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Decisione

52.2016.650

Diniego posa di segnaletica stradale

29 novembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2016.650

Lugano

29 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Marco

Lucchini, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio

Campello

statuendo

sul ricorso 28 dicembre 2016 di

RI

1

contro

la

decisione 23 novembre 2016 (n. 5223) del Consiglio di Stato che rispinge

l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2016

con cui il municipio del comune di C________ ha respinto la sua richiesta di

posare il segnale di divieto di posteggio e/o fermata sullo slargo di S__________

all'altezza del mapp. __________ di quel comune;

ritenuto, in

fatto

che __________ è

proprietario del mapp. __________ di C__________, sul quale è iscritta una

servitù d'onere di usufrutto in favore di RI 1 e __________;

che al fondo, situato

in località __________, si accede per il tramite di S__________ (mapp. __________);

che il 14 aprile 2016 RI

1 ha domandato al municipio di C__________ di posare un cartello di divieto di

posteggio su questa strada, in corrispondenza dello slargo all'altezza del

mapp. __________, invocando il pericolo generato dal suo utilizzo abusivo quale

posteggio;

che, dopo vicissitudini

che qui non conta riportare, il 18 giugno 2016 RI 1 si è rivolto alla Sezione

degli enti locali, la quale ha trasmesso per competenza la sua richiesta

all'Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni del

Dipartimento del territorio (ASCo);

che il 16 agosto 2016 l'ASCo ha comunicato al municipio di ritenere opportuno

un sopralluogo per approfondire la tematica;

che il 23 agosto 2016 il municipio ha da un lato comunicato all'ASCo di

non aderire alla proposta di sopralluogo, dall'altro notificato a RI 1 il

diniego della posa della segnaletica, indicando la possibilità di contestare la

decisione davanti al Governo;

che con risoluzione 23 novembre 2016 (n. 5223) il Consiglio di Stato ha

dichiarato irricevibile il ricorso con cui RI 1 ha contestato la decisione del

municipio, poiché né cittadino di C_________ né portatore di un interesse

legittimo;

che contro questa decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, domandandone l'annullamento e la riforma nel senso di ordinare

al municipio la posa del cartello richiesto;

che il municipio, l'ASCo e il Governo resistono al ricorso;

Considerandi

considerato, in

diritto

che la decisione

impugnata è stata presa nel quadro di una contestazione di una decisione

municipale che ha seguito la procedura prevista dalla legge organica comunale del

10.

marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), per cui la competenza del Tribunale è data

dall'art. 208 cpv. 1 di detta legge;

che la legittimazione

attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata è certa (art. 65 cpv. 1

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),

è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv 1 LPAmm);

che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio avversato, il ricorrente -

che deve far capo al tratto stradale in parola per poter accedere alla

proprietà di cui è usufruttuario - è portatore di un interesse legittimo

secondo l'art. 209 lett. b LOC; poco importa se la strada non serve unicamente

il suo fondo, giacché appare evidente la sua relazione più stretta con essa,

rispetto a quella degli altri abitanti del comune (cfr. DTF 120 Ib 379 consid.

4c);

che, chiarito questo importante aspetto, nel caso di specie occorre comunque

considerare quanto segue;

che secondo l'art. 3 cpv. 2 primo periodo

della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione

su determinate strade; essi possono - in

particolare - adottare prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr);

che le prescrizioni locali

concernenti il traffico, cioè la collocazione o l'eliminazione di segnali di

prescrizione o di precedenza o altri segnali con carattere di prescrizioni,

devono essere decise e pubblicate secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza

sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21, nella versione in vigore dal 15 marzo 1992 (RU

1992, 514);

che nel Cantone Ticino il compito di pubblicare

le prescrizioni locali sul Foglio ufficiale è affidato all'ASCo, salvo sia

stato delegato dal Dipartimento del territorio (art. 1 cpv. 2 regolamento

della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLACStr; RL 7.4.2.1.1) al singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 1

cifra 4 legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985; LALCStr;

RL 7.4.2.1);

che il municipio di C__________

non dispone di questa delega; ne discende che esso non era competente a decidere

sulla richiesta di posare la segnaletica in esame;

che, per contro, a essere

competente è la ASCo, la quale si è peraltro dichiarata disponibile a esperire

un sopralluogo per approfondire la questione;

che, pertanto, l'esecutivo

comunale anziché entrare nel merito della domanda di RI 1 avrebbe dovuto

trasmettere gli atti a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm) affinché potesse

trattare la richiesta dell'insorgente;

che, emanando da

un'autorità incompetente, la decisione municipale poi impugnata davanti al

Consiglio di Stato da RI 1 era affetta da nullità, rilevabile d'ufficio in ogni

tempo (cfr. DTF 138 II 501 consid. 3.2, con riferimenti);

che il ricorso

interposto dinanzi al Governo andava quindi dichiarato irricevibile, poiché un

atto nullo, che non spiega alcun effetto giuridico, non può essere l'oggetto di

un'impugnativa tendente al suo annullamento (DTF 132 II 342 consid. 2.3, con rinvii alla dottrina; inoltre Markus Müller in: Christoph Auer/Markus Müller/ Benjamin

Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

Zurigo 2008, n. 1 ad art. 44);

che, seppure per motivi

diversi da quelli addotti dal ricorrente e in parziale accoglimento del

gravame, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso appena spiegato;

gli atti sono trasmessi all'ASCo, affinché statuisca sulla richiesta

formulata da RI 1;

che stante il fatto che le

autorità comunale e cantonale sono all'origine dell'errore procedurale che ha

indotto il ricorrente ad adire questo Tribunale, si giustifica prescindere dal

prelevare la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 23 novembre 2016

(n. 5223) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione 23 agosto 2016 (ris.

155/402 del 22 agosto 2016) del municipio del comune di C__________ è nulla;

1.3. gli atti sono trasmessi all'ASCo,

affinché decida la richiesta formulata da RI 1.

2. Non si

preleva la tassa di giustizia; l'importo di fr. 800.- anticipato da RI 1

dev'essergli restituito.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere