52.2016.650
Diniego posa di segnaletica stradale
29 novembre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2016.650
Lugano
29 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Marco
Lucchini, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 28 dicembre 2016 di
RI
1
contro
la
decisione 23 novembre 2016 (n. 5223) del Consiglio di Stato che rispinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2016
con cui il municipio del comune di C________ ha respinto la sua richiesta di
posare il segnale di divieto di posteggio e/o fermata sullo slargo di S__________
all'altezza del mapp. __________ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
che __________ è
proprietario del mapp. __________ di C__________, sul quale è iscritta una
servitù d'onere di usufrutto in favore di RI 1 e __________;
che al fondo, situato
in località __________, si accede per il tramite di S__________ (mapp. __________);
che il 14 aprile 2016 RI
1 ha domandato al municipio di C__________ di posare un cartello di divieto di
posteggio su questa strada, in corrispondenza dello slargo all'altezza del
mapp. __________, invocando il pericolo generato dal suo utilizzo abusivo quale
posteggio;
che, dopo vicissitudini
che qui non conta riportare, il 18 giugno 2016 RI 1 si è rivolto alla Sezione
degli enti locali, la quale ha trasmesso per competenza la sua richiesta
all'Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni del
Dipartimento del territorio (ASCo);
che il 16 agosto 2016 l'ASCo ha comunicato al municipio di ritenere opportuno
un sopralluogo per approfondire la tematica;
che il 23 agosto 2016 il municipio ha da un lato comunicato all'ASCo di
non aderire alla proposta di sopralluogo, dall'altro notificato a RI 1 il
diniego della posa della segnaletica, indicando la possibilità di contestare la
decisione davanti al Governo;
che con risoluzione 23 novembre 2016 (n. 5223) il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il ricorso con cui RI 1 ha contestato la decisione del
municipio, poiché né cittadino di C_________ né portatore di un interesse
legittimo;
che contro questa decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, domandandone l'annullamento e la riforma nel senso di ordinare
al municipio la posa del cartello richiesto;
che il municipio, l'ASCo e il Governo resistono al ricorso;
Considerandi
considerato, in
diritto
che la decisione
impugnata è stata presa nel quadro di una contestazione di una decisione
municipale che ha seguito la procedura prevista dalla legge organica comunale del
10.
marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), per cui la competenza del Tribunale è data
dall'art. 208 cpv. 1 di detta legge;
che la legittimazione
attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata è certa (art. 65 cpv. 1
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv 1 LPAmm);
che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio avversato, il ricorrente -
che deve far capo al tratto stradale in parola per poter accedere alla
proprietà di cui è usufruttuario - è portatore di un interesse legittimo
secondo l'art. 209 lett. b LOC; poco importa se la strada non serve unicamente
il suo fondo, giacché appare evidente la sua relazione più stretta con essa,
rispetto a quella degli altri abitanti del comune (cfr. DTF 120 Ib 379 consid.
4c);
che, chiarito questo importante aspetto, nel caso di specie occorre comunque
considerare quanto segue;
che secondo l'art. 3 cpv. 2 primo periodo
della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione
su determinate strade; essi possono - in
particolare - adottare prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr);
che le prescrizioni locali
concernenti il traffico, cioè la collocazione o l'eliminazione di segnali di
prescrizione o di precedenza o altri segnali con carattere di prescrizioni,
devono essere decise e pubblicate secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza
sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21, nella versione in vigore dal 15 marzo 1992 (RU
1992, 514);
che nel Cantone Ticino il compito di pubblicare
le prescrizioni locali sul Foglio ufficiale è affidato all'ASCo, salvo sia
stato delegato dal Dipartimento del territorio (art. 1 cpv. 2 regolamento
della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLACStr; RL 7.4.2.1.1) al singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 1
cifra 4 legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985; LALCStr;
RL 7.4.2.1);
che il municipio di C__________
non dispone di questa delega; ne discende che esso non era competente a decidere
sulla richiesta di posare la segnaletica in esame;
che, per contro, a essere
competente è la ASCo, la quale si è peraltro dichiarata disponibile a esperire
un sopralluogo per approfondire la questione;
che, pertanto, l'esecutivo
comunale anziché entrare nel merito della domanda di RI 1 avrebbe dovuto
trasmettere gli atti a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm) affinché potesse
trattare la richiesta dell'insorgente;
che, emanando da
un'autorità incompetente, la decisione municipale poi impugnata davanti al
Consiglio di Stato da RI 1 era affetta da nullità, rilevabile d'ufficio in ogni
tempo (cfr. DTF 138 II 501 consid. 3.2, con riferimenti);
che il ricorso
interposto dinanzi al Governo andava quindi dichiarato irricevibile, poiché un
atto nullo, che non spiega alcun effetto giuridico, non può essere l'oggetto di
un'impugnativa tendente al suo annullamento (DTF 132 II 342 consid. 2.3, con rinvii alla dottrina; inoltre Markus Müller in: Christoph Auer/Markus Müller/ Benjamin
Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurigo 2008, n. 1 ad art. 44);
che, seppure per motivi
diversi da quelli addotti dal ricorrente e in parziale accoglimento del
gravame, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso appena spiegato;
gli atti sono trasmessi all'ASCo, affinché statuisca sulla richiesta
formulata da RI 1;
che stante il fatto che le
autorità comunale e cantonale sono all'origine dell'errore procedurale che ha
indotto il ricorrente ad adire questo Tribunale, si giustifica prescindere dal
prelevare la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 23 novembre 2016
(n. 5223) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 23 agosto 2016 (ris.
155/402 del 22 agosto 2016) del municipio del comune di C__________ è nulla;
1.3. gli atti sono trasmessi all'ASCo,
affinché decida la richiesta formulata da RI 1.
2. Non si
preleva la tassa di giustizia; l'importo di fr. 800.- anticipato da RI 1
dev'essergli restituito.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere