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Decisione

52.2016.63

Licenza edilizia per il riattamento di due edifici

25 luglio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori approvati va tenuta in debita considerazione (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 14 LE, n.

870).

2.3. Nel caso concreto, la domanda di variante e a posteriori alla base della

presente procedura, così come concepita, s'innesta sulla licenza edilizia per

il riattamento con ampliamento del 22 marzo 2007, rinnovata l'ultima volta il 2

settembre 2011. Nessuno pretende del resto - a ragione - che sia stata

rinnovata con l'inoltro o l'approvazione della variante del 2013 relativa allo

spostamento di un posteggio (cfr. al riguardo: Scolari,

op. cit., n. 861). Sennonché la citata autorizzazione rinnovata non è più valida,

ma decaduta per mancato utilizzo nel termine biennale di validità. Non tanto

perché, come osservato dal Governo, tale termine sarebbe spirato il 22 marzo

2013 - i due anni hanno in effetti iniziato a decorrere dalla crescita in

giudicato della decisione di rinnovo 2 settembre 2011 (cfr. dispositivo n. 5) -

ma perché quando l'insorgente ha intrapreso i lavori sulle part. __________ e __________,

nel gennaio 2015, la licenza per riattare e ampliare i due stabili esistenti

non era comunque più valida. Dagli atti risulta infatti che sui fondi, fatta

astrazione dalla demolizione del piccolo garage esistente (volumetria

estranea nel nucleo, cfr. relazione tecnica 26 gennaio 2007) e di qualche

muretto esterno avvenuta il 18 luglio 2013 - che è stata ben immortalata dai

precedenti proprietari (cfr. foto di cui al doc. U) -, non è stato intrapreso

alcunché per attuare concretamente l'edificazione autorizzata. Neppure la

ricorrente afferma che sono state eseguite altre opere prima del 2015. Rimossi

gli attrezzi da cantiere e il materiale derivante dall'eliminazione dei citati

manufatti di secondaria importanza (garage e muri), tra il 2013 e il 2015 lo

stato degli edifici esistenti (casa e stalla) e del terreno è in sostanza

rimasto invariato per un ulteriore anno e mezzo (cfr. peraltro anche le viste

su street view, sub www.google.ch/maps, stato novembre 2014; cfr. al riguardo

STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid.

6.5 e rinvii), fino alla vendita dei fondi alla ricorrente. Più che un

approntamento per l'esecuzione degli interventi approvati e un'effettiva

volontà di effettuarli, la demolizione puntuale del 18 luglio 2013 si rivela

pertanto solo un semplice espediente per eludere il termine biennale di validità

del permesso. Non giova ai ricorrenti richiamarsi all'art. 23 cpv. 3 RLE, determinanti

essendo anche le reali intenzioni del proprietario (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 14 LE, n.

870). Né potrebbe portare ad altra conclusione l'accordo tra le parti del 29

luglio 2013 o la modifica di servitù del 12 dicembre 2013: tant'è che neppure

dopo aver sottoscritto questi documenti i precedenti proprietari hanno

intrapreso i lavori.

3. Oltre a

ciò va pure osservato che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la

Considerandi

domanda in oggetto non può in ogni caso essere assimilata ad una variante del

progetto precedentemente autorizzato - contro la quale, in generale, sono

proponibili solo contestazioni che riguardano le parti che hanno subito una modifica

(cfr. STA 52.2012.172 dell'11 dicembre 2012 consid. 2; Scolari, op. cit., ad art. 16 LE, n. 902). La domanda altera

infatti sensibilmente quella precedente, in particolare dal profilo qualitativo

(cfr. anche Scolari, op. cit., ad

art. 16 LE, n. 895). Diversa è segnatamente la natura e tipologia d'intervento,

non più riconducibile a un risanamento e/o ampliamento di uno stabile esistente

(cfr. anche art. 5 n. 8 e 11 NAPR), ma a una vera e propria demolizione dei due

edifici esistenti (casa e stalla), di cui sono abbattuti pressoché

integralmente i muri perimetrali, oltre che quelli interni (cfr. il raffronto

tra i piani del 2015 e quelli del 2007), con conseguente nuova costruzione. Intervento,

questo, che richiama oltretutto anche altre norme (cfr. art. 30 e 31 NAPR, che

operano distinzioni tra riattamento, demolizione, ricostruzione, ampliamento e

nuove costruzioni). Anche da questo profilo, nulla può dunque dedurre la ricorrente

dal precedente permesso che, dopo l'abbattimento di diverse facciate, è

diventato inutilizzabile; la ricorrente non vi si potrebbe più attenere,

neppure se ne avesse postulato o ne postulasse il rinnovo. Ipotesi, quest'ultima,

sia detto per completezza, che - al di là del fatto che è di regola esclusa

quando è sopraggiunta una modifica sostanziale del diritto - non pone peraltro

al riparo l'istante in licenza da possibili contestazioni contro il progetto

precedentemente approvato (cfr. Scolari,

op. cit., ad art. 14 LE n. 878 e 882). E ciò a prescindere dall'esistenza di

contratti sottoscritti tra le parti concernenti l'esercizio del diritto di

opposizione, che hanno solo una portata di natura privata.

4.

Ferme

queste premesse, considerato che la domanda in discussione, così come

impostata, parte da questo assunto errato (variante di un progetto diverso,

anziché nuova domanda), senza distinguere in particolare lo stato esistente, le

demolizioni e le parti nuove degli stabili (cfr. piani di costruzione del 2015,

che confondono lo stato esistente con quello approvato), e non permette

pertanto neppure di valutare la sua conformità con le norme concretamente

applicabili (cfr. tra l'altro gli art. 30 lett. b e 31 NAPR, su cui neppure il

municipio si è del resto concretamente chinato, nonostante le obiezioni sollevate

dai vicini in prima istanza e nel corso della procedura ricorsuale), ben si

giustifica in concreto esigere dall'insorgente l'inoltro di una nuova domanda

di costruzione (corredata da nuovi piani e da tutta la documentazione aggiornata,

cfr. art. 9 e 12 RLE), che chiarisca gli estremi degli interventi eseguiti e da

realizzare, avviando una nuova procedura, così come in definitiva sollecitato

dal Governo. Su questo punto il giudizio impugnato, nell'esito, non risulta lesivo

del diritto e va pertanto confermato.

5.

5.1. Sulla base di tutte le

considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere

parzialmente accolto, limitatamente all'annullamento del dispositivo n. 1.2

della decisione governativa che rinvia al consid. 3.1. Per il resto la

decisione impugnata è invece confermata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra

la ricorrente e i vicini __________, proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, la ricorrente è inoltre

tenuta a rifondere ai resistenti un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione 23 dicembre 2015 (n. 5910) del Consiglio di Stato è annullata

limitatamente al dispositivo n. 1.2, nella misura in cui rinvia al consid. 3.1.

Per il resto è invece confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico

in ragione di fr. 1'200.-. Per la rimanenza (fr. 300.-) è invece posta a carico

di CO 1 e CO 2, in solido. Alla RI 1 va restituito l'importo di fr. 300.-

versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3. La ricorrente è tenuta a versare a CO 1 e CO 2 fr.

1'000.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera