generale della Città di CO 1 si è rivolta per

scritto ai tassametristi __________ comunicando loro che l'Amministrazione

comunale si era fatta promotrice di uno studio preposto all'ottimizzazione del

servizio taxi, al fine di renderlo maggiormente funzionale alle esigenze degli

operatori del settore e alle aspettative dell'utenza. Ha quindi proposto loro

un incontro in cui sarebbe stato presentato un apposito questionario quale

elemento di studio delle principali problematiche e di individuazione delle

possibili soluzioni. Ritenuto che all'incontro informativo indetto per il 18

luglio 2007 non aveva presenziato nessuno, il giorno seguente il Servizio

giuridico della Città ha provveduto a trasmettere ai tassametristi __________ tale

questionario con preghiera di ritornarlo compilato entro il 10 agosto 2007. Dei

130 questionari inviati solo 60 - di cui 6 da parte di tassametristi di tipo A

- sono stati compilati e rispediti al mittente.

c. Nel corso degli anni

successivi si sono poi succeduti diversi incontri tra le parti interessate al

fine di discutere le varie problematiche relative alla riorganizzazione del

servizio taxi sul territorio comunale.

Una prima riunione si è tenuta il 12 settembre 2013 tra i rappresentanti dei

titolari di autorizzazioni di tipo A, alcuni beneficiari di autorizzazioni B e i

rappresentanti della Città. Scopo della stessa era la creazione di un gruppo di

lavoro per verificare le necessità rispettivamente le possibilità di una

diversa gestione del Servizio Taxi a __________. Non avendo le due organizzazioni

di tassametristi fatto pervenire particolari osservazioni e suggestioni sul

tema nel termine assegnato loro, il Municipio di CO 1 ha proceduto per il

tramite dei suoi servizi (Polizia in collaborazione con il servizio giuridico) ad

elaborare un primo progetto di nuova ordinanza sul servizio taxi, intesa a modificare

quella in vigore dal 1987, ponendo in risalto come l'obiettivo principale fosse

il miglioramento della qualità del servizio: maggiore soddisfazione

dell'utenza, stabilità dei prezzi e maggiore sensibilità per gli aspetti

energetici.

d. Il Progetto di nuova ordinanza municipale sul servizio taxi,

elaborato dalle autorità comunali, è stato presentato in occasione di un

incontro tenutosi il 3 febbraio 2015 con i tassametristi. Come emerge dal

verbale di quella riunione, durante tale evento sono state presentate parecchie

novità riguardo alla riorganizzazione del servizio taxi cittadino:

In primis l'abolizione della distinzione tra

autorizzazioni A e B. In altre parole, un solo tipo di autorizzazione (portandole

a ca. 60-80 per garantire il servizio 24h su 24), che dà diritto alla sosta su

area pubblica nella forma dell'uso accresciuto negli stalli appositamente

demarcati. Chi non potrà ottenere l'autorizzazione potrà comunque esercitare

l'attività di tassametrista nei limiti consentiti dal diritto federale e

cantonale senza poter fare uso accresciuto dell'area pubblica. Le

autorizzazioni verranno rilasciate sulla base del pubblico concorso; in

questo contesto saranno previste condizioni più severe rispetto ad oggi in

ordine alle conoscenze toponomastiche e linguistiche. Con la nuova

regolamentazione verranno inoltre abolite le placche distintive.

Tra le principali novità si possono citare la possibilità di accesso alla zona

pedonale e di uso limitato delle corsie preferenziali, il rafforzamento dei

turni di servizio, l'obbligo di dotarsi di una centrale telefonica, l'obbligo

di esposizione del tariffario, l'obbligo di avere a bordo una stampante per le

ricevute e l'obbligo di rilasciare ricevute.

Vi è poi la proposta di far dipendere l'ammontare della tassa per

l'occupazione dell'area pubblica dal tipo di efficienza energetica del veicolo,

così come la ridefinizione delle aree di sosta per i taxi.

Mediante

osservazioni del 26 marzo 2015, l'RI 1 ha espresso la propria contrarietà alla

prospettata abolizione della distinzione tra autorizzazioni A e B e formulato

delle soluzioni alternative, segnatamente la municipalizzazione del servizio e in

subordine l'aumento di 10 unità dei tassametristi A.

e. Il 15 aprile 2015 si è

tenuta una nuova riunione nel corso della quale è stata presentata una seconda

versione del progetto di nuova ordinanza, cui ha fatto seguito una nuova presa

di posizione dell'RI 1. Quest'ultima, ribaditi i contenuti delle precedenti

osservazioni scritte, ha in particolare sottolineato la necessità, prima di procedere

alla modifica dell'attuale ordinanza municipale, di (fare) allestire uno

studio serio e articolato volto a rispondere al quesito a sapere quale sia il

numero di autovetture-taxi necessarie per l'utenza relativa al territorio della

città di __________, che prenda in considerazione le vicine realtà

cittadine, sia in Ticino che in Italia (cfr. osservazioni del 21 maggio 2015

dell'RI 1).

f. Senza dare alcun seguito a quest'ultima richiesta, con risoluzione del 23

luglio 2015 il Municipio di CO 1 ha approvato la nuova ordinanza municipale sul

servizio taxi, facendo in sostanza proprio il progetto presentato nel corso del

precedente mese d'aprile.

Il 30 luglio seguente l'Esecutivo comunale ha esposto a mezzo di comunicato

stampa le principali ragioni alla base dell'adozione della stessa ed il

contenuto dei principali cambiamenti rispetto all'assetto normativo in vigore

dal 1987. Questi ultimi possono essere così riassunti:

-

abolizione delle autorizzazioni di

tipo B. Sarà rilasciato un solo tipo di autorizzazione, che consentirà la sosta

su area pubblica nella forma dell'uso accresciuto negli stalli demarcati. Chi

non può ottenere l'autorizzazione può esercitare l'attività di tassametrista

nei limiti consentiti dal diritto federale e cantonale e senza poter fare uso

accresciuto dell'area pubblica. È abolita la possibilità di sostare nei

posteggi pubblici non limitati nel tempo e non a pagamento, oggi presenti solo

in zone periferiche;

-

aumento del numero di

autorizzazioni ex tipo A (indicativamente a 60/80) in modo da garantire un

servizio funzionante 24 ore su 24;

-

rilascio delle autorizzazioni

sulla base di un concorso pubblico;

-

innalzamento delle condizioni per

l'ottenimento dell'autorizzazione (ad es. conoscenze toponomastiche e

linguistiche);

-

abolizione delle placche

distintive, non più compatibili con le moderne carrozzerie;

-

semplificazione dell'insegna;

-

obbligo di avere a bordo una

stampante per le ricevute e obbligo di rilascio della ricevuta;

-

ridefinizione delle aree di sosta;

-

possibilità di uso delle corsie

preferenziali e di accesso alla zona pedonale per i titolari

dell'autorizzazione;

-

rafforzamento dell'obbligo dei

turni di servizio;

-

obbligo di dotarsi di una centrale

telefonica, con disponibilità del Comune a mettere a disposizione un locale

idoneo a ospitarla (ad es. il locale dell'ex centrale Teletaxi a __________);

-

obbligo di esposizione del

tariffario;

-

tassa per l'occupazione dell'area

pubblica calcolata in funzione dell'efficienza energetica del veicolo;

-

ridefinizione delle sanzioni, con

adattamento alla giurisprudenza, che ammette unicamente la multa, riservata la

possibilità di revocare l'autorizzazione.

In applicazione dell'art. 192 della legge organica comunale del 10 marzo

1987 (LOC; RL 181.100), la nuova ordinanza municipale è stata pubblicata agli

albi comunali nel periodo tra il 3 agosto e il 2 settembre 2015.

B. Con ricorso del 31

agosto 2015 l'RI 1 e RI 2 sono insorti congiuntamente dinnanzi al Consiglio di

Stato contro la suddetta ordinanza comunale, chiedendo che la stessa fosse

annullata.

Il Governo, con giudizio del 9 novembre 2016, ha respinto il gravame nella

misura della sua ricevibilità. In ordine esso ha ritenuto che all'RI 1 faceva difetto la legittimazione attiva

ad agire. Entrando nel merito del ricorso interposto da RI 2 ha ritenuto

che l'ordinanza municipale, in quanto basata su conoscenze e verifiche puntuali

della situazione reale e concreta del servizio taxi operante sul territorio di CO

1, poggiasse su delle motivazioni sufficienti e pertinenti. Ha quindi reputato

che non fosse necessario fare allestire la (chiesta) perizia esterna che, data

la complessità degli approfondimenti e la loro variabilità, avrebbe comportato

un dispendio di tempo e di denaro non indifferenti, senza per questo fornire

necessariamente dei risultati tangibili, ma unicamente delle ipotesi. I

principali cambiamenti della nuova ordinanza, ha proseguito il Governo, si fonderebbero

su ragioni serie e oggettive, basate sulla concreta situazione del comprensorio

comunale - di molto ingrandito a seguito delle aggregazioni - e meglio sugli

stalli disponibili, sulle osservazioni formulate della clientela, sui motivi

del grave aumento delle contravvenzioni e su altri elementi rilevanti. Tutto

ciò, senza mancare di coinvolgere nella consultazione i tassametristi,

permettendo loro di formulare osservazioni di cui si è in parte tenuto conto. Il

Municipio non avrebbe dunque ecceduto o abusato dell'ampio margine di autonomia

che dispone per quanto attiene alla sua facoltà di disciplinare il servizio

taxi sul proprio territorio giurisdizionale. L'obbligo di dotare il servizio di

una centrale telefonica, ha concluso l'Esecutivo cantonale, non si porrebbe inoltre

in contrasto con il principio della proporzionalità.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, l'RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo postulandone l'annullamento unitamente all'ordinanza municipale del 23 luglio 2015. In via

subordinata chiedono che siano stralciati gli art. da 4 a 11 e da 20 a 39 e che

gli atti siano rinviati al Municipio affinché provveda a una nuova

riformulazione che contempli il mantenimento delle differenti tipologie di

tassametristi (A e B), come previsto dall'ordinanza del 1987. In via ancora più

subordinata, domandano che la querelata ordinanza sia sostituita da una nuova

che contempli la creazione di un servizio taxi municipalizzato e/o che sia

ordinata l'apertura di un concorso pubblico per il rilascio di 10/15 nuove autorizzazioni

di tipo A. Innanzitutto l'RI 1 si lamenta per il fatto che l'Esecutivo

cantonale le abbia negato - a suo dire, a torto - la facoltà di contestare la

querelata ordinanza.

Riproponendo

poi le tesi sollevate dinnanzi alle precedenti istanze, gli insorgenti affermano

che la nuova regolamentazione - tutelata dal Consiglio di Stato - si fonderebbe

su di un accertamento inesatto e incompleto della situazione esistente, con

particolare riferimento al numero di tassametristi che operano a __________ e alla

potenziale utenza della nuova realtà comunale. Ritengono che la decisione

impugnata e le querelate disposizioni adottate dal Municipio sarebbero errate e

non sorrette da motivi seri e oggettivi, risultando l'abolizione della

distinzione tra autorizzazioni di tipo A e B assolutamente priva di utilità per

la risoluzione del problema derivante dal sovrannumero di tassametristi sulla

piazza __________, oltre che inadeguata e inopportuna. Sostengono inoltre che la

creazione di una centrale telefonica avrebbe un costo eccessivo - da loro

stimato in fr. 25'000.- mensili - che non potrebbe essere coperto dai

tassametristi vista l'attuale situazione di mercato e, come tale, risulterebbe sproporzionato

rispetto all'obiettivo prefissato e, di riflesso, lesivo dell'art. 5 cpv. 2 della

Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

D. Al ricorso si oppone

Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione

perviene il Municipio di CO 1, le cui tesi verranno, per quanto necessario,

riprese in seguito.

E. Con la replica e la

duplica le parti sviluppano le loro

contrapposte argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. A seguito

dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005

(LTF; RS 173.110) e dell'art. 29a Cost., a partire dal 1° gennaio 2009 vige il

principio secondo cui laddove il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro

gli atti normativi cantonali - ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre

Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry Girardin, Commentaire de la

LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87) - i Cantoni sono tenuti a garantire alle

parti la possibilità di sottoporre la contestazione ad un'autorità giudiziaria

di rango superiore, prima di eventualmente adire il Tribunale federale (art. 87

cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo 2009

consid. 1.1). Pertanto, sebbene che gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 2 LOC si

limitino a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali

e le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro

pubblicazione all'albo, da tempo il Tribunale cantonale amministrativo ammette

la propria competenza a entrare nel merito di ricorsi rivolti - come nel caso

di specie - contro decisioni del Consiglio di Stato che operano un controllo

astratto di atti normativi di livello comunale o patriziale, fondandosi ora

sull'art. 80 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il cui contenuto riprende in sostanza l'art. 60 cpv. 2 della vecchia legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (RtiD I-2010 n. 12; STA 52.2018.95 del 21

maggio 2019 consid. 1.1).

1.2. La legittimazione attiva di RI 2 (tassametrista A del Comune di __________), che ha

partecipato al procedimento davanti all'istanza inferiore, è particolarmente

toccato dal giudizio impugnato ed ha un interesse degno di protezione

all'annullamento di quest'ultimo, appare certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm, 209 lett.

b LOC). Indiscutibile è pure la potestà ricorsuale dell'RI 1 ad aggravarsi contro il giudizio che ha dichiarato irricevibile il suo

gravame. Se fosse legittimata a contestare anche l'ordinanza municipale è

questione di merito che può restare qui irrisolta, ritenuto che la presente

impugnativa deve comunque essere respinta come risulta dai considerandi che

seguono.

1.3. Ne discende pertanto che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 68

cpv.1 LPAmm, 213 LOC), è ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria. Le numerose prove invocate dalle parti non appaiono infatti

atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti

per il presente giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm; DTF 134 I 140 consid. 5.3).

2. 2.1. La

professione di tassametrista è un'attività che gode della garanzia della

libertà economica, sancita dall'art. 27 Cost. (STF 2C_773/2017 del 13 maggio

2017 consid. 6.2.1 e rinvii; STA 52.2010.303 del 20 settembre 2010 consid.

2.2). Tale libertà fondamentale include in particolare il libero

accesso a un'attività economica privata ed il suo esercizio (art. 27 cpv. 2

Cost.). Essa protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo

professionale, volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 143

Considerandi

II 598 consid. 5.1, 140 I 218 consid. 6.3; RDAT I-2001 n. 45 consid. 5a e

relativi rinvii). Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà

economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni alle condizioni

poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse restrizioni della libertà economica che poggiano su di una

base legale sufficiente, sono giustificate da un preminente interesse pubblico

e ossequiano il principio della proporzionalità. Le ultime due esigenze

sono correlate, perché una restrizione è proporzionata se è idonea e necessaria per realizzare lo scopo

perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili in considerazione

dell'interesse pubblico tutelato (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011

consid. 5.1; 2C_729/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 5.1 e rinvii; Andreas Auer/Giorgio

Malinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse: Les droits

fondamentaux, Vol. II, III ed., Berna 2013, n. 177 e segg.). I Cantoni possono in particolare apportare

delle restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività

economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la

quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti

commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico. Essi possono

inoltre prevedere delle limitazioni fondate su motivi politici, a condizione

però che queste misure si limitino, conformemente al principio di

proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse

pubblico perseguiti (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27 settembre

2012.

consid. 2.1; 2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; STA

52.2018.8

del 7 maggio 2018 consid. 3.2.2; Klaus

A. Vallender, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J.

Schweizer/Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler

Kommentar, III ed., San Gallo 2014, n. 58 ad art. 27). Sono invece escluse restrizioni fondate su

ragioni non conformi al principio della libertà economica, che intervengono cioè nel gioco della

libera concorrenza per favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere

l'attività economica secondo un piano prestabilito (art. 94 cpv. 4 Cost.; DTF

128.

I 9 consid. 3a, 125 I 431 consid. 4b, 121 I 129 consid. 3b; STA 52.2016.598

del 30 marzo 2017 consid. 3.3, 52.2012.136 del 27 settembre 2013 consid.

6.2, 52.2010.303 del 20 settembre 2010 consid. 2.2).

2.2

La competenza di

emanare prescrizioni sul servizio dei taxi appartiene, di principio, ai Cantoni

(DTF 99 Ia 389). In Ticino, la legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985.

(LALCStr; RL 760.100) delega ai Municipi la facoltà di ordinare l'attività

dei tassisti (art. 5 cpv. 1 cifra 3 LACS). Nel legiferare in tale ambito,

l'autorità comunale dispone pertanto di un certo margine di apprezzamento, censurabile

da parte dell'autorità di ricorso soltanto

nella misura in cui viola il diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso o

dell'eccesso di potere, e procede all'accertamento

inesatto o incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 lett. a e lett. b LPAmm). In assenza di una

disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli

è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Non può quindi sostituire il proprio

potere d'apprezzamento a quello della precedente istanza scegliendo la

soluzione che a suo avviso meglio risponde alle circostanze del caso (cfr. in

tal senso: RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2).

3.

Priva

di fondamento è anzi tutto la critica degli insorgenti secondo cui l'autorità

comunale avrebbe preso la propria decisione senza tenere minimamente conto

delle osservazioni e delle richieste formulate dall'RI 1.

Come emerge dalle tavole processuali, l'RI 1 è stata sempre coinvolta e

consultata prima dell'adozione della querelata ordinanza municipale. Nel 2007 i

tassametristi __________ erano stati infatti interpellati dal Servizio

giuridico della Città per compilare e ritrasmettere un apposito questionario

sulla riorganizzazione del servizio taxi. Nel 2013 e 2015 i rappresentanti

dei titolari delle autorizzazioni di tipo A avevano potuto poi partecipare ai vari

incontri indetti con i rappresentanti della Città, e meglio quelli del 12 settembre 2013, 3 febbraio 2015 e 15

aprile 2015, in occasione dei quali, oltre a discutere della suddetta

tematica, avevano potuto visionare le bozze della nuova ordinanza e presentare

delle osservazioni in merito (cfr. scritti del 26 marzo e 21 maggio 2015), di cui

l'autorità ha (invero) in parte tenuto conto (vedi ad esempio la proposta di

aumentare a 3 anni l'esperienza quale tassametrista per l'ottenimento

dell'autorizzazione, formulata con scritto del 21 maggio 2015 ed integrata

nell'art. 7 lett. e dell'ordinanza). Ora, è ben vero che con la presa di

posizione del 21 maggio 2015 l'RI 1, oltre ad esprimere la propria contrarietà

alla prospettata abolizione della distinzione tra autorizzazioni A e B, aveva ventilato

delle soluzioni alternative (municipalizzazione del servizio taxi e in

subordine l'aumento di 10 unità di tassametristi A) e chiesto che venisse

allestito uno studio serio e articolato volto a verificare il numero di

autovetture-taxi necessarie per l'utenza relativa al territorio della Città di CO

1.

È tuttavia altrettanto vero che la scelta del Municipio di non dare seguito

a tali richieste, perché ritenute inattuabili (municipalizzazione del

servizio), inutili (aumento di sole 10 unità di tassametristi A) o non

necessarie (allestimento di uno studio), rientrava senz'altro nell'ampio margine

di apprezzamento che gli è riservato allorquando è chiamato ad emanare delle

norme, come è stato il caso nella fattispecie concreta. A prescindere da ciò occorre comunque ricordare che,

tranne nei casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da una specifica

norma di legge, il legislatore non ha alcun obbligo di indire una procedura di

consultazione prima di adottare delle disposizioni legali. Quello della consultazione

è infatti semplicemente uno strumento politico volto alla ricerca per quanto

possibile di un certo consenso democratico sulle norme da adottare. In ogni

caso, laddove si avvalga di una simile facoltà, l'autorità non ha alcun obbligo di integrare

nelle disposizioni legali che emanerà qualsiasi suggestione o richiesta

proveniente dalle persone, dagli enti o dalle organizzazioni consultate (sul

tema cfr.: Michele Albertini, Der

verfassungsmässige Anspruch auf rechtiliches Gehör im Verwaltungsverfahren des

modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 121 e segg).

4.

4.1

Come accennato in narrativa, i ricorrenti criticano il modo

con cui il Municipio avrebbe esaminato la situazione vigente in prospettiva di adottare

la nuova ordinanza sul servizio taxi. Sostengono che per avere un quadro reale

e completo della medesima, esso avrebbe dovuto fare allestire tramite degli

specialisti del settore delle perizie sull'attuale e ipotizzabile evoluzione

dell'offerta del mercato del servizio taxi. Senza far capo a tali strumenti non

era quindi possibile effettuare una seria e corretta valutazione sulle

necessità, rispettivamente sulle possibilità di apportare delle modifiche all'organizzazione

del sevizio taxi comunale (cfr. infra, consid. 4.2.1). Gli insorgenti lamentano

poi un abuso del potere d'apprezzamento da parte dell'Esecutivo di CO 1.

Adducono al riguardo che le motivazioni poste alla base della scelta di abolire

la distinzione tra autorizzazioni di tipo A e B sarebbero errate, in contrasto

con la situazione di fatto e non sorrette da motivi seri, oggettivi, risultando

prive di utilità per la risoluzione del problema relativo all'eccessivo numero

di tassametristi presenti sulla piazza __________ (cfr. infra, consid.

4.2.2). Ritengono infine che l'obbligo di dotarsi di una centrale telefonica,

sancito all'art. 27 della querelata ordinanza, lederebbe il principio della

proporzionalità (cfr. infra, consid. 4.2.3).

4.2

Le censure sollevate non meritano accoglimento.

4.2.1

Anzitutto è a giusto titolo che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la

nuova ordinanza municipale è stata adottata dopo un'analisi puntuale e

approfondita della situazione reale e concreta del servizio taxi attivo sul

territorio di CO 1. Come si evince dalle tavole processuali, prima di effettuare

le proprie scelte normative l'autorità comunale ha fatto eseguire ai propri

servizi una serie di verifiche e di indagini volte a tracciare un profilo della

situazione esistente nel comprensorio comunale (ingranditosi notevolmente a

seguito dei vari processi aggregativi degli scorsi anni), e meglio sugli stalli

disponibili, sulle considerazioni e lamentele della clientela e sui motivi del notevole

aumento di contravvenzioni emesse a carico dei tassametristi di categoria B. Durante

l'elaborazione del nuovo ordinamento essa ha inoltre coinvolto i tassametristi,

dando loro la facoltà di presentare delle osservazioni, di cui ha in parte

tenuto conto (cfr. supra, consid. 3). Ora, il fatto di non aver ordinato

il tipo di perizia richiesta dagli insorgenti, ancora non vuol dire che la

querelata ordinanza sia automaticamente improvvida, inopportuna, errata

e finanche contraria al diritto. Come sostiene a ragione il Governo, al

Municipio non incombeva alcun obbligo legale di far allestire una perizia esterna

sul tema in parola. La decisione di rinunciare a servirsi di un simile

strumento di indagine rientrava senz'altro nell'ampio margine di autonomia di

cui il Comune e i suoi organi dispongono nell'adottare le disposizioni legali

che gli competono. Privo di rilievo è quindi il paragone con la città di

Lucerna che a suo tempo aveva fatto elaborare uno studio volto ad esaminare

quali sarebbero state le conseguenze di una completa liberalizzazione del

mercato, con la relativa abrogazione delle norme esistenti in materia di taxi. Improponibile

è poi il paragone con lo studio per il nuovo piano viario di CO 1 o per i

processi aggregativi condotti dalla Città, che toccano delle problematiche del

tutto diverse - e tra l'altro ben più complesse - di quella qui in discussione.

Nemmeno la circostanza secondo cui le verifiche e le analisi che hanno portato

alla modifica dell'ordinanza siano state esperite internamente al Comune e non

già da specialisti del settore esterni permette di concludere che le stesse non

costituirebbero in ogni caso una perizia o uno studio serio attendibile e

sufficientemente completo. Tale affermazione non permette di scalfire le

valutazioni operate dai Servizi comunali direttamente coinvolti che vista la

pluriennale esperienza sul campo avevano senza dubbio le competenze necessarie

per raccogliere i dati necessari e analizzare la situazione dei taxi.

Ne consegue che il modo in cui il Municipio ha operato nel caso di specie non

presta il fianco a critiche di sorta. Del resto, nemmeno in questa sede i

ricorrenti sono stati in grado di dimostrare quali tra gli accertamenti esperiti

dall'Esecutivo comunale sarebbero errati o incompleti e per quali motivi.

4.2.2

Il Governo ha inoltre ritenuto che l'autorità comunale, adottando quale

soluzione quella di creare un'unica categoria di tassametristi, non avesse

ecceduto o abusato del potere di apprezzamento che la legge le riconosce in

tale ambito.

Gli insorgenti contestano questa deduzione sostenendo che l'abolizione della

distinzione tra autorizzazioni di tipo A e B sarebbe errata, in contrasto con

la situazione di fatto, non sorretta da alcun motivo serio e oggettivo, priva

di utilità per la situazione prospettata al problema del sovrannumero dei

tassametristi sulla piazza __________, oltre che inadeguata. Affermano in

particolare che la visione del Municipio (secondo cui "abolendo la

distinzione A/B e aumentando da ca. 25 (gli attuali tassametristi tipo A) a 80

il numero dei tassametristi della città diminuendo così gli altri tassametristi

(gli attuali B) di ca. 50 unità e nel contempo introducendo un divieto, per

tutti i tassametristi che non sono quelli della città, di sostare nei posteggi

pubblici non limitati nel tempo e non a pagamento, la situazione dovrebbe, se

non risolversi, perlomeno nettamente migliorare") non corrisponderebbe

manifestamente alla realtà oggettiva delle cose. A loro modo di vedere, "l'abolizione

delle attuali distinzioni autorizzazioni A e B

non diminuirebbe il

numero di tassametristi sul territorio di CO 1. Anzi la farebbe aumentare"

ritenuto che "i posti lasciati liberi dagli attuali taxi B divenuti

tassametristi ufficiali della città sarebbero occupati da altri ulteriori

tassametristi siccome è nell'interesse economico delle centrali private

mantenere un determinato importante numero di tassametristi (…). Prova

ne è che alcune delle centrali esistenti sulla piazza __________ sono già state

chiuse, o meglio assorbite da un'unica centrale più grande, nell'intento di

contrapporsi in maniera forte alla prospettata nuova categoria di tassametristi

ufficiali della città (…)". A detta dei ricorrenti vi sarebbe in

sostanza un complessivo ulteriore aumento di ca. 100 tassametristi e la

situazione (…) non potrà che peggiorare. Secondo gli insorgenti questa,

e solo questa, sarebbe la conseguenza logica dell'adozione della nuova

ordinanza municipale.

Sennonché, quelle appena esposte sono delle argomentazioni volte per lo più a

rimettere in discussione l'opportunità della scelta operata dal Municipio di CO

1.

di abolire la distinzione tra autorizzazioni A e B. Come detto (cfr. supra,

consid. 2.2) il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è, di

principio, proponibile unicamente contro violazioni di diritto. Le predette

critiche non sono dunque proponibili in questa sede, in quanto, ove non sia

fatta valere una violazione del diritto, l'autorità di ricorso non può mettere

in discussione una decisione del Municipio senza esporsi al rimprovero di

essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio

dell'autonomia comunale. Il controllo dell'apprezzamento da parte di questa

Corte non è dunque illimitato, bensì circoscritto alla verifica che l'autorità

decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole

dalla legge o l'abbia esercitato in spregio ai principi generali del diritto.

Questo Tribunale, quale organo giudiziario chiamato a verificare la corretta

applicazione del diritto, non si può quindi pronunciare su nessuna delle

contestazioni extra giuridiche sollevate dall'insorgente e deve altresì astenersi

dal prendere posizione sulle svariate questioni di opportunità sottopostegli

nell'impugnativa (STA 52.2018.535 del 19 novembre 2019 consid. 3.3, 52.2014.334

del 22 maggio 2015 consid. 3.1, 52.2008.323 del 14 novembre 2012 consid. 2,

52.2007.31

del 4 luglio 2007; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d segg. ad art. 61; Bernhard

Ehrenzeller, Politische Fragen vor Verwaltungsgerichten, in: ZBl

117/2016, pag. 7 segg.; Thierry

Tanquerel, Le contrôle de l'opportunité, in: François Bellanger/Thierry

Tanquerel, Le contentieux administratif, Zurigo 2013, pag. 225 segg.). Visto il

diritto del Comune di scegliere tra più soluzioni quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna, è pertanto irrilevante il fatto che

potrebbe forse esistere una soluzione migliore (quale, ad esempio, la

municipalizzazione del servizio e/o l'aumento di 10 unità di tassametristi A,

come ventilato dai ricorrenti). Anche queste censure non meritano quindi accoglimento.

4.2.3

In merito poi alla pretesa violazione del principio della

proporzionalità, va detto che, secondo costante giurisprudenza, quest'ultimo

non costituisce un diritto costituzionale dotato di portata propria (pro

multis cfr: DTF 123 I 1 consid. 10, 117 Ia 27 consid. 7a). Nella misura in

cui tale principio è qui invocato a titolo indipendente, esso andrebbe vagliato

sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, con il quale in sostanza si confonde.

Ora, il fatto che nella querelata ordinanza si preveda di istituire un sistema

centralizzato di gestione delle chiamate provenienti dagli utenti del servizio

taxi non costituisce certo una soluzione destituita di qualsiasi logica e senso

per quanto attiene allo scopo che la stessa si prefigge di raggiungere, prova

ne sia che la medesima viene praticata in numerose città della Svizzera, come

pure all'estero. Anche il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che nella

misura in cui serve a migliorare la disponibilità, la qualità, il controllo dei

costi e delle tariffe, così come la rapidità del servizio, l'imposizione di una

centrale telefonica unica costituisce una misura di sicuro interesse pubblico (cfr.

DTF 143 II 598 consid. 5.3 con rinvio alla STF 2C_116/2011 del 29 agosto 2011

consid. 7.2.2 e 7.2.3). Quest'ultimo appare d'altra parte preminente rispetto all'interesse

dei singoli tassametristi di poter continuare ad essere chiamati dagli utenti del

servizio facendo capo al proprio cellulare o ai telefoni posati accanto agli

stalli ufficiali. Sistema, quest'ultimo, che gli stessi ricorrenti riconoscono peraltro

non essere ottimale. Per quanto attiene poi ai costi derivanti dalla messa in

pratica di una simile soluzione, si deve considerare che l'importo mensile addotto

dagli insorgenti è del tutto teorico, essendo le modalità di creazione e

finanziamento della centrale, così come le condizioni relative alla messa a

disposizione da parte del Comune di un locale idoneo a ospitarla, ancora da

definire. In ogni caso si deve considerare che tale costo andrebbe comunque suddiviso

per il numero delle autorizzazioni che verrebbero rilasciate (circa 80), per

cui allo stato attuale delle cose non vi sono ancora elementi per concludere

che possa tradursi in un onere "ingente" per ogni singolo

tassametrista.

5.

5.1

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella

misura in cui è ricevibile con

conseguente conferma della decisione

governativa avversata e della risoluzione municipale da essa tutelata.

5.2

La tassa di

giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti in solido (art. 47 cpv. 1

LPAmm). L'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di prescindere

dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dai ricorrenti nella misura di fr.

1'500.-, è posta a loro carico in parti uguali con vincolo di solidarietà. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera