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Decisione

52.2016.629

Commessa pubblica. Nell'esame dell'offerta della ditta aggiudicataria, il committente ha omesso di accertare compiutamente la validità delle referenze addotte. Rinvio degli atti al committente per nuo

22 maggio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione,

l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cfr. anche art. 53

cpv. 1 regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Altri criteri di aggiudicazione sono possibili,

purché in relazione con la commessa (art. 53 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). I criteri di

aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di

importanza (art. 32 cpv. 1 e 2 LCPubb, 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP), ed

essere accompagnati dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale

(art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

3.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la

capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso,

rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono

quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà

dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di

utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente

di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in

particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità

professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla

giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;

RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo 2013,

n. 618 segg.; Martin Beyeler,

Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).

3.3. Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;

RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr.

inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386

del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das

Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo

2014, pag. 516 n. 89 segg.).

La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto

ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex

specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle

regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori

analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo,

sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con

l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi

occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità

con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di

una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi"

può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa

raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2013.526 del 9 gennaio

2014, consid. 2.2; 52.2011.154 del 21 giugno 2011, consid. 2.2).

3.4. Nella valutazione delle referenze il committente fruisce di un ampio

margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte

dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi

della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di

potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai

fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata

conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli

concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

- la produzione, da parte dei

concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio,

specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state

effettuate;

- una circostanziata verifica, da

parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita

secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

- una congrua motivazione della

valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di

eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo

all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa

sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con

rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata, consid. 2.2).

Spesso, i committenti si accontentano di una generica

e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari

conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In

questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione

di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata

dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza

delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale

amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti

gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche intrinseche dei

lavori addotti a titolo di referenza (RtiD II-2013 n. 19 consid. 2.2; RtiD

I-2010 n. 25, consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008, consid. 2).

3.5. In concreto, ai fini della valutazione delle referenze i

concorrenti dovevano indicare nell'apposito modulo previsto a pag. 14 del

fascicolo d'offerta (allegato B) i mandati di consulenza in ambito della

banda ultralarga svolti negli ultimi 6 anni e di un importo minimo di CHF

20'000.- (IVA compresa). Secondo le disposizioni di gara, sarebbero stati

quindi presi in considerazione progetti di entità anche relativamente modesta

purché di tipo strategico e comprendenti tematiche legate alla banda ultra

larga.

Nel modulo di cui si è appena detto la CO 1 ha presentato

otto referenze, segnalando in modo forzatamente succinto i contenuti dei

progetti, il committente ed il valore, IVA esclusa, di ogni singolo mandato. In

un'appendice all'offerta ha poi esposto con maggiori dettagli la natura dei

mandati svolti, riportando per ognuno di essi frasi di apprezzamento

asseritamente proferite dai relativi clienti/mandanti. La stazione appaltante,

almeno in apparenza, non ha tuttavia chiesto informazioni ai committenti

indicati dall'offerente nella lista delle referenze per verificare la natura

esatta dei lavori vantati e in che modo li aveva effettuati. Nell'incartamento

trasmesso al Tribunale non figura nemmeno un documento probatorio atto a

chiarire con precisione le caratteristiche, l'importanza e l'accuratezza d'esecuzione

dei mandati che la ricorrente (e l'aggiudicataria) hanno portato come referenze

di qualità. Gli atti, segnatamente le tabelle di valutazione, non contengono

peraltro alcuna motivazione circa gli apprezzamenti operati dal committente

sulle singole referenze addotte dalle due concorrenti in discussione. In

risposta la committenza ha invero spiegato di aver ritenuto valide almeno

cinque referenze presentate da CO 1 (__________, __________, __________, __________

e __________), siccome riferite a consulenze strategiche con componenti

correlate alla banda ultra larga e corredate dalle dichiarazioni di

soddisfazione dei propri clienti. In realtà, di siffatte dichiarazioni agli

atti non ve ne sono (non possono essere reputate tali delle semplici frasi di

elogio riportate in offerta dal concorrente stesso). Non vi sono nemmeno prove

di qualsivoglia natura adatte a confermare che i cinque mandati considerati

alla stregua di valide referenze abbiano effettivamente l'attinenza con la

tematica della banda ultra larga richiesta dal concorso.

In simili condizioni, questo Tribunale non è assolutamente in

grado di verificare se la committenza ha acquisito una cognizione adeguata

delle prestazioni che i concorrenti hanno addotto a titolo di referenza e

soprattutto se nella loro valutazione ha esercitato correttamente il potere

discrezionale riservatole dalla legge. Quanto esposto nel presente considerando

impone l'annullamento della controversa delibera e la retrocessione della pratica

alla stazione appaltante affinché si pronunci nuovamente, dopo aver assunto le

prove necessarie per l'emanazione di una decisione debitamente motivata.

4. Analisi del mandato

4.1. Come già accennato in precedenza, in

materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso

del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti

giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb).

Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è

quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non

abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o

l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di

ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a

quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica

unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di

giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti

lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti

alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 segg.; DTF 104 Ia 206; RDAT

I-1994 n. 34).

Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i

criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al

committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione

delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve

limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini

prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare

riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle

conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate

e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del

committente (cfr. STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998, consid. 4b; STA 52.2015.117

del 21 aprile 2015 consid. 2.1; RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1). D'altra parte,

valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che risultano lesive del diritto

non traggono necessariamente seco l'annullamento della decisione impugnata.

L'annullamento si impone soltanto se la correzione da apportare sovverte la

graduatoria allestita dal committente (STA 52.2015.117 citata consid. 2.1).

4.2. Da una semplice lettura delle analisi del mandato

redatte dalle due contendenti, si può senz'altro affermare che dal profilo dell'esaustività

(sottocriterio 1) ambedue sono di buon livello e rispondono in modo adeguato

alle esigenze che il committente ha esplicitato nel capitolato in relazione

alle aspettative riposte nell'incarico (punto 5.2). Entrambe individuano e

analizzano i principali temi del mandato, propongono una metodologia generale

per raggiungere gli obiettivi divisati, indicano in maniera sufficientemente

dettagliata attività, costi e tempistica per la fase strategica e la fase decisionale,

forniscono indicazioni in merito ad attività, costi e tempistica per la fase di

concretizzazione e quantificano l'impegno di risorse umane da parte dell'amministrazione

cantonale e di terzi.

Poste queste premesse, il compito del Tribunale cantonale amministrativo

non è quello di effettuare una sua personale valutazione delle analisi del

mandato sviluppate dalle concorrenti, che sostituisca quella del committente

ove diverga da quest'ultima. Il compito di questo Tribunale è soltanto quello

di verificare che le note conferite dalla committenza non siano viziate da

abuso o da eccesso del potere d'apprezzamento. Ipotesi, questa, che si verifica

soltanto quando il giudizio censurato, in quanto procedente da apprezzamento,

appare privo di ragioni oggettive, fondato su considerazioni estranee alla

materia od altrimenti insostenibile. Non già quando, come nel caso di specie,

risulta semplicemente opinabile. Il solo fatto che un estimo diverso avrebbe

forse potuto essere altrettanto sostenibile non permette di ravvisare alcun

abuso di potere nel punteggio che ha ottenuto l'analisi del mandato della CO 1.

Lo stesso dicasi per il lavoro di presentazione della RI 1, il quale avrebbe

anche potuto suscitare apprezzamenti differenti da quelli raccolti, ma che in

ogni modo non è stato oggetto di una valutazione arbitraria nel risultato.

Quanto al sottocriterio della tempistica, a fronte di due

conclusioni identiche (16 mesi complessivi, sia per la ricorrente che per l'aggiudicataria),

non v'è chi non veda che assegnando alle due concorrenti lo stesso punteggio il

committente non ha certamente abusato della latitudine di giudizio di cui gode

in materia. Il suo operato, con ogni evidenza, avrebbe resistito anche ad un

libero esame.

5. Sulla scorta di quanto

precede il ricorso va parzialmente accolto, annullando l'avversata

aggiudicazione e rinviando gli atti al committente per nuova delibera, previa

accurata verifica di tutte le referenze apportate dalle concorrenti. Resta inteso

che se tali accertamenti dovessero condurre ad un rovesciamento della graduatoria,

occorrerà richiamare daRI 1 la documentazione ex art. 39 RLCPubb/CIAP che ha

omesso di allegare all'offerta e appurare che la concorrente sia effettivamente

in grado di svolgere in proprio l'intera commessa.

6. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

7. La tassa di giustizia,

ridotta in considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al fine di

evitare inutili partite di giro, è posta a carico delle parti secondo reciproca

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Laddove non sono compensate, alla ricorrente

e alla deliberataria sono dovute ripetibili commisurate in funzione dell'esito

della causa e, per la CO 1, dall'estensione del patrocinio,

limitato alla duplica (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione 30 novembre 2016 (n. 5298) con la quale il

Consiglio di Stato ha deliberato alla CO 1 di __________ l'elaborazione e concretizzazione di un piano

strategico per la banda ultra larga in Ticino è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al

committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.- è posta a carico dell'insorgente e della deliberataria in ragione di ½

ciascuna.

Alla ricorrente va

restituita la somma di fr. 2'500.- versata in eccesso a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

3.

A titolo di ripetibili lo

Stato verserà fr. 500.- alla ricorrente e fr. 250.- alla deliberataria. Quest'ultima,

per identico titolo, corrisponderà fr. 250.- all'insorgente.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed

alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera