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Decisione

52.2017.16

Mancato riconoscimento di interessi su un'indennità espropriativa oltre a quanto già deciso con sentenza definitiva. Differenza tra trattative private e procedura espropriativa

26 agosto 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La procedura

espropriativa da cui trae origine la presente vertenza ha già occupato a più

riprese questo Tribunale. Per collocare correttamente la problematica che qui

ci occupa, si ricorda quanto segue.

a. Nel 1998 il Municipio di CO 1 ha avviato la procedura espropriativa per acquisire

la proprietà di 36 m2 della part. ________, già appartenuta alla __________

SA e a RI 1 e ora di proprietà della A__________ SA, per la sistemazione del

sedime stradale all'intersezione tra via Cantonale e via Ferruccio Pelli. L'espropriante

ha offerto fr. 100.- al m2, richiesta alla quale l'allora

proprietaria si è opposta insinuando una pretesa di indennità di fr. 399'000.-

oltre ad accessori.

b. Con decisione del 3 marzo 2003 il Tribunale di espropriazione ha confermato

l'indennità proposta dall'ente espropriante (inc. 28/98-114).

c. Adito dalla parte espropriata, l'11 novembre 2005 (STA 50.2003.6) il Tribunale

cantonale amministrativo ha annullato il giudizio di prima istanza per quanto

riguarda l'indennità per l'espropriazione formale del terreno al di fuori e all'interno

delle linee di arretramento, rinviando gli atti per nuova decisione. Ha per

contro confermato che il dies aestimandi stabilito dai giudici di prime

cure al 3 marzo 2003 era corretto, contrariamente a quanto preteso dagli espropriati

che avrebbero voluto farlo coincidere con la data di autorizzazione dell'edificazione

del fondo negli anni '80. Negato ogni effetto vincolante in sede giudiziaria ad

accordi intervenuti prima dell'avvio della procedura di espropriazione, in

assenza di una concordata anticipata immissione in possesso, ha pertanto

stabilito che gli interessi legali sull'indennità decorrono venti giorni dopo

la sua fissazione definitiva.

d. Statuendo nuovamente sull'ammontare dell'indennità, il 22 febbraio 2008 il

Tribunale di espropriazione (inc. 10.2006.2) ha riconosciuto alla parte

espropriata un importo di fr. 12'275.-/m2 per 11 m2 e fr.

6'138.-/m2 per 25 m2 di terreno complementare del fondo __________,

importo ottenuto applicando una media tra il metodo di classificazione secondo

la situazione (cosiddetto "Lageklassenmethode") e il metodo del calcolo

del reddito.

e. Adito dal Comune di CO 1, il Tribunale cantonale amministrativo il 7

novembre 2011 (STA 50.2008.5) ha annullato la decisione dell'autorità inferiore,

poiché i metodi applicati per la stima del

valore del terreno non sono stati ritenuti adeguati nella fattispecie. Ha

quindi nuovamente rinviato la causa all'istanza inferiore, affinché procedesse

alla determinazione dell'indennità sulla base del metodo statistico o

comparativo.

f. Il Tribunale di espropriazione si è espresso con decisione del 6 novembre

2012 sulle questioni rimaste aperte, stimando il terreno avulso dal fondo __________

rispettivamente in fr. 4'300.-/m2 (11 m2) e in fr.

2'150.-/m2 (25 m2). Con riferimento alla precedente

sentenza di questo Tribunale del 2005, ha ribadito che su questi importi

sarebbe stato dovuto l'interesse legale di mora conformemente a quanto disposto

dall'art. 54 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL

710.100).

g. La suddetta decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale

amministrativo, adito dal Comune di CO 1, con sentenza del 15 giugno 2015 (STA

50.2012.5). Nessuna delle parti ha inoltrato ricorso al Tribunale federale.

B. a. Il 12 ottobre 2015 RI 1

ha quantificato al Municipio di CO 1 gli importi dovuti per l'espropriazione

del mapp. __________. Oltre alle indennità espropriative (fr. 101'050.-) e le

ripetibili (fr. 4'000.-) decise dalle autorità giudiziarie, fondandosi sull'art.

52 cpv. 3 Lespr ha chiesto che gli venissero riconosciuti anche gli interessi

espropriativi al saggio usuale dal 16 gennaio 1987, per fr. 117'727.40, essendo

l'immissione in possesso avvenuta già nella seconda metà degli anni '80, così

come accertato nel messaggio municipale n. 5046 del 27 giugno 1997. In totale

l'indennità assommava quindi a fr. 222'777.40.

b. Parallelamente alla richiesta di pagamento concernente il fondo __________, RI

1 ha chiesto all'Esecutivo comunale di considerare anche la situazione del contermine

fondo 2______, di cui 61 m2 sono pure stati interessati dalla

sistemazione stradale di via Cantonale ma per i quali non è mai stata avviata

la procedura espropriativa. Per questa area egli ha postulato il pagamento di

un'indennità di fr. 2'150.-/m2, la stessa fissata definitivamente

per la porzione di terreno del mappale __________ compresa tra la linea di

arretramento e la pubblica via, oltre a interessi dal 16 gennaio 1987 per un

totale di fr. 283'945.14.

C. a. Il 2 dicembre 2015 il

Municipio di CO 1 ha confermato a RI 1 il proprio calcolo dell'indennità

espropriativa per i 36 m2 del fondo __________ di complessivi fr. 106'551.70.

Per quanto riguarda gli interessi, ha rilevato che, conformemente a quanto

stabilito dal Tribunale di espropriazione e da questo Tribunale, potevano

essere riconosciuti solo gli interessi di mora di cui all'art. 54 cpv. 1 Lespr

e non quelli usuali giusta l'art. 52 cpv. 3 Lespr, contrariamente a quanto

preteso dall'espropriato.

b. Ai fini di intavolare una trattativa con RI 1 per l'acquisizione della

superficie di 61 m2 della part. 2__________, l'Esecutivo comunale si

è detto disposto a pagare un importo di fr. 2'150.-/m2, sulla base

degli stessi parametri applicati per la part. __________. Ha invece negato di

dovere un indennizzo a titolo di interessi, ritenuto che, anche qui, non vi è

mai stato accordo tra le parti sull'anticipata immissione in possesso.

c. A seguito dell'allestimento del piano di mutazione da parte del geometra

revisore, il 31 dicembre 2015 il Municipio ha comunicato all'interessato che la

superficie del fondo __________ colpita da espropriazione era di soli 34 m2

per cui ha proceduto ad aggiornare il conteggio e fissato in fr. 102'187.80

quanto dovuto.

D. RI 1 ha impugnato gli

scritti del 2 dicembre e del 31 dicembre 2015 con ricorso dinanzi al Consiglio

di Stato che, con giudizio del 23 novembre 2016, lo ha respinto in relazione

alla part. __________ riprendendo le motivazioni dell'autorità comunale circa

il conteggio degli interessi. Lo ha invece dichiarato irricevibile per quanto

riguarda il fondo 2__________, ritenendo che il Municipio fosse comparso quale

acquirente privato e non come ente pubblico nell'ambito dell'applicazione di

norme del diritto pubblico.

E. La decisione governativa è

stata impugnata da RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, al quale

ha domandato di annullarla insieme agli scritti del Municipio dedotti in

giudizio. Ha chiesto che venga accertato che sulle indennità per l'esproprio e

l'acquisto degli scorpori dei fondi __________ e 2__________ sono dovuti gli

interessi a partire dal 14 dicembre 1989, con l'obbligo del comune di

rifondergli fr. 3'500.- a titolo di ripetibili delle due sedi. Ribadisce che la

data di immissione in possesso determinante per il calcolo degli interessi è il

1989, il sedime essendo stato occupato e utilizzato quale marciapiede da quel

momento.

F. a. Al ricorso si oppongono

il Consiglio di Stato, senza particolari osservazioni, e il Municipio di CO 1

con motivazioni che ricalcano in sunto il contenuto dei suoi precedenti scritti

e di cui si dirà nel dettaglio, ove occorresse, in appresso.

b. Il ricorrente non ha

replicato ma ha chiesto l'assunzione di alcune prove, domanda alla quale il

municipio di CO 1 si è opposto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente,

direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in

giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC),

è dunque ricevibile in ordine, ad eccezione di quanto stabilito al consid. 2

del presente giudizio.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Le prove sollecitate dal ricorrente (sopralluogo,

edizione dal comune di CO 1 delle fatture di asfaltatura del marciapiede,

audizione

dell'arch. __________), ad una loro valutazione anticipata, non sono determinanti

per il giudizio: i fatti decisivi e i luoghi sono noti ed emergono con sufficiente

chiarezza dai documenti allegati all'incarto così come da quanto accertato dal

Tribunale con le precedenti decisioni (STA 50.2003.6, 50.2008.5, 50.2012.5).

Considerandi

2.

Il Governo non ha

riconosciuto la sua competenza e ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso

dell'insorgente per rapporto all'accertamento della data dalla quale far

decorrere gli interessi sul prezzo stabilito per l'acquisizione di 61 m2

della part. 2______, dato che in questo frangente l'autorità comunale sarebbe

comparsa alla stregua di un privato e non come ente pubblico statuente su una

questione derivante dall'applicazione delle norme del diritto pubblico. Il ricorso

in questa sede può di conseguenza vertere unicamente sulla questione di sapere

se a ragione o a torto l'istanza inferiore ha negato la sua competenza. A

questo proposito il ricorrente non si confronta minimamente con le motivazioni

apportate dall'autorità inferiore. Egli si limita a ribadire il suo generale

interesse ad ottenere una decisione di accertamento che riguardi anche il fondo

2__________ e avanza sole argomentazioni di merito in analogia a quelle

sostenute per il fondo __________. Il ricorso su questo punto deve quindi

essere dichiarato irricevibile in quanto non conforme ai requisiti posti dall'art.

70.

LPAmm.

3.

Secondo l'art. 51 cpv. 1

Lespr, l'espropriante può chiedere l'immissione in

possesso prima della stima e prima del pagamento dell'indennità, qualora renda

verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all'opera.

Fintanto che sulle opposizioni all'espropriazione e sulle domande di modifica

dei piani non sia stata presa alcuna decisione esecutiva, l'immissione in

possesso può essere tuttavia data solo nella misura in cui non abbiano a

sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse. La data di immissione in possesso è decisiva, tra l'altro,

per il momento per la valutazione dell'indennità (art. 19 Lespr) e per il

decorso degli interessi sull'indennità

definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr e art. 54 cpv. 1 Lespr). Dandosene i

presupposti, l'anticipata immissione in possesso è accordata dal Tribunale di

espropriazione mediante decreto impugnabile. Può essere convenuta direttamente

tra le parti in causa, una volta avviata la procedura di espropriazione,

segnatamente in occasione dell'udienza di conciliazione. L'accordo siglato

davanti al giudice si configura in tal caso alla stregua di un contratto

espropriativo di diritto amministrativo retto esclusivamente dal diritto

pubblico ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 142 consid.

3b/bb; Heinz Hess/Heinrich Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 3 e segg., 12 ad art. 53 legge

federale di espropriazione del 20 giugno 1930 [LESpr; RS 711]; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und

besonderes Umweltschutzrecht, 6. ed., Berna 2016, pag. 605). Per contro, nell'ipotesi

in cui l'immissione in possesso sia concordata al di fuori del procedimento

espropriativo, ovvero prima del suo avvio, senza l'intervento dell'autorità

competente a deciderla, non si è in presenza di un contratto espropriativo ai

sensi dell'art. 43 Lespr. L'ente pubblico compare qui come un qualsiasi privato

e non agisce di principio come sovrano nell'acquisizione dei diritti necessari

per un'opera pubblica. La forma e il contenuto di questi accordi sono quindi

soggetti alle disposizioni del diritto privato ed eventuali controversie devono

essere risolte dal giudice civile (Hess/Weibel,

op. cit., n. 2 e seg. ad art. 54 e rinvii; DTF 114 Ib 142 consid. 3b/bb). Nel

caso in cui non vi è nessuna anticipata immissione in possesso secondo quanto

stabilito dall'art. 51 e segg. Lespr, l'indennità d'espropriazione diventa

esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva. Solo a partire

da questa data è dovuto l'interesse legale di mora sull'indennità stessa. È

riservato quanto è detto all'art. 52 cpv. 3 Lespr (art. 54 Lespr).

4.

4.1. Il Consiglio di Stato

ha respinto il ricorso con il quale l'insorgente aveva chiesto che gli fossero

riconosciuti gli interessi sull'indennità espropriativa di fr. 96'750.- al

saggio usuale a partire dalla data di presa in possesso dello scorporo di 34 m2

del fondo __________ per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale verso

la metà degli anni '80, ma perlomeno dal 14 dicembre 1989. Ha ritenuto che la

questione fosse stata risolta definitivamente dal Tribunale di espropriazione

con la sentenza del 6 novembre 2012 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 52

cpv. 3 Lespr e ha accertato il diritto al pagamento degli interessi

conformemente a quanto stabilito dall'art. 54 cpv. 1 Lespr. Il ricorrente

contesta queste conclusioni, ripresentando le censure e gli argomenti rimasti

inascoltati dinanzi all'istanza inferiore, in particolare appoggiandosi al

contenuto del messaggio municipale del 1997 e dei relativi rapporti

commissionali che accennano a una presa in possesso dell'area espropriata a

partire dal dicembre 1989. A torto, tuttavia.

4.2

Con decisione del 6 novembre 2012, al consid. 3, il Tribunale di espropriazione

ha accertato, appoggiandosi sulla sentenza dell'11 novembre 2005 emanata dal Tribunale

cantonale amministrativo nella stessa causa, che le parti non avevano mai

formalizzato l'anticipata immissione in possesso, per cui sull'indennità

espropriativa sarebbero stati dovuti gli interessi legali di mora giusta l'art.

54.

cpv. 1 Lespr venti giorni dopo la sua fissazione definitiva. Il giudizio di

questo Tribunale del 15 giugno 2015, al quale peraltro non era stata sottoposta

la questione degli interessi ma solo quella relativa all'ammontare dell'indennità

espropriativa, non è stato impugnato dinanzi al Tribunale federale e ha quindi

messo fine alla vicenda. A fronte di questa situazione, il tentativo dell'insorgente

di rimettere in discussione il contenuto di decisioni definitive risulta del

tutto vano e non può che essere rigettato: gli argomenti da esso sollevati non

possono più esser presi in considerazione nell'ambito della pura e semplice

esecuzione delle decisioni passate in giudicato. Su questo punto il ricorso è

quindi manifestamente privo di ogni fondamento e deve essere respinto, con

conferma della decisione impugnata.

5.

A titolo abbondanziale si

osserva infine che a ragione l'Esecutivo cantonale non è entrato nel merito

delle domande relative al fondo 2__________, per carenza di competenza. In

effetti, è incontestato che l'ente pubblico comunale non ha finora esercitato

il suo diritto di espropriazione formale per i 61 m2 di quel fondo

toccati

dalla sistemazione stradale di via Cantonale, chiedendo l'apertura di una

procedura espropriativa, che finora si è solo riservato di avviare. Secondo

quanto ricordato sopra al consid. 3, al quale si può rinviare integralmente, l'ente

pubblico è comparso finora come un privato. Le contestazioni che derivano per

questa fattispecie sono quindi demandate al giudice civile e non già al giudice

amministrativo, che sarà se del caso chiamato a giudicare questa vertenza solo

una volta avviata la procedura di espropriazione anche per questa particella.

Il quesito di sapere la data determinante per la corresponsione degli interessi

sfuggiva dunque ad ogni esame da parte del Consiglio di Stato e, a maggior

ragione, da parte di questo Tribunale.

6.

Visto quanto precede, nella

misura in cui è ricevibile il ricorso deve essere respinto. La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera