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Decisione

52.2016.632

Accoglimento del ricorso presentato dalla COMCO volto a far accertare che le decisioni della CV-LIA d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali in relazione a una ditta di un altro Cantone limitan

7 marzo 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 LIA devono inoltre adempiere le

condizioni personali stabilite dall'art. 7 LIA, ovvero avere l'esercizio dei

diritti civili (lett. a), non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità

professionale (lett. b), godere di ottima reputazione (lett. c), non essere gravati da attestati di carenza beni e non

essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento (lett. d) e

non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca

dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti

autorità (lett. e).

A titolo di norma transitoria, l'art. 24 cpv. 1 LIA prevede che il diritto

all'iscrizione di cui all'art. 4 LIA è pure conferito alle imprese artigianali

attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i

requisiti previsti dall'art. 7 LIA e di esercitare in Svizzera la medesima

attività da almeno cinque anni.

In caso di violazione di tali disposizioni

sono comminati l'ammonimento, la sanzione

pecuniaria sino a fr. 30'000.- oppure la sospensione o la radiazione dall'albo,

rispettivamente, in caso di esercizio abusivo della professione senza

preventiva iscrizione all'albo delle imprese, la multa sino a un importo

massimo di fr. 50'000.- (art. 20 e 22 LIA).

Il regolamento di applicazione stabilisce

poi che unicamente le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori

professionali indicati nel suo allegato sono assoggettate alla LIA (art. 1

RLIA). La richiesta d'iscrizione dev'essere corredata da una serie di documenti

e certificati meglio specificati agli art. 4 e 5 RLIA. Infine, ogni impresa

iscritta all'albo è tenuta a presentare annualmente alla CV-LIA un ulteriore

articolato documento a comprova segnatamente del pagamento degli oneri sociali,

del rispetto del contratto collettivo di

lavoro certificato dalla competente commissione paritetica e delle coperture assicurative per le conseguenze

della responsabilità civile professionale dell'impresa (art. 9 RLIA).

L'art. 19 cpv. 1 LIA prevede quindi che le iscrizioni, le modifiche e la tenuta

a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel

regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo

a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno. L'art. 11 RLIA

stabilisce quindi che dette tasse ammontano per l'iscrizione a fr. 600.- e per

la tenuta a giorno a fr. 400.- all'anno per categoria professionale (cpv.1),

ritenuto che, per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più

categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo di base di fr. 600.-

più fr. 300.- per categoria (cpv.2). Rimangono riservati, soggiunge il cpv.

2bis della medesima norma, i disposti della LMI, nel senso che è possibile

prescindere dal prelievo delle tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i

richiedenti aventi sede o domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui

gli stessi sono abilitati ad operare nel loro Cantone di origine e rispettano i

requisiti degli art. 6 e 7 LIA.

3.4. Ora, da quanto precede emerge in modo del tutto evidente che la LIA

contempla una serie di restrizioni al principio del libero accesso al mercato,

alle quali, secondo la CV-LIA, la CO 1, pur avendo sede nel Canton Lucerna, dovrebbe

assoggettarsi al fine di ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese

artigianali, così da poter svolgere la sua attività imprenditoriale in Ticino

(art. 2 cpv. 3 LMI), senza incorrere in sanzioni. A questo proposito occorre in

effetti convenire con la commissione ricorrente sul fatto che già il semplice

obbligo, previsto dall'art. 4 cpv. 1 LIA, di iscriversi con effetto costitutivo

e non semplicemente dichiarativo (cfr. art. 7 RLIA) ad un albo al fine di

ottenere l'autorizzazione ad esercitare una determinata professione in ambito

artigianale, pena in caso contrario l'avvio di un procedimento penale (art. 22

LIA), è suscettibile di ostacolare la CO 1 nella sua libertà di circolazione.

Limitazione che appare poi ancor più evidente se si considera che tale

iscrizione potrebbe avere luogo solo previa presentazione su apposito modulo di

un'istanza alla quale la richiedente dovrebbe allegare i numerosi documenti

esatti dall'art. 4 RLIA. Se raffrontati alle condizioni di assoluta libertà con

cui la CO 1 è legittimata ad operare nel suo Cantone d'origine, anche i severi

requisiti professionali e personali imposti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA nonché

dall'art. 7 LIA, che essa dovrebbe dimostrare di ossequiare, costituiscono, a

non averne dubbio, delle restrizioni d'accesso al mercato ticinese per questa

ditta (Nicolas F. Diebold, Eingriffsdogmatik der Binnenmarktfreiheit, in: Recht 2015,

pag. 209 e segg. e in particolare pag. 212 e segg.). Analoghe conclusioni si

impongono anche per quanto attiene all'obbligo previsto dall'art. 9 lett. c LIA

di rispettare le disposizioni dei CCL vigenti nel Cantone Ticino, ritenuto che,

in base al principio del luogo d'origine, la CO 1 dovrebbe di massima tener

conto per la propria attività sull'intero territorio svizzero unicamente di

eventuali CCL vigenti nel Canton Lucerna, sempre che ne sia firmataria o che

agli stessi sia stato conferito carattere obbligatorio generale, ai sensi della

relativa legge federale del 28 settembre 1956 (RS 221.215.311). Nella misura in

cui la CO 1 esercita poi la propria attività nel suo Cantone di sede senza

dover versare alcuna tassa d'autorizzazione, anche il fatto che essa sarebbe

tenuta a versare alla CV-LIA un importo di fr. 600.- già solo per ottenere la

propria iscrizione all'albo delle imprese artigianali e poter quindi fornire i

propri servizi in Ticino costituisce un chiaro ostacolo alle libertà sopra

menzionate, scaturenti dalla LMI. Sempre in quest'ottica la ricorrente rileva

anche il carattere limitativo dell'obbligo di disporre di una sufficiente

copertura assicurativa. A questo proposito si deve rilevare come il requisito

in questione desti non pochi interrogativi dal punto di vista del rispetto del

principio della legalità, visto che è contemplato unicamente a livello di

regolamento (art. 4 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 2 lett. c RLIA), senza che nessuna

norma nella LIA vi faccia il minimo accenno.

4. 4.1. Il principio del libero

accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è assoluto. Come sopra

accennato, l'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di eccezionalmente limitare

il medesimo, sempre che naturalmente la presunzione di cui all'art. 2 cpv. 5 LMI, secondo cui le

normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato sono

equivalenti, sia stata confutata. In

questi casi agli offerenti esterni non può comunque semplicemente venir negato

il diritto di accedere liberamente al mercato. Eventuali limitazioni devono

essere adottate sotto forma di condizioni e oneri a patto che si applichino

nella stessa misura anche agli offerenti locali, risultino indispensabili per

preservare interessi pubblici preponderanti e siano conformi al principio di

proporzionalità (cpv. 1). Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è

da ritenere violato se le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una

protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i

certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo

d'origine sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o la sede costituisce

condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di

destinazione (lett. c) e se la pratica acquisita dall'offerente nel luogo

d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi

pubblici preponderanti (lett. d).

Le restrizioni ammissibili secondo il

capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata

all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali (art. 3

cpv. 3 LMI).

4.2. In concreto non può sussistere

alcuna ombra di dubbio sul fatto che non vi sia equivalenza, ai sensi dell'art.

2 cpv. 5 LMI, tra le normative dei Cantoni di Lucerna e del Ticino per quanto attiene

alle disposizioni relative all'accesso al mercato nel settore artigianale qui

in discussione. È vero che nella decisione con cui è stato accertato l'obbligo

per la CO 1 di iscriversi all'albo delle imprese artigianali in base alle modalità

e alle condizioni prescritte dalla LIA, la CV-LIA non si è minimamente chinata

sulla questione. Laddove però, come nel caso di specie, si è in presenza da un

lato di un Cantone d'origine che per l'esercizio di una determinata professione

non prevede particolari regole o condizioni e dall'altro di un Cantone di

destinazione dove invece vige per il medesimo ambito un regime autorizzativo

piuttosto restrittivo, come quello previsto dalla LIA, il sovvertimento della

suddetta presunzione di equivalenza non necessita di particolari argomenti (STA

52.2008.175-185 del 10 ottobre 2008 confermata dal Tribunale federale mediante

giudizio 2C_844/2008 del 15 marzo 2009 consid. 4.2; in questo senso si veda

anche: Nicolas F. Diebold,

Freizügigkeit, n. 1318). Il divario esistente tra i due sistemi normativi a

confronto è infatti manifesto. Questa circostanza da sola non permette comunque

ancora di affermare, come fa la CV-LIA, che nel Canton Lucerna non vi sia

alcuna protezione degli interessi pubblici in gioco per il semplice fatto che non

è previsto un regime autorizzativo come quello instaurato dalla LIA.

4.3. Chiarito questo aspetto, si tratta a questo punto di esaminare se siano

adempiute le condizioni di cui all'art. 3 LMI per poter ritenere che le varie

restrizioni al mercato previste dalla LIA, e di cui si è detto sopra (cfr.

consid. 3.3), siano comunque legittime.

4.3.1. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che le restrizioni in

questione si applicano sia agli offerenti locali, che agli offerenti esterni,

per cui tra queste due categorie di amministrati non viene a crearsi alcuna

disparità di trattamento, lesiva di quanto prescritto dall'art. 3 cpv. 1 lett.

a LMI.

4.3.2. Assai più delicata risulta per contro la questione di sapere se tali

restrizioni siano pure indispensabili al fine di tutelare interessi pubblici

preponderanti (art. 3 cpv. 1 lett. b LMI) e se, oltre a ciò, rispettino il

principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 lett. c LMI). A questo proposito

occorre rilevare come entrambe queste condizioni siano strettamente legate alle

nozioni di interesse pubblico e di proporzionalità sancite dall'art. 36 cpv. 2

e 3 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

ritenuto comunque che i termini "preponderante" e "indispensabile"

impiegati dal legislatore federale all'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI impongono

un'interpretazione più restrittiva del concetto di interesse pubblico rispetto

a quando si tratta di valutare la legittimità di una limitazione della libertà

economica ex art. 27 Cost. (Diebold,

Freizügigkeit, n. 194). Inoltre,

occorre rammentare che il principio della

proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta sia

idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità)

e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno

incisiva (regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi

limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra

detto interesse e gli interessi pubblici o

privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141

I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1; Bianchi della Porta, op. cit., n. 41 ad

art. 3 LMI).

4.3.2.1. Innanzitutto, si deve escludere che la

garanzia della "qualità dei lavori artigianali", a cui si

richiama l'art. 1 LIA, possa giustificare l'istituzione di un regime

autorizzativo, sul modello di quello previsto da quest'ultima legge, che impone

in modo indistinto il rispetto di tutta una serie di requisiti personali

e professionali a numerose categorie d'attività assai diverse tra loro e peraltro

definite solo a livello di regolamento e non in una legge in senso formale. In

genere, si deve infatti considerare che i prodotti e i servizi offerti in

ambito artigianale non implicano, a differenza di quanto avviene ad esempio per

le professioni in ambito sanitario, legale o eventualmente finanziario, la

necessità di tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti - quali

segnatamente la salute, la sicurezza, l'ordine, la quiete o la moralità

pubblici, oppure la buona fede nei rapporti commerciali - che, secondo il

Tribunale federale, potrebbero giustificare una restrizione della libertà

economica da parte del legislatore cantonale al punto da legittimare

l'introduzione di un obbligo autorizzativo improntato sul rispetto delle severe

condizioni sopra esposte (in questo senso si veda anche STA 52.2016.569 del 20

novembre 2017 consid. 5.4). Considerazioni, queste, che valgono anche nel caso

concreto con riferimento al settore d'attività in cui opera la CO 1.

Si deve inoltre considerare che di norma le attività di natura artigianale non

sono minimamente paragonabili, per

quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da

esse generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla legge

sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore

specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC;

RL 7.1.5.3), per i quali il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di

introdurre delle restrizioni alla libertà economica attraverso l'istituzione di

un sistema autorizzativo a protezione del pubblico e dei committenti (cfr. STF 2C_81/2014 dell'11

agosto 2014 consid. 4.2).

Ben diverso rispetto a quello qui in discussione è inoltre il settore

professionale disciplinato dalla legge cantonale sull'esercizio delle

professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1),

a cui la resistente fa impropriamente rifermento. In quest'ultimo caso trattasi

infatti di due professioni liberali che presuppongono l'acquisizione di

conoscenze tecniche e scientifiche presso una scuola universitaria o di rango

equivalente, per cui, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si

giustifica disciplinare l'accesso a tali professioni già per

motivi di sicurezza legati all'esercizio delle medesime (STF 2C_41/2010 del 17

maggio 2010 consid. 6; DTF 116 Ia 355 consid. 3a con riferimenti).

Nemmeno la tutela dei consumatori di fronte

alla difettosa esecuzione dei lavori commissionati ad un artigiano costituisce

un interesse sufficientemente preponderante e indispensabile a giustificare le

limitazioni imposte dalla LIA. In questi casi i committenti di opere

artigianali non si trovano infatti confrontati con dei pregiudizi irreparabili

e hanno comunque sempre la possibilità di fare valere, anche in sede

giudiziaria, le pretese di garanzia che spettano loro in virtù del diritto

contrattuale (Nicolas F.

Diebold/ Frédéric Berthoud, Das Tessiner Handwerksgesetz im Lichte des

Freizügigkeitsrechts, in: Zeitschrift für Europarecht [EUZ], n. 6/2017, pag.

142 e segg. e in particolare pag. 145).

Dal profilo poi del principio della proporzionalità, si deve rilevare come i

requisiti personali previsti dall'art. 7 LIA non siano nemmeno adeguati a

garantire la qualità dei lavori. Non è in effetti dato di vedere come il fatto

che il titolare di una ditta disponga dell'esercizio dei diritti civili, goda

di buona reputazione o sia solvibile possa avere un qualsiasi influsso, anche

solo indiretto, su tale aspetto. Diverso potrebbe essere il discorso per quanto

attiene ai requisiti professionali previsti dagli art. 6 LIA e 5 RLIA (di

parere contrario: Diebold/Berthoud,

op. cit., pag. 145), i quali però, come rettamente evidenziato dalla

ricorrente, non possono essere ancora considerati indispensabili e necessari

per il raggiungimento dello scopo perseguito.

4.3.2.2. Per quanto riguarda l'altro obiettivo a cui fa riferimento l'art. 1

LIA, vale a dire "la sicurezza dei lavoratori", si deve considerare

che a questo proposito è dato in linea di principio un interesse pubblico che

potrebbe giustificare delle limitazioni d'accesso al mercato. Sennonché, a tale

proposito occorre rilevare come la LIA non contenga nessuna norma materiale

autonoma in questo ambito, limitandosi semplicemente a rinviare a quanto già

previsto in materia di diritto del lavoro dall'ordinamento federale vigente. La

LIA prevede comunque in caso di infrazioni alla legge stessa delle sanzioni

disciplinari che possono arrivare sino al divieto di lavorare per un periodo

imprecisato (art. 20 cpv. 1 lett. c). Siccome però nel nostro Paese la messa in

atto del diritto del lavoro è disciplinata in modo esaustivo dalle relative

leggi esistenti a livello federale, tra cui in particolare la legge federale

sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964

(LL; RS 822.11) con le relative ordinanze, nonché dalla legge federale

concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo

dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999

(legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), ai Cantoni non rimane in

pratica più alcuno spazio per poter prevedere ulteriori misure sanzionatorie o

d'esecuzione in questo specifico ambito (cfr. Diebold/Berthoud,

op. cit., pag. 145; DTF 143 I 403 consid. 7.5.2 con numerosi riferimenti giurisprudenziali).

A prescindere da questo aspetto, si deve poi aggiungere che, dal profilo della

sicurezza dei lavoratori, le restrizioni imposte dalla LIA, pur contribuendo ad

aumentare il controllo in questo settore, non appaiono ancora indispensabili,

così come preteso dall'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI. Come giustamente evidenziato

dall'insorgente nei suoi allegati di causa, il diritto federale - e in

particolare la LL, la LDist, la legge federale concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005

(LLN; 822.41) - prevede già tutta una serie di strumenti e di istituti

destinati sia alla tutela dei lavoratori, sia a combattere i fenomeni del dumping

salariale e del lavoro nero. Spetta quindi in primo luogo alle autorità

preposte all'applicazione di tali normative, e segnatamente in Ticino all'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro (UIL), all'Ufficio per la sorveglianza del mercato

del lavoro e alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione

delle persone, fare uso di questi mezzi al fine di reprimere le situazioni

irregolari senza che si renda necessario erigere degli ostacoli volti a pre-ventivamente

limitare le possibilità d'accesso al mercato delle ditte provenienti da fuori

Cantone.

Certo, nella misura in cui, come visto sopra (cfr. consid. 3.4), in base al

principio del luogo d'origine, la CO 1 dovrebbe di massima tener conto per la

propria attività sull'intero territorio svizzero unicamente degli eventuali CCL

in vigore nel Canton Lucerna, vi è il rischio che, in quanto offerente esterna,

possa magari risultare favorita per rapporto agli offerenti locali, qualora il

costo sociale delle merci o dei servizi da essa proposti dovesse risultare

inferiore per effetto delle diverse prescrizioni in materia di protezione dei

lavoratori vigenti nel Cantone di sede. Atteso come la LMI non debba avere per

scopo di incoraggiare il dumping salariale, resta però il fatto che l'imposizione

agli offerenti esterni delle prescrizioni sociali vigenti nel luogo di

destinazione della prestazione non si giustifica in modo sistematico. In questo

senso, l'obbligo fatto anche agli offerenti esterni dall'art. 9 lett. c LIA di

rispettare i CCL in vigore in Ticino non può avere una portata generale (cfr.

DTF 124 I 107). L'applicazione agli offerenti esterni delle disposizioni in

materia di condizioni di lavoro vigenti nel luogo di destinazione potrebbe

entrare in linea di conto soltanto se dovesse essere dimostrato che le

prescrizioni del luogo d'origine sono tali da generare un indebito vantaggio in

ragione di una minor protezione sociale dei lavoratori. Evenienza, questa, che

comunque all'interno del mercato svizzero dovrebbe risultare molto rara (cfr. Bianchi della Porta, op. cit., n. 26 ad

art. 3 LMI).

4.3.2.3. Sempre in base al suo art. 1, la LIA dovrebbe inoltre servire "a

prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza".

La protezione della buona fede nelle relazioni commerciali costituisce a sua

volta un interesse pubblico, suscettibile di giustificare delle restrizioni

alla libertà economica e alla libertà di accesso ai mercati (DTF 125 I 335

consid. 2a con riferimenti). Sennonché, come già per le norme a tutela dei

lavoratori, anche a questo proposito la LIA non contiene nessuna disposizione

autonoma, limitandosi ad enunciare all'art. 9 lett. f un generico divieto di praticare

una concorrenza sleale. Ancora una volta non ci si può dunque esimere dal

rilevare come le sanzioni applicabili in questo ambito siano esaustivamente

previste dagli art. 23 e segg. della legge federale contro la concorrenza

sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241), di modo che pure in questo ambito

ai Cantoni non è data alcuna competenza di prevedere delle ulteriori misure,

come, ad esempio, vietare ad una ditta di svolgere la propria attività, secondo

quanto sancito dall'art. 20 cpv. 1 lett c LIA, in aggiunta a quelle esaustivamente

contemplate dagli art. 23 e segg. LCSl (cfr. Diebold/Berthoud,

op. cit., pag. 145).

Secondo la resistente, il sistema instaurato dalla LIA servirebbe ad esercitare

un controllo effettivo sul pagamento dei contributi sociali e paritetici da

parte delle ditte attive nel settore artigianale, ciò che impedirebbe alle

imprese morose di operare sul mercato in un regime di concorrenza sleale,

contribuendo nel contempo a meglio tutelare i lavoratori. Tuttavia, in linea

con quanto appena esposto, il Tribunale federale in una sua sentenza del 13

marzo 2000 (pubblicata in RDAT II 2000 n. 45), statuendo su di una vertenza in

materia di LEPICOSC, ha chiaramente indicato che lo stralcio dall'albo delle

imprese di costruzione di una ditta in mora con il pagamento dei

contributi sociali, dei premi assicurativi obbligatori e degli oneri fiscali,

con il conseguente divieto per la stessa di continuare a svolgere la propria

attività, costituiva un provvedimento lesivo del principio della forza

derogatoria del diritto federale, che regola in modo esaustivo queste materie e

priva così i Cantoni di qualsiasi competenza per quanto attiene

all'emanazione di ulteriori disposizioni volte ad assicurare il versamento di

questo genere di oneri da parte dei datori di lavoro. I principi enunciati in

questa sentenza - la quale, tra l'altro, non è stata minimamente recepita dal

legislatore cantonale che ha sino ad ora tralasciato di apportare i necessari

correttivi alla normativa sulle imprese edili - valgono per analogia anche nel

presente ambito, visto come la LIA e la LEPICOSC prevedano a questo proposito

delle disposizioni praticamente identiche (art. 9 lett. e, 18 e 20 cpv. 1 LIA,

art. 6 lett. e, 13 e 16 cpv. 1 LEPICOSC). Ne consegue pertanto che per essere

rispettosa del diritto di rango superiore l'attività di controllo che la CV-LIA

si prefigge di esercitare in questo ambito non potrebbe dar luogo a nessun

provvedimento sanzionatorio o inibitorio, fondato sul diritto cantonale, nei

confronti di quelle ditte che non dovessero risultare in regola con il

pagamento degli oneri sociali e tributari. Circostanza, questa, che fa apparire

le limitazioni contemplate da questa stessa legge non adeguate al raggiungimento

degli scopi prefissati dalla LIA in materia di lotta contro la concorrenza sleale.

4.3.2.4. Si deve pertanto ritenere che a

sostegno delle restrizioni al libero accesso al mercato previste dalla LIA

restano unicamente dei motivi intesi a proteggere le imprese locali da una

concorrenza, soprattutto estera, ritenuta sconveniente, figurando questa tra le

ragioni che il legislatore cantonale ha esplicitamente indicato nei materiali

legislativi per giustificare l'adozione di questa normativa (cfr. supra consid.

3.3). Ciò costituisce tuttavia un'illecita interferenza nella libera

concorrenza tra imprese che non può essere ammessa. Si tratta, in effetti, di

un fine avente

carattere marcatamente dirigista, volto a favorire certe imprese a discapito di

altre (cfr. Diebold/Berthoud, op.

cit., pag. 145 e 146; STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4, pag.

12) e, in quanto tale, chiaramente contrario sia alla libertà economica,

garantita dall'art. 27 Cost., sia alla libertà di circolazione all'interno

della Svizzera, sancita dall'art. 95 cpv. 2 Cost., la quale costituisce un vero

e proprio diritto di rango costituzionale (cfr. DTF 119 Ia 35 consid. 1), volto

ad assicurare non solo la reciproca riconoscenza dei diplomi, ma in modo più

generale l'accesso indiscriminato ad una professione, come pure a vietare un aggravio eccessivo e non giustificato da ragioni obiettive dell'esercizio

di una professione, così come potrebbe risultare dalle diverse regolamentazioni

cantonali (DTF 130 I 26 consid. 7.1; 125 II 56 consid. 3a; 123 I 259 consid.

2b; 122 I 109 consid. 4b).

Ne discende pertanto che, alla luce dello scopo sostanzialmente protezionistico

perseguito dalla LIA, le restrizioni previste da questa legge, oltre a non

adempiere i criteri previsti dall'art. 3 cpv. 1 lett. b e c LMI, si rivelano

pure lesive dell'art. 3 cpv. 3 LMI in quanto costituiscono per le ditte aventi

sede al di fuori del Cantone Ticino delle barriere dissimulate per quanto

attiene all'accesso al mercato nei settori artigianali regolati dalla suddetta

legge.

5. 5.1. Giusta l'art. 3

cpv. 4 LMI, le decisioni in materia di restrizioni del libero accesso al

mercato devono essere prese con una procedura semplice, rapida e gratuita.

Secondo la ricorrente, anche questa norma sarebbe stata nell'occasione

disattesa dalla CV-LIA.

5.2. La critica è sicuramente fondata. La procedura che la CO 1 ha dovuto

seguire per cercare, peraltro senza riuscirvi, di ottenere l'iscrizione all'albo

delle imprese artigianali non può essere considerata semplice nel senso inteso

dalla suddetta norma. La ditta ha dovuto rivolgersi a più riprese alla CV-LIA,

la quale con la decisione qui contestata ha accertato il suo obbligo di

inoltrare una domanda di iscrizione riempiendo il relativo modulo ufficiale e

allegando allo stesso i numerosi documenti richiesti dalla LIA, parte dei quali

ottenibili presso terzi solo previo pagamento dei relativi emolumenti. Il

dispendio di tempo e l'onere amministrativo che ne deriverebbe non possono

assolutamente essere considerati trascurabili.

Non permette di sovvertire questa conclusione la semplice circostanza che, come

sostenuto dalla CV-LIA, la quasi totalità dei documenti che la CO 1 dovrebbe

produrre per potersi iscrivere all'albo delle imprese artigianali è costituita

dalla documentazione standard che le ditte devono regolarmente produrre per

poter partecipare alle procedure di concorso in ambito di commesse pubbliche.

Anche su questo punto occorre in effetti convenire con la ricorrente sul fatto

che, se un offerente esterno vuole accedere al mercato ticinese per esercitare

la propria attività in ambito artigianale, questo non significa ancora che quest'ultimo

intenda automaticamente partecipare alle procedure in materia di commesse

pubbliche indette in questo Cantone. Per cui non è perché il diritto delle

commesse pubbliche esige l'adempimento di determinati requisiti professionali e

personali al fine di attestare l'idoneità di una ditta artigianale a

partecipare ad una procedura di concorso, che allora la stessa cosa si

giustifica anche per poter semplicemente offrire delle prestazioni professionali

al di fuori di questo specifico settore in un Cantone diverso da quello di sede.

Dal profilo dei tempi di evasione della domanda, occorre poi rilevare che la CO

1 ha presentato la sua istanza di iscrizione fondata sulla LMI il 20 giugno

2016 per poi ottenere una decisione negativa soltanto il 2 dicembre 2016, dopo

che anche la RI 1 era intervenuta presso la CV-LIA. Ad oggi essa non è ancora

legittimata ad operare in Ticino. Il che disattende il principio di celerità

prescritto dall'art. 3 cpv. 4 LMI.

Infine, il fatto che la CO 1 dovrebbe versare la somma di almeno fr. 600.- a

titolo di tasse d'iscrizione è chiaramente lesivo del principio di gratuità

della procedura, sancito dalla medesima norma (cfr. Diebold/Berthoud, op. cit., pag. 146).

La circostanza secondo cui nel Canton Lucerna

questa ditta non debba pagare alcun emolumento per poter esercitare la propria

attività aziendale è del tutto irrilevante e non giustifica affatto

l'imposizione nei suoi confronti di un simile obbligo in Ticino. Valesse il

contrario, come sostenuto dalla CV-LIA, il principio di gratuità verrebbe

svuotato di qualsiasi contenuto.

Così come pure non è assolutamente dirimente qualificare dal profilo giuridico un

simile onere finanziario. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di sottolineare

che i Cantoni non hanno il diritto di

prelevare nessun genere di tributo in questo ambito. In un caso

concernente un avvocato zurighese al quale era stata rilasciata

l'autorizzazione per poter esercitare la sua professione nel Cantone di

Appenzello Interno, il Tribunale federale ha considerato lesivo del principio

della gratuità della procedura il fatto che le autorità di quest'ultimo Cantone

avessero messo a carico del richiedente una tassa di cancelleria pari a fr.

50.- (DTF 123 I 313 consid. 5). In questo modo è stato chiarito che la gratuità

della procedura sancita dalla LMI dev'essere assoluta, nel senso che i Cantoni

non hanno neppure il diritto di ricuperare i costi generati dal procedimento

d'ammissione stesso. Una deroga a questa regola può entrare in linea di conto

soltanto in situazioni eccezionali, qualora dovesse risultare che l'istante ha

agito in maniera contraria al principio della buona fede oppure è venuto meno

al suo dovere di collaborazione, cagionando in questo modo dei costi inutili

alle autorità. Da notare che il principio della gratuità non concerne soltanto

i casi in cui la procedura verte sul riconoscimento di un certificato di

capacità in senso stretto, ma anche quelli in cui la validità di una simile

attestazione non è in discussione, ma si tratta di valutare se sussistano altri

motivi per limitare l'accesso al mercato di un offerente esterno (DTF 123 I 313

consid. 5; 125 I 276 consid. 6 non pubblicata; sull'argomento cfr. anche: Matteo Cassina, Legge federale sul

mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del

Tribunale federale, in: RDAT I-2000, pag. 99 e segg. e in particolare pagg. 106

e 107).

In quest'ottica, quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2bis RLIA in materia di

emolumenti a carico delle ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone non

è pertanto rispettoso dei principi della LMI appena esposti, nella misura in

cui fa dipendere la gratuità dell'iscrizione dal fatto che le stesse siano

abilitate ad operare nel loro Cantone di origine e che rispettino i requisiti posti

dagli art. 6 e 7 LMI.

6. 6.1.

Alla luce di tutto quanto precede, si deve pertanto concludere che il ricorso

della RI 1 deve essere accolto nel senso

che è accertato che la decisione 2

dicembre 2016 della CV-LIA, con la quale è stato accertato l'obbligo per la CO

1, __________, di iscriversi all'albo delle imprese artigianali rispettando le

formalità e le condizioni previste dalla LIA, limita l'accesso al mercato di

tale ditta in modo lesivo dei principi scaturenti dalla LMI.

6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm) e

non si assegnano ripetibili, dal

momento che la CO 1, pur essendo patrocinata da un avvocato, non ha formulato

nel corso di causa domande di giudizio (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza è accertato che la decisione 2 dicembre 2016 della

commissione di vigilanza sulle imprese artigianali, con la quale è stato

accertato l'obbligo per la CO 1, __________, di iscriversi all'albo delle

imprese artigianali rispettando le formalità e le condizioni previste dalla LIA,

limita l'accesso al mercato di tale ditta in modo lesivo dei principi

scaturenti dalla LMI.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese e non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera