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Decisione

52.2017.149

Disdetta del rapporto di impiego durante il periodo di prova. Violazione del diritto di essere sentito sanata nell'ambito della procedura ricorsuale davanti al Governo

27 giugno 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è stato nominato il 12 gennaio 2016 dal Municipio CO 1 quale segretario

comunale a tempo parziale (50%) con effetto dal 1° marzo 2016.

B. a. In occasione della

seduta municipale del 9 settembre 2016, l'autorità comunale, esposte le

mancanze riscontrate nell'operato del segretario comunale dopo sei mesi di

attività, ha deciso di non confermare la sua nomina per motivi gravi.

Ricordato che per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno

d'impiego è considerato anno di prova e che il rapporto di lavoro può

essere disdetto per la fine di ogni mese, con trenta giorni di preavviso, e

considerato che RI 1 è stato nominato segretario comunale a partire dal 1°

marzo 2016, il Municipio ha dunque risolto che l'interruzione del rapporto

di lavoro avrà effetto a partire entro e non oltre il 31 ottobre 2016 (cfr.

risoluzione municipale del 9 settembre 2016, n. 174).

b. RI 1, invitato ad uscire dalla sala al momento dell'adozione della suddetta risoluzione,

ha preso conoscenza della stessa al suo rientro. Terminata la seduta, l'Esecutivo

comunale gli ha quindi consegnato una lettera nella quale ribadiva la mancata

conferma della nomina di segretario comunale per giustificati motivi e,

richiamati gli art. 130 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC;

RL 181.100) e 7 del regolamento organico dei dipendenti del 5 aprile 2013

(ROD), la conseguente interruzione del rapporto di lavoro per il 31 ottobre

2016. Allo stesso veniva pure rimesso il verbale d'audizione nel quale erano

spiegate le ragioni che avevano spinto l'Esecutivo comunale a voler sciogliere

il rapporto d'impiego durante il periodo di prova. A RI 1, che aveva dichiarato

di volersi esprimere per iscritto, è stato dunque assegnato un termine scadente

il 19 settembre 2016 per presentare eventuali osservazioni, con l'avvertenza

che trascorso tale termine l'Esecutivo comunale si sarebbe riunito nuovamente

ed avrebbe emanato la sua decisione (cfr. lettera di mancata conferma del 9

settembre 2016 con annesso il verbale d'audizione di pari data).

c. Con scritto del 14 settembre 2016 RI 1 si è opposto alla decisione di

mancata conferma, contestandola sia sotto l'aspetto formale che sostanziale.

d. Il 22 settembre 2016 il Municipio CO 1 ha quindi risolto di non confermare

l'incarico, rispettivamente di porre fine al rapporto d'impiego tramite

licenziamento durante il periodo di prova con effetto al 31 ottobre 2016 per

l'imprescindibile rottura del rapporto di fiducia.

C. Con impugnativa

del 24 ottobre 2016 RI 1 è insorto contro la decisione di mancata conferma

della nomina, rispettivamente licenziamento durante il periodo di prova

dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di dichiararla nulla o in subordine

di annullarla. Il ricorrente ha annotato che la decisione è nulla per

violazione del diritto di essere sentito in quanto l'autorità comunale avrebbe

già deciso in modo definitivo prima ancora che la stessa gli fosse stata

intimata; a nulla è servito assegnargli un termine di 10 giorni per l'inoltro

di eventuali osservazioni scritte quando ormai la decisione era già stata presa

con risoluzione del 9 settembre 2016 (n. 174). In ogni caso, la stessa sarebbe

ingiustificata, finanche arbitraria, pretestuosa ed abusiva.

D. Con giudizio del

1° febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento.

Il Governo ha anzitutto rilevato che l'autorità comunale, in occasione della

seduta del 9 settembre 2016, ha unicamente preso la decisione di principio di

procedere alla mancata conferma di RI 1 e che è solo a seguito della presa di

posizione scritta di quest'ultimo che il Municipio l'ha formalmente decretata. Il

diritto di essere sentito del dipendente sarebbe stato pienamente rispettato. Il

Consiglio di Stato ha in seguito difeso l'operato dell'autorità comunale, sia

per quanto riguarda la procedura adottata (rilevando che, sebbene da un punto

di vista prettamente terminologico essa abbia forse peccato di imprecisione,

non vi sono dubbi in merito alle reali intenzioni del Comune di sciogliere il

rapporto di impiego durante il periodo di prova), che per quanto attiene alle

argomentazioni addotte per interrompere il rapporto di lavoro durante il

periodo di prova.

E. Contro il

menzionato giudizio governativo RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, sollecitando il suo annullamento. In via principale ha

domandato che la decisione municipale del 22 settembre 2016 sia dichiarata

nulla o annullata, di modo che RI 1 è confermato alle dipendenze del Comune CO

1 nella sua funzione di segretario comunale. In via subordinata ha chiesto di

rinviare gli atti al Governo per completamento dell'istruttoria e nuova

decisione.

L'insorgente ripropone le censure sollevate senza successo dinanzi al Governo, insistendo

sulla lesione del suo diritto di essere sentito.

F. a. Il Consiglio

di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari

osservazioni.

b. Anche il Municipio CO 1 si oppone all'accoglimento dell'impugnativa,

rilevando che il diritto di essere sentito del dipendente è stato pienamente

rispettato, avendo inoltrato le proprie osservazioni scritte prima dell'emanazione

della decisione del 22 settembre 2016. Nel merito, osserva che la disdetta

sarebbe giustificata dalla situazione di grave conflitto venutasi a creare tra

il ricorrente e la compagine municipale, incompatibile con il buon

funzionamento del servizio, che avrebbe irrimediabilmente compromesso il

rapporto di fiducia tra le parti.

G. Delle argomentazioni

addotte dalle parti con le successive comparse scritte si dirà, per quanto

necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La

legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione

governativa impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100 e art. 209 lett. b LOC).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm, 213 LOC), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. La domanda del ricorrente di annullare la decisione ed essere reintegrato

nella funzione di segretario comunale è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, se il Tribunale cantonale amministrativo

giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma

ingiustificati, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non

può invece annullare il provvedimento, ripristinando il rapporto d'impiego. Il

legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare l'ente

pubblico a riprendere alle sue dipendenze un funzionario nel quale non ha più

fiducia (STA 52.2017.304 del 28 febbraio 2019 consid. 2, 52.2014.29 del 13

marzo 2015 consid. 1.2, 52.2012.317 del 24 luglio 2013 consid. 1.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69; messaggio del

Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag.

59).

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti

prodotti dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove

offerte dal ricorrente (richiamo del preventivo 2017 e dell'incarto completo

concernente l'assunzione di __________ quale nuovo segretario comunale) non

appaiono infatti suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di

ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, tali da condurlo a

modificare la propria decisione (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208

consid. 2.2, 134 I 140 consid. 3.5).

Considerandi

2.

2.1. L'art.

135.

cpv. 3 LOC conferisce ai Comuni la facoltà di adottare le disposizioni della legge sull'ordinamento degli

impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100) per disciplinare i rapporti

d'impiego dei loro dipendenti.

La disposizione mira essenzialmente a permettere ai Comuni di

abrogare l'ordinamento dei dipendenti basato sulla nomina quadriennale prevista

dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista

dall'art. 7 LORD con conseguente diritto del datore di lavoro di disdire il

rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda

dei casi.

Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 135 cpv. 3

LOC, il Comune di CO 1 ha recepito l'ordinamento della LORD, che l'art. 73 ROD dichiara applicabile, a titolo sussidiario. I dipendenti del

Comune di CO 1 non sottostanno dunque al sistema di cui agli art. 125 e 127 e

segg. LOC.

2.2

L'art. 4 ROD prevede che la nomina è l'atto con cui il dipendente viene

assunto a tempo indeterminato ed assegnato ad una funzione. Per tutti i

dipendenti di nuova nomina il primo anno d'impiego è considerato periodo di

prova (art. 7 cpv. 1 ROD). L'art. 62 ROD dispone che il rapporto d'impiego

cessa per (a) raggiunti limiti di età, (b) dimissioni, (c) decesso, (d)

invalidità, (e) destituzione, (f) disdetta, (g) disdetta durante il periodo di

prova ai sensi dell'art. 7 del ROD (ovvero per la fine di ogni mese con trenta

giorni di preavviso).

2.3

Ora, come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, da

un punto di vista prettamente terminologico l'autorità comunale ha

effettivamente peccato di imprecisione affermando più volte di non voler confermare

la nomina del dipendente. È infatti indubbio che la sua intenzione era sin

dall'inizio quella di porre termine al rapporto di impiego di RI 1 - alle sue

dipendenze da poco più di sei mesi - durante il periodo di prova. Checché

ne dica l'insorgente, l'Esecutivo comunale non ha dunque avviato una procedura di

mancata conferma ex art. 127 LOC (come detto, neppure applicabile alla

fattispecie non essendo i dipendenti comunali nominati di quadriennio in

quadriennio, ma a tempo indeterminato; cfr. art. 4 ROD e risoluzione di nomina

dell'insorgente), bensì di disdetta durante il periodo di prova giusta l'art.

62.

lett. g ROD.

3.

3.1. Il

ricorrente ribadisce preliminarmente, anche in questa sede, una lesione del suo

diritto di essere sentito.

3.2

La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa

procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura

all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole

nei suoi confronti e che comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella

procedura (DTF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II

218.

consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014

del 17 aprile 2015 consid. 2.2,1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid.

2.

,2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid.

4.

; Gabrielle

Steffen, Le droit d'être entendu du collaborateur

de la fonction publique: juste une question de procédure?, in: RJN 2005, pag. 64 ). Per quanto attiene alla

disdetta durante il periodo di prova il ROD non prevede prescrizioni

particolari. L'art. 18 cpv. 2 LORD, applicabile grazie al rinvio di cui

all'art. 73 ROD, dispone che la disdetta debba essere motivata, ma non

prescrive invece espressamente che il funzionario debba essere sentito prima

dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità di nomina, come invece è

il caso per la disdetta dopo il periodo di prova (art. 60a cpv. 2 LORD). In

ogni caso, anche in assenza di una specifica disposizione, dottrina e

giurisprudenza hanno già avuto modo di riconoscere il diritto di essere sentito

ai sensi dell'art. 29 Cost. nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego (DTF

135.

I 279 consid. 2.4, con riferimenti; STF 8C_110/2013 del 2 settembre 2013, consid.

8.

).

Il contenuto e la portata del diritto di essere sentito devono

essere determinati in funzione della situazione concreta e tenuto conto degli

interessi in gioco. Occorre permettere alla parte interessata di esprimere il

suo punto di vista in maniera efficace. In materia di rapporti di pubblico

impiego, il diritto di essere sentito può unicamente adempiere correttamente il

proprio scopo se la persona interessata sa (o deve sapere) con chiarezza che nei

suoi confronti sta per essere presa una decisione di determinata natura (DTF

135.

I 279 consid. 2.4). Salvo in caso di urgenza, al

collaboratore deve essere data la possibilità di preparare le proprie

argomentazioni, deve quindi essergli concesso un termine per prendere

posizione. Una restrizione del diritto di essere sentito nei casi di urgenza

deve essere ammessa solo in casi eccezionali (Steffen,

op. cit., pagg. 51 segg., pag. 60 e 64). In generale, quanto più la decisione

che ci si appresta a prendere è suscettibile di pregiudicare la posizione

dell'interessato, tanto più il diritto di essere sentito di quest'ultimo va

accordato e riconosciuto ampiamente (DTF 135 I 279 consid. 2.3, con riferimenti).

Nell'ambito della rescissione dei rapporti d'impiego, l'autorità

competente può giungere alla propria decisione (definitiva) solo dopo aver preso

conoscenza del caso concreto e aver sentito la persona coinvolta. Il diritto di

essere udito è violato se il licenziamento è, di fatto, già certo e stabilito

prima ancora di aver sentito il dipendente (STF 8C_340/2014 del

15.

ottobre 2014 consid. 5.2,8C_269/2013 del 25 febbraio 2014 consid.

5.

; cfr. GVP-SG 2015 n. 8, consid.

2.

). Affinché possa esercitare compiutamente il suo diritto di essere

sentito, quest'ultimo deve conoscere i fatti che gli vengono imputati e le

conseguenze a cui può andare incontro (STF 8C_258/2014 del 15 dicembre 2014 consid.

7.2

). A questo scopo, al dipendente è generalmente consegnato un progetto di

decisione contenente i motivi e la prospettazione di disdetta. È inevitabile

che in questo momento il datore di lavoro abbia in principio già l'intenzione

di porre termine al rapporto di impiego. Nel caso contrario, non vi sarebbe in

effetti alcun motivo di sentire il dipendente. È tuttavia fondamentale che la

decisione in questione non sia già definiva al momento in cui viene offerta al collaboratore

la possibilità di esprimersi in merito e, pertanto, che non si possa escludere

che il datore di lavoro ritorni sui suoi passi (cfr. sentenza del Tribunale

amministrativo federale A-4319/2015 del 16 marzo 2016 consid. 5.2.2 e

riferimenti).

3.3

Ora, il Governo sostiene che l'autorità comunale, nell'ambito della

propria seduta del 9 settembre 2016, avrebbe unicamente preso la decisione di

principio di procedere alla mancata conferma del qui ricorrente e che è

solo a seguito della formale presa di posizione scritta di quest'ultimo che il

Municipio, il 22 settembre seguente, l'ha formalmente decretata. La tesi non

può essere tutelata.

Dagli atti emerge che con risoluzione n. 174 del 9 settembre 2016 l'Esecutivo

comunale, seppur richiamando impropriamente l'art. 127 LOC e la relativa

terminologia, ha deciso di non confermare la nomina (recte: disdire il

rapporto di impiego) del ricorrente, per motivi gravi. Dopo aver rilevato che per

tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno d'impiego è considerato anno

di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese,

con trenta giorni di preavviso e che il ricorrente è stato nominato a

partire dal 1° marzo 2016, il Municipio ha risolto che l'interruzione del

rapporto di lavoro avrà effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016. Dalle

tavole processuali si evince altresì che al termine della seduta l'Esecutivo ha

comunicato all'insorgente l'intenzione di interrompere il rapporto di

lavoro con effetto a partire e non oltre il 31 ottobre 2016. Allo stesso

è stato quindi letto l'estratto della risoluzione n. 174/2016 nella quale erano

elencati i fatti (giustificati motivi) che gli venivano imputati

ed assegnato un termine di 10 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni

scritte con l'avvertenza che, trascorso tale termine, l'Esecutivo

comunale si sarebbe riunito nuovamente ed avrebbe emanato la sua decisione (cfr.

verbale d'audizione del 9 settembre 2016). Il ricorrente ha inoltre ricevuto

copia di una formale decisione nella quale il Municipio ribadiva il contenuto

della risoluzione n. 174 e, di conseguenza, l'interruzione del rapporto di

lavoro per il 31 ottobre 2016. Al dipendente era altresì concessa la facoltà di

prendere posizione per iscritto. Facoltà, quest'ultima, di cui il ricorrente ha

effettivamente fruito (cfr. osservazioni del 14 settembre 2016), prima dell'adozione

della risoluzione municipale n. 204, contestata dinanzi al Consiglio di Stato.

Ora, a ragione il ricorrente sostiene che la fine del rapporto di lavoro, di

fatto, era già certa e stabilita prima ancora che gli fosse stata data la

possibilità di esprimersi in merito. Poco importa che al ricorrente sia stato

concesso di esprimersi oralmente al termine della seduta, rispettivamente di prendere

posizione per scritto posteriormente alla stessa, atteso che la decisione

municipale di disdetta del rapporto di impiego durante il periodo di prova era

stata emanata in modo definitivo. In occasione della seduta municipale del 9

settembre 2016 era infatti stato stabilito inderogabilmente che l'interruzione

del rapporto di lavoro avrebbe dovuto avere effetto a partire e non oltre il

31.

ottobre 2016; circostanza, questa, ribadita nella decisione formale

consegnata brevi manu al ricorrente lo stesso giorno. Oltre che, naturalmente,

nella successiva risoluzione municipale n. 204. In queste circostanze non si

può ritenere che all'insorgente sia stata concessa la possibilità di esercitare

in maniera efficace il proprio diritto di essere sentito. Dall'insieme delle

circostanze evocate emerge semmai che la decisione del Municipio era già stata presa

prima ancora che il ricorrente fosse stato sentito e che il termine che gli è

stato impartito per prendere posizione sulla decisione del 9 settembre 2016 non

era altro che un semplice meccanismo di facciata la cui possibilità d'influire

sulla decisione finale doveva d'acchito essere esclusa. Peraltro, non si

verificavano nemmeno motivi d'urgenza che avrebbero potuto giustificare, a

determinate condizioni, l'agire dell'autorità comunale. Così stando le cose,

non si può non concordare con l'insorgente sul fatto che l'esercizio del diritto

di essere sentito è stato garantito solo pro forma.

4.

Resta ora da esaminare se il vizio

possa essere ritenuto sanato nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al

Governo.

4.1

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid.

5.

, 127 V 431 consid. 3d/aa). Secondo la prassi del Tribunale federale,

tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata

nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga

dello stesso potere di esame di quella decidente. La riparazione del vizio deve

tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione,

non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito

costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione

preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la

persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del

diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso,

comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione

del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto

procedendo in modo corretto (DTF 142 II 218 consid. 2.8, 137 I 195 consid.

2.3

, 135 I 279 consid. 2.6.1, 129 I 129 consid. 2.2.3; STF 8C_615/2016 del 15

luglio 2017, consid. 3.2.1, STA 52.2014.29 del 13 marzo 2015 consid. 4.1).

4.2

Ora, la violazione in cui è incorsa

l'autorità di nomina non è per nulla trascurabile, avendo privato il ricorrente

del diritto di esprimersi compiutamente prima che venisse presa una misura

quale quella della disdetta, atta a generare delle conseguenze economiche e

personali per il dipendente affatto secondarie. In concreto occorre

tuttavia considerare, vista la natura assai labile dei rapporti che si

instaurano tra le parti durante il periodo di prova e vista anche la finalità

del medesimo (di cui si dirà compiutamente nel considerando che segue), che il

ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dalla concessione successiva del

diritto di essere sentito. Inoltre, il Governo, che al pari dell'autorità di nomina

fruisce di pieno potere cognitivo (art. 69 cpv. 1 LPAmm), non ha infatti

limitato il suo sindacato all'esercizio abusivo del potere d'apprezzamento,

ovvero all'arbitrio, come conferma a chiare lettere il consid. 6 della

risoluzione impugnata.

Per tutte queste ragioni, occorre considerare che la violazione del diritto di

essere sentito dell'insorgente commessa dal Municipio di CO 1, ha potuto essere

sanata mediante il ricorso dinanzi al Governo.

5.

Resta a questo punto da esaminare

se l'avversata disdetta debba essere considerata ingiustificata, arbitraria,

poiché pretestuosa e abusiva, così come sostenuto dal ricorrente.

5.1

Giusta l'art. 7 cpv. 1 ROD, il primo anno d'impiego è considerato di

prova. Durante il periodo di prova, soggiunge il cpv. 2, il rapporto d'impiego

può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso. Le

finalità del periodo di prova consistono nel verificare la capacità e

l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione specifica e ad accertare la corrispondenza

al profilo lavorativo ricercato (Peter

Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, II ed., Zurigo 2008,

pag. 630 segg.). Per la natura stessa del periodo di prova, i motivi di una

disdetta del rapporto di impiego durante questo periodo sono valutati senza

particolare severità e rigidità: la disdetta risulta giustificata già quando

sulla base di sufficienti valutazioni dei superiori si può supporre che il dipendente

non ha provato le sue capacità e idoneità alla funzione preposta, né vi riuscirà

in futuro. La disdetta durante il periodo di prova può quindi intervenire,

segnatamente, quando il dipendente per motivi personali non è in grado di

assolvere il proprio compito, quando si instaura una situazione incompatibile

con il buon funzionamento del servizio, quando risulta impossibile stabilire

l'indispensabile rapporto di fiducia e quando vi sono motivi obbiettivi per

ritenere che la necessaria collaborazione con i colleghi e i superiori rischi

in futuro di essere compromessa, specie per la mancanza di una sufficiente

integrazione nella struttura attuale del personale. La disdetta non deve

necessariamente procedere da specifiche colpe, mancanze o responsabilità del

dipendente, bastando a questo proposito qualsiasi fondata circostanza atta a giustificare

il provvedimento nell'interesse del servizio pubblico (DTF 129 III 124 consid.

3.

, 120 Ib 134 consid. 2a, 108 Ib 209 consid. 2; STF 8C_310/2017 del 14 maggio

2018.

consid. 6.3,8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.4.1; cfr. sentenza

del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid.

7.

, A-691/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 7.1; STA 52.2012.317 del 24 luglio

2013.

consid. 3, 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid. 3, 52.2010.144 del 16

febbraio 2011 consid. 2).

5.2

Nell'evenienza

concreta, laddove il Municipio ha addotto, quali motivi per giustificare il

licenziamento del ricorrente, il sottodimensionamento della cancelleria

comunale rispetto alle esigenze di smaltimento dei carichi di lavoro e la

mancanza della necessaria esperienza pratica, la decisione querelata non può

essere condivisa. L'Esecutivo comunale ha infatti pubblicato un concorso per la

ricerca di un segretario comunale a metà tempo ed esso era consapevole sin dal

principio che l'insorgente non aveva una pregressa esperienza in questo

specifico ambito (cfr. curriculum vitae dell'insorgente, agli atti).

Lo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di prova appare

invece giustificato nella misura in cui l'autorità di nomina ha invocato la mancanza

di fiducia nei confronti del dipendente occasionata dalla violazione delle

prescrizioni di servizio relative alla gestione della corrispondenza comunale ed

all'accesso alle informazioni. È innegabile che l'atteggiamento rimproverato all'insorgente

che, in particolare, si è rifiutato di consegnare la chiave di accesso della

cancelleria ai membri del Municipio e di far esaminare tutta la corrispondenza

in entrata al sindaco, invocando un non meglio precisato diritto del cittadino

alla protezione della sfera personale (cfr. scritto 20 giugno 2016 del

ricorrente al Consiglio di Stato), abbia di fatto impedito l'espletamento dei

compiti che la stessa LOC conferisce loro (art. 105 cpv. 1 e 119 lett. b LOC).

Ciò è stato del resto riconosciuto anche dal Governo, per il tramite della

Sezione degli enti locali, che in risposta all'interpellazione del ricorrente

si è visto nella necessità di ribadire all'interessato dei concetti

fondamentali per la buona gestione e il corretto svolgimento dell'attività

amministrativa del Comune (cfr. risposta del 13 luglio 2016 della Sezione degli

enti locali). Non v'è dubbio inoltre che tale agire si sia ripercosso

negativamente sul suo inserimento nell'organico dei dipendenti. È pertanto evidente che il

rapporto di fiducia tra l'insorgente e la compagine municipale si sia

irrimediabilmente compromesso, al punto da far ritenere all'autorità di nomina che

il suo atteggiamento e la sua

carente integrazione potessero minare in futuro la (necessaria) collaborazione con

colleghi e superiori e, finanche, il buon funzionamento del servizio.

Non occorre quindi esaminare se il licenziamento si giustificasse anche a

cagione dell'insufficienza delle prestazioni lavorative del ricorrente. A

questo proposito, non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che l'insorgente non

contesta di non aver effettuato registrazioni contabili dal mese di marzo al

mese di settembre 2016 e di non essere (stato) capace di evadere autonomamente

le pratiche edilizie, ma si limita - in modo del tutto generico - ad addebitare

al sottodimensionamento della cancelleria ed alle mancanze accumulate negli

anni il fatto che il Comune, per sopperire a tali mancanze, abbia dovuto far

capo a consulenti esterni a sue spese. Visto quanto precede, ci si può esimere

dal verificare la fondatezza degli ulteriori argomenti invocati solo successivamente

dall'autorità di nomina (presunti toni denigratori utilizzati nell'e-mail

inviata alla Polizia di __________ il 18 luglio 2016, registrazione di dati

sensibili su chiavetta USB e rifiuto di restituire la chiave dell'edificio

comunale a fine rapporto di lavoro). Del tutto ininfluente per l'esito della

presente controversia è infine il riferimento alla notizia che l'insorgente

avrebbe appreso a mezzo stampa, concernente l'apertura di un procedimento

penale nei confronti del nuovo segretario comunale.

5.3

Il riconoscimento di un clima irrimediabilmente compromesso all'interno

dell'unità di lavoro, oltre che di un comportamento del ricorrente decisamente

inadeguato ai doveri che la sua funzione gli imponeva, hanno giustamente convinto l'autorità di nomina di

rinunciare definitivamente ad avvalersi dei suoi servizi. In considerazione

delle finalità del periodo di prova e del metro di giudizio dell'autorità di

nomina (cfr. supra, consid. 5.1), la decisione di disdire il rapporto di

lavoro durante il periodo di prova regge quindi alle censure ricorsuali.

6.

Sulla scorta di quanto precede, il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve quindi essere respinto. La

tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera