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Decisione

52.2017.152

Annullamento di un divieto di accedere a una determinata area in base al concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive a fronte del proscioglimento in sede penale

28 febbraio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 31 consid. 8).

5. 5.1. Il ricorrente nega

recisamente il suo coinvolgimento in atti di violenza commessi a margine della

partita di calcio disputatasi l'8 maggio 2016 allo stadio di Cornaredo. Ritiene

in particolare che i rapporti di polizia su

cui si è fondata la precedente istanza per confermare il divieto di

accedere a determinate aree pronunciato nei suoi confronti dalla Polizia

cantonale siano inattendibili e contesta dunque che siano atti a dimostrare un

suo comportamento violento.

5.2.

5.2.1. Come riportato in narrativa, nell'adottare il qui controverso

provvedimento, la Polizia cantonale, riferendosi al decreto di accusa emesso

contro di lui il 9 maggio 2016, ha rimproverato al ricorrente di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP), per avere "usato

violenza contro due funzionari addetti al controllo dei tifosi, passando nei

loro confronti a vie di fatto, impedendo in tal modo l'assolvimento delle loro

attribuzioni di vigilanza".

5.2.2. Davanti all'autorità di ricorso ha precisato che il comportamento

violento dell'insorgente si evinceva in particolare dal rapporto di arresto

provvisorio e dal rapporto d'esecuzione MO. Secondo tali atti, su cui si è

fondato anche il Dipartimento, la condotta rimproverata al ricorrente - pur

iscrivendosi nel medesimo episodio - sarebbe in realtà un'altra.

Nel rapporto di arresto provvisorio è stato infatti indicato che, al termine

della partita di calcio, mentre i sostenitori della compagine zurighese si

stavano dirigendo verso la stazione, uno di loro ha tentato a due riprese di

colpire due funzionari di polizia che a bordo di uno scooter stavano filmando

il corteo, ricevendo nella seconda occasione man forte da parte di altri due "tifosi",

ciò che ha reso necessario l'intervento degli agenti di un gruppo di mantenimento

dell'ordine, che hanno proceduto - non senza subirne la reazione - al fermo dei

tre: "a questo punto" - si legge nel rapporto - "è

seguita la reazione di un altro gruppo di tifosi, che ha cercato di attaccare gli agenti di polizia, per

impedire il fermo dei sodali. Due membri del secondo gruppo di tifosi, __________

e RI 1, sono stati fermati da parte di altri agenti del dispositivo".

Invero più approssimativo il rapporto d'esecuzione MO, dal quale emerge soltanto che "dal corteo una

persona (…) si stacca e tenta un attacco ai colleghi a bordo del motoveicolo

che li stavano filmando. In seguito, su via Torricelli, i tifosi del

Grasshopper attaccano le forze dell'ordine con una carica, che viene prontamente

bloccata. A seguito di ciò vengono effettuati 5 fermi".

La precedente istanza - considerate chiare,

lineari e dunque attendibili le constatazioni contenute nei suddetti rapporti -

ha quindi concluso che non vi fosse alcun valido motivo per dubitare

della loro veridicità e ha confermato il provvedimento adottato dalla Polizia

cantonale.

5.3. Dal canto suo, RI 1, interrogato dalla polizia poco dopo il fermo, ha

riferito che, dopo la partita, ha preso parte al corteo di tifosi zurighesi diretto

alla stazione. Ha precisato che si trovava in prima fila a cantare e di non

avere notato alcuna agitazione nelle sue vicinanze, affermando di non sapere

per quale motivo è stato fermato. Ha negato di appartenere a un gruppo ultras

della squadra zurighese e ha dichiarato di ignorare che in prima fila può stare

solo chi vi appartiene. Ha quindi contestato di avere attaccato gli agenti in

scooter e di avere partecipato a una sommossa, dichiarando: "non so

cosa sia successo ma io non c'entro".

5.4. In presenza di versioni contrastanti il giudice è tenuto ad apprezzare liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall'autore

dell'accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé,

di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tale valutazione deve tenere

conto anche delle argomentazioni sollevate dalla parte oggetto di segnalazione.

In ogni caso si deve comunque considerare come gli agenti abbiano l'obbligo,

conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia, di riportare

gli eventi in modo veritiero, così da non incorrere in conseguenze dal profilo

penale e disciplinare. Questo conferisce, di norma, un'accresciuta dignità

probatoria alle loro dichiarazioni.

5.5. In concreto va anzitutto premesso che, contrariamente a quanto

preteso dal ricorrente, dichiarazioni attendibili della polizia costituiscono

di principio una valida prova atta a dimostrare un comportamento violento (cfr.

art. 3 cpv. 1 lett. b del concordato), la loro affidabilità dovendo ad ogni

modo essere verificata nel singolo caso di specie.

Nella presente fattispecie, se è vero che la versione dei fatti fornita dalla Polizia

cantonale nel rapporto di arresto provvisorio e nel rapporto d'esecuzione MO non

è atta a comprovare il comportamento posto a fondamento del divieto pronunciato

nei confronti del ricorrente il 9 maggio 2016 (visto che, come detto, fa stato

di una condotta diversa), essa è senz'altro chiara e lineare nel rimproverare

al ricorrente di avere tentato di attaccare degli agenti per impedire il fermo

di altri "tifosi", anche se risulta invero molto scarsamente circostanziata

riguardo al comportamento da lui precisamente assunto.

Per quanto la versione dell'insorgente possa suscitare qualche dubbio, non può

essere trascurato che né dalle sue dichiarazioni né da altri elementi

all'incarto è possibile stabilire con precisione quale sia stato il

comportamento da lui assunto in quei frangenti.

In un simile contesto, decisivo appare a questo punto l'esito del procedimento

penale aperto nei suoi confronti. Dagli atti risulta che il decreto d'accusa

emanato il 9 maggio 2016 dal Procuratore pubblico - che, dopo aver aperto un

procedimento penale per i reati di sommossa, impedimento di atti dell'autorità

e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (cfr. rapporto di

arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 3, in fine), lo aveva ritenuto

colpevole di quest'ultimo reato, per avere commesso vie di fatto nei confronti

di due funzionari addetti al controllo dei tifosi (verosimilmente coloro che in

sella a uno scooter filmavano il corteo diretto alla stazione) - è stato

annullato dal giudice della Pretura penale il 26 agosto 2016. Il magistrato

inquirente, cui gli atti sono stati rinviati per la continuazione della

procedura, ha definitivamente abbandonato il procedimento penale aperto contro

di lui, dando sostanzialmente atto di non disporre di prove sufficienti per

rimproverargli la commissione di quelli o di altri atti violenti (cfr. pure

decreto di abbandono del 13 marzo 2017). Con l'abbandono del procedimento

penale aperto contro di lui, equivalente a una sentenza di proscioglimento

(cfr. art. 320 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5

ottobre 2007; CPP; RS 312.0), non vi sono più fondati motivi per sospettare che

il ricorrente si sia reso nell'occasione protagonista di atti violenti, tali da

giustificare l'adozione nei suoi confronti del provvedimento amministrativo qui

avversato (cfr. sul legame delle autorità amministrative al giudizio penale:

DTF 136 II 447 consid. 3.1; BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4 e

rimandi). È ben vero che, come sostanzialmente

afferma la Polizia cantonale, anche in caso di abbandono l'autorità

amministrativa potrebbe considerare atti violenti che non sono stati ritenuti

in ambito penale per assenza di una querela di parte (cfr. al riguardo BVR 2016

pag. 247 consid. 5.4). In concreto, tuttavia, nemmeno

l'autorità ha indicato con quale preciso comportamento il ricorrente avrebbe

commesso uno di questi reati.

Non è peraltro dato di sapere in che

misura la giacca del Grasshopper trovata in suo possesso potrebbe

lasciar supporre l'appartenenza dell'insorgente al tifo organizzato e una sua propensione all'uso della violenza, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di

arresto provvisorio dell'8 maggio 2016 (cfr. pag. 4). Dal momento che non è stato comprovato nessun concreto

comportamento violento a carico del ricorrente, nulla potrebbe in ogni caso essere

dedotto a suo sfavore da tale indumento.

Ne discende che il qui avversato provvedimento dev'essere annullato.

6. 6.1. Stante tutto quanto precede,

il ricorso deve dunque essere accolto, senza che si renda necessario esaminare

le rimanenti censure sollevate nel gravame. Di conseguenza vanno annullate sia

la decisione dipartimentale impugnata, che quella del 9 maggio 2016 della Polizia

cantonale, da essa tutelata.

6.2. Visto l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà

tuttavia rifondere all'insorgente,

assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

(art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione del 9 maggio 2016 della Polizia cantonale e quella del 9 febbraio

2017 del Dipartimento delle istituzioni sono annullate.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

al ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera