52.2016.83
Riammisione all'esercizio del notariato
16 dicembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.83
Lugano
16 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso 18 febbraio 2016 di
RI
1
contro
la
decisione 12 gennaio 2016 (n. 18.2015.158) con cui la Commissione per il
notariato del Tribunale d'appello ha sottoposto a determinate condizioni la
sua riammissione all'esercizio del notariato nel Canton Ticino e reiscrizione
nell'albo dell'Ordine dei notai;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. L'avv. RI 1 è stata
ammessa all'esercizio del notariato il 17 marzo 2011. In un primo momento ha
svolto tale attività a tempo parziale presso uno studio legale e notarile di in
cui era occupata nella misura del 50%, mentre per il rimanente 50% era (e ha
continuato ad essere fino al 28 febbraio 2013) alle dipendenze dello Stato del
Cantone Ticino quale segretario assessore presso la Pretura di __________.
In concomitanza con la
conclusione dell'attività presso lo studio legale e notarile e la sua
assunzione presso l'Azienda Elettrica Ticinese (in seguito: AET), il 31
dicembre 2012 l'avv. RI 1 ha volontariamente rinunciato alla funzione pubblica,
riservandosi con la nuova datrice di lavoro la facoltà di ridurre il tempo di impiego
per tornare a svolgere le mansioni notarili.
b. Realizzatesi le
condizioni per ridurre del 10% il grado di occupazione presso AET (attualmente
al 100%), con istanza 19 giugno 2015 l'avv. RI 1 ha chiesto di essere riammessa
all'esercizio del notariato a tempo parziale, precisando che se, diversamente
da quanto ipotizzato, il tempo dedicato alle mansioni notarili non dovesse rivelarsi
sufficiente a garantirne la qualità, sarà possibile ridurre ulteriormente la
percentuale di attività presso AET.
B. Con decisione 12 gennaio
2016, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (in seguito:
Commissione) ha sottoposto l'accoglimento dell'istanza e la riammissione dell'avv.
RI 1 all'esercizio del notariato alle seguenti condizioni:
- esercizio
dell'attività lavorativa alle dipendenze di AET in una percentuale non
superiore al 50%;
- esercizio
dell'attività notarile in uffici propri, distinti dagli spazi della datrice di
lavoro in modo tale da garantire a prima vista che l'attività notarile possa
essere esercitata al di fuori di qualsiasi influenza da parte della datrice di
lavoro e in modo del tutto indipendente;
- impegno
formale a non rogare atti che vedano coinvolta la datrice di lavoro;
precisando che, non appena
avesse comprovato il loro adempimento e presentato la documentazione richiesta
dall'art. 22 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 3.2.2.1),
la riammissione all'esercizio del notariato avrebbe avuto luogo senza ulteriori
formalità.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone la modifica, nel senso che, in via principale, la sua riammissione
all'esercizio del notariato venga condizionata alla dimostrazione di aver ridotto
la sua attività presso l'azienda cantonale almeno del 10%. In via subordinata,
chiede che il grado minimo di attività notarile venga fissato al 20% e, in via
ancor più subordinata, che esso venga definito dall'autorità giudicante.
L'insorgente contesta la condizione posta dall'istanza inferiore secondo cui il
proprio impiego presso AET non potrebbe superare il 50%. Essa procederebbe in
sostanza da un'insostenibile interpretazione del concetto di "impiego
permanente o duraturo" prescritto dall'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Anche un
esercizio dell'attività notarile con un tempo di occupazione pari al 10%,
soggiunge l'insorgente, le permetterebbe di essere sufficientemente disponibile
nei confronti della clientela. Lamenta infine una disparità di trattamento con
gli avvocati che fungono solo occasionalmente da notai.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone la Commissione, richiamando la precedente giurisprudenza della Camera
per l'avvocatura e il notariato (cui è subentrata con effetto al 1° luglio
2015), che ritiene debba essere confermata anche sotto l'egida della nuova
legge sul notariato, la quale, sul tema dell'incompatibilità, riprende
integralmente il testo della previgente normativa.
E. Con la replica, l'insorgente
ribadisce le proprie conclusioni e domande di giudizio ma ipotizza, in
alternativa alla sua richiesta principale, l'eventuale rilascio di un'autorizzazione
di durata determinata, al termine della quale verificare se il tempo dedicato
all'attività notarile sia stato effettivamente sufficiente.
In sede di duplica, anche
la Commissione si riconferma nella sua posizione. Dei suoi argomenti si dirà,
se necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata
dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1, per rimando dell'art.
104 LN). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le
prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale
la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
Considerandi
2.
2.1. Il notaio è un pubblico ufficiale (art. 1 cpv. 1 LN) che adempie
una funzione statale quale organo della giurisdizione non contenziosa (cfr. Michel
Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2014, pag. 33, n. 53; Mario
Postizzi, L'attività ministeriale del notaio, Una lettura "a
quadrifoglio", vol. 20 collana gialla CFPG, Bellinzona 2016, pag.
14, n. 14). Egli deve dar prova della dignità, della delicatezza e della
cortesia che impone l'esercizio della sua professione, oltre che salvaguardare
in modo imparziale gli interessi delle parti (Mooser,
op. cit., pag. 36, n. 53c e d).
2.2
L'esercizio del notariato è regolato dai Cantoni (Mooser, op. cit., pag. 36, n.
55).
Nei Cantoni - come il
Ticino - in cui il notariato è una libera professione, la sua funzione pone il
notaio in un rapporto di diritto pubblico speciale (DTF 124 I 297 consid. 4a;
STF 2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid.
7.2
): egli è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia
richiesto (cfr. art. 9 LN) e soggiace ad una serie di incompatibilità (cfr. 23
LN), ma rimane indipendente dallo Stato ed esercita la sua funzione a proprio
nome e sotto la propria responsabilità, assumendone i profitti e i rischi (DTF
124.
I 297 consid. 4a; RDAT II-1997 n. 10 consid. 3b; SJ 1990 pag. 97 consid.
2b).
2.3
Giusta l'art. 23 cpv.
1.
LN, la funzione di notaio è incompatibile:
- con la
carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dell'ordine
giudiziario (lett. a);
- con
qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente
o duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un
Comune, dalle loro amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto
pubblico (lett. b);
- con le
professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di
assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e
consulente finanziario, con l'esercizio di un'attività commerciale non casuale,
e comunque nei casi nei quali direttamente o indirettamente può esserci collisione
di interessi (lett. c).
La
legge non definisce la nozione di impiego o funzione "a carattere
permanente o duraturo" che determina un'inconciliabilità con la
funzione di notaio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN. Considerati gli
scopi perseguiti da quest'ordine di norme - come rettamente interpretato dalla
precedente istanza - dev'essere considerato tale ogni rapporto di lavoro (al
servizio dello Stato o delle sue aziende) che assorbe il titolare a tempo pieno
o in misura preponderante, laddove preponderante è, per definizione, l'attività
lucrativa che occupa più del 50% dell'orario lavorativo del notaio (cfr. Stephan Wolf/Aron Pfammatter in Stephan Wolf (curatore), Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern,
Berna 2009, n. 5 ad art. 4 NG). Il
principio dell'incompatibilità della funzione di notaio con un'attività
lucrativa preponderante deve infatti valere non soltanto per i rapporti di
natura privata ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. c LN (cfr. al
riguardo: STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid.
3c), ma anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LN (cfr. nello stesso senso: RDAT citata,
consid. 3e in fine). Le norme che regolano i casi di incompatibilità
perseguono in effetti finalità specifiche, che essenzialmente mirano tutte a
garantire nella misura del possibile la qualità del servizio che il notaio
accetta di assumere (cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla LN, pag. 12; cfr. anche Mooser,
op. cit., pag. 61, n. 101; STF
2C_507/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 7.2.1). Esse sono in particolare destinate a garantire l'indipendenza
e la neutralità del notaio, oltre che a fare in modo che egli disponga di tempo
sufficiente da dedicare alla propria clientela e che rispetti al meglio i
doveri derivanti dalla sua funzione, come pure ad assicurargli l'acquisizione
della necessaria esperienza (cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12; Mooser, op. cit., pag. 61, n. 101; Wolf/Pfammatter,
op. cit., n. 1-2 ad art. 4 NG; Hans Marti,
Bernisches Notariatsrecht, Berna 1983, n. 2-3 ad art. 3 NG; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal
1995, pag. 121-123, n. 443-444 e 446; Louis
Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, Zurigo 1976, pag. 61; RNRF 89/2008,
pag. 364 consid. 4.2; DTF 133 I 259 consid. 3.3). È ben vero che il rapporto di
dipendenza esistente nei confronti di un datore di lavoro, i cui interessi l'impiegato deve in primo luogo difendere (ciò che
potrebbe creare la parvenza che anche come notaio questi agisca soprattutto
nell'interesse del datore di lavoro) non sussiste, di principio, nei confronti
dello Stato (o delle sue aziende), quando questo è il datore di lavoro
(cfr. STF 2P.151/1995 del 12 dicembre 1996 in RDAT II-1997 n. 10 consid. 3e). D'altra
parte però, anche per l'impiegato o funzionario di un ente pubblico sussiste il
rischio, tenuto conto in particolare della rimunerazione che percepisce nel
quadro di un simile impiego, che tale posizione possa indebolire l'indispensabile
indipendenza e neutralità del notaio ed intaccare la necessaria fiducia che i
cittadini devono avere in lui quando richiedono i suoi servizi (cfr. STF
2C_507/2011 citata, consid. 7.2).
Da tutto ciò discende che le attività accessorie, segnatamente un impiego o una
funzione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN, non devono occupare una parte
preponderante dell'orario lavorativo del notaio (ovvero superiore al 50%), il
cittadino dovendo oltretutto potersi
attendere dal pubblico ufficiale che sia raggiungibile nell'orario ordinario di apertura degli uffici (cfr. RNRF
77/1996, pag. 110 consid. 3d; Mooser,
op. cit., pag. 62 seg., n. 102 segg.).
Una diversa interpretazione della
norma in questione - che ammettesse simili attività con un grado di
occupazione superiore al 50% - non è invece sostenibile, poiché vanificherebbe i
diversi scopi da essa perseguiti.
3.
In concreto, controversa è la
decisione con cui la Commissione ha subordinato la riammissione della
ricorrente all'esercizio del notariato - contemporaneamente al suo impiego
presso AET - alla condizione che la percentuale di occupazione presso l'azienda
cantonale non sia superiore al 50%. Tale provvedimento resiste alle critiche
dell'avv. RI 1, che chiede di diminuire solo al 90% - o, semmai, all'80% - la
sua percentuale di attività presso l'attuale datore di lavoro.
La sua pretesa - come rettamente dedotto dalla Commissione - si scontra infatti
con il disposto dell'art. 23 cpv. 1 lett. b LN e i principi suesposti, secondo
cui la funzione di notaio è incompatibile con un'attività lucrativa
preponderante. Secondo i suoi progetti, la ricorrente dedicherebbe infatti all'attività
notarile soltanto una minima frazione del suo tempo lavorativo (10% o, al massimo,
20%), che continuerebbe ad impiegare per la maggior parte alle dipendenze dell'azienda
cantonale. Ben lungi dal raggiungere il 50%, la percentuale che l'insorgente
consacrerebbe all'attività notarile è senz'altro insufficiente a garantire lo
svolgimento inappuntabile della sua funzione pubblica, assicurando la necessaria
indipendenza e neutralità. Neppure consentirebbe il rispetto degli obblighi di
formazione continua sanciti dagli art. 13 LN e 2 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL
3.2.2.1
), che prevedono, tra l'altro, che il notaio sia costantemente
aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e che partecipi personalmente
(almeno una volta all'anno, pena l'apertura di un procedimento disciplinare a
suo carico) a corsi di aggiornamento e seminari riconosciuti dall'Ordine dei
notai. Né permetterebbe alla ricorrente di accumulare la necessaria esperienza
per svolgere al meglio la sua funzione. Eccessivamente limitata sarebbe inoltre
la sua disponibilità verso i clienti che devono invece poter contare sulla
reperibilità del notaio nei normali orari di ufficio. Fintanto che occupa la
maggior parte del suo tempo di lavoro (> 50%), l'impiego presso AET costituisce
pertanto un'attività lucrativa preponderante incompatibile con l'esercizio del
notariato, come giustamente concluso dalla precedente istanza. In questo senso,
neppure può essere accolta la richiesta, formulata nella replica, tendente al
rilascio di un'autorizzazione di durata determinata, soggetta a verifica.
Da respingere è poi la
tesi dell'insorgente che pretende che il suo caso giustifichi un'eccezione alla
regola: a differenza della normativa bernese
(cfr. Wolf/Pfammatter, op. cit., n. 6 ad art. 4 NG e n. 16 ad
art. 9 NG), la LN non prevede infatti deroghe al principio dell'incompatibilità
della funzione pubblica con un'attività lucrativa preponderante. La normativa
ticinese non appare in ogni caso eccessivamente severa, ove solo si consideri che
vi sono cantoni, quali il Canton Vallese, che addirittura escludono la
possibilità di svolgere il notariato parallelamente a un impiego alle
dipendenze di un ente pubblico (cfr. STF 2C_507/2011 citata, consid. 7).
Da ultimo, parimenti nel vuoto cade la
censura con cui l'insorgente lamenta una disparità di trattamento con gli
avvocati che fungono solo occasionalmente da notai: come giustamente ricordato
dalla Commissione (cfr. duplica), per espressa scelta del legislatore, tra la
funzione di notaio e l'esercizio dell'avvocatura non vi è incompatibilità, indipendentemente
dal grado di occupazione (ritenuti tra l'altro lo stretto legame e le sinergie
tra queste due attività, cfr. Messaggio sulla LN, pag. 12-13 e rimandi).
4.
4.1. Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, il ricorso va respinto.
4.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, rimane a carico della ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera