52.2017.12
Iniziativa popolare comunale - regolarità e ricevibilità
1 dicembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2017.12
Lugano
1° dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Marco Lucchini
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 10 gennaio 2017 di
RI
1
contro
la
decisione 30 novembre 2016 (n. 5360) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 gennaio (n.
45) 2016 con cui il municipio del comune di CO 1 ha dichiarato irregolare e irricevibile
l'iniziativa popolare "Per la sistemazione della piazza a __________ e
di un camminamento fino a __________";
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 9 dicembre 2015 RI
1, PI 1 e PI 2, cittadini di CO 1, hanno depositato presso la cancelleria
comunale un'iniziativa popolare "per la sistemazione della piazza a __________
e di un camminamento fino a __________". L'11 dicembre la cancelleria ne
ha disposto la pubblicazione all'albo comunale.
b. Il 28 dicembre RI 1
ha consegnato alla cancelleria comunale i formulari con le firme di 315
cittadini.
B. Con risoluzione 18
gennaio 2016 (n. 54), pubblicata all'albo il 22 gennaio successivo, il
municipio ha dichiarato irregolare e irricevibile l'iniziativa. Secondo l'esecutivo
comunale, l'irregolarità derivava innanzitutto dal fatto che sui formulari era
stato omesso di riportare le modalità di
apposizione della firma. Inoltre, non era stato designato un rappresentante
autorizzato a ricevere le comunicazioni
ufficiali come pure a ritirare l'iniziativa. Quanto all'irricevibilità,
da una verifica operata da uno studio d'ingegneria specializzato nella gestione del traffico era emerso
che l'intervento principale - consistente nello spostamento del passaggio
pedonale situato ai margini della piazza in località __________ - non era conforme
alle normative vigenti. Anche la creazione di un ulteriore passaggio sopraelevato nei pressi della stazione di
servizio contrastava con il diritto.
In ogni caso, il complesso degli interventi risultava di difficile
realizzazione e onerosa dal profilo finanziario.
C. Con decisione 30
novembre 2016 (n. 5360) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui RI
1 ha chiesto l'annullamento della risoluzione municipale appena descritta. Esso
ha condiviso i motivi dell'esecutivo comunale, fatto salvo per quanto riguarda la designazione del rappresentante degli iniziativisti,
giacché dagli atti emergeva come l'autorità comunale avesse sempre considerato
il ricorrente quale referente.
D.
Contro il predetto giudizio, RI
1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone la riforma
nel senso che l'iniziativa sia dichiarata regolare e ricevibile. Esso
rimprovera alla cancelleria comunale di non aver rilevato le carenze formali al
momento del deposito del testo dell'iniziativa, invocando quindi la buona fede.
Quanto al merito, l'insorgente si limita a sostenere che l'esame effettuato dal
Consiglio di Stato sia stato eccessivamente approfondito per rapporto alla
procedura in essere, trattandosi per lo più di aspetti tecnici e giuridici che
potrebbero comunque essere dibattuti in sede di consiglio comunale e relative
commissioni. Il ricorrente invoca quindi il principio secondo cui in caso di
dubbio dev'essere data la parola al popolo.
E. Il Consiglio di Stato
postula la reiezione del gravame, senza formulare osservazioni, mentre la
Sezione degli enti locali si limita a rinviare alla risposta insinuata davanti
al Governo. Anche il municipio chiede che il ricorso sia respinto, con argomenti
che - ove necessario - saranno discussi in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2). Certa è la legittimazione attiva di RI 1, già validamente insorto
davanti al Consiglio di Stato (art. 209 lett. a LOC) e destinatario della
decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1). Insinuato nel termine previsto (art. 46
LPAmm), il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Nei comuni
ove è stato istituito il consiglio comunale il 15% dei cittadini, ritenuto un
massimo di 3000, può presentare sotto forma
d'iniziativa popolare proposte su taluni oggetti di competenza del legislativo:
più precisamente su quelli contemplati all'art. 13 cpv. 1 lett. a, d, e,
g, h ed i LOC e inoltre nei casi stabiliti da leggi speciali (art. 76 cpv. 1, 3
e 4 LOC).
2.2. Entro un mese
dalla presentazione il municipio esamina se la domanda d'iniziativa popolare è
regolare e ricevibile, dopo di che esso pubblica all'albo la sua decisione
(art. 76 cpv. 5 LOC). La LOC non precisa che cosa s'intenda con regolarità e
ricevibilità (sino al 31 dicembre 1999 la legge parlava, a quest'ultimo riguardo,
di proponibilità) di un'iniziativa popolare. Essa deve tuttavia essere
considerata regolare quando soddisfa i presupposti formali per la sua riuscita: segnatamente la sottoscrizione da parte
di almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000, nel termine di 90 giorni dal suo deposito (art. 76
cpv. 3). La giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha invece già avuto
modo di stabilire che un'iniziativa popolare deve essere considerata ricevibile
quando, oltre a concernere un oggetto definito all'art. 76 cpv. 1 LOC, è
formulata con chiarezza, ossequia i principi dell'unità della materia e della
forma, è compatibile con l'ordinamento giuridico federale, cantonale e comunale
e si presta infine a realizzazione (cfr. RDAT II-1995 n. 4 consid. 3.2., con
rinvii).
3. Nel caso
concreto, benché sottoscritta da un numero sufficiente di cittadini, l'iniziativa
in rassegna è stata ritenuta irregolare poiché il formulario utilizzato per la
raccolta delle firme non riporta il contenuto dell'art. 120 della legge sull'esercizio
dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1) applicabile per
analogia secondo l'art. 79 LOC. Inoltre, non sarebbe stato designato un rappresentante
autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali come pure a ritirare
l'iniziativa, come previsto dall'art. 76 cpv. 2 LOC.
3.1. L'art. 79 LOC
stabilisce che per la presentazione delle domande di iniziativa e di
referendum, la raccolta, il deposito e il controllo delle firme, come pure per
le votazioni sono applicabili le norme della LEDP. Questa disposizione è stata
introdotta in occasione dell'adozione di quest'ultima legge ai fini di rendere uniformi
ai due livelli istituzionali - cantone e comuni - tali procedure, facilitando e
semplificano in questo modo il compito dei cittadini e delle autorità preposte
(messaggio 26 maggio 1998 [n. 4754] concernente il disegno di legge sull'esercizio
dei diritti politici, in: RVGC anno
parlamentare 1998-1999, vol. 2, pag. 1215 segg., 1241). Ne discende che l'esame dei requisiti della lista delle
firme e quello delle conseguenze di eventuali carenze dev'essere svolto alla
luce dell'art. 118 cpv. 1 LEDP.
3.2. Secondo l'art.
118 cpv 1 LEDP la lista delle firme deve contenere - tra l'altro - una clausola
di ritiro incondizionato (lett. d), i nomi dei promotori autorizzati a fare la
dichiarazione di ritiro (lett. e) e il testo dell'art. 120 (lett. f).
L'inosservanza di una qualunque di queste formalità - prosegue la norma (cpv.
2) - è motivo di nullità della lista. Il Legislatore ha inteso dunque conferire
importanza al rispetto dei predetti requisiti formali. È quanto conferma la
genesi di questa disposizione, che deriva dall'art. 4 dell'abrogata legge sull'iniziativa
popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio
1954 (LIR; BU 1954, 139). Infatti, dopo che nel messaggio 19 gennaio 1994 (n.
4201) relativo all'originaria LEDP (caduta in votazione popolare il 25 gennaio
1995) il Governo aveva omesso d'includere la conseguenza della nullità nel
progetto di legge, la commissione speciale dei diritti politici ha proposto di
reintrodurla (cfr. il rapporto 16 settembre 1994, in: RVGC Sessione ordinaria
primaverile, pag. 2641 segg., 2656 ad art. 155), ciò che il plenum del Legislativo
ha condiviso. Proposta che è poi confluita nel successivo messaggio 26 maggio
1998, citato in precedenza (cfr. RVGC 1998-1999 cit., pag. 1298) e nuovamente
fatta propria dal Gran Consiglio.
3.3. Ora, il formulario depositato presso la cancelleria non adempie a
ben tre dei requisiti di cui all'art. 118 cpv. 1 LEDP, segnatamente fanno
difetto la clausola relativa al ritiro incondizionato (lett. d), i nomi dei
promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro (lett. e) e il testo
dell'art. 120 LEDP (lett. f). Ne discende che le liste in parola sono nulle. Priva
di pertinenza al riguardo la tesi avanzata dal ricorrente, secondo cui tale
rigidità formale non sarebbe applicabile alle realtà periferiche, com'è il caso
per CO 1. Non è dato infatti modo di vedere il motivo per il quale il loro ossequio
dovrebbe essere calibrato in funzione del luogo in cui le firme devono essere
raccolte. Il ricorrente sembra misconoscere che il rispetto dei requisiti
formali nell'ambito dell'esercizio dei diritti politici svolge un ruolo importante
per l'accettazione del risultato di una votazione e, dunque, per il funzionamento
dei principi democratici che informano il nostro Stato. Stabilendo la necessità
di riprendere il testo dell'art. 120 LEDP nelle liste (norma che stabilisce le
modalità di apposizione della firma), il legislatore ha infatti inteso
garantire il più possibile una corretta e libera manifestazione della volontà
popolare, richiamando l'attenzione dei cittadini anche sulle conseguenze di una
sottoscrizione superficiale o se del caso fraudolenta di una domanda d'iniziativa,
che possono essere anche amministrative e penali, come il cpv. 3 di questo disposto
rammenta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il fatto
di pretendere il rispetto di una disposizione simile non costituisce un
formalismo eccesivo, così come il conseguente annullamento delle liste non è
una sanzione sproporzionata in rapporto allo scopo perseguito (STF 1C_2018/2007
del 16 ottobre 2007 consid. 5.3). Quanto alla necessità di una clausola di
ritiro incondizionato così come quella della designazione dei promotori
autorizzati a formulare la relativa dichiarazione, a torto il ricorrente ritiene
che queste formalità possano essere disattese per precisa volontà degli iniziativisti.
La legge non lo permette. Anche in questo caso l'insorgente non tiene conto
delle ragioni che hanno condotto il Gran Consiglio ad adottare questa
soluzione. Premesso che l'obbligo di prevedere la clausola di ritiro
incondizionato nei testi delle iniziative popolari è stato inizialmente
introdotto all'art. 76 cpv. 2 LOC con l'accettazione di un'iniziativa parlamentare
tesa a regolamentare il tempo di raccolta delle firme, invero senza particolari
motivazioni (cfr. RVGC Sessione ordinaria primaverile 1994, pag. 240 segg.),
esso è assunto a condizione di validità tramite la successiva integrazione del
medesimo requisito nell'art. 118 cpv. 1 lett. d e lett. e LEDP, pure in seguito
all'accettazione di un'iniziativa parlamentare. Dai materiali si può dunque
evincere che attraverso questa disposizione il legislatore ha inteso evitare di
dover inutilmente chiamare alle urne gli elettori, specie in presenza di
un'iniziativa generica accettata dal legislativo, evitando insicurezze
giuridiche derivanti da possibili impugnative avverso la mancata esecuzione
dello scrutinio ritenuto superfluo (cfr. in merito, il rapporto 9 giugno 1997
della commissione speciale Costituzione e diritti politici in: RVGC sessione
ordinaria primaverile 1997, vol. 1.2, pag. 1474 seg.). Ciò che, tuttavia,
appare pertinente anche in presenza di un'iniziativa elaborata che dovesse nel
suo complesso essere condivisa dal legislativo e respinta unicamente su di un
punto assolutamente marginale. Anche per questo motivo pretendere il rispetto di
questo requisito - peraltro previsto dalle due leggi applicabili (art. 118 cpv.
1 lett. d e lett. e LEDP; art. 76 cpv. 2 LOC), dunque ritenuto importante dal
Legislatore - non può essere per nulla considerato come un eccesso di
formalismo.
3.4. Il ragionamento dell'insorgente non può
essere seguito nemmeno laddove pretende di spuntare la regolarità
dell'iniziativa in ragione del principio della buona fede, attribuendo
alla cancelleria comunale la colpa per le carenze contenute nel formulario per
la raccolta delle firme. Intanto, il rinvio di cui all'art. 79 LOC sembra essere circoscritto alle tematiche ivi
elencate, ciò che non comprende l'esame preliminare del rispetto delle esigenze
formali previsto invece e dettagliatamente per le iniziative cantonali
dall'art. 117 LEDP. Lo confermerebbe anche l'art. 76 cpv. 2 LOC che impone alla cancelleria comunale di procedere (unicamente)
all'immediata pubblicazione all'albo del testo dell'iniziativa. Ma anche volendo ammettere il contrario, ciò non permetterebbe
comunque di giungere a una conclusione più favorevole al ricorrente. Per due
motivi. Il primo è che, notoriamente, il principio della buona fede presume innanzitutto che chi intende prevalersene
abbia ottenuto precise rassicurazioni dall'autorità competente e che
l'inesattezza delle stesse non fosse immediatamente riconoscibile da parte del
cittadino (DTF 131 II 627 consid. 6.1). Ora, dagli atti non risulta - e a ben
vedere, nemmeno il ricorrente
pretende - che la cancelleria comunale abbia fornito rassicurazioni in merito
al rispetto dei requisiti formali. A essa viene unicamente imputata - semmai -
una negligenza. Inoltre, stante il chiaro testo della legge, il difetto avrebbe potuto e dovuto comunque essere agevolmente rilevato dal cittadino diligente. Il
secondo motivo discende direttamente dal fatto che lo scopo dei requisiti di
forma disattesi è quello di garantire gli interessi pubblici precedentemente rammentati, comuni a tutti i
cittadini, non solo di quelli del ricorrente, dei promotori o di coloro che
hanno sottoscritto l'iniziativa. L'invocato
principio della buona fede non può dunque sopperire in concreto alle
lacune riscontrate.
3.5.
Ne discende che le liste in parola devono essere considerate nulle. Difettando delle
firme necessarie per la sua presentazione, è a ragione che il comune ha
concluso per l'irregolarità dell'iniziativa.
4. Sia soggiunto
per completezza che l'iniziativa in rassegna pone dei problemi anche del
profilo della ricevibilità.
4.1. L'iniziativa
prevede la sistemazione della piazza in località __________ a __________ e del
camminamento da questa fino alla frazione di __________, posta più a sud, sulla
base di un piano ad essa allegata e definendo i seguenti punti principali:
1. i massi presenti nella piazza siano
eliminati
2. i posteggi siano spostati in modo da poter avere
un migliore spazio di manovra tra le 2 file e sia aggiunto il numero massimo
possibile di posteggi
3. nella curva davanti alla chiesa di __________ il
campo stradale sia allargato il più possibile
4. il passaggio pedonale esistente sia rimosso e
spostato come da piano allegato
5. sia creata un'isola per i pedoni nella zona dove
vi era il castagno d'india
6. sia creato un passaggio pedonale con
sopraelevazione in zona stazione di benzina
7. il passaggio dei pedoni che parte dalla piazza
verso __________ sul lato ovest sia rimosso fino al passaggio pedonale della
stazione di benzina
8. sia creato un passaggio dei pedoni sicuro sotto
forma di marciapiede rialzato come da sezione contenuta nel piano fino alla
stazione di benzina
9 Sia continuato il camminamento a est fino a __________
limitando al massimo la spesa (intervento provvisorio in vista della
canalizzazione) vale a dire con demarcazione di una striscia colorata e paletti
4.2. Il municipio, fondandosi sulla valutazione delle
proposte dell'iniziativa commissionata allo studio d'ingegneria __________, ha
ritenuto che essa fosse irricevibile, poiché l'intervento principale - ovvero
lo spostamento del passaggio pedonale esistente dal lato sud del posteggio a
quello est, davanti al ristorante __________ - non sarebbe conforme alla
legislazione vigente, siccome non perpendicolare alla carreggiata e privo di zone di attesa adeguate. Inoltre esso convoglierebbe
Fatti
i pedoni verso un nodo già problematico, allo sbocco della strada proveniente
dalla località __________. La soluzione proposta renderebbe inoltre necessaria
la realizzazione di un secondo passaggio pedonale nei pressi della stazione di
servizio, senza che ne siano date le condizioni di utilizzo minimo di 50
attraversamenti all'ora. Per il rimanente, la situazione attuale ossequierebbe
le norme VSS, mentre quella auspicata con l'iniziativa comporterebbe difficoltà
realizzative e costi importanti. Queste tesi sono state condivise dal Consiglio
di Stato.
4.3. Ora, né il municipio
né il Consiglio di Stato si sono tuttavia chinati
sul quesito preliminare di sapere se l'oggetto dell'iniziativa rientra
in quelli stabiliti dall'art. 76 cpv. 1 LOC. In concreto, sono previsti diversi
interventi che concernono l'area stradale. In un precedente giudizio che
concerne proprio il ricorrente e la sistemazione della piazza in località __________
nella frazione di __________, il Tribunale aveva già avuto modo di rammentare
brevemente il quadro procedurale e giuridico in cui questo tipo di interventi
si iscrivono. Nei seguenti termini.
4.3.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione
su determinate strade. I capoversi 3 e 4 del medesimo disposto stabiliscono entro quali limiti i cantoni possono
adottare tali misure. Le prescrizioni locali concernenti il traffico, ovvero la
collocazione o l'eliminazione di segnali di prescrizione o di precedenza o
altri segnali con carattere di prescrizioni, devono essere decise e pubblicate
secondo la procedura esatta dall'art. 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del
5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.01), nella versione in vigore dal 15 marzo 1992
(RU 1992 514). Nel Cantone Ticino il compito di pubblicare le prescrizioni
locali sul Foglio ufficiale è affidato all'Area del supporto e del
coordinamento del Dipartimento del territorio (ASCo), salvo sia stato delegato da
questo Dipartimento (art. 1 cpv. 2
regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLACS; RL 7.4.2.1.1) al singolo municipio in virtù dell'art. 5 cpv. 4
della legge di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1.), ciò che non è il
caso per il comune di __________.
4.3.2. Le demarcazioni,
invece, non necessitano di decisione e pubblicazione, essendo sufficiente che
ne venga ordinata l'apposizione, rispettivamente la cancellazione, da parte
dell'autorità (cfr. GAAC 1990 n. 9 pag. 44; André
Bussy/Baptiste Rusconi/
Yvan Jeanneret/Andrè Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de
la circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 1.2 ad art. 107 OSR).
4.3.3. Misure
costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle strade, devono
invece seguire la procedura prevista dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983
(Lstr; RL 7.2.1.2), atteso che nel campo di applicazione di questa legge non
ricade solo il permesso per la costruzione delle strade vere e proprie, ma anche
la realizzazione di tutte le strutture che insistono sul campo stradale e
interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 3 Lstr; RDAT
I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39). Si tratta dunque della procedura di
progetto stradale, che può riguardare strade cantonali (la cui approvazione
spetta al Consiglio di Stato, art. 23 cpv. 1 Lstr) o comunali (in questo caso
l'incombenza è del municipio, art. 34 Lstr).
4.3.4. In concreto,
alla luce del quadro giuridico appena rammentato, così come formulato l'oggetto
dell'iniziativa esula da quelli previsti dall'art. 76 cpv. 1 LOC. Infatti, né
la posa di segnaletica né il tracciamento di
demarcazioni né, infine, l'adozione di un progetto stradale spettano al
consiglio comunale. L'iniziativa, benché formulata con chiarezza e a prima
vista rispettosa dei principi di unità della forma e della materia
andrebbe dunque dichiarata irricevibile. Tuttalpiù, procedendo da una sua interpretazione
il più possibile favorevole agli iniziativisti (principio in dubio pro
populo,) la creazione del marciapiede rialzato potrebbe essere considerato alla
stregua della realizzazione di un'opera pubblica secondo l'art. 13 cpv. 1 lett.
g LOC e dunque oggetto d'iniziativa, a condizione - beninteso - che la sua
realizzazione non sia contraria a quanto previsto dal piano regolatore.
Andrebbe poi ancora verificato se l'iniziativa sarebbe stata sottoscritta anche
solo in relazione a questo punto, ciò che, alla luce delle numerose proposte
formulate, appare tutt'altro che scontato. Infine, pur non essendo escluso che gli
interventi postulati possano trovare - almeno in parte - posto in una base
pianificatoria, la formulazione
dell'iniziativa non permette in ogni caso di concludere che l'intenzione degli
iniziativisti potesse essere stata quella di mettere mano al piano regolatore comunale (cfr. art. 13
cpv. 1 lett. d LOC), per cui è pure
ammesso di formulare proposte per iniziativa popolare (art. 76 cpv. 1
LOC).
4.4. Infine, per quanto concerne la conformità dell'iniziativa con il
diritto di rango superiore, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come
sia la decisione del municipio sia quella del Governo si limitino a rinviare
alle osservazioni stilate nel citato rapporto dell'ing. __________, senza
indicare però in concreto quali disposizioni di legge imperativamente
applicabili sarebbero contrarie agli interventi proposti. Norme che nemmeno il
citato referto dettaglia. Non è qui necessario approfondire oltre la tematica,
giacché comunque l'iniziativa è irricevibile in virtù delle ragioni appena
illustrate. È sufficiente richiamare l'attenzione delle precedenti istanze sul
fatto che la motivazione in merito a questo punto è alquanto lacunosa.
5.
In definitiva, seppure con
motivazioni in parte divergenti da quelle del giudizio impugnato, la decisione
del Governo merita tutela quantomeno nell'esito. Il ricorso deve quindi essere
respinto. Il Tribunale rinuncia, secondo prassi, a prelevare una tassa di giustizia
quando i ricorrenti soccombenti sono insorti a tutela dei diritti politici
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'importo anticipato dall'insorgente a garanzia del suo
pagamento deve dunque essergli restituito.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. A RI 1 dev'essere retrocesso l'importo fr. 1'200.-,
anticipato a sua garanzia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere