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Decisione

52.2017.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti si avvalgano di una facoltà che la legge riserva esclusivamente

al committente, l'offerta del deliberatario andava dunque estromessa dalla

gara. Poco importa che, nell'evenienza concreta, il municipio di CO 2 abbia deciso

di valutarla comunque assieme alle altre due pervenutegli, preferendo proprio

quella del consorzio CO 1. La stazione appaltante non poteva, di sua

iniziativa, modificare la cerchia degli invitati ammettendo le offerte di

concorrenti che non aveva invitato, senza con ciò disattendere in maniera

evidente i principi della trasparenza e della parità di trattamento tra

offerenti sanciti dagli art. 1 lett. a e c LCPubb.

4. In esito alle considerazioni che

precedono il ricorso va dunque accolto, ancorché per ragioni del tutto diverse

da quelle addotte dalla ricorrente, annullando la delibera impugnata siccome

lesiva del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Disponendo questo Tribunale

degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ditta RI

1 di __________ (art. 41 cpv. 1 in fine LCPubb).

5. L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo

all'impugnativa.

6. La tassa di giustizia, commisurata

al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico

del committente e del deliberatario secondo soccombenza. (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 2/6 febbraio 2017 con la quale il municipio

di CO 2 ha aggiudicato al consorzio CO 1 la fornitura di server di

videosorveglianza per gli autosili di primo livello della città è annullata;

1.2. la commessa è attribuita alla ditta RI 1 di __________.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del committente e del consorzio

deliberatario in ragione di ½ ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma

di fr. 3'000.- corrisposta a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

3.

Le ripetibili dovute alla

ricorrente sono ripartite come segue:

fr. 1'500.- a carico del comune

di CO 2;

fr. 1'500.- a carico del consorzio

CO 1.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera