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Decisione

52.2017.12

Iniziativa popolare comunale - regolarità e ricevibilità

1 dicembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i pedoni verso un nodo già problematico, allo sbocco della strada proveniente

dalla località __________. La soluzione proposta renderebbe inoltre necessaria

la realizzazione di un secondo passaggio pedonale nei pressi della stazione di

servizio, senza che ne siano date le condizioni di utilizzo minimo di 50

attraversamenti all'ora. Per il rimanente, la situazione attuale ossequierebbe

le norme VSS, mentre quella auspicata con l'iniziativa comporterebbe difficoltà

realizzative e costi importanti. Queste tesi sono state condivise dal Consiglio

di Stato.

4.3. Ora, né il municipio

né il Consiglio di Stato si sono tuttavia chinati

sul quesito preliminare di sapere se l'oggetto dell'iniziativa rientra

in quelli stabiliti dall'art. 76 cpv. 1 LOC. In concreto, sono previsti diversi

interventi che concernono l'area stradale. In un precedente giudizio che

concerne proprio il ricorrente e la sistemazione della piazza in località __________

nella frazione di __________, il Tribunale aveva già avuto modo di rammentare

brevemente il quadro procedurale e giuridico in cui questo tipo di interventi

si iscrivono. Nei seguenti termini.

4.3.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della

legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione

su determinate strade. I capoversi 3 e 4 del medesimo disposto stabiliscono entro quali limiti i cantoni possono

adottare tali misure. Le prescrizioni locali concernenti il traffico, ovvero la

collocazione o l'eliminazione di segnali di prescrizione o di precedenza o

altri segnali con carattere di prescrizioni, devono essere decise e pubblicate

secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del

5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.01), nella versione in vigore dal 15 marzo 1992

(RU 1992 514). Nel Cantone Ticino il compito di pubblicare le prescrizioni

locali sul Foglio ufficiale è affidato all'Area del supporto e del

coordinamento del Dipartimento del territorio (ASCo), salvo sia stato delegato da

questo Dipartimento (art. 1 cpv. 2

regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLACS; RL 7.4.2.1.1) al singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 4

della legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1.), ciò che non è il

caso per il comune di __________.

4.3.2. Le demarcazioni,

invece, non necessitano di decisione e pubblicazione, essendo sufficiente che

ne venga ordinata l'apposizione, rispettivamente la cancellazione, da parte

dell'autorità (cfr. GAAC 1990 n. 9 pag. 44; André

Bussy/Baptiste Rusconi/

Yvan Jeanneret/Andrè Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de

la circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 1.2 ad art. 107 OSR).

4.3.3. Misure

costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle strade, devono

invece seguire la procedura prevista dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983

(Lstr; RL 7.2.1.2), atteso che nel campo di applicazione di questa legge non

ricade solo il permesso per la costruzione delle strade vere e proprie, ma anche

la realizzazione di tutte le strutture che insistono sul campo stradale e

interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 3 Lstr; RDAT

I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39). Si tratta dunque della procedura di

progetto stradale, che può riguardare strade cantonali (la cui approvazione

spetta al Consiglio di Stato, art. 23 cpv. 1 Lstr) o comunali (in questo caso

l'incombenza è del municipio, art. 34 Lstr).

4.3.4. In concreto,

alla luce del quadro giuridico appena rammentato, così come formulato l'oggetto

dell'iniziativa esula da quelli previsti dall'art. 76 cpv. 1 LOC. Infatti, né

la posa di segnaletica né il tracciamento di

demarcazioni né, infine, l'adozione di un progetto stradale spettano al

consiglio comunale. L'iniziativa, benché formulata con chiarezza e a prima

vista rispettosa dei principi di unità della forma e della materia

andrebbe dunque dichiarata irricevibile. Tuttalpiù, procedendo da una sua interpretazione

il più possibile favorevole agli iniziativisti (principio in dubio pro

populo,) la creazione del marciapiede rialzato potrebbe essere considerato alla

stregua della realizzazione di un'opera pubblica secondo l'art. 13 cpv. 1 lett.

g LOC e dunque oggetto d'iniziativa, a condizione - beninteso - che la sua

realizzazione non sia contraria a quanto previsto dal piano regolatore.

Andrebbe poi ancora verificato se l'iniziativa sarebbe stata sottoscritta anche

solo in relazione a questo punto, ciò che, alla luce delle numerose proposte

formulate, appare tutt'altro che scontato. Infine, pur non essendo escluso che gli

interventi postulati possano trovare - almeno in parte - posto in una base

pianificatoria, la formulazione

dell'iniziativa non permette in ogni caso di concludere che l'intenzione degli

iniziativisti potesse essere stata quella di mettere mano al piano regolatore comunale (cfr. art. 13

cpv. 1 lett. d LOC), per cui è pure

ammesso di formulare proposte per iniziativa popolare (art. 76 cpv. 1

LOC).

4.4. Infine, per quanto concerne la conformità dell'iniziativa con il

diritto di rango superiore, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come

sia la decisione del municipio sia quella del Governo si limitino a rinviare

alle osservazioni stilate nel citato rapporto dell'ing. __________, senza

indicare però in concreto quali disposizioni di legge imperativamente

applicabili sarebbero contrarie agli interventi proposti. Norme che nemmeno il

citato referto dettaglia. Non è qui necessario approfondire oltre la tematica,

giacché comunque l'iniziativa è irricevibile in virtù delle ragioni appena

illustrate. È sufficiente richiamare l'attenzione delle precedenti istanze sul

fatto che la motivazione in merito a questo punto è alquanto lacunosa.

5.

In definitiva, seppure con

motivazioni in parte divergenti da quelle del giudizio impugnato, la decisione

del Governo merita tutela quantomeno nell'esito. Il ricorso deve quindi essere

respinto. Il Tribunale rinuncia, secondo prassi, a prelevare una tassa di giustizia

quando i ricorrenti soccombenti sono insorti a tutela dei diritti politici

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'importo anticipato dall'insorgente a garanzia del suo

pagamento deve dunque essergli restituito.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. A RI 1 dev'essere retrocesso l'importo fr. 1'200.-,

anticipato a sua garanzia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere