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Decisione

52.2016.646

Sanzione disciplinare

4 agosto 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli. Tale sentenza è nel frattempo cresciuta in giudicato, dopo che la seconda

Camera civile ha respinto, in quanto ricevibile, il gravame interposto dall'avv.

RI 1, rilevando, tra l'altro, come l'insorgente non era stato in grado di

dimostrare l'erroneità dell'assunto pretorile, secondo cui in forza dello

scritto steso dal medesimo il 12 dicembre 2003 (doc. C) e delle successive

richieste di restituzione delle azioni da parte dell'istante egli fosse tenuto

a restituirgliele in virtù dell'art. 400 cpv. 1 CO.

Ora, come a ragione concluso dalla Commissione, non v'è chi non veda come con

il suo agire il ricorrente non solo si sia venuto a trovare in un palese

conflitto d'interessi, al più tardi nel momento in cui le azioni sono state

rivendicate (anche) da sua moglie, ma abbia addirittura agito contro gli interessi

del suo cliente, nella misura in cui gli ha negato la restituzione dei suddetti

20 titoli, procedendo al deposito degli

stessi in via giudiziale e costringendolo ad adire, per il tramite di un

altro patrocinatore, la giustizia civile per ottenerne la riconsegna. Rifiuto

che, come osservato dalla precedente istanza, risulta oltretutto contrario -

non solo dal profilo del diritto civile (cfr. sentenze citate), ma anche sotto

l'aspetto deontologico - al dovere dell'avvocato di restituire a prima richiesta

tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto dal cliente o da terzi in forza del mandato (cfr. art. 400 cpv. 1 del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 1765; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 150).

Il ricorrente è dunque senz'altro incorso in un conflitto d'interessi proibito

dall'art. 12 lett. c LLCA, ritenuto che il rischio di essere influenzato dai

suoi stretti legami personali nello svolgimento della sua attività

professionale nei confronti del segnalante non solo è diventato concreto, ma si

è addirittura materializzato con la mancata

restituzione a G__________ di tutte le azioni che l'insorgente aveva da lui

ricevuto in deposito. Tale conflitto ha privato l'avv. RI 1 della necessaria

indipendenza, inducendolo a non svolgere correttamente la sua professione,

privilegiando all'evidenza gli interessi della consorte (così come della

cognata e della suocera), a detrimento di quelli del denunciante, violando non

solo il suo dovere di fedeltà (art. 12 lett. c LLCA), ma anche quello di cura e

di diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STF 2C_889/2008 citata,

consid. 3.1.3; cfr. pure Fellmann, op.

cit., ad art. 12, n. 15). Doveri che nella fattispecie gli avrebbero imposto di

rimettere l'incarico e di restituire senza indugio al segnalante tutte le

azioni che aveva da lui ricevuto.

5. Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1. In caso di violazione della

LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere

cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto

definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione

gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta

della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa

o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità

deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un

interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata

della natura e della gravità della violazione delle regole professionali.

Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale

fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar

modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto

dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4

dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas

Poledna in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,

Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

5.2. In

concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave principi cardine che

regolano la professione di avvocato. La violazione è tanto più pesante se solo

si considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto

d'interessi era concreto, ma ha addirittura realizzato il suddetto rischio, dapprima rifiutandosi di riconsegnare i

titoli e successivamente attivandosi personalmente per depositare gli stessi in

Pretura, giungendo così effettivamente a svolgere in maniera scorretta la sua

professione nei confronti del suo cliente. Egli, infatti, non solo non ne ha

correttamente tutelato gli interessi, ma ha addirittura agito a suo svantaggio,

costringendolo pure a rivolgersi ad un altro legale per promuovere una causa

civile al fine di ottenere ragione delle proprie pretese. Alla violazione

dell'obbligo di evitare conflitti d'interesse si aggiunge quindi anche l'inosservanza

del dovere di esercitare la professione con cura e diligenza. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di

autocritica e ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che

egli non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto quanto esposto, si

giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla Commissione,

per la violazione di cui si è detto. La

sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto

prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità.

Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare

sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono

stati in concreto disattesi.

6. 6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera