Lexipedia

Decisione

52.2016.83

Riammisione all'esercizio del notariato

16 dicembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. L'avv. RI 1 è stata

ammessa all'esercizio del notariato il 17 marzo 2011. In un primo momento ha

svolto tale attività a tempo parziale presso uno studio legale e notarile di in

cui era occupata nella misura del 50%, mentre per il rimanente 50% era (e ha

continuato ad essere fino al 28 febbraio 2013) alle dipendenze dello Stato del

Cantone Ticino quale segretario assessore presso la Pretura di __________.

In concomitanza con la

conclusione dell'attività presso lo studio legale e notarile e la sua

assunzione presso l'Azienda Elettrica Ticinese (in seguito: AET), il 31

dicembre 2012 l'avv. RI 1 ha volontariamente rinunciato alla funzione pubblica,

riservandosi con la nuova datrice di lavoro la facoltà di ridurre il tempo di impiego

per tornare a svolgere le mansioni notarili.

b. Realizzatesi le

condizioni per ridurre del 10% il grado di occupazione presso AET (attualmente

al 100%), con istanza 19 giugno 2015 l'avv. RI 1 ha chiesto di essere riammessa

all'esercizio del notariato a tempo parziale, precisando che se, diversamente

da quanto ipotizzato, il tempo dedicato alle mansioni notarili non dovesse rivelarsi

sufficiente a garantirne la qualità, sarà possibile ridurre ulteriormente la

percentuale di attività presso AET.

B. Con decisione 12 gennaio

2016, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (in seguito:

Commissione) ha sottoposto l'accoglimento dell'istanza e la riammissione dell'avv.

RI 1 all'esercizio del notariato alle seguenti condizioni:

- esercizio

dell'attività lavorativa alle dipendenze di AET in una percentuale non

superiore al 50%;

- esercizio

dell'attività notarile in uffici propri, distinti dagli spazi della datrice di

lavoro in modo tale da garantire a prima vista che l'attività notarile possa

essere esercitata al di fuori di qualsiasi influenza da parte della datrice di

lavoro e in modo del tutto indipendente;

- impegno

formale a non rogare atti che vedano coinvolta la datrice di lavoro;

precisando che, non appena

avesse comprovato il loro adempimento e presentato la documentazione richiesta

dall'art. 22 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 3.2.2.1),

la riammissione all'esercizio del notariato avrebbe avuto luogo senza ulteriori

formalità.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone la modifica, nel senso che, in via principale, la sua riammissione

all'esercizio del notariato venga condizionata alla dimostrazione di aver ridotto

la sua attività presso l'azienda cantonale almeno del 10%. In via subordinata,

chiede che il grado minimo di attività notarile venga fissato al 20% e, in via

ancor più subordinata, che esso venga definito dall'autorità giudicante.

L'insorgente contesta la condizione posta dall'istanza inferiore secondo cui il

proprio impiego presso AET non potrebbe superare il 50%. Essa procederebbe in

sostanza da un'insostenibile interpretazione del concetto di "impiego

permanente o duraturo" prescritto dall'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Anche un

esercizio dell'attività notarile con un tempo di occupazione pari al 10%,

soggiunge l'insorgente, le permetterebbe di essere sufficientemente disponibile

nei confronti della clientela. Lamenta infine una disparità di trattamento con

gli avvocati che fungono solo occasionalmente da notai.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone la Commissione, richiamando la precedente giurisprudenza della Camera

per l'avvocatura e il notariato (cui è subentrata con effetto al 1° luglio

2015), che ritiene debba essere confermata anche sotto l'egida della nuova

legge sul notariato, la quale, sul tema dell'incompatibilità, riprende

integralmente il testo della previgente normativa.

E. Con la replica, l'insorgente

ribadisce le proprie conclusioni e domande di giudizio ma ipotizza, in

alternativa alla sua richiesta principale, l'eventuale rilascio di un'autorizzazione

di durata determinata, al termine della quale verificare se il tempo dedicato

all'attività notarile sia stato effettivamente sufficiente.

In sede di duplica, anche

la Commissione si riconferma nella sua posizione. Dei suoi argomenti si dirà,

se necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata

dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1, per rimando dell'art.

104 LN). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le

prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale

la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

Considerandi

2.

2.1. Il notaio è un pubblico ufficiale (art. 1 cpv. 1 LN) che adempie

una funzione statale quale organo della giurisdizione non contenziosa (cfr. Michel

Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2014, pag. 33, n. 53; Mario

Postizzi, L'attività ministeriale del notaio, Una lettura "a

quadrifoglio", vol. 20 collana gialla CFPG, Bellinzona 2016, pag.

14, n. 14). Egli deve dar prova della dignità, della delicatezza e della

cortesia che impone l'esercizio della sua professione, oltre che salvaguardare

in modo imparziale gli interessi delle parti (Mooser,

op. cit., pag. 36, n. 53c e d).

2.2

L'esercizio del notariato è regolato dai Cantoni (Mooser, op. cit., pag. 36, n.

55).

Nei Cantoni - come il

Ticino - in cui il notariato è una libera professione, la sua funzione pone il

notaio in un rapporto di diritto pubblico speciale (DTF 124 I 297 consid. 4a;

STF 2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid.

7.2

): egli è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia

richiesto (cfr. art. 9 LN) e soggiace ad una serie di incompatibilità (cfr. 23

LN), ma rimane indipendente dallo Stato ed esercita la sua funzione a proprio

nome e sotto la propria responsabilità, assumendone i profitti e i rischi (DTF

124.

I 297 consid. 4a; RDAT II-1997 n. 10 consid. 3b; SJ 1990 pag. 97 consid.

2b).

2.3

Giusta l'art. 23 cpv.

1.

LN, la funzione di notaio è incompatibile:

- con la

carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dell'ordine

giudiziario (lett. a);

- con

qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente

o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un

Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto

pubblico (lett. b);

- con le

professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di

assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e

consulente finanziario, con l'esercizio di un'attività commerciale non casuale,

e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esserci collisione

di interessi (lett. c).

La

legge non definisce la nozione di impiego o funzione "a carattere

permanente o duraturo" che determina un'inconciliabilità con la

funzione di notaio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Considerati gli

scopi perseguiti da quest'ordine di norme - come rettamente interpretato dalla

precedente istanza - dev'essere considerato tale ogni rapporto di lavoro (al

servizio dello Stato o delle sue aziende) che assorbe il titolare a tempo pieno

o in misura preponderante, laddove preponderante è, per definizione, l'attività

lucrativa che occupa più del 50% dell'orario lavorativo del notaio (cfr. Stephan Wolf/Aron Pfammatter in Stephan Wolf (curatore), Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern,

Berna 2009, n. 5 ad art. 4 NG). Il

principio dell'incompatibilità della funzione di notaio con un'attività

lucrativa preponderante deve infatti valere non soltanto per i rapporti di

natura privata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LN (cfr. al

riguardo: STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid.

3c), ma anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico

giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LN (cfr. nello stesso senso: RDAT citata,

consid. 3e in fine). Le norme che regolano i casi di incompatibilità

perseguono in effetti finalità specifiche, che essenzialmente mirano tutte a

garantire nella misura del possibile la qualità del servizio che il notaio

accetta di assumere (cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla LN, pag. 12; cfr. anche Mooser,

op. cit., pag. 61, n. 101; STF

2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 7.2.1). Esse sono in particolare destinate a garantire l'indipendenza

e la neutralità del notaio, oltre che a fare in modo che egli disponga di tempo

sufficiente da dedicare alla propria clientela e che rispetti al meglio i

doveri derivanti dalla sua funzione, come pure ad assicurargli l'acquisizione

della necessaria esperienza (cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12; Mooser, op. cit., pag. 61, n. 101; Wolf/Pfammatter,

op. cit., n. 1-2 ad art. 4 NG; Hans Marti,

Bernisches Notariatsrecht, Berna 1983, n. 2-3 ad art. 3 NG; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal

1995, pag. 121-123, n. 443-444 e 446; Louis

Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, Zurigo 1976, pag. 61; RNRF 89/2008,

pag. 364 consid. 4.2; DTF 133 I 259 consid. 3.3). È ben vero che il rapporto di

dipendenza esistente nei confronti di un datore di lavoro, i cui interessi l'impiegato deve in primo luogo difendere (ciò che

potrebbe creare la parvenza che anche come notaio questi agisca soprattutto

nell'interesse del datore di lavoro) non sussiste, di principio, nei confronti

dello Stato (o delle sue aziende), quando questo è il datore di lavoro

(cfr. STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3e). D'altra

parte però, anche per l'impiegato o funzionario di un ente pubblico sussiste il

rischio, tenuto conto in particolare della rimunerazione che percepisce nel

quadro di un simile impiego, che tale posizione possa indebolire l'indispensabile

indipendenza e neutralità del notaio ed intaccare la necessaria fiducia che i

cittadini devono avere in lui quando richiedono i suoi servizi (cfr. STF

2C_507/2011 citata, consid. 7.2).

Da tutto ciò discende che le attività accessorie, segnatamente un impiego o una

funzione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN, non devono occupare una parte

preponderante dell'orario lavorativo del notaio (ovvero superiore al 50%), il

cittadino dovendo oltretutto potersi

attendere dal pubblico ufficiale che sia raggiungibile nell'orario ordinario di apertura degli uffici (cfr. RNRF

77/1996, pag. 110 consid. 3d; Mooser,

op. cit., pag. 62 seg., n. 102 segg.).

Una diversa interpretazione della

norma in questione - che ammettesse simili attività con un grado di

occupazione superiore al 50% - non è invece sostenibile, poiché vanificherebbe i

diversi scopi da essa perseguiti.

3.

In concreto, controversa è la

decisione con cui la Commissione ha subordinato la riammissione della

ricorrente all'esercizio del notariato - contemporaneamente al suo impiego

presso AET - alla condizione che la percentuale di occupazione presso l'azienda

cantonale non sia superiore al 50%. Tale provvedimento resiste alle critiche

dell'avv. RI 1, che chiede di diminuire solo al 90% - o, semmai, all'80% - la

sua percentuale di attività presso l'attuale datore di lavoro.

La sua pretesa - come rettamente dedotto dalla Commissione - si scontra infatti

con il disposto dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN e i principi suesposti, secondo

cui la funzione di notaio è incompatibile con un'attività lucrativa

preponderante. Secondo i suoi progetti, la ricorrente dedicherebbe infatti all'attività

notarile soltanto una minima frazione del suo tempo lavorativo (10% o, al massimo,

20%), che continuerebbe ad impiegare per la maggior parte alle dipendenze dell'azienda

cantonale. Ben lungi dal raggiungere il 50%, la percentuale che l'insorgente

consacrerebbe all'attività notarile è senz'altro insufficiente a garantire lo

svolgimento inappuntabile della sua funzione pubblica, assicurando la necessaria

indipendenza e neutralità. Neppure consentirebbe il rispetto degli obblighi di

formazione continua sanciti dagli art. 13 LN e 2 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL

3.2.2.1

), che prevedono, tra l'altro, che il notaio sia costantemente

aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e che partecipi personalmente

(almeno una volta all'anno, pena l'apertura di un procedimento disciplinare a

suo carico) a corsi di aggiornamento e seminari riconosciuti dall'Ordine dei

notai. Né permetterebbe alla ricorrente di accumulare la necessaria esperienza

per svolgere al meglio la sua funzione. Eccessivamente limitata sarebbe inoltre

la sua disponibilità verso i clienti che devono invece poter contare sulla

reperibilità del notaio nei normali orari di ufficio. Fintanto che occupa la

maggior parte del suo tempo di lavoro (> 50%), l'impiego presso AET costituisce

pertanto un'attività lucrativa preponderante incompatibile con l'esercizio del

notariato, come giustamente concluso dalla precedente istanza. In questo senso,

neppure può essere accolta la richiesta, formulata nella replica, tendente al

rilascio di un'autorizzazione di durata determinata, soggetta a verifica.

Da respingere è poi la

tesi dell'insorgente che pretende che il suo caso giustifichi un'eccezione alla

regola: a differenza della normativa bernese

(cfr. Wolf/Pfammatter, op. cit., n. 6 ad art. 4 NG e n. 16 ad

art. 9 NG), la LN non prevede infatti deroghe al principio dell'incompatibilità

della funzione pubblica con un'attività lucrativa preponderante. La normativa

ticinese non appare in ogni caso eccessivamente severa, ove solo si consideri che

vi sono cantoni, quali il Canton Vallese, che addirittura escludono la

possibilità di svolgere il notariato parallelamente a un impiego alle

dipendenze di un ente pubblico (cfr. STF 2C_507/2011 citata, consid. 7).

Da ultimo, parimenti nel vuoto cade la

censura con cui l'insorgente lamenta una disparità di trattamento con gli

avvocati che fungono solo occasionalmente da notai: come giustamente ricordato

dalla Commissione (cfr. duplica), per espressa scelta del legislatore, tra la

funzione di notaio e l'esercizio dell'avvocatura non vi è incompatibilità, indipendentemente

dal grado di occupazione (ritenuti tra l'altro lo stretto legame e le sinergie

tra queste due attività, cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12-13 e rimandi).

4.

4.1. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va respinto.

4.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera