52.2016.646
Sanzione disciplinare
4 agosto 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.646
Lugano
4 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso 28 dicembre 2016 dell'
RI
1
contro
la
decisione 28 novembre 2016 (n. 151) con cui la Commissione di disciplina
degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.-, a titolo di sanzione
disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 6 ottobre 2016 G__________,
per il tramite del suo patrocinatore, ha segnalato alla Commissione di
disciplina degli avvocati (in seguito: Commissione) il comportamento a suo dire
contrario alle norme professionali tenuto dall'avv. RI 1, qui ricorrente. Il denunciante
ha in particolare rimproverato al legale (coniugato con sua figlia) di essersi
rifiutato di restituirgli le azioni della __________ SA che anni prima aveva da
lui ricevuto in deposito, adducendo - a giustificazione del suo diniego - che
parte del pacchetto azionario era stato rivendicato dalla sua ex-moglie e dalle
sue figlie e costringendolo quindi a promuovere una causa davanti al competente
foro civile a tutela dei propri diritti.
b. Preso atto di tale
segnalazione, l'11 ottobre 2016 la Commissione ha aperto nei confronti
dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art.
12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23
giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio
2012 (LAvv; RL 3.2.1.1; violazione dell'obbligo di restituzione di atti), come
pure degli art. 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11 del codice svizzero di
deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; conflitto d'interessi).
c. Chiamato a pronunciarsi in
merito, l'insorgente - contestando di fatto ogni addebito mosso nei suoi
confronti - ha spiegato di avere già riconsegnato a __________ 80 azioni,
precisando che avrebbe provveduto a breve a depositare giudizialmente i restanti 20 titoli - rivendicati dalla di lui
ex-moglie (18 azioni) e dalle di lui figlie (1 azione ciascuna) - in quanto,
con sentenza 10 ottobre 2016, la Pretura di __________ aveva accolto la sua
richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere in tal senso.
B. Con decisione 28 novembre 2016, la
Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al
pagamento di una multa di fr. 800.-, ritenendo che egli fosse incorso in
una violazione degli art. 12 lett. c LLCA e 16 LAvv. Secondo la precedente
istanza, indipendentemente da quanto stabilito nella sentenza pretorile,
rifiutandosi di riconsegnare a G__________ una parte delle azioni che questi
aveva depositato presso di lui e chiedendo alla competente autorità
l'autorizzazione al loro deposito giudiziale, il ricorrente avrebbe favorito
coloro che rivendicavano quei titoli (ovvero sua moglie, sua cognata e sua suocera),
ponendosi così in una situazione di palese e concreto conflitto di interessi
nei confronti del segnalante, verso cui sarebbe invece stato tenuto al
rispetto del dovere di restituzione sancito dall'art. 400 cpv. 1 della legge
federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS
220), imposizione che può assumere carattere deontologico in forza
dell'obbligo di esperire il mandato con cura e diligenza previsto dall'art. 12
lett. a LLCA. La sanzione è stata commisurata
tenendo conto della gravità della violazione commessa dall'insorgente - che,
trovatosi in una situazione di concreto conflitto d'interessi, si
sarebbe pure personalmente attivato per avvantaggiare le persone a lui vicine a
detrimento della posizione del segnalante - e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione,
l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Premesso che all'epoca
rappresentava la __________ SA e di conseguenza anche la famiglia __________
(padre, madre e due figlie), l'insorgente afferma di avere detenuto sin dal
1991 l'intero pacchetto azionario proprio per conto di tale società, rispettivamente
di tutta la famiglia __________. Sostiene di non avere ricevuto il mandato dal
solo segnalante, ma da tutti i singoli membri del nucleo familiare. Spiega che
lo scritto in cui ha indicato il denunciante quale unico titolare della
società è stato mal interpretato e erroneamente steso, ritenuto che non
voleva costituire una ricevuta di deposito, bensì semplicemente una dichiarazione
pretesa e rilasciata al signor G__________ il quale per affari propri
necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di essere l'unico
titolare dell'intero pacchetto azionario. Del resto, la titolarità delle azioni in capo anche agli altri
membri della famiglia __________ emergerebbe, oltre che dagli atti costitutivi
della società (tuttora attuali in assenza di qualsivoglia atto formale che
dimostri un trapasso di proprietà dei titoli a favore del denunciante), pure
dagli atti dell'incarto aperto presso l'Autorità regionale di
protezione, cui si erano rivolte le figlie (preoccupate per i segnali
piuttosto evidenti di confusione e disorientamento manifestati dal padre) e
davanti alla quale questi avrebbe ammesso che anche loro possedevano una quota
azionaria. Contesta quindi di essere incorso in un conflitto d'interessi,
spiegando che, confrontato con il fatto che 20 azioni venivano rivendicate sia
dal segnalante che dal resto della sua famiglia, ha chiesto l'autorizzazione al
deposito giudiziale delle stesse - effettivamente accordatagli dalla competente
autorità - proprio per evitare di trovarsi in una tale situazione. Lamenta
peraltro una carente informazione da parte della precedente istanza, che
avrebbe esperito una insufficiente e superficiale istruttoria.
D. In sede di risposta, la Commissione
ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento
impugnato.
E. In replica, il ricorrente si è
limitato a smentire quanto lamentato dal segnalante in uno scambio di
corrispondenza intercorso con il presidente della Commissione, ovvero che la situazione
venutasi a creare avrebbe ostacolato l'operatività della __________ SA.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla
decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, integrati dalle sentenze pubblicate pronunciate
il 14 aprile 2017 dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc.
12.2017.2) nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, nonché
il 30 novembre 2016 sempre dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello
(inc. 12.2016.172) e il 6 febbraio 2017 dal Tribunale federale (STF
4A_731/2016) nella procedura di deposito giudiziale. Il richiamo dalla Pretura
di __________ dell'intero incarto relativo a quel procedimento (n. __________),
sollecitato dall'insorgente, non appare invece atto a procurare al Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia.
2. 2.1.
La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i
principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA).
La normativa unifica e disciplina in modo
esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole
professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio
del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati in FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n.
172.2).
2.2. La LLCA si applica ai titolari
di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in
Svizzera nell'ambito di un monopolio (art. 2 cpv. 1 LLCA). La normativa copre
l'insieme delle attività professionali di assistenza e di consulenza di tali avvocati, non solo quelle appartenenti al
monopolio di rappresentanza cantonale. Rientrano pertanto in questa
sfera anche attività di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di
essere esercitate da chiunque (come l'amministrazione di immobili, la contrattazione fiduciaria, l'esecuzione
testamentaria, la rappresentanza d'incasso, la gestione patrimoniale, la
prestazione di servizi economici, la partecipazione a consigli di amministrazione,
ecc.), purché vi sia una relazione diretta con la professione di avvocato. Ne sono
indizio, ad esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e
della carta intestata oppure il fatto che si ricorra all'avvocato per
esercitare o pretendere dei diritti (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011
in RtiD I-2012 n. 22 consid. 4.6.4;2C_257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3;2C_889/2008
del 21 luglio 2009 consid. 2;2A.151/2003 del 31 luglio 2003 consid. 2.2; STA
52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 3.2; 52.2014.396 dell'11 luglio 2016
consid. 5).
L'attività
extraprofessionale dell'avvocato, per contro, non è sottoposta alla LLCA. Ciò
vale, segnatamente, in riferimento a comportamenti nella vita privata,
ad attività politiche o associative, tranne il caso in cui la condotta
dell'interessato faccia venir meno i presupposti
di cui all'art. 8 LLCA per l'iscrizione in un registro cantonale (cfr. STF
2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 4.2;2C_257/2010 citata, consid. 3.1;
2C_889/2008 citata, consid. 2.1; Benoît
Chappuis, La profession d'avocat, Tome I: Le cadre légal et les
principes essentiels, Zurigo 2016, pag. 50; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz
G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/
Ginevra 2011, ad art. 2, n. 8 e ad art. 12, n. 6, 6a, 52 segg. e riferimenti; François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berna 2009, n. 1116 segg.).
2.3. In concreto, la violazione
addebitata al ricorrente s'inserisce nel
contesto di un mandato di deposito, in base al quale l'avv. RI 1 deteneva 100
azioni della __________ SA in nome e per conto di G__________, così come
anche accertato dal giudice civile (cfr. sentenza II CCA 12.2017.2 del 14
aprile 2017), dal cui giudizio non vi è motivo di scostarsi. Tale circostanza
risulta in effetti chiaramente dallo scritto 12 dicembre 2003, nel quale il ricorrente
ha dichiarato inequivocabilmente di aver ricevuto in data odierna le azioni
della __________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio ufficio a
nome e per conto del signor G__________, unico
titolare della spettabile __________ SA. Da questo scritto - redatto sulla carta intestata del suo studio legale
e sottoscritto facendo uso del titolo professionale - risulta pure che egli ha
assunto tale incarico nella sua particolare veste di avvocato e che in relazione
ad esso era pertanto soggetto alle regole professionali dell'art. 12 LLCA.
Invano il ricorrente pretende che
si tratterebbe di una questione di famiglia, che il mandato non
gli sarebbe stato conferito solo dal segnalante (bensì da tutti i membri del nucleo
familiare) e che il citato scritto 12 dicembre 2003 sarebbe stato mal
interpretato e erroneamente steso, nella misura in cui non voleva costituire
una ricevuta di deposito, bensì semplicemente una dichiarazione pretesa e
rilasciata al signor G__________ il quale per
affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di
essere l'unico titolare dell'intero pacchetto azionario. Tali affermazioni - che l'insorgente ha
addotto solo in un secondo tempo anche in sede civile (cfr. sentenza II CCA
12.2017.2 del 14 aprile 2017) e che sono volte non tanto a contestare l'esistenza
di un'attività professionale svolta in qualità di avvocato, ma piuttosto a
negare la sussistenza della violazione addebitata - risultano comunque
strumentali e prive di qualsiasi riscontro oggettivo. In quanto tali, non sono
idonee a revocare in dubbio l'attendibilità della citata dichiarazione e le
conclusioni che anche il giudice civile ne ha tratto. Proprio dal fatto che la
suddetta attestazione è stata redatta da un avvocato e notaio - che, come tale,
non poteva non essere cosciente della portata delle proprie dichiarazioni (potendosi
in effetti presumere che siano state rilasciate
previo accertamento dei fatti rilevanti) - deriva infatti la sua affidabilità.
Del resto, se la tesi addotta in questa sede corrispondesse a verità, la
stessa getterebbe più di un'ombra sull'agire del ricorrente, che risulterebbe
in quel caso essersi prestato a redigere un documento dal contenuto inveritiero.
Ammessa una relazione diretta dell'attività
svolta per il segnalante con la professione di avvocato e dunque il suo assoggettamento
alla sorveglianza istituita dalla LLCA (cfr. STF 2C_257/2010 citata, consid.
3.3), resta ora da verificare l'esistenza della violazione dei doveri professionali
rimproverata all'insorgente.
3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. c
LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e
quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati.
Il divieto di rappresentare e
patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della
professione forense, che è collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett.
a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -
e al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV
257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3; STF 1B_354/2016 del 1° novembre 2016
consid. 3.1;1B_293/2016 del 30 settembre 2016 consi. 2.1;2C_45/2016 dell'11
luglio 2016 consid. 2.2;2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2;2C_889/2008
citata, consid. 3.1.3). L'art. 12 lett. c LLCA impone all'avvocato un
particolare obbligo di fedeltà (Fellmann,
op. cit, ad art. 12, n. 84).
Sussiste
un conflitto d'interessi ai sensi della citata disposizione allorquando l'avvocato
ha assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del
mandato deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto
con i propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa.
Non è vietato soltanto il patrocinio degli interessi di un cliente che si
contrappongono direttamente a quelli di un altro mandante (come sarebbe il caso
nell'ipotesi in cui nell'ambito di una causa il legale difendesse sia la parte
attrice che la parte convenuta). L'avvocato
non può rappresentare neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo
pregiudicare quelli di un suo cliente. In tali circostanze, per
ammettere l'esistenza di un conflitto di interessi basta che l'avvocato non si
senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse
potrebbero incidere sui propri interessi o su quelli di terzi, ai quali egli è
legato per un qualche motivo (cfr. Fellmann,
op. cit., ad art. 12, n. 84; cfr. pure Chappuis,
op. cit., pag. 114).
Da questo profilo, il divieto di conflitto d'interessi è strettamente correlato
al principio d'indipendenza: solo l'avvocato indipendente può dare sempre la
priorità agli interessi del proprio cliente. Soltanto colui che rimane
indipendente sul piano professionale, personale o economico è in grado di
adoperarsi senza riserve a favore degli interessi di un terzo. Colui che per
contro è legato ad altre persone in maniera tanto stretta da temere per le conseguenze
che il suo agire potrebbe avere su di loro, rispettivamente per quelle che la
loro reazione potrebbe avere su di lui, non potrà mai difendere con tutte le
sue forze gli interessi del suo cliente. Lo
stesso vale quando l'avvocato lascia che persone con le quali ha legami
professionali, personali o economici abbiano un'influenza diretta sulla sua
attività professionale (cfr. Fellmann,
op. cit., ad art. 12, n. 58; cfr. pure Chappuis,
op. cit., pag. 115).
In altre parole, nell'esercizio
della sua professione, l'avvocato deve essere indipendente, oltre che dallo
Stato e dagli altri attori economici, anche da terze persone. Deve segnatamente
evitare qualsiasi legame che lo esponga all'influenza di terzi e garantire che
tutto ciò che intraprende sia dettato unicamente dall'interesse del cliente. Inoltre,
benché non risulti espressamente dal testo dell'art. 12 lett. c LLCA, ha
l'obbligo di impedire ogni conflitto tra i propri
interessi e quelli dei suoi clienti: l'avvocato deve in particolare evitare che
dei legami personali (siano essi finanziari, commerciali, contrattuali o
familiari) possano porlo in un conflitto di lealtà nella misura in cui il
mandato che un cliente gli vuole conferire è atto a metterli in qualche modo in
pericolo (STF 2C_889/2008 citata, consid. 3.1.3; Chappuis, op. cit., pag. 113 e 120 seg.).
3.2. Secondo dottrina e
giurisprudenza, il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve
essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato (STF 1B_354/2016 citata, consid. 3.1;1B_293/2016 citata, consid. 2.1 e rinvii; DTF 141
IV 257 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.4.2;
STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Non è
quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che
l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del
suo cliente (STF 1B_293/2016 citata, consid. 2.1;2C_814/2014 citata,
consid. 4.1.1;2C_889/2008 citata, consid. 3.1.3).
3.3. I principi testé esposti,
oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv (secondo cui l'avvocato esercita la
professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza
e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio
delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua
attività professionale e in genere nel suo comportamento), sono recepiti anche
a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo,
nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,
costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1; 130 II 270
consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il
quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i
propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui
l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante
o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli
interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando
sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale
o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato
conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2).
4. In concreto, come già visto, l'avv.
RI 1 teneva in deposito, in nome e per conto del segnalante, 100 azioni che
quest'ultimo gli aveva consegnato diversi anni prima. Nel corso del 2016, 20 di
esse sono state rivendicate dalla moglie del ricorrente (congiuntamente alla di
lei madre e alla di lei sorella), ragion per cui questi, nonostante le espresse
richieste del segnalante, si è rifiutato di restituirgliele, postulando invece
(il 7 ottobre 2016) l'autorizzazione a depositarle giudizialmente. Autorizzazione
che gli è stata rilasciata in prima battuta dalla Pretura di __________, costringendo
il denunciante ad adire la seconda Camera civile del Tribunale d'appello, la
quale ha per finire annullato la decisione di prime cure (sentenza II CCA 12.2016.172
del 30 novembre 2016; cfr. pure STF 4A_731/2016 del 6 febbraio 2017 con cui è
stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro di essa). Da
notare, inoltre, che la restituzione delle 20 azioni ha poi dovuto essere
ordinata dal Pretore di __________, il quale, con decisione 23 dicembre 2016,
accogliendo un'istanza del segnalante, ha ingiunto al convenuto di consegnargli
Fatti
i titoli. Tale sentenza è nel frattempo cresciuta in giudicato, dopo che la seconda
Camera civile ha respinto, in quanto ricevibile, il gravame interposto dall'avv.
RI 1, rilevando, tra l'altro, come l'insorgente non era stato in grado di
dimostrare l'erroneità dell'assunto pretorile, secondo cui in forza dello
scritto steso dal medesimo il 12 dicembre 2003 (doc. C) e delle successive
richieste di restituzione delle azioni da parte dell'istante egli fosse tenuto
a restituirgliele in virtù dell'art. 400 cpv. 1 CO.
Ora, come a ragione concluso dalla Commissione, non v'è chi non veda come con
il suo agire il ricorrente non solo si sia venuto a trovare in un palese
conflitto d'interessi, al più tardi nel momento in cui le azioni sono state
rivendicate (anche) da sua moglie, ma abbia addirittura agito contro gli interessi
del suo cliente, nella misura in cui gli ha negato la restituzione dei suddetti
20 titoli, procedendo al deposito degli
stessi in via giudiziale e costringendolo ad adire, per il tramite di un
altro patrocinatore, la giustizia civile per ottenerne la riconsegna. Rifiuto
che, come osservato dalla precedente istanza, risulta oltretutto contrario -
non solo dal profilo del diritto civile (cfr. sentenze citate), ma anche sotto
l'aspetto deontologico - al dovere dell'avvocato di restituire a prima richiesta
tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto dal cliente o da terzi in forza del mandato (cfr. art. 400 cpv. 1 del codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 1765; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 150).
Il ricorrente è dunque senz'altro incorso in un conflitto d'interessi proibito
dall'art. 12 lett. c LLCA, ritenuto che il rischio di essere influenzato dai
suoi stretti legami personali nello svolgimento della sua attività
professionale nei confronti del segnalante non solo è diventato concreto, ma si
è addirittura materializzato con la mancata
restituzione a G__________ di tutte le azioni che l'insorgente aveva da lui
ricevuto in deposito. Tale conflitto ha privato l'avv. RI 1 della necessaria
indipendenza, inducendolo a non svolgere correttamente la sua professione,
privilegiando all'evidenza gli interessi della consorte (così come della
cognata e della suocera), a detrimento di quelli del denunciante, violando non
solo il suo dovere di fedeltà (art. 12 lett. c LLCA), ma anche quello di cura e
di diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STF 2C_889/2008 citata,
consid. 3.1.3; cfr. pure Fellmann, op.
cit., ad art. 12, n. 15). Doveri che nella fattispecie gli avrebbero imposto di
rimettere l'incarico e di restituire senza indugio al segnalante tutte le
azioni che aveva da lui ricevuto.
5. Ferme queste premesse, resta da
verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della
LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere
cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto
definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione
gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta
della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa
o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità
deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della
parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un
interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata
della natura e della gravità della violazione delle regole professionali.
Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto
dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4
dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
5.2. In
concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave principi cardine che
regolano la professione di avvocato. La violazione è tanto più pesante se solo
si considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto
d'interessi era concreto, ma ha addirittura realizzato il suddetto rischio, dapprima rifiutandosi di riconsegnare i
titoli e successivamente attivandosi personalmente per depositare gli stessi in
Pretura, giungendo così effettivamente a svolgere in maniera scorretta la sua
professione nei confronti del suo cliente. Egli, infatti, non solo non ne ha
correttamente tutelato gli interessi, ma ha addirittura agito a suo svantaggio,
costringendolo pure a rivolgersi ad un altro legale per promuovere una causa
civile al fine di ottenere ragione delle proprie pretese. Alla violazione
dell'obbligo di evitare conflitti d'interesse si aggiunge quindi anche l'inosservanza
del dovere di esercitare la professione con cura e diligenza. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di
autocritica e ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che
egli non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.
Alla luce di tutto quanto esposto, si
giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla Commissione,
per la violazione di cui si è detto. La
sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto
prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità.
Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare
sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono
stati in concreto disattesi.
6. 6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo
soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera